Articolo 125 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 124Articolo 126
Versione
15 marzo 1968
Art. 125.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1968, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell' articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90 , concernente l'inquadramento nella categoria del personale civile non di ruolo, degli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri adibiti a mansioni non salariali.
Entrata in vigore il 15 marzo 1968