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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/06/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 196/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 10/6/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Foggia, presso il cui studio sito Pisa, Via Della Scuola n. 1, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Mariantonietta Rizzuti, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via G. Di Simone n.2,
è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10/6/2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con atto deposit ato il 30.1.2024, il ricorrent e ha chi est o il riconoscimento del le mal atti e professionali “si ndrom e da sovraccari co biom eccanico dell e spall e ” ed
“epicondilite bilaterale”, con condanna dell' a corrispondere la relativa CP_1
prest azione economi ca ex Dlgs. 38/ 2000, con gli arret rati, gli int eressi l egali e l a rivalut azione monet aria come per l egge sui singoli rat ei dal la m aturazi one del dirit to al sal do.
2. Con memoria depositata in data 6.6.2024 si è costituito l'ente resistente il quale si
è opposto all'accoglimento della domanda.
3. Il ri corso è fondato e deve ess ere accolt o nei limiti di seguit o indi cat i.
3.1. Evidenzi ato com e l 'espl et amento del le lavorazioni indi cat e in ri corso poss ano ritenersi dimostrate all'esito della prova per testi svolta nell'udienza del 20.9.2024, deve segnalarsi come dall e ris ultanze a cui è pervenuto il consulente medico l egal e nominato nel corso del giudizio è possibile desumere come “l e patol ogi e denunci ate dal (“sindrome da sovraccarico biomeccanico delle spalle” ed Pt_1
“epicondilite bilaterale”), entrambe caratterizzate da un evidente sovraccarico biomeccanico, siano rapportabili, quanto meno concausalmente, con l'attività lavorati va da questi svol ta per ci rca 35 anni e che le st esse configurino gli estr emi di un danno biol ogi co permanent e val utabile nell a misura del 4% (quattro per cento) per quanto attiene la “sindrome da sovraccarico biomeccanico delle spalle” e nella misura del 2% (due per cento) per la “epicondilite bilaterale”, per un danno biologico compl essi vo del 6% (s ei per cento) ” (così, rel azione di CTU depositata i n dat a 10.5.2025).
3.2. Att esa l a condivisi bi lità degli accert amenti t ecni ci cui è pervenuto l 'ausili ario, al ricorrent e deve ess ere ri conos ciut o per l e mal atti e di cui al present e giudi zio, ovvero sindrom e da sovraccari co bi omeccani co dell e spalle ed epi condilit e bilat erale , u n danno bi ologico ris pettivam ent e pari al 4% ed al 2% e di conseguenza, l ' deve CP_1
essere condannato a corri spondergli un i ndenni zzo compl essi vo corrispondente al
6%.
Gli st essi im porti dovranno essere m aggi orati degli i nt eressi l egali, com e per legge.
4. Le spese di lit e sono liquidat e in disposit ivo t enendo cont o dei nuovi param et ri per la determi nazi one dei compens i per l a professione forense di cui al decret o minist erial e D.M . n. 147 del 13/ 08/2022 ; ed i n particol are dei val ori minimi previst i per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve ess ere individuat o i n quello compreso t ra euro 2.6 00,01 sino a 5.200,00.
4.1. Le spese di cons ulenza tecnica, li quidate con separat o decret o, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
dichiara l a nat ura professi onal e dell e patol ogi e “sindrome da sovraccari co biom eccani co dell e s pall e ” ed “epicondi li te bil ateral e ” nei t ermini di cui al la parte motiva e condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente CP_1
l'indennizzo nell a mi sura del 6% per uni fi ca , con decorrenza ed int eressi di l egge;
condann a l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 2. 000,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CP A com e per l egge, da dist rarsi ex art . 93 c.p.c. in favore del procurat ore cost ituit o;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1
separato decret o.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 196/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 10/6/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Foggia, presso il cui studio sito Pisa, Via Della Scuola n. 1, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Mariantonietta Rizzuti, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via G. Di Simone n.2,
è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10/6/2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con atto deposit ato il 30.1.2024, il ricorrent e ha chi est o il riconoscimento del le mal atti e professionali “si ndrom e da sovraccari co biom eccanico dell e spall e ” ed
“epicondilite bilaterale”, con condanna dell' a corrispondere la relativa CP_1
prest azione economi ca ex Dlgs. 38/ 2000, con gli arret rati, gli int eressi l egali e l a rivalut azione monet aria come per l egge sui singoli rat ei dal la m aturazi one del dirit to al sal do.
2. Con memoria depositata in data 6.6.2024 si è costituito l'ente resistente il quale si
è opposto all'accoglimento della domanda.
3. Il ri corso è fondato e deve ess ere accolt o nei limiti di seguit o indi cat i.
3.1. Evidenzi ato com e l 'espl et amento del le lavorazioni indi cat e in ri corso poss ano ritenersi dimostrate all'esito della prova per testi svolta nell'udienza del 20.9.2024, deve segnalarsi come dall e ris ultanze a cui è pervenuto il consulente medico l egal e nominato nel corso del giudizio è possibile desumere come “l e patol ogi e denunci ate dal (“sindrome da sovraccarico biomeccanico delle spalle” ed Pt_1
“epicondilite bilaterale”), entrambe caratterizzate da un evidente sovraccarico biomeccanico, siano rapportabili, quanto meno concausalmente, con l'attività lavorati va da questi svol ta per ci rca 35 anni e che le st esse configurino gli estr emi di un danno biol ogi co permanent e val utabile nell a misura del 4% (quattro per cento) per quanto attiene la “sindrome da sovraccarico biomeccanico delle spalle” e nella misura del 2% (due per cento) per la “epicondilite bilaterale”, per un danno biologico compl essi vo del 6% (s ei per cento) ” (così, rel azione di CTU depositata i n dat a 10.5.2025).
3.2. Att esa l a condivisi bi lità degli accert amenti t ecni ci cui è pervenuto l 'ausili ario, al ricorrent e deve ess ere ri conos ciut o per l e mal atti e di cui al present e giudi zio, ovvero sindrom e da sovraccari co bi omeccani co dell e spalle ed epi condilit e bilat erale , u n danno bi ologico ris pettivam ent e pari al 4% ed al 2% e di conseguenza, l ' deve CP_1
essere condannato a corri spondergli un i ndenni zzo compl essi vo corrispondente al
6%.
Gli st essi im porti dovranno essere m aggi orati degli i nt eressi l egali, com e per legge.
4. Le spese di lit e sono liquidat e in disposit ivo t enendo cont o dei nuovi param et ri per la determi nazi one dei compens i per l a professione forense di cui al decret o minist erial e D.M . n. 147 del 13/ 08/2022 ; ed i n particol are dei val ori minimi previst i per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve ess ere individuat o i n quello compreso t ra euro 2.6 00,01 sino a 5.200,00.
4.1. Le spese di cons ulenza tecnica, li quidate con separat o decret o, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
dichiara l a nat ura professi onal e dell e patol ogi e “sindrome da sovraccari co biom eccani co dell e s pall e ” ed “epicondi li te bil ateral e ” nei t ermini di cui al la parte motiva e condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente CP_1
l'indennizzo nell a mi sura del 6% per uni fi ca , con decorrenza ed int eressi di l egge;
condann a l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 2. 000,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CP A com e per l egge, da dist rarsi ex art . 93 c.p.c. in favore del procurat ore cost ituit o;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1
separato decret o.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli