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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/04/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 135/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Marcello Buscema Presidente
Dott. Renato Buzi Giudice
Dott.ssa Federica Nardi Giudice relatore estensore esaminati gli atti e i documenti di causa e sentito il relatore, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritta al R.G. n. 135/2025 e proposta da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Dora Morelli ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, alla via Tuscolana, n. 946, come da procura alle liti in atti;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, anche Parte_2 C.F._2 disgiuntamente, dagli avv.ti Filippo Tracanna e Marta Savona ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Bergamo, al passaggio San Bartolomeo n. 3, come da procura alle liti in atti;
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri, che ha apposto il suo visto agli atti;
visto il ricorso congiunto presentato dai coniugi e la documentazione allo stesso allegata;
visto il deposito della nota congiunta dei ricorrenti di trattazione scritta, presentata in sostituzione dell'udienza in presenza come da provvedimento reso dal giudice relatore in data 26.02.2025, e rilevato che in tale nota congiunta i coniugi hanno confermato di voler insistere nella domanda volta ad ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili della loro unione matrimoniale alle condizioni di cui al ricorso congiuntamente proposto, iscritto al ruolo in data 16.01.2025, condizioni ivi indicate con richiesta di confermare integralmente quelle già previste in sede di omologa della separazione consensuale pronunciata da questo Tribunale in data 12.06.2017, procedimento n. 5258/2016 RG., come in atti;
ritenuto che
, alla luce delle allegazioni dei ricorrenti e della documentazione prodotta, risulta integrata una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 e s.m.i. per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla loro separazione personale e dell'intendimento espresso dagli stessi di non volersi riconciliare;
ritenuto, inoltre, che si ravvisa l'equità e la congruità delle condizioni concordate dalle parti in relazione agli interessi della figlia minorenne della coppia, (nata a [...] in Persona_1 data 23.10.2008), avendo previsto i ricorrenti l'affido condiviso della medesima, con collocazione prevalente presso la madre, concordando adeguate modalità di frequentazione con il padre, in ossequio al principio della bi-genitorialità previsto dall'ordinamento; parimenti condivisibili risultano, poi, le condizioni economiche concordate dai coniugi, essendosi il padre impegnato a corrispondere un contributo mensile per il mantenimento della figlia, conformemente alle esigenze della minore e tenendo conto della complessiva situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti, quale rappresentata in atti dalle stesse;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 01.09.2007 a Ciampino (RM) tra , nata il [...], a [...], e nato Parte_1 Parte_2 il 28.01.1980, a Benscheim (Germania), e trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del Comune di Ciampino (RM) dell'anno 2007, al N. 51, Parte II, serie A, alle condizioni richieste nel ricorso congiunto presentato in data 16.01.2025, così come indicate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 03.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Federica Nardi dott. Marcello Buscema
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Marcello Buscema Presidente
Dott. Renato Buzi Giudice
Dott.ssa Federica Nardi Giudice relatore estensore esaminati gli atti e i documenti di causa e sentito il relatore, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritta al R.G. n. 135/2025 e proposta da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Dora Morelli ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, alla via Tuscolana, n. 946, come da procura alle liti in atti;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, anche Parte_2 C.F._2 disgiuntamente, dagli avv.ti Filippo Tracanna e Marta Savona ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Bergamo, al passaggio San Bartolomeo n. 3, come da procura alle liti in atti;
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri, che ha apposto il suo visto agli atti;
visto il ricorso congiunto presentato dai coniugi e la documentazione allo stesso allegata;
visto il deposito della nota congiunta dei ricorrenti di trattazione scritta, presentata in sostituzione dell'udienza in presenza come da provvedimento reso dal giudice relatore in data 26.02.2025, e rilevato che in tale nota congiunta i coniugi hanno confermato di voler insistere nella domanda volta ad ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili della loro unione matrimoniale alle condizioni di cui al ricorso congiuntamente proposto, iscritto al ruolo in data 16.01.2025, condizioni ivi indicate con richiesta di confermare integralmente quelle già previste in sede di omologa della separazione consensuale pronunciata da questo Tribunale in data 12.06.2017, procedimento n. 5258/2016 RG., come in atti;
ritenuto che
, alla luce delle allegazioni dei ricorrenti e della documentazione prodotta, risulta integrata una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 e s.m.i. per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla loro separazione personale e dell'intendimento espresso dagli stessi di non volersi riconciliare;
ritenuto, inoltre, che si ravvisa l'equità e la congruità delle condizioni concordate dalle parti in relazione agli interessi della figlia minorenne della coppia, (nata a [...] in Persona_1 data 23.10.2008), avendo previsto i ricorrenti l'affido condiviso della medesima, con collocazione prevalente presso la madre, concordando adeguate modalità di frequentazione con il padre, in ossequio al principio della bi-genitorialità previsto dall'ordinamento; parimenti condivisibili risultano, poi, le condizioni economiche concordate dai coniugi, essendosi il padre impegnato a corrispondere un contributo mensile per il mantenimento della figlia, conformemente alle esigenze della minore e tenendo conto della complessiva situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti, quale rappresentata in atti dalle stesse;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 01.09.2007 a Ciampino (RM) tra , nata il [...], a [...], e nato Parte_1 Parte_2 il 28.01.1980, a Benscheim (Germania), e trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del Comune di Ciampino (RM) dell'anno 2007, al N. 51, Parte II, serie A, alle condizioni richieste nel ricorso congiunto presentato in data 16.01.2025, così come indicate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 03.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Federica Nardi dott. Marcello Buscema