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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 09/04/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 3205/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CASTIGLIONI LUCA PIERO presso il cui studio è elettivamente domiciliato
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CUCINELLA Controparte_1 C.F._2
PAOLO GASPARE presso il cui studio è elettivamente domiciliato
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale- contenzioso
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08.04.2025 le parti congiuntamente chiedevano regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei termini di seguito riportati:
“1) affido condiviso della minore. In merito alla gestione quotidiana della minore da parte dei genitori: la bambina rimarrà presso la madre, con relativo pernottamento, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Il sig. da parte sua, terrà la bimba presso di sé (con relativo Pt_1
1 pernottamento) nei giorni di martedì e giovedì. Nei fine settimana la minore rimarrà, alternativamente, con relativo pernottamento, con uno o l'altro genitore, dalle 9,30 del sabato fino alla mattina del lunedì, quando verrà accompagnata a scuola. Stante la bilanciata ripartizione dei tempi e della gestione della minore tra i genitori, il collocamento potrà intendersi - di fatto - paritetico;
2)relativamente alle ferie estive, vacanze natalizie e festività pasquali, varrà il criterio dell'alternanza, ben espresso nel ricorso introduttivo;
3) la sig.ra potrà abitare presso l'immobile sito in TO GA (MI), via Cellini Controparte_1
n. 3, di proprietà esclusiva del sig. , per ulteriori 12 mesi, decorrenti dalla Parte_1
comparizione delle parti avanti il Tribunale di TO Arsizio – ud. 08.04.2025 h 11.30 - con impegno della sig.ra a rilasciare spontaneamente il predetto immobile al sopraggiungere del CP_1
termine come sopra fissato, senza ulteriori differimenti;
4) una volta intervenuto l'effettivo rilascio dell'immobile da parte della sig.ra di cui al CP_1
punto 3), la gestione della minore, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti, continuerà ad essere regolata conformemente alle previsioni di cui al precedente punto 1). La residenza anagrafica della minore, attualmente radicata presso l'immobile di proprietà esclusiva del sig. , Parte_1
sito in TO GA (MI), via Cellini n. 3, seguirà quella della madre.
5) per quanto attiene il mantenimento della minore ognuno dei genitori Persona_1
provvederà, durante il periodo in cui gli stessi avranno la figlia presso di sé, al pagamento delle relative spese ordinarie. Le spese straordinarie, conformemente alla Linee Guida tracciate dalla
Corte d'Appello di Milano - oltre all'abbigliamento, al corso di canto e della mensa scolastica - verranno ripartite tra i genitori al 50%, previa esibizione della ricevuta attestante la quantificazione dell'esborso richiesto, da parte del genitore che sosterrà la relativa spesa;
6) spese di lite compensate”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I SIg.ri e intrattenevano una relazione more uxorio dalla quale nasceva, in Pt_1 CP_1 data 15.06.2016, la figlia Le parti stabilivano come casa familiare l'immobile sito a TO Per_1
GA, in via Cellini n. 3, di esclusiva proprietà del SI. (v. doc. 4 di parte ricorrente). Pt_1
A seguito dell'interruzione della relazione sentimentale tra le parti, il ricorrente si trasferiva presso i genitori, lasciando, in via temporanea, la casa familiare nella disponibilità della SI.ra CP_1
Con ricorso depositato in data 09.09.2024, il SI. adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'affido condiviso di e, previo rilascio da parte della resistente della casa familiare, il Per_1
2 collocamento prevalente della minore presso di sé, con obbligo di mantenimento diretto di Per_1
da parte di ambedue i genitori.
A febbraio 2025 il fascicolo veniva riassegnato allo scrivente Giudice Relatore.
In data 06.03.2025 si costituiva la SI.ra mediante comparsa di risposta a mezzo della CP_1
quale dava atto del raggiungimento di un accordo tra le parti.
Espletati gli incombenti di rito e rilevata l'assenza di situazioni pregiudizievoli per la minore, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti all'udienza dell'08.04.2025, ut supra interamente riportate.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti in quanto non contrarie né al buon costume, né all'ordine pubblico e conformi al superiore interesse della minore.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, affida ad entrambi i genitori e Per_1
dispone che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni concordate, sopra integralmente riportate, che qui si intendono recepite, e compensa le spese di lite.
Così deciso in TO Arsizio, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Dott.ssa Alessandra Ardito
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 3205/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CASTIGLIONI LUCA PIERO presso il cui studio è elettivamente domiciliato
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CUCINELLA Controparte_1 C.F._2
PAOLO GASPARE presso il cui studio è elettivamente domiciliato
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale- contenzioso
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08.04.2025 le parti congiuntamente chiedevano regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei termini di seguito riportati:
“1) affido condiviso della minore. In merito alla gestione quotidiana della minore da parte dei genitori: la bambina rimarrà presso la madre, con relativo pernottamento, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Il sig. da parte sua, terrà la bimba presso di sé (con relativo Pt_1
1 pernottamento) nei giorni di martedì e giovedì. Nei fine settimana la minore rimarrà, alternativamente, con relativo pernottamento, con uno o l'altro genitore, dalle 9,30 del sabato fino alla mattina del lunedì, quando verrà accompagnata a scuola. Stante la bilanciata ripartizione dei tempi e della gestione della minore tra i genitori, il collocamento potrà intendersi - di fatto - paritetico;
2)relativamente alle ferie estive, vacanze natalizie e festività pasquali, varrà il criterio dell'alternanza, ben espresso nel ricorso introduttivo;
3) la sig.ra potrà abitare presso l'immobile sito in TO GA (MI), via Cellini Controparte_1
n. 3, di proprietà esclusiva del sig. , per ulteriori 12 mesi, decorrenti dalla Parte_1
comparizione delle parti avanti il Tribunale di TO Arsizio – ud. 08.04.2025 h 11.30 - con impegno della sig.ra a rilasciare spontaneamente il predetto immobile al sopraggiungere del CP_1
termine come sopra fissato, senza ulteriori differimenti;
4) una volta intervenuto l'effettivo rilascio dell'immobile da parte della sig.ra di cui al CP_1
punto 3), la gestione della minore, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti, continuerà ad essere regolata conformemente alle previsioni di cui al precedente punto 1). La residenza anagrafica della minore, attualmente radicata presso l'immobile di proprietà esclusiva del sig. , Parte_1
sito in TO GA (MI), via Cellini n. 3, seguirà quella della madre.
5) per quanto attiene il mantenimento della minore ognuno dei genitori Persona_1
provvederà, durante il periodo in cui gli stessi avranno la figlia presso di sé, al pagamento delle relative spese ordinarie. Le spese straordinarie, conformemente alla Linee Guida tracciate dalla
Corte d'Appello di Milano - oltre all'abbigliamento, al corso di canto e della mensa scolastica - verranno ripartite tra i genitori al 50%, previa esibizione della ricevuta attestante la quantificazione dell'esborso richiesto, da parte del genitore che sosterrà la relativa spesa;
6) spese di lite compensate”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I SIg.ri e intrattenevano una relazione more uxorio dalla quale nasceva, in Pt_1 CP_1 data 15.06.2016, la figlia Le parti stabilivano come casa familiare l'immobile sito a TO Per_1
GA, in via Cellini n. 3, di esclusiva proprietà del SI. (v. doc. 4 di parte ricorrente). Pt_1
A seguito dell'interruzione della relazione sentimentale tra le parti, il ricorrente si trasferiva presso i genitori, lasciando, in via temporanea, la casa familiare nella disponibilità della SI.ra CP_1
Con ricorso depositato in data 09.09.2024, il SI. adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'affido condiviso di e, previo rilascio da parte della resistente della casa familiare, il Per_1
2 collocamento prevalente della minore presso di sé, con obbligo di mantenimento diretto di Per_1
da parte di ambedue i genitori.
A febbraio 2025 il fascicolo veniva riassegnato allo scrivente Giudice Relatore.
In data 06.03.2025 si costituiva la SI.ra mediante comparsa di risposta a mezzo della CP_1
quale dava atto del raggiungimento di un accordo tra le parti.
Espletati gli incombenti di rito e rilevata l'assenza di situazioni pregiudizievoli per la minore, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti all'udienza dell'08.04.2025, ut supra interamente riportate.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti in quanto non contrarie né al buon costume, né all'ordine pubblico e conformi al superiore interesse della minore.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, affida ad entrambi i genitori e Per_1
dispone che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni concordate, sopra integralmente riportate, che qui si intendono recepite, e compensa le spese di lite.
Così deciso in TO Arsizio, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Dott.ssa Alessandra Ardito
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