Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/04/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 15 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2472/2023 R.G. vertente
fra
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rossella Oddone ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Potenza via Pretoria
125, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
C. F. in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
Ippolito Arabia giusta procura per notaio e domiciliato in Potenza, alla Rampa Pascoli ang. Per_1
Via Rossini snc.;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 5.9.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver presentato all' di Potenza, domanda per il CP_1 riconoscimento di malattia professionale in data 11.2.2022 in merito alla quale l' rigettava. CP_1
Premesso di svolgere dal 2012 attività lavorativa di conducente di autobus di linea con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per 6 giorni a settimana pe circa 6 ore al giorno, su strada di montagna sconnessa e dissestata con carreggiata in pessime condizioni, su mezzi meccanici no adeguati, e di aver riportato nel tempo micro e macro traumi che unitamente alla postura abituale obbligata, hanno comportato l'insorgenza di discopatia lombare con esame TAC che acclarava in data 18.01.2022
alterazione morfostrutturale con aree di sclerosi del margine superiore del soma di D12; a livello L4-L5 ernia e sede mediana e paramediana bilaterale;
a livello L5-S1 protusione discale a sede mediana e paramediana bilaterale”, adiva il giudice del lavoro perché a seguito di accertamenti strumentali venisse accertato mediante ctu, la sussistenza del danno biologico e diritto all'indennizzo in capitale o in rendita per il danno biologico nella misura del 10%, patito a far data dalla presentazione della domanda;
di condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle CP_1 suddette prestazioni economiche dall'epoca della domanda con interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' che ribadiva la legittimità dell'operato e chiedeva il rigetto del ricorso CP_1
.
La causa veniva istruita attraverso acquisizione documentale, e mediante CTU affidata al dott.
e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni della parte, all'esito della camera di Per_2
consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
1. Il ricorso merita accoglimento.
La documentazione allegata in atti e la relazione tecnica di ufficio disposta in corso di causa consentono di ritenere sussistente la natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente.
Il Consulente Tecnico, in particolare, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “ L'assicurato è affetto da ernie discali del rachide lombare con modeste ripercussioni funzionali. La genesi di tale patologia è riconducibile all'attività lavorativa, svolta dal 2012, di autista di autobus. Essa determina complessivamente un danno biologico valutabile nella misura del 6% (DM 12 luglio 2000), a far data dalla domanda amministrativa”
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dall' che conduca il Tribunale a CP_2 discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento della domandata malattia professionale. Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2
prestazione, oltre accessori come per legge.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147/2022 come da protocollo dell' in misura integrale di euro 2697,00 per l'attività istruttoria svolta. Pt_2
3. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 5.9.2023, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale Parte_1
conseguenza della patologia di cui risulta affetto, pari al 6%;
2) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione a favore di CP_1
del relativo indennizzo, a far data da febbraio 2022, oltre accessori Parte_1
come per legge;
3) condanna , in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida CP_1 complessivamente in € 2697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
Potenza, 15 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla