Sentenza 18 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4S, sentenza 18/12/2023, n. 19126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 19126 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/12/2023
N. 19126/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15540/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15540 del 2014, proposto da
AN SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Marsili, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli, 44;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Capitolina in via del Tempio di Giove n. 21;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 565 del 4 aprile 2014, recante la reiezione dell’istanza di condono prot. 0/555606 sot. 1 del 10 dicembre 2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° dicembre 2023 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente domanda l’annullamento del diniego opposto dal Comune di Roma alla propria istanza di condono, presentata ai sensi dell’art. 32, l. 326/2003 e della l. reg. 12/2004 e relativa ad opere consistenti in “ampliamento di un locale ad uso magazzino per mq 80,00 ed un volume calcolato di mc 307,00” .
1.1. Nella motivazione del provvedimento, il Comune rileva che gli interventi sono stati eseguiti "in area sottoposta a tutela dei beni ambientali e paesistici ” – gravata, in particolare, dai seguenti vincoli: “a) beni paesagg. ex art.134 co1 lett. a) del Codice "c" - D.M.9/04/1957 - D.M. 3/07/1962 - D.M.20/06/1997, b) beni paesagg. ex art.134 co1 lett. b) del Codice "m" - ML rif. D.Lgs. 42/04, c) P.T.P. Ambito 2 C1 - 2 T.L. – e non rientrano tra quelli per cui può essere concessa la sanatoria nelle aree vincolate.
2. Avverso il provvedimento sono proposti i seguenti motivi:
I. “Violazione dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 2, comma 1, della legge regionale del Lazio n. 12/2004 e dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e con evidente eccesso di potere per travisamento, difetto insanabile di istruttoria, difetto del presupposto, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento tra situazioni identiche e/o analoghe” ;
II. “Violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, nonché viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, difetto del presupposto, travisamento dei fatti”.
3. Il Comune resistente, con memoria del 30 ottobre 2023, ha chiesto la riunione dei giudizi aventi R.G. nn. 15539/2014, 15540/2014, 15542/2014, e 15543/2014, per ragione di connessione. Ha rilevato, in particolare, che i giudizi hanno ad oggetto un intervento unitario., artificiosamente frazionato dalla ricorrente per eludere i limiti massimi di volumetria condonabile.
3.1. Nel merito, ha argomentato per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza straordinaria del 1° dicembre 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4- bis , c.p.a. e 13- quater , disp. att. c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Preliminarmente, il Tribunale ritiene di disattendere l’istanza di riunione formulata dalla difesa del Comune, non ravvisando alcuna particolare utilità nella trattazione congiunta dei quattro contenziosi. In particolare, l’asserito frazionamento delle istanze, al fine di occultare il superamento del limite di volumetria massima condonabile è circostanza valorizzata in questa sede giurisdizionale, ma non chiaramente evincibile dal contenuto dei provvedimenti di diniego.
6. Nel merito, è utile premettere un breve inquadramento del contesto normativo rilevante nella vicenda.
6.1. L’istanza della ricorrente ricade nell’ambito del c.d. “Terzo condono”, introdotto dal d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326. Secondo l’art. 32, comma 26 del citato decreto, in particolare, all’interno delle aree sottoposte a vincolo, sono sanabili solo gli abusi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Ne deriva l’assoluta impossibilità di condonare le opere che abbiano sviluppato nuove superfici e nuovi volumi in area vincolata ( ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 15 novembre 2022, n. 9986; id., 4 ottobre 2022, n. 8781).
6.2. Nella Regione Lazio la disciplina è stata attuata, in senso ancor più restrittivo, dalla l. reg. 12 del 2004, che, ferme le generali disposizioni dettate dalla legge nazionale, ha introdotto una condizione ostativa ulteriore, prevedendo che anche il vincolo sopravvenuto determini la non condonabilità delle opere abusive (cfr. art. 3, comma 1, lett. b). Le previsioni di fonte regionale sono state ritenute conformi a Costituzione dalla recente Corte cost., 30 luglio 2021, n. 181, in quanto rispettose dell’affidamento, non irragionevoli e poste a “ tutela di valori che presentano precipuo rilievo costituzionale, quali quelli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e archeologici” .
6.3. Alla luce delle illustrate disposizioni, possono essere oggetto di condono nelle aree vincolate solo gli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria. Per le altre tipologie di abusi, invece, la sanabilità risulta sempre preclusa ex lege – anche qualora le opere siano state eseguite prima dell’apposizione del vincolo – senza che occorra interrogarsi sulla compatibilità degli interventi con la disciplina urbanistica o con il regime del vincolo (vedi ex plurimis, Tar Lazio, Roma, sez. II- bis , 17 febbraio 2015, n. 2705; 4 aprile 2017 n. 4225; 13 ottobre 2017, n. 10336; 11 luglio 2018, n. 7752; 24 gennaio 2019, n. 931; 9 luglio 2019, n. 9131; 13 marzo 2019, n. 4572; 2 dicembre 2019 n. 13758; 7 gennaio 2020, n. 90; 2 marzo 2020, n. 2743; 26 marzo 2020 ,n. 2660; 7 maggio 2020,n. 7487; 18 agosto 2020, n. 9252; sez. Stralcio, 7 giugno 2022 n. 7384; 15 luglio 2022, n. 10072; Cons. St., sez. VI, 17 gennaio 2020 n. 425).
7. Ciò premesso, può passarsi alla disamina dei motivi di ricorso. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego, in quanto fondato esclusivamente sulla natura vincolata dell'area, senza alcuna considerazione dei profili tecnico-edilizi e paesaggistici dell’opera. Rappresenta, inoltre, che il vincolo sarebbe stato istituito successivamente all’ultimazione dell’intervento oggetto della sanatoria e non potrebbe trovare applicazione.
7.1. Il motivo è infondato. Nelle aree vincolate, la condonabilità dell’abuso di cui trattasi – avente ad oggetto opere di nuova costruzione, secondo la classificazione di cui all'allegato 1 alla l. 326 del 2003 – è preclusa ex lege, senza alcun margine di discrezionalità. Il diniego costituiva dunque esito vincolato del procedimento, senza che l’amministrazione fosse tenuta a svolgere ulteriori valutazioni, destinate a restare comunque ininfluenti ai fini della decisione (Cons. St., sez. VI, 17 febbraio 2023, n. 1672; 11 ottobre 2021, n.6827; 28 maggio 2015, n. 2678).
7.2. Con riferimento all’asserita disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe (che avrebbero beneficiato della sanatoria), il vizio – a prescindere dalla genericità della sua concreta formulazione – non può in radice configurarsi rispetto ad atti espressione di potere vincolato, quale quelli in materia di condono (Cons. St., sez. IV, 21 ottobre 2019, n. 7147; 11 dicembre 2017, n. 5798).
7.3. Quanto poi all’asserita anteriorità delle opere rispetto all’istituzione del vincolo – che risale al D.M. 9 aprile 1957, " Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del viale Cristoforo Colombo, sita nell'ambito del comune di Roma " – trattasi di circostanza solo affermata e non supportata da alcun elemento di prova. In ogni caso, come si è visto (par. 5.2), le disposizioni regionali sul condono considerano del tutto ininfluente la data di apposizione del vincolo, esso potendo legittimamente precludere la sanatoria anche se successivo alla commissione dell’abuso.
8. Con il secondo motivo è censurata la tardività del provvedimento, l’omessa considerazione delle osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto, la mancata audizione personale della ricorrente, che aveva chiesto di essere sentita.
8.1. Il motivo è infondato. La violazione dei termini procedimentali non determina – salvo ipotesi eccezionali in cui il termine sia espressamente qualificato come perentorio dalla legge (Cons. St., sez. IV, 13 novembre 2017, n. 5190) – la decadenza del potere di provvedere e quindi l’illegittimità del provvedimento adottato tardivamente (Cons. St., sez. IV, 10 giugno 2013, n. 3172), né il tempo trascorso può dirsi comunque idoneo a radicare in capo alla parte interessata alla sanatoria un legittimo affidamento sulla favorevole conclusione del procedimento (Cons. St., sez. VI, 08 aprile 2019, n. 2292).
8.2. Quanto all’asserita violazione dell’art. 10- bis della legge sul procedimento, si rileva che non sussiste in capo all’amministrazione un onere di analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ma è sufficiente che il provvedimento conclusivo sia logicamente e congruamente motivato, alla luce delle risultanze acquisite e degli apporti procedimentali del privato (Cons. St., sez. V, 20 ottobre 2021, n. 7054). A tale proposito, il provvedimento menziona le deduzioni presentate dalla parte privata, ma le ritiene inidonee al superamento dei motivi ostativi, stante l'insistenza dell'abuso in zona protetta e il suo avere riguardo ad opere di nuova costruzione.
8.3. Infine, le norme generali sul procedimento amministrativo non prevedono, tra i diritti dell’interessato (artt. 9 e 10 della l. 241 del 1990), quello all’audizione personale, che può essere disposta discrezionalmente dall’amministrazione, senza che sia configurabile alcun obbligo al riguardo ( ex multis, Tar Lazio, Roma, sez. IV- ter, 3 ottobre 2023, n. 14563; Cons. St., sez. VI, 20 aprile 2006, n. 2186).
9. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
9.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alle spese di giudizio in favore del Comune di Roma, che si liquidano nella somma di € 1.500,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO