Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 10/04/2026, n. 6448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6448 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06448/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10477/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10477 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato IC Arceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento m_dg.GDAP. -OMISSIS- in forza del quale il Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Dott. -OMISSIS-, Ufficio del Capo del Dipartimento, Gruppo Operativo Mobile in data 24 giugno 2025 comunicava al Vice Ispettore -OMISSIS- il mancato accoglimento della richiesta di riconoscimento e liquidazione di numero seicento trentanove (639) ore di lavoro straordinario maturate nel periodo compreso tra il 28 novembre 2022 e il 06 marzo 2025 regolarmente autorizzate e contabilizzate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Vista la nota del 23 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che il ricorrente, preso atto che l’amministrazione resistente ha provveduto a corrispondere con la retribuzione del mese di dicembre dell’anno 2025 le spettanze richieste, dichiara - con nota del 23 dicembre 2025 - che l’interesse, sotteso alla pretesa azionata in giudizio, è da ritenere soddisfatto e chiede la condanna di quest’ultima al pagamento delle spese di lite;
In considerazione dell’intervenuto pagamento delle ore di lavoro straordinario in senso favorevole al ricorrente, il Collegio non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto del complessivo andamento della vicenda contenziosa, le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC SA, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Ida Tascone, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | IC SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.