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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 05/07/2023, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/07/2023
N. 01733/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02075/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2075 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Cerri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di ammonimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 38 del 23/04/2009 del Questore della provincia di Como n. 12/2021 amm., del 30/07/2021, notificato in data 03/08/2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Como;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Questore della Provincia di Como ha ammonito -OMISSIS- ai sensi dell’art. 8 del d.l. 2009 n.11, convertito nella legge 2009 n. 38, in ragione degli atti persecutori compiuti nei confronti di -OMISSIS-, che ha presentato una specifica denuncia sul punto.
In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato, sollevata dall’amministrazione resistente e rispetto alla quale il ricorrente non ha sollevato specifiche deduzioni.
In particolare, il Tribunale osserva che:
- l’art. 41 c.p.a. impone che il ricorso sia notificato ad almeno un controinteressato a pena di inammissibilità;
- secondo il costante orientamento della giurisprudenza “nel processo amministrativo la qualità di controinteressato è strettamente connessa ai vantaggi e benefici che un determinato soggetto può trarre dal provvedimento amministrativo oggetto d’impugnazione, tali da fondare la sussistenza di un interesse legittimo omologo e speculare rispetto a quello del ricorrente che invece se ne assume leso e, intrinsecamente connessa a tale qualità c’è la possibilità che i controinteressati siano identificati o quanto meno possano esserlo, sulla base del provvedimento impugnato; di conseguenza la nozione di controinteressato in senso tecnico postula il concorso di due elementi essenziali, di tipo formale e sostanziale: il primo da ricercare nell’espressa menzione o nell’immediata individuabilità del soggetto in questione nel provvedimento impugnato; il secondo consiste nel riconoscimento, in capo al suddetto soggetto, di un interesse giuridico qualificato al mantenimento degli effetti dell’atto in questione” (così ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 gennaio 2015 n. 360; Consiglio di Stato, sez. V, 21 febbraio 2018, n. 1096);
- alla luce della citata giurisprudenza, -OMISSIS- riveste indubbiamente la qualifica di controinteressata ai sensi del citato art. 41 c.p.a., essendo espressamente nominata nel provvedimento impugnato ed essendo rinvenibile in capo alla medesima un interesse omologo e specularmente opposto rispetto a quello fatto valere dalla ricorrente, in quanto ritenuta vittima dei reiterati atti persecutori che hanno indotto il Questore ad adottare l’impugnato provvedimento di ammonimento, su richiesta della stessa persona offesa (cfr. ex multis, Tar Toscana, sez. II, 26 novembre 2021, n. 1564; Tar Lombardia, sez. I, 8 luglio 2019, n. 1561; Consiglio di Stato, sez. III, 9 2018, n. 4886);
- neppure ricorrono, nel caso in esame, i presupposti per la concessione dell’errore scusabile –neanche oggetto di richiesta da parte del ricorrente, e tuttavia oggetto di indagine “anche d’ufficio” ex art. 37 c.p.a. - in quanto le disposizioni in materia di notifica del ricorso amministrativo ai controinteressati risultano da tempo chiare e di univoca portata, tali cioè da non poter ingenerare oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto.
In definitiva, il ricorso è inammissibile per omessa notificazione al controinteressato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone cui si riferisce il provvedimento impugnato e menzionate in motivazione.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Fornataro | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.