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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/07/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2175/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in persona della giudice, dott.ssa Marta
Dell'Unto, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2175 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione ex art. 281-sexies ultimo comma c.p.c. con ordinanza del
19.6.2025, all'udienza sostituita con il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e vertente tra
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), in proprio e quali eredi di Parte_4 C.F._4
, rappresentati e difesi dall'avv. Teresa Magnoni e dall'avv. Corrada Persona_1
Andria ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Salerno, via SS. Martiri
Salernitani n. 24 e presso l'indirizzo pec .salerno.it, come da Email_1 CP_1 procura allegata al ricorso ricorrenti
e
(P.IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Siena, Strada delle Scotte n. 14 e rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Frignani e dall'avv. Nicoletta Silipo, come da procura allegata alla comparsa di costituzione resistente
Oggetto: contratti e obbligazioni varie;
responsabilità medica Pagina 1 di 32 Conclusioni: come da note scritte per l'udienza del 18.6.2025.
In particolare, parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “[…] in via principale affinchè Voglia l'Ill. Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare che la condotta dei sanitari dell'azienda ospedaliera senese che ebbero in cura fu negligente e fu causa Persona_1 del decesso del paziente e per l'effetto condannare l in persona del suo Controparte_3 legale rapp.te p.t., al risarcimento in favore dei ricorrenti dei danni tutti -iure proprio e iure hereditario- patiti in conseguenza della morte del loro congiunto, nella misura di seguito indicata, ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta e precisamente: -Quanto a moglie convivente del de cuius: € 330.000 quale danno Parte_1 di natura non patrimoniale (nella sua più ampia accezione) dalla stessa iure proprio subito in conseguenza della morte del coniuge, avvenuta fra l'altro dopo giorni di dolorosa agonia e sofferenza fisica e psicologica, in cui ella l'ha costantemente assistito, e derivante dalla perdita del rapporto parentale, dalle sofferenze patite, dal peggioramento della qualità della vita. Quanto a , e figli all'epoca Parte_2 Parte_3 Parte_4 dei fatti conviventi: € 280.000 ciascuno, quale danno non patrimoniale, inteso, anche in questo caso, come ristoro delle sofferenze morali, della perdita del rapporto parentale e del peggioramento della qualità della vita. Quanto agli istanti tutti, iure hereditario, € 100.000,00 quale danno di natura non patrimoniale, patito dal e Pt_2 trasmesso ai suoi eredi, fra i quali va ripartito secondo le rispettive quote ereditarie, comprensivo della lesione alla sua integrità psicofisica, delle sofferenze subite nel periodo di lucida agonia che ha preceduto il decesso. Agli stessi dovrà infine essere risarcito il danno patrimoniale conseguente agli esborsi tutti subiti per le spese mediche, di viaggio e funerarie;
nonché quello conseguente alla perdita di quella quota di reddito che il Dott. destinava Pt_2 al mantenimento della moglie e dei figli minori e avrebbe in futuro continuato a destinare;
oltre rivalutazione del danno ed interessi sulle somme annualmente rivalutate, dal dì dell'evento al soddisfo. In via gradata ove l'adito
Giudicante, disattendendo quanto evidenziato dai consulenti di parte attrice e in adesione delle risultanze dell'acquisita CTU, dovesse ritenere e dichiarare che la negligente condotta tenuta dai sanitari della convenuta azienda ospedaliera fu causa non della morte del paziente, ma per lui di una significativa perdita di chances di sopravvivenza, vorrà condannare l'azienda ospedaliera, in persona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento, in favore dei ricorrenti, nella spiegata qualità di eredi, del danno da perdita di chances di sopravvivenza patito dal loro dante causa e a loro trasmesso nella qualità di eredi legittimi, da valutarsi in via equitativa, tenendo conto della significativa possibilità di sopravvivenza che il paziente avrebbe avuto se l'intervento fosse stato tempestivamente eseguito;
nonché al risarcimento in favore dei ricorrenti iure proprio del danno da perdita di chances da essi direttamente subito di poter continuare a godere del rapporto con il loro congiunto, da valutarsi sempre secondo equità Tali danni vengono, in via equitativa, in mancanza di parametri legislativi cui far riferimento, in complessivi euro 110.000 per il coniuge ed in euro 80.000 per ciascuno dei figli;
oltre rivalutazione secondo i dati ISTAT, ed interessi legali sulle somme rivalutate, dal dì del fatto al soddisfo. Vinte le spese e i compensi di causa, comprensivi anche di quelli relativi alla fase di consulenza preventiva, da attribuirsi al
Pagina 2 di 32 sottoscritto avvocato antistatario […]”
Per : “[…] Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Controparte_2
Siena in accoglimento delle motivazioni di cui sopra, in via preliminare: dichiarare il ricorso oggi promosso inammissibile per carenza dei presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c. e Voglia disporre la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario;
nel merito: rigettare le conclusioni di cui al ricorso oggi promosso, perché completamente infondato ed opponendosi ad ogni richiesta istruttoria formulata dalla difesa di parte ricorrente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.10.2023, introdotto a seguito di ricorso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. e dell'art. 8 l. 24/2017, , , Parte_1 Parte_2
e , in proprio e quali eredi di Parte_3 Parte_4 ER
, hanno convenuto in giudizio l'
[...] Controparte_3
esponendo che:
[...]
− in data 12.5.2014, – affetto da rettocolite ulcerosa e in cura presso Persona_1
l'U.O.C. di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva della dove effettuava CP_4 periodicamente controlli clinico-strumentali e rivalutazione terapeutica – è stato ricoverato, come programmato, presso il reparto di Gastroenterologia dell'
[...]
, con diagnosi di RCU, al fine di valutare l'evoluzione Controparte_3 stenotica e il grado di displasia della mucosa interessata;
− i sanitari dall' hanno iniziato un percorso clinico, diagnostico e terapeutico, anche CP_4 al fine di valutare un eventuale trattamento chirurgico, e in data 19.6.2014, presentando il paziente una modica proctorragia, è stato nuovamente sottoposto a visita anestesiologica, dopo la prima effettuata in data 11.6.2014;
− in data 20.6.2014 è stato trasferito in chirurgia oncologica ove è stato Persona_1 sottoposto a controllo clinico e monitoraggio dei parametri vitali, con prescrizione di continuare la terapia farmacologica in corso, e in data 23.6.2014 è stato sottoposto ad intervento chirurgico di “colectomia totale con confezionamento d'ileostomia terminale su bacchetta in sede pararettale destra”, nonostante l'anestesista, nel medesimo giorno, avesse rivalutato il rischio in ASA 4, consigliando di eseguire l'intervento “solo se improcrastinabile per indicazione chirurgica”;
− a seguito dell'intervento, è stato trasferito presso la terapia intensiva Persona_1 post-operatoria in condizioni cliniche critiche ed è deceduto due giorni dopo.
Pagina 3 di 32 Tanto premesso, i ricorrenti hanno dedotto la responsabilità della struttura sanitaria convenuta, qualificata in termini di responsabilità contrattuale, deducendo che in assenza della imprudente condotta dei sanitari, i quali scelsero di operare il in data 23.6.2014, allorquando le sue Pt_2 condizioni erano molto peggiorate rispetto al suo ricovero, avvenuto in buone condizioni quarantadue giorni prima, quest'ultimo sarebbe sopravvissuto, atteso che l'intervento chirurgico eseguito in condizioni cliniche molto critiche, a distanza di dodici giorni dalla prima visita anestesiologica, in cui le condizioni cliniche erano sicuramente migliori, è stata causa della morte del , in quanto demolitivo e statisticamente gravato di severe complicanze post Pt_2 operatorie.
In ordine ai danni subiti, i ricorrenti hanno dedotto di aver subito sia un danno non patrimoniale, iure proprio in conseguenza della morte del congiunto, a causa delle sofferenze morali, della perdita del rapporto parentale e del peggioramento della qualità della vita, e iure hereditario, quale danno patito dal e trasmesso ai suoi eredi, comprensivo della lesione alla sua integrità Pt_2 psicofisica e delle sofferenze subite nel periodo di lucida agonia che ha preceduto il decesso, sia un danno patrimoniale, conseguente agli esborsi subiti per le spese mediche, di viaggio e funerarie e per la perdita della quota di reddito che il destinava al mantenimento della moglie e dei Pt_2 figli minori. In via gradata, nel caso di adesione alle conclusioni del collegio peritale, hanno comunque ritenuto esistente un danno da perdita di chances di sopravvivenza patito dal loro dante causa e a loro trasmesso in qualità di eredi legittimi nonché da perdita di chances da loro direttamente subita di poter continuare a godere del rapporto con il loro congiunto, e in ogni caso il danno conseguito alla mancata informazione e alla mancata possibilità di compiere una scelta consapevole.
Hanno, pertanto, concluso chiedendo di: “[…] accertare e dichiarare che la condotta dei sanitari dell'azienda ospedaliera senese che ebbero in cura dal 12/04/2014 fu negligente e fu causa del Persona_1 suo decesso o in via gradata che fu causa per lui di una perdita di chances di sopravvivenza e per l'effetto condannare la stessa, in persona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento, in favore dei ricorrenti dei danni tutti- di natura patrimoniale e non- iure proprio e iure ereditario patiti, così come in premessa illustrati e quantificati, ovvero in quella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
oltre rivalutazione secondo i dati
ISTAT, ed interessi legali sulle somme rivalutate, dal dì del fatto al soddisfo. Vinte le spese, comprese quelle relative alla fase di consulenza tecnica preventiva, e i compensi di causa con attribuzione all'avvocato Corrada
Andria antistatario.”.
L' già parte nel procedimento instaurato ai sensi Controparte_3 dell'art. 696 bis c.p.c., si è costituita in giudizio deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e dunque chiedendo la prosecuzione del giudizio nelle forme del Pagina 4 di 32 rito ordinario e, nel merito, chiedendo il rigetto delle conclusioni di cui al ricorso, in quanto completamente infondato.
Disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c., il fascicolo è stato assegnato alla scrivente con provvedimento presidenziale del 11.6.2024.
Disattesa la richiesta di prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario, alla luce di quanto previsto dall'art. 281 decies, co. 2 c.p.c., nonché disattesa la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica espletata ex art. 696 bis c.p.c., in ciò ritenuta quest'ultima esaustiva, la causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo R.G. 187/2022 e con la produzione documentale delle parti ed è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, u.c. c.p.c. all'udienza del 18.6.2025, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
2. Preliminarmente, deve osservarsi che è stata prodotta in giudizio la relazione di consulenza tecnica preventiva, resa nel procedimento R.G. n. 187/2022 svoltosi tra le medesime parti ante causam ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. e dell'art. 8 l. 24/2017, redatta dai consulenti tecnici d'ufficio, nominati nelle persone del dott. medico chirurgo specialista in medicina legale e del Persona_2 dott. medico chirurgo specialista in chirurgia generale, con riferimento alla Persona_3 quale le parti hanno potuto compiutamente articolare e fondare le proprie difese nell'ambito del presente giudizio.
In ragione dell'espletato procedimento preventivo, dell'acquisizione agli atti dell'elaborato peritale ivi redatto e della mancata formulazione di istanze istruttorie inerenti a prove orali, il presente giudizio può dirsi, pertanto, compiutamente istruito, anche in considerazione di quanto si dirà infra con riferimento alle osservazioni articolate in ordine alle risultanze della relazione tecnica espletata.
Ancora preliminarmente, deve confermarsi la compatibilità del rito prescelto dai ricorrenti con il procedimento in esame, atteso che, da un lato, ai sensi dell'art. 8 co. 3 l. 24/2017 è prevista l'introduzione del giudizio di merito nelle forme del rito semplificato di cognizione ex artt. 281- decies e ss. c.p.c. e, dall'altro, che ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., se è vero che l'introduzione del giudizio con le forme del procedimento semplificato è prevista quando “i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa” (comma 1), tuttavia, ai sensi dell'art. 281-decies, co. 2 c.p.c., è altresì previsto che, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere sempre introdotto in tali forme (come specificato dal d.lgs. 164/2024, che ha modificato la richiamata disposizione normativa, “anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma”).
Pagina 5 di 32 3. Tanto premesso, prima di passare all'esame nel merito della fattispecie oggetto di giudizio, quanto ai danni fatti valere dai ricorrenti iure hereditario e iure proprio, giova premettere brevi cenni sulla responsabilità medica in generale, con particolare riferimento alla qualificazione giuridica e al conseguente riparto dell'onere probatorio.
Deve, anzitutto, escludersi che nella specie possano essere applicate le norme sostanziali della legge 8 marzo 2017 n. 24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, entrata in vigore in data 1.4.2017 (cd. legge Gelli – Bianco), la quale, come noto, ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie che degli esercenti la professione sanitaria, venendo in rilievo fatti accaduti in epoca antecedente alla sua entrata in vigore (v. in termini Cass.
28994/2019, nel senso che le norme poste dall'art. 7, co. 3, l. n. 24 del 2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore;
conf.
Cass. 28811/2019). Ne consegue che, ai fatti verificatisi prima dell'1.4.2017, come nel caso in esame, si applicano i principi desumibili dal precedente quadro normativo (nella specie, codice civile e d.l. 158/2012, convertito con modificazioni dalla l. 189/2012 e successive modifiche), come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ebbene, come noto, la giurisprudenza di legittimità ha gradualmente collocato le fattispecie di responsabilità sanitaria nell'alveo della responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., con le relative conseguenze in punto di onere probatorio.
Infatti, con particolare riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, il rapporto tra paziente ed ente ospedaliero trova la propria fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive, che si conclude al momento dell'accettazione del paziente nella struttura (cd. contratto di spedalità), in relazione al quale, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorge a carico della struttura sanitaria l'obbligo di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario (messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di complicazioni o emergenze), sia prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e lato sensu alberghiere (v. tra le altre Cass., Sez. Un., 9556/2002; Cass. 13066/2004; Cass.
8826/2007). Sicché la responsabilità dell'ente nei confronti del paziente ha assunto natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., in relazione ad inadempimenti propri della struttura sanitaria, ma anche, in virtù dell'art. 1228 c.c., in relazione a inadempimenti imputabili ai medici che in essa operano, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario Pagina 6 di 32 risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (v. Cass.
18610/2015).
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è stata a più riprese confermata dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, che ha affermato altresì che quanto al regime della responsabilità civile vi è una totale equiparazione tra casa di cura privata e ospedale pubblico, avendo questi ultimi obblighi sostanzialmente equivalenti a livello normativo verso il fruitore dei servizi e trattandosi di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale della Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria
(v. in motivazione Cass., Sez. Un., 577/2008, che il richiama il precedente Cass. 4058/2005).
È stata, poi, progressivamente affermata la natura contrattuale della responsabilità anche del professionista, sulla scorta degli obblighi di protezione scaturiti dal contatto con il paziente, relativi alla salvaguardia degli interessi emergenti in occasione della prestazione sanitaria (v. Cass.
589/1999), configurazione poi divenuta maggioritaria con la teoria del “contatto sociale” e conseguente adozione del modello della responsabilità contrattuale (v. tra le molte, Cass.
1547/2004; Cass. 9085/2006; Cass. 4792/2013).
La ricostruzione giuridica fornita dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro, non è venuta meno neppure in seguito all'entrata in vigore del d.l. 158/2012, conv. mod. l. n. 189/2012 (cd. legge
Balduzzi) che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico, aveva previsto che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”, atteso che la legge non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità (v. in merito Cass. 8940/2014; conf. Cass.
27391/2014; v. altresì Cass. 28994/2019).
Da ultimo, si evidenzia altresì che l'art. 7 della l. 24/2017 ha ribadito che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., mentre afferma (con disposizione, lo si ribadisce, non applicabile ratione temporis al caso di specie) che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c., a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente.
In definitiva, venendo in rilievo un intervento chirurgico eseguito in data 23.6.2014, pur non trovando applicazione la cd. legge Gelli-Bianco, deve in ogni caso affermarsi, alla luce dei principi sopra esposti, la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria.
Pagina 7 di 32 Dalla qualificazione della responsabilità sanitaria come responsabilità contrattuale consegue l'applicazione della relativa disciplina in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio, come enucleata dall'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. tra le altre,
Cass., Sez. Un., 13533/2001 e le molte successive conformi) e specificata dalla giurisprudenza con riferimento alla responsabilità medica. In particolare, l'attore (paziente danneggiato) deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante (v. in termini
Cass., Sez. Un., 577/2008 cit.), con l'ulteriore precisazione che incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare, anche avvalendosi di presunzioni, il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (v. Cass. 18392/2017; conf. Cass. 3704/2018, nel senso che è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata, e Cass. 26700/2018). A parere dell'odierna giudicante, inoltre, deve prestarsi adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale se resta ignota, anche mediante l'utilizzo di presunzioni, la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale, se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore (v. Cass. 28991/2019; v. altresì Cass. 4792/2013; conf. Cass. 20547/2014).
Alla luce dei richiamati principi occorre accertare, pertanto, la sussistenza dell'evento dannoso, del nesso eziologico tra la condotta dei sanitari ed il danno lamentato, che impone la scomposizione del giudizio causale in due autonome e consecutive fasi, la prima diretta ad identificare il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, secondo il criterio del “più probabile che non”, la seconda diretta, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica tra tale evento e le conseguenze dannose risarcibili alla stregua dell'art. 1223 c.c. (v. Cass.
21255/2013, anche nel senso che il medesimo criterio del “più probabile che non” deve sorreggere la verifica della sussistenza del nesso eziologico nel caso di perdita di chances: “Come per la causalità
Pagina 8 di 32 ordinaria, anche per la causalità da “chance” perduta (da intendere come possibilità di un risultato diverso e migliore, e non come mancato raggiungimento di un risultato solo possibile), l'accertamento del nesso di causalità materiale implica sempre l'applicazione della regola causale “di funzione”, cioè probatoria, del “più probabile che non”, sicché, in questo caso, la ricorrenza del nesso causale può affermarsi allorché il giudice accerti che quella diversa - e migliore - possibilità si sarebbe verificata “più probabilmente che non”.”).
Di converso, con riguardo ai dedotti danni subiti iure proprio dai ricorrenti viene in rilievo una responsabilità di natura extracontrattuale della struttura sanitaria, non essendo i ricorrenti titolari di un interesse giuridico protetto dal contratto di spedalità, intercorso unicamente tra la struttura sanitaria e il paziente, nel caso di specie , stante l'applicazione del generale Persona_1 principio di cui all'art. 1372, co. 2 c.c., ad eccezione del campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione (che non viene in rilievo nel caso di specie), sicché, da un lato, non può ricavarsi un “effetto protettivo” del contratto nei confronti di terzi e, dall'altro, non è individuabile una categoria di “terzi protetti dal contratto”, anche se legati al paziente da vincoli rilevanti, quali il rapporto di parentela e di coniugio (v. in motivazione Cass. 11320/2022). Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti
“iure hereditario”, senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale “iure proprio” per i danni da loro patiti” (Cass. 14615/2020), con la conseguenza che “l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale”, con le relative conseguenze in tema di ripartizione dell'onere probatorio (v. Cass. n. 11320/2022 cit.), nonché in tema di prescrizione.
In definitiva, chi intenda agire per far valere il danno subito iure proprio in virtù del dedotto inadempimento sanitario deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura e, segnatamente, il fatto colposo, il pregiudizio che da questo fatto sarebbe conseguito e il nesso causale tra il fatto colposo e il danno e, stante la natura extracontrattuale della responsabilità, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.. Tale termine di prescrizione quinquennale decorre non già dalla verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì dal giorno in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario (v. Cass. 29859/2023).
Pagina 9 di 32 Inoltre, è stato altresì affermato che, laddove venga accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico abbia anticipato la morte del paziente, che dunque si sarebbe comunque verificata, potrà essere risarcito ai suoi eredi iure hereditario - ove la morte sia antecedente all'introduzione del giudizio - soltanto il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte, se esistente, di contro ove vi sia incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, i congiunti potranno pretendere iure hereditario il risarcimento del danno da perdita delle chances di sopravvivenza, ricorrendone i presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta in rilievo, con la precisazione che in nessun caso potrà essere risarcito iure hereditario un danno da “perdita anticipata della vita” con riferimento al periodo di vita non vissuto dal paziente, risarcibile soltanto iure proprio ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto (v. Cass. 26851/2023; v. altresì Cass. 28993/2019 e Cass. 21415/2024).
In definitiva: a) non è concepibile un “danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile nel sistema attuale della responsabilità civile la risarcibilità del danno tanatologico;
b) sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: 1) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte;
2) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza;
c) nel caso di accertato danno “da perdita anticipata della vita” potrà essere risarcito ai congiunti iure proprio, se allegato e provato, il danno “da minor tempo vissuto” con il paziente deceduto (v. in termini Cass. 2861/2025, in particolare in motivazione “[…] in via generale, una volta che sia certo che la condotta del medico abbia provocato (o provocherà) la morte anticipata del paziente, la morte stessa diviene, di regola, evento assorbente di qualsiasi considerazione sulla risarcibilità di chance future, salvo il caso, del tutto eccezionale, che esista, sulla scorta della acquisita prova scientifica e in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità (in base dell'eziologica certezza della sua riconducibilità all'errore medico) che, oltre quel tempo, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo.”).
Devono, pertanto, essere tenute distinte, da un lato, la perdita di chance e, dunque, la possibilità perduta del risultato sperato, in cui l'evento di danno è costituito appunto da una possibilità, intesa come sinonimo di incertezza del risultato sperato, e, dall'altro, la perdita anticipata della vita, in relazione alla quale non può discorrersi di chance perduta, in quanto l'evento di danno non
Pagina 10 di 32 è costituito da una possibilità ma dal mancato risultato stesso (v. in termini Cass. 5641/2018). In particolare, il danno da perdita anticipata della vita dovrà essere accertato secondo il criterio del
“più probabile che non” e avrà ad oggetto un pregiudizio non risarcibile per la vittima, ma soltanto per i suoi congiunti (in merito, v. anche Cass. Sez. Un. 15350/2015), conseguente all'omissione colposa dell'agente, in cui l'evento di danno è rappresentato non dalla possibilità di vivere più a lungo, ma dalla perdita anticipata della vita, perdita che pure si sarebbe comunque verificata, sia pure in epoca successiva per la pregressa patologia (v. in merito anche Cass. 28993/2019) e che può essere risarcito soltanto come danno iure proprio degli eredi, quale “pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito, correlato al periodo di tempo effettivamente vissuto” (v. in motivazione, Cass. 26851/2023 cit.); di contro, quanto all'accertamento del nesso causale tra la condotta dei sanitari e la perdita di chance, l'evento di danno è costituito non dalla perdita anticipata dalla vita, ma dalla possibilità perduta (v. in merito Cass. 5641/2018 cit.), in cui “l'incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere
[…] messa a sua volta in relazione causale con l'errore diagnostico e terapeutico, potrebbe, in concreto, ed eccezionalmente, legittimare il riconoscimento di un distinto risarcimento, in via strettamente equitativa […], sempre che, sul piano eziologico, sia stata raggiunta una soglia di certezza rispetto a quella concreta possibilità, perché la “seria, apprezzabile e concreta possibilità eventistica” conforma morfologicamente la struttura del bene tutelato […]: dovrà, pertanto, risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore – non potendosi discorrere di una “probabilità della possibilità” (dove il primo termine identifica la relazione causale e il secondo l'evento di danno)” (v. in motivazione Cass. 26851/2023 cit.).
In applicazione dei suddetti principi deve dunque essere esaminata la domanda articolata dai ricorrenti.
4. Preliminarmente, costituisce circostanza pacifica, oltre che documentalmente provata (v. doc. 3 fasc. ricorrenti) che in data 12.5.2014 è stato ricoverato, come programmato, Persona_1 presso il reparto di Gastroenterologia dell e che in data Controparte_3
23.6.2014 è stato sottoposto a intervento di “COLECTOMIA TOTALE INTRADDOMINALE
ILEOSTOMIA, SAI”, sicché può ritenersi dimostrata l'esistenza del rapporto contrattuale tra e la struttura sanitaria convenuta. Persona_1
Nel dettaglio, come indicato nella perizia redatta dal collegio peritale, composto dai consulenti dott. e dott. nell'ambito dell'accertamento tecnico compiuto Persona_2 Persona_3 ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. e dell'art. 8 l. 24/2017, prodotto nel presente giudizio, risulta dagli atti (v. doc. 3 fasc. ricorrente) che: in data 12.5.2014 è stato ricoverato con un Persona_1
“ricovero programmato” presso il reparto di Gastroenterologia dell' Controparte_3
Pagina 11 di 32 con indicazione di “Problemi/Diagnosi di Accettazione” di R.C.U. (v. doc. 3 fasc. ricorrenti, CP_3 cartella clinica del paziente, in cui è indicato quanto segue: “Paziente già noto alla nostra U.O., affetto da RCU estesa al colon sinistro con associata stenosi anorettale e sigmoidea;
Ultimo ricovero presso la nostra U.O.
a luglio 2013: nell'occasione veniva eseguita dilatazione pneumatica della stenosi anorettale nota. Da circa 1 settimana comparsa di lesione ulcerata a livello della gamba sinistra compatibile con pioderma gangrenoso.”), con segnalazione in anamnesi di colecistectomia, ernia iatale e ipertensione arteriosa;
dalla visita dermatologica eseguita in data 12.5.2014 è stato rilevato che “Il paziente presenta da una settimana ulcera della gamba sinistra clinicamente compatibile con pioderma gangrenoso da cui il paziente era già stato affetto. Per una conferma sarebbe comunque necessaria una biopsia cutanea. Si consiglia aumentare il dosaggio di steroide a 20 mg fl ev di Urbason per due volte al giorno. Come copertura antibiotica consiglio SS cp, 1 cp al giorno. Localmente crema e Connettivina garze tutti i giorni dopo detersione con 0,05% CP_5 CP_6 in soluzione. Fasciatura a partire dalle dita del piede fino al ginocchio. Si consiglia inoltre tampone da lesione per esame colturale ed eventuale antibiogramma”; in data 20.5.2014 viene effettuata una seconda visita dermatologica (v. referto, ove si legge “Paziente con Pioderma gangrenoso gamba sinistra in fase di risoluzione. Si consiglia continuare con le stesse medicazioni. Medicato con + garze grasse. Controllo se CP_5 occorre”); in data 13.5.2014 un esame radiografico del torace risulta nella norma, mentre, come evidenziato dai cc.tt.uu., l'ECG riporta “frequente extrasistolia, blocco di branca destro” e viene eseguita la prima visita ematologica (v. diario clinico, doc. 3: “Pz. con colite ulcerosa seguito da alcuni anni;
attualmente pioderma gangrenoso;
progressiva piastrinopenia isolata nell'ultimo anno;
non clinica emorragica significativa. In trattamento cronico con Deltacortene 25 mg, da ieri URBASON 40 mg ev. In corso valutazione striscio periferico presso ns. U.O. Obiettivamente non linfoadenopatie superficiali;
non splenomegalia significativa”;
v. elaborato peritale in atti, in cui si evidenzia che a tale data vi erano “piastrine 59.000, leucociti 6.44 migl/mmc, eritrociti 3.26 mil/mmc, Hb 12.2 gr/dl, ematocrito 35,6%, MCV 109,3 fl” e si richiesero
“acido folico, vit. B12 (macrocitosi all'emocromo disponibile), aptoglobina, LDH”, indicando come utile un eco-addome in quanto non eseguito da almeno un anno, v. anche diario clinico); il 14 maggio e il
15 maggio le condizioni risultano stazionarie e in data 15.5.2014 alla visita dermatologica si rileva un miglioramento (v. referto: “Dopo 3 giorni dall'aumento della terapia cortisonica si apprezza una lieve riduzione dell'edema ed il paziente riferisce una riduzione del dolore. Si consiglia di proseguire con la terapia in atto e con la medicazione quotidiana. Controllo tra 4-5 giorni”); in data 19.5.2014 a seguito di controllo ematologico è stata riscontrata una “piastrinopenia isolata senza segni di emolisi, non splenomegalia”, con incremento del dosaggio del cortisonico associato a terapia antibiotica;
in data 20.5.2014 il pioderma gangrenoso risulta in fase di risoluzione (v. risultati della visita dermatologica, doc. 3 fasc. ricorrenti); dal 20 maggio al 22 maggio le condizioni risultano stabili e in data 24.5.2014 dal diario clinico si rileva “Stabile. Miglioramento a livello cutaneo della lesione ulcerativa”; in data 25.5.2014,
Pagina 12 di 32 dal diario clinico si rileva: “Stanotte riferisce 4 scariche con sangue e muco. Si associa lieve dolore in fossa iliaca sinistra che scompare con l'evacuazione. Obiettivamente: dolore alla palpazione in fossa iliaca sinistra”; in data
26.5.2014, dal diario clinico si rileva: “Condizioni generali buone. Ieri non ha presentato episodi di sanguinamento rettale” e, alla visita dermatologica eseguita nella medesima data, la lesione cutanea risulta in miglioramento (v. referto: “controllo in paziente con pioderma gangrenoso gamba sinistra. Al controllo odierno si osserva patologia in miglioramento, si consiglia continuare con le stesse medicazioni, senza le garze grasse. Controllo solo se si nota un peggioramento”); in data 27.5.2014 le condizioni risultano stazionarie;
in data 28.5.2014 è stata eseguita una mielobiopsia (v. referto, doc. 3 fasc. ricorrenti:
“in corso di biopsia osteomidollare aspirati frustoli midollari normo-ipocellulati. Megacariociti presenti ma per lo più di piccola taglia e ridotta ploidia. Eritropoiesi ridotta, maturante a polimorfonucleato in presenza di evidenti note di diseritropoiesi. Granulopoiesi prevalente e caratterizzata da netto incremento degli elementi del pool proliferante e scarsa maturazione a polimorfonucleato. Diffuso moderato eccesso di piccoli linfociti apparentemente maturi ed a carattere reattivo da meglio definire all'immunoistochimica. Conclusioni: quadro citologico midollare suggestivo di displasia trilineare”); in data 30.5.2014 dal diario clinico si rileva: “Condizione stabile, persiste lieve dolorabilità alla palpazione profonda nei quadranti sinistri. Stamani riferisce di aver notato striature di sangue nelle feci.”; dal 31 maggio al 2 giugno vengono certificate condizioni invariate;
in data
3.6.2014 vengono riferite “numerose scariche durante la notte”; in data 4.6.2014 è stata effettuata una
TAC addome (v. referto: “[…] Rispetto al precedente esame TC del Novembre 2012, è maggiormente evidente il coinvolgimento del sigma medio-distale caratterizzato da stenosi secondaria ad ispessimento ipervascolare di tutta la parete e segni di flogosi, soprattutto nel tratto medio, del grasso periviscerale;
aumentato anche il coinvolgimento del colon trasverso, che oggi appare continuo a livello del tratto prossimale e fino alla flessura epatica. Pressoché invariata la riduzione di calibro del lume rettale. Non significative alterazioni parietali rilevabili con la metodica a carico delle anse del tenue. Non raccolte flogistiche o liquido libero endoaddominali, né tumefazioni linfonodali patologiche nelle stazioni lombo-aortiche e pelviche. Non alterazioni a carico degli organi parenchimatosi dell'addome. Si segnalano segni di sacroileite bilaterale, caratterizzati da prevalente sclerosi subcondrale del versante para-articolare iliaco e più accentuati a sinistra”; in data 5.6.2014 è stato certificato che il pioderma gangrenoso era in risoluzione (v. doc. 3 fasc. ricorrenti) e lo stesso giorno è stata eseguita rettosigmoidoscopia (v. referto: “Esame condotto fino al sigma medio. Stenosi del canale anale e del III medio-distale dell'ampolla rettale tappezzata a tale livello da mucosa ispessita con lesioni pseudopolipoidi erose, ampie e profonde ulcerazioni. Non significative lesioni della mucosa del sigma distale. Nel tratto medio del sigma stenosi del lume del viscere insuperabile: a tale livello la mucosa ha aspetto pseudoneoplastico, polipoide ed è profondamente ulcerata ed erosa. […] Conclusioni: esame limitato al retto-sigma: quadro endoscopico di RCU severa (recidiva) forma stenosante-produttiva, con maggiore rilevanza delle lesioni al retto distale- canale anale e sigma medio. Biopsie sigma + retto”); in data 6.6.2014 dal diario clinico si rileva che: “Da stanotte
Pagina 13 di 32 numerose scariche diarroiche con sangue che si sono associate a dolore addominale localizzato principalmente ai quadranti addominali inferiori. Addome non teso, trattabile, -”; in data 9.6.2014 le piastrine sono Per_4
20.000 e vengono trasfuse due unità di emazie concentrate, mentre, come evidenziato dai cc.tt.uu.
è in tale momento che vi è la prima indicazione di intervento, come risulta dalla richiesta di trasfusione (v. richiesta di trasfusione del 9.6.2014 ove viene indicato come “Paziente affetto da
RCU acuta con piastrinopenia autoimmune candidato a colectomia totale […]”); sempre in data 9.6.2014 dall'istologia dei frammenti bioptici del retto e del sigma sono risultati “REPERTI
ISTOPATOLOGICI COMPATIBILI CON RETTOCOLITE ULCEROSA AD ELEVATA
ATTIVITÀ”; in data 10.6.2014 dal referto istologico della biopsia osteomidollare si evince
“MIDOLLO IPOCELLULARE (CELLULARITÀ MIDOLLARE 10%). IPERPLASIA
RELATIVA DELLA LINEA ERITROIDE CON FENOMENI DI DISERITROPOIESI.
SCARSAMENTE RAPPRESENTATA LA LINEA GRANULOCITARIA (BLASTI CD34+
INFERIORI AL 5% DELLA CELLULARITÀ MIDOLLARE). SALTUARI
MICROMEGACARIOCITI. PRESENZA DI NUMEROSI INFILTRATI LINFOIDI
COSTITUITI PREVALENTEMENTE DA PICCOLI LINFOCITI T FENOTIPO CD8. SONO
OPPORTUNE INDAGINI DI BIOLOGIA MOLECOLARE SU SANGUE PERIFERICO E
MIDOLLARE” e, come riportato dai cc.tt.uu., inizia l'infusione di immunoglobuline umane (400 mg/kg/die) nel sospetto di piastrinopenia immunologica non responsiva agli steroidi;
in data
11.6.2014 viene effettuata la consulenza anestesiologica dai cui viene rilevato “Paziente di anni 60, peso 75 Kg, altezza 180 cm. In lista per colectomia per RCU. Comorbidità: piastrinopenia, (20.000/ml) da sospetta mielodisplasia, attualmente in terapia cortisonica ed immunoglobuline E.V.; MRGE;
pioderma gangrenoso gamba sinistra attualmente in fase di risoluzione, coxartrosi bilaterale;
discoartrosi cervicale. Riferisce stenosi ureterale. Attualmente in nutrizione parenterale tramite . Precedenti anestesiologici: fistole perianali;
Pt_5 ernia inguinale;
colecistectomia, senza problemi;
Nega farmacoallergie. Mallampati 2. Collo mobile. Dentizione integra. STENOSI NASALE DX. Rischio anestesiologico aumentato. ASA 3. Ai fini dell'intervento,
rivalutazione ematologica per stabilire l'utilità di trasfusione piastrinica perioperatoria. […] CP_7
Monitoraggio post-operatorio in TERAPIA INTENSIVA.”; dal 12 al 13 giugno le condizioni generali risultano stazionarie, come da diario clinico;
il 15.6.2014 dal diario clinico si evince “Condizioni generali stazionarie. ha presentato vomito biliare e dolore epigastrico attualmente regrediti. Pratica ECG Pt_6 che risulta invariato. Contattato il collega ematologo che consiglia di aspettare per eventuale infusione di PLT.
Controllo emocromo urgente oggi ore 16 e domattina ore 6” e viene trasfuso un altro pool piastrinico (v. doc. 3 fasc. ricorrenti); il 16 e il 17 giugno dal diario clinico le condizioni risultano invariate e, come evidenziato dai cc.tt.uu., dal 18 giugno le piastrine scendono nuovamente;
il 19.6.2014 viene effettuata una nuova visita anestesiologica in cui si conferma la precedente valutazione (“Si
Pagina 14 di 32 conferma la valutazione eseguita IN DATA 11/06/14. ASA III, In considerazione del peggioramento della piastrinopenia nota si raccomanda, in previsione dell'intervento chirurgico del 23/06, di somministrare 1 pool piastrinico il 22/06 preferibilmente nel tardo pomeriggio/sera. Eseguire successivo controllo emocromocitometrico a distanza di 3h dal termine della trasfusione. Si controindica intervento chirurgico per conta piastrinica <
40.000”) e viene eseguita una EGDS che rileva un' “ernia iatale da scivolamento in assenza di lesioni da
RGE”; il 20.6.2014 il paziente viene trasferito in chirurgia oncologica e dal 21.6.2014 il paziente inizia a peggiorare (v. diario clinico, da cui risulta, come evidenziato dai cc.tt.uu. “paziente in condizioni critiche”, GB 1.71 con neutropenia (870 N), piastrine 19.000, piretico), con aumento della temperatura corporea e della frequenza cardiaca, e alla visita ematologica del 21.6.20214 con riferimento all'intervento programmato per il lunedì seguente (23.6.2014) si riscontra, come evidenziato dai c.t.u. “programmato intervento chirurgico per lunedì mattina. In previsione di ciò, si consiglia di supportare il paziente con 30 unità/die per 2 gg, (immunostimolante per incrementare i leucociti) 1 oggi e CP_8
1 domani mattina e trasfusione di 2 pool piastrinici domani pomeriggio (22 giugno) ed altri 2 pool la mattina dell'intervento; a disposizione altri 2-3 pool durante e dopo intervento” (v. ancora diario clinico, doc. 3 fasc. ricorrenti ed elaborato peritale in atti); il 22.6.2014 aumenta di nuovo la temperatura corporea e viene prescritto paracetamolo e sia il 22 che il 23 giugno viene registrata un elevata frequenza cardiaca e dal diario clinico si evince che il paziente è stato instabile per tutto il turno di notte e alle ore 8:40 risultava “vigile, eupnoico, piretico, intensamente astenico […] Addome globoso, teso, intensamente meteorico. Alvo aperto ai gas. Diuresi contratta. Al momento valida la P.A. [nota dei cc.tt.uu. pressione arteriosa], persiste tachicardia. Persistono scadenti condizioni generali”; nella medesima data del 23.6.2014 viene eseguita la visita anestesiologica da cui si evince “Alla luce della recente ematochimica e delle scadenti condizioni generali, il rischio anestesiologico viene maggiorato ad ASA 4. Intervento da eseguire solo se improcrastinabile per indicazione chirurgica” e nella stessa data il paziente viene sottoposto ad intervento chirurgico iniziato alle ore 11:15 e terminato alle ore 14:05, in relazione al quale non è stato riscontrato in atti un consenso specifico (v. descrizione dell'evento: “RCU di grado medio- severo non responsiva a terapia medica in paziente con mielodisplasia. Incisione mediana xifo-pubica ed accesso alla cavità addominale, ove si reperta modesta quantità di liquido libero in pelvi e periepatico che viene aspirato.
Mobilizzazione del colon destro fino alla flessura epatica, individuazione e sezione tra legature dei vasi ileo-colici e colici di destra previa individuazione dell'uretere destro. Sezione-sutura dell'ultima ansa ileale a mezzo di suturatrice lineare. Decollamento colo-epiploico, individuazione, legatura e sezione dei vasi colici medi. Scollamento del colon sinistro dalla doccia parieto-colica omolaterale ed abbattimento della flessura splenica. Previa individuazione e preservazione dell'uretere sinistro si procede a legatura e sezione dei vasi mesenterici inferiori.
Mobilizzazione del sigma e liberazione del retto fino al suo tratto distale ove si esegue sezione a mezzo di Contour
a completamento di colectomia totale. Emostasi accurata perfezionata con apposizione di fibrillare in pelvi.
Pagina 15 di 32 Drenaggio da sinistra in pelvi. Confezionamento di ileostomia terminale su bacchetta in sede pararettale destra.
Sintesi della parete per piani, cute a punti staccati.”) e a fine intervento il paziente è stato trasferito in
Terapia Intensiva (v. valutazione all'ammissione, anamnesi prossima: “paziente affetto da rettocolite ulcerosa aggressiva, recenti ricoveri in gastroenterologia per stenosi anorettale e sigmoidea, progressivo calo delle piastrine e GB (fino a 7.000 e 1.000 rispettivamente); valutato dai colleghi dell' con diagnosi di Parte_7 aplasia della linea delle piastrine e dei GB. Durante l'intervento Ipotensione refrattaria al riempimento, necessità di supporto inotropo, oligurico, tachicardico ed iperlattacidemico”); nella medesima data viene effettuata una visita infettivologica da cui si evince “Paziente con RCU aggressiva e con aplasia midollare operato oggi con intervento di pancolectomia;
PCR 16, PCT 3, funzione epatica e renale nei limiti, Hb 8,3, GB 1000 con poco più di 300 N e PTL 31.000. Dal perioperatorio in trattamento con cefotaxime 1 gr x 3 ev, metronidazolo 500 mg x 3 ev. Apiretico. Rx torace odierno negativo. Consiglio: effettuare set di tre emocolture anche in apiressia, sospendere cefotaxime + metronidazolo Intrapredere: 2 gr ev/24h dopo carico 1 g ev x 3, Parte_8 Parte_9
800 mg ev/die dose di carico poi 400 mg ev/die. Da rivalutare in base ad evoluzione dei parametri Parte_10 di flogosi, emocromo, eventuali isolamenti.”; alle ore 0:14 del 24.6.2014 viene riscontrata “Emodinamica marginale con noradrenalina ai massimi dosaggi, eseguito riempimento con albumina, ma senza risultato, si inizia drip di adrenalina” e alle ore 1:55 “Emodinamica inadeguata nonostante noradrenalina al massimo dosaggio, drip di adrenalina e bolo di riempimento con albumina. All'EGA acidosi metabolica corretta con 200 ml di bicarbonato. Paziente ipoglicemico, si reinserisce glucosata in terapia. Diuresi fortemente contratta, si aumenta dosaggio di furosemide”, mentre alle ore 7:28 vengono certificate “Condizioni cliniche pessime: fortemente ipoteso nonostante riempimento e vasocostrittori, anurico. All'EGA acidosi metabolica corretta, lattati in ulteriore aumento 13.32” e alle ore 10:51 “Condizioni generali gravissime: fortemente ipoteso con vasocostrittori ad elevato dosaggio, GB 490, ipopiastrinemico;
lattati in ulteriore aumento, anurico. Quick 17, ipoglicemia nonostante reintegro”; il 25.6.2025 alle ore 21:50 risulta “Paziente in arresto cardiaco si praticano manovre rianimatorie con esito negativo. Paziente deceduto” (v. ancora doc. 3 fasc. ricorrenti).
Ciò posto, i ricorrenti hanno lamentato la condotta colposa dei sanitari dell Controparte_3
sia perché l'intervento chirurgico del 23.6.2014, come da relazione dei
[...] consulenti tecnici di parte, deve ritenersi quale elemento catalizzante del decesso del , in Pt_2 quanto effettuato allorquando quest'ultimo non versava in condizioni tali che potessero indirizzare verso un intervento chirurgico d'urgenza, come anche evidenziato dall'anestesista, sia perché al paziente non furono fornite adeguate informazioni sui rischi dell'intervento, non essendo idoneo il consenso da questi rilasciato.
Ebbene, al fine di verificare la correttezza dell'operato dei sanitari dell' Controparte_3 convenuta è stata acquisita la relazione peritale redatta dai consulenti tecnici d'ufficio nominati nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., che può essere posta alla base della decisione, in quanto
Pagina 16 di 32 resa all'esito di adeguati approfondimenti e con motivazione immune da contraddizioni logiche, nonché da ritenersi esaustiva sul piano del fondamento scientifico, sicché deve confermarsi la decisione di cui all'ordinanza del 20.12.2024, con cui è stata rigettata la richiesta di rinnovazione della consulenza stessa, posto che le censure del consulente tecnico di parte ricorrente espresse in sede di contraddittorio tecnico nel procedimento ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. e art. 8 l. 24/2017 devono ritenersi superate dagli ausiliari nominati, con motivazioni esaustive e condivisibili (v. in tema Cass. 7364/2012; conf. Cass. 4352/2019).
Ciò posto, i consulenti tecnici, previa analitica descrizione della storia clinica del paziente (v. p. 2-
15 elaborato peritale), in risposta ai quesiti formulati, hanno anzitutto affermato che “I trattamenti prescelti per le affezioni di cui soffriva il all'atto del ricovero nel reparto di Gastroenterologia del Policlinico Pt_2
Universitario “Le Scotte” in Siena, il 12 maggio 2014, sono da ritenersi astrattamente adeguati al caso specifico”
e che “Detti trattamenti furono eseguiti in conformità alle metodiche dettate dalla miglior scienza ed esperienza medico-chirurgica del tempo, sotto il profilo farmacologico e tecnico-chirurgico” (v. p. 36 elaborato peritale).
In particolare, con riferimento alla ricostruzione della storia clinica del paziente, da ritenersi congrua in relazione alla documentazione in atti (v. supra), in ciò disattendendo le censure mosse dal consulente di parte ricorrente, i consulenti hanno evidenziato che il paziente ha fatto ingresso all'ospedale “Le Scotte” per un ricovero programmato con anamnesi di paziente già noto alla
U.O., affetto da “rettocolite ulcerosa cronica estesa al colon sinistro con stenosi ano-rettale e sigmoidea (nel luglio
2013 aveva eseguito presso la stessa Struttura una dilatazione endoscopica della stenosi ano-rettale)” con comparsa da circa una settimana di “lesione ulcerata a livello della gamba sinistra compatibile con pioderma gangrenoso” (v. p. 28 elaborato peritale) e che dal diario clinico si evince che inizialmente (al riguardo i c.t.u. indicano “nelle prime settimane”, ma successivamente specificano analiticamente i riscontri, i controlli e le terapie effettuate sulla base del diario clinico, sicché non vi è alcuna contraddizione nell'elaborato peritale complessivamente analizzato) non viene posto particolare rilievo alla problematica gastrointestinale, in assenza di indicazione di importanti sintomi specifici, posto che “le descrizioni sul diario sono in questo periodo prevalentemente incentrate sull'aspetto dermatologico ed ematologico” (v. ancora p. 28 elaborato peritale). I consulenti tecnici hanno, comunque, precisato che la prima indicazione di problemi gastrointestinali specifici è riscontrata in data 18 maggio, come emerge dal diario infermieristico che riporta presenza di feci con tracce ematiche, e successivamente in data 25 maggio, come si evince dal diario clinico che riporta feci con sangue e muco, ma già dal 26 maggio si evince la sussistenza di condizioni generali buone – condizioni poi nuovamente peggiorate in data 30 maggio, come riportato dai cc.tt.uu., atteso che dal diario clinico si rileva che il paziente aveva riferito di “aver notato striature di sangue nelle feci” – evidenziando altresì che, in ogni caso, era stata programmata una TAC addome per il 4 giugno,
Pagina 17 di 32 che “mostrò come la malattia, che interessava tutto il colon, aggravatasi rispetto ad un precedente esame del 2012, vedeva un più grave coinvolgimento del sigma mediodistale, con stenosi e segni di flogosi del grasso periviscerale, aumento del coinvolgimento anche del trasverso e pressochè invariata stenosi rettale;
non venivano evidenziati segni di megacolon, mentre si evidenziarono i segni di una sacroileite bilaterale”, nonché una rettosigmoidoscopia per il 5 giugno, da cui è stata rilevata “stenosi del canale anale e del III medio distale dell'ampolla rettale tappezzata a tale livello da mucosa ispessita con lesioni pseudopolipoidi, erose, ampie e profonde ulcerazioni;
non significative lesioni della mucosa del sigma distale, nel tratto medio del sigma stenosi del lume insuperabile dallo strumento: a tale livello la mucosa ha un aspetto pseudoneoplastico, polipoide ed è profondamente ulcerata ed erosa”
(v. p. 29 elaborato peritale). I consulenti tecnici hanno poi evidenziato che la prima documentazione da cui si evince la decisione di un trattamento chirurgico risale al 9 giugno, pur precisando che non è dato rilevare dalla documentazione in atti la data esatta della consulenza chirurgica, e hanno, comunque, descritto una situazione connotata da particolare gravità, come riscontrabile anche dall'esame istologico refertato con “referti istopatologici compatibili con rettocolite ulcerosa ad elevata attività” (v. p. 30 elaborato peritale, dove la situazione è analiticamente descritta:
“L'UCEIS score, che è un indice endoscopico di gravità della rettocolite ulcerosa, è definibile attraverso un punteggio che valuta il pattern vascolare, cioè le caratteristiche vascolari della parete, il sanguinamento e la presenza di ulcere profonde;
nel caso di specie è descritta una completa compromissione del pattern vascolare, non è descritta presenza di sangue nel lume, sono descritte ulcere profonde;
L'UCEIS score esprimeva quindi per la descrizione fatta una malattia moderata-severa. Altro score di gravità endoscopica è il Mayo score e la presenza di ulcere profonde, come descritto, pone diagnosi di Mayo score 3 (malattia grave). La gravità è confermata anche all'esame istologico.”).
In merito alla scelta del trattamento chirurgico, i consulenti tecnici hanno, anzitutto, evidenziato che “Nonostante il trattamento con terapia corticosteroidea, che pur aveva determinato un miglioramento del quadro dermatologico, si era invece realizzato sul piano intestinale un peggioramento del numero di evacuazioni, con presenza di sangue nelle feci, e aumento degli indici di flogosi (VES e PCR)” (v. p. 30 relazione in atti) e che, in questi casi, le linee guida del tempo (2014) davano indicazioni che “se vi fosse stato il fallimento della terapia con corticosteroidi in infusione endovenosa, tra le alternative terapeutiche c'erano o la terapia con Infliximab o OS (terapia medica di salvataggio), o la terapia chirurgica di colectomia totale”
e che “se falliva la terapia medica di salvataggio il paziente veniva comunque indirizzato ad intervento chirurgico” (v. ancora p. 30-31 elaborato peritale in atti). Di conseguenza, premesso che la decisione in ordine alla strategia terapeutica da assumere (terapia di salvataggio o trattamento chirurgico) dipende da diversi parametri (storia clinica del paziente, esperienza dei clinici, terapie precedentemente eseguite, età del paziente, quadro clinico-laboratoristico, caratteristiche endoscopiche), i consulenti tecnici hanno ritenuto che, nel caso di specie, “soprattutto l'endoscopia
Pagina 18 di 32 digestiva aveva evidenziato un quadro severo di malattia con associata stenosi del lume che anche alla luce della storia clinica poneva indicazione ad un trattamento chirurgico, non comunque con caratteri di emergenza” (v. p.
31 elaborato peritale in atti).
Descritto analiticamente il successivo decorso clinico del paziente e il peggioramento delle sue condizioni di salute (v. p. 31-32 elaborato peritale in atti), con conseguente aumento del rischio anestesiologico ad “ASA 4” e indicazione di “eseguire l'intervento solo se improcrastinabile per indicazione chirurgica”, i consulenti tecnici, dando atto che il paziente fu comunque portato in sala operatoria, hanno evidenziato che “Motivo della valutata improcrastinabilità dell'intervento è con ogni verosimiglianza da ritenere il fatto che il peggioramento del quadro clinico descritto è riferibile ad una verosimile evoluzione verso una colite tossica.” (v. p. 32 elaborato peritale in atti). Al riguardo, i consulenti tecnici hanno supportato tale valutazione con argomentazioni logicamente attendibili e scientificamente fondate, pur a fronte delle censure in tal senso effettuate dal consulente tecnico di parte ricorrente, che tuttavia non hanno la medesima efficacia persuasiva, atteso che i cc.tt.uu. hanno analiticamente e puntualmente motivato sulla base degli elementi riscontrati dagli atti (questi non oggetto di censure o contestazioni) che “La colite tossica può essere definita come la presenza dei seguenti segni: febbre>38.6, tachicardia>100BPM,anemia (livelli di anemia con Hgb<10 gr/dL, leucocitosi> 10500/mm3) e riduzione dei valori di albumina<3gr/dL (Stewart D colorectal Dis 2009). Il paziente in data 21 giugno iniziò
a presentare febbre (39.4), in data 22 giugno l'albumina è 2.7 gr/dL e il 23 giugno 2.6 gr/dL, era presente tachicardia, mentre i leucociti, per la grave leucopenia da insufficienza midollare, non rappresentano in questo caso un possibile elemento di riferimento clinico. E' verosimile pensare che lo stato tossico abbia ulteriormente peggiorato anche la funzione midollare.” (v. p. 32 elaborato peritale in atti). Sulla base di tale ricostruzione, i consulenti tecnici hanno evidenziato che, nel caso in esame, al momento dell'intervento, vi era
“una situazione di elevata gravità, per la comparsa di segni indicativi di una colite tossica su RCU severa, in un quadro clinico complicato dalla contemporanea gravità del quadro ematologico” (v. p. 32-33 elaborato peritale in atti, in cui i cc.tt.uu. hanno diffusamente motivato che, sulla base delle linee guida e degli studi scientifici analiticamente richiamati nell'elaborato peritale, “Ogni deterioramento clinico e la presenza di tossicità che insorgono durante la terapia con immunosoppressivi deve essere considerata per un'immediata colectomia di emergenza”, che “La presenza di colite tossica impone una rapida valutazione chirurgica sia in presenza di megacolon che non, perché vi è un incrementato rischio di perforazione con un range compreso tra il
16% e il 36%” e che “La perforazione intestinale è associata con alta mortalità con un range tra il 27% e il
57% ed è incrementato quando il tempo della chirurgia è protratto”, mentre “la colectomia di emergenza per colite ulcerativa ha comunque una percentuale di mortalità e morbilità rispettivamente del 5- 8% e 27-51%”, peggiorata dalle eventuali comorbidità presenti).
Pagina 19 di 32 In merito all'esecuzione dell'intervento, i consulenti tecnici hanno invece evidenziato che questo fu eseguito in conformità alle metodiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica, ma nonostante i trattamenti “vi fu un progressivo peggioramento emodinamico (contemporaneo alla persistenza di un grave quadro midollare) che lo condusse, la sera del 25 giugno, al decesso. Si evince inoltre dagli atti la contemporanea positività per cellule lievitiformi all'emocoltura refertata il 26 giugno, da mettere in connessione con
l'importante immunodepressione” (v. p. 33 elaborato peritale in atti).
Così ripercorso il decorso clinico del Concilio, i consulenti tecnici hanno pertanto concluso che
“Le gravissime condizioni in cui l'intervento avvenne, che avrebbero con ogni verosimiglianza portato a morte il paziente se l'intervento non fosse stato effettuato, giustificano l'assunzione del rischio di mortalità legato all'intervento stesso, che rappresentò comunque l'unico trattamento che verosimilmente avrebbe potuto evitare il decesso.” (v. ancora p. 33 elaborato peritale in atti).
Tuttavia, i consulenti tecnici, recependo parzialmente le osservazioni critiche del consulente tecnico di parte ricorrente con riferimento al ritardo nell'esecuzione dell'intervento, hanno ritenuto non giustificato il ritardo dell'intervento successivamente al 10-12 giugno, in ciò riconoscendo una perdita di chance di sopravvivenza nella misura del 30%.
Anzitutto, i consulenti tecnici hanno precisato che già a seguito della TAC addome e della rettosigmoidoscopia “in considerazione della comorbilità ematologica, in peggioramento, le indagini e le condizioni cliniche del paziente avevano portato a ritenere che trattavasi di un caso complesso che, per la gravità della patologia intestinale, per la necessità di un intervento maggiore e per la polipatologia, comportava la qualificazione dell'intervento come di un intervento a rischio, non potendosi escludere una qualche concreta incertezza anche sulla possibilità di sopravvivenza” (v. p. 34 elaborato peritale in atti). Con riferimento all'indicazione di intervento chirurgico nei primi giorni di giugno, i consulenti tecnici hanno argomentato che lo slittamento è stato dovuto verosimilmente “sia per la compresenza della grave piastrinopenia, che perché in corso approfondimenti diagnostici e terapie eseguite al fine di provare a migliorare la funzione midollare soprattutto sul versante piastrinico”, anche per ridurre il rischio emorragico intraoperatorio e post-operatorio (v. p. 34 elaborato peritale in atti). Tuttavia, i consulenti tecnici hanno evidenziato che alla data del 10.6.2014 le indagini volte alla identificazione della genesi della grave piastrinopenia potevano dirsi concluse (v. ancora p. 34 elaborato peritale: “il quadro ematologico, esordito con una piastrinopenia isolata e che stava evolvendo in una ipoplasia midollare interessante anche la serie bianca, era da ritenersi verosimilmente secondario alla patologia infiammatoria/immunologica del paziente e probabilmente solo la rimozione della causa con l'intervento chirurgico ne avrebbe potuto determinare un miglioramento. Orientano per questa diagnosi l'analisi midollare (da cui risulta una grave ipoplasia con il 10% di cellularità, infiltrati T reattivi compatibili con la patologia di base, cioè la colite ulcerosa, l'assenza di blasti, cioè cellule leucemiche che sole avrebbero potuto giustificare un così rapido peggioramento ematologico, l'assenza di Pagina 20 di 32 alterazioni citogenetiche compatibili con mielodisplasia primitiva), nonchè l'assenza di risposta ai trattamenti eseguiti, ex adiuvantibus.”), concludendo appunto che non trova adeguata giustificazione il fatto che alla data del 10-12 giugno – data in cui si era conclusa l'infusione di immunoglobine umane quale
“ultimo tentativo nel sospetto di una piastrinopenia immunologica non responsiva agli steroidi” - non sia stato ritenuto opportuno rivalutare l'anticipo della colectomia rispetto alla data programmata del 23 giugno, posto che l'aspetto ematologico era stato ormai inquadrato e che probabilmente soltanto la rimozione della causa con l'intervento chirurgico ne avrebbe potuto determinare un miglioramento, a fronte di un soggetto in cui il quadro clinico stava indicando un lento progressivo peggioramento, come si evince dal progressivo peggioramento della piastrinopenia e dal progressivo interessamento anche della serie bianca (v. p. 34-35 elaborato peritale in atti).
Alla luce di tale analitica ricostruzione, i consulenti tecnici hanno così concluso: “Ora, seppur è vero che l'evoluzione di una rettocolite ulcerosa severa complicata in una colite tossica, quale fu verosimilmente quella insorta il 21 giugno, non era specificatamente prevedibile nel tempo in cui si verificò, sta di fatto che la non giustificabile attesa comportò che l'intervento fu necessariamente effettuato su un paziente in condizioni cliniche ben più gravi, in cui il rischio di sopravvivenza era divenuto estremamente ridotto. Seppur dunque non poteva escludersi un esito infausto anche se l'intervento fosse stato effettuato precedentemente, il ritardo non motivato ha portato con maggior probabilità alla perdita di un risultato sperato, situazione che configura una perdita di chances di sopravvivenza, valutabile, quest'ultima, nella misura del 30%.” (v. p. 35 elaborato peritale in atti).
Da ultimo, i consulenti tecnici hanno evidenziato che il paziente ha firmato un consenso scritto in data 13.5.2014, ritenuto insufficiente in relazione all'intervento chirurgico del 23.6.2014 (v. p.
37-38 elaborato peritale in atti).
Ebbene, dalla documentazione sanitaria presente in atti e dalla relazione medico-legale svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., che come anzidetto può essere posta a sostegno della presente decisione, in quanto scevra da vizi logico-argomentativi e supportata da adeguati riferimenti scientifici, deve ritenersi che, in applicazione del criterio probabilistico sopra richiamato, il decesso del non sia imputabile all'operato dei sanitari dell' Pt_2 Controparte_3
, neppure in termini di perdita anticipata della vita, in relazione all'intervento
[...] effettuato in data 23.6.2014, mentre può ritenersi provata, alla stregua del medesimo criterio probabilistico, una perdita di chance di sopravvivenza, oggetto della domanda svolta in via subordinata dai ricorrenti, quantificata dai consulenti tecnici nella misura del 30%. Infatti, alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati, alla condotta dei sanitari non è ascrivibile la perdita anticipata della vita del paziente determinata nell'an e nel quantum, bensì soltanto la perdita della possibilità di vivere più a lungo, non determinata né nell'an né nel quantum, configurandosi l'evento di danno in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale e Pagina 21 di 32 connotato da incertezza e, dunque, quale perdita di chance (“sacrificio della possibilità di un risultato migliore”, v. Cass. 28993/2019 cit.).
Peraltro, le conclusioni cui sono giunti i consulenti tecnici in relazione alla riconducibilità eziologica del ritardo alla perdita di chance di sopravvivenza non sono state oggetto di osservazioni da parte del c.t.p. dell'odierna resistente nel contraddittorio tecnico svoltosi nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e le deduzioni generiche contenute nella comparsa di costituzione nell'ambito del presente giudizio di merito (v. p. 6 comparsa di costituzione: “l'intervento chirurgico è stato procrastinato solamente al fine di intervenire per migliorare le condizioni generali del sig. (come sopra Pt_2 specificate), che erano notevolmente compromesse”), non sono idonee, in mancanza di puntuali allegazioni,
a superare il puntuale ed esaustivo quadro fornito dagli ausiliari tramite il quale può ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra il ritardo dell'intervento e la perdita di chance di sopravvivenza, che in ragione della non trascurabile percentuale prospettata, può ritenersi altresì seria, concreta ed apprezzabile.
5. Accertata la responsabilità della struttura sanitaria nei termini anzidetti, deve essere valutato il profilo dei danni risarcibili.
5.1. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito dai ricorrenti iure proprio e iure hereditario può essere soltanto parzialmente accolta per le ragioni di seguito esposte.
Anzitutto, deve disattendersi l'eccezione di intervenuta prescrizione genericamente articolata dalla convenuta con riferimento al risarcimento dei danni richiesti dai ricorrenti iure proprio.
Infatti, se da un lato e per quanto anzidetto, trattasi di responsabilità avente natura extracontrattuale per cui, ai sensi dell'art. 2947 c.c. trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione (v. supra), dall'altro deve osservarsi che il decesso del Concilio - da ritenersi identificabile, alla stregua dei principi sopra esposti, quale dies a quo della domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, sul presupposto che è da tale momento che può ritenersi percepibile, in base all'ordinaria diligenza, la riconducibilità causale alla condotta potenzialmente inadempiente dei sanitari - si è verificato in data 25.6.2014 e che i ricorrenti hanno versato in atti una pec inviata alla convenuta in data 21.6.2019, con relative ricevute di accettazione e consegna che, pur in formato .pdf non sono state in alcun modo contestate dall'azienda ospedaliera convenuta, con cui i ricorrenti, in proprio e quali eredi di ER
, hanno chiesto il risarcimento di tutti i danni quantificati in € 2.000.000,00 (v. doc. 5
[...] fasc. ricorrente) e una successiva pec di messa in mora del 27.5.2021, con relative ricevute di accettazione e consegna, parimenti non contestate dalla convenuta (v. doc. 6 fasc. ricorrente), mentre il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. è stato introdotto in data 26.1.2022.
Pagina 22 di 32 Di conseguenza, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla struttura sanitaria convenuta deve essere disattesa.
Ciò posto, in relazione ai danni risarcibili nel caso in esame, come dinanzi anticipato, la Suprema
Corte ha affermato che: a) nel caso di perdita anticipata della vita, che sarebbe stata comunque perduta per effetto della malattia, sarà risarcibile il danno biologico differenziale, nelle sue componenti morale e relazionale, sulla base del criterio causale del “più probabile che non” e sarà riconosciuto con riferimento al solo tempo di vita effettivamente vissuto in tutti i suoi aspetti morali e dinamico-relazionali, intesi tanto sotto il profilo della consapevolezza che una tempestiva diagnosi e una corretta terapia avrebbero consentito un prolungamento (temporalmente determinabile) della vita che va a spegnersi, quanto sotto quello della invalidità permanente
“differenziale”, mentre non sarà riconoscibile rispetto al tempo di vita non vissuto, riconoscibile soltanto iure proprio ai congiunti, stante la non risarcibilità del danno tanatologico;
b) il danno da perdita di chance di sopravvivenza potrà essere risarcito equitativamente laddove vi sia incertezza sull'efficienza causale quoad mortem, ma nello stesso tempo vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia causato la possibilità di vivere più a lungo, possibilità che tuttavia non è concretamente accertabile né nel quantum né nell'an, a differenza delle ipotesi di perdita anticipata della vita (sub a); c) il danno da perdita anticipata della vita e il danno da perdita di chance di sopravvivenza, di regola, non sono né sovrapponibili né congiuntamente risarcibili, potendo costituire oggetto di separata ed autonoma valutazione soltanto in via eccezionale, qualora l'accertamento si sia concluso nel senso dell'esistenza di un danno tanto da perdita anticipata della vita, quanto dalla possibilità di vivere ancora più a lungo e sempre che entrambi i danni siano riconducibili eziologicamente alla condotta colpevole dell'agente (v. in motivazione, Cass.
26851/2023).
Nel caso di specie, a fronte delle risultanze della consulenza tecnica espletata, da cui deve trarsi la non riconducibilità eziologica, secondo il criterio del più probabile che non, dell'intervento eseguito all'exitus, ma soltanto del ritardo nell'intervento alla perdita di chances di sopravvivenza, non potrà essere risarcito iure hereditario il danno biologico differenziale e il danno morale rispetto al tempo di vita vissuto, né quello iure proprio per danno da perdita del rapporto parentale e per danno da perdita anticipata della vita rispetto al tempo non vissuto, bensì unicamente il danno da perdita di chances di sopravvivenza iure hereditario e da perdita di chance di godere più a lungo del rapporto parentale iure proprio.
In merito ai criteri per la liquidazione, posto che il danno da perdita di chance di sopravvivenza deve essere liquidato in via equitativa, è stato da ultimo affermato che tale danno non può essere parametrato, neppure con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita Pagina 23 di 32 della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo (v. Cass. 2861/2025; v. altresì Cass.
26851/2023). In particolare, avendo la chance ad oggetto l'incertezza del risultato sperato e non già il mancato risultato stesso, il risarcimento non potrà essere proporzionale al risultato perduto, ma dovrà essere necessariamente commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo
(v. in motivazione, Cass. 5641/2018). Infatti, in merito alla quantificazione del danno, è stato affermato, con principio cui si intende dare seguito, da un lato, che la liquidazione correlata ad una perdita di chance propriamente intesa (come nel caso in esame) “non può che essere effettuata in via equitativa, con una valutazione commisurata alla peculiarità del caso concreto, che tenga conto delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza (rispetto al quale il valore statistico-percentuale, ove accertabile, può costituire solo un criterio orientativo)” e, dall'altro, che “va sicuramente escluso il ricorso – anche mediato – ai criteri tabellari in uso per la liquidazione del danno da invalidità permanente o da inabilità temporanea che, pur attenendo a danni non patrimoniali, presuppongono la sussistenza di pregiudizi incompatibili con quello derivante da perdita di chance” (v. Cass. 12928/2020 e
Cass. 3691/2018).
Pertanto, con riferimento al danno da perdita di chance sofferto da e richiesto Persona_1 dai ricorrenti, iure hereditario, la liquidazione sarà effettuata secondo un criterio equitativo puro ex art. 1226 c.c., tenendo conto dell'età del danneggiato (anni 60 al momento del decesso) e delle preesistenti gravi comorbidità, come ampiamente descritte e ripercorse dai cc.tt.uu. e come risultanti dalla documentazione medica in atti, nonché dei pregressi interventi chirurgici già effettuati dal (l'ultimo nel 2013, anno precedente al decesso, come documentato in atti), Pt_2 dell'indicazione terapeutica all'intervento chirurgico, poi concretamente effettuato in data
23.6.2014, e dell'incidenza del ritardo di soli dodici giorni nell'effettuare l'intervento, che comunque sarebbe stato effettuato in un quadro clinico che già alla data del 10/12 giugno (data sino alla quale il ritardo nell'intervento è stata diffusamente e in modo convincente giustificata dai cc.tt.uu.) era già ampiamente compromesso e con elevato rischio clinico a causa delle esistenti patologie, oltre che, infine, della percentuale di chance quantificata dai consulenti tecnici nella misura del 30%, elementi tutti da cui non può desumersi che il avrebbe potuto contare Pt_2 con alto grado di probabilità su un'aspettativa di vita media, considerato anche il probabile esito infausto che avrebbe avuto l'intervento anche ove effettuato nella tempistica corretta, come affermato dai cc.tt.uu.. Sulla base di tali criteri e tenuto conto dell'assenza di indicazioni in ordine alle concrete aspettative di vita del (o comunque della vita “sperata”), non indicate né dai Pt_2 cc.tt.uu. (e, in concreto, difficilmente prospettabili alla luce del caso concreto, come detto, connotato da cronicizzazione e gravità a prescindere dal ritardo nell'intervento) né dai ricorrenti eventualmente a mezzo del proprio c.t.p., il danno da perdita di chance deve essere liquidato
Pagina 24 di 32 nell'importo equitativamente determinato di € 35.000,00, somma già espressa in moneta attuale, da ripartirsi tra i ricorrenti in proporzione delle rispettive quote ereditarie.
I ricorrenti hanno poi chiesto il risarcimento del danno per la perdita di chances da loro direttamente subita di poter continuare a godere del rapporto con il loro congiunto.
Trattasi di posta risarcitoria, contrariamente a quanto sostenuto dalla azienda sanitaria convenuta, astrattamente risarcibile anche iure proprio (v. in motivazione Cass. 28993/2019: “La domanda giudiziale che configuri una ipotesi di danno da perdita di chance di sopravvivenza (fatto valere dai congiunti della vittima iure hereditario), e un danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale fatto valere dai parenti iure proprio, ripete, pertanto, il suo autonomo fondamento (e la autonomia del conseguente petitum processuale) in ragione della incertezza sull'anticipazione dell'evento morte […] Le stesse pretese si tramutano, di converso, in domanda di risarcimento tout court del danno da perdita anticipata del rapporto parentale, ove sia certo e dimostrabile, sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale, costituendo, in tale ipotesi, un evidente paralogismo l'evocazione della fattispecie della chance – fondato sull'equivoco lessicale indotto dalla locuzione “perdita della possibilità di vivere meglio e più a lungo”, mentre l'evento di danno è specularmente costituito dalla perdita anticipata della vita e dall'impedimento a vivere il tempo residuo in condizioni migliori e consapevoli”; v. altresì Cass. 21415/2024).
Ciò posto, in via generale, deve osservarsi che il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima non è in re ipsa e, dunque, non sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione, e deve quindi essere allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, trattandosi di danno presunto (v. in termini, tra le altre, Cass. 25541/2022). Deve tuttavia essere precisato che la presunzione iuris tantum del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia
“successiva” (coniuge e figli) riguarda l'aspetto interiore del danno risarcibile (cd. sofferenza morale), ma non riguarda l'aspetto esteriore (cd. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (v. Cass. 5769/2024).
Invero, in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, è stato affermato che il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali Pagina 25 di 32 la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (v. Cass. 28989/2019).
Nel caso di specie, ad eccezione dello stretto legame parentale e della convivenza, i ricorrenti nulla hanno dedotto in relazione al rapporto concretamente sussistente con il congiunto, né hanno indicato elementi che possano essere valorizzati, quali indici presuntivi, ai fini della liquidazione equitativa del danno. Infatti, i ricorrenti si sono limitati ad allegare il loro rapporto di parentela, quali coniuge ( e figli ( , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
) di (v. doc. 1 fasc. ricorrenti, stato di famiglia), e la Parte_4 Persona_1 convivenza all'epoca dei fatti con il , mentre l'azienda sanitaria convenuta nulla ha Pt_2 dedotto in merito all'assenza di un legame affettivo tra i ricorrenti e il paziente.
Ciò posto, in generale, al fine di addivenire ad una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., un diffuso orientamento della giurisprudenza di merito procede alla relativa quantificazione tenendo conto del quantum astrattamente liquidabile per la lesione del bene giuridico finale, correlando la chance – sotto il profilo della quantificazione - al pregiudizio pieno
(nel caso di specie, perdita del rapporto parentale) e delle effettive possibilità di conseguimento del risultato sperato (nel caso concreto, la sopravvivenza, come detto necessariamente connotata da incertezza eventistica, trattandosi di mera chance).
Ebbene, prendendo a riferimento le tabelle del Tribunale di Milano elaborate per l'anno 2024, strutturate in base ad un sistema a punti, e considerata l'età della vittima primaria (60 anni al momento del decesso) e l'età dei congiunti (51 anni la moglie del , 27 Pt_2 Parte_1 anni il figlio 13 anni la figlia;
12 anni il figlio Parte_2 Parte_3 Parte_4
), nonché l'incontestata convivenza al momento del decesso del della moglie
[...] Pt_2 unitamente ai tre figli (tutti in vita), in applicazione del valore “minimo” della suddetta tabella, in considerazione della mancata allegazione di qualsivoglia indice presuntivo relativo alla consistenza del rapporto dei familiari con il prossimo congiunto, il danno “pieno” da perdita del rapporto parentale sarebbe liquidabile in € 238.571,00 quanto a € 262.037,00 quanto a Parte_1
€ 269.859,00 quanto a e . Parte_2 Parte_3 Parte_4
Tali criteri, tuttavia, sono fondati sull'aspettativa presumibile del congiunto defunto che, secondo gli indici ISTAT nel 2014 si attestava per gli uomini in una durata di vita media di circa 80 anni, laddove invece, nel caso in esame, dalla complessiva situazione clinica del e dagli Pt_2 elementi già evidenziati in riferimento alla liquidazione equitativa del danno iure hereditario non può desumersi che il avrebbe potuto contare con alto grado di probabilità su Pt_2 un'aspettativa di vita media. Di conseguenza, gli importi dovuti a titolo di danno da perdita di Pagina 26 di 32 chance di godere di un più ampio rapporto parentale devono essere rimodulati sulla base delle circostanze del caso di specie, atteso che il danno subito dai prossimi congiunti non è quello della perdita del rapporto parentale che presumibilmente, in assenza dell'errore medico, sarebbe durato per altri vent'anni circa, ma al contrario di una perdita di chance di godere del rapporto con il prossimo congiunto a fronte di una chance di sopravvivenza di quest'ultimo, nel caso di intervento effettuato dieci giorni prima, calcolata dai cc.tt.uu. nella misura del 30%, e a fronte di un intervento a cui comunque il paziente avrebbe dovuto sottoporsi e che comunque presentava un'alta percentuale di rischio anche laddove svolto nella tempistica corretta. Inoltre, ad avviso dell'odierna giudicante, non può neppure procedersi al calcolo del quantum dovuto applicando ai valori come sopra quantificati la mera riduzione del 70% (avendo i cc.tt.uu. riconosciuto una perdita di chance di sopravvivenza del 30%), atteso che ciò che viene in rilievo non è il diverso danno da perdita anticipata della vita, come anzidetto risarcibile iure proprio purché sia accertato il nesso eziologico tra l'errore medico e il decesso – che comunque sarebbe avvenuto ma risulta certamente anticipato dall'errore medico (venendo dunque meno l'incertezza eventistica propria della chance) - del paziente, nesso eziologico da ritenersi escluso alla luce della consulenza tecnica espletata, bensì il riflesso sui prossimi congiunti della accertata perdita di chances di sopravvivenza e non una diretta compromissione del rapporto parentale in ragione dell'errore medico.
Di conseguenza, tenuto conto della condizione clinica del paziente, della mancata indicazione in ordine alle concrete aspettative di vita del e, comunque, del relativo stato di salute che Pt_2 consente di escludere di parametrare il risarcimento del danno alla durata della vita media per tutte le ragioni già esposte in precedenza, si ritiene equo ridurre ulteriormente l'importo che sarebbe riconoscibile secondo le Tabelle di Milano per la perdita del rapporto parentale alla misura del 10% e, quindi, si ritiene di dover riconoscere ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance di un più prolungato rapporto parentale le seguenti somme arrotondate, già espresse in moneta attuale: € 23.850,00 quanto a 26.200,00 Parte_1 quanto a € 27.000,00 ciascuno quanto a e Parte_2 Parte_3 Parte_4
.
[...]
5.2. In relazione, invece, alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, i ricorrenti hanno chiesto, senza alcuna specifica allegazione né in ordine ai presupposti, né in riferimento alla relativa liquidazione, il risarcimento del danno conseguente agli esborsi subiti per spese mediche, di viaggio e funerarie, nonché quelle relative alla quota di reddito che il destinava al Pt_2 mantenimento della moglie e dei figli.
In merito alla richiesta di risarcimento per “spese mediche, di viaggio e funerarie”, deve osservarsi, da un lato, l'assoluta genericità della domanda e la totale mancanza di prova degli esborsi sostenuti, Pagina 27 di 32 quanto meno con riferimento alle spese di viaggio e alle spese mediche, non avendo i ricorrenti prodotto alcuna documentazione a sostegno dell'esborso, ma soltanto una fattura relativa alle spese per il servizio funebre;
dall'altro che trattasi di spese non eziologicamente riconducibili all'errore medico e, come tali, non risarcibili, posto che le spese mediche e di viaggio devono ritenersi spese necessarie che il avrebbe dovuto comunque affrontare in relazione alle Pt_2 sue pregresse condizioni di salute e a prescindere dall'errore medico, mentre le spese funerarie, essendo stato escluso il nesso causale tra il ritardo nell'intervento e il decesso del , non Pt_2 possono essere risarcite, in quanto non causate dall'errore medico.
Parimenti, quanto alla richiesta di risarcimento del danno relativo alla quota di reddito che il destinava al mantenimento della moglie e dei figli, anche a voler prescindere dalla Pt_2 assoluta ed evidente genericità delle allegazioni, tale posta risarcitoria non potrà essere riconosciuta, posto che l'aggravarsi delle condizioni di salute e il successivo decesso del , Pt_2 per tutto quanto anzidetto, non sono eziologicamente ricollegabili all'operato dei medici alla luce dei risultati della perizia svolta in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e, dunque, anche tale danno patrimoniale non può ritenersi conseguenza immediata e diretta dell'errore medico.
5.3. I ricorrenti hanno, inoltre, chiesto il risarcimento del danno conseguente alla mancanza di un valido consenso informato e alla conseguente lesione del diritto all'autodeterminazione, quantificato in € 50.000,00.
Anche tale ulteriore richiesta non può trovare accoglimento.
Anzitutto, deve osservarsi che, in tema di attività medico-chirurgica, la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all'autodeterminazione in ordine al trattamento medico propostogli, diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, che trova il suo fondamento diretto nei principi espressi dagli artt. 2, 13 e
32, co. 2 Cost. (v. in termini, Cass. 28985/2019; v. altresì Cass. 31026/2023: “In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico.”). Tuttavia, la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente – che può comportare sia un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, sia un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale purché di apprezzabile gravità, diverso dalla lesione del diritto alla salute (v. ancora Cass. Pagina 28 di 32 28985/2019 cit.) – non consente di ritenere provato ex se un danno risarcibile sul piano delle conseguenze pregiudizievoli che in concreto siano derivate dall'inadempimento. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le conseguenze dannose che derivino, pur sempre secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente in merito ai possibili effetti pregiudizievoli, dunque in definitiva senza un consenso legittimamente prestato,
“devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova), essendo, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non rientrante nell' “id quod plerumque accidit”, non essendo configurabile un danno risarcibile
“in re ipsa” derivante esclusivamente dall'omessa informazione” (v. Cass. 5631/2023; Cass. 28985/2019 cit.). Inoltre, anche qualora sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, grava sul danneggiato l'onere di allegare specificatamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, abbia subito (v. in termini Cass. 24471/2020).
Ebbene, nel caso di specie, i ricorrenti – che hanno dedotto la lesione dell'autodeterminazione del per mancanza di un valido consenso informato - non hanno fornito alcun argomento di Pt_2 prova in merito al potenziale rifiuto che avrebbe opposto il ove adeguatamente Pt_2 informato, neppure attraverso il ricorso a indici presuntivi da cui trarre il convincimento che in effetti il paziente si sarebbe discostato dalle indicazioni terapeutiche del medico, essendosi limitati genericamente e apoditticamente a riferire che, ove adeguatamente informato, il avrebbe Pt_2 certamente rifiutato di sottoporsi all'intervento, né hanno allegato (neppure genericamente) quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute, abbia subito il danneggiato. Pertanto, pur a fronte della mancanza di un valido consenso informato in relazione all'intervento chirurgico effettuato
(v. elaborato peritale in atti), non avendo parte attrice assolto agli oneri assertivi e probatori su di essa gravanti, la domanda non può sul punto trovare accoglimento, atteso che la liquidazione equitativa invocata da parte ricorrente, che consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, postula comunque l'assoluzione dell'onere della prova gravante sulla parte dell'esistenza del danno e del nesso di causalità che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito (v. Cass. 8941/2022 e Cass. 15585/2007), onere probatorio che, per quanto anzidetto, non può ritenersi assolto nel caso in esame.
6. In definitiva, può trovare accoglimento la richiesta di liquidazione del danno iure hereditario per la perdita della chance di sopravvivenza subito da , danno quantificato in Persona_1 complessivi € 35.000,00, nonché la richiesta di liquidazione del danno iure proprio per la perdita di chance di un più prolungato rapporto parentale, quantificato in € 23.850,00 quanto a Pt_1
Pagina 29 di 32 , € 26.200,00 quanto a € 27.000,00 ciascuno quanto a Pt_1 Parte_2 Parte_3
e .
[...] Parte_4
I ricorrenti hanno poi chiesto la liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi.
Pertanto, sulla predetta somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto, i quali, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (v. Cass., Sez.
Un., 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (giugno 2014), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Si ritiene peraltro congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ai sensi degli artt. 1226 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
All'esito dei predetti calcoli è pertanto attualmente dovuta ai ricorrenti, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditario, la somma di € 39.076,53 (comprensiva del capitale devalutato al giugno 2014 per un totale di € 28.925,62, della rivalutazione monetaria calcolata all'ultima rivalutazione disponibile per € 6.074,38 e degli interessi come sopra calcolati per € 4.076,53) e iure proprio la somma di € 26.627,86 quanto a (comprensiva del capitale devalutato al Parte_1 giugno 2014 per un totale di € 19.710,74 della rivalutazione monetaria calcolata all'ultima rivalutazione disponibile per € 4.139,26 e degli interessi come sopra calcolati per € 2.777,86), €
29.251,58 quanto a (comprensiva del capitale devalutato al giugno 2014 Parte_2 per un totale di € 21.652,89 della rivalutazione monetaria calcolata all'ultima rivalutazione disponibile per € 4.547,11 e degli interessi come sopra calcolati per € 3.051,58), € 30.144,74 ciascuno quanto a e (comprensiva del capitale devalutato al Parte_3 Parte_4 giugno 2014 per un totale di € 22.314,05, della rivalutazione monetaria calcolata all'ultima rivalutazione disponibile per € 4.685,95 e degli interessi come sopra calcolati per € 3.144,74).
Su tali importi saranno poi dovuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.
7. In considerazione della soccombenza della parte ricorrente in relazione alla domanda principale e in relazione alla domanda di risarcimento per mancanza del consenso informato, le spese di lite del presente giudizio e del giudizio ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (v. Cass. n.
15492/2019; v. altresì Cass. 28677/2023) devono essere compensate in ragione della metà e
Pagina 30 di 32 devono essere poste per la restante metà a carico della parte resistente. Le spese di lite vengono liquidate per l'intero, come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 (così come modificato dal d.m. 147/2022), secondo i valori medi dello scaglione di riferimento considerato il valore della domanda (indeterminabile di media complessità), con riduzione ai minimi con riferimento alla fase istruttoria/trattazione del presente giudizio, in quanto la C.T.U. è stata espletata nell'ambito del giudizio all'uopo introdotto, e alla fase decisionale, che non è stata caratterizzata dal deposito di memorie finali, con distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore di parte ricorrente avv. Corrada Andria, dichiaratosi antistatario.
In ragione degli esiti del giudizio, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 187/2022), devono essere poste, nei rapporti interni, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna (v. Cass.
11068/2020, conf. Cass. 17739/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
− accerta la responsabilità dell' per le ragioni di cui Controparte_3 in motivazione e, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria, condanna l' al pagamento in favore di Controparte_2
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quali eredi di , della somma di € 39.076,53, Parte_4 Persona_1 oltre gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
− condanna altresì l' al Controparte_2 pagamento in favore di della somma di € 26.627,86, oltre gli Parte_1 interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
in favore di della somma di € 29.251,58, oltre gli Parte_2 interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
in favore di e di della somma di € Parte_3 Parte_4
30.144,74 per ciascuno, oltre gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
− dichiara compensate in ragione della metà le spese di lite tra le parti, che liquidate per l'intero, quanto al procedimento di accertamento tecnico preventivo, in € 3.442,00 a titolo di compensi, oltre spese forfettarie, CPA e IVA (se dovuta) come per legge ed € 286,00
Pagina 31 di 32 per esborsi e, quanto alle spese del presente giudizio in € 7.202,00 a titolo di compensi, oltre spese forfettarie, CPA e IVA (se dovuta) come per legge ed € 518,00 per esborsi, pone per la restante metà a carico della parte convenuta Controparte_3
in favore di parte ricorrente ,
[...] Parte_1
, e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Corrada Andria, dichiaratosi antistatario;
− pone nei rapporti interni le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Siena, in data 29 luglio 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pagina 32 di 32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in persona della giudice, dott.ssa Marta
Dell'Unto, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2175 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione ex art. 281-sexies ultimo comma c.p.c. con ordinanza del
19.6.2025, all'udienza sostituita con il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e vertente tra
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), in proprio e quali eredi di Parte_4 C.F._4
, rappresentati e difesi dall'avv. Teresa Magnoni e dall'avv. Corrada Persona_1
Andria ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Salerno, via SS. Martiri
Salernitani n. 24 e presso l'indirizzo pec .salerno.it, come da Email_1 CP_1 procura allegata al ricorso ricorrenti
e
(P.IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Siena, Strada delle Scotte n. 14 e rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Frignani e dall'avv. Nicoletta Silipo, come da procura allegata alla comparsa di costituzione resistente
Oggetto: contratti e obbligazioni varie;
responsabilità medica Pagina 1 di 32 Conclusioni: come da note scritte per l'udienza del 18.6.2025.
In particolare, parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “[…] in via principale affinchè Voglia l'Ill. Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare che la condotta dei sanitari dell'azienda ospedaliera senese che ebbero in cura fu negligente e fu causa Persona_1 del decesso del paziente e per l'effetto condannare l in persona del suo Controparte_3 legale rapp.te p.t., al risarcimento in favore dei ricorrenti dei danni tutti -iure proprio e iure hereditario- patiti in conseguenza della morte del loro congiunto, nella misura di seguito indicata, ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta e precisamente: -Quanto a moglie convivente del de cuius: € 330.000 quale danno Parte_1 di natura non patrimoniale (nella sua più ampia accezione) dalla stessa iure proprio subito in conseguenza della morte del coniuge, avvenuta fra l'altro dopo giorni di dolorosa agonia e sofferenza fisica e psicologica, in cui ella l'ha costantemente assistito, e derivante dalla perdita del rapporto parentale, dalle sofferenze patite, dal peggioramento della qualità della vita. Quanto a , e figli all'epoca Parte_2 Parte_3 Parte_4 dei fatti conviventi: € 280.000 ciascuno, quale danno non patrimoniale, inteso, anche in questo caso, come ristoro delle sofferenze morali, della perdita del rapporto parentale e del peggioramento della qualità della vita. Quanto agli istanti tutti, iure hereditario, € 100.000,00 quale danno di natura non patrimoniale, patito dal e Pt_2 trasmesso ai suoi eredi, fra i quali va ripartito secondo le rispettive quote ereditarie, comprensivo della lesione alla sua integrità psicofisica, delle sofferenze subite nel periodo di lucida agonia che ha preceduto il decesso. Agli stessi dovrà infine essere risarcito il danno patrimoniale conseguente agli esborsi tutti subiti per le spese mediche, di viaggio e funerarie;
nonché quello conseguente alla perdita di quella quota di reddito che il Dott. destinava Pt_2 al mantenimento della moglie e dei figli minori e avrebbe in futuro continuato a destinare;
oltre rivalutazione del danno ed interessi sulle somme annualmente rivalutate, dal dì dell'evento al soddisfo. In via gradata ove l'adito
Giudicante, disattendendo quanto evidenziato dai consulenti di parte attrice e in adesione delle risultanze dell'acquisita CTU, dovesse ritenere e dichiarare che la negligente condotta tenuta dai sanitari della convenuta azienda ospedaliera fu causa non della morte del paziente, ma per lui di una significativa perdita di chances di sopravvivenza, vorrà condannare l'azienda ospedaliera, in persona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento, in favore dei ricorrenti, nella spiegata qualità di eredi, del danno da perdita di chances di sopravvivenza patito dal loro dante causa e a loro trasmesso nella qualità di eredi legittimi, da valutarsi in via equitativa, tenendo conto della significativa possibilità di sopravvivenza che il paziente avrebbe avuto se l'intervento fosse stato tempestivamente eseguito;
nonché al risarcimento in favore dei ricorrenti iure proprio del danno da perdita di chances da essi direttamente subito di poter continuare a godere del rapporto con il loro congiunto, da valutarsi sempre secondo equità Tali danni vengono, in via equitativa, in mancanza di parametri legislativi cui far riferimento, in complessivi euro 110.000 per il coniuge ed in euro 80.000 per ciascuno dei figli;
oltre rivalutazione secondo i dati ISTAT, ed interessi legali sulle somme rivalutate, dal dì del fatto al soddisfo. Vinte le spese e i compensi di causa, comprensivi anche di quelli relativi alla fase di consulenza preventiva, da attribuirsi al
Pagina 2 di 32 sottoscritto avvocato antistatario […]”
Per : “[…] Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Controparte_2
Siena in accoglimento delle motivazioni di cui sopra, in via preliminare: dichiarare il ricorso oggi promosso inammissibile per carenza dei presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c. e Voglia disporre la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario;
nel merito: rigettare le conclusioni di cui al ricorso oggi promosso, perché completamente infondato ed opponendosi ad ogni richiesta istruttoria formulata dalla difesa di parte ricorrente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.10.2023, introdotto a seguito di ricorso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. e dell'art. 8 l. 24/2017, , , Parte_1 Parte_2
e , in proprio e quali eredi di Parte_3 Parte_4 ER
, hanno convenuto in giudizio l'
[...] Controparte_3
esponendo che:
[...]
− in data 12.5.2014, – affetto da rettocolite ulcerosa e in cura presso Persona_1
l'U.O.C. di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva della dove effettuava CP_4 periodicamente controlli clinico-strumentali e rivalutazione terapeutica – è stato ricoverato, come programmato, presso il reparto di Gastroenterologia dell'
[...]
, con diagnosi di RCU, al fine di valutare l'evoluzione Controparte_3 stenotica e il grado di displasia della mucosa interessata;
− i sanitari dall' hanno iniziato un percorso clinico, diagnostico e terapeutico, anche CP_4 al fine di valutare un eventuale trattamento chirurgico, e in data 19.6.2014, presentando il paziente una modica proctorragia, è stato nuovamente sottoposto a visita anestesiologica, dopo la prima effettuata in data 11.6.2014;
− in data 20.6.2014 è stato trasferito in chirurgia oncologica ove è stato Persona_1 sottoposto a controllo clinico e monitoraggio dei parametri vitali, con prescrizione di continuare la terapia farmacologica in corso, e in data 23.6.2014 è stato sottoposto ad intervento chirurgico di “colectomia totale con confezionamento d'ileostomia terminale su bacchetta in sede pararettale destra”, nonostante l'anestesista, nel medesimo giorno, avesse rivalutato il rischio in ASA 4, consigliando di eseguire l'intervento “solo se improcrastinabile per indicazione chirurgica”;
− a seguito dell'intervento, è stato trasferito presso la terapia intensiva Persona_1 post-operatoria in condizioni cliniche critiche ed è deceduto due giorni dopo.
Pagina 3 di 32 Tanto premesso, i ricorrenti hanno dedotto la responsabilità della struttura sanitaria convenuta, qualificata in termini di responsabilità contrattuale, deducendo che in assenza della imprudente condotta dei sanitari, i quali scelsero di operare il in data 23.6.2014, allorquando le sue Pt_2 condizioni erano molto peggiorate rispetto al suo ricovero, avvenuto in buone condizioni quarantadue giorni prima, quest'ultimo sarebbe sopravvissuto, atteso che l'intervento chirurgico eseguito in condizioni cliniche molto critiche, a distanza di dodici giorni dalla prima visita anestesiologica, in cui le condizioni cliniche erano sicuramente migliori, è stata causa della morte del , in quanto demolitivo e statisticamente gravato di severe complicanze post Pt_2 operatorie.
In ordine ai danni subiti, i ricorrenti hanno dedotto di aver subito sia un danno non patrimoniale, iure proprio in conseguenza della morte del congiunto, a causa delle sofferenze morali, della perdita del rapporto parentale e del peggioramento della qualità della vita, e iure hereditario, quale danno patito dal e trasmesso ai suoi eredi, comprensivo della lesione alla sua integrità Pt_2 psicofisica e delle sofferenze subite nel periodo di lucida agonia che ha preceduto il decesso, sia un danno patrimoniale, conseguente agli esborsi subiti per le spese mediche, di viaggio e funerarie e per la perdita della quota di reddito che il destinava al mantenimento della moglie e dei Pt_2 figli minori. In via gradata, nel caso di adesione alle conclusioni del collegio peritale, hanno comunque ritenuto esistente un danno da perdita di chances di sopravvivenza patito dal loro dante causa e a loro trasmesso in qualità di eredi legittimi nonché da perdita di chances da loro direttamente subita di poter continuare a godere del rapporto con il loro congiunto, e in ogni caso il danno conseguito alla mancata informazione e alla mancata possibilità di compiere una scelta consapevole.
Hanno, pertanto, concluso chiedendo di: “[…] accertare e dichiarare che la condotta dei sanitari dell'azienda ospedaliera senese che ebbero in cura dal 12/04/2014 fu negligente e fu causa del Persona_1 suo decesso o in via gradata che fu causa per lui di una perdita di chances di sopravvivenza e per l'effetto condannare la stessa, in persona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento, in favore dei ricorrenti dei danni tutti- di natura patrimoniale e non- iure proprio e iure ereditario patiti, così come in premessa illustrati e quantificati, ovvero in quella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
oltre rivalutazione secondo i dati
ISTAT, ed interessi legali sulle somme rivalutate, dal dì del fatto al soddisfo. Vinte le spese, comprese quelle relative alla fase di consulenza tecnica preventiva, e i compensi di causa con attribuzione all'avvocato Corrada
Andria antistatario.”.
L' già parte nel procedimento instaurato ai sensi Controparte_3 dell'art. 696 bis c.p.c., si è costituita in giudizio deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e dunque chiedendo la prosecuzione del giudizio nelle forme del Pagina 4 di 32 rito ordinario e, nel merito, chiedendo il rigetto delle conclusioni di cui al ricorso, in quanto completamente infondato.
Disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c., il fascicolo è stato assegnato alla scrivente con provvedimento presidenziale del 11.6.2024.
Disattesa la richiesta di prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario, alla luce di quanto previsto dall'art. 281 decies, co. 2 c.p.c., nonché disattesa la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica espletata ex art. 696 bis c.p.c., in ciò ritenuta quest'ultima esaustiva, la causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo R.G. 187/2022 e con la produzione documentale delle parti ed è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, u.c. c.p.c. all'udienza del 18.6.2025, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
2. Preliminarmente, deve osservarsi che è stata prodotta in giudizio la relazione di consulenza tecnica preventiva, resa nel procedimento R.G. n. 187/2022 svoltosi tra le medesime parti ante causam ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. e dell'art. 8 l. 24/2017, redatta dai consulenti tecnici d'ufficio, nominati nelle persone del dott. medico chirurgo specialista in medicina legale e del Persona_2 dott. medico chirurgo specialista in chirurgia generale, con riferimento alla Persona_3 quale le parti hanno potuto compiutamente articolare e fondare le proprie difese nell'ambito del presente giudizio.
In ragione dell'espletato procedimento preventivo, dell'acquisizione agli atti dell'elaborato peritale ivi redatto e della mancata formulazione di istanze istruttorie inerenti a prove orali, il presente giudizio può dirsi, pertanto, compiutamente istruito, anche in considerazione di quanto si dirà infra con riferimento alle osservazioni articolate in ordine alle risultanze della relazione tecnica espletata.
Ancora preliminarmente, deve confermarsi la compatibilità del rito prescelto dai ricorrenti con il procedimento in esame, atteso che, da un lato, ai sensi dell'art. 8 co. 3 l. 24/2017 è prevista l'introduzione del giudizio di merito nelle forme del rito semplificato di cognizione ex artt. 281- decies e ss. c.p.c. e, dall'altro, che ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., se è vero che l'introduzione del giudizio con le forme del procedimento semplificato è prevista quando “i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa” (comma 1), tuttavia, ai sensi dell'art. 281-decies, co. 2 c.p.c., è altresì previsto che, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere sempre introdotto in tali forme (come specificato dal d.lgs. 164/2024, che ha modificato la richiamata disposizione normativa, “anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma”).
Pagina 5 di 32 3. Tanto premesso, prima di passare all'esame nel merito della fattispecie oggetto di giudizio, quanto ai danni fatti valere dai ricorrenti iure hereditario e iure proprio, giova premettere brevi cenni sulla responsabilità medica in generale, con particolare riferimento alla qualificazione giuridica e al conseguente riparto dell'onere probatorio.
Deve, anzitutto, escludersi che nella specie possano essere applicate le norme sostanziali della legge 8 marzo 2017 n. 24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, entrata in vigore in data 1.4.2017 (cd. legge Gelli – Bianco), la quale, come noto, ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie che degli esercenti la professione sanitaria, venendo in rilievo fatti accaduti in epoca antecedente alla sua entrata in vigore (v. in termini Cass.
28994/2019, nel senso che le norme poste dall'art. 7, co. 3, l. n. 24 del 2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore;
conf.
Cass. 28811/2019). Ne consegue che, ai fatti verificatisi prima dell'1.4.2017, come nel caso in esame, si applicano i principi desumibili dal precedente quadro normativo (nella specie, codice civile e d.l. 158/2012, convertito con modificazioni dalla l. 189/2012 e successive modifiche), come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ebbene, come noto, la giurisprudenza di legittimità ha gradualmente collocato le fattispecie di responsabilità sanitaria nell'alveo della responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., con le relative conseguenze in punto di onere probatorio.
Infatti, con particolare riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, il rapporto tra paziente ed ente ospedaliero trova la propria fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive, che si conclude al momento dell'accettazione del paziente nella struttura (cd. contratto di spedalità), in relazione al quale, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorge a carico della struttura sanitaria l'obbligo di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario (messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di complicazioni o emergenze), sia prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e lato sensu alberghiere (v. tra le altre Cass., Sez. Un., 9556/2002; Cass. 13066/2004; Cass.
8826/2007). Sicché la responsabilità dell'ente nei confronti del paziente ha assunto natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., in relazione ad inadempimenti propri della struttura sanitaria, ma anche, in virtù dell'art. 1228 c.c., in relazione a inadempimenti imputabili ai medici che in essa operano, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario Pagina 6 di 32 risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (v. Cass.
18610/2015).
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è stata a più riprese confermata dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, che ha affermato altresì che quanto al regime della responsabilità civile vi è una totale equiparazione tra casa di cura privata e ospedale pubblico, avendo questi ultimi obblighi sostanzialmente equivalenti a livello normativo verso il fruitore dei servizi e trattandosi di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale della Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria
(v. in motivazione Cass., Sez. Un., 577/2008, che il richiama il precedente Cass. 4058/2005).
È stata, poi, progressivamente affermata la natura contrattuale della responsabilità anche del professionista, sulla scorta degli obblighi di protezione scaturiti dal contatto con il paziente, relativi alla salvaguardia degli interessi emergenti in occasione della prestazione sanitaria (v. Cass.
589/1999), configurazione poi divenuta maggioritaria con la teoria del “contatto sociale” e conseguente adozione del modello della responsabilità contrattuale (v. tra le molte, Cass.
1547/2004; Cass. 9085/2006; Cass. 4792/2013).
La ricostruzione giuridica fornita dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro, non è venuta meno neppure in seguito all'entrata in vigore del d.l. 158/2012, conv. mod. l. n. 189/2012 (cd. legge
Balduzzi) che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico, aveva previsto che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”, atteso che la legge non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità (v. in merito Cass. 8940/2014; conf. Cass.
27391/2014; v. altresì Cass. 28994/2019).
Da ultimo, si evidenzia altresì che l'art. 7 della l. 24/2017 ha ribadito che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., mentre afferma (con disposizione, lo si ribadisce, non applicabile ratione temporis al caso di specie) che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c., a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente.
In definitiva, venendo in rilievo un intervento chirurgico eseguito in data 23.6.2014, pur non trovando applicazione la cd. legge Gelli-Bianco, deve in ogni caso affermarsi, alla luce dei principi sopra esposti, la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria.
Pagina 7 di 32 Dalla qualificazione della responsabilità sanitaria come responsabilità contrattuale consegue l'applicazione della relativa disciplina in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio, come enucleata dall'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. tra le altre,
Cass., Sez. Un., 13533/2001 e le molte successive conformi) e specificata dalla giurisprudenza con riferimento alla responsabilità medica. In particolare, l'attore (paziente danneggiato) deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante (v. in termini
Cass., Sez. Un., 577/2008 cit.), con l'ulteriore precisazione che incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare, anche avvalendosi di presunzioni, il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (v. Cass. 18392/2017; conf. Cass. 3704/2018, nel senso che è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata, e Cass. 26700/2018). A parere dell'odierna giudicante, inoltre, deve prestarsi adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale se resta ignota, anche mediante l'utilizzo di presunzioni, la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale, se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore (v. Cass. 28991/2019; v. altresì Cass. 4792/2013; conf. Cass. 20547/2014).
Alla luce dei richiamati principi occorre accertare, pertanto, la sussistenza dell'evento dannoso, del nesso eziologico tra la condotta dei sanitari ed il danno lamentato, che impone la scomposizione del giudizio causale in due autonome e consecutive fasi, la prima diretta ad identificare il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, secondo il criterio del “più probabile che non”, la seconda diretta, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica tra tale evento e le conseguenze dannose risarcibili alla stregua dell'art. 1223 c.c. (v. Cass.
21255/2013, anche nel senso che il medesimo criterio del “più probabile che non” deve sorreggere la verifica della sussistenza del nesso eziologico nel caso di perdita di chances: “Come per la causalità
Pagina 8 di 32 ordinaria, anche per la causalità da “chance” perduta (da intendere come possibilità di un risultato diverso e migliore, e non come mancato raggiungimento di un risultato solo possibile), l'accertamento del nesso di causalità materiale implica sempre l'applicazione della regola causale “di funzione”, cioè probatoria, del “più probabile che non”, sicché, in questo caso, la ricorrenza del nesso causale può affermarsi allorché il giudice accerti che quella diversa - e migliore - possibilità si sarebbe verificata “più probabilmente che non”.”).
Di converso, con riguardo ai dedotti danni subiti iure proprio dai ricorrenti viene in rilievo una responsabilità di natura extracontrattuale della struttura sanitaria, non essendo i ricorrenti titolari di un interesse giuridico protetto dal contratto di spedalità, intercorso unicamente tra la struttura sanitaria e il paziente, nel caso di specie , stante l'applicazione del generale Persona_1 principio di cui all'art. 1372, co. 2 c.c., ad eccezione del campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione (che non viene in rilievo nel caso di specie), sicché, da un lato, non può ricavarsi un “effetto protettivo” del contratto nei confronti di terzi e, dall'altro, non è individuabile una categoria di “terzi protetti dal contratto”, anche se legati al paziente da vincoli rilevanti, quali il rapporto di parentela e di coniugio (v. in motivazione Cass. 11320/2022). Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti
“iure hereditario”, senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale “iure proprio” per i danni da loro patiti” (Cass. 14615/2020), con la conseguenza che “l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale”, con le relative conseguenze in tema di ripartizione dell'onere probatorio (v. Cass. n. 11320/2022 cit.), nonché in tema di prescrizione.
In definitiva, chi intenda agire per far valere il danno subito iure proprio in virtù del dedotto inadempimento sanitario deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura e, segnatamente, il fatto colposo, il pregiudizio che da questo fatto sarebbe conseguito e il nesso causale tra il fatto colposo e il danno e, stante la natura extracontrattuale della responsabilità, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.. Tale termine di prescrizione quinquennale decorre non già dalla verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì dal giorno in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario (v. Cass. 29859/2023).
Pagina 9 di 32 Inoltre, è stato altresì affermato che, laddove venga accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico abbia anticipato la morte del paziente, che dunque si sarebbe comunque verificata, potrà essere risarcito ai suoi eredi iure hereditario - ove la morte sia antecedente all'introduzione del giudizio - soltanto il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte, se esistente, di contro ove vi sia incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, i congiunti potranno pretendere iure hereditario il risarcimento del danno da perdita delle chances di sopravvivenza, ricorrendone i presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta in rilievo, con la precisazione che in nessun caso potrà essere risarcito iure hereditario un danno da “perdita anticipata della vita” con riferimento al periodo di vita non vissuto dal paziente, risarcibile soltanto iure proprio ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto (v. Cass. 26851/2023; v. altresì Cass. 28993/2019 e Cass. 21415/2024).
In definitiva: a) non è concepibile un “danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile nel sistema attuale della responsabilità civile la risarcibilità del danno tanatologico;
b) sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: 1) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte;
2) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza;
c) nel caso di accertato danno “da perdita anticipata della vita” potrà essere risarcito ai congiunti iure proprio, se allegato e provato, il danno “da minor tempo vissuto” con il paziente deceduto (v. in termini Cass. 2861/2025, in particolare in motivazione “[…] in via generale, una volta che sia certo che la condotta del medico abbia provocato (o provocherà) la morte anticipata del paziente, la morte stessa diviene, di regola, evento assorbente di qualsiasi considerazione sulla risarcibilità di chance future, salvo il caso, del tutto eccezionale, che esista, sulla scorta della acquisita prova scientifica e in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità (in base dell'eziologica certezza della sua riconducibilità all'errore medico) che, oltre quel tempo, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo.”).
Devono, pertanto, essere tenute distinte, da un lato, la perdita di chance e, dunque, la possibilità perduta del risultato sperato, in cui l'evento di danno è costituito appunto da una possibilità, intesa come sinonimo di incertezza del risultato sperato, e, dall'altro, la perdita anticipata della vita, in relazione alla quale non può discorrersi di chance perduta, in quanto l'evento di danno non
Pagina 10 di 32 è costituito da una possibilità ma dal mancato risultato stesso (v. in termini Cass. 5641/2018). In particolare, il danno da perdita anticipata della vita dovrà essere accertato secondo il criterio del
“più probabile che non” e avrà ad oggetto un pregiudizio non risarcibile per la vittima, ma soltanto per i suoi congiunti (in merito, v. anche Cass. Sez. Un. 15350/2015), conseguente all'omissione colposa dell'agente, in cui l'evento di danno è rappresentato non dalla possibilità di vivere più a lungo, ma dalla perdita anticipata della vita, perdita che pure si sarebbe comunque verificata, sia pure in epoca successiva per la pregressa patologia (v. in merito anche Cass. 28993/2019) e che può essere risarcito soltanto come danno iure proprio degli eredi, quale “pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito, correlato al periodo di tempo effettivamente vissuto” (v. in motivazione, Cass. 26851/2023 cit.); di contro, quanto all'accertamento del nesso causale tra la condotta dei sanitari e la perdita di chance, l'evento di danno è costituito non dalla perdita anticipata dalla vita, ma dalla possibilità perduta (v. in merito Cass. 5641/2018 cit.), in cui “l'incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere
[…] messa a sua volta in relazione causale con l'errore diagnostico e terapeutico, potrebbe, in concreto, ed eccezionalmente, legittimare il riconoscimento di un distinto risarcimento, in via strettamente equitativa […], sempre che, sul piano eziologico, sia stata raggiunta una soglia di certezza rispetto a quella concreta possibilità, perché la “seria, apprezzabile e concreta possibilità eventistica” conforma morfologicamente la struttura del bene tutelato […]: dovrà, pertanto, risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore – non potendosi discorrere di una “probabilità della possibilità” (dove il primo termine identifica la relazione causale e il secondo l'evento di danno)” (v. in motivazione Cass. 26851/2023 cit.).
In applicazione dei suddetti principi deve dunque essere esaminata la domanda articolata dai ricorrenti.
4. Preliminarmente, costituisce circostanza pacifica, oltre che documentalmente provata (v. doc. 3 fasc. ricorrenti) che in data 12.5.2014 è stato ricoverato, come programmato, Persona_1 presso il reparto di Gastroenterologia dell e che in data Controparte_3
23.6.2014 è stato sottoposto a intervento di “COLECTOMIA TOTALE INTRADDOMINALE
ILEOSTOMIA, SAI”, sicché può ritenersi dimostrata l'esistenza del rapporto contrattuale tra e la struttura sanitaria convenuta. Persona_1
Nel dettaglio, come indicato nella perizia redatta dal collegio peritale, composto dai consulenti dott. e dott. nell'ambito dell'accertamento tecnico compiuto Persona_2 Persona_3 ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. e dell'art. 8 l. 24/2017, prodotto nel presente giudizio, risulta dagli atti (v. doc. 3 fasc. ricorrente) che: in data 12.5.2014 è stato ricoverato con un Persona_1
“ricovero programmato” presso il reparto di Gastroenterologia dell' Controparte_3
Pagina 11 di 32 con indicazione di “Problemi/Diagnosi di Accettazione” di R.C.U. (v. doc. 3 fasc. ricorrenti, CP_3 cartella clinica del paziente, in cui è indicato quanto segue: “Paziente già noto alla nostra U.O., affetto da RCU estesa al colon sinistro con associata stenosi anorettale e sigmoidea;
Ultimo ricovero presso la nostra U.O.
a luglio 2013: nell'occasione veniva eseguita dilatazione pneumatica della stenosi anorettale nota. Da circa 1 settimana comparsa di lesione ulcerata a livello della gamba sinistra compatibile con pioderma gangrenoso.”), con segnalazione in anamnesi di colecistectomia, ernia iatale e ipertensione arteriosa;
dalla visita dermatologica eseguita in data 12.5.2014 è stato rilevato che “Il paziente presenta da una settimana ulcera della gamba sinistra clinicamente compatibile con pioderma gangrenoso da cui il paziente era già stato affetto. Per una conferma sarebbe comunque necessaria una biopsia cutanea. Si consiglia aumentare il dosaggio di steroide a 20 mg fl ev di Urbason per due volte al giorno. Come copertura antibiotica consiglio SS cp, 1 cp al giorno. Localmente crema e Connettivina garze tutti i giorni dopo detersione con 0,05% CP_5 CP_6 in soluzione. Fasciatura a partire dalle dita del piede fino al ginocchio. Si consiglia inoltre tampone da lesione per esame colturale ed eventuale antibiogramma”; in data 20.5.2014 viene effettuata una seconda visita dermatologica (v. referto, ove si legge “Paziente con Pioderma gangrenoso gamba sinistra in fase di risoluzione. Si consiglia continuare con le stesse medicazioni. Medicato con + garze grasse. Controllo se CP_5 occorre”); in data 13.5.2014 un esame radiografico del torace risulta nella norma, mentre, come evidenziato dai cc.tt.uu., l'ECG riporta “frequente extrasistolia, blocco di branca destro” e viene eseguita la prima visita ematologica (v. diario clinico, doc. 3: “Pz. con colite ulcerosa seguito da alcuni anni;
attualmente pioderma gangrenoso;
progressiva piastrinopenia isolata nell'ultimo anno;
non clinica emorragica significativa. In trattamento cronico con Deltacortene 25 mg, da ieri URBASON 40 mg ev. In corso valutazione striscio periferico presso ns. U.O. Obiettivamente non linfoadenopatie superficiali;
non splenomegalia significativa”;
v. elaborato peritale in atti, in cui si evidenzia che a tale data vi erano “piastrine 59.000, leucociti 6.44 migl/mmc, eritrociti 3.26 mil/mmc, Hb 12.2 gr/dl, ematocrito 35,6%, MCV 109,3 fl” e si richiesero
“acido folico, vit. B12 (macrocitosi all'emocromo disponibile), aptoglobina, LDH”, indicando come utile un eco-addome in quanto non eseguito da almeno un anno, v. anche diario clinico); il 14 maggio e il
15 maggio le condizioni risultano stazionarie e in data 15.5.2014 alla visita dermatologica si rileva un miglioramento (v. referto: “Dopo 3 giorni dall'aumento della terapia cortisonica si apprezza una lieve riduzione dell'edema ed il paziente riferisce una riduzione del dolore. Si consiglia di proseguire con la terapia in atto e con la medicazione quotidiana. Controllo tra 4-5 giorni”); in data 19.5.2014 a seguito di controllo ematologico è stata riscontrata una “piastrinopenia isolata senza segni di emolisi, non splenomegalia”, con incremento del dosaggio del cortisonico associato a terapia antibiotica;
in data 20.5.2014 il pioderma gangrenoso risulta in fase di risoluzione (v. risultati della visita dermatologica, doc. 3 fasc. ricorrenti); dal 20 maggio al 22 maggio le condizioni risultano stabili e in data 24.5.2014 dal diario clinico si rileva “Stabile. Miglioramento a livello cutaneo della lesione ulcerativa”; in data 25.5.2014,
Pagina 12 di 32 dal diario clinico si rileva: “Stanotte riferisce 4 scariche con sangue e muco. Si associa lieve dolore in fossa iliaca sinistra che scompare con l'evacuazione. Obiettivamente: dolore alla palpazione in fossa iliaca sinistra”; in data
26.5.2014, dal diario clinico si rileva: “Condizioni generali buone. Ieri non ha presentato episodi di sanguinamento rettale” e, alla visita dermatologica eseguita nella medesima data, la lesione cutanea risulta in miglioramento (v. referto: “controllo in paziente con pioderma gangrenoso gamba sinistra. Al controllo odierno si osserva patologia in miglioramento, si consiglia continuare con le stesse medicazioni, senza le garze grasse. Controllo solo se si nota un peggioramento”); in data 27.5.2014 le condizioni risultano stazionarie;
in data 28.5.2014 è stata eseguita una mielobiopsia (v. referto, doc. 3 fasc. ricorrenti:
“in corso di biopsia osteomidollare aspirati frustoli midollari normo-ipocellulati. Megacariociti presenti ma per lo più di piccola taglia e ridotta ploidia. Eritropoiesi ridotta, maturante a polimorfonucleato in presenza di evidenti note di diseritropoiesi. Granulopoiesi prevalente e caratterizzata da netto incremento degli elementi del pool proliferante e scarsa maturazione a polimorfonucleato. Diffuso moderato eccesso di piccoli linfociti apparentemente maturi ed a carattere reattivo da meglio definire all'immunoistochimica. Conclusioni: quadro citologico midollare suggestivo di displasia trilineare”); in data 30.5.2014 dal diario clinico si rileva: “Condizione stabile, persiste lieve dolorabilità alla palpazione profonda nei quadranti sinistri. Stamani riferisce di aver notato striature di sangue nelle feci.”; dal 31 maggio al 2 giugno vengono certificate condizioni invariate;
in data
3.6.2014 vengono riferite “numerose scariche durante la notte”; in data 4.6.2014 è stata effettuata una
TAC addome (v. referto: “[…] Rispetto al precedente esame TC del Novembre 2012, è maggiormente evidente il coinvolgimento del sigma medio-distale caratterizzato da stenosi secondaria ad ispessimento ipervascolare di tutta la parete e segni di flogosi, soprattutto nel tratto medio, del grasso periviscerale;
aumentato anche il coinvolgimento del colon trasverso, che oggi appare continuo a livello del tratto prossimale e fino alla flessura epatica. Pressoché invariata la riduzione di calibro del lume rettale. Non significative alterazioni parietali rilevabili con la metodica a carico delle anse del tenue. Non raccolte flogistiche o liquido libero endoaddominali, né tumefazioni linfonodali patologiche nelle stazioni lombo-aortiche e pelviche. Non alterazioni a carico degli organi parenchimatosi dell'addome. Si segnalano segni di sacroileite bilaterale, caratterizzati da prevalente sclerosi subcondrale del versante para-articolare iliaco e più accentuati a sinistra”; in data 5.6.2014 è stato certificato che il pioderma gangrenoso era in risoluzione (v. doc. 3 fasc. ricorrenti) e lo stesso giorno è stata eseguita rettosigmoidoscopia (v. referto: “Esame condotto fino al sigma medio. Stenosi del canale anale e del III medio-distale dell'ampolla rettale tappezzata a tale livello da mucosa ispessita con lesioni pseudopolipoidi erose, ampie e profonde ulcerazioni. Non significative lesioni della mucosa del sigma distale. Nel tratto medio del sigma stenosi del lume del viscere insuperabile: a tale livello la mucosa ha aspetto pseudoneoplastico, polipoide ed è profondamente ulcerata ed erosa. […] Conclusioni: esame limitato al retto-sigma: quadro endoscopico di RCU severa (recidiva) forma stenosante-produttiva, con maggiore rilevanza delle lesioni al retto distale- canale anale e sigma medio. Biopsie sigma + retto”); in data 6.6.2014 dal diario clinico si rileva che: “Da stanotte
Pagina 13 di 32 numerose scariche diarroiche con sangue che si sono associate a dolore addominale localizzato principalmente ai quadranti addominali inferiori. Addome non teso, trattabile, -”; in data 9.6.2014 le piastrine sono Per_4
20.000 e vengono trasfuse due unità di emazie concentrate, mentre, come evidenziato dai cc.tt.uu.
è in tale momento che vi è la prima indicazione di intervento, come risulta dalla richiesta di trasfusione (v. richiesta di trasfusione del 9.6.2014 ove viene indicato come “Paziente affetto da
RCU acuta con piastrinopenia autoimmune candidato a colectomia totale […]”); sempre in data 9.6.2014 dall'istologia dei frammenti bioptici del retto e del sigma sono risultati “REPERTI
ISTOPATOLOGICI COMPATIBILI CON RETTOCOLITE ULCEROSA AD ELEVATA
ATTIVITÀ”; in data 10.6.2014 dal referto istologico della biopsia osteomidollare si evince
“MIDOLLO IPOCELLULARE (CELLULARITÀ MIDOLLARE 10%). IPERPLASIA
RELATIVA DELLA LINEA ERITROIDE CON FENOMENI DI DISERITROPOIESI.
SCARSAMENTE RAPPRESENTATA LA LINEA GRANULOCITARIA (BLASTI CD34+
INFERIORI AL 5% DELLA CELLULARITÀ MIDOLLARE). SALTUARI
MICROMEGACARIOCITI. PRESENZA DI NUMEROSI INFILTRATI LINFOIDI
COSTITUITI PREVALENTEMENTE DA PICCOLI LINFOCITI T FENOTIPO CD8. SONO
OPPORTUNE INDAGINI DI BIOLOGIA MOLECOLARE SU SANGUE PERIFERICO E
MIDOLLARE” e, come riportato dai cc.tt.uu., inizia l'infusione di immunoglobuline umane (400 mg/kg/die) nel sospetto di piastrinopenia immunologica non responsiva agli steroidi;
in data
11.6.2014 viene effettuata la consulenza anestesiologica dai cui viene rilevato “Paziente di anni 60, peso 75 Kg, altezza 180 cm. In lista per colectomia per RCU. Comorbidità: piastrinopenia, (20.000/ml) da sospetta mielodisplasia, attualmente in terapia cortisonica ed immunoglobuline E.V.; MRGE;
pioderma gangrenoso gamba sinistra attualmente in fase di risoluzione, coxartrosi bilaterale;
discoartrosi cervicale. Riferisce stenosi ureterale. Attualmente in nutrizione parenterale tramite . Precedenti anestesiologici: fistole perianali;
Pt_5 ernia inguinale;
colecistectomia, senza problemi;
Nega farmacoallergie. Mallampati 2. Collo mobile. Dentizione integra. STENOSI NASALE DX. Rischio anestesiologico aumentato. ASA 3. Ai fini dell'intervento,
rivalutazione ematologica per stabilire l'utilità di trasfusione piastrinica perioperatoria. […] CP_7
Monitoraggio post-operatorio in TERAPIA INTENSIVA.”; dal 12 al 13 giugno le condizioni generali risultano stazionarie, come da diario clinico;
il 15.6.2014 dal diario clinico si evince “Condizioni generali stazionarie. ha presentato vomito biliare e dolore epigastrico attualmente regrediti. Pratica ECG Pt_6 che risulta invariato. Contattato il collega ematologo che consiglia di aspettare per eventuale infusione di PLT.
Controllo emocromo urgente oggi ore 16 e domattina ore 6” e viene trasfuso un altro pool piastrinico (v. doc. 3 fasc. ricorrenti); il 16 e il 17 giugno dal diario clinico le condizioni risultano invariate e, come evidenziato dai cc.tt.uu., dal 18 giugno le piastrine scendono nuovamente;
il 19.6.2014 viene effettuata una nuova visita anestesiologica in cui si conferma la precedente valutazione (“Si
Pagina 14 di 32 conferma la valutazione eseguita IN DATA 11/06/14. ASA III, In considerazione del peggioramento della piastrinopenia nota si raccomanda, in previsione dell'intervento chirurgico del 23/06, di somministrare 1 pool piastrinico il 22/06 preferibilmente nel tardo pomeriggio/sera. Eseguire successivo controllo emocromocitometrico a distanza di 3h dal termine della trasfusione. Si controindica intervento chirurgico per conta piastrinica <
40.000”) e viene eseguita una EGDS che rileva un' “ernia iatale da scivolamento in assenza di lesioni da
RGE”; il 20.6.2014 il paziente viene trasferito in chirurgia oncologica e dal 21.6.2014 il paziente inizia a peggiorare (v. diario clinico, da cui risulta, come evidenziato dai cc.tt.uu. “paziente in condizioni critiche”, GB 1.71 con neutropenia (870 N), piastrine 19.000, piretico), con aumento della temperatura corporea e della frequenza cardiaca, e alla visita ematologica del 21.6.20214 con riferimento all'intervento programmato per il lunedì seguente (23.6.2014) si riscontra, come evidenziato dai c.t.u. “programmato intervento chirurgico per lunedì mattina. In previsione di ciò, si consiglia di supportare il paziente con 30 unità/die per 2 gg, (immunostimolante per incrementare i leucociti) 1 oggi e CP_8
1 domani mattina e trasfusione di 2 pool piastrinici domani pomeriggio (22 giugno) ed altri 2 pool la mattina dell'intervento; a disposizione altri 2-3 pool durante e dopo intervento” (v. ancora diario clinico, doc. 3 fasc. ricorrenti ed elaborato peritale in atti); il 22.6.2014 aumenta di nuovo la temperatura corporea e viene prescritto paracetamolo e sia il 22 che il 23 giugno viene registrata un elevata frequenza cardiaca e dal diario clinico si evince che il paziente è stato instabile per tutto il turno di notte e alle ore 8:40 risultava “vigile, eupnoico, piretico, intensamente astenico […] Addome globoso, teso, intensamente meteorico. Alvo aperto ai gas. Diuresi contratta. Al momento valida la P.A. [nota dei cc.tt.uu. pressione arteriosa], persiste tachicardia. Persistono scadenti condizioni generali”; nella medesima data del 23.6.2014 viene eseguita la visita anestesiologica da cui si evince “Alla luce della recente ematochimica e delle scadenti condizioni generali, il rischio anestesiologico viene maggiorato ad ASA 4. Intervento da eseguire solo se improcrastinabile per indicazione chirurgica” e nella stessa data il paziente viene sottoposto ad intervento chirurgico iniziato alle ore 11:15 e terminato alle ore 14:05, in relazione al quale non è stato riscontrato in atti un consenso specifico (v. descrizione dell'evento: “RCU di grado medio- severo non responsiva a terapia medica in paziente con mielodisplasia. Incisione mediana xifo-pubica ed accesso alla cavità addominale, ove si reperta modesta quantità di liquido libero in pelvi e periepatico che viene aspirato.
Mobilizzazione del colon destro fino alla flessura epatica, individuazione e sezione tra legature dei vasi ileo-colici e colici di destra previa individuazione dell'uretere destro. Sezione-sutura dell'ultima ansa ileale a mezzo di suturatrice lineare. Decollamento colo-epiploico, individuazione, legatura e sezione dei vasi colici medi. Scollamento del colon sinistro dalla doccia parieto-colica omolaterale ed abbattimento della flessura splenica. Previa individuazione e preservazione dell'uretere sinistro si procede a legatura e sezione dei vasi mesenterici inferiori.
Mobilizzazione del sigma e liberazione del retto fino al suo tratto distale ove si esegue sezione a mezzo di Contour
a completamento di colectomia totale. Emostasi accurata perfezionata con apposizione di fibrillare in pelvi.
Pagina 15 di 32 Drenaggio da sinistra in pelvi. Confezionamento di ileostomia terminale su bacchetta in sede pararettale destra.
Sintesi della parete per piani, cute a punti staccati.”) e a fine intervento il paziente è stato trasferito in
Terapia Intensiva (v. valutazione all'ammissione, anamnesi prossima: “paziente affetto da rettocolite ulcerosa aggressiva, recenti ricoveri in gastroenterologia per stenosi anorettale e sigmoidea, progressivo calo delle piastrine e GB (fino a 7.000 e 1.000 rispettivamente); valutato dai colleghi dell' con diagnosi di Parte_7 aplasia della linea delle piastrine e dei GB. Durante l'intervento Ipotensione refrattaria al riempimento, necessità di supporto inotropo, oligurico, tachicardico ed iperlattacidemico”); nella medesima data viene effettuata una visita infettivologica da cui si evince “Paziente con RCU aggressiva e con aplasia midollare operato oggi con intervento di pancolectomia;
PCR 16, PCT 3, funzione epatica e renale nei limiti, Hb 8,3, GB 1000 con poco più di 300 N e PTL 31.000. Dal perioperatorio in trattamento con cefotaxime 1 gr x 3 ev, metronidazolo 500 mg x 3 ev. Apiretico. Rx torace odierno negativo. Consiglio: effettuare set di tre emocolture anche in apiressia, sospendere cefotaxime + metronidazolo Intrapredere: 2 gr ev/24h dopo carico 1 g ev x 3, Parte_8 Parte_9
800 mg ev/die dose di carico poi 400 mg ev/die. Da rivalutare in base ad evoluzione dei parametri Parte_10 di flogosi, emocromo, eventuali isolamenti.”; alle ore 0:14 del 24.6.2014 viene riscontrata “Emodinamica marginale con noradrenalina ai massimi dosaggi, eseguito riempimento con albumina, ma senza risultato, si inizia drip di adrenalina” e alle ore 1:55 “Emodinamica inadeguata nonostante noradrenalina al massimo dosaggio, drip di adrenalina e bolo di riempimento con albumina. All'EGA acidosi metabolica corretta con 200 ml di bicarbonato. Paziente ipoglicemico, si reinserisce glucosata in terapia. Diuresi fortemente contratta, si aumenta dosaggio di furosemide”, mentre alle ore 7:28 vengono certificate “Condizioni cliniche pessime: fortemente ipoteso nonostante riempimento e vasocostrittori, anurico. All'EGA acidosi metabolica corretta, lattati in ulteriore aumento 13.32” e alle ore 10:51 “Condizioni generali gravissime: fortemente ipoteso con vasocostrittori ad elevato dosaggio, GB 490, ipopiastrinemico;
lattati in ulteriore aumento, anurico. Quick 17, ipoglicemia nonostante reintegro”; il 25.6.2025 alle ore 21:50 risulta “Paziente in arresto cardiaco si praticano manovre rianimatorie con esito negativo. Paziente deceduto” (v. ancora doc. 3 fasc. ricorrenti).
Ciò posto, i ricorrenti hanno lamentato la condotta colposa dei sanitari dell Controparte_3
sia perché l'intervento chirurgico del 23.6.2014, come da relazione dei
[...] consulenti tecnici di parte, deve ritenersi quale elemento catalizzante del decesso del , in Pt_2 quanto effettuato allorquando quest'ultimo non versava in condizioni tali che potessero indirizzare verso un intervento chirurgico d'urgenza, come anche evidenziato dall'anestesista, sia perché al paziente non furono fornite adeguate informazioni sui rischi dell'intervento, non essendo idoneo il consenso da questi rilasciato.
Ebbene, al fine di verificare la correttezza dell'operato dei sanitari dell' Controparte_3 convenuta è stata acquisita la relazione peritale redatta dai consulenti tecnici d'ufficio nominati nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., che può essere posta alla base della decisione, in quanto
Pagina 16 di 32 resa all'esito di adeguati approfondimenti e con motivazione immune da contraddizioni logiche, nonché da ritenersi esaustiva sul piano del fondamento scientifico, sicché deve confermarsi la decisione di cui all'ordinanza del 20.12.2024, con cui è stata rigettata la richiesta di rinnovazione della consulenza stessa, posto che le censure del consulente tecnico di parte ricorrente espresse in sede di contraddittorio tecnico nel procedimento ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. e art. 8 l. 24/2017 devono ritenersi superate dagli ausiliari nominati, con motivazioni esaustive e condivisibili (v. in tema Cass. 7364/2012; conf. Cass. 4352/2019).
Ciò posto, i consulenti tecnici, previa analitica descrizione della storia clinica del paziente (v. p. 2-
15 elaborato peritale), in risposta ai quesiti formulati, hanno anzitutto affermato che “I trattamenti prescelti per le affezioni di cui soffriva il all'atto del ricovero nel reparto di Gastroenterologia del Policlinico Pt_2
Universitario “Le Scotte” in Siena, il 12 maggio 2014, sono da ritenersi astrattamente adeguati al caso specifico”
e che “Detti trattamenti furono eseguiti in conformità alle metodiche dettate dalla miglior scienza ed esperienza medico-chirurgica del tempo, sotto il profilo farmacologico e tecnico-chirurgico” (v. p. 36 elaborato peritale).
In particolare, con riferimento alla ricostruzione della storia clinica del paziente, da ritenersi congrua in relazione alla documentazione in atti (v. supra), in ciò disattendendo le censure mosse dal consulente di parte ricorrente, i consulenti hanno evidenziato che il paziente ha fatto ingresso all'ospedale “Le Scotte” per un ricovero programmato con anamnesi di paziente già noto alla
U.O., affetto da “rettocolite ulcerosa cronica estesa al colon sinistro con stenosi ano-rettale e sigmoidea (nel luglio
2013 aveva eseguito presso la stessa Struttura una dilatazione endoscopica della stenosi ano-rettale)” con comparsa da circa una settimana di “lesione ulcerata a livello della gamba sinistra compatibile con pioderma gangrenoso” (v. p. 28 elaborato peritale) e che dal diario clinico si evince che inizialmente (al riguardo i c.t.u. indicano “nelle prime settimane”, ma successivamente specificano analiticamente i riscontri, i controlli e le terapie effettuate sulla base del diario clinico, sicché non vi è alcuna contraddizione nell'elaborato peritale complessivamente analizzato) non viene posto particolare rilievo alla problematica gastrointestinale, in assenza di indicazione di importanti sintomi specifici, posto che “le descrizioni sul diario sono in questo periodo prevalentemente incentrate sull'aspetto dermatologico ed ematologico” (v. ancora p. 28 elaborato peritale). I consulenti tecnici hanno, comunque, precisato che la prima indicazione di problemi gastrointestinali specifici è riscontrata in data 18 maggio, come emerge dal diario infermieristico che riporta presenza di feci con tracce ematiche, e successivamente in data 25 maggio, come si evince dal diario clinico che riporta feci con sangue e muco, ma già dal 26 maggio si evince la sussistenza di condizioni generali buone – condizioni poi nuovamente peggiorate in data 30 maggio, come riportato dai cc.tt.uu., atteso che dal diario clinico si rileva che il paziente aveva riferito di “aver notato striature di sangue nelle feci” – evidenziando altresì che, in ogni caso, era stata programmata una TAC addome per il 4 giugno,
Pagina 17 di 32 che “mostrò come la malattia, che interessava tutto il colon, aggravatasi rispetto ad un precedente esame del 2012, vedeva un più grave coinvolgimento del sigma mediodistale, con stenosi e segni di flogosi del grasso periviscerale, aumento del coinvolgimento anche del trasverso e pressochè invariata stenosi rettale;
non venivano evidenziati segni di megacolon, mentre si evidenziarono i segni di una sacroileite bilaterale”, nonché una rettosigmoidoscopia per il 5 giugno, da cui è stata rilevata “stenosi del canale anale e del III medio distale dell'ampolla rettale tappezzata a tale livello da mucosa ispessita con lesioni pseudopolipoidi, erose, ampie e profonde ulcerazioni;
non significative lesioni della mucosa del sigma distale, nel tratto medio del sigma stenosi del lume insuperabile dallo strumento: a tale livello la mucosa ha un aspetto pseudoneoplastico, polipoide ed è profondamente ulcerata ed erosa”
(v. p. 29 elaborato peritale). I consulenti tecnici hanno poi evidenziato che la prima documentazione da cui si evince la decisione di un trattamento chirurgico risale al 9 giugno, pur precisando che non è dato rilevare dalla documentazione in atti la data esatta della consulenza chirurgica, e hanno, comunque, descritto una situazione connotata da particolare gravità, come riscontrabile anche dall'esame istologico refertato con “referti istopatologici compatibili con rettocolite ulcerosa ad elevata attività” (v. p. 30 elaborato peritale, dove la situazione è analiticamente descritta:
“L'UCEIS score, che è un indice endoscopico di gravità della rettocolite ulcerosa, è definibile attraverso un punteggio che valuta il pattern vascolare, cioè le caratteristiche vascolari della parete, il sanguinamento e la presenza di ulcere profonde;
nel caso di specie è descritta una completa compromissione del pattern vascolare, non è descritta presenza di sangue nel lume, sono descritte ulcere profonde;
L'UCEIS score esprimeva quindi per la descrizione fatta una malattia moderata-severa. Altro score di gravità endoscopica è il Mayo score e la presenza di ulcere profonde, come descritto, pone diagnosi di Mayo score 3 (malattia grave). La gravità è confermata anche all'esame istologico.”).
In merito alla scelta del trattamento chirurgico, i consulenti tecnici hanno, anzitutto, evidenziato che “Nonostante il trattamento con terapia corticosteroidea, che pur aveva determinato un miglioramento del quadro dermatologico, si era invece realizzato sul piano intestinale un peggioramento del numero di evacuazioni, con presenza di sangue nelle feci, e aumento degli indici di flogosi (VES e PCR)” (v. p. 30 relazione in atti) e che, in questi casi, le linee guida del tempo (2014) davano indicazioni che “se vi fosse stato il fallimento della terapia con corticosteroidi in infusione endovenosa, tra le alternative terapeutiche c'erano o la terapia con Infliximab o OS (terapia medica di salvataggio), o la terapia chirurgica di colectomia totale”
e che “se falliva la terapia medica di salvataggio il paziente veniva comunque indirizzato ad intervento chirurgico” (v. ancora p. 30-31 elaborato peritale in atti). Di conseguenza, premesso che la decisione in ordine alla strategia terapeutica da assumere (terapia di salvataggio o trattamento chirurgico) dipende da diversi parametri (storia clinica del paziente, esperienza dei clinici, terapie precedentemente eseguite, età del paziente, quadro clinico-laboratoristico, caratteristiche endoscopiche), i consulenti tecnici hanno ritenuto che, nel caso di specie, “soprattutto l'endoscopia
Pagina 18 di 32 digestiva aveva evidenziato un quadro severo di malattia con associata stenosi del lume che anche alla luce della storia clinica poneva indicazione ad un trattamento chirurgico, non comunque con caratteri di emergenza” (v. p.
31 elaborato peritale in atti).
Descritto analiticamente il successivo decorso clinico del paziente e il peggioramento delle sue condizioni di salute (v. p. 31-32 elaborato peritale in atti), con conseguente aumento del rischio anestesiologico ad “ASA 4” e indicazione di “eseguire l'intervento solo se improcrastinabile per indicazione chirurgica”, i consulenti tecnici, dando atto che il paziente fu comunque portato in sala operatoria, hanno evidenziato che “Motivo della valutata improcrastinabilità dell'intervento è con ogni verosimiglianza da ritenere il fatto che il peggioramento del quadro clinico descritto è riferibile ad una verosimile evoluzione verso una colite tossica.” (v. p. 32 elaborato peritale in atti). Al riguardo, i consulenti tecnici hanno supportato tale valutazione con argomentazioni logicamente attendibili e scientificamente fondate, pur a fronte delle censure in tal senso effettuate dal consulente tecnico di parte ricorrente, che tuttavia non hanno la medesima efficacia persuasiva, atteso che i cc.tt.uu. hanno analiticamente e puntualmente motivato sulla base degli elementi riscontrati dagli atti (questi non oggetto di censure o contestazioni) che “La colite tossica può essere definita come la presenza dei seguenti segni: febbre>38.6, tachicardia>100BPM,anemia (livelli di anemia con Hgb<10 gr/dL, leucocitosi> 10500/mm3) e riduzione dei valori di albumina<3gr/dL (Stewart D colorectal Dis 2009). Il paziente in data 21 giugno iniziò
a presentare febbre (39.4), in data 22 giugno l'albumina è 2.7 gr/dL e il 23 giugno 2.6 gr/dL, era presente tachicardia, mentre i leucociti, per la grave leucopenia da insufficienza midollare, non rappresentano in questo caso un possibile elemento di riferimento clinico. E' verosimile pensare che lo stato tossico abbia ulteriormente peggiorato anche la funzione midollare.” (v. p. 32 elaborato peritale in atti). Sulla base di tale ricostruzione, i consulenti tecnici hanno evidenziato che, nel caso in esame, al momento dell'intervento, vi era
“una situazione di elevata gravità, per la comparsa di segni indicativi di una colite tossica su RCU severa, in un quadro clinico complicato dalla contemporanea gravità del quadro ematologico” (v. p. 32-33 elaborato peritale in atti, in cui i cc.tt.uu. hanno diffusamente motivato che, sulla base delle linee guida e degli studi scientifici analiticamente richiamati nell'elaborato peritale, “Ogni deterioramento clinico e la presenza di tossicità che insorgono durante la terapia con immunosoppressivi deve essere considerata per un'immediata colectomia di emergenza”, che “La presenza di colite tossica impone una rapida valutazione chirurgica sia in presenza di megacolon che non, perché vi è un incrementato rischio di perforazione con un range compreso tra il
16% e il 36%” e che “La perforazione intestinale è associata con alta mortalità con un range tra il 27% e il
57% ed è incrementato quando il tempo della chirurgia è protratto”, mentre “la colectomia di emergenza per colite ulcerativa ha comunque una percentuale di mortalità e morbilità rispettivamente del 5- 8% e 27-51%”, peggiorata dalle eventuali comorbidità presenti).
Pagina 19 di 32 In merito all'esecuzione dell'intervento, i consulenti tecnici hanno invece evidenziato che questo fu eseguito in conformità alle metodiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica, ma nonostante i trattamenti “vi fu un progressivo peggioramento emodinamico (contemporaneo alla persistenza di un grave quadro midollare) che lo condusse, la sera del 25 giugno, al decesso. Si evince inoltre dagli atti la contemporanea positività per cellule lievitiformi all'emocoltura refertata il 26 giugno, da mettere in connessione con
l'importante immunodepressione” (v. p. 33 elaborato peritale in atti).
Così ripercorso il decorso clinico del Concilio, i consulenti tecnici hanno pertanto concluso che
“Le gravissime condizioni in cui l'intervento avvenne, che avrebbero con ogni verosimiglianza portato a morte il paziente se l'intervento non fosse stato effettuato, giustificano l'assunzione del rischio di mortalità legato all'intervento stesso, che rappresentò comunque l'unico trattamento che verosimilmente avrebbe potuto evitare il decesso.” (v. ancora p. 33 elaborato peritale in atti).
Tuttavia, i consulenti tecnici, recependo parzialmente le osservazioni critiche del consulente tecnico di parte ricorrente con riferimento al ritardo nell'esecuzione dell'intervento, hanno ritenuto non giustificato il ritardo dell'intervento successivamente al 10-12 giugno, in ciò riconoscendo una perdita di chance di sopravvivenza nella misura del 30%.
Anzitutto, i consulenti tecnici hanno precisato che già a seguito della TAC addome e della rettosigmoidoscopia “in considerazione della comorbilità ematologica, in peggioramento, le indagini e le condizioni cliniche del paziente avevano portato a ritenere che trattavasi di un caso complesso che, per la gravità della patologia intestinale, per la necessità di un intervento maggiore e per la polipatologia, comportava la qualificazione dell'intervento come di un intervento a rischio, non potendosi escludere una qualche concreta incertezza anche sulla possibilità di sopravvivenza” (v. p. 34 elaborato peritale in atti). Con riferimento all'indicazione di intervento chirurgico nei primi giorni di giugno, i consulenti tecnici hanno argomentato che lo slittamento è stato dovuto verosimilmente “sia per la compresenza della grave piastrinopenia, che perché in corso approfondimenti diagnostici e terapie eseguite al fine di provare a migliorare la funzione midollare soprattutto sul versante piastrinico”, anche per ridurre il rischio emorragico intraoperatorio e post-operatorio (v. p. 34 elaborato peritale in atti). Tuttavia, i consulenti tecnici hanno evidenziato che alla data del 10.6.2014 le indagini volte alla identificazione della genesi della grave piastrinopenia potevano dirsi concluse (v. ancora p. 34 elaborato peritale: “il quadro ematologico, esordito con una piastrinopenia isolata e che stava evolvendo in una ipoplasia midollare interessante anche la serie bianca, era da ritenersi verosimilmente secondario alla patologia infiammatoria/immunologica del paziente e probabilmente solo la rimozione della causa con l'intervento chirurgico ne avrebbe potuto determinare un miglioramento. Orientano per questa diagnosi l'analisi midollare (da cui risulta una grave ipoplasia con il 10% di cellularità, infiltrati T reattivi compatibili con la patologia di base, cioè la colite ulcerosa, l'assenza di blasti, cioè cellule leucemiche che sole avrebbero potuto giustificare un così rapido peggioramento ematologico, l'assenza di Pagina 20 di 32 alterazioni citogenetiche compatibili con mielodisplasia primitiva), nonchè l'assenza di risposta ai trattamenti eseguiti, ex adiuvantibus.”), concludendo appunto che non trova adeguata giustificazione il fatto che alla data del 10-12 giugno – data in cui si era conclusa l'infusione di immunoglobine umane quale
“ultimo tentativo nel sospetto di una piastrinopenia immunologica non responsiva agli steroidi” - non sia stato ritenuto opportuno rivalutare l'anticipo della colectomia rispetto alla data programmata del 23 giugno, posto che l'aspetto ematologico era stato ormai inquadrato e che probabilmente soltanto la rimozione della causa con l'intervento chirurgico ne avrebbe potuto determinare un miglioramento, a fronte di un soggetto in cui il quadro clinico stava indicando un lento progressivo peggioramento, come si evince dal progressivo peggioramento della piastrinopenia e dal progressivo interessamento anche della serie bianca (v. p. 34-35 elaborato peritale in atti).
Alla luce di tale analitica ricostruzione, i consulenti tecnici hanno così concluso: “Ora, seppur è vero che l'evoluzione di una rettocolite ulcerosa severa complicata in una colite tossica, quale fu verosimilmente quella insorta il 21 giugno, non era specificatamente prevedibile nel tempo in cui si verificò, sta di fatto che la non giustificabile attesa comportò che l'intervento fu necessariamente effettuato su un paziente in condizioni cliniche ben più gravi, in cui il rischio di sopravvivenza era divenuto estremamente ridotto. Seppur dunque non poteva escludersi un esito infausto anche se l'intervento fosse stato effettuato precedentemente, il ritardo non motivato ha portato con maggior probabilità alla perdita di un risultato sperato, situazione che configura una perdita di chances di sopravvivenza, valutabile, quest'ultima, nella misura del 30%.” (v. p. 35 elaborato peritale in atti).
Da ultimo, i consulenti tecnici hanno evidenziato che il paziente ha firmato un consenso scritto in data 13.5.2014, ritenuto insufficiente in relazione all'intervento chirurgico del 23.6.2014 (v. p.
37-38 elaborato peritale in atti).
Ebbene, dalla documentazione sanitaria presente in atti e dalla relazione medico-legale svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., che come anzidetto può essere posta a sostegno della presente decisione, in quanto scevra da vizi logico-argomentativi e supportata da adeguati riferimenti scientifici, deve ritenersi che, in applicazione del criterio probabilistico sopra richiamato, il decesso del non sia imputabile all'operato dei sanitari dell' Pt_2 Controparte_3
, neppure in termini di perdita anticipata della vita, in relazione all'intervento
[...] effettuato in data 23.6.2014, mentre può ritenersi provata, alla stregua del medesimo criterio probabilistico, una perdita di chance di sopravvivenza, oggetto della domanda svolta in via subordinata dai ricorrenti, quantificata dai consulenti tecnici nella misura del 30%. Infatti, alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati, alla condotta dei sanitari non è ascrivibile la perdita anticipata della vita del paziente determinata nell'an e nel quantum, bensì soltanto la perdita della possibilità di vivere più a lungo, non determinata né nell'an né nel quantum, configurandosi l'evento di danno in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale e Pagina 21 di 32 connotato da incertezza e, dunque, quale perdita di chance (“sacrificio della possibilità di un risultato migliore”, v. Cass. 28993/2019 cit.).
Peraltro, le conclusioni cui sono giunti i consulenti tecnici in relazione alla riconducibilità eziologica del ritardo alla perdita di chance di sopravvivenza non sono state oggetto di osservazioni da parte del c.t.p. dell'odierna resistente nel contraddittorio tecnico svoltosi nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e le deduzioni generiche contenute nella comparsa di costituzione nell'ambito del presente giudizio di merito (v. p. 6 comparsa di costituzione: “l'intervento chirurgico è stato procrastinato solamente al fine di intervenire per migliorare le condizioni generali del sig. (come sopra Pt_2 specificate), che erano notevolmente compromesse”), non sono idonee, in mancanza di puntuali allegazioni,
a superare il puntuale ed esaustivo quadro fornito dagli ausiliari tramite il quale può ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra il ritardo dell'intervento e la perdita di chance di sopravvivenza, che in ragione della non trascurabile percentuale prospettata, può ritenersi altresì seria, concreta ed apprezzabile.
5. Accertata la responsabilità della struttura sanitaria nei termini anzidetti, deve essere valutato il profilo dei danni risarcibili.
5.1. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito dai ricorrenti iure proprio e iure hereditario può essere soltanto parzialmente accolta per le ragioni di seguito esposte.
Anzitutto, deve disattendersi l'eccezione di intervenuta prescrizione genericamente articolata dalla convenuta con riferimento al risarcimento dei danni richiesti dai ricorrenti iure proprio.
Infatti, se da un lato e per quanto anzidetto, trattasi di responsabilità avente natura extracontrattuale per cui, ai sensi dell'art. 2947 c.c. trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione (v. supra), dall'altro deve osservarsi che il decesso del Concilio - da ritenersi identificabile, alla stregua dei principi sopra esposti, quale dies a quo della domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, sul presupposto che è da tale momento che può ritenersi percepibile, in base all'ordinaria diligenza, la riconducibilità causale alla condotta potenzialmente inadempiente dei sanitari - si è verificato in data 25.6.2014 e che i ricorrenti hanno versato in atti una pec inviata alla convenuta in data 21.6.2019, con relative ricevute di accettazione e consegna che, pur in formato .pdf non sono state in alcun modo contestate dall'azienda ospedaliera convenuta, con cui i ricorrenti, in proprio e quali eredi di ER
, hanno chiesto il risarcimento di tutti i danni quantificati in € 2.000.000,00 (v. doc. 5
[...] fasc. ricorrente) e una successiva pec di messa in mora del 27.5.2021, con relative ricevute di accettazione e consegna, parimenti non contestate dalla convenuta (v. doc. 6 fasc. ricorrente), mentre il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. è stato introdotto in data 26.1.2022.
Pagina 22 di 32 Di conseguenza, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla struttura sanitaria convenuta deve essere disattesa.
Ciò posto, in relazione ai danni risarcibili nel caso in esame, come dinanzi anticipato, la Suprema
Corte ha affermato che: a) nel caso di perdita anticipata della vita, che sarebbe stata comunque perduta per effetto della malattia, sarà risarcibile il danno biologico differenziale, nelle sue componenti morale e relazionale, sulla base del criterio causale del “più probabile che non” e sarà riconosciuto con riferimento al solo tempo di vita effettivamente vissuto in tutti i suoi aspetti morali e dinamico-relazionali, intesi tanto sotto il profilo della consapevolezza che una tempestiva diagnosi e una corretta terapia avrebbero consentito un prolungamento (temporalmente determinabile) della vita che va a spegnersi, quanto sotto quello della invalidità permanente
“differenziale”, mentre non sarà riconoscibile rispetto al tempo di vita non vissuto, riconoscibile soltanto iure proprio ai congiunti, stante la non risarcibilità del danno tanatologico;
b) il danno da perdita di chance di sopravvivenza potrà essere risarcito equitativamente laddove vi sia incertezza sull'efficienza causale quoad mortem, ma nello stesso tempo vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia causato la possibilità di vivere più a lungo, possibilità che tuttavia non è concretamente accertabile né nel quantum né nell'an, a differenza delle ipotesi di perdita anticipata della vita (sub a); c) il danno da perdita anticipata della vita e il danno da perdita di chance di sopravvivenza, di regola, non sono né sovrapponibili né congiuntamente risarcibili, potendo costituire oggetto di separata ed autonoma valutazione soltanto in via eccezionale, qualora l'accertamento si sia concluso nel senso dell'esistenza di un danno tanto da perdita anticipata della vita, quanto dalla possibilità di vivere ancora più a lungo e sempre che entrambi i danni siano riconducibili eziologicamente alla condotta colpevole dell'agente (v. in motivazione, Cass.
26851/2023).
Nel caso di specie, a fronte delle risultanze della consulenza tecnica espletata, da cui deve trarsi la non riconducibilità eziologica, secondo il criterio del più probabile che non, dell'intervento eseguito all'exitus, ma soltanto del ritardo nell'intervento alla perdita di chances di sopravvivenza, non potrà essere risarcito iure hereditario il danno biologico differenziale e il danno morale rispetto al tempo di vita vissuto, né quello iure proprio per danno da perdita del rapporto parentale e per danno da perdita anticipata della vita rispetto al tempo non vissuto, bensì unicamente il danno da perdita di chances di sopravvivenza iure hereditario e da perdita di chance di godere più a lungo del rapporto parentale iure proprio.
In merito ai criteri per la liquidazione, posto che il danno da perdita di chance di sopravvivenza deve essere liquidato in via equitativa, è stato da ultimo affermato che tale danno non può essere parametrato, neppure con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita Pagina 23 di 32 della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo (v. Cass. 2861/2025; v. altresì Cass.
26851/2023). In particolare, avendo la chance ad oggetto l'incertezza del risultato sperato e non già il mancato risultato stesso, il risarcimento non potrà essere proporzionale al risultato perduto, ma dovrà essere necessariamente commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo
(v. in motivazione, Cass. 5641/2018). Infatti, in merito alla quantificazione del danno, è stato affermato, con principio cui si intende dare seguito, da un lato, che la liquidazione correlata ad una perdita di chance propriamente intesa (come nel caso in esame) “non può che essere effettuata in via equitativa, con una valutazione commisurata alla peculiarità del caso concreto, che tenga conto delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza (rispetto al quale il valore statistico-percentuale, ove accertabile, può costituire solo un criterio orientativo)” e, dall'altro, che “va sicuramente escluso il ricorso – anche mediato – ai criteri tabellari in uso per la liquidazione del danno da invalidità permanente o da inabilità temporanea che, pur attenendo a danni non patrimoniali, presuppongono la sussistenza di pregiudizi incompatibili con quello derivante da perdita di chance” (v. Cass. 12928/2020 e
Cass. 3691/2018).
Pertanto, con riferimento al danno da perdita di chance sofferto da e richiesto Persona_1 dai ricorrenti, iure hereditario, la liquidazione sarà effettuata secondo un criterio equitativo puro ex art. 1226 c.c., tenendo conto dell'età del danneggiato (anni 60 al momento del decesso) e delle preesistenti gravi comorbidità, come ampiamente descritte e ripercorse dai cc.tt.uu. e come risultanti dalla documentazione medica in atti, nonché dei pregressi interventi chirurgici già effettuati dal (l'ultimo nel 2013, anno precedente al decesso, come documentato in atti), Pt_2 dell'indicazione terapeutica all'intervento chirurgico, poi concretamente effettuato in data
23.6.2014, e dell'incidenza del ritardo di soli dodici giorni nell'effettuare l'intervento, che comunque sarebbe stato effettuato in un quadro clinico che già alla data del 10/12 giugno (data sino alla quale il ritardo nell'intervento è stata diffusamente e in modo convincente giustificata dai cc.tt.uu.) era già ampiamente compromesso e con elevato rischio clinico a causa delle esistenti patologie, oltre che, infine, della percentuale di chance quantificata dai consulenti tecnici nella misura del 30%, elementi tutti da cui non può desumersi che il avrebbe potuto contare Pt_2 con alto grado di probabilità su un'aspettativa di vita media, considerato anche il probabile esito infausto che avrebbe avuto l'intervento anche ove effettuato nella tempistica corretta, come affermato dai cc.tt.uu.. Sulla base di tali criteri e tenuto conto dell'assenza di indicazioni in ordine alle concrete aspettative di vita del (o comunque della vita “sperata”), non indicate né dai Pt_2 cc.tt.uu. (e, in concreto, difficilmente prospettabili alla luce del caso concreto, come detto, connotato da cronicizzazione e gravità a prescindere dal ritardo nell'intervento) né dai ricorrenti eventualmente a mezzo del proprio c.t.p., il danno da perdita di chance deve essere liquidato
Pagina 24 di 32 nell'importo equitativamente determinato di € 35.000,00, somma già espressa in moneta attuale, da ripartirsi tra i ricorrenti in proporzione delle rispettive quote ereditarie.
I ricorrenti hanno poi chiesto il risarcimento del danno per la perdita di chances da loro direttamente subita di poter continuare a godere del rapporto con il loro congiunto.
Trattasi di posta risarcitoria, contrariamente a quanto sostenuto dalla azienda sanitaria convenuta, astrattamente risarcibile anche iure proprio (v. in motivazione Cass. 28993/2019: “La domanda giudiziale che configuri una ipotesi di danno da perdita di chance di sopravvivenza (fatto valere dai congiunti della vittima iure hereditario), e un danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale fatto valere dai parenti iure proprio, ripete, pertanto, il suo autonomo fondamento (e la autonomia del conseguente petitum processuale) in ragione della incertezza sull'anticipazione dell'evento morte […] Le stesse pretese si tramutano, di converso, in domanda di risarcimento tout court del danno da perdita anticipata del rapporto parentale, ove sia certo e dimostrabile, sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale, costituendo, in tale ipotesi, un evidente paralogismo l'evocazione della fattispecie della chance – fondato sull'equivoco lessicale indotto dalla locuzione “perdita della possibilità di vivere meglio e più a lungo”, mentre l'evento di danno è specularmente costituito dalla perdita anticipata della vita e dall'impedimento a vivere il tempo residuo in condizioni migliori e consapevoli”; v. altresì Cass. 21415/2024).
Ciò posto, in via generale, deve osservarsi che il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima non è in re ipsa e, dunque, non sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione, e deve quindi essere allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, trattandosi di danno presunto (v. in termini, tra le altre, Cass. 25541/2022). Deve tuttavia essere precisato che la presunzione iuris tantum del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia
“successiva” (coniuge e figli) riguarda l'aspetto interiore del danno risarcibile (cd. sofferenza morale), ma non riguarda l'aspetto esteriore (cd. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (v. Cass. 5769/2024).
Invero, in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, è stato affermato che il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali Pagina 25 di 32 la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (v. Cass. 28989/2019).
Nel caso di specie, ad eccezione dello stretto legame parentale e della convivenza, i ricorrenti nulla hanno dedotto in relazione al rapporto concretamente sussistente con il congiunto, né hanno indicato elementi che possano essere valorizzati, quali indici presuntivi, ai fini della liquidazione equitativa del danno. Infatti, i ricorrenti si sono limitati ad allegare il loro rapporto di parentela, quali coniuge ( e figli ( , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
) di (v. doc. 1 fasc. ricorrenti, stato di famiglia), e la Parte_4 Persona_1 convivenza all'epoca dei fatti con il , mentre l'azienda sanitaria convenuta nulla ha Pt_2 dedotto in merito all'assenza di un legame affettivo tra i ricorrenti e il paziente.
Ciò posto, in generale, al fine di addivenire ad una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., un diffuso orientamento della giurisprudenza di merito procede alla relativa quantificazione tenendo conto del quantum astrattamente liquidabile per la lesione del bene giuridico finale, correlando la chance – sotto il profilo della quantificazione - al pregiudizio pieno
(nel caso di specie, perdita del rapporto parentale) e delle effettive possibilità di conseguimento del risultato sperato (nel caso concreto, la sopravvivenza, come detto necessariamente connotata da incertezza eventistica, trattandosi di mera chance).
Ebbene, prendendo a riferimento le tabelle del Tribunale di Milano elaborate per l'anno 2024, strutturate in base ad un sistema a punti, e considerata l'età della vittima primaria (60 anni al momento del decesso) e l'età dei congiunti (51 anni la moglie del , 27 Pt_2 Parte_1 anni il figlio 13 anni la figlia;
12 anni il figlio Parte_2 Parte_3 Parte_4
), nonché l'incontestata convivenza al momento del decesso del della moglie
[...] Pt_2 unitamente ai tre figli (tutti in vita), in applicazione del valore “minimo” della suddetta tabella, in considerazione della mancata allegazione di qualsivoglia indice presuntivo relativo alla consistenza del rapporto dei familiari con il prossimo congiunto, il danno “pieno” da perdita del rapporto parentale sarebbe liquidabile in € 238.571,00 quanto a € 262.037,00 quanto a Parte_1
€ 269.859,00 quanto a e . Parte_2 Parte_3 Parte_4
Tali criteri, tuttavia, sono fondati sull'aspettativa presumibile del congiunto defunto che, secondo gli indici ISTAT nel 2014 si attestava per gli uomini in una durata di vita media di circa 80 anni, laddove invece, nel caso in esame, dalla complessiva situazione clinica del e dagli Pt_2 elementi già evidenziati in riferimento alla liquidazione equitativa del danno iure hereditario non può desumersi che il avrebbe potuto contare con alto grado di probabilità su Pt_2 un'aspettativa di vita media. Di conseguenza, gli importi dovuti a titolo di danno da perdita di Pagina 26 di 32 chance di godere di un più ampio rapporto parentale devono essere rimodulati sulla base delle circostanze del caso di specie, atteso che il danno subito dai prossimi congiunti non è quello della perdita del rapporto parentale che presumibilmente, in assenza dell'errore medico, sarebbe durato per altri vent'anni circa, ma al contrario di una perdita di chance di godere del rapporto con il prossimo congiunto a fronte di una chance di sopravvivenza di quest'ultimo, nel caso di intervento effettuato dieci giorni prima, calcolata dai cc.tt.uu. nella misura del 30%, e a fronte di un intervento a cui comunque il paziente avrebbe dovuto sottoporsi e che comunque presentava un'alta percentuale di rischio anche laddove svolto nella tempistica corretta. Inoltre, ad avviso dell'odierna giudicante, non può neppure procedersi al calcolo del quantum dovuto applicando ai valori come sopra quantificati la mera riduzione del 70% (avendo i cc.tt.uu. riconosciuto una perdita di chance di sopravvivenza del 30%), atteso che ciò che viene in rilievo non è il diverso danno da perdita anticipata della vita, come anzidetto risarcibile iure proprio purché sia accertato il nesso eziologico tra l'errore medico e il decesso – che comunque sarebbe avvenuto ma risulta certamente anticipato dall'errore medico (venendo dunque meno l'incertezza eventistica propria della chance) - del paziente, nesso eziologico da ritenersi escluso alla luce della consulenza tecnica espletata, bensì il riflesso sui prossimi congiunti della accertata perdita di chances di sopravvivenza e non una diretta compromissione del rapporto parentale in ragione dell'errore medico.
Di conseguenza, tenuto conto della condizione clinica del paziente, della mancata indicazione in ordine alle concrete aspettative di vita del e, comunque, del relativo stato di salute che Pt_2 consente di escludere di parametrare il risarcimento del danno alla durata della vita media per tutte le ragioni già esposte in precedenza, si ritiene equo ridurre ulteriormente l'importo che sarebbe riconoscibile secondo le Tabelle di Milano per la perdita del rapporto parentale alla misura del 10% e, quindi, si ritiene di dover riconoscere ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance di un più prolungato rapporto parentale le seguenti somme arrotondate, già espresse in moneta attuale: € 23.850,00 quanto a 26.200,00 Parte_1 quanto a € 27.000,00 ciascuno quanto a e Parte_2 Parte_3 Parte_4
.
[...]
5.2. In relazione, invece, alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, i ricorrenti hanno chiesto, senza alcuna specifica allegazione né in ordine ai presupposti, né in riferimento alla relativa liquidazione, il risarcimento del danno conseguente agli esborsi subiti per spese mediche, di viaggio e funerarie, nonché quelle relative alla quota di reddito che il destinava al Pt_2 mantenimento della moglie e dei figli.
In merito alla richiesta di risarcimento per “spese mediche, di viaggio e funerarie”, deve osservarsi, da un lato, l'assoluta genericità della domanda e la totale mancanza di prova degli esborsi sostenuti, Pagina 27 di 32 quanto meno con riferimento alle spese di viaggio e alle spese mediche, non avendo i ricorrenti prodotto alcuna documentazione a sostegno dell'esborso, ma soltanto una fattura relativa alle spese per il servizio funebre;
dall'altro che trattasi di spese non eziologicamente riconducibili all'errore medico e, come tali, non risarcibili, posto che le spese mediche e di viaggio devono ritenersi spese necessarie che il avrebbe dovuto comunque affrontare in relazione alle Pt_2 sue pregresse condizioni di salute e a prescindere dall'errore medico, mentre le spese funerarie, essendo stato escluso il nesso causale tra il ritardo nell'intervento e il decesso del , non Pt_2 possono essere risarcite, in quanto non causate dall'errore medico.
Parimenti, quanto alla richiesta di risarcimento del danno relativo alla quota di reddito che il destinava al mantenimento della moglie e dei figli, anche a voler prescindere dalla Pt_2 assoluta ed evidente genericità delle allegazioni, tale posta risarcitoria non potrà essere riconosciuta, posto che l'aggravarsi delle condizioni di salute e il successivo decesso del , Pt_2 per tutto quanto anzidetto, non sono eziologicamente ricollegabili all'operato dei medici alla luce dei risultati della perizia svolta in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e, dunque, anche tale danno patrimoniale non può ritenersi conseguenza immediata e diretta dell'errore medico.
5.3. I ricorrenti hanno, inoltre, chiesto il risarcimento del danno conseguente alla mancanza di un valido consenso informato e alla conseguente lesione del diritto all'autodeterminazione, quantificato in € 50.000,00.
Anche tale ulteriore richiesta non può trovare accoglimento.
Anzitutto, deve osservarsi che, in tema di attività medico-chirurgica, la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all'autodeterminazione in ordine al trattamento medico propostogli, diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, che trova il suo fondamento diretto nei principi espressi dagli artt. 2, 13 e
32, co. 2 Cost. (v. in termini, Cass. 28985/2019; v. altresì Cass. 31026/2023: “In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico.”). Tuttavia, la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente – che può comportare sia un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, sia un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale purché di apprezzabile gravità, diverso dalla lesione del diritto alla salute (v. ancora Cass. Pagina 28 di 32 28985/2019 cit.) – non consente di ritenere provato ex se un danno risarcibile sul piano delle conseguenze pregiudizievoli che in concreto siano derivate dall'inadempimento. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le conseguenze dannose che derivino, pur sempre secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente in merito ai possibili effetti pregiudizievoli, dunque in definitiva senza un consenso legittimamente prestato,
“devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova), essendo, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non rientrante nell' “id quod plerumque accidit”, non essendo configurabile un danno risarcibile
“in re ipsa” derivante esclusivamente dall'omessa informazione” (v. Cass. 5631/2023; Cass. 28985/2019 cit.). Inoltre, anche qualora sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, grava sul danneggiato l'onere di allegare specificatamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, abbia subito (v. in termini Cass. 24471/2020).
Ebbene, nel caso di specie, i ricorrenti – che hanno dedotto la lesione dell'autodeterminazione del per mancanza di un valido consenso informato - non hanno fornito alcun argomento di Pt_2 prova in merito al potenziale rifiuto che avrebbe opposto il ove adeguatamente Pt_2 informato, neppure attraverso il ricorso a indici presuntivi da cui trarre il convincimento che in effetti il paziente si sarebbe discostato dalle indicazioni terapeutiche del medico, essendosi limitati genericamente e apoditticamente a riferire che, ove adeguatamente informato, il avrebbe Pt_2 certamente rifiutato di sottoporsi all'intervento, né hanno allegato (neppure genericamente) quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute, abbia subito il danneggiato. Pertanto, pur a fronte della mancanza di un valido consenso informato in relazione all'intervento chirurgico effettuato
(v. elaborato peritale in atti), non avendo parte attrice assolto agli oneri assertivi e probatori su di essa gravanti, la domanda non può sul punto trovare accoglimento, atteso che la liquidazione equitativa invocata da parte ricorrente, che consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, postula comunque l'assoluzione dell'onere della prova gravante sulla parte dell'esistenza del danno e del nesso di causalità che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito (v. Cass. 8941/2022 e Cass. 15585/2007), onere probatorio che, per quanto anzidetto, non può ritenersi assolto nel caso in esame.
6. In definitiva, può trovare accoglimento la richiesta di liquidazione del danno iure hereditario per la perdita della chance di sopravvivenza subito da , danno quantificato in Persona_1 complessivi € 35.000,00, nonché la richiesta di liquidazione del danno iure proprio per la perdita di chance di un più prolungato rapporto parentale, quantificato in € 23.850,00 quanto a Pt_1
Pagina 29 di 32 , € 26.200,00 quanto a € 27.000,00 ciascuno quanto a Pt_1 Parte_2 Parte_3
e .
[...] Parte_4
I ricorrenti hanno poi chiesto la liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi.
Pertanto, sulla predetta somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto, i quali, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (v. Cass., Sez.
Un., 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (giugno 2014), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Si ritiene peraltro congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ai sensi degli artt. 1226 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
All'esito dei predetti calcoli è pertanto attualmente dovuta ai ricorrenti, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditario, la somma di € 39.076,53 (comprensiva del capitale devalutato al giugno 2014 per un totale di € 28.925,62, della rivalutazione monetaria calcolata all'ultima rivalutazione disponibile per € 6.074,38 e degli interessi come sopra calcolati per € 4.076,53) e iure proprio la somma di € 26.627,86 quanto a (comprensiva del capitale devalutato al Parte_1 giugno 2014 per un totale di € 19.710,74 della rivalutazione monetaria calcolata all'ultima rivalutazione disponibile per € 4.139,26 e degli interessi come sopra calcolati per € 2.777,86), €
29.251,58 quanto a (comprensiva del capitale devalutato al giugno 2014 Parte_2 per un totale di € 21.652,89 della rivalutazione monetaria calcolata all'ultima rivalutazione disponibile per € 4.547,11 e degli interessi come sopra calcolati per € 3.051,58), € 30.144,74 ciascuno quanto a e (comprensiva del capitale devalutato al Parte_3 Parte_4 giugno 2014 per un totale di € 22.314,05, della rivalutazione monetaria calcolata all'ultima rivalutazione disponibile per € 4.685,95 e degli interessi come sopra calcolati per € 3.144,74).
Su tali importi saranno poi dovuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.
7. In considerazione della soccombenza della parte ricorrente in relazione alla domanda principale e in relazione alla domanda di risarcimento per mancanza del consenso informato, le spese di lite del presente giudizio e del giudizio ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (v. Cass. n.
15492/2019; v. altresì Cass. 28677/2023) devono essere compensate in ragione della metà e
Pagina 30 di 32 devono essere poste per la restante metà a carico della parte resistente. Le spese di lite vengono liquidate per l'intero, come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 (così come modificato dal d.m. 147/2022), secondo i valori medi dello scaglione di riferimento considerato il valore della domanda (indeterminabile di media complessità), con riduzione ai minimi con riferimento alla fase istruttoria/trattazione del presente giudizio, in quanto la C.T.U. è stata espletata nell'ambito del giudizio all'uopo introdotto, e alla fase decisionale, che non è stata caratterizzata dal deposito di memorie finali, con distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore di parte ricorrente avv. Corrada Andria, dichiaratosi antistatario.
In ragione degli esiti del giudizio, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 187/2022), devono essere poste, nei rapporti interni, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna (v. Cass.
11068/2020, conf. Cass. 17739/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
− accerta la responsabilità dell' per le ragioni di cui Controparte_3 in motivazione e, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria, condanna l' al pagamento in favore di Controparte_2
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quali eredi di , della somma di € 39.076,53, Parte_4 Persona_1 oltre gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
− condanna altresì l' al Controparte_2 pagamento in favore di della somma di € 26.627,86, oltre gli Parte_1 interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
in favore di della somma di € 29.251,58, oltre gli Parte_2 interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
in favore di e di della somma di € Parte_3 Parte_4
30.144,74 per ciascuno, oltre gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
− dichiara compensate in ragione della metà le spese di lite tra le parti, che liquidate per l'intero, quanto al procedimento di accertamento tecnico preventivo, in € 3.442,00 a titolo di compensi, oltre spese forfettarie, CPA e IVA (se dovuta) come per legge ed € 286,00
Pagina 31 di 32 per esborsi e, quanto alle spese del presente giudizio in € 7.202,00 a titolo di compensi, oltre spese forfettarie, CPA e IVA (se dovuta) come per legge ed € 518,00 per esborsi, pone per la restante metà a carico della parte convenuta Controparte_3
in favore di parte ricorrente ,
[...] Parte_1
, e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Corrada Andria, dichiaratosi antistatario;
− pone nei rapporti interni le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Siena, in data 29 luglio 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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