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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 3297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3297 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 23.9.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 2486 r.g.a.c per l'anno 2024
Tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Mormile presso cui el.te dom.ta in Napoli centro direzionale Parte_1 isola g3
Appellante
E
e nella qualità di eredi di , , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 CP_3
, Eredi di , rapp.ti e difesi dall'avv. Michela Izzo Controparte_4 Persona_2 Controparte_5 presso cui el.te domti come in atti
Appellati e appellanti incidentali
Nonché
appellata – contumace Controparte_6
Nonché
rapp.ti e difesi dagli avv.ti Domenico Sorrentino e Antimo Controparte_7
D'Alessandro presso cui el.te dom.ta all'indirizzo telematico in atti Appellata
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 17.9.2024 , l' chiedeva la riforma della sentenza n. 764 del 2024 Parte_1 del Tribunale di Santa Maria C.V. che aveva accolto la domande degli appellati alla stabilizzazione nonché al risarcimento del danno seppur in una quantificazione inferiore rispetto a quella richiesta.
Par Con il primo motivo di appello, l' ensurava la sentenza nella parte in cui non aveva rilevato un difetto di giurisdizione. Con il secondo motivo , l'appellante rilevava che la sentenza era errata nella parte in cui aveva interpretato le norme poste a base della stabilizzazione non evincendo che dalle stesse non si ricava alcun obbligo di assunzione.
Con il terzo motivo aveva liquidato anche il danno che gli appellati dipendenti in conseguenza dell'inadempimento che non vi era stato e comunque non dava luogo a nessun danno da risarcire.
Pa Con il quarto motivo, l' riteneva che la sentenza fosse errata nella parte in cui aveva stabilito il dies a quo degli effetti della condanna. Con l'ultimo motivo chiedeva la riforma della sentenza anche in merito alla statuizione della condanna alle spese del giudizio.
La pur regolarmente citata non si costituiva. Controparte_6
CP_ Par L' si costituiva ed aderiva all'appello dell' Gli altri appellati chiedevano la conferma della sentenza e spiegavano altresì appello incidentale in merito alla misura del risarcimento del danno ridotti dalla Giudice di primo grado a tre mensilità e non a cinque come richiesto nel ricorso introduttivo di primo grado.
All'esito dell'udienza tenutasi secondo le regole di cui all'art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza.
Motivi della decisione
L'appello principale è fondato e pertanto va accolto. Sulla base del principio della motivazione più liquida, la Par Corte ritiene necessario esaminare il motivo di appello circa l'obbligo per l' i assumere in via stabile e permanente gli appellati dipendenti a tempo determinato.
Par A giudizio della Corte dalla normativa applicabile alla fattispecie tale obbligo a carico dell on emerge,
a procedere in tal senso ovvero a relativa procedura selettiva.
In nessuno delle norme applicabili alla fattispecie sia quelle nazionali che quelle regionali è prevista una tale attività vincolata . Le norme che poi vedremo in modo analitico indicano una possibilità non un dovere.
In particolare l'art. 1 comma 565 della legge del 2006 la numero 296 prevede al numero 3 del punto c), come Par rileva l' , solo la possibilità di valutare di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da tempo determinato a tempo indeterminato. D'altra parte la stessa sentenza nega che gli allora ricorrenti avessero un diritto soggettivo ma una mera aspettativa di fatto per poi, però, trarre le conseguenze opposte sulla base della legge regionale 1 del 2008 art. 81 .
Ma tale legge non avrebbe potuto stabilire norme contrarie a quelle previste nella legge nazionale non avendo in materia una potestà esclusiva .
Inoltre la legge regionale non impone alcun obbligo a carico delle aa.ss.ll. di assumere senza concorso o procedura selettiva il personale a tempo determinato al fine di stabilizzarlo. La legge regionale infatti oltre a utilizzare il verbo promuovere, a proposito delle forme di stabilizzazione e non procede o deve, aggiunge che tutto ciò debba avvenire nei limiti delle risorse finanziare in suo possesso e nei limiti numerici della dotazione organica oltre che del turn over.
Di conseguenza in presenza di precise regole finanziarie da non poter sforare da parte della cui fa CP_6 Par riferimento esplicito la legge regionale richiamata, la che aveva problemi di tale natura, aveva deciso di non procedere alla stabilizzazione non essendo nemmeno presente la necessità ai fini della dotazione organica .
In definitiva il vincolo finanziario era da valutare e superare se si voleva procedere ad una stabilizzazione che una legge regionale in assenza di potestà esclusiva in merito non poteva stabilire al di fuori e in contrasto con la legge nazionale e con la Costituzione ex art. 97 . Come già scritto la legge regionale oltre a tener conto della propria autonomia aveva stabilito di promuovere una tale procedura se sussistevano i presupposti finanziari e regionale e per ciascuna asl.
Par In quella di tali presupposti non sussistevano e quindi l' orrettamente non aveva proceduto ad Pt_1 alcuna stabilizzazione.
Gli altri motivi di appello così come quello incidentale restano assorbiti dalla motivazione prima argomentata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio si compensano data la particolarità e novità delle questioni trattate .
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Accoglie l'appello principale e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado;
B) Rigetta l'appello incidentale;
C) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio;
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto da parte degli appellanti incidentale .
Napoli 23.9.2025
Il Presidente rel
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 23.9.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 2486 r.g.a.c per l'anno 2024
Tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Mormile presso cui el.te dom.ta in Napoli centro direzionale Parte_1 isola g3
Appellante
E
e nella qualità di eredi di , , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 CP_3
, Eredi di , rapp.ti e difesi dall'avv. Michela Izzo Controparte_4 Persona_2 Controparte_5 presso cui el.te domti come in atti
Appellati e appellanti incidentali
Nonché
appellata – contumace Controparte_6
Nonché
rapp.ti e difesi dagli avv.ti Domenico Sorrentino e Antimo Controparte_7
D'Alessandro presso cui el.te dom.ta all'indirizzo telematico in atti Appellata
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 17.9.2024 , l' chiedeva la riforma della sentenza n. 764 del 2024 Parte_1 del Tribunale di Santa Maria C.V. che aveva accolto la domande degli appellati alla stabilizzazione nonché al risarcimento del danno seppur in una quantificazione inferiore rispetto a quella richiesta.
Par Con il primo motivo di appello, l' ensurava la sentenza nella parte in cui non aveva rilevato un difetto di giurisdizione. Con il secondo motivo , l'appellante rilevava che la sentenza era errata nella parte in cui aveva interpretato le norme poste a base della stabilizzazione non evincendo che dalle stesse non si ricava alcun obbligo di assunzione.
Con il terzo motivo aveva liquidato anche il danno che gli appellati dipendenti in conseguenza dell'inadempimento che non vi era stato e comunque non dava luogo a nessun danno da risarcire.
Pa Con il quarto motivo, l' riteneva che la sentenza fosse errata nella parte in cui aveva stabilito il dies a quo degli effetti della condanna. Con l'ultimo motivo chiedeva la riforma della sentenza anche in merito alla statuizione della condanna alle spese del giudizio.
La pur regolarmente citata non si costituiva. Controparte_6
CP_ Par L' si costituiva ed aderiva all'appello dell' Gli altri appellati chiedevano la conferma della sentenza e spiegavano altresì appello incidentale in merito alla misura del risarcimento del danno ridotti dalla Giudice di primo grado a tre mensilità e non a cinque come richiesto nel ricorso introduttivo di primo grado.
All'esito dell'udienza tenutasi secondo le regole di cui all'art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza.
Motivi della decisione
L'appello principale è fondato e pertanto va accolto. Sulla base del principio della motivazione più liquida, la Par Corte ritiene necessario esaminare il motivo di appello circa l'obbligo per l' i assumere in via stabile e permanente gli appellati dipendenti a tempo determinato.
Par A giudizio della Corte dalla normativa applicabile alla fattispecie tale obbligo a carico dell on emerge,
a procedere in tal senso ovvero a relativa procedura selettiva.
In nessuno delle norme applicabili alla fattispecie sia quelle nazionali che quelle regionali è prevista una tale attività vincolata . Le norme che poi vedremo in modo analitico indicano una possibilità non un dovere.
In particolare l'art. 1 comma 565 della legge del 2006 la numero 296 prevede al numero 3 del punto c), come Par rileva l' , solo la possibilità di valutare di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da tempo determinato a tempo indeterminato. D'altra parte la stessa sentenza nega che gli allora ricorrenti avessero un diritto soggettivo ma una mera aspettativa di fatto per poi, però, trarre le conseguenze opposte sulla base della legge regionale 1 del 2008 art. 81 .
Ma tale legge non avrebbe potuto stabilire norme contrarie a quelle previste nella legge nazionale non avendo in materia una potestà esclusiva .
Inoltre la legge regionale non impone alcun obbligo a carico delle aa.ss.ll. di assumere senza concorso o procedura selettiva il personale a tempo determinato al fine di stabilizzarlo. La legge regionale infatti oltre a utilizzare il verbo promuovere, a proposito delle forme di stabilizzazione e non procede o deve, aggiunge che tutto ciò debba avvenire nei limiti delle risorse finanziare in suo possesso e nei limiti numerici della dotazione organica oltre che del turn over.
Di conseguenza in presenza di precise regole finanziarie da non poter sforare da parte della cui fa CP_6 Par riferimento esplicito la legge regionale richiamata, la che aveva problemi di tale natura, aveva deciso di non procedere alla stabilizzazione non essendo nemmeno presente la necessità ai fini della dotazione organica .
In definitiva il vincolo finanziario era da valutare e superare se si voleva procedere ad una stabilizzazione che una legge regionale in assenza di potestà esclusiva in merito non poteva stabilire al di fuori e in contrasto con la legge nazionale e con la Costituzione ex art. 97 . Come già scritto la legge regionale oltre a tener conto della propria autonomia aveva stabilito di promuovere una tale procedura se sussistevano i presupposti finanziari e regionale e per ciascuna asl.
Par In quella di tali presupposti non sussistevano e quindi l' orrettamente non aveva proceduto ad Pt_1 alcuna stabilizzazione.
Gli altri motivi di appello così come quello incidentale restano assorbiti dalla motivazione prima argomentata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio si compensano data la particolarità e novità delle questioni trattate .
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Accoglie l'appello principale e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado;
B) Rigetta l'appello incidentale;
C) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio;
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto da parte degli appellanti incidentale .
Napoli 23.9.2025
Il Presidente rel