Sentenza breve 11 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 11/02/2021, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/02/2021
N. 00201/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2021, proposto da
CO NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Isetta Barsanti Mauceri e Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, viale delle Milizie 9;
contro
Fondazione Arena di Verona, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione
- della procedura selettiva ad evidenza pubblica ex art. 22 del D.lgs. n. 367 del 1996, indetta con Bando Prot. n. 249/SP dell'11 novembre 2020, con riferimento all'assunzione con contratto a tempo indeterminato nei ruoli di baritono presso la Fondazione Arena di Verona;
- di tutti i provvedimenti generali, di estremi sconosciuti che dovessero autorizzare o determinare la scelta amministrativa di procedere ad una ulteriore procedura di reclutamento concorsuale;
- nonché per la impugnazione di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti, ivi compreso ove necessario e se interpretato in termini successivamente lesivi alla posizione qui rappresentata anche per l'annullamento dei provvedimenti amministrativi autorizzatori;
e per declaratoria
del diritto allo scorrimento della graduatoria
con condanna
dell'Amministrazione al risarcimento in forma specifica
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Fondazione Arena di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 il dott. Stefano Mielli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente espone di aver partecipato ad una selezione per l’assunzione nel ruolo di baritono con contratto a tempo indeterminato presso la Fondazione Arena di Verona e di essersi classificato al secondo posto della graduatoria approvata con determina n. 147 del 4 novembre 2020.
Tuttavia la Fondazione con nota prot. n. 249 dell’11 novembre 2020 ha bandito un’ulteriore procedura selettiva per l’assunzione di diversi ruoli tra i quali anche quello di baritono.
Tale nota è impugnata, con il ricorso in epigrafe, con due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e dell’art. 35, comma 5 ter, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, nonché la violazione dei principi di economicità e di efficienza, oltre che l’irragionevolezza, la contraddittorietà dell’azione amministrativa ed il difetto di motivazione perché la Fondazione, anziché disporre lo scorrimento della graduatoria appena approvata, per coprire il ruolo di baritono ha bandito una nuova selezione.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione e del principio di imparzialità dell’azione amministrativa perché la Fondazione, tenuto conto che la graduatoria appena approvata e la nuova selezione bandita hanno ad oggetto il medesimo ruolo, avrebbe dovuto quantomeno fornire un’articolata ed adeguata motivazione delle ragioni per le quali non ha disposto lo scorrimento della graduatoria.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio del legittimo affidamento perché la sua presenza in una graduatoria di così recente formazione ha ingenerato una notevole aspettativa di poter essere assunto a fronte della presenza di posti in organico non ancora ricoperti.
Infine il ricorrente chiede il risarcimento dei danni subiti a causa dell’immotivata decisione di bandire una nuova selezione anziché scorrere la graduatoria esistente.
Si è costituita in giudizio la Fondazione Arena di Verona eccependo il difetto di giurisdizione e chiedendo la reiezione nel merito del ricorso.
Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione per essere decisa in forma semplificata ai sensi 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 60 cod. proc. amm..
L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
Nelle note d’udienza depositate in giudizio il 6 febbraio 2021, in replica all’eccezione di difetto di giurisdizione, per sostenere la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorrente invoca il criterio di riparto previsto dall’art. 63 del D.lgs. n. 165 del 2001, il quale devolve alla cognizione del giudice amministrativo le controversie relative procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia la norma richiamata è applicabile solamente con riguardo alle controversie attinenti ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in senso soggettivo come definite all’art. 1, comma 2, del D.lgs n. 165 del 2001.
Le Fondazioni Liriche non sono invece in alcun modo annoverabili tra le pubbliche amministrazioni indicate nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, in quanto sono soggetti di natura privata (cfr. ord. Cass. Sez. Un. 8 luglio 2019, n. 18270).
A fugare ogni residuo dubbio sul punto recentemente è intervenuto il legislatore. L’art. 22, comma 2 bis, del D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367 recante “ Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato ”, come modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito in legge 8 agosto 2019, n. 81, ha infatti chiarito che “ sono devolute al giudice ordinario le controversie relative alla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale ”.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rispetto ad una controversia devoluta alla cognizione del giudice ordinario il quale è indicato come giudice munito di giurisdizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm..
Le peculiarità della controversia ed il carattere in rito della pronuncia giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 10 febbraio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO