Articolo 3 della Legge 31 ottobre 1949, n. 780
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 novembre 1949
Art. 3.
I versamenti che saranno disposti dal Ministero della pubblica istruzione per provvedere al pagamento dell'indennita' di studio al personale insegnante delle scuole elementari e di cui alla, legge 7 gennaio 1949, n. 5 , affluiranno alla contabilita' speciale a favore dei provveditore agli studi aperta presso le sezioni di tesoreria provinciale, ai sensi del regio (decreto 23 giugno 1938, n. 1224.
Entrata in vigore il 15 novembre 1949