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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 131/2025 V.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Il Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo, delegato dal Presidente della Corte
D'Appello di Venezia,
letto il ricorso depositato in data 17/03/2025 ex art. 3 L.89/01 da nato a [...] NÀ di AV (Venezia) il 27.2.1971 Parte_1
(c.f. ); C.F._1
nato a [...] NÀ di AV (Venezia) il 2.3.1968 Parte_2
(c.f. ; C.F._2
nato a [...] il [...] Parte_3
(c.f. C.F._3
nata in [...] il [...] Parte_4
(c.f. ); C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Autiero e dall'avv. Martina Autiero;
esaminati i documenti prodotti;
ritenuta la propria competenza, ex art. 3, comma 1, L. 24 marzo 2001 n. 89, come modificata da L. 28 dicembre 2015 n. 208, e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità
del ricorso;
premesso che il procedimento presupposto è costituito dalla procedura concorsuale aperta con la dichiarazione di fallimento della in Parte_5
forza di sentenza emessa dal Tribunale di Venezia il 7.11.2013;
rilevato che gli odierni ricorrenti hanno, nel predetto procedimento, depositato domanda di ammissione al passivo fallimentare in data 20.12.2013, cui è seguita l'ammissione all'udienza del 28.1.2014; e hanno depositato ulteriore Pt_1 Pt_3
domanda di ammissione (tardiva) al passivo in data 12.11.2014 per il T.F.R.
precedentemente non ammesso perché il rapporto di lavoro era ancora in essere e all'udienza del 13.12.2015 erano ammessi per le ulteriori somme;
risultavano dunque le seguenti posizioni creditorie:
- (cron. 91): ammesso in via privilegiata per l'importo di €. 11.117,36 Parte_1
per crediti di lavoro;
poi ammesso in via privilegiata anche per l'importo di €. 13.344,98
per il T.F.R.; egli ha percepito in data 22.4.2016 dal Fondo di Garanzia Inps l'importo lordo di € 13.344,98 per il T.F.R. e l'importo lordo di € 2.456,86 per crediti di lavoro, in data 23.8.2017 dal primo riparto la somma di € 3.766,13 e in data 30.6.2024 dal riparto finale in data 4.4.2024 la somma di € 4.962,99;
- ES (cron. 80) ammesso in via privilegiata per l'importo di € 12.311,02 per Pt_2
crediti di lavoro, escluse le quote non versate al Fondo di Previdenza Complementare
Solidarietà Veneto;
il Fondo Solidarietà Veneto (cron. T0048) in riferimento al predetto
ES era ammesso in via privilegiata per l'importo di € 1.608,47 all'udienza di verifica del 1.7.2014; egli percepiva in data 29.9.2014 dal Fondo di Garanzia Inps l'importo lordo di €. 2.709,60 per crediti di lavoro e in data 18.4.2020 l'importo lordo di €.
1.821,98 per la previdenza complementare Fondo Solidarietà Veneto, in data 23.8.2017
dal primo riparto la somma di € 4.175,31 e in data 30.6.2024 dal riparto finale la somma di € 5.502,19;
- (cron. 90): ammesso in via privilegiata per l'importo di € 12.632,55 Parte_3
per crediti di lavoro;
poi ammesso in via privilegiata anche per l'importo di € 6.716,57
per il T.F.R.; egli ha percepito in data 4.7.2016 dal Fondo di Garanzia Inps l'importo lordo di € 6.716,57 per il T.F.R. e l'importo lordo di € 3.256,71 per crediti di lavoro, in data 23.8.2017 dal primo riparto la somma di € 4.077,21 e in data 30.6.2024 dal riparto finale la somma di € 5.372,92;
- (cron. 87): ammessa in via privilegiata per l'importo di € 9.398,60 per Parte_4
crediti di lavoro;
ha percepito in data 22.4.2016 dal Fondo di Garanzia Inps l'importo lordo di € 2.709,60 per crediti di lavoro, in data 23.8.2017 dal primo riparto la somma di
€ 2.908,80 e in data 30.6.2024 dal riparto finale la somma di € 3.833,20;
rilevato che il fallimento è stato dichiarato chiuso con decreto di data 10.10.2024;
considerato che, per tutti gli odierni ricorrenti, la procedura fallimentare ha avuto la durata di 10 anni, 4 mesi e 5 giorni, calcolata dalla data della domanda di ammissione allo stato passivo alla data di pagamento del riparto finale che ha attuato il completo soddisfacimento dei crediti ammessi con privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., non potendosi considerare nella durata del procedimento il periodo dal 9 marzo all'11
maggio 2020 nel quale i procedimenti sono stati sospesi ex lege per l'emergenza da
Covid19;
ritenuto che, in base all'art. 2, comma 2 bis, L. 24 marzo 2001 n. 89, la durata irragionevole del processo presupposto deve essere determinata in 4 anni, quale durata eccedente il limite di 6 previsto dalla legge;
ritenuto che, alla luce dei criteri dell'art. 2 bis, comma 2, L. 24 marzo 2001 n. 89, e considerata la natura del credito, risulta equo liquidare a parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma pari a € 500,00, per ciascun anno, o frazione di anno superiore ai sei mesi, che abbia ecceduto la ragionevole durata del processo;
visti gli artt. 3 ss. legge 24/3/2001 n. 89 e successive modificazioni;
ingiunge
al , in persona del Ministro pro tempore, di pagare senza Controparte_1
dilazione a titolo di equa riparazione a ciascun ricorrente la somma di € 2.000,00, oltre agli interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna
il , in persona del pro tempore, alla rifusione in favore Controparte_1 CP_2
dei procuratori dei ricorrenti avv. Valentina AUTIERO e avv. Martina AUTIERO,
dichiaratisi antistatari, delle spese di questo procedimento, liquidate in € 539,60
(considerata la pluralità di ricorrenti), oltre al rimborso forfetario del 15%, ad € 27,00
per anticipazioni e ad oneri fiscali e previdenziali;
autorizza
la provvisoria esecutorietà del decreto ai sensi dell'art. 3, co. 5, legge 89/2001;
avverte
che contro il presente decreto potrà essere proposta opposizione con ricorso ai sensi dell'art. 5 ter legge 89/2001 avanti questa Corte d'appello di Venezia nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
Venezia, 28/03/2025
Il Consigliere delegato
Francesco Petrucco Toffolo
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Il Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo, delegato dal Presidente della Corte
D'Appello di Venezia,
letto il ricorso depositato in data 17/03/2025 ex art. 3 L.89/01 da nato a [...] NÀ di AV (Venezia) il 27.2.1971 Parte_1
(c.f. ); C.F._1
nato a [...] NÀ di AV (Venezia) il 2.3.1968 Parte_2
(c.f. ; C.F._2
nato a [...] il [...] Parte_3
(c.f. C.F._3
nata in [...] il [...] Parte_4
(c.f. ); C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Autiero e dall'avv. Martina Autiero;
esaminati i documenti prodotti;
ritenuta la propria competenza, ex art. 3, comma 1, L. 24 marzo 2001 n. 89, come modificata da L. 28 dicembre 2015 n. 208, e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità
del ricorso;
premesso che il procedimento presupposto è costituito dalla procedura concorsuale aperta con la dichiarazione di fallimento della in Parte_5
forza di sentenza emessa dal Tribunale di Venezia il 7.11.2013;
rilevato che gli odierni ricorrenti hanno, nel predetto procedimento, depositato domanda di ammissione al passivo fallimentare in data 20.12.2013, cui è seguita l'ammissione all'udienza del 28.1.2014; e hanno depositato ulteriore Pt_1 Pt_3
domanda di ammissione (tardiva) al passivo in data 12.11.2014 per il T.F.R.
precedentemente non ammesso perché il rapporto di lavoro era ancora in essere e all'udienza del 13.12.2015 erano ammessi per le ulteriori somme;
risultavano dunque le seguenti posizioni creditorie:
- (cron. 91): ammesso in via privilegiata per l'importo di €. 11.117,36 Parte_1
per crediti di lavoro;
poi ammesso in via privilegiata anche per l'importo di €. 13.344,98
per il T.F.R.; egli ha percepito in data 22.4.2016 dal Fondo di Garanzia Inps l'importo lordo di € 13.344,98 per il T.F.R. e l'importo lordo di € 2.456,86 per crediti di lavoro, in data 23.8.2017 dal primo riparto la somma di € 3.766,13 e in data 30.6.2024 dal riparto finale in data 4.4.2024 la somma di € 4.962,99;
- ES (cron. 80) ammesso in via privilegiata per l'importo di € 12.311,02 per Pt_2
crediti di lavoro, escluse le quote non versate al Fondo di Previdenza Complementare
Solidarietà Veneto;
il Fondo Solidarietà Veneto (cron. T0048) in riferimento al predetto
ES era ammesso in via privilegiata per l'importo di € 1.608,47 all'udienza di verifica del 1.7.2014; egli percepiva in data 29.9.2014 dal Fondo di Garanzia Inps l'importo lordo di €. 2.709,60 per crediti di lavoro e in data 18.4.2020 l'importo lordo di €.
1.821,98 per la previdenza complementare Fondo Solidarietà Veneto, in data 23.8.2017
dal primo riparto la somma di € 4.175,31 e in data 30.6.2024 dal riparto finale la somma di € 5.502,19;
- (cron. 90): ammesso in via privilegiata per l'importo di € 12.632,55 Parte_3
per crediti di lavoro;
poi ammesso in via privilegiata anche per l'importo di € 6.716,57
per il T.F.R.; egli ha percepito in data 4.7.2016 dal Fondo di Garanzia Inps l'importo lordo di € 6.716,57 per il T.F.R. e l'importo lordo di € 3.256,71 per crediti di lavoro, in data 23.8.2017 dal primo riparto la somma di € 4.077,21 e in data 30.6.2024 dal riparto finale la somma di € 5.372,92;
- (cron. 87): ammessa in via privilegiata per l'importo di € 9.398,60 per Parte_4
crediti di lavoro;
ha percepito in data 22.4.2016 dal Fondo di Garanzia Inps l'importo lordo di € 2.709,60 per crediti di lavoro, in data 23.8.2017 dal primo riparto la somma di
€ 2.908,80 e in data 30.6.2024 dal riparto finale la somma di € 3.833,20;
rilevato che il fallimento è stato dichiarato chiuso con decreto di data 10.10.2024;
considerato che, per tutti gli odierni ricorrenti, la procedura fallimentare ha avuto la durata di 10 anni, 4 mesi e 5 giorni, calcolata dalla data della domanda di ammissione allo stato passivo alla data di pagamento del riparto finale che ha attuato il completo soddisfacimento dei crediti ammessi con privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., non potendosi considerare nella durata del procedimento il periodo dal 9 marzo all'11
maggio 2020 nel quale i procedimenti sono stati sospesi ex lege per l'emergenza da
Covid19;
ritenuto che, in base all'art. 2, comma 2 bis, L. 24 marzo 2001 n. 89, la durata irragionevole del processo presupposto deve essere determinata in 4 anni, quale durata eccedente il limite di 6 previsto dalla legge;
ritenuto che, alla luce dei criteri dell'art. 2 bis, comma 2, L. 24 marzo 2001 n. 89, e considerata la natura del credito, risulta equo liquidare a parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma pari a € 500,00, per ciascun anno, o frazione di anno superiore ai sei mesi, che abbia ecceduto la ragionevole durata del processo;
visti gli artt. 3 ss. legge 24/3/2001 n. 89 e successive modificazioni;
ingiunge
al , in persona del Ministro pro tempore, di pagare senza Controparte_1
dilazione a titolo di equa riparazione a ciascun ricorrente la somma di € 2.000,00, oltre agli interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna
il , in persona del pro tempore, alla rifusione in favore Controparte_1 CP_2
dei procuratori dei ricorrenti avv. Valentina AUTIERO e avv. Martina AUTIERO,
dichiaratisi antistatari, delle spese di questo procedimento, liquidate in € 539,60
(considerata la pluralità di ricorrenti), oltre al rimborso forfetario del 15%, ad € 27,00
per anticipazioni e ad oneri fiscali e previdenziali;
autorizza
la provvisoria esecutorietà del decreto ai sensi dell'art. 3, co. 5, legge 89/2001;
avverte
che contro il presente decreto potrà essere proposta opposizione con ricorso ai sensi dell'art. 5 ter legge 89/2001 avanti questa Corte d'appello di Venezia nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
Venezia, 28/03/2025
Il Consigliere delegato
Francesco Petrucco Toffolo