Versione
11 aprile 1971
11 aprile 1971
Art. 1.
L' articolo 40 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 , sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, e' sostituito dal seguente:
"Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:
1) l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed e' dato con lettera del Presidente del Consiglio dell'ordine;
2) la censura, che e' una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;
3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto e' stabilito nell'articolo 43;
4) la cancellazione dall'albo;
5) la radiazione dall'albo".
L' articolo 40 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 , sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, e' sostituito dal seguente:
"Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:
1) l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed e' dato con lettera del Presidente del Consiglio dell'ordine;
2) la censura, che e' una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;
3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto e' stabilito nell'articolo 43;
4) la cancellazione dall'albo;
5) la radiazione dall'albo".
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/02/2017, n. 3702Provvedimento: […] Né i lavori preparatori né la relazione al codice rivelano le ragioni della sostituzione, che non poteva non essere significativa, atteso che, mentre il termine decadenza>> non corrispondeva ad una figura disciplinata dal r.d. n. 1578 del 1933 e, quindi, poteva prestarsi a comprendere genericamente ogni venir meno dell'iscrizione dall'albo, viceversa, la radiazione>> (come la sospensione>>), nel testo originario dell'art. 40 del cit. r.d. (prima della sostituzione operata dall'art. 1 legge n. 91 del 1971), era una figura espressamente prevista. […]Leggi di più...
- notificazione alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore costituito·
- nullità·
- equivalenza a quella effettuata nei confronti del procuratore nominativamente indicato·
- conseguenze·
- impugnazioni·
- fondamento·
- ragioni·
- notificazione·
- interruzione del processo·
- nel domicilio eletto (o residenza dichiarata)·
- impugnazioni civili·
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- sanatoria·
- luogo di notificazione·
- presso il domiciliatario