Sentenza 8 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 08/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1758/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice Rel.
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1758/2024, promossa con ricorso unitario depositato il 24/04/2024 da:
1) Parte_1 nata DO il 20 luglio 1960
cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] (VA)
con gli Avv.ti Gianfranco Orelli e Andrea Orelli
e
2) Parte_2 nato Varese il 4 aprile 1963
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] (VA) con l'Avv. Sara Turuani Porretti
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in DO (VA) in data 27 luglio 1995,
(anno 1995 atto n. 5 Parte II Serie A)
separati consensualmente con sentenza n. 216/2024 in data 24 luglio 2024 e pubblicata in data 29 luglio 2024 (passata in giudicato il 02.11.2024, v. documenti in atti).
con i seguenti figli maggiorenni:
nato a [...] il [...] Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24.04.2024, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473-bis.49 c.p.c. all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 4/07/2024 in relazione alla domanda di separazione e data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473-bis.5, comma 3, c.p.c., con sentenza resa in data 24/07/2024 e pubbl. in data 29.07.2024 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 2/11/2024 la sentenza di separazione n. 216/2024 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine, nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto), per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 9/01/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1) pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di DO;
2) il Signor si obbliga – previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale, a Pt_2 titolo di liquidazione in un'unica soluzione “una tantum” ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970 e ad emissione dunque della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni pattuite, dandovi esecuzione spontanea – a costituire a favore della Signora Parte_1 il diritto di usufrutto vita natural durante, quindi a valere per l'intera vita
[...] della Sig.ra rinunciando, in sede di stipula dell'atto di Parte_1 costituzione del diritto di usufrutto, altresì all'obbligo di inventario e garanzia cui, ai sensi dell'art. 1002 c.c., sarebbe altrimenti tenuta l'usufruttuaria, con altresì prelazione in favore della stessa sull'acquisto della nuda proprietà, sull'immobile adibito a casa coniugale sito a DO, in Via Castelvecchio n. 3 e relative pertinenze, sin da ora autorizzando espressamente le relative trascrizioni e prestando il proprio incondizionato consenso per ogni attività e/o formalità necessaria per rendere effettivo e definitivo l'incontestato godimento del diritto di usufrutto da parte dell'usufruttuaria
Sig.ra esonerando il Conservatore dei Registri Parte_1
Immobiliari da ogni e qualunque responsabilità.
I beni immobili oggetto di tale atto sono in particolare come segue identificati: ➢ Catasto Fabbricati del Comune di DO, foglio 11, mappale 4229, sub 1, p.
T-S1, cat. A/3, cl. 3, vani 5,5; R.C. euro 218,72;
➢ Catasto Fabbricati del Comune di DO, foglio 11, mappale 4229, sub 2, p.
S-1, cat. C/6, cl. 2, mq 17; R.C. euro 21,95;
I ricorrenti prendono atto che la costituzione di tale diritto godrà della totale esenzione da imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale e da ogni altra tassa ex art. 19 l.
74/1987, il cui ambito di applicazione è esteso anche ai procedimenti di scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Il Signor sceglierà Notaio di sua fiducia e si farà carico di tutte le spese Parte_2
e/o costi notarili eventualmente connessi al perfezionamento della costituzione del diritto reale in parola, nonché alla relativa registrazione e trascrizione.
L'atto notarile in questione dovrà essere stipulato entro 30 giorni dal deposito della sentenza di divorzio.
Al momento della costituzione del diritto di usufrutto sui beni immobili sopra indicati e relative pertinenze in favore della Signora e del contestuale Parte_1
riconoscimento del diritto di prelazione all'acquisto, l'immobile menzionato dovrà risultare libero da ogni peso e /o vincolo, trascrizione e/o iscrizione di qualunque natura, e dovrà quindi essere nell'incondizionata disponibilità del concedente, Sig.
affinché il diritto di usufrutto venga acquisito dalla Sig.ra Parte_2 [...]
e possa dalla stessa essere goduto ininterrottamente, per l'intera Parte_1 vita dell'usufruttuaria Sig.ra senza alcun limite e senza Parte_1
alcuna possibilità di contestazione da parte di alcuno;
3) Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, da parte del Signor ed è stata effettuata Parte_2
a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, a favore di Parte_1
avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e
[...]
comunque al vincolo matrimoniale, alla separazione ed alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Perfezionato tutto quanto previsto al precedente punto 2, nulla sarà più dunque dovuto per qualsivoglia causa, titolo o ragione derivante, occasionata o anche solo connessa dal rapporto coniugale intercorso, dalla convivenza o per qualsivoglia altro titolo dal
Signor alla Signora e viceversa, e ciò né a Parte_2 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento, quota parte tfr, risarcimento o altro, a prescindere dal futuro modificarsi o meno delle condizioni, economiche e non, degli ex coniugi. 4) I ricorrenti, con il perfezionamento di quanto previsto ai precedenti punti 2) e 3), si dichiarano pertanto entrambi reciprocamente e definitivamente autosufficienti sotto il profilo economico, avendo già regolato e definito ogni restante rapporto patrimoniale ed economico intercorrente tra loro, senza quindi vantare alcuna reciproca pretesa odierna, né futura.
5) Laddove per qualsivoglia motivo il presente ricorso non venisse definito, con il divorzio alle condizioni richieste e dunque anche con la costituzione in capo alla
Signora del diritto di usufrutto per l'intera vita Parte_1 dell'usufruttuaria, con prelazione all'acquisto della nuda proprietà, il Signor Pt_2
rimarrà nel diritto di far rientro, utilizzare e disporre dell'abitazione coniugale di sua esclusiva proprietà, in applicazione della normativa civilistica ed entrambi i coniugi manterranno pertanto salvi ed impregiudicati tutti i propri e rispettivi diritti, personali, economici e patrimoniali, a qualunque titolo proponibili dall'uno nei confronti dell'altro e che potranno essere fatti incondizionatamente valere;
6) Spese del presente giudizio integralmente compensate.
7) Le parti dichiarano, da ultimo, sin d'ora, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza divorzile, alle sopraesposte e vincolanti condizioni.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici, essendo equo sotto il profilo economico anche l'accordo raggiunto in termini di una tantum ex art. 5 della legge n. 898/1970 (cfr. Cass. n. 17018/2003, n.
13108/2010 e n. 3635/2012).
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 27 luglio
1995, in DO (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di DO (anno
1995, atto n. 5 parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 3.02.2025. Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Heather Maria Rita LO GIUDICE Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.