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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/07/2024, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1084/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1084/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARCELLO GALLI presso cui è elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Controparte_1 C.F._1
ANTONELLO PIANA e MANUELA LADU presso cui è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MAURO BAROSSO presso cui è CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata
APPELLATE
OGGETTO: appello sentenza g.d.p. n. 485/2022, depositata il 4 novembre 2022;
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'On.le Tribunale -respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione proposta nel giudizio di primo grado e quelle proposte nel presente giudizio nonché quelle che ciascuna parte appellata dovesse eventualmente proporre- in totale e/o parziale riforma della sentenza n.485 emessa dal Giudice di Pace di Sassari in data 14/06/22, pubblicata il 04/10/22 e non notificata: IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE E NEL MERITO, accertare e dichiarare l'originaria incompetenza per valore del Giudice di Pace di Sassari in favore del Tribunale di Sassari e dunque, la nullità della sentenza impugnata e per l'effetto, provvedere quale Giudice di Primo grado alla decisione nel merito della causa e così, in totale riforma della suddetta sentenza, accogliere per i motivi tutti dedotti nella narrativa del proposto appello come precisati nelle note del 26/09/23 le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado che -qui- si trascrivono: “Nel merito, rigettare e respingere integralmente, per i motivi di cui in narrativa, siccome infondate in fatto ed in diritto tutte le domande ed eccezioni formulate e le pretese restitutorie, di rimborso e di condanna, proposte e formulate da parte Attrice, perché infondate, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, (perché) pretestuose, generiche e neppure provate, oltreché non formulabili, nei termini e per le ragioni di cui Part s'è detto, nei confronti di . Condannare l'attrice al pagamento delle spese, compenso spese generali pagina 1 di 6 15% oltre accessori di legge del presente giudizio”. In ogni caso, condannare la sig.ra Controparte_1 ed il suo procuratore distrattario in primo grado a restituire ad le somme eventualmente Pt_1 ricevute in esecuzione della sentenza appellata. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio. IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO, anche alla luce della recente evoluzione legislativa in materia (sentenza n.555 della CGUE del 9/02/2023 che -disallineandosi dalla sentenza
Lexitor- ha affermato che il consumatore ha diritto soltanto alla restituzione dei costi recurring e non anche degli up front;
legge n.103/2023 -che ha convertito il d.l.69/23- e legge n.136/2023 -che ha convertito il d.l.104/23- con le quali il legislatore nazionale è intervenuto in detta materia ponendosi nel solco del summenzionato pronunciamento della CGUE), accogliere l'appello per i motivi tutti dedotti nella narrativa dell'atto introduttivo del presente giudizio come precisati nelle note del 26/09/23 e per l'effetto, in riforma della sopra indicata sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente, così statuire: 1) dichiarare la nullità e/o inesistenza della sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ovvero la nullità della sentenza per omessa ovvero erronea pronuncia sul difetto di legittimazione di rispetto la richiesta delle Pt_1 commissioni di intermediazione;
2) in via gradata, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile per estrema genericità della motivazione oltre che infondata, sia in fatto che in diritto e comunque non provata, la richiesta di restituzione della somma di € 3.787,00 rivolta ad 3) in Pt_1 via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare carente di Parte_1 legittimazione passiva in merito alla domanda di restituzione/rimborso delle spese di intermediazione avanzata nei suoi confronti dalla sig.ra anziché nei confronti dell'intermediario Controparte_1
Fingepa Spa e conseguentemente, riformare la domanda nella parte in cui ha disposto a carico di Pt_1
soggetto privo di legittimazione passiva, la restituzione di costi di intermediazione. 4)
[...]
Condannare, altresì, la sig.ra ed il suo procuratore distrattario in primo grado a Controparte_1 restituire ad le somme eventualmente ricevute in esecuzione della sentenza appellata. 5) In Pt_1 ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio”. PER ELEONORA ZIRATTU: “A) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
B) rigettare l'appello principale per i motivi indicati e confermare la sentenza per la correttezza della decisione e della motivazione congrua e ineccepibile;
con eventuale accoglimento ed integrazione delle ulteriori argomentazioni formulate dall'attore in primo grado, concernenti il carattere vessatorio delle clausole istitutive delle commissioni e la mancanza di chiarezza e trasparenza. “Dichiarare le commissioni, di attivazione e di intermediazione, o comunque denominate, illegittimamente imputate quali costi a carico del consumatore per i motivi sopra esposti, per mancanza di giustificazione o Controparte_1 vessatorietà delle clausole ex art. 33 CdC, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore, e dolo Part incidente e per ingiustificato arricchimento, e per l'effetto condannare e in solido tra loro CP_2
o ognuna per le somme incassate, alla restituzione della somma omnia di € 3787 o veriore accertanda, di cui € 3387 a titolo di capitale, oltre interessi al 5,55% come da prospetto prodotto, ed € 400 per spese di mediazione, decurtato di quanto già rimborsato in sede di estinzione anticipata e comunque entro il limite di competenza per valore del Giudice adito” C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario e con condanna ex art. 96 cpc per temerarietà dell'appello”.
PER “Voglia, Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del CP_2 caso. - In via principale, rigettare le difese e domande di parte appellante e conseguentemente pagina 2 di 6 confermare la sentenza n. 485 anno 2022, emessa dal Giudice di Pace di Sassari nella persona della Per_ Dott.ssa , in conclusione del procedimento avente rg n. 1405/2022 sentenza non notificata ma pubblicata con il deposito in cancelleria in data 04/10/2022; - In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento integrale e/o parziale delle difese e domande di parte appellante, e/o comunque di riforma della sentenza di primo grado, dichiarare carente di legittimazione passiva e/o comunque CP_2 estranea ai fatti di causa, per tutte le ragioni e motivi dedotte in atti;
- Sempre in via di subordine, nell'ipotesi di accoglimento integrale e/o parziale delle difese e domande di parte appellante, e/o comunque di riforma della sentenza di primo grado, dichiarare il diritto preteso da parte attrice sia in primo grado che in questo giudizio, inammissibile, illegittimo, comunque infondato e non provato e comunque prescritto, per tutte le ragioni e motivi dedotti in atti;
-In ogni ipotesi, con vittoria di compensi avvocato, spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge, sia per il giudio di primo grado che per il procedimento di gravame.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata il 31 marzo 2023 Parte_1 proponeva tempestivo appello contro la sentenza di cui in epigrafe, depositata il 4 ottobre 2022, con cui il giudice di pace di Sassari aveva interamente accolto la domanda proposta da , diretta Controparte_1
a sentir dichiarare la nullità di alcune commissioni applicate ad un contratto di finanziamento con cessione del quinto stipulato con la mutuante e con l'attività di intermediazione di CP_2
Esponeva l'appellante come la sig.ra avesse domandato al giudice adito che fosse rilevata CP_1
l'illegittimità delle “commissioni di gestione” e dei cosiddetti “oneri rete distributiva”, trattandosi di costi posti a carico del beneficiario del prestito in difetto di alcuna giustificazione causale e quindi con sostanziale mancanza della relativa prestazione. Le relative clausole contrattuali del contratto di finanziamento erano inoltre da reputarsi vessatorie e adottate, comunque, in violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza gravanti sulla società finanziaria. Per questo aveva chiesto Controparte_1 la restituzione, a titolo di indebito, della somma onnicomprensiva di cui € 3.387, oltre interessi al
5,55% oltre ad € 400,00 per spese di mediazione.
Lamentava l'appellante che la decisione del giudice di prime cure era erronea e lesiva dei propri diritti in quanto si fondava sulla non corretta valutazione in diritto della competenza per valore, essendo la domanda giudiziale diretta alla verifica della validità o meno delle clausole contrattuali (tra le quali, quelle che prevedono commissioni) e non anche alla sola restituzione di una somma inferiore a € 5.000.
Contestava inoltre, l'erronea interpretazione della validità delle clausole contrattuali e l'omessa Part pronuncia sull'eccepito difetto di legittimazione di in ordine alla richiesta di restituzione dei costi di intermediazione, ribadendo la propria estraneità al rapporto intercorso tra l'attrice e , e CP_2 comunque, l'errata individuazione della situazione giuridica dedotta in giudizio. Eccepiva infine l'omessa indicazione delle fonti di prova sulle quali il Giudice aveva fondato il suo convincimento e l'erronea applicazione del criterio pro rata temporis per la quantificazione delle somme rimborsabili in caso di estinzione anticipata del prestito.
Sulla base di tali assunti, concludeva come riportato in epigrafe.
Si costituiva e contestava le ragioni a fondamento del gravame, ribadendo Controparte_1 pregiudizialmente la competenza del giudice di pace, correttamente adito in quanto il valore della causa era da determinarsi sulla base delle somme di cui aveva domandato la restituzione.
pagina 3 di 6 Nel merito esponeva come l'appellante fosse legittimata passiva, essendo un intermediario CP_2 Part finanziario che operava per conto dell' e precisava che, non avendo il consumatore formulato domanda di rimborso per estinzione anticipata, i motivi di appello fondati sulla errata applicazione della relativa normativa e sul criterio pro rata temporis erano inconferenti.
Ribadiva come il contratto di finanziamento prevedesse i costi in contestazione per attività già comprese nell'istruttoria e nell'attivazione del prestito, essendo quindi essi privi di giustificazione causale. Richiamava al riguardo le previsioni introdotte dall'art. 125 novies, TUB che imponeva la separata stipulazione per iscritto dei contratti con intermediari del credito, figura non intervenuta nella specie, atteso che l'attività svolta da era descritta in modo tale da non consentire CP_2
l'accertamento della sua effettiva consistenza. Concludeva pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza, con eventuale accoglimento ed integrazione delle ulteriori argomentazioni formulate dall'attrice in primo grado, concernenti il carattere vessatorio delle clausole istitutive delle commissioni e la mancanza di chiarezza e trasparenza.
Si costituiva anche e negava la propria legittimazione passiva, precisando che il contratto di CP_2 Part finanziamento era stato stipulato e sottoscritto con l' , mentre essa esponente aveva concluso un autonomo contratto di intermediazione direttamente con la , la quale aveva accettato, senza CP_1 alcuna riserva, le condizioni contrattuali, risultate chiare e trasparenti e mai contestate nel corso del giudizio di primo grado. Ribadiva che le doglianze sollevate dall'originaria parte attrice in primo grado non erano meritevoli di alcun accoglimento, in particolare quelle riferite al ruolo dell'intermediario e l'attività dallo stesso svolta e concludeva per il rigetto del gravame.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza cartolare, ex art. 127 ter, c.p.c., del 9 maggio 2024 ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c. sulle riferite conclusioni.
***
L'appello merita parziale accoglimento, per le seguenti considerazioni.
In ordine al rilievo pregiudiziale, appare correttamente individuata la competenza per valore del giudice di pace adito, tenuto conto dell'importo della somma oggetto della domanda, introdotta sul presupposto del diritto alla ripetizione di quanto l'attrice assumeva indebitamente versato per Controparte_1 commissioni prive di reale giustificazione causale.
Risulta invece fondato il motivo di gravame inerente al riconoscimento della legittima imposizione dei costi di intermediazione dovuti per le provvigioni maturate da CP_2
L'appellante aveva infatti documentato (v. all. 2 fascicolo di I grado) l'intervenuta stipulazione, in data
16 maggio 2014, di un autonomo e distinto contratto fra la mutuataria e la società intervenuta che, non dotata di poteri rappresentativi, aveva operato in qualità di intermediaria del credito, con le indicate funzioni di consulenza e assistenza nell'individuazione delle condizioni di credito e delle opzioni economiche più adeguate alle esigenze del cliente, nonché di ausilio nella predisposizione della documentazioni occorrente per l'istruttoria del finanziamento. Deve osservarsi sul punto che ai fini della giustificazione causale del rapporto non può che venire in considerazione quanto esplicitato nel contratto, concernendo i rilievi circa l'effettivo svolgimento delle attività ivi enunciate il differente profilo dell'adempimento o meno delle prestazioni a carico dell'intermediario.
Con detta scrittura privata la mutuataria si era obbligata, come pure specificato, a versare a in CP_2 caso di effettiva erogazione del mutuo, una provvigione pari al 6,5% dell'importo lordo totale del prestito, quindi corrispondente alla somma di € 2386,80, poi addebitata alla sig.ra a seguito CP_1
pagina 4 di 6 dell'avvenuta stipulazione del prestito con cessione del quinto. La scrittura privata era stata specificamente sottoscritta dalla mutuataria e indica con chiarezza il ruolo e le funzioni svolte dall'intermediario, il compenso dovutogli e le condizioni di pagamento, apparendo coerente con quanto disposto dall'art. 126 novies, TUB e desumendosi l'anteriorità della stipulazione dal riferimento alla futura concessione ed erogazione del prestito, cui è funzionale l'attività dell'intermediario e che è dunque logicamente e temporalmente successiva all'incarico dato a Il fatto poi che fra questa CP_2 Part e esistesse un rapporto di partnership commerciale e che vi fossero quindi interessi comuni fra le due società non sembra incidere sul diritto al compenso dell'intermediaria, non essendo richiesto a tal fine che questa sia estranea alla società erogatrice del finanziamento, in difetto di altre più stringenti argomentazioni al riguardo e rimarcandosi anche come i contratti non facciano alcun riferimento alla figura del mediatore in senso proprio, bensì, correttamente, a quella dell'intermediario del credito, avendo operato in tale qualità, come pure osservato dalla stessa consumatrice appellata. CP_2 Part Compete quindi a quale titolare del diritto alla provvigione e, per essa, a in favore della CP_2 quale era stato eseguito il pagamento e che era stata, quindi, correttamente chiamata in giudizio quale accipiens degli importi domandati, compresi nei ratei di rimborso del prestito corrisposti dalla mutuataria, la predetta commissione, dovendo la sentenza essere riformata laddove riconosce il diritto dell'attrice, odierna appellata, alla restituzione del relativo importo, pari ad €2386,80, spettante alla Part parte appellata negando la propria legittimazione al riguardo e risultando, peraltro, la CP_2 provvigione effettivamente corrisposta da quest'ultima all'intermediaria.
L'appellante non propone censure specifiche in ordine alla debenza dell'altra commissione, pure contestata dall'attrice, inerente alle “commissioni di attivazione” che il giudicante ha ritenuto non dovuta dalla consumatrice e che risulta, invero, non sorretta da adeguata Controparte_1 giustificazione causale, sebbene il gdp abbia adottato in merito una serie di motivazioni che appaiono alquanto confuse e non attinenti all'oggetto del giudizio. E' appena il caso di rilevare che tutte le altre questioni su cui parte appellante spende prolisse e diffuse argomentazioni, sono irrilevanti ed estranee all'oggetto del giudizio che, al di là delle motivazioni della sentenza (per lo più affatto avulse dall'oggetto della causa), non investiva il riconoscimento di costi recurring in sede di estinzione del prestito, avendo la mutuataria agito solo per il riconoscimento dell'indebito pagamento di oneri non dovuti perché secondo il suo assunto privi di giustificazione causale, oltre che previsti in violazione delle regole di trasparenza imposte all'esercente l'attività di erogazione del credito ai consumatori.
La decisione resa dal giudice di prime cure dev'essere pertanto confermata, perché non impugnata, relativamente alla statuizione concernente al pagamento in favore dell'attrice, ora appellata, della minor somma di € 1400,20 (ottenuta dalla differenza fra l'importo totale in dispositivo, di € 3787,00 e quello dovuto a di € 2386,80). CP_2
L'accoglimento della domanda attrice da parte del giudice di pace adito risulta dunque giustificato nei limiti di cui si è detto e resta dunque giustificata la condanna della controparte alle spese di lite poste a Part carico di , risultando comunque totalmente vittoriosa. CP_2
Nessuna puntuale conclusione è stata formulata da parte appellante in ordine a eventuali pagamenti eseguiti in esecuzione della sentenza impugnata né vanno adottate statuizioni nei confronti di CP_2 che ha concluso in via principale per la conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali del presente grado d'appello seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell'appellata come in dispositivo. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie l'appello proposto da e, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna alla restituzione in favore Parte_1 dell'appellata della minor somma di € 1400,20, oltre interessi come da domanda, Controparte_1 dichiarando l'appellante non obbligata alla restituzione della commissione d'intermediazione (di €
2386,80).
Conferma la condanna della sola alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
come liquidate nella sentenza di primo grado.
[...]
Condanna l'appellata alla rifusione in favore di delle spese processuali del presente grado Parte_1
d'appello, liquidate in complessivi € 1.280,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge.
Sassari 10 luglio 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1084/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARCELLO GALLI presso cui è elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Controparte_1 C.F._1
ANTONELLO PIANA e MANUELA LADU presso cui è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MAURO BAROSSO presso cui è CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata
APPELLATE
OGGETTO: appello sentenza g.d.p. n. 485/2022, depositata il 4 novembre 2022;
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'On.le Tribunale -respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione proposta nel giudizio di primo grado e quelle proposte nel presente giudizio nonché quelle che ciascuna parte appellata dovesse eventualmente proporre- in totale e/o parziale riforma della sentenza n.485 emessa dal Giudice di Pace di Sassari in data 14/06/22, pubblicata il 04/10/22 e non notificata: IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE E NEL MERITO, accertare e dichiarare l'originaria incompetenza per valore del Giudice di Pace di Sassari in favore del Tribunale di Sassari e dunque, la nullità della sentenza impugnata e per l'effetto, provvedere quale Giudice di Primo grado alla decisione nel merito della causa e così, in totale riforma della suddetta sentenza, accogliere per i motivi tutti dedotti nella narrativa del proposto appello come precisati nelle note del 26/09/23 le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado che -qui- si trascrivono: “Nel merito, rigettare e respingere integralmente, per i motivi di cui in narrativa, siccome infondate in fatto ed in diritto tutte le domande ed eccezioni formulate e le pretese restitutorie, di rimborso e di condanna, proposte e formulate da parte Attrice, perché infondate, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, (perché) pretestuose, generiche e neppure provate, oltreché non formulabili, nei termini e per le ragioni di cui Part s'è detto, nei confronti di . Condannare l'attrice al pagamento delle spese, compenso spese generali pagina 1 di 6 15% oltre accessori di legge del presente giudizio”. In ogni caso, condannare la sig.ra Controparte_1 ed il suo procuratore distrattario in primo grado a restituire ad le somme eventualmente Pt_1 ricevute in esecuzione della sentenza appellata. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio. IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO, anche alla luce della recente evoluzione legislativa in materia (sentenza n.555 della CGUE del 9/02/2023 che -disallineandosi dalla sentenza
Lexitor- ha affermato che il consumatore ha diritto soltanto alla restituzione dei costi recurring e non anche degli up front;
legge n.103/2023 -che ha convertito il d.l.69/23- e legge n.136/2023 -che ha convertito il d.l.104/23- con le quali il legislatore nazionale è intervenuto in detta materia ponendosi nel solco del summenzionato pronunciamento della CGUE), accogliere l'appello per i motivi tutti dedotti nella narrativa dell'atto introduttivo del presente giudizio come precisati nelle note del 26/09/23 e per l'effetto, in riforma della sopra indicata sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente, così statuire: 1) dichiarare la nullità e/o inesistenza della sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ovvero la nullità della sentenza per omessa ovvero erronea pronuncia sul difetto di legittimazione di rispetto la richiesta delle Pt_1 commissioni di intermediazione;
2) in via gradata, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile per estrema genericità della motivazione oltre che infondata, sia in fatto che in diritto e comunque non provata, la richiesta di restituzione della somma di € 3.787,00 rivolta ad 3) in Pt_1 via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare carente di Parte_1 legittimazione passiva in merito alla domanda di restituzione/rimborso delle spese di intermediazione avanzata nei suoi confronti dalla sig.ra anziché nei confronti dell'intermediario Controparte_1
Fingepa Spa e conseguentemente, riformare la domanda nella parte in cui ha disposto a carico di Pt_1
soggetto privo di legittimazione passiva, la restituzione di costi di intermediazione. 4)
[...]
Condannare, altresì, la sig.ra ed il suo procuratore distrattario in primo grado a Controparte_1 restituire ad le somme eventualmente ricevute in esecuzione della sentenza appellata. 5) In Pt_1 ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio”. PER ELEONORA ZIRATTU: “A) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
B) rigettare l'appello principale per i motivi indicati e confermare la sentenza per la correttezza della decisione e della motivazione congrua e ineccepibile;
con eventuale accoglimento ed integrazione delle ulteriori argomentazioni formulate dall'attore in primo grado, concernenti il carattere vessatorio delle clausole istitutive delle commissioni e la mancanza di chiarezza e trasparenza. “Dichiarare le commissioni, di attivazione e di intermediazione, o comunque denominate, illegittimamente imputate quali costi a carico del consumatore per i motivi sopra esposti, per mancanza di giustificazione o Controparte_1 vessatorietà delle clausole ex art. 33 CdC, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore, e dolo Part incidente e per ingiustificato arricchimento, e per l'effetto condannare e in solido tra loro CP_2
o ognuna per le somme incassate, alla restituzione della somma omnia di € 3787 o veriore accertanda, di cui € 3387 a titolo di capitale, oltre interessi al 5,55% come da prospetto prodotto, ed € 400 per spese di mediazione, decurtato di quanto già rimborsato in sede di estinzione anticipata e comunque entro il limite di competenza per valore del Giudice adito” C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario e con condanna ex art. 96 cpc per temerarietà dell'appello”.
PER “Voglia, Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del CP_2 caso. - In via principale, rigettare le difese e domande di parte appellante e conseguentemente pagina 2 di 6 confermare la sentenza n. 485 anno 2022, emessa dal Giudice di Pace di Sassari nella persona della Per_ Dott.ssa , in conclusione del procedimento avente rg n. 1405/2022 sentenza non notificata ma pubblicata con il deposito in cancelleria in data 04/10/2022; - In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento integrale e/o parziale delle difese e domande di parte appellante, e/o comunque di riforma della sentenza di primo grado, dichiarare carente di legittimazione passiva e/o comunque CP_2 estranea ai fatti di causa, per tutte le ragioni e motivi dedotte in atti;
- Sempre in via di subordine, nell'ipotesi di accoglimento integrale e/o parziale delle difese e domande di parte appellante, e/o comunque di riforma della sentenza di primo grado, dichiarare il diritto preteso da parte attrice sia in primo grado che in questo giudizio, inammissibile, illegittimo, comunque infondato e non provato e comunque prescritto, per tutte le ragioni e motivi dedotti in atti;
-In ogni ipotesi, con vittoria di compensi avvocato, spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge, sia per il giudio di primo grado che per il procedimento di gravame.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata il 31 marzo 2023 Parte_1 proponeva tempestivo appello contro la sentenza di cui in epigrafe, depositata il 4 ottobre 2022, con cui il giudice di pace di Sassari aveva interamente accolto la domanda proposta da , diretta Controparte_1
a sentir dichiarare la nullità di alcune commissioni applicate ad un contratto di finanziamento con cessione del quinto stipulato con la mutuante e con l'attività di intermediazione di CP_2
Esponeva l'appellante come la sig.ra avesse domandato al giudice adito che fosse rilevata CP_1
l'illegittimità delle “commissioni di gestione” e dei cosiddetti “oneri rete distributiva”, trattandosi di costi posti a carico del beneficiario del prestito in difetto di alcuna giustificazione causale e quindi con sostanziale mancanza della relativa prestazione. Le relative clausole contrattuali del contratto di finanziamento erano inoltre da reputarsi vessatorie e adottate, comunque, in violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza gravanti sulla società finanziaria. Per questo aveva chiesto Controparte_1 la restituzione, a titolo di indebito, della somma onnicomprensiva di cui € 3.387, oltre interessi al
5,55% oltre ad € 400,00 per spese di mediazione.
Lamentava l'appellante che la decisione del giudice di prime cure era erronea e lesiva dei propri diritti in quanto si fondava sulla non corretta valutazione in diritto della competenza per valore, essendo la domanda giudiziale diretta alla verifica della validità o meno delle clausole contrattuali (tra le quali, quelle che prevedono commissioni) e non anche alla sola restituzione di una somma inferiore a € 5.000.
Contestava inoltre, l'erronea interpretazione della validità delle clausole contrattuali e l'omessa Part pronuncia sull'eccepito difetto di legittimazione di in ordine alla richiesta di restituzione dei costi di intermediazione, ribadendo la propria estraneità al rapporto intercorso tra l'attrice e , e CP_2 comunque, l'errata individuazione della situazione giuridica dedotta in giudizio. Eccepiva infine l'omessa indicazione delle fonti di prova sulle quali il Giudice aveva fondato il suo convincimento e l'erronea applicazione del criterio pro rata temporis per la quantificazione delle somme rimborsabili in caso di estinzione anticipata del prestito.
Sulla base di tali assunti, concludeva come riportato in epigrafe.
Si costituiva e contestava le ragioni a fondamento del gravame, ribadendo Controparte_1 pregiudizialmente la competenza del giudice di pace, correttamente adito in quanto il valore della causa era da determinarsi sulla base delle somme di cui aveva domandato la restituzione.
pagina 3 di 6 Nel merito esponeva come l'appellante fosse legittimata passiva, essendo un intermediario CP_2 Part finanziario che operava per conto dell' e precisava che, non avendo il consumatore formulato domanda di rimborso per estinzione anticipata, i motivi di appello fondati sulla errata applicazione della relativa normativa e sul criterio pro rata temporis erano inconferenti.
Ribadiva come il contratto di finanziamento prevedesse i costi in contestazione per attività già comprese nell'istruttoria e nell'attivazione del prestito, essendo quindi essi privi di giustificazione causale. Richiamava al riguardo le previsioni introdotte dall'art. 125 novies, TUB che imponeva la separata stipulazione per iscritto dei contratti con intermediari del credito, figura non intervenuta nella specie, atteso che l'attività svolta da era descritta in modo tale da non consentire CP_2
l'accertamento della sua effettiva consistenza. Concludeva pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza, con eventuale accoglimento ed integrazione delle ulteriori argomentazioni formulate dall'attrice in primo grado, concernenti il carattere vessatorio delle clausole istitutive delle commissioni e la mancanza di chiarezza e trasparenza.
Si costituiva anche e negava la propria legittimazione passiva, precisando che il contratto di CP_2 Part finanziamento era stato stipulato e sottoscritto con l' , mentre essa esponente aveva concluso un autonomo contratto di intermediazione direttamente con la , la quale aveva accettato, senza CP_1 alcuna riserva, le condizioni contrattuali, risultate chiare e trasparenti e mai contestate nel corso del giudizio di primo grado. Ribadiva che le doglianze sollevate dall'originaria parte attrice in primo grado non erano meritevoli di alcun accoglimento, in particolare quelle riferite al ruolo dell'intermediario e l'attività dallo stesso svolta e concludeva per il rigetto del gravame.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza cartolare, ex art. 127 ter, c.p.c., del 9 maggio 2024 ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c. sulle riferite conclusioni.
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L'appello merita parziale accoglimento, per le seguenti considerazioni.
In ordine al rilievo pregiudiziale, appare correttamente individuata la competenza per valore del giudice di pace adito, tenuto conto dell'importo della somma oggetto della domanda, introdotta sul presupposto del diritto alla ripetizione di quanto l'attrice assumeva indebitamente versato per Controparte_1 commissioni prive di reale giustificazione causale.
Risulta invece fondato il motivo di gravame inerente al riconoscimento della legittima imposizione dei costi di intermediazione dovuti per le provvigioni maturate da CP_2
L'appellante aveva infatti documentato (v. all. 2 fascicolo di I grado) l'intervenuta stipulazione, in data
16 maggio 2014, di un autonomo e distinto contratto fra la mutuataria e la società intervenuta che, non dotata di poteri rappresentativi, aveva operato in qualità di intermediaria del credito, con le indicate funzioni di consulenza e assistenza nell'individuazione delle condizioni di credito e delle opzioni economiche più adeguate alle esigenze del cliente, nonché di ausilio nella predisposizione della documentazioni occorrente per l'istruttoria del finanziamento. Deve osservarsi sul punto che ai fini della giustificazione causale del rapporto non può che venire in considerazione quanto esplicitato nel contratto, concernendo i rilievi circa l'effettivo svolgimento delle attività ivi enunciate il differente profilo dell'adempimento o meno delle prestazioni a carico dell'intermediario.
Con detta scrittura privata la mutuataria si era obbligata, come pure specificato, a versare a in CP_2 caso di effettiva erogazione del mutuo, una provvigione pari al 6,5% dell'importo lordo totale del prestito, quindi corrispondente alla somma di € 2386,80, poi addebitata alla sig.ra a seguito CP_1
pagina 4 di 6 dell'avvenuta stipulazione del prestito con cessione del quinto. La scrittura privata era stata specificamente sottoscritta dalla mutuataria e indica con chiarezza il ruolo e le funzioni svolte dall'intermediario, il compenso dovutogli e le condizioni di pagamento, apparendo coerente con quanto disposto dall'art. 126 novies, TUB e desumendosi l'anteriorità della stipulazione dal riferimento alla futura concessione ed erogazione del prestito, cui è funzionale l'attività dell'intermediario e che è dunque logicamente e temporalmente successiva all'incarico dato a Il fatto poi che fra questa CP_2 Part e esistesse un rapporto di partnership commerciale e che vi fossero quindi interessi comuni fra le due società non sembra incidere sul diritto al compenso dell'intermediaria, non essendo richiesto a tal fine che questa sia estranea alla società erogatrice del finanziamento, in difetto di altre più stringenti argomentazioni al riguardo e rimarcandosi anche come i contratti non facciano alcun riferimento alla figura del mediatore in senso proprio, bensì, correttamente, a quella dell'intermediario del credito, avendo operato in tale qualità, come pure osservato dalla stessa consumatrice appellata. CP_2 Part Compete quindi a quale titolare del diritto alla provvigione e, per essa, a in favore della CP_2 quale era stato eseguito il pagamento e che era stata, quindi, correttamente chiamata in giudizio quale accipiens degli importi domandati, compresi nei ratei di rimborso del prestito corrisposti dalla mutuataria, la predetta commissione, dovendo la sentenza essere riformata laddove riconosce il diritto dell'attrice, odierna appellata, alla restituzione del relativo importo, pari ad €2386,80, spettante alla Part parte appellata negando la propria legittimazione al riguardo e risultando, peraltro, la CP_2 provvigione effettivamente corrisposta da quest'ultima all'intermediaria.
L'appellante non propone censure specifiche in ordine alla debenza dell'altra commissione, pure contestata dall'attrice, inerente alle “commissioni di attivazione” che il giudicante ha ritenuto non dovuta dalla consumatrice e che risulta, invero, non sorretta da adeguata Controparte_1 giustificazione causale, sebbene il gdp abbia adottato in merito una serie di motivazioni che appaiono alquanto confuse e non attinenti all'oggetto del giudizio. E' appena il caso di rilevare che tutte le altre questioni su cui parte appellante spende prolisse e diffuse argomentazioni, sono irrilevanti ed estranee all'oggetto del giudizio che, al di là delle motivazioni della sentenza (per lo più affatto avulse dall'oggetto della causa), non investiva il riconoscimento di costi recurring in sede di estinzione del prestito, avendo la mutuataria agito solo per il riconoscimento dell'indebito pagamento di oneri non dovuti perché secondo il suo assunto privi di giustificazione causale, oltre che previsti in violazione delle regole di trasparenza imposte all'esercente l'attività di erogazione del credito ai consumatori.
La decisione resa dal giudice di prime cure dev'essere pertanto confermata, perché non impugnata, relativamente alla statuizione concernente al pagamento in favore dell'attrice, ora appellata, della minor somma di € 1400,20 (ottenuta dalla differenza fra l'importo totale in dispositivo, di € 3787,00 e quello dovuto a di € 2386,80). CP_2
L'accoglimento della domanda attrice da parte del giudice di pace adito risulta dunque giustificato nei limiti di cui si è detto e resta dunque giustificata la condanna della controparte alle spese di lite poste a Part carico di , risultando comunque totalmente vittoriosa. CP_2
Nessuna puntuale conclusione è stata formulata da parte appellante in ordine a eventuali pagamenti eseguiti in esecuzione della sentenza impugnata né vanno adottate statuizioni nei confronti di CP_2 che ha concluso in via principale per la conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali del presente grado d'appello seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell'appellata come in dispositivo. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie l'appello proposto da e, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna alla restituzione in favore Parte_1 dell'appellata della minor somma di € 1400,20, oltre interessi come da domanda, Controparte_1 dichiarando l'appellante non obbligata alla restituzione della commissione d'intermediazione (di €
2386,80).
Conferma la condanna della sola alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
come liquidate nella sentenza di primo grado.
[...]
Condanna l'appellata alla rifusione in favore di delle spese processuali del presente grado Parte_1
d'appello, liquidate in complessivi € 1.280,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge.
Sassari 10 luglio 2024
Il giudice
Stefania Deiana
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