Art. 3. 1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "sugli orientamenti del Governo" sono sostituite dalle seguenti: "sulle proposte del Governo";
b) alla lettera b), dopo la parola: "sociale" e' inserita la seguente: ", assistenziale";
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
" c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attivita' di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunita' italiane all'estero";
d) alla lettera d), dopo la parola: "radiotelevisivi" sono inserite le seguenti: "e informatizzati".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunita' italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.
1-ter. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.
1-quater. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall' articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ".
3. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , sono abrogati.
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunita' italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari".
Nota all'art. 3:
- Il testo deIl'art. 3 della citata legge n. 368 del 1989 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle proposte del Governo concernenti le seguenti materie:
a) stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunita' italiane all'estero;
b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale, e previdenziale;
c) criteri per l'erogazione di contributi ed associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attivita' di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunita' italiane all'estero;
d) informazioni e programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunita' italiane all'estero;
e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.
1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunita' italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.
1-ter. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.
1-quater. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall' art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4 In caso di motivata urgenza, il parere e' formulato dal comitato di presidenza di cui all'art. 9 e deve essere sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.
5. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva la richiesta.
5-bis. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunita' italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari".
a) all'alinea, le parole: "sugli orientamenti del Governo" sono sostituite dalle seguenti: "sulle proposte del Governo";
b) alla lettera b), dopo la parola: "sociale" e' inserita la seguente: ", assistenziale";
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
" c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attivita' di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunita' italiane all'estero";
d) alla lettera d), dopo la parola: "radiotelevisivi" sono inserite le seguenti: "e informatizzati".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunita' italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.
1-ter. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.
1-quater. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall' articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ".
3. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , sono abrogati.
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunita' italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari".
Nota all'art. 3:
- Il testo deIl'art. 3 della citata legge n. 368 del 1989 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle proposte del Governo concernenti le seguenti materie:
a) stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunita' italiane all'estero;
b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale, e previdenziale;
c) criteri per l'erogazione di contributi ed associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attivita' di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunita' italiane all'estero;
d) informazioni e programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunita' italiane all'estero;
e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.
1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunita' italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.
1-ter. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.
1-quater. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall' art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4 In caso di motivata urgenza, il parere e' formulato dal comitato di presidenza di cui all'art. 9 e deve essere sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.
5. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva la richiesta.
5-bis. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunita' italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari".