Cass. civ., sez. II, sentenza 05/12/1978, n. 5724
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Sentenza 5 dicembre 1978

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Ai fini di una rituale notificazione per mezzo del servizio postale, la spedizione al destinatario dell'avviso di giacenza presso l'ufficio postale del piego raccomandato, previsto dall'art 175 del RD 18 aprile 1940, n 689, e indispensabile solo nel caso in cui il plico non sia stato offerto personalmente al destinatario, poiche, in caso contrario, la notificazione devesi ritenere per avvenuta per il semplice fatto del rifiuto, da parte del destinatario in persona, di ricevere l'atto, in analogia con quanto previsto dall'art 138, secondo comma, cod proc civ, in caso di notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario. ( Conf 1820/77, mass n 385557; ( Conf 1347/71, mass n 351573).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 05/12/1978, n. 5724
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5724
    Data del deposito : 5 dicembre 1978

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