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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 18/08/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2315/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 2315/2024 promossa da:
, nato il [...] in [...]; Parte_1
, nata il [...] in [...]; Persona_1
nato il [...] in [...]; Parte_2
, nata il [...] in Brasile, in [...] e, Parte_3 congiuntamente all'altro genitore , nato il [...] in Brasile, in [...] Persona_2 di genitore esercente la potestà sui minori , nato il [...] in Persona_3 Brasile, , nato il [...] in [...], ed , Persona_4 Persona_5 nata il [...] in [...], tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti Renato Vernizzi e Vincenzo Pignatelli, ed elettivamente domiciliati presso lo studio DEl'Avv. Renato Vernizzi in Torino, alla Via Ravenna n. 5
(attori)
contro
:
(C.F.: ) in persona DE Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
(convenuto contumace)
Con l'intervento ex lege DE pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , , Parte_1 Persona_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Persona_3 [...]
ed , hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir Persona_4 Persona_5 accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e CP_1 annotazioni di legge nei registri DElo stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti DEl'avo italiano , nato Persona_6 a VA DE SA (IS) in data 5 ottobre 1859 ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis. L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza DE 14/07/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Lo scrivente giudice ha dunque riservato la causa in decisione, trasmettendo gli atti al P.M.
Il P.M., ad oggi, non ha fatto pervenire le sue conclusioni.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento DEla cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo DEla cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo , nato in [...] il Persona_6 05/10/1859 e, precisamente, a VA DE SA (IS), ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- , coniugato con , al figlio , nato il Persona_6 Persona_7 Persona_8
22/04/1895;
- , coniugatosi con , al figlio , nato Persona_8 Persona_9 Persona_10 il 06/03/1926;
- , coniugatosi con , al figlio , nato il Persona_10 CP_2 Parte_1 12/06/1954;
- , coniugatosi con , ai figli Parte_1 Persona_11 Persona_1
nata il [...], nato il [...],
[...] Parte_2 [...]
(successivamente al matrimonio passata a chiamarsi Parte_3
), nata il [...]; Parte_3
- , coniugatasi con in data Parte_3 Persona_2
26/04/2014, ai figli , nato il [...], Persona_3 Persona_4
, nato il [...], ed , nata il [...].
[...] Persona_5
Ebbene, dall'esame DEla documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo DEla cittadinanza iure sanguinis in capo agli attori, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione DEla cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo . Persona_6
Più nello specifico si osserva che mentre relativamente ad , Parte_1 [...]
, e la linea Persona_1 Parte_2 Parte_3 di discendenza è tutta per via paterna, per i restanti attori la linea di discendenza è in parte per via paterna ed in parte per via materna.
Relativamente a coloro per i quali la linea di discendenza è tutta maschile nessun ostacolo normativo si pone alla trasmissione DEla cittadinanza italiana.
Parimenti dicasi quanto alla trasmissione DEla cittadinanza da Parte_3
ai figli (nato il [...]), (nato il 06/07/
[...] Persona_3 Persona_4 2019), ed (nata il [...]), atteso che tali passaggi sono avvenuti Persona_5 dopo il 1992, e dunque dopo che la legge n. 91/1992 aveva sancito l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini DEla trasmissione DEla cittadinanza ai figli iure sanguinis. La domanda deve dunque essere vagliata sotto il profilo DEl'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, la richiesta dovrebbe essere presentata in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi DEl'art. 2 DEla Legge n. 241 DE 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Nello specifico, ai sensi DEl'art. 3 DE D.P.R. n. 362 DE 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto DEla cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione DEla domanda.
Ebbene, nel caso di specie i richiedenti hanno dato atto DEl'impossibilità, di fatto, di presentare la domanda per il riconoscimento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, tramite la piattaforma online predisposta presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo in Brasile: dalle schermate prodotte in atti si evince infatti che nel mese di dicembre 2024, sul portale
“Prenotami”, risultava esaurito il numero di posti disponibili, stante l'elevata richiesta.
Essi hanno poi dato contezza DEle lunghe liste di attesa per la convocazione, depositando documentazione estratta dal sito web DE San Paolo, dalla quale si evince che, nel mese Parte_4 di marzo 2024, erano stati convocati coloro i quali avevano presentato la richiesta negli anni 2015, 2016 e 2017. L'esistenza di tali lunghissime liste di attesa è peraltro un fatto notorio, valutabile ex art. 115, co. 2 c.p.c.
Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine ai tempi di inizio, svolgimento e conclusione DE procedimento amministrativo volto al riconoscimento DEla cittadinanza italiana.
Ebbene, ciò si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento DE diritto vantato dai suddetti attori, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ad
, , , Parte_1 Persona_1 Parte_2 Pt_3
, , ed Parte_3 Parte_3 Persona_3 Persona_4 [...]
, con conseguente obbligo DE e, per esso, DE competente Persona_5 Controparte_1 ufficiale DElo stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura DEla controversia (attesa la serialità DEla vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito DEla domanda da parte DEl'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti DEle spese di lite DE presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale DElo stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri DElo stato civile DEla cittadinanza DEle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese DE presente giudizio.
Campobasso, 14.08.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 2315/2024 promossa da:
, nato il [...] in [...]; Parte_1
, nata il [...] in [...]; Persona_1
nato il [...] in [...]; Parte_2
, nata il [...] in Brasile, in [...] e, Parte_3 congiuntamente all'altro genitore , nato il [...] in Brasile, in [...] Persona_2 di genitore esercente la potestà sui minori , nato il [...] in Persona_3 Brasile, , nato il [...] in [...], ed , Persona_4 Persona_5 nata il [...] in [...], tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti Renato Vernizzi e Vincenzo Pignatelli, ed elettivamente domiciliati presso lo studio DEl'Avv. Renato Vernizzi in Torino, alla Via Ravenna n. 5
(attori)
contro
:
(C.F.: ) in persona DE Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
(convenuto contumace)
Con l'intervento ex lege DE pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , , Parte_1 Persona_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Persona_3 [...]
ed , hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir Persona_4 Persona_5 accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e CP_1 annotazioni di legge nei registri DElo stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti DEl'avo italiano , nato Persona_6 a VA DE SA (IS) in data 5 ottobre 1859 ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis. L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza DE 14/07/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Lo scrivente giudice ha dunque riservato la causa in decisione, trasmettendo gli atti al P.M.
Il P.M., ad oggi, non ha fatto pervenire le sue conclusioni.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento DEla cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo DEla cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo , nato in [...] il Persona_6 05/10/1859 e, precisamente, a VA DE SA (IS), ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- , coniugato con , al figlio , nato il Persona_6 Persona_7 Persona_8
22/04/1895;
- , coniugatosi con , al figlio , nato Persona_8 Persona_9 Persona_10 il 06/03/1926;
- , coniugatosi con , al figlio , nato il Persona_10 CP_2 Parte_1 12/06/1954;
- , coniugatosi con , ai figli Parte_1 Persona_11 Persona_1
nata il [...], nato il [...],
[...] Parte_2 [...]
(successivamente al matrimonio passata a chiamarsi Parte_3
), nata il [...]; Parte_3
- , coniugatasi con in data Parte_3 Persona_2
26/04/2014, ai figli , nato il [...], Persona_3 Persona_4
, nato il [...], ed , nata il [...].
[...] Persona_5
Ebbene, dall'esame DEla documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo DEla cittadinanza iure sanguinis in capo agli attori, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione DEla cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo . Persona_6
Più nello specifico si osserva che mentre relativamente ad , Parte_1 [...]
, e la linea Persona_1 Parte_2 Parte_3 di discendenza è tutta per via paterna, per i restanti attori la linea di discendenza è in parte per via paterna ed in parte per via materna.
Relativamente a coloro per i quali la linea di discendenza è tutta maschile nessun ostacolo normativo si pone alla trasmissione DEla cittadinanza italiana.
Parimenti dicasi quanto alla trasmissione DEla cittadinanza da Parte_3
ai figli (nato il [...]), (nato il 06/07/
[...] Persona_3 Persona_4 2019), ed (nata il [...]), atteso che tali passaggi sono avvenuti Persona_5 dopo il 1992, e dunque dopo che la legge n. 91/1992 aveva sancito l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini DEla trasmissione DEla cittadinanza ai figli iure sanguinis. La domanda deve dunque essere vagliata sotto il profilo DEl'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, la richiesta dovrebbe essere presentata in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi DEl'art. 2 DEla Legge n. 241 DE 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Nello specifico, ai sensi DEl'art. 3 DE D.P.R. n. 362 DE 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto DEla cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione DEla domanda.
Ebbene, nel caso di specie i richiedenti hanno dato atto DEl'impossibilità, di fatto, di presentare la domanda per il riconoscimento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, tramite la piattaforma online predisposta presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo in Brasile: dalle schermate prodotte in atti si evince infatti che nel mese di dicembre 2024, sul portale
“Prenotami”, risultava esaurito il numero di posti disponibili, stante l'elevata richiesta.
Essi hanno poi dato contezza DEle lunghe liste di attesa per la convocazione, depositando documentazione estratta dal sito web DE San Paolo, dalla quale si evince che, nel mese Parte_4 di marzo 2024, erano stati convocati coloro i quali avevano presentato la richiesta negli anni 2015, 2016 e 2017. L'esistenza di tali lunghissime liste di attesa è peraltro un fatto notorio, valutabile ex art. 115, co. 2 c.p.c.
Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine ai tempi di inizio, svolgimento e conclusione DE procedimento amministrativo volto al riconoscimento DEla cittadinanza italiana.
Ebbene, ciò si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento DE diritto vantato dai suddetti attori, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ad
, , , Parte_1 Persona_1 Parte_2 Pt_3
, , ed Parte_3 Parte_3 Persona_3 Persona_4 [...]
, con conseguente obbligo DE e, per esso, DE competente Persona_5 Controparte_1 ufficiale DElo stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura DEla controversia (attesa la serialità DEla vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito DEla domanda da parte DEl'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti DEle spese di lite DE presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale DElo stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri DElo stato civile DEla cittadinanza DEle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese DE presente giudizio.
Campobasso, 14.08.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani