Art. 1.
L' articolo 40 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 , sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, e' sostituito dal seguente:
"Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:
1) l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed e' dato con lettera del Presidente del Consiglio dell'ordine;
2) la censura, che e' una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;
3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto e' stabilito nell'articolo 43;
4) la cancellazione dall'albo;
5) la radiazione dall'albo".
L' articolo 40 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 , sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, e' sostituito dal seguente:
"Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:
1) l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed e' dato con lettera del Presidente del Consiglio dell'ordine;
2) la censura, che e' una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;
3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto e' stabilito nell'articolo 43;
4) la cancellazione dall'albo;
5) la radiazione dall'albo".