Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 31.3.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.9464 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
Parte_1 Parte_2
- opponente
CONTRO anche quale mandatario di avv. G BORRELLI CP_1 CP_2
- opposto – conclusioni: come in atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CP_ Con precetto notificato in data 25.7.2023 l' nella qualità in atti intimava il pagamento alla società opposta in forza della sentenza n.2375/2017 emessa dalla Sezione Lavoro della locale Corte d'appello della somma di euro 674.983,55 oltre accessori nei termini ivi in dettaglio indicati. Seguiva l'odierna CP_ opposizione con cui veniva contestata la possibilità dell di recuperare la somma predetta in modalità diversa da quella esattoriale. Si costituiva in giudizio l'istituto opposto che chiedeva il rigetto dell'opposizione spiegata. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ex actis costituisce circostanza pacifica che: il titolo esecutivo oggetto del precetto è dato dalla sentenza n.2375/2017 emessa dalla Sezione Lavoro della locale Corte d'appello con la quale è stata annullata la cartella opposta n. 014 2007 009137833300 (per vizi formali afferenti alla decadenza del potere di riscossione esattoriale) e la parte opponente è stata condannata al pagamento di euro
435.576,85 oltre accessori di legge;
nel precetto sono state computate anche le sanzioni civili ex lege maturate medio tempore;
l'assenza di contestazioni in merito al quantum debeatur.
2.1. E' noto che l'accertamento dell' invalidità meramente formale degli avvisi di addebito, non comporta l'automatica infondatezza nel merito della pretesa creditoria dell'ente previdenziale, essendo CP_ venuto meno soltanto il titolo esecutivo che l' per legge può emettere direttamente (attraverso il
2.2. In tal caso, tale sentenza, nel caso di condanna, diviene il nuovo titolo esecutivo, del tutto valido ed efficace, che l'ente previdenziale ben può azionare, senza che sussista la preclusione di cui all'art.24 del D.Lgs. n. 46 del 1999, operando quest'ultima unicamente con riferimento al sistema dell'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali (cfr. in termini Corte d'Appello Brescia, Sez. lavoro, Sent.,
23/09/2021, n. 209). Invero, secondo consolidato principio giurisprudenziale, la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale non esonera appunto il giudice dell'opposizione avverso la cartella esattoriale (cui va equiparato l'avviso di addebito) dall'esaminare il merito della pretesa creditoria (v.
Cass. 18262/17; Cass. 12333/15), e, ovviamente, dallo statuire al riguardo con sentenza, la quale non soffre alcuna limitazione del tipo di quelle di cui al cit.art.24 del D.Lgs. n. 46 del 1999. In sostanza CP_ l'accertata invalidità del titolo esecutivo per vizi formali comporta che l' non possa più azionarli, ma CP_ non impedisce l'esame nel merito della pretesa creditoria dell' pretesa quest'ultima che l'ente previdenziale fa valere resistendo all'opposizione dell' ingiunto e chiedendone il rigetto, con conferma del titolo esecutivo, non essendo neppure necessario che la condanna dell'opponente al pagamento delle somme oggetto dell'avviso di addebito venga proposta espressamente o, addirittura, nelle forme delle domanda riconvenzionale. CP_
2.3. Sulla scorta di quanto precede, non pare dubbio il diritto dell di procedere all'esecuzione forzata in forza della sentenza di condanna ridetta, costituendo essa titolo esecutivo a ciò legittimante e non ostando a riguardo il disposto del cit. art.24. Ne deriva che l'opposizione proposta va rigettata.
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
4. Le spese di causa vanno compensate in toto tra le parti attesa l'opinabilità delle questioni controverse.
P.Q.M.
2 il giudice definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione proposta, nei termini di cui motivazione;
spese compensate.
Bari 31.3.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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