Ordinanza cautelare 16 giugno 2022
Decreto decisorio 31 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 16/06/2022, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2022
N. 00280/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00593/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 593 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OR NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Manduria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Di Giovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EM Scialpi, non costituita in giudizio;
UM EL, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Patarnello, Donato EL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'elenco pubblicato sul sito del Comune di Manduria, agli esiti della correzione delle prove scritte effettuata il 18/03/2022, relativo al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di “ Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza – Vice Comandante P.L. – Cat. D ”, in cui il ricorrente risulta tra i candidati non ammessi a sostenere la prova orale;
del verbale n. 3/2022 del 18/03/2022, con cui la Commissione esaminatrice, nel correggere la prova scritta, ha ritenuto di non ammettere all'orale il ricorrente;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare:
nei limiti dell'interesse del ricorrente, del bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di “ Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza – Vice Comandante P.L. – Cat. D ”, bandito dal Comune di Manduria, nella parte in cui, agli artt. 9 e 11, illegittimamente prevede che la valutazione dei titoli debba avvenire solo dopo l'espletamento e la correzione della prova scritta;
ove occorra, sempre nei limiti dell'interesse del ricorrente, del Regolamento per la Selezione Pubblica del Personale del Comune di Manduria, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 186 del 14/07/2021, laddove, all'art. 49, comma 2, stabilisce che la valutazione dei titoli avverrà nei confronti di coloro che superano la prova scritta;
della determinazione del Responsabile del Servizio Personale del Comune di Manduria n. 103 del 07/02/2022 di nomina della Commissione Esaminatrice, meramente richiamata nei provvedimenti impugnati, laddove ha incluso il nominativo del Dott. Egidio Zingarelli;
di tutti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice, e in particolare, della graduatoria finale di merito del 28/04/2022;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20/5/2022, per l'annullamento
della determina del Comune di Manduria Reg. Gen. n. 436 del 17.5.2022, avente ad oggetto: “ Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istr. Dir.vo Specialista di Vigilanza – Cat. D Pos. Econ. D1 – approvazione atti della procedura concorsuale, dei verbali della commissione e chiusura del procedimento ”;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compresi gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, nonché dell'eventuale contratto sottoscritto con il vincitore del concorso de quo, conseguentemente da annullare/dichiarare inefficace/disapplicare.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Manduria, UM EL;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. G. Petruzzi in sostituzione dell'avv.to E. Sticchi Damiani per la parte ricorrente, avv. A. Di Giovanni per il Comune di Manduria, avv. F. Patarnello per la parte controinteressata;
- ritenuta l’insussistenza del fumus di fondatezza della domanda. Invero:
a) non sembra fondato il primo motivo di gravame, avuto riguardo alla previsione di cui all’art. 3 co. 6 l. n. 56/19, che consente la postergazione della valutazione dei titoli all’esito delle prove scritte e orali;
b) non sembra fondato il secondo motivo di gravame, avuto riguardo alla sostituzione del membro della commissione prima della correzione della prova scritta;
c) non sembra fondato il terzo motivo di gravame, avuto riguardo all’ampia discrezionalità tecnica attribuita alla Commissione esaminatrice, che non appare scalfita dalle censure di parte ricorrente, le quali muovono dalla comparazione del proprio elaborato con quello di altri concorsisti, sulla base di parametri di valutazione di matrice esclusivamente soggettiva, essendo questi ultimi diversi da quelli elaborati dalla Commissione esaminatrice;
- ritenuto, per tali ragioni, di rigettare la domanda di tutela cautelare;
- ritenuto di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, rigetta la domanda di tutela cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO