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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 3412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3412 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1228/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 23/10/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1228 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Rolando Marconato Parte_1 giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del
[...]
e la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 11831/2024, pubblicata in data 21/11/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 23.10.2023 , premesso di aver lavorato come Parte_1
OSS presso la con rapporto part Controparte_2 time ed inquadramento nel 5° livello alle dipendenze della
[...]
, deduceva Controparte_3
l'illegittimità del licenziamento intimatogli all'esito della contestazione disciplinare datata 7.4.2023 con cui gli venivano sollevati i seguenti addebiti:
“in data 14 marzo u.s. EL, alle ore 14:00, abbia preso servizio in reparto senza prima recarsi in infermeria per eseguire il tampone necessario per il controllo da contagio da CO, così come espressamente previsto dalle specifiche disposizioni che sono state emanate per lo svolgimento in sicurezza di attività lavorativa nei reparti in cui sono presenti pazienti positivi al virus. Senonché, nonostante i numerosi solleciti da parte dei colleghi in turno a eseguire il tampone, risulta che EL abbia continuato ingiustificatamente a temporeggiare tanto da costringere l'infermiera di turno, ad Testimone_1 invitarLa formalmente a effettuare il predetto controllo, invito, che, a quanto consta, è rimasto del tutto inascoltato. A questo punto, risulta che sia gli altri operatori in turno, sia la signora si siano visti costretti a segnalare Tes_1
l'accaduto al Coordinatore del reparto, il quale non ha potuto fare altro che ordinarLe di recarsi in infermeria per eseguire il controllo in questione. Tuttavia, risulta che anche in questo secondo caso EL abbia immotivatamente tergiversato fino a disattendere patentemente l'indicazione che Le era stata espressamente impartita dal Suo diretto superiore. Di tale condotta veniva quindi informata anche la dottoressa la quale, il giorno successivo (15 marzo), riusciva, nonostante le Sue ingiustificate e continue resistenze, a sottoporLa al prescritto tampone constatando a quel punto la Sua positività al CO”. Assumeva l'illegittimità del licenziamento per mancata affissione del codice disciplinare e per stato di incapacità di intendere e di volere al momento della commissione dei fatti contestati e delle giustificazioni rese in data 11.5.2023 con cui aveva riconosciuto gli addebiti. Concludeva chiedendo: «previo accertamento che il ricorrente sig. tanto nel momento Parte_1 3
della condotta che ha motivato il proprio licenziamento che in quello in cui ha reso le proprie
“controdeduzioni” in occasione dell'incontro tenutosi l'11.05.2023 si trovava in uno stato di assoluta incapacità di intendere e di volere per quanto sopra dedotto, argomentato e documentato, per gli effetti dichiarare llegittimo , nullo, insussistente ed annullare il licenziamento disciplinare comunicato con lettera del 19.05.2023 e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro.
2. Condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario».
Si costituiva la Controparte_3 resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
[...]
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale respingeva il ricorso e compensava le spese processuali ad eccezione di quelle di CTU che poneva a carico del lavoratore. Il Tribunale disattendeva i rilievi sull'omessa affissione del codice disciplinare osservando che la stessa risultava documentalmente provata e in ogni caso l'affissione non era necessaria per condotte, quali quelle contestate, immediatamente percepibili come contrarie al minimo etico. Rilevava poi che la documentazione medica prodotta dal ricorrente, pur evidenziando gravi patologie, non attestava alcuno stato di incapacità di intendere e di volere ed era risalente nel tempo in quanto relativa agli anni
2009-2010 ovvero successiva ai fatti contestati. Condivideva, infine, le conclusioni dell'espletata CTU medico legale circa l'insussistenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere al momento della commissione dei fatti addebitati (14.3.2023) e della presentazione delle giustificazioni (11.5.2023), richiamando le argomentazioni con cui il consulente d'ufficio aveva disatteso i rilievi critici di parte ricorrente. Ritenuta la rilevanza disciplinare dell'inosservanza di disposizioni ed ordini di servizio posti a tutela dei colleghi 4
di lavoro e degli ospiti della struttura, osservava che in difetto di specifiche allegazioni, non era possibile effettuare alcuna verifica della proporzionalità della sanzione in riferimento alle previsioni del CCNL mentre in relazione alla condotta contestata, consistente nell'immotivato rifiuto di sottoporsi al tampone pur trovandosi in stato di malessere fisico, con conseguente rischio per i pazienti della struttura, la sanzione espulsiva risultava proporzionata.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 sollevando quattro motivi di gravame. Con il primo motivo di appello ha censurato la statuizione che ha ritenuto validamente dimostrata l'affissione del codice disciplinare e comunque irrilevante tale affissione, trattandosi di condotta contraria al minimo etico, senza tener conto delle effettive capacità di autodeterminazione, consapevolezza e capacità d'intendere del lavoratore.
Con il secondo motivo ha lamentato la mancata ammissione dei mezzi istruttori sulla capacità di agire del lavoratore e la acritica condivisione delle risultanze dell'espletata CTU medico legale, senza considerare gli effetti della patologia bipolare sofferta e senza attribuire rilievo alla certificazione medica redatta dal dott. nell'immediatezza dei fatti contestati. Con il terzo Per_2 motivo di gravame l'appellante ha censurato l'omessa valutazione della documentazione medica relativa al test Crisci – Wartegg, effettuato dallo stesso prof. allegato alle note critiche del proprio CTP e il mancato Per_3 rinnovo della consulenza d'ufficio. Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante ha censurato le statuizioni con cui il Tribunale ha ravvisato la proporzionalità della sanzione espulsiva assumendo di aver tempestivamente dedotto nell'originario ricorso introduttivo la sproporzione e che comunque il giudice avrebbe dovuto considerare: che il lavoratore si era sempre sottoposto quotidianamente al tampone CO;
che pur avendone diritto in quanto affetto da immunodeficienza da HIV, non aveva mai richiesto una certificazione che lo esonerasse dall'attività lavorativa;
che pochi giorni prima era stato attinto da altra sanzione disciplinare, elemento scatenante della reazione del 14.3.2023; che nelle giustificazioni del 11.5.2023 il lavoratore aveva manifestato di essersi sentito stanco e raffreddato ma di aver voluto comunque rimanere in servizio per non “bucare” il turno;
che il lavoratore non aveva precedenti disciplinari. Ha concluso chiedendo, previa ammissione della prova testimoniale e rinnovazione della CTU medico legale, in riforma 5
della gravata sentenza di “… dichiarare che il licenziamento dell'odierno appellante sig.
per come è stato comminato, per le ragioni ad esso sottese e, soprattutto, per Parte_1 lo stato di assoluta incapacità di intendere e di volere in cui si trovava il medesimo tanto nel periodo antecedente che successivo, quanto, soprattutto, nel momento specifico in cui avrebbe avuto luogo la condotta contestata e da cui è originato il provvedimento sanzionatorio oggi impugnato, deve ritenersi insussistente, illegittimo e/o nullo e/o inefficace e/o discriminatorio e comunque comminato in violazione della legge e del contratto collettivo applicabile alla fattispecie lavorativa e, per l'effetto, condannare la
[...]
- in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla reintegrazione dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro.
3. Condannare la parte resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite per i due gradi del giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Si è costituita la Controparte_1 Controparte_3 eccependo l'inammissibilità in rito e
[...]
l'infondatezza del merito del gravame. Ha concluso chiedendo: «In via preliminare: - dichiarare inammissibile il ricorso in appello per tutte le ragioni esposte nel presente atto e/o per ogni altra ragione ritenuta di giustizia. In via principale, ed in subordine: - rigettare integralmente il ricorso in appello, per tutti i motivi su esposti e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza di primo grado In via subordinata, si chiede l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria difensiva di primo grado, che integralmente si riportano:
“- in via principale:
- accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato con lettera del 19 maggio 2023 al ricorrente per le ragioni dedotte nel presente atto
e per ogni altra motivazione ritenuta di giustizia e, per l'effetto - rigettare integralmente le domande del ricorrente, perché infondate in fatto ed in diritto, così come meglio esposto in narrativa e comunque non provate. 6
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice dovesse ritenere illegittimo il licenziamento, acclarata sussistenza dei fatti contestati, dichiari l'inapplicabilità dell'art. 18, co. 4, Stat. Lav. (oltre che del comma 1) per le ragioni dedotte nel presente atto, limiti la condanna della resistente alla sola tutela risarcitoria di cui al co. 5 del citato art. 18 Stat. Lav., contenendo nel minimo la misura dell'indennità risarcitoria ivi prevista, detratto in ogni caso l'aliunde perceptum e/o percipiendum” In via ancor più gradata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accogliere una qualche pretesa di controparte in ordine alla reintegrazione del signor nel posto di Pt_1 lavoro, detrarre in ogni caso l'aliunde perceptum e/o percipiendum”. Con vittoria di spese, onorari e competenze».
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
Nel merito l'appello non può trovare accoglimento.
Quanto al primo motivo di gravame, osserva la Corte che l'appellante non ha specificamente contestato le argomentazioni del Tribunale che, richiamando i consolidati orientamenti della S.C., ha condivisibilmente rilevato come non sia necessaria la preventiva affissione del codice disciplinare in relazione alle condotte immediatamente percepibili dal lavoratore come contrarie al c.d. minimo etico. Infatti, l'appellante si è limitato a sostenere che la valutazione della condotta contestata come violativa del minimo etico avrebbe dovuto tenere conto dell'effettiva capacità di autodeterminazione e discernimento del lavoratore, con ciò sostanzialmente anticipando le questioni oggetto dei successivi motivi di gravame in relazione alla capacità di intendere e di volere al momento della commissione dei fatti addebitati. Invero, il lavoratore potrebbe essere considerato incapace di percepire l'illiceità della condotta posta in essere solo se si fosse trovato in uno stato di incapacità, 7
circostanza che sarebbe in ogni caso idonea ad escludere la sanzionabilità dell'illecito disciplinare anche qualora il codice disciplinare fosse stato ritualmente affisso.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, costituito dallo stato di salute del lavoratore e dalla tipologia delle patologie sofferte, nonché l'omessa ammissione delle prove testimoniali sull'aggravamento della patologia bipolare. Ha inoltre lamentato l'omessa valutazione delle risultanze della certificazione del dott. che i testi, ove ammessi, avrebbero Per_2 confermato essere datata 16.3.2023. Il motivo è infondato. Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il nominato CTU ha correttamente valutato la patologia psichiatrica sofferta dal , fornendo adeguata risposta ai Pt_1 relativi quesiti. In particolare, il CTU ha così risposto agli analitici quesiti posti dal Tribunale: “descriva le patologie delle quali in atto soffre il periziando e la loro evoluzione, nonché i trattamenti praticati allo stesso ed il suo stato attuale di salute; il periziando attuale risulta affetto da Sindrome da HIV in terapia e Sindrome
Affettiva Bipolare con compliance della terapia discontinua.
- descriva tutti gli eventuali precedenti morbosi interessanti la salute del predetto e ne tenga conto nelle valutazioni di seguito elencate il periziando risulta affetto da precedenti morbosi dal 2009 hiv positiva, infezioni opportunistiche, candidosi dell'esofago, infezioni polmonari, esiti di flebotrombosi arto inferiore sinistro, erisipela, , Disturbo di Personalità con alternanza di eccitamento e Persona_4 stati psicotici, riferiti diversi ricoveri
- accerti se il ricorrente, in relazione alle condotte poste in essere il giorno 14.3.2023 (descritte nella contestazione disciplinare, all. 4 ricorso) e il giorno 11.5.2023 (dichiarazioni rese nella fase del procedimento disciplinare , all. 5 ricorso) si sia trovato in condizione di ridotta capacità di intendere e di volere;
in caso di risposta positiva, precisi se tale condizione sia stata continuativa o solo temporanea (specificando in tal caso in quali periodi), come pure se tale capacità sia stata solo affievolita o fortemente ridotta o del tutto assente in relazione alle condotte poste in essere il 14.3.2023 – rifiuta di sottoporsi a tampone ID, prima di entrare in servizio, come prescritto da regolamento aziendale –
e quelle poste in essere il giorno 11.5.2023 sulla base della documentazione esaminata e della valutazione svolta dallo scrivente, nonché le valutazioni testistiche (MMPI-2 eseguito a luglio 2023 e il Test di Wartegg somministrato 8
dallo scrivente) non ci sono elementi che pongano per una incapacità di intendere e di volere continuativa a carico del periziando. Per ciò che concerne quella temporanea, stante la dinamica descritta dai fatti e riportata documentalmente, vista la presenza di una documentazione psichiatrica risalente, tenuto conto che l'ulteriore documentazione è solo successiva all'evento, non può lo scrivente verificare la presenza di una incapacità di tipo temporaneo, né tantomeno collocarla all'epoca dei fatti.
- verifichi la sussistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra tale condizione patologica e le condotte tenute nei giorni 14.3.2023 e 11.5.2023, tenendo al riguardo presente la regola del “più probabile che non” (Cassazione civile, Sezioni Unite, 11 gennaio
2008, n. 581), e quindi sulla base dell'esistenza di un rilevante grado di probabilità scientifica, derivante da elementi oggettivi, sicchè le facoltà volitive ed intellettive devono risultare – in base alla menzionata valutazione probabilistisca - diminuite in modo da impedire o ostacolare una seria valutazione dell'atto o la formazione di una volontà in relazione all'episodio contestativo. Sulla base dell'analisi della documentazione agli atti e della valutazione dello stato mentale eseguita dallo scrivente, non può rilevarsi alcun nesso di causalità o legame eziologico tra le condizioni patologiche del e gli eventi o le condotte tenute nei giorni 14.03.2023 e Pt_1
11.5.2023”. Dunque il CTU ha espresso la propria valutazione tenendo in piena considerazione il disturbo bipolare ed ha correttamente valutato la relativa documentazione medica, che come evidenziato dal Tribunale, è risalente nel tempo o comunque inidonea a comprovare la sussistenza dello stato di incapacità al momento della commissione dei fatti.
Né può ritenersi che le circostanze secondo cui il fosse Pt_1 particolarmente adirato con l'infermiera di turno, e con Testimone_1 coordinatore e fosse inoltre risentito per la precedente Parte_2 sanzione disciplinare appena ricevuta possano costituire indizi dell'asserito stato di incapacità, trattandosi di normali dinamiche lavorative inidonee a determinare il venir meno della capacità di intendere e di volere. Deve poi escludersi che l'ammissione della prova testimoniale avrebbe consentito al lavoratore di ottemperare all'onere della prova, sullo stesso gravante, dell'incapacità di intendere e di volere alla data di commissione dei fatti addebitati. Invero le capitolazioni istruttorie formulate in relazione al teste
(fratello dell'appellante) sono in parte irrilevanti ai fini della Tes_2 9
decisione ovvero vertenti su circostanze non contestate (vd. cap. 1 “vero che in data 21.02.2023 e 16.03.2023 ha accompagnato suo fratello Parte_1
a visita presso lo psicologo dott. ; cap. 4 “Vero che Persona_5 successivamente al 16.03.2023 ha ripetutamente insistito con suo fratello affinchè si sottoponesse a visita psichiatrica”; cap. 5 “Vero che Parte_1 solo il 28 giugno 2023 suo fratello ha acconsentito a sottoporsi a visita psichiatrica e che lei ha preso un appuntamento presso lo psichiatra dott. ed ha accompagnato suo fratello a visita in Controparte_4 Parte_1 data 01.07.2023”; cap. 6 “Vero che suo fratello, nonostante le sue continue insistenze non ha più accettato di sottoporsi a visite mediche di alcun genere e che non segue alcuna prescrizione medica inerente il proprio stato di salute psicologica”) ed in altra parte del tutto valutative e dunque inammissibili (vd. cap. 2 “Vero che nelle rispettive date come sopra indicate lei ha insistito particolarmente con affinchè si sottoponesse a visita, e che il Parte_1 medesimo era di umore particolarmente depresso, con sbalzi di umore repentini e che il medesimo non voleva assolutamente Parte_1 incontrare uno psicologo”; cap. 3 “Vero che nelle medesime date suo fratello si presentava coi vestiti sporchi, trasandato, sporco nella persona, con evidenti segni di difficoltà nell'organizzare le idee e sostenere una conversazione”). Parimenti irrilevanti, oltre che inammissibili in quanto valutative, sono le articolazioni istruttorie relative alla richiesta prova con i colleghi di lavoro del
, fermo restando che il fatto che il lavoratore si fosse “alterato Pt_1 profondamente” per aver ritrovato il suo armadietto svuotato (cap. 13), che apparisse “… in stato di malessere psico-fisico, in estremo stato di confusione ed alterazione” e ritenesse che la sottoposizione al test ID fosse un pretesto per licenziarlo (cap. 15) non sono elementi sufficienti a dimostrare il venir meno della capacità di intendere e di volere. Invero, lo stato di alterazione e di confusione non esclude che il lavoratore fosse consapevole come il rifiuto di effettuare il test CO (dopo essere stato a contatto con un paziente positivo) avrebbe messo a rischio la salute degli altri pazienti e dei colleghi. Lo stato emotivo invocato dal lavoratore, conseguente all'aver ricevuto una sanzione disciplinare conservativa e all'asserito aggravarsi della patologia bipolare, non vale ad escludere la sua capacità di intendere e volere, la quale consiste nell'impossibilità da parte dell'individuo di comprendere il significato delle proprie azioni e di rendersi conto delle conseguenze sociali che ne possono 10
derivare. Si tratta di fattispecie del tutto diversa da quella rappresentata dallo stesso lavoratore che parla di un mero stato emotivo di alterazione e confusione, aggravato dalla patologia bipolare che, a suo dire, sebbene diagnosticata sin dal 2010 e per la quale non si sottoponeva ad alcun trattamento terapeutico, si sarebbe aggravata tanto da averlo portato ad agire con poca lucidità. Come correttamente rilevato dal Tribunale, con argomentazioni non attinte da specifiche censure, “Nessuna delle certificazioni prodotte attesta la sussistenza, o anche solo la possibilità, di uno stato di assoluta incapacità naturale da cui il lavoratore deduce di essere stato avvinto in occasione del fatto oggetto di contestazione;
nessuno dei certificati parla di una patologia di gravità tale da ridurre, anche soltanto in via transitoria e magari in occasione di particolari stati di agitazione o di scompenso, la capacità di intendere e di volere (pur se intesa in maniera più ampia e al di là del concetto tecnico di cui all'art.428 c.c.). Occorre, inoltre, considerare che la certificazione prodotta da parte ricorrente e proveniente da struttura pubblica risale ad epoca remota rispetto ai fatti in esame (2009-2010); con riferimento alla documentazione medica più recente, si osserva che la relazione del dott. è del 1° luglio 2023, per cui - oltre a CP_4 non contenere alcun cenno alla possibilità che la patologia psichica possa provocare incapacità di intendere e di volere - appare scarsamente significativa in ordine alle condizioni soggettive del lavoratore risalenti a oltre tre mesi prima. Inoltre, non vi è alcuna certificazione prodotta nel periodo intermedio (2010-2023), che possa confermare quanto dedotto dal ricorrente in ordine ad un aggravamento delle patologie e alla sussistenza di una fase acuta nel periodo prossimo ai fatti in esame” (così a pag. 5 della gravata sentenza).
Quanto alla perizia del dott. osserva la Corte che tale Per_2 documentazione è stata espressamente esaminata sia dal Tribunale che dal CTU. In particolare il Tribunale, riportando parte del contenuto della stessa, ha correttamente escluso che risultasse uno stato di incapacità d'intendere o di volere. Anche il CTU ha escluso che da tale documentazione emergesse uno stato di incapacità di intendere e di volere continuativa del lavoratore e ha comunque ritenuto indimostrata la sussistenza di una incapacità di tipo temporaneo all'epoca dei fatti contestati (vd. la risposta alle note critiche in cui a pag. 25 il CTU rileva che “dal certificato da parte del Dr Persona_6
psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, e non psichiatra, non solo non
[...] si ha contezza di quando questo certificato sia stato redatto, ma, e soprattutto, alla indicazione a una terapia farmacologica non segue alcun riscontro alla 11
“necessità di una terapia farmacologica e presa in carico psichiatrica”. Né tantomeno abbiamo documentalmente la prova che una situazione del genere sia precipitata clinicamente in un ricovero, un TSO, un ingresso in Comunità Terapeutica. Niente di tutto questo è documentabile. Quindi non ci sono elementi certi e univoci che possano indurci a ritenere che nel periodo oggetto di accertamento, anche con il criterio del più probabile che non, il paziente si trovasse in uno stato di acuzie da scemare grandemente la sua capacità di intende e di volere o da comprometterla totalmente”).
Anche il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta l'omessa valutazione da parte del CTU delle note critiche redatte dal CTP e del test
Crisi-Wartegg ad esse allegato, nonché il mancato rinnovo della CTU, deve essere disatteso. Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il CTU ha ampiamente risposto e fornito esaustivi chiarimenti sui rilievi sollevati dal CTP di parte prof. vd. pagg. da 23 a 32 dell'elaborato peritale) e, con CP_4 ampi richiami alla letteratura scientifica, ha analizzato punto per punto i rilievi critici, concludendo che “Lo scrivente, infine, non nega il Disturbo Bipolare in sé, ma, e come vedremo a breve, la diagnosi di Disturbo Bipolare non compromette in modo continuativo e inesorabile la capacità di intendere e di volere, tantomeno un Episodio misto, come vorrebbe dimostrare il CTP di parte attrice, a cui, però, e siamo alle solite, non si rileva quantomeno la presenza, indipendentemente dalla complicance del paziente, di una certificazione medica specialistica prescrittiva. Ci limitiamo a osservare una fotografia dello stato, senza che subentri, a proposito di anamnesi mancate, una valutazione obiettiva dello stato mentale, corroborata dall'MMPI, ma necessaria perché uno specialista prescriva una terapia farmacologica specifica, assente nel nostro caso. Lo scrivente ricorda al Prof che per validare CP_4 una diagnosi clinica si necessita anche di un riscontro oggettivo documentabile di cure seguite con continuità (nel nostro caso sono discontinue), e soprattutto documentarle. Evidentemente gli stati depressivi di cui parla il CTP di parte attrice sono stati tali da non necessitare al paziente di ricorrere a un ricovero, di subire TSO, neppure di effettuare visite specialistiche, che invece non risultano pervenute, se non la valutazione della Relazione IPSE, priva di data, documentante colloqui e nient'altro e comunque successiva al 16.3.2023, a parte certo la valutazione dell'MMPI2 a firma purtuttavia di parte attrice. Si 12
ricorda al CTP che la diagnosi, nell'ambito della Bipolarità2 è CP_4 primariamente e inesorabilmente clinica, come tutte le diagnosi in medicina, e, nella quasi totalità dei casi è associata a una prescrizione, di cui non abbiamo alcuna traccia, indipendentemente dalla maggiore o minore compliance di un paziente. Un medico psichiatra visita un paziente e si riscontra una acuzie o subacuzie prescrive una cura. La documentazione in tal senso è profondamente carente, e per esperienza consolidata sia in ambito di Disturbi dell'Umore e Depressione riconosciutami a livello internazionale, e Forense, non posso dichiarare un falso sulla base di un proiettivo che non ci dà alcuna contezza di incapacità di intendere e di volere, soprattutto al momento del fatto e del caso oggetto di studio”. Ne consegue che sono da disattendere le richieste di convocazione del CTU a chiarimenti e di rinnovo della consulenza.
Quanto ai rilievi relativi all'omessa valutazione del test Crisi - Wartegg allegato alle note critiche del CTP, osserva la Corte che non sono stati indicati elementi che avrebbero comportato, in caso di valutazione di tale test (peraltro effettuato privatamente ed al di fuori delle operazioni peritali e del contraddittorio fra le parti), un diverso esito delle conclusioni cui è pervenuto il CTU. Per tacer del fatto che il CTU ha fornito ampi ed esaustivi chiarimenti sui rilievi relativi alle risultanze del test effettuato dal prof. nelle pagine da Per_7
26 a 29 dell'elaborato peritale con i quali l'appellante ha del tutto omesso di confrontarsi.
Infondato, infine, è il quarto motivo di gravame sulla proporzionalità della sanzione espulsiva. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, la sproporzione della sanzione non è stata in alcun modo dedotta nell'originario ricorso introduttivo e solo accennata nelle note autorizzate del 28.10.2024 ove l'odierno appellante si è limitato genericamente a dedurre (peraltro tardivamente) che le ragioni sottese al licenziamento “… non sono di tale gravità da legittimare l'assunzione nei suoi confronti della massima punizione”. Mai ha dedotto l'appellante che le condotte oggetto di contestazione -specificamente ammesse dal lavoratore- siano sanzionate dal CCNL con una sanzione conservativa. Tanto più che il Tribunale, pur ritenendo inammissibile il rilievo di sproporzione della sanzione, ha comunque ritenuto che “… il giudizio sulla proporzionalità della sanzione inflitta dal datore di lavoro rispetto al fatto contestato debba essere compiuto alla luce delle specifiche 13
modalità della condotta contestata;
sotto tale profilo, è pacifico che il ricorrente si sia immotivatamente rifiutato di sottoporsi al tampone, pur trovandosi in evidente stato di malessere fisico, mettendo a rischio la salute dei pazienti della struttura, soggetti fragili, per cui anche sotto tale aspetto il licenziamento appare proporzionato” (così a pag. 10 della gravata sentenza). Né può questa Corte, in difetto di specifiche allegazioni e deduzioni sulla proporzionalità della sanzione comminata, valutare se le circostanze dedotte per la prima volta nel grado come elusive della gravità della condotta del lavoratore (che il lavoratore si era sempre sottoposto quotidianamente al tampone CO;
che pur avendone diritto in quanto affetto da immunodeficienza da HIV, non aveva mai richiesto una certificazione che lo esonerasse dall'attività lavorativa;
che pochi giorni prima era stato attinto da altra sanzione disciplinare, elemento scatenante della reazione del 14.3.2023; che nelle giustificazioni del 11.5.2023 il lavoratore aveva manifestato di essersi sentito stanco e raffreddato ma di aver voluto comunque rimanere in servizio per non “bucare” il turno;
che il lavoratore non aveva precedenti disciplinari) siano tali da rendere sproporzionata la sanzione espulsiva, stante il divieto imposto dall'art. 437 c.p.c. di proporre nel grado nuove domande od eccezioni.
In conclusione, l'appello deve trovare integrale rigetto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; 14
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 23/10/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ND ZZ
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1228/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 23/10/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1228 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Rolando Marconato Parte_1 giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del
[...]
e la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 11831/2024, pubblicata in data 21/11/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 23.10.2023 , premesso di aver lavorato come Parte_1
OSS presso la con rapporto part Controparte_2 time ed inquadramento nel 5° livello alle dipendenze della
[...]
, deduceva Controparte_3
l'illegittimità del licenziamento intimatogli all'esito della contestazione disciplinare datata 7.4.2023 con cui gli venivano sollevati i seguenti addebiti:
“in data 14 marzo u.s. EL, alle ore 14:00, abbia preso servizio in reparto senza prima recarsi in infermeria per eseguire il tampone necessario per il controllo da contagio da CO, così come espressamente previsto dalle specifiche disposizioni che sono state emanate per lo svolgimento in sicurezza di attività lavorativa nei reparti in cui sono presenti pazienti positivi al virus. Senonché, nonostante i numerosi solleciti da parte dei colleghi in turno a eseguire il tampone, risulta che EL abbia continuato ingiustificatamente a temporeggiare tanto da costringere l'infermiera di turno, ad Testimone_1 invitarLa formalmente a effettuare il predetto controllo, invito, che, a quanto consta, è rimasto del tutto inascoltato. A questo punto, risulta che sia gli altri operatori in turno, sia la signora si siano visti costretti a segnalare Tes_1
l'accaduto al Coordinatore del reparto, il quale non ha potuto fare altro che ordinarLe di recarsi in infermeria per eseguire il controllo in questione. Tuttavia, risulta che anche in questo secondo caso EL abbia immotivatamente tergiversato fino a disattendere patentemente l'indicazione che Le era stata espressamente impartita dal Suo diretto superiore. Di tale condotta veniva quindi informata anche la dottoressa la quale, il giorno successivo (15 marzo), riusciva, nonostante le Sue ingiustificate e continue resistenze, a sottoporLa al prescritto tampone constatando a quel punto la Sua positività al CO”. Assumeva l'illegittimità del licenziamento per mancata affissione del codice disciplinare e per stato di incapacità di intendere e di volere al momento della commissione dei fatti contestati e delle giustificazioni rese in data 11.5.2023 con cui aveva riconosciuto gli addebiti. Concludeva chiedendo: «previo accertamento che il ricorrente sig. tanto nel momento Parte_1 3
della condotta che ha motivato il proprio licenziamento che in quello in cui ha reso le proprie
“controdeduzioni” in occasione dell'incontro tenutosi l'11.05.2023 si trovava in uno stato di assoluta incapacità di intendere e di volere per quanto sopra dedotto, argomentato e documentato, per gli effetti dichiarare llegittimo , nullo, insussistente ed annullare il licenziamento disciplinare comunicato con lettera del 19.05.2023 e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro.
2. Condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario».
Si costituiva la Controparte_3 resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
[...]
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale respingeva il ricorso e compensava le spese processuali ad eccezione di quelle di CTU che poneva a carico del lavoratore. Il Tribunale disattendeva i rilievi sull'omessa affissione del codice disciplinare osservando che la stessa risultava documentalmente provata e in ogni caso l'affissione non era necessaria per condotte, quali quelle contestate, immediatamente percepibili come contrarie al minimo etico. Rilevava poi che la documentazione medica prodotta dal ricorrente, pur evidenziando gravi patologie, non attestava alcuno stato di incapacità di intendere e di volere ed era risalente nel tempo in quanto relativa agli anni
2009-2010 ovvero successiva ai fatti contestati. Condivideva, infine, le conclusioni dell'espletata CTU medico legale circa l'insussistenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere al momento della commissione dei fatti addebitati (14.3.2023) e della presentazione delle giustificazioni (11.5.2023), richiamando le argomentazioni con cui il consulente d'ufficio aveva disatteso i rilievi critici di parte ricorrente. Ritenuta la rilevanza disciplinare dell'inosservanza di disposizioni ed ordini di servizio posti a tutela dei colleghi 4
di lavoro e degli ospiti della struttura, osservava che in difetto di specifiche allegazioni, non era possibile effettuare alcuna verifica della proporzionalità della sanzione in riferimento alle previsioni del CCNL mentre in relazione alla condotta contestata, consistente nell'immotivato rifiuto di sottoporsi al tampone pur trovandosi in stato di malessere fisico, con conseguente rischio per i pazienti della struttura, la sanzione espulsiva risultava proporzionata.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 sollevando quattro motivi di gravame. Con il primo motivo di appello ha censurato la statuizione che ha ritenuto validamente dimostrata l'affissione del codice disciplinare e comunque irrilevante tale affissione, trattandosi di condotta contraria al minimo etico, senza tener conto delle effettive capacità di autodeterminazione, consapevolezza e capacità d'intendere del lavoratore.
Con il secondo motivo ha lamentato la mancata ammissione dei mezzi istruttori sulla capacità di agire del lavoratore e la acritica condivisione delle risultanze dell'espletata CTU medico legale, senza considerare gli effetti della patologia bipolare sofferta e senza attribuire rilievo alla certificazione medica redatta dal dott. nell'immediatezza dei fatti contestati. Con il terzo Per_2 motivo di gravame l'appellante ha censurato l'omessa valutazione della documentazione medica relativa al test Crisci – Wartegg, effettuato dallo stesso prof. allegato alle note critiche del proprio CTP e il mancato Per_3 rinnovo della consulenza d'ufficio. Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante ha censurato le statuizioni con cui il Tribunale ha ravvisato la proporzionalità della sanzione espulsiva assumendo di aver tempestivamente dedotto nell'originario ricorso introduttivo la sproporzione e che comunque il giudice avrebbe dovuto considerare: che il lavoratore si era sempre sottoposto quotidianamente al tampone CO;
che pur avendone diritto in quanto affetto da immunodeficienza da HIV, non aveva mai richiesto una certificazione che lo esonerasse dall'attività lavorativa;
che pochi giorni prima era stato attinto da altra sanzione disciplinare, elemento scatenante della reazione del 14.3.2023; che nelle giustificazioni del 11.5.2023 il lavoratore aveva manifestato di essersi sentito stanco e raffreddato ma di aver voluto comunque rimanere in servizio per non “bucare” il turno;
che il lavoratore non aveva precedenti disciplinari. Ha concluso chiedendo, previa ammissione della prova testimoniale e rinnovazione della CTU medico legale, in riforma 5
della gravata sentenza di “… dichiarare che il licenziamento dell'odierno appellante sig.
per come è stato comminato, per le ragioni ad esso sottese e, soprattutto, per Parte_1 lo stato di assoluta incapacità di intendere e di volere in cui si trovava il medesimo tanto nel periodo antecedente che successivo, quanto, soprattutto, nel momento specifico in cui avrebbe avuto luogo la condotta contestata e da cui è originato il provvedimento sanzionatorio oggi impugnato, deve ritenersi insussistente, illegittimo e/o nullo e/o inefficace e/o discriminatorio e comunque comminato in violazione della legge e del contratto collettivo applicabile alla fattispecie lavorativa e, per l'effetto, condannare la
[...]
- in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla reintegrazione dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro.
3. Condannare la parte resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite per i due gradi del giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Si è costituita la Controparte_1 Controparte_3 eccependo l'inammissibilità in rito e
[...]
l'infondatezza del merito del gravame. Ha concluso chiedendo: «In via preliminare: - dichiarare inammissibile il ricorso in appello per tutte le ragioni esposte nel presente atto e/o per ogni altra ragione ritenuta di giustizia. In via principale, ed in subordine: - rigettare integralmente il ricorso in appello, per tutti i motivi su esposti e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza di primo grado In via subordinata, si chiede l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria difensiva di primo grado, che integralmente si riportano:
“- in via principale:
- accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato con lettera del 19 maggio 2023 al ricorrente per le ragioni dedotte nel presente atto
e per ogni altra motivazione ritenuta di giustizia e, per l'effetto - rigettare integralmente le domande del ricorrente, perché infondate in fatto ed in diritto, così come meglio esposto in narrativa e comunque non provate. 6
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice dovesse ritenere illegittimo il licenziamento, acclarata sussistenza dei fatti contestati, dichiari l'inapplicabilità dell'art. 18, co. 4, Stat. Lav. (oltre che del comma 1) per le ragioni dedotte nel presente atto, limiti la condanna della resistente alla sola tutela risarcitoria di cui al co. 5 del citato art. 18 Stat. Lav., contenendo nel minimo la misura dell'indennità risarcitoria ivi prevista, detratto in ogni caso l'aliunde perceptum e/o percipiendum” In via ancor più gradata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accogliere una qualche pretesa di controparte in ordine alla reintegrazione del signor nel posto di Pt_1 lavoro, detrarre in ogni caso l'aliunde perceptum e/o percipiendum”. Con vittoria di spese, onorari e competenze».
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
Nel merito l'appello non può trovare accoglimento.
Quanto al primo motivo di gravame, osserva la Corte che l'appellante non ha specificamente contestato le argomentazioni del Tribunale che, richiamando i consolidati orientamenti della S.C., ha condivisibilmente rilevato come non sia necessaria la preventiva affissione del codice disciplinare in relazione alle condotte immediatamente percepibili dal lavoratore come contrarie al c.d. minimo etico. Infatti, l'appellante si è limitato a sostenere che la valutazione della condotta contestata come violativa del minimo etico avrebbe dovuto tenere conto dell'effettiva capacità di autodeterminazione e discernimento del lavoratore, con ciò sostanzialmente anticipando le questioni oggetto dei successivi motivi di gravame in relazione alla capacità di intendere e di volere al momento della commissione dei fatti addebitati. Invero, il lavoratore potrebbe essere considerato incapace di percepire l'illiceità della condotta posta in essere solo se si fosse trovato in uno stato di incapacità, 7
circostanza che sarebbe in ogni caso idonea ad escludere la sanzionabilità dell'illecito disciplinare anche qualora il codice disciplinare fosse stato ritualmente affisso.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, costituito dallo stato di salute del lavoratore e dalla tipologia delle patologie sofferte, nonché l'omessa ammissione delle prove testimoniali sull'aggravamento della patologia bipolare. Ha inoltre lamentato l'omessa valutazione delle risultanze della certificazione del dott. che i testi, ove ammessi, avrebbero Per_2 confermato essere datata 16.3.2023. Il motivo è infondato. Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il nominato CTU ha correttamente valutato la patologia psichiatrica sofferta dal , fornendo adeguata risposta ai Pt_1 relativi quesiti. In particolare, il CTU ha così risposto agli analitici quesiti posti dal Tribunale: “descriva le patologie delle quali in atto soffre il periziando e la loro evoluzione, nonché i trattamenti praticati allo stesso ed il suo stato attuale di salute; il periziando attuale risulta affetto da Sindrome da HIV in terapia e Sindrome
Affettiva Bipolare con compliance della terapia discontinua.
- descriva tutti gli eventuali precedenti morbosi interessanti la salute del predetto e ne tenga conto nelle valutazioni di seguito elencate il periziando risulta affetto da precedenti morbosi dal 2009 hiv positiva, infezioni opportunistiche, candidosi dell'esofago, infezioni polmonari, esiti di flebotrombosi arto inferiore sinistro, erisipela, , Disturbo di Personalità con alternanza di eccitamento e Persona_4 stati psicotici, riferiti diversi ricoveri
- accerti se il ricorrente, in relazione alle condotte poste in essere il giorno 14.3.2023 (descritte nella contestazione disciplinare, all. 4 ricorso) e il giorno 11.5.2023 (dichiarazioni rese nella fase del procedimento disciplinare , all. 5 ricorso) si sia trovato in condizione di ridotta capacità di intendere e di volere;
in caso di risposta positiva, precisi se tale condizione sia stata continuativa o solo temporanea (specificando in tal caso in quali periodi), come pure se tale capacità sia stata solo affievolita o fortemente ridotta o del tutto assente in relazione alle condotte poste in essere il 14.3.2023 – rifiuta di sottoporsi a tampone ID, prima di entrare in servizio, come prescritto da regolamento aziendale –
e quelle poste in essere il giorno 11.5.2023 sulla base della documentazione esaminata e della valutazione svolta dallo scrivente, nonché le valutazioni testistiche (MMPI-2 eseguito a luglio 2023 e il Test di Wartegg somministrato 8
dallo scrivente) non ci sono elementi che pongano per una incapacità di intendere e di volere continuativa a carico del periziando. Per ciò che concerne quella temporanea, stante la dinamica descritta dai fatti e riportata documentalmente, vista la presenza di una documentazione psichiatrica risalente, tenuto conto che l'ulteriore documentazione è solo successiva all'evento, non può lo scrivente verificare la presenza di una incapacità di tipo temporaneo, né tantomeno collocarla all'epoca dei fatti.
- verifichi la sussistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra tale condizione patologica e le condotte tenute nei giorni 14.3.2023 e 11.5.2023, tenendo al riguardo presente la regola del “più probabile che non” (Cassazione civile, Sezioni Unite, 11 gennaio
2008, n. 581), e quindi sulla base dell'esistenza di un rilevante grado di probabilità scientifica, derivante da elementi oggettivi, sicchè le facoltà volitive ed intellettive devono risultare – in base alla menzionata valutazione probabilistisca - diminuite in modo da impedire o ostacolare una seria valutazione dell'atto o la formazione di una volontà in relazione all'episodio contestativo. Sulla base dell'analisi della documentazione agli atti e della valutazione dello stato mentale eseguita dallo scrivente, non può rilevarsi alcun nesso di causalità o legame eziologico tra le condizioni patologiche del e gli eventi o le condotte tenute nei giorni 14.03.2023 e Pt_1
11.5.2023”. Dunque il CTU ha espresso la propria valutazione tenendo in piena considerazione il disturbo bipolare ed ha correttamente valutato la relativa documentazione medica, che come evidenziato dal Tribunale, è risalente nel tempo o comunque inidonea a comprovare la sussistenza dello stato di incapacità al momento della commissione dei fatti.
Né può ritenersi che le circostanze secondo cui il fosse Pt_1 particolarmente adirato con l'infermiera di turno, e con Testimone_1 coordinatore e fosse inoltre risentito per la precedente Parte_2 sanzione disciplinare appena ricevuta possano costituire indizi dell'asserito stato di incapacità, trattandosi di normali dinamiche lavorative inidonee a determinare il venir meno della capacità di intendere e di volere. Deve poi escludersi che l'ammissione della prova testimoniale avrebbe consentito al lavoratore di ottemperare all'onere della prova, sullo stesso gravante, dell'incapacità di intendere e di volere alla data di commissione dei fatti addebitati. Invero le capitolazioni istruttorie formulate in relazione al teste
(fratello dell'appellante) sono in parte irrilevanti ai fini della Tes_2 9
decisione ovvero vertenti su circostanze non contestate (vd. cap. 1 “vero che in data 21.02.2023 e 16.03.2023 ha accompagnato suo fratello Parte_1
a visita presso lo psicologo dott. ; cap. 4 “Vero che Persona_5 successivamente al 16.03.2023 ha ripetutamente insistito con suo fratello affinchè si sottoponesse a visita psichiatrica”; cap. 5 “Vero che Parte_1 solo il 28 giugno 2023 suo fratello ha acconsentito a sottoporsi a visita psichiatrica e che lei ha preso un appuntamento presso lo psichiatra dott. ed ha accompagnato suo fratello a visita in Controparte_4 Parte_1 data 01.07.2023”; cap. 6 “Vero che suo fratello, nonostante le sue continue insistenze non ha più accettato di sottoporsi a visite mediche di alcun genere e che non segue alcuna prescrizione medica inerente il proprio stato di salute psicologica”) ed in altra parte del tutto valutative e dunque inammissibili (vd. cap. 2 “Vero che nelle rispettive date come sopra indicate lei ha insistito particolarmente con affinchè si sottoponesse a visita, e che il Parte_1 medesimo era di umore particolarmente depresso, con sbalzi di umore repentini e che il medesimo non voleva assolutamente Parte_1 incontrare uno psicologo”; cap. 3 “Vero che nelle medesime date suo fratello si presentava coi vestiti sporchi, trasandato, sporco nella persona, con evidenti segni di difficoltà nell'organizzare le idee e sostenere una conversazione”). Parimenti irrilevanti, oltre che inammissibili in quanto valutative, sono le articolazioni istruttorie relative alla richiesta prova con i colleghi di lavoro del
, fermo restando che il fatto che il lavoratore si fosse “alterato Pt_1 profondamente” per aver ritrovato il suo armadietto svuotato (cap. 13), che apparisse “… in stato di malessere psico-fisico, in estremo stato di confusione ed alterazione” e ritenesse che la sottoposizione al test ID fosse un pretesto per licenziarlo (cap. 15) non sono elementi sufficienti a dimostrare il venir meno della capacità di intendere e di volere. Invero, lo stato di alterazione e di confusione non esclude che il lavoratore fosse consapevole come il rifiuto di effettuare il test CO (dopo essere stato a contatto con un paziente positivo) avrebbe messo a rischio la salute degli altri pazienti e dei colleghi. Lo stato emotivo invocato dal lavoratore, conseguente all'aver ricevuto una sanzione disciplinare conservativa e all'asserito aggravarsi della patologia bipolare, non vale ad escludere la sua capacità di intendere e volere, la quale consiste nell'impossibilità da parte dell'individuo di comprendere il significato delle proprie azioni e di rendersi conto delle conseguenze sociali che ne possono 10
derivare. Si tratta di fattispecie del tutto diversa da quella rappresentata dallo stesso lavoratore che parla di un mero stato emotivo di alterazione e confusione, aggravato dalla patologia bipolare che, a suo dire, sebbene diagnosticata sin dal 2010 e per la quale non si sottoponeva ad alcun trattamento terapeutico, si sarebbe aggravata tanto da averlo portato ad agire con poca lucidità. Come correttamente rilevato dal Tribunale, con argomentazioni non attinte da specifiche censure, “Nessuna delle certificazioni prodotte attesta la sussistenza, o anche solo la possibilità, di uno stato di assoluta incapacità naturale da cui il lavoratore deduce di essere stato avvinto in occasione del fatto oggetto di contestazione;
nessuno dei certificati parla di una patologia di gravità tale da ridurre, anche soltanto in via transitoria e magari in occasione di particolari stati di agitazione o di scompenso, la capacità di intendere e di volere (pur se intesa in maniera più ampia e al di là del concetto tecnico di cui all'art.428 c.c.). Occorre, inoltre, considerare che la certificazione prodotta da parte ricorrente e proveniente da struttura pubblica risale ad epoca remota rispetto ai fatti in esame (2009-2010); con riferimento alla documentazione medica più recente, si osserva che la relazione del dott. è del 1° luglio 2023, per cui - oltre a CP_4 non contenere alcun cenno alla possibilità che la patologia psichica possa provocare incapacità di intendere e di volere - appare scarsamente significativa in ordine alle condizioni soggettive del lavoratore risalenti a oltre tre mesi prima. Inoltre, non vi è alcuna certificazione prodotta nel periodo intermedio (2010-2023), che possa confermare quanto dedotto dal ricorrente in ordine ad un aggravamento delle patologie e alla sussistenza di una fase acuta nel periodo prossimo ai fatti in esame” (così a pag. 5 della gravata sentenza).
Quanto alla perizia del dott. osserva la Corte che tale Per_2 documentazione è stata espressamente esaminata sia dal Tribunale che dal CTU. In particolare il Tribunale, riportando parte del contenuto della stessa, ha correttamente escluso che risultasse uno stato di incapacità d'intendere o di volere. Anche il CTU ha escluso che da tale documentazione emergesse uno stato di incapacità di intendere e di volere continuativa del lavoratore e ha comunque ritenuto indimostrata la sussistenza di una incapacità di tipo temporaneo all'epoca dei fatti contestati (vd. la risposta alle note critiche in cui a pag. 25 il CTU rileva che “dal certificato da parte del Dr Persona_6
psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, e non psichiatra, non solo non
[...] si ha contezza di quando questo certificato sia stato redatto, ma, e soprattutto, alla indicazione a una terapia farmacologica non segue alcun riscontro alla 11
“necessità di una terapia farmacologica e presa in carico psichiatrica”. Né tantomeno abbiamo documentalmente la prova che una situazione del genere sia precipitata clinicamente in un ricovero, un TSO, un ingresso in Comunità Terapeutica. Niente di tutto questo è documentabile. Quindi non ci sono elementi certi e univoci che possano indurci a ritenere che nel periodo oggetto di accertamento, anche con il criterio del più probabile che non, il paziente si trovasse in uno stato di acuzie da scemare grandemente la sua capacità di intende e di volere o da comprometterla totalmente”).
Anche il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta l'omessa valutazione da parte del CTU delle note critiche redatte dal CTP e del test
Crisi-Wartegg ad esse allegato, nonché il mancato rinnovo della CTU, deve essere disatteso. Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il CTU ha ampiamente risposto e fornito esaustivi chiarimenti sui rilievi sollevati dal CTP di parte prof. vd. pagg. da 23 a 32 dell'elaborato peritale) e, con CP_4 ampi richiami alla letteratura scientifica, ha analizzato punto per punto i rilievi critici, concludendo che “Lo scrivente, infine, non nega il Disturbo Bipolare in sé, ma, e come vedremo a breve, la diagnosi di Disturbo Bipolare non compromette in modo continuativo e inesorabile la capacità di intendere e di volere, tantomeno un Episodio misto, come vorrebbe dimostrare il CTP di parte attrice, a cui, però, e siamo alle solite, non si rileva quantomeno la presenza, indipendentemente dalla complicance del paziente, di una certificazione medica specialistica prescrittiva. Ci limitiamo a osservare una fotografia dello stato, senza che subentri, a proposito di anamnesi mancate, una valutazione obiettiva dello stato mentale, corroborata dall'MMPI, ma necessaria perché uno specialista prescriva una terapia farmacologica specifica, assente nel nostro caso. Lo scrivente ricorda al Prof che per validare CP_4 una diagnosi clinica si necessita anche di un riscontro oggettivo documentabile di cure seguite con continuità (nel nostro caso sono discontinue), e soprattutto documentarle. Evidentemente gli stati depressivi di cui parla il CTP di parte attrice sono stati tali da non necessitare al paziente di ricorrere a un ricovero, di subire TSO, neppure di effettuare visite specialistiche, che invece non risultano pervenute, se non la valutazione della Relazione IPSE, priva di data, documentante colloqui e nient'altro e comunque successiva al 16.3.2023, a parte certo la valutazione dell'MMPI2 a firma purtuttavia di parte attrice. Si 12
ricorda al CTP che la diagnosi, nell'ambito della Bipolarità2 è CP_4 primariamente e inesorabilmente clinica, come tutte le diagnosi in medicina, e, nella quasi totalità dei casi è associata a una prescrizione, di cui non abbiamo alcuna traccia, indipendentemente dalla maggiore o minore compliance di un paziente. Un medico psichiatra visita un paziente e si riscontra una acuzie o subacuzie prescrive una cura. La documentazione in tal senso è profondamente carente, e per esperienza consolidata sia in ambito di Disturbi dell'Umore e Depressione riconosciutami a livello internazionale, e Forense, non posso dichiarare un falso sulla base di un proiettivo che non ci dà alcuna contezza di incapacità di intendere e di volere, soprattutto al momento del fatto e del caso oggetto di studio”. Ne consegue che sono da disattendere le richieste di convocazione del CTU a chiarimenti e di rinnovo della consulenza.
Quanto ai rilievi relativi all'omessa valutazione del test Crisi - Wartegg allegato alle note critiche del CTP, osserva la Corte che non sono stati indicati elementi che avrebbero comportato, in caso di valutazione di tale test (peraltro effettuato privatamente ed al di fuori delle operazioni peritali e del contraddittorio fra le parti), un diverso esito delle conclusioni cui è pervenuto il CTU. Per tacer del fatto che il CTU ha fornito ampi ed esaustivi chiarimenti sui rilievi relativi alle risultanze del test effettuato dal prof. nelle pagine da Per_7
26 a 29 dell'elaborato peritale con i quali l'appellante ha del tutto omesso di confrontarsi.
Infondato, infine, è il quarto motivo di gravame sulla proporzionalità della sanzione espulsiva. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, la sproporzione della sanzione non è stata in alcun modo dedotta nell'originario ricorso introduttivo e solo accennata nelle note autorizzate del 28.10.2024 ove l'odierno appellante si è limitato genericamente a dedurre (peraltro tardivamente) che le ragioni sottese al licenziamento “… non sono di tale gravità da legittimare l'assunzione nei suoi confronti della massima punizione”. Mai ha dedotto l'appellante che le condotte oggetto di contestazione -specificamente ammesse dal lavoratore- siano sanzionate dal CCNL con una sanzione conservativa. Tanto più che il Tribunale, pur ritenendo inammissibile il rilievo di sproporzione della sanzione, ha comunque ritenuto che “… il giudizio sulla proporzionalità della sanzione inflitta dal datore di lavoro rispetto al fatto contestato debba essere compiuto alla luce delle specifiche 13
modalità della condotta contestata;
sotto tale profilo, è pacifico che il ricorrente si sia immotivatamente rifiutato di sottoporsi al tampone, pur trovandosi in evidente stato di malessere fisico, mettendo a rischio la salute dei pazienti della struttura, soggetti fragili, per cui anche sotto tale aspetto il licenziamento appare proporzionato” (così a pag. 10 della gravata sentenza). Né può questa Corte, in difetto di specifiche allegazioni e deduzioni sulla proporzionalità della sanzione comminata, valutare se le circostanze dedotte per la prima volta nel grado come elusive della gravità della condotta del lavoratore (che il lavoratore si era sempre sottoposto quotidianamente al tampone CO;
che pur avendone diritto in quanto affetto da immunodeficienza da HIV, non aveva mai richiesto una certificazione che lo esonerasse dall'attività lavorativa;
che pochi giorni prima era stato attinto da altra sanzione disciplinare, elemento scatenante della reazione del 14.3.2023; che nelle giustificazioni del 11.5.2023 il lavoratore aveva manifestato di essersi sentito stanco e raffreddato ma di aver voluto comunque rimanere in servizio per non “bucare” il turno;
che il lavoratore non aveva precedenti disciplinari) siano tali da rendere sproporzionata la sanzione espulsiva, stante il divieto imposto dall'art. 437 c.p.c. di proporre nel grado nuove domande od eccezioni.
In conclusione, l'appello deve trovare integrale rigetto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; 14
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 23/10/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ND ZZ
( F.to dig.te)