TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 12/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1169/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 12/03/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi:
Per parte ricorrente, l'avv. COLAIUDA PAOLO e l'avv. COLAIUDA MAURIZIO SERAFINO;
per parte resistente, nessuno compare.
Gli avv.ti COLAIUDA si riportano al ricorso. Precisano le conclusioni come da ricorso. Osservano che l'eccezione di prescrizione ex adverso dedotta è infondata in quanto è stata inviata diffida interruttiva del relativo decorso.
Danno inoltre atto che è stata depositata attestazione di servizio relativa all'anno scolastico 2024/2025 comprovante la permanenza della ricorrente nel sistema scolastico.
Il Giudice
Verificata la regolarità del contraddittorio, dà atto del fallimento del tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione personale della parte resistente.
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 1169/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1169/2024, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Serafino M. Colaiuda e Paolo Colaiuda,
RICORRENTE contro
, Controparte_2 [...]
Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
[...]
p.t., con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 12/03/2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Pag. 2 di 11 adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale, per ivi Parte_1 sentire accertare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente di cui alla legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e, per l'effetto, condannare il
[...]
ad erogare il beneficio richiesto. Controparte_2
Esponeva, in particolare, la ricorrente di aver prestato servizio come docente supplente in forza dei seguenti contratti a tempo determinato:
- nel periodo dal 02.10.2017 al 30.06.2018, presso l'Istituto “Statale” di Celano, per complessive 18 ore settimanali;
- nel periodo dal 28.09.2018 al 30.06.2019, presso l'Istituto “Statale” di Celano, per complessive 18 ore settimanali;
- nel periodo dal 09.09.2019 al 30.06.2020, presso l'Istituto Comprensivo di
Trasacco, per complessive 18 ore settimanali;
- nel periodo dal 18.09.2020 al 31.08.2021, presso l'Istituto Comprensivo di
Trasacco, per complessive 18 ore settimanali;
- nel periodo dal 01.09.2021 al 31.08.2022, presso l'Istituto Comprensivo di
Celano per complessive 18 ore settimanali.
Tanto premesso la ricorrente deduceva l'illegittimità - per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/77/CE, dell'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, del principio del buon andamento della P.A. ex art. 97
Cost. - dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio della Carta
Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente (c.d. Carta del docente), istituito dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, essendo stato limitato tale beneficio, in forza dell'art. 2, D.P.C.M. n. 32313 del 23.9.2015 e del successivo D.P.C.M.
28.11.2015, ai soli docenti di ruolo (assunti cioè a tempo indeterminato).
Si costituivano il , nonché Controparte_2
l' Controparte_3
, resistendo al ricorso e
[...]
Pag. 3 di 11 chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto;
eccependo, in ogni caso, la prescrizione ai sensi dell'art. 2948 c.c.
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato si è posto, nella giurisprudenza sia interna sia unionale, il problema di un'ingiustificata disparità di trattamento.
La giurisprudenza amministrativa ha, in particolare, rilevato come il riconoscimento della carta docenti ai soli assunti a tempo indeterminato delinei un sistema a doppia trazione (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), che, tuttavia, si pone in contrasto con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: tale differenziazione collide, infatti, con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
Pag. 4 di 11 Ma se è così, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento (Cons. St., Sez. VII, 18.3.2022, n. 1842).
Sulla questione si è, inoltre, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale, con ordinanza del 18.5.2022, emessa nella causa C-450/21, ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_2
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_2
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Secondo la CGUE, in particolare, il beneficio della Carta Docenti deve essere considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto “tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo
Pag. 5 di 11 indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e CP_2 di valorizzarne le competenze professionali”. La Corte ha poi precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di “ragioni oggettive”.
In sintesi, il mancato riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a termine si pone in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari, proprio perché la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e perché non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, ne discende che il mancato riconoscimento della carta.
Sulla questione del riconoscimento del beneficio in questione anche ai docenti a tempo determinato è intervenuta anche la Corte di Cassazione (Cass., Sez. Lav. 27.10.2023, n.
29961), la quale ha chiarito, in primo luogo, che la Carta Docenti, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 spetta certamente anche ai docenti non di ruolo con incarico di supplenza annuale (31 agosto) o con incarico di supplenza fino alla fine delle attività didattiche (30 giugno).
Al riguardo, la S.C. rileva che l'avere il legislatore riferito quel beneficio allo “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura, essendo proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine deve allora indirizzarsi – prosegue la richiamata pronuncia – verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni rispetto ai docenti di ruolo.
Pag. 6 di 11 In tal senso, il criterio di riferimento va ravvisato nell'art. 4, legge n. 124/1999, che, al primo comma, individua le supplenze destinate “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico” (c.d. organico di diritto), ossia alle supplenze annuali, conferite fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto). In tal caso il richiamo all'annualità della supplenza, intesa nel senso di annualità didattica, è esplicitato dalla stessa norma.
Accanto ad esse, tuttavia, vanno considerate anche le “supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche” (30 giugno), di cui al successivo comma 2, destinate
“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico”
(c.d. organico di fatto).
In entrambi i casi, si tratta di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, pertanto, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla
Carta Docenti in modo identico a quanto previsto per i docenti di ruolo.
Ne discende che l'art. 1, comma 121, legge 107/2015, deve essere disapplicato, in quanto in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, comma 2, legge n. 124/1999), anche a tali docenti spettando il beneficio in questione in misura piena.
Nel caso che occupa è pacifico che il beneficio della Carta Docenti è stato richiesto dalla ricorrente in relazione agli anni scolastici (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022) in cui alla stessa sono stati conferiti incarichi di supplenza riconducibili alle tipologie di cui all'art. 4, commi 1 e 2, legge n. 124/1999, ossia a supplenze, per la copertura di posti su organico di diritto (vacanti e disponibili), fino
Pag. 7 di 11 alla fine dell'anno scolastico (31 agosto) e su organico di fatto (non vacanti, ma disponibili), fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Deve, pertanto, riconoscersi il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico richiesto, con la precisazione, tuttavia, che ciò che la ricorrente può conseguire non è il corrispondente valore economico della Carta per gli anni di svolgimento dei contratti a tempo determinato, bensì l'ottenimento della Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario (sullo specifico tema v. Trib. Roma, Sez. Lav.
12.4.2023; Trib. Lodi, Sez. Lav., 20.1.2023).
Anche tale principio, elaborato dalla giurisprudenza di merito, è stato condiviso dalla giurisprudenza di legittimità nella richiamata pronuncia del 2023, tuttavia con ulteriori precisazioni per quanto attiene ai docenti fuoriusciti dal circuito del sistema scolastico pubblico.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato la centralità della destinazione della somma oggetto del beneficio a specifiche tipologie di acquisiti e non ad altri. Lo scopo o funzione formativa sono assolutamente qualificanti, di tal che, ove si attribuisse al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Il docente (rimasto nel sistema scolastico) può pertanto solo esperire un'azione di esatto adempimento nei confronti del Controparte_2
per ottenere l'attribuzione della Carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, non suscettibile tuttavia di monetizzazione.
Sebbene, poi, il sorgere del diritto sia strettamente connesso allo svolgimento dell'attività didattica nell'anno di riferimento, nulla osta a che la fruizione del beneficio avvenga negli anni successivi.
La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui sono state svolte le supplenze non significa, infatti, che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui
Pag. 8 di 11 chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Del resto, tale fruizione successiva risponde ad un interesse all'adempimento anche del datore di lavoro proprio in ragione del permanere delle esigenze formative del docente.
Quanto sin qui osservato in ordine all'esperibilità di un'azione di esatto adempimento è tuttavia valido per il docente che sia rimasto in servizio presso l'Amministrazione scolastica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che la Carta non è più fruibile e quindi si realizza l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
In tale ultima ipotesi, si realizza una sopravvenuta impossibilità dell'adempimento dell'obbligazione, con la precisazione, tuttavia, che la cessazione dal servizio va ricollegata alla cancellazione definitiva del docente precario dalle graduatorie e non già alla mera cessazione della supplenza (la quale non implica uscita dal sistema scolastico).
Per tale ipotesi, la richiamata pronuncia di legittimità ha, in effetti, riconosciuto che l'unico rimedio a disposizione del docente (fuoriuscito dal circuito del sistema scolastico pubblico) è quello risarcitorio (per equivalente) rispetto ad un pregiudizio derivante dalla perdita di chance formativa o dalla menomazione non patrimoniale della professionalità, pregiudizio che – secondo la S.C. – va allegato da chi agisca, secondo i principi generali, per quanto, oltre alla possibilità della prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa nella misura più adeguata al caso concreto
(tenendo conto, ad esempio, della durata della permanenza nel sistema scolastico) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di qualche concreto maggior pregiudizio.
Nel caso di specie, va osservato che la risulta inserita nel sistema Pt_1 scolastico pubblico, avendo la stessa allegato e documentato l'avvenuta immissione in ruolo con decorrenza economica dal 01.09.2022.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione resistente è infondata.
Pag. 9 di 11 La prescrizione va ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., avendo l'obbligazione in contestazione natura pecuniaria e periodicità annuale.
Si è, d'altra parte, affermato nella giurisprudenza di legittimità che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione “alla rovescia”, nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28.5.2020,
n. 10219).
Quanto al dies a quo la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ossia, venendo in questione l'applicazione diretta dell'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e la corrispondente disapplicazione della norma interna con esso confliggente, dal momento stesso del conferimento degli incarichi di supplenza o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventuale successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio (Cass. n. 29961/2023 cit.).
Orbene, nel caso di specie, la prescrizione del diritto vantato dalla ricorrente con riferimento ad incarichi di supplenza dei quali il più risalente risulta conferito con decorrenza dal 02.10.2017, è stato interrotto dalla diffida ricevuta dall'Amministrazione scolastica in data 30.08.2022, come risulta documentato dal deposito del relativo atto e non contestato dall'Amministrazione resistente costituita.
D'altra parte, essendo stato il diritto del docente precario al riconoscimento della Carta negato in radice dalla norma di diritto interno disapplicata, neppure può imputarsi alla ricorrente un inadempimento dell'obbligo formativo (che, seguendo l'assunto dell'Amministrazione convenuta, la stessa avrebbe dovuto assolvere con anticipazione a proprie spese) ovvero la mancata presentazione a suo tempo della richiesta del beneficio
Pag. 10 di 11 (possibilità che invece non era preclusa ai docenti a tempo indeterminato, di guisa che nessuna discriminazione alla rovescia può ritenersi ravvisabile).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono, la soccombenza dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto di ad ottenere il beneficio previsto Parte_1 dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente del personale docente) per gli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
- condanna le Amministrazioni resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.078,50, di cui € 49,00 per spese effettive ed €
1.029,50 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, avv.ti Serafino Maurizio Colaiuda e Paolo
Colaiuda, dichiaratisi antistatari;
Così deciso in Avezzano, il 12 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
Pag. 11 di 11
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1169/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 12/03/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi:
Per parte ricorrente, l'avv. COLAIUDA PAOLO e l'avv. COLAIUDA MAURIZIO SERAFINO;
per parte resistente, nessuno compare.
Gli avv.ti COLAIUDA si riportano al ricorso. Precisano le conclusioni come da ricorso. Osservano che l'eccezione di prescrizione ex adverso dedotta è infondata in quanto è stata inviata diffida interruttiva del relativo decorso.
Danno inoltre atto che è stata depositata attestazione di servizio relativa all'anno scolastico 2024/2025 comprovante la permanenza della ricorrente nel sistema scolastico.
Il Giudice
Verificata la regolarità del contraddittorio, dà atto del fallimento del tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione personale della parte resistente.
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 1169/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1169/2024, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Serafino M. Colaiuda e Paolo Colaiuda,
RICORRENTE contro
, Controparte_2 [...]
Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
[...]
p.t., con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 12/03/2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Pag. 2 di 11 adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale, per ivi Parte_1 sentire accertare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente di cui alla legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e, per l'effetto, condannare il
[...]
ad erogare il beneficio richiesto. Controparte_2
Esponeva, in particolare, la ricorrente di aver prestato servizio come docente supplente in forza dei seguenti contratti a tempo determinato:
- nel periodo dal 02.10.2017 al 30.06.2018, presso l'Istituto “Statale” di Celano, per complessive 18 ore settimanali;
- nel periodo dal 28.09.2018 al 30.06.2019, presso l'Istituto “Statale” di Celano, per complessive 18 ore settimanali;
- nel periodo dal 09.09.2019 al 30.06.2020, presso l'Istituto Comprensivo di
Trasacco, per complessive 18 ore settimanali;
- nel periodo dal 18.09.2020 al 31.08.2021, presso l'Istituto Comprensivo di
Trasacco, per complessive 18 ore settimanali;
- nel periodo dal 01.09.2021 al 31.08.2022, presso l'Istituto Comprensivo di
Celano per complessive 18 ore settimanali.
Tanto premesso la ricorrente deduceva l'illegittimità - per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/77/CE, dell'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, del principio del buon andamento della P.A. ex art. 97
Cost. - dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio della Carta
Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente (c.d. Carta del docente), istituito dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, essendo stato limitato tale beneficio, in forza dell'art. 2, D.P.C.M. n. 32313 del 23.9.2015 e del successivo D.P.C.M.
28.11.2015, ai soli docenti di ruolo (assunti cioè a tempo indeterminato).
Si costituivano il , nonché Controparte_2
l' Controparte_3
, resistendo al ricorso e
[...]
Pag. 3 di 11 chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto;
eccependo, in ogni caso, la prescrizione ai sensi dell'art. 2948 c.c.
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato si è posto, nella giurisprudenza sia interna sia unionale, il problema di un'ingiustificata disparità di trattamento.
La giurisprudenza amministrativa ha, in particolare, rilevato come il riconoscimento della carta docenti ai soli assunti a tempo indeterminato delinei un sistema a doppia trazione (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), che, tuttavia, si pone in contrasto con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: tale differenziazione collide, infatti, con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
Pag. 4 di 11 Ma se è così, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento (Cons. St., Sez. VII, 18.3.2022, n. 1842).
Sulla questione si è, inoltre, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale, con ordinanza del 18.5.2022, emessa nella causa C-450/21, ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_2
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_2
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Secondo la CGUE, in particolare, il beneficio della Carta Docenti deve essere considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto “tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo
Pag. 5 di 11 indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e CP_2 di valorizzarne le competenze professionali”. La Corte ha poi precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di “ragioni oggettive”.
In sintesi, il mancato riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a termine si pone in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari, proprio perché la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e perché non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, ne discende che il mancato riconoscimento della carta.
Sulla questione del riconoscimento del beneficio in questione anche ai docenti a tempo determinato è intervenuta anche la Corte di Cassazione (Cass., Sez. Lav. 27.10.2023, n.
29961), la quale ha chiarito, in primo luogo, che la Carta Docenti, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 spetta certamente anche ai docenti non di ruolo con incarico di supplenza annuale (31 agosto) o con incarico di supplenza fino alla fine delle attività didattiche (30 giugno).
Al riguardo, la S.C. rileva che l'avere il legislatore riferito quel beneficio allo “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura, essendo proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine deve allora indirizzarsi – prosegue la richiamata pronuncia – verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni rispetto ai docenti di ruolo.
Pag. 6 di 11 In tal senso, il criterio di riferimento va ravvisato nell'art. 4, legge n. 124/1999, che, al primo comma, individua le supplenze destinate “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico” (c.d. organico di diritto), ossia alle supplenze annuali, conferite fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto). In tal caso il richiamo all'annualità della supplenza, intesa nel senso di annualità didattica, è esplicitato dalla stessa norma.
Accanto ad esse, tuttavia, vanno considerate anche le “supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche” (30 giugno), di cui al successivo comma 2, destinate
“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico”
(c.d. organico di fatto).
In entrambi i casi, si tratta di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, pertanto, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla
Carta Docenti in modo identico a quanto previsto per i docenti di ruolo.
Ne discende che l'art. 1, comma 121, legge 107/2015, deve essere disapplicato, in quanto in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, comma 2, legge n. 124/1999), anche a tali docenti spettando il beneficio in questione in misura piena.
Nel caso che occupa è pacifico che il beneficio della Carta Docenti è stato richiesto dalla ricorrente in relazione agli anni scolastici (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022) in cui alla stessa sono stati conferiti incarichi di supplenza riconducibili alle tipologie di cui all'art. 4, commi 1 e 2, legge n. 124/1999, ossia a supplenze, per la copertura di posti su organico di diritto (vacanti e disponibili), fino
Pag. 7 di 11 alla fine dell'anno scolastico (31 agosto) e su organico di fatto (non vacanti, ma disponibili), fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Deve, pertanto, riconoscersi il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico richiesto, con la precisazione, tuttavia, che ciò che la ricorrente può conseguire non è il corrispondente valore economico della Carta per gli anni di svolgimento dei contratti a tempo determinato, bensì l'ottenimento della Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario (sullo specifico tema v. Trib. Roma, Sez. Lav.
12.4.2023; Trib. Lodi, Sez. Lav., 20.1.2023).
Anche tale principio, elaborato dalla giurisprudenza di merito, è stato condiviso dalla giurisprudenza di legittimità nella richiamata pronuncia del 2023, tuttavia con ulteriori precisazioni per quanto attiene ai docenti fuoriusciti dal circuito del sistema scolastico pubblico.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato la centralità della destinazione della somma oggetto del beneficio a specifiche tipologie di acquisiti e non ad altri. Lo scopo o funzione formativa sono assolutamente qualificanti, di tal che, ove si attribuisse al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Il docente (rimasto nel sistema scolastico) può pertanto solo esperire un'azione di esatto adempimento nei confronti del Controparte_2
per ottenere l'attribuzione della Carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, non suscettibile tuttavia di monetizzazione.
Sebbene, poi, il sorgere del diritto sia strettamente connesso allo svolgimento dell'attività didattica nell'anno di riferimento, nulla osta a che la fruizione del beneficio avvenga negli anni successivi.
La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui sono state svolte le supplenze non significa, infatti, che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui
Pag. 8 di 11 chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Del resto, tale fruizione successiva risponde ad un interesse all'adempimento anche del datore di lavoro proprio in ragione del permanere delle esigenze formative del docente.
Quanto sin qui osservato in ordine all'esperibilità di un'azione di esatto adempimento è tuttavia valido per il docente che sia rimasto in servizio presso l'Amministrazione scolastica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che la Carta non è più fruibile e quindi si realizza l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
In tale ultima ipotesi, si realizza una sopravvenuta impossibilità dell'adempimento dell'obbligazione, con la precisazione, tuttavia, che la cessazione dal servizio va ricollegata alla cancellazione definitiva del docente precario dalle graduatorie e non già alla mera cessazione della supplenza (la quale non implica uscita dal sistema scolastico).
Per tale ipotesi, la richiamata pronuncia di legittimità ha, in effetti, riconosciuto che l'unico rimedio a disposizione del docente (fuoriuscito dal circuito del sistema scolastico pubblico) è quello risarcitorio (per equivalente) rispetto ad un pregiudizio derivante dalla perdita di chance formativa o dalla menomazione non patrimoniale della professionalità, pregiudizio che – secondo la S.C. – va allegato da chi agisca, secondo i principi generali, per quanto, oltre alla possibilità della prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa nella misura più adeguata al caso concreto
(tenendo conto, ad esempio, della durata della permanenza nel sistema scolastico) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di qualche concreto maggior pregiudizio.
Nel caso di specie, va osservato che la risulta inserita nel sistema Pt_1 scolastico pubblico, avendo la stessa allegato e documentato l'avvenuta immissione in ruolo con decorrenza economica dal 01.09.2022.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione resistente è infondata.
Pag. 9 di 11 La prescrizione va ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., avendo l'obbligazione in contestazione natura pecuniaria e periodicità annuale.
Si è, d'altra parte, affermato nella giurisprudenza di legittimità che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione “alla rovescia”, nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28.5.2020,
n. 10219).
Quanto al dies a quo la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ossia, venendo in questione l'applicazione diretta dell'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e la corrispondente disapplicazione della norma interna con esso confliggente, dal momento stesso del conferimento degli incarichi di supplenza o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventuale successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio (Cass. n. 29961/2023 cit.).
Orbene, nel caso di specie, la prescrizione del diritto vantato dalla ricorrente con riferimento ad incarichi di supplenza dei quali il più risalente risulta conferito con decorrenza dal 02.10.2017, è stato interrotto dalla diffida ricevuta dall'Amministrazione scolastica in data 30.08.2022, come risulta documentato dal deposito del relativo atto e non contestato dall'Amministrazione resistente costituita.
D'altra parte, essendo stato il diritto del docente precario al riconoscimento della Carta negato in radice dalla norma di diritto interno disapplicata, neppure può imputarsi alla ricorrente un inadempimento dell'obbligo formativo (che, seguendo l'assunto dell'Amministrazione convenuta, la stessa avrebbe dovuto assolvere con anticipazione a proprie spese) ovvero la mancata presentazione a suo tempo della richiesta del beneficio
Pag. 10 di 11 (possibilità che invece non era preclusa ai docenti a tempo indeterminato, di guisa che nessuna discriminazione alla rovescia può ritenersi ravvisabile).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono, la soccombenza dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto di ad ottenere il beneficio previsto Parte_1 dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente del personale docente) per gli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
- condanna le Amministrazioni resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.078,50, di cui € 49,00 per spese effettive ed €
1.029,50 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, avv.ti Serafino Maurizio Colaiuda e Paolo
Colaiuda, dichiaratisi antistatari;
Così deciso in Avezzano, il 12 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
Pag. 11 di 11