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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/10/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 851/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 851/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FISCHI DANIELA, elettivamente domiciliato in Perugia, Via Guardabassi n. 2, presso lo studio del medesimo difensore
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIBORI CP_1 C.F._2
FRANCO, elettivamente domiciliato in Perugia, Via XIV Settembre n. 69, presso lo studio del medesimo difensore
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: RICORSO EX ART 473-BIS.49 C.P.C.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Conclusioni delle parti: Le parti hanno depositato conclusioni congiunte, chiedendo la pronuncia della separazione e della successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni che ivi interamente si trascrivono “:
1. I coniugi vivranno separati impegnandosi a rispettarsi l'uno verso l'altro; nello specifico, la Sig.ra continuerà ad abitare presso l'immobile sito in Parte_1 Parte_1
Via Catanelli n.120, loc. Ponte San Giovanni (PG), già di proprietà dei coniugi nella misura di 50% cadauno;
2. L'autovettura Fiat Punto, targata EZ067GD, di proprietà della Sig.ra , ma in uso esclusivo a sarà Parte_1 CP_1 trasferita a favore di costui con spese a suo carico entro la data del 30.06.2024, così come la relativa assicurazione e tassa di circolazione ad oggi a nome della Sig.ra
.
3. Per quanto riguarda i rapporti economici, si evidenzia Parte_1 che le parti sono economicamente autonome ed autosufficienti, non dovendo pertanto provvedere l'una nei confronti dell'altra ad alcun titolo di mantenimento e/o di alimenti;
il Sig. rinuncia a qualsiasi pretesa per il godimento esclusivo CP_1 dell'immobile da parte della Sig.ra 4. Il figlio è adulto (quasi Pt_1 Per_1 trentenne) e possiede un lavoro fisso che gli consente di provvedere a sé stesso in piena autonomia. Per quanto sopra premesso, i ricorrenti come sopra rappresentati e difesi chiedono che l'Onorevole Tribunale dito Voglia, disattesa ogni contraria: •
Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio con rito Concordatario in data 09/07/1995 nel Comune di Perugia, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Perugia al n. 220, parte 2 seria A); ◦ Le parti sono economicamente autonome ed autosufficienti, pertanto rinunciano l'una verso laltra a qualsiasi titolo ad ogni forma di mantenimento e/o alimenti • Le parti rinunciano a comparire in udienza ed a ripetere dette condizioni a mezzo di trattazione scritta. • Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del comune di Perugia, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Considerato inoltre che • i ricorrenti
pagina 2 di 6 presentano, al contempo, domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. e la domanda cosi proposta, sarà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale chiedono che l'Onorevole Tribunale dito voglia, disattesa ogni contraria: • dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
con rito Concordatario in data 09/07/1995 nel Parte_2
Comune di Perugia, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Perugia al n. 220, parte 2 serie A); • Le parti sono economicamente autonome ed autosufficienti, pertanto rinunciano l'una verso l'altra a qualsiasi itolo ad ogni forma di mantenimento e/o alimenti • Le parti rinunciano a comparire in udienza ed a ripetere dette condizioni a mezzo di trattazione scritta. • Dare atto che gli stessi rinunciano di comune accordo l'uno verso l'altro a qualsiasi forma di mantenimento %/o alimenti essendo entrambi economicamente autosufficienti”.
Conclusioni del P.m.: “ conclude per l'accoglimento della domanda sullo status”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Las Sig.ra ha depositato ricorso cumulativo per Parte_1 la separazione giudiziale e per lo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c., convenendo in giudizio il Sig. . CP_1
La ricorrente, a sostegno delle sue richieste, ha esposto: di aver contratto matrimonio con il resistente secondo il rito concordatario in data 9.7.1995 nel
Comune di Perugia, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Perugia al n. 220, parte 2 seria A;
che dall'unione dei coniugi è nato il figlio il 14.10.1995, oramai autosufficiente economicamente;
Per_1 che la casa coniugale sita in Via Catanelli n.120, Loc. Ponte San Giovanni (PG)
è di proprietà delle parti nella misura di 50% cadauno;
che, dopo alcuni anni di serena convivenza, il marito era divenuto progressivamente litigioso e violento, al punto da condizionare negativamente lo sviluppo del figlio e rendere la convivenza impossibile, sicché la moglie, esasperata, aveva pagina 3 di 6 manifestato al Sig. l'intenzione di separarsi;
che costui aveva reagito CP_1 bruscamente, trasferendosi dalla madre, dove vive tuttora, in attesa di una riconciliazione che non è mai avvenuta;
che ciò aveva poi suscitato nel Sig.
l'insorgere di condotte violente a danno della moglie, dalle quali sono CP_1 scaturiti, addirittura, provvedimenti di carattere penale quali il divieto di avvicinamento alla moglie e, poi, gli arresti domiciliari, misura successivamente mitigata dall'adozione del braccialetto elettronico.
Quanto al profilo reddituale, la ricorrente ha dedotto di lavorare presso la
, con sede in Perugia, percependo uno stipendio mensile pari ad €. Parte_3
1.400,00/1.500,00, mentre il Sig. lavora in qualità di dipendente CP_1 presso la Cooperativa TourCoop, con sede in Perugia, con mansioni di giardiniere, evidenziando dunque che entrambi risultano economicamente indipendenti ed autonomi.
Ha quindi chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi, senza la previsione di assegni di mantenimento, essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti, e senza richiesta di contributi a favore del figlio, oramai trentenne ed economicamente autosufficiente, e, una volta definito il giudizio di separazione, decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Instaurato in contraddittorio, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e del successivo divorzio, depositato con la relativa l'istanza di mutamento del rito. Tenutasi la prima udienza a trattazione cartolare, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte come depositate e il Giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
pagina 4 di 6 Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, essendo emerso che fra i coniugi vi è da tempo una crisi tale da escludere, allo stato, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti.
Sono dunque da ritenersi integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151 co. 1 c.c.
Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti possono essere accolte dal Collegio, in quanto non contrastanti con norme imperative o di ordine pubblico matrimoniale e familiare.
Giacchè nel ricorso promosso dalla ricorrente è stata chiesta anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi provveda, una volta che la sentenza di separazione sarà passata in giudicato, ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 1 L. 898/1970.
Le spese di lite del giudizio verranno regolate all'esito della pronuncia definitiva in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale tra la Sig.ra e il Parte_1
Sig. e, per l'effetto, autorizza i coniugi a vivere separati, CP_1 serbandosi reciproco rispetto;
2) Provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub “Conclusioni delle parti”;
pagina 5 di 6 3) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Perugia, 17.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Elena Stramaccioni dott. Loredana Giglio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 851/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FISCHI DANIELA, elettivamente domiciliato in Perugia, Via Guardabassi n. 2, presso lo studio del medesimo difensore
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIBORI CP_1 C.F._2
FRANCO, elettivamente domiciliato in Perugia, Via XIV Settembre n. 69, presso lo studio del medesimo difensore
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: RICORSO EX ART 473-BIS.49 C.P.C.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Conclusioni delle parti: Le parti hanno depositato conclusioni congiunte, chiedendo la pronuncia della separazione e della successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni che ivi interamente si trascrivono “:
1. I coniugi vivranno separati impegnandosi a rispettarsi l'uno verso l'altro; nello specifico, la Sig.ra continuerà ad abitare presso l'immobile sito in Parte_1 Parte_1
Via Catanelli n.120, loc. Ponte San Giovanni (PG), già di proprietà dei coniugi nella misura di 50% cadauno;
2. L'autovettura Fiat Punto, targata EZ067GD, di proprietà della Sig.ra , ma in uso esclusivo a sarà Parte_1 CP_1 trasferita a favore di costui con spese a suo carico entro la data del 30.06.2024, così come la relativa assicurazione e tassa di circolazione ad oggi a nome della Sig.ra
.
3. Per quanto riguarda i rapporti economici, si evidenzia Parte_1 che le parti sono economicamente autonome ed autosufficienti, non dovendo pertanto provvedere l'una nei confronti dell'altra ad alcun titolo di mantenimento e/o di alimenti;
il Sig. rinuncia a qualsiasi pretesa per il godimento esclusivo CP_1 dell'immobile da parte della Sig.ra 4. Il figlio è adulto (quasi Pt_1 Per_1 trentenne) e possiede un lavoro fisso che gli consente di provvedere a sé stesso in piena autonomia. Per quanto sopra premesso, i ricorrenti come sopra rappresentati e difesi chiedono che l'Onorevole Tribunale dito Voglia, disattesa ogni contraria: •
Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio con rito Concordatario in data 09/07/1995 nel Comune di Perugia, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Perugia al n. 220, parte 2 seria A); ◦ Le parti sono economicamente autonome ed autosufficienti, pertanto rinunciano l'una verso laltra a qualsiasi titolo ad ogni forma di mantenimento e/o alimenti • Le parti rinunciano a comparire in udienza ed a ripetere dette condizioni a mezzo di trattazione scritta. • Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del comune di Perugia, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Considerato inoltre che • i ricorrenti
pagina 2 di 6 presentano, al contempo, domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. e la domanda cosi proposta, sarà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale chiedono che l'Onorevole Tribunale dito voglia, disattesa ogni contraria: • dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
con rito Concordatario in data 09/07/1995 nel Parte_2
Comune di Perugia, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Perugia al n. 220, parte 2 serie A); • Le parti sono economicamente autonome ed autosufficienti, pertanto rinunciano l'una verso l'altra a qualsiasi itolo ad ogni forma di mantenimento e/o alimenti • Le parti rinunciano a comparire in udienza ed a ripetere dette condizioni a mezzo di trattazione scritta. • Dare atto che gli stessi rinunciano di comune accordo l'uno verso l'altro a qualsiasi forma di mantenimento %/o alimenti essendo entrambi economicamente autosufficienti”.
Conclusioni del P.m.: “ conclude per l'accoglimento della domanda sullo status”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Las Sig.ra ha depositato ricorso cumulativo per Parte_1 la separazione giudiziale e per lo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c., convenendo in giudizio il Sig. . CP_1
La ricorrente, a sostegno delle sue richieste, ha esposto: di aver contratto matrimonio con il resistente secondo il rito concordatario in data 9.7.1995 nel
Comune di Perugia, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Perugia al n. 220, parte 2 seria A;
che dall'unione dei coniugi è nato il figlio il 14.10.1995, oramai autosufficiente economicamente;
Per_1 che la casa coniugale sita in Via Catanelli n.120, Loc. Ponte San Giovanni (PG)
è di proprietà delle parti nella misura di 50% cadauno;
che, dopo alcuni anni di serena convivenza, il marito era divenuto progressivamente litigioso e violento, al punto da condizionare negativamente lo sviluppo del figlio e rendere la convivenza impossibile, sicché la moglie, esasperata, aveva pagina 3 di 6 manifestato al Sig. l'intenzione di separarsi;
che costui aveva reagito CP_1 bruscamente, trasferendosi dalla madre, dove vive tuttora, in attesa di una riconciliazione che non è mai avvenuta;
che ciò aveva poi suscitato nel Sig.
l'insorgere di condotte violente a danno della moglie, dalle quali sono CP_1 scaturiti, addirittura, provvedimenti di carattere penale quali il divieto di avvicinamento alla moglie e, poi, gli arresti domiciliari, misura successivamente mitigata dall'adozione del braccialetto elettronico.
Quanto al profilo reddituale, la ricorrente ha dedotto di lavorare presso la
, con sede in Perugia, percependo uno stipendio mensile pari ad €. Parte_3
1.400,00/1.500,00, mentre il Sig. lavora in qualità di dipendente CP_1 presso la Cooperativa TourCoop, con sede in Perugia, con mansioni di giardiniere, evidenziando dunque che entrambi risultano economicamente indipendenti ed autonomi.
Ha quindi chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi, senza la previsione di assegni di mantenimento, essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti, e senza richiesta di contributi a favore del figlio, oramai trentenne ed economicamente autosufficiente, e, una volta definito il giudizio di separazione, decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Instaurato in contraddittorio, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e del successivo divorzio, depositato con la relativa l'istanza di mutamento del rito. Tenutasi la prima udienza a trattazione cartolare, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte come depositate e il Giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
pagina 4 di 6 Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, essendo emerso che fra i coniugi vi è da tempo una crisi tale da escludere, allo stato, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti.
Sono dunque da ritenersi integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151 co. 1 c.c.
Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti possono essere accolte dal Collegio, in quanto non contrastanti con norme imperative o di ordine pubblico matrimoniale e familiare.
Giacchè nel ricorso promosso dalla ricorrente è stata chiesta anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi provveda, una volta che la sentenza di separazione sarà passata in giudicato, ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 1 L. 898/1970.
Le spese di lite del giudizio verranno regolate all'esito della pronuncia definitiva in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale tra la Sig.ra e il Parte_1
Sig. e, per l'effetto, autorizza i coniugi a vivere separati, CP_1 serbandosi reciproco rispetto;
2) Provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub “Conclusioni delle parti”;
pagina 5 di 6 3) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Perugia, 17.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Elena Stramaccioni dott. Loredana Giglio
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