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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/09/2025, n. 3195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3195 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N.9500/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra (avv. Nicola Caroppo) Parte_1 e SOVVENZIONE ASSISTENZA TRA Controparte_1 Parte_2
(avv. Elio Vulpis)
[...]
all'udienza del 17.09.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda giudiziale- finalizzata ad ottenere il premio di buonuscita riconosciuto dall'art. 6 dello statuto della è fondata e, pertanto, deve essere Controparte_1 accolta per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente deve essere disattesa la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere/ carenza di interesse ad agire avanzata dalla resistente, motivata dalla sussistenza della procedura di sovraindebitamento cui è sottoposta la Cassa e dall'ammissione della parte ricorrente per le somme indicate nello stato passivo della procedura. Nell'attuale vigenza della l. 3/2012, all'apertura della liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter, non consegue alcuna interruzione dei giudizi in corso che vedono convenuto o attore il sovraindebitato ammesso alla procedura. Il divieto di cui all'art. 14 quinquies, c. 2, lett. b), deve ritenersi esteso esclusivamente alle azioni esecutive e a quelle cautelari, ma non anche alle domande introduttive di giudizi di cognizione. Dunque, posto che l'accesso alla liquidazione del patrimonio non determina l'interruzione dei giudizi in corso - nel silenzio della legge 3/2012 ed attesa l'impossibilità di richiamo della normativa fallimentare - ci si è chiesti se l'accertamento del passivo possa avvenire al di fuori della procedura liquidatoria (nell'ambito, per esempio, di una normale azione monitoria o di cognizione ordinaria che proseguirà anche una volta aperta la liquidazione), o se il procedimento 'semplificato' previsto dalla l. 3/2012, per l'accertamento dei crediti, attrae a sé in via esclusiva la verifica del passivo. L'orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza prende atto che nell'attuale configurazione della l. 3/2012 manca ogni riferimento o rinvio ad una disposizione analoga
1 all'art. 52 l. fall., la cui applicazione analogica al sovraindebitamento risulta inammissibile atteso il carattere eccezionale della disposizione. In tema si evidenzia la statuizione della Suprema Corte che- a fronte della doglianza in ordine alla strada più opportuna per soddisfare i creditori da individuarsi nella disciplina di composizione della crisi da sovraindebitamento- ha precisato che “nessuna norma consente di sostenere che la presentazione di un piano di sovraindebitamento ai sensi della citata legge n. 3 del 2012 impedisca al creditore di ricorrere allo strumento ingiunzionale a tutela del suo credito;
l'art. 10, secondo comma, della I. n. 3 del 2012 incide unicamente sull'azione esecutiva, e sempre che la proposta sia ritenuta conforme ai requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9”(Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31521 del 2021). Per le ragioni su esposte, deve essere disattesa la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere/ carenza di interesse ad agire, posto che lo stato esecutivo ha ammesso il ricorrente al passivo per il solo “versato” e non già per il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, invocata in questa sede che rimane nell'alveo della cognizione del giudice del marito. La parte ricorrente ha evidenziato di essere stata dipendente del Comune di Bari e di essere stata iscritta alla Cassa di Previdenza Sovvenzioni ed Assistenza a suo tempo costituita dal Comune di Bari;
di aver diritto al premio di buonuscita riconosciuto dall'art. 6 dello statuto della
[...]
. Parte_3 La ha, per contro, dedotto, che, a seguito di CP_1 determinazione del Consiglio Comunale dell'11.5.2016, il Comune di Bari aveva sospeso l'attribuzione di erogazioni economiche in suo favore;
ciò, fino a quando non fosse stata
“definitivamente accertata la legittima titolarità in capo all'Ente di potere procedere” a siffatte contribuzioni;
ha richiamato, in questa prospettiva, l'art. 17 L. 152/1978 (divieto per gli Enti locali di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio in favore dei propri dipendenti) e ha dunque rappresentato di versare in una condizione di impossibilità sopravvenuta di garantire ai propri iscritti le medesime prestazioni, in passato effettuate sull'implicito presupposto della legittimità dei versamenti provenienti dal Comune. Va preliminarmente osservato che la parte ricorrente ha esercitato un'azione di esatto adempimento, deducendo di non aver visto integralmente corrisposto il proprio credito per indennità di buonuscita. Deve, pertanto, valere la regola di riparto degli oneri di allegazione ed asseverazione secondo cui grava sul creditore dimostrare il titolo giustificativo del proprio diritto, allegando l'altrui scorretto adempimento;
spetterà invece al debitore dimostrare di aver
2 correttamente adempiuto o di esservi stato impossibilitato per causa non imputabile. Deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della
(cfr. produzione documentale in atti), essa provvede CP_1
“alla concessione di un premio di buonuscita agli iscritti che cessano dal servizio con non meno di tre anni di iscrizione alla . Il premio va commisurato a metà dello CP_1 stipendio o salario mensile lordo medio, in godimento negli ultimi dodici mesi di servizio (…) per ogni anno di iscrizione alla cassa”. La parte ricorrente ha documentato di essere cessata dal servizio e, all'epoca della risoluzione del rapporto lavorativo, di essere in possesso di un'anzianità di iscrizione alla cassa non inferiore a tre anni (cfr. attestazione di iscrizione dal 1.01.2002 sino al 31.10.2018). Dalla documentazione prodotta dalla convenuta, si CP_1 evince senz'altro che, con l'Ordine del giorno del Consiglio Comunale dell'11 maggio 2016, l'amministrazione si è impegnata a disporre la sospensione delle attribuzioni di risorse pubbliche in favore della sino a quando non CP_1 fosse stata definitivamente accertata la legittima titolarità in capo all'ente di procedervi. Proprio in attesa di siffatto chiarimento, è stata comunque disposta la conservazione della posta di bilancio già destinata alla contribuzione. In tale contesto, si è inserita la delibera 132/PRSP/2016, con cui la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, ha messo in evidenza la necessità di prendere in considerazione l'art. 17 L. 152/1968, nella parte in cui esso prevede che “è fatto divieto alle amministrazioni degli enti locali di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il personale medesimo è iscritto per legge”. La stessa Corte dei Conti ha rilevato – dunque - dubbi di legittimità, ritenuti meritevoli di approfondimento, ribadendo la necessità di considerare la vigenza della norma restrittiva del 1968. In effetti, anche nella giurisprudenza di legittimità è affermato che “il trattamento integrativo dell'indennità di fine servizio, istituito dai regolamenti di alcuni enti locali in favore del proprio personale, compete ai soli dipendenti di tali enti in servizio alla data del 1 marzo 1966” (Cass. civ. Sez. V, 28/08/2013, n. 19698; Cass. civ. Sez. lav., 06/08/2013, n. 18724). Ciò posto, pacifico il mancato pagamento delle spettanze azionate, si rende necessario verificare in che misura la cessazione dei versamenti da parte del Comune possa giustificare l'inadempimento della CP_1 In punto di fatto, v'è da osservare che, con il verbale di deliberazione n. 2 del 30.1.2017, la ha disposto la CP_1
3 corresponsione delle gratifiche di fine servizio, procedendo secondo anticipazioni. Tale scelta, esplicitamente, si ricollega proprio alla sospensione delle erogazioni da parte del Comune di Bari, poiché, nello stesso verbale, si è posto il problema delle contribuzioni venute meno e, a fronte di una ridotta disponibilità di risorse, allo scopo di assicurare la piena liquidità di queste ultime, si è tentato di assicurare omogeneità di trattamento ai numerosi dipendenti cessati dal servizio o prossimi a esserlo (51 per l'anno 2017, 84 per l'anno 2018, 81 per l'anno 2019, 90 per l'anno 2020). Il medesimo consiglio di amministrazione ha finanche prospettato possibilità di rateizzazione. Orbene, circa la rilevanza della situazione fattuale venutasi a creare in seguito alle determinazioni comunali, giova considerare che l'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligazione deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 30/04/2012, n. 6594). Del pari, la liberazione dal vincolo obbligatorio non può fondarsi sulla mera difficoltà economica del debitore, giacché l'impotenza patrimoniale (come fatto soggettivo e prevedibile e comunque normalmente imputabile al debitore tenuto a gestire la propria attività economica e a sopportarne il rischio relativo, secondo criteri di correttezza, buona fede, prudenza e di prevedibilità), non esclude di norma la sua responsabilità verso il creditore (Cass. civ., Sez. lav., 20/5/2004, n. 9645). Per inciso, anche il factum principis verificatosi nell'odierna fattispecie non basta, di per sé solo, a giustificare l'inadempimento e a liberare l'obbligato inadempiente da ogni responsabilità. Affinché tale effetto estintivo si produca è necessario, infatti, che l'ordine o il divieto dell'autorità sia configurabile come un fatto totalmente estraneo alla volontà del debitore e all'obbligo di ordinaria diligenza che sullo stesso incombe. Orbene, la stessa alterità patrimoniale, che sottrae il Comune di Bari da qualsiasi vincolo obbligatorio, parallelamente giustifica una statuizione di condanna nei confronti della Cassa di Previdenza, atteso che quest'ultima è solo direttamente coinvolta dal divieto di elargizioni posto a carico dell'ente locale e resta tenuta a fronteggiare le pretese dei propri iscritti con i mezzi e le risorse di cui autonomamente dispone. Il che è sufficiente a rendere prive di pregio le tesi difensive della Controparte_1
4 È opportuno fare delle specificazioni a tal riguardo sulla natura dell'ente. L'art. 2 dello Statuto prevede che «la avrà … gestione CP_1 autonoma, patrimonio ed amministrazione distinta e se-parata dal patrimonio e dell'amministrazione del Comune». Questa disposizione assume significativa importanza perché chiarisce che la è un ente dotato di autonomia CP_1 giuridica, contabile, organizzativa e gestionale (sotto il profilo sia dell'amministrazione, sia dei controlli), con un patrimonio ed una amministrazione nettamente distinti e separati dal patrimonio e dall'amministrazione del Comune di Bari. Già il Tribunale di Bari, in altri giudizi, ha riconosciuto in recenti sentenze: Trib. Bari 20 dicembre 2019, n. 5792/2019, laddove si statuisce che «ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, è riconosciuta alla una gestione CP_1 autonoma, nonché la separazione del proprio patrimonio rispetto a quello Comunale». Anche il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia nell'ambito di un giudizio promosso da alcuni iscritti alla ha affermato che la Controparte_1 Controparte_1 costituisce «un organo autonomo rispetto all'Amministrazione e titolare di rapporti individuali di assistenza nei confronti di ciascun dipendente iscritto» [Tar Puglia 19 marzo 2019, n. 414/2019]. Il tema della natura della non è pacifico in CP_1 giurisprudenza, laddove vi sono pronunzie che fanno derivare dalle norme dello Statuto che la è una Controparte_1 associazione non riconosciuta di diritto privato ai sensi dell'art. 36 c.c., essendo dotata di un proprio patrimonio e di propri organi (v.si Trib. Bari, sez. lavoro, 2 febbraio 2012, n. 19960 che è alla base del recente decreto del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, del 31 gennaio 2020, n. 811/2020, che dispone la liquidazione dell'Ente ai sensi degli artt. 30 c.c. e 11 disp. att. c.c). Sulla natura privatistica si è pronunziato da ultimo il Consiglio di Stato con sentenza del 27.06.2024. Al contempo vi sono pronunzie che postulano la natura pubblicistica della stessa. Di recente si è pronunziata la Corte di Cassazione sulla natura della affermando l'alterità soggettiva della CP_1
rispetto all'amministrazione municipale, escludendo CP_1 che la sia legata all'amministrazione da una forma di CP_1 controllo o relazione interorganica (cfr. Cass. n. 6859/2025 del 14.03.2025). A prescindere dalla natura, non si può che concludere nel senso della sussistenza di un organo distinto ed autonomo rispetto all'Amministrazione comunale, non essendo argomento convincente quello che valorizza gli elementi della presidenza della attribuita al Sindaco e dei poteri CP_1 attributi all'amministrazione comunale di nomina di taluni
5 membri del Consiglio di Amministrazione oltre che dei poteri di controllo sulle deliberazioni assunte. In tal senso depone lo stesso art. 20, quarto comma, dello Statuto della , per il quale il Consiglio di CP_1 Amministrazione “propone all'Assemblea dei Soci ed alla Giunta Comunale, per l'ulteriore approvazione da parte del Consiglio Comunale, eventuali modifiche al presente statuto”, con ciò disvelando che i poteri di iniziativa volti a proporre eventuali modifiche statutarie, tra cui quelle implicanti la revisione del sistema di finanziamento e dei servizi offerti dalla – modifiche poi, tra l'altro, CP_1 come visto sopra, decisamente respinte dalla stessa Assemblea (degli iscritti) - spettavano su impulso iniziale ed esclusivo degli organi della e non già CP_1 all'amministrazione comunale, a nulla valendo la circostanza che quest'ultima abbia contribuito al materiale funzionamento della , mettendo a disposizione i propri CP_1 dipendenti e i propri uffici. La , soggetto giuridico distinto dal Comune di Bari (v. CP_1 art. 2 dello statuto), per quanto qui rileva, non è organismo strumentale di quest'ultimo, in quanto offre semplicemente una forma di previdenza complementare ai soli dipendenti comunali volontariamente iscritti (non alla collettività). Quanto all'eccepita applicabilità dell'art. 23 dello Statuto, deve ritenersi che l'argomento non sia ostativo all'accoglimento del ricorso. E difatti l'art. 23 stabilisce che la dovrà prevedere CP_1 nel bilancio di previsione annuale da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale l'iscrizione di un fondo di riserva speciale ove accantonare una percentuale delle entrate effettive della per la formazione delle CP_1 disponibilità da erogarsi per i premi di buonuscita. La circostanza che la non abbia istituito tale fondo, CP_1 nonostante la percezione del contributo degli iscritti, non può andare a detrimento del diritto degli iscritti i quali, per i motivi sopra esposti, vantano un diritto di credito nei confronti della stessa (cfr. in tema sentenza CDA CP_1 di Bari 1634/23 nonché Tribunale di Bari n. 1085 del 28.02.2020 ed ulteriori pronunzie di Questo Tribunale). Sulla quantificazione del dovuto, il consulente tecnico d'ufficio –le cui valutazioni Questo Giudice ritiene di condividere, in quanto fondate su una esaustiva indagine della documentazione in atti ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- ha calcolato che l'importo spettante al ricorrente a titolo di buonuscita tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 dello statuto della , Parte_4 è pari a: Indennità buonuscita al 2002 € 14.226,59 Indennità buonuscita successiva € 15472,53 Totale € 29.699,12. Pertanto, la convenuta deve essere condannata a CP_1 corrispondere la somma di Euro 29.669,12, oltre accessori di
6 legge dal giorno della maturazione del diritto all'effettivo soddisfo. Le spese processuali- liquidate secondo i minimi attese la novità delle questioni affrontate e la serialità del contenzioso e distratte- seguono la soccombenza. Pone le spese di CTU definitivamente a carico della CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la CP_1 convenuta alla corresponsione in favore della parte ricorrente della somma complessiva di euro 29.699,12 oltre accessori di legge dal giorno della maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
-condanna la convenuta al pagamento, in favore della CP_1 parte ricorrente, delle spese processuali che liquida complessivamente in Euro 4.638,00 oltre rimborso forfettario 15%, iva, c.p.a, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico della convenuta. CP_1 Bari, 17.09.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra (avv. Nicola Caroppo) Parte_1 e SOVVENZIONE ASSISTENZA TRA Controparte_1 Parte_2
(avv. Elio Vulpis)
[...]
all'udienza del 17.09.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda giudiziale- finalizzata ad ottenere il premio di buonuscita riconosciuto dall'art. 6 dello statuto della è fondata e, pertanto, deve essere Controparte_1 accolta per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente deve essere disattesa la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere/ carenza di interesse ad agire avanzata dalla resistente, motivata dalla sussistenza della procedura di sovraindebitamento cui è sottoposta la Cassa e dall'ammissione della parte ricorrente per le somme indicate nello stato passivo della procedura. Nell'attuale vigenza della l. 3/2012, all'apertura della liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter, non consegue alcuna interruzione dei giudizi in corso che vedono convenuto o attore il sovraindebitato ammesso alla procedura. Il divieto di cui all'art. 14 quinquies, c. 2, lett. b), deve ritenersi esteso esclusivamente alle azioni esecutive e a quelle cautelari, ma non anche alle domande introduttive di giudizi di cognizione. Dunque, posto che l'accesso alla liquidazione del patrimonio non determina l'interruzione dei giudizi in corso - nel silenzio della legge 3/2012 ed attesa l'impossibilità di richiamo della normativa fallimentare - ci si è chiesti se l'accertamento del passivo possa avvenire al di fuori della procedura liquidatoria (nell'ambito, per esempio, di una normale azione monitoria o di cognizione ordinaria che proseguirà anche una volta aperta la liquidazione), o se il procedimento 'semplificato' previsto dalla l. 3/2012, per l'accertamento dei crediti, attrae a sé in via esclusiva la verifica del passivo. L'orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza prende atto che nell'attuale configurazione della l. 3/2012 manca ogni riferimento o rinvio ad una disposizione analoga
1 all'art. 52 l. fall., la cui applicazione analogica al sovraindebitamento risulta inammissibile atteso il carattere eccezionale della disposizione. In tema si evidenzia la statuizione della Suprema Corte che- a fronte della doglianza in ordine alla strada più opportuna per soddisfare i creditori da individuarsi nella disciplina di composizione della crisi da sovraindebitamento- ha precisato che “nessuna norma consente di sostenere che la presentazione di un piano di sovraindebitamento ai sensi della citata legge n. 3 del 2012 impedisca al creditore di ricorrere allo strumento ingiunzionale a tutela del suo credito;
l'art. 10, secondo comma, della I. n. 3 del 2012 incide unicamente sull'azione esecutiva, e sempre che la proposta sia ritenuta conforme ai requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9”(Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31521 del 2021). Per le ragioni su esposte, deve essere disattesa la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere/ carenza di interesse ad agire, posto che lo stato esecutivo ha ammesso il ricorrente al passivo per il solo “versato” e non già per il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, invocata in questa sede che rimane nell'alveo della cognizione del giudice del marito. La parte ricorrente ha evidenziato di essere stata dipendente del Comune di Bari e di essere stata iscritta alla Cassa di Previdenza Sovvenzioni ed Assistenza a suo tempo costituita dal Comune di Bari;
di aver diritto al premio di buonuscita riconosciuto dall'art. 6 dello statuto della
[...]
. Parte_3 La ha, per contro, dedotto, che, a seguito di CP_1 determinazione del Consiglio Comunale dell'11.5.2016, il Comune di Bari aveva sospeso l'attribuzione di erogazioni economiche in suo favore;
ciò, fino a quando non fosse stata
“definitivamente accertata la legittima titolarità in capo all'Ente di potere procedere” a siffatte contribuzioni;
ha richiamato, in questa prospettiva, l'art. 17 L. 152/1978 (divieto per gli Enti locali di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio in favore dei propri dipendenti) e ha dunque rappresentato di versare in una condizione di impossibilità sopravvenuta di garantire ai propri iscritti le medesime prestazioni, in passato effettuate sull'implicito presupposto della legittimità dei versamenti provenienti dal Comune. Va preliminarmente osservato che la parte ricorrente ha esercitato un'azione di esatto adempimento, deducendo di non aver visto integralmente corrisposto il proprio credito per indennità di buonuscita. Deve, pertanto, valere la regola di riparto degli oneri di allegazione ed asseverazione secondo cui grava sul creditore dimostrare il titolo giustificativo del proprio diritto, allegando l'altrui scorretto adempimento;
spetterà invece al debitore dimostrare di aver
2 correttamente adempiuto o di esservi stato impossibilitato per causa non imputabile. Deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della
(cfr. produzione documentale in atti), essa provvede CP_1
“alla concessione di un premio di buonuscita agli iscritti che cessano dal servizio con non meno di tre anni di iscrizione alla . Il premio va commisurato a metà dello CP_1 stipendio o salario mensile lordo medio, in godimento negli ultimi dodici mesi di servizio (…) per ogni anno di iscrizione alla cassa”. La parte ricorrente ha documentato di essere cessata dal servizio e, all'epoca della risoluzione del rapporto lavorativo, di essere in possesso di un'anzianità di iscrizione alla cassa non inferiore a tre anni (cfr. attestazione di iscrizione dal 1.01.2002 sino al 31.10.2018). Dalla documentazione prodotta dalla convenuta, si CP_1 evince senz'altro che, con l'Ordine del giorno del Consiglio Comunale dell'11 maggio 2016, l'amministrazione si è impegnata a disporre la sospensione delle attribuzioni di risorse pubbliche in favore della sino a quando non CP_1 fosse stata definitivamente accertata la legittima titolarità in capo all'ente di procedervi. Proprio in attesa di siffatto chiarimento, è stata comunque disposta la conservazione della posta di bilancio già destinata alla contribuzione. In tale contesto, si è inserita la delibera 132/PRSP/2016, con cui la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, ha messo in evidenza la necessità di prendere in considerazione l'art. 17 L. 152/1968, nella parte in cui esso prevede che “è fatto divieto alle amministrazioni degli enti locali di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il personale medesimo è iscritto per legge”. La stessa Corte dei Conti ha rilevato – dunque - dubbi di legittimità, ritenuti meritevoli di approfondimento, ribadendo la necessità di considerare la vigenza della norma restrittiva del 1968. In effetti, anche nella giurisprudenza di legittimità è affermato che “il trattamento integrativo dell'indennità di fine servizio, istituito dai regolamenti di alcuni enti locali in favore del proprio personale, compete ai soli dipendenti di tali enti in servizio alla data del 1 marzo 1966” (Cass. civ. Sez. V, 28/08/2013, n. 19698; Cass. civ. Sez. lav., 06/08/2013, n. 18724). Ciò posto, pacifico il mancato pagamento delle spettanze azionate, si rende necessario verificare in che misura la cessazione dei versamenti da parte del Comune possa giustificare l'inadempimento della CP_1 In punto di fatto, v'è da osservare che, con il verbale di deliberazione n. 2 del 30.1.2017, la ha disposto la CP_1
3 corresponsione delle gratifiche di fine servizio, procedendo secondo anticipazioni. Tale scelta, esplicitamente, si ricollega proprio alla sospensione delle erogazioni da parte del Comune di Bari, poiché, nello stesso verbale, si è posto il problema delle contribuzioni venute meno e, a fronte di una ridotta disponibilità di risorse, allo scopo di assicurare la piena liquidità di queste ultime, si è tentato di assicurare omogeneità di trattamento ai numerosi dipendenti cessati dal servizio o prossimi a esserlo (51 per l'anno 2017, 84 per l'anno 2018, 81 per l'anno 2019, 90 per l'anno 2020). Il medesimo consiglio di amministrazione ha finanche prospettato possibilità di rateizzazione. Orbene, circa la rilevanza della situazione fattuale venutasi a creare in seguito alle determinazioni comunali, giova considerare che l'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligazione deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 30/04/2012, n. 6594). Del pari, la liberazione dal vincolo obbligatorio non può fondarsi sulla mera difficoltà economica del debitore, giacché l'impotenza patrimoniale (come fatto soggettivo e prevedibile e comunque normalmente imputabile al debitore tenuto a gestire la propria attività economica e a sopportarne il rischio relativo, secondo criteri di correttezza, buona fede, prudenza e di prevedibilità), non esclude di norma la sua responsabilità verso il creditore (Cass. civ., Sez. lav., 20/5/2004, n. 9645). Per inciso, anche il factum principis verificatosi nell'odierna fattispecie non basta, di per sé solo, a giustificare l'inadempimento e a liberare l'obbligato inadempiente da ogni responsabilità. Affinché tale effetto estintivo si produca è necessario, infatti, che l'ordine o il divieto dell'autorità sia configurabile come un fatto totalmente estraneo alla volontà del debitore e all'obbligo di ordinaria diligenza che sullo stesso incombe. Orbene, la stessa alterità patrimoniale, che sottrae il Comune di Bari da qualsiasi vincolo obbligatorio, parallelamente giustifica una statuizione di condanna nei confronti della Cassa di Previdenza, atteso che quest'ultima è solo direttamente coinvolta dal divieto di elargizioni posto a carico dell'ente locale e resta tenuta a fronteggiare le pretese dei propri iscritti con i mezzi e le risorse di cui autonomamente dispone. Il che è sufficiente a rendere prive di pregio le tesi difensive della Controparte_1
4 È opportuno fare delle specificazioni a tal riguardo sulla natura dell'ente. L'art. 2 dello Statuto prevede che «la avrà … gestione CP_1 autonoma, patrimonio ed amministrazione distinta e se-parata dal patrimonio e dell'amministrazione del Comune». Questa disposizione assume significativa importanza perché chiarisce che la è un ente dotato di autonomia CP_1 giuridica, contabile, organizzativa e gestionale (sotto il profilo sia dell'amministrazione, sia dei controlli), con un patrimonio ed una amministrazione nettamente distinti e separati dal patrimonio e dall'amministrazione del Comune di Bari. Già il Tribunale di Bari, in altri giudizi, ha riconosciuto in recenti sentenze: Trib. Bari 20 dicembre 2019, n. 5792/2019, laddove si statuisce che «ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, è riconosciuta alla una gestione CP_1 autonoma, nonché la separazione del proprio patrimonio rispetto a quello Comunale». Anche il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia nell'ambito di un giudizio promosso da alcuni iscritti alla ha affermato che la Controparte_1 Controparte_1 costituisce «un organo autonomo rispetto all'Amministrazione e titolare di rapporti individuali di assistenza nei confronti di ciascun dipendente iscritto» [Tar Puglia 19 marzo 2019, n. 414/2019]. Il tema della natura della non è pacifico in CP_1 giurisprudenza, laddove vi sono pronunzie che fanno derivare dalle norme dello Statuto che la è una Controparte_1 associazione non riconosciuta di diritto privato ai sensi dell'art. 36 c.c., essendo dotata di un proprio patrimonio e di propri organi (v.si Trib. Bari, sez. lavoro, 2 febbraio 2012, n. 19960 che è alla base del recente decreto del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, del 31 gennaio 2020, n. 811/2020, che dispone la liquidazione dell'Ente ai sensi degli artt. 30 c.c. e 11 disp. att. c.c). Sulla natura privatistica si è pronunziato da ultimo il Consiglio di Stato con sentenza del 27.06.2024. Al contempo vi sono pronunzie che postulano la natura pubblicistica della stessa. Di recente si è pronunziata la Corte di Cassazione sulla natura della affermando l'alterità soggettiva della CP_1
rispetto all'amministrazione municipale, escludendo CP_1 che la sia legata all'amministrazione da una forma di CP_1 controllo o relazione interorganica (cfr. Cass. n. 6859/2025 del 14.03.2025). A prescindere dalla natura, non si può che concludere nel senso della sussistenza di un organo distinto ed autonomo rispetto all'Amministrazione comunale, non essendo argomento convincente quello che valorizza gli elementi della presidenza della attribuita al Sindaco e dei poteri CP_1 attributi all'amministrazione comunale di nomina di taluni
5 membri del Consiglio di Amministrazione oltre che dei poteri di controllo sulle deliberazioni assunte. In tal senso depone lo stesso art. 20, quarto comma, dello Statuto della , per il quale il Consiglio di CP_1 Amministrazione “propone all'Assemblea dei Soci ed alla Giunta Comunale, per l'ulteriore approvazione da parte del Consiglio Comunale, eventuali modifiche al presente statuto”, con ciò disvelando che i poteri di iniziativa volti a proporre eventuali modifiche statutarie, tra cui quelle implicanti la revisione del sistema di finanziamento e dei servizi offerti dalla – modifiche poi, tra l'altro, CP_1 come visto sopra, decisamente respinte dalla stessa Assemblea (degli iscritti) - spettavano su impulso iniziale ed esclusivo degli organi della e non già CP_1 all'amministrazione comunale, a nulla valendo la circostanza che quest'ultima abbia contribuito al materiale funzionamento della , mettendo a disposizione i propri CP_1 dipendenti e i propri uffici. La , soggetto giuridico distinto dal Comune di Bari (v. CP_1 art. 2 dello statuto), per quanto qui rileva, non è organismo strumentale di quest'ultimo, in quanto offre semplicemente una forma di previdenza complementare ai soli dipendenti comunali volontariamente iscritti (non alla collettività). Quanto all'eccepita applicabilità dell'art. 23 dello Statuto, deve ritenersi che l'argomento non sia ostativo all'accoglimento del ricorso. E difatti l'art. 23 stabilisce che la dovrà prevedere CP_1 nel bilancio di previsione annuale da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale l'iscrizione di un fondo di riserva speciale ove accantonare una percentuale delle entrate effettive della per la formazione delle CP_1 disponibilità da erogarsi per i premi di buonuscita. La circostanza che la non abbia istituito tale fondo, CP_1 nonostante la percezione del contributo degli iscritti, non può andare a detrimento del diritto degli iscritti i quali, per i motivi sopra esposti, vantano un diritto di credito nei confronti della stessa (cfr. in tema sentenza CDA CP_1 di Bari 1634/23 nonché Tribunale di Bari n. 1085 del 28.02.2020 ed ulteriori pronunzie di Questo Tribunale). Sulla quantificazione del dovuto, il consulente tecnico d'ufficio –le cui valutazioni Questo Giudice ritiene di condividere, in quanto fondate su una esaustiva indagine della documentazione in atti ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- ha calcolato che l'importo spettante al ricorrente a titolo di buonuscita tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 dello statuto della , Parte_4 è pari a: Indennità buonuscita al 2002 € 14.226,59 Indennità buonuscita successiva € 15472,53 Totale € 29.699,12. Pertanto, la convenuta deve essere condannata a CP_1 corrispondere la somma di Euro 29.669,12, oltre accessori di
6 legge dal giorno della maturazione del diritto all'effettivo soddisfo. Le spese processuali- liquidate secondo i minimi attese la novità delle questioni affrontate e la serialità del contenzioso e distratte- seguono la soccombenza. Pone le spese di CTU definitivamente a carico della CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la CP_1 convenuta alla corresponsione in favore della parte ricorrente della somma complessiva di euro 29.699,12 oltre accessori di legge dal giorno della maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
-condanna la convenuta al pagamento, in favore della CP_1 parte ricorrente, delle spese processuali che liquida complessivamente in Euro 4.638,00 oltre rimborso forfettario 15%, iva, c.p.a, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico della convenuta. CP_1 Bari, 17.09.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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