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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nelle persone dei seguenti giudici, riunita in camera di consiglio,
Dr. Nicola Saracino presidente
Dr. Elena Gelato consigliere rel.
Dr. Maria Aversano consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio rubricato al numero 5680/2024 R.G. e pendente
TRA
(C.F. e P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Esposito giusta procura in atti reclamante
E
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Pacileo per delega in atti reclamata
E
contumace Controparte_2 reclamata
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
Conclusioni
Per parte reclamante: “CHIEDE All'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma voglia, ai sensi dell'art. 18
RD 16 marzo 1942 n.267, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto reclamo e per l'effetto revocare l'apertura della liquidazione giudiziale sopra indicata dichiarata con sentenza n. 579/2024 dal
Tribunale di Roma in data 10 ottobre 2024 ed accogliere le seguenti CONCLUSIONI
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e per l'effetto ordinare la sospensione della liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo ed il compimento di tutti gli altri atti di gestione per tutti i gravi e fondati motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accertata e dichiarata l'illegittimità della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della , revocare per l'effetto la sentenza n. 579/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Roma e pubblicata in data 10 ottobre 2024 difettando la ricorrenza dei requisiti di legge per
l'apertura della fase di liquidazione giudiziale, e questo per tutti per i motivi esposti in narrativa e per
l'inesistenza dei presupposti a tal fine richiesti dall'art. 121 e segg. del D. Lgs. n.14/2019 (Codice della
Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza);
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accertare e dichiarare che il debito asserito dalla come maturato e scaduto in capo alla CP_1 presenta una sorte inferiore ai 30.000,00 Euro, e debba essere dichiarato rientrante nella soglia Parte_1 minima, ai sensi dell'art. 49 del Codice della Crisi.
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Porre a carico della predetta società le spese della procedura fallimentare e il compenso che sarà CP_1 liquidato al curatore fallimentare e condannare la società stessa alla rifusione delle spese, dei CP_1 diritti e degli onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96 comma 2 c.p.c. della e condannare la stessa CP_1 la risarcimento in favore della di tutti i danni subiti e subendi a Parte_2 causa dell'illegittima dichiarazione di apertura della fase di liquidazione, nella misura che vorrà liquidarsi in via equitativa”
Per “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, CP_1
1) rigettare integralmente l'istanza di inibitoria e il reclamo proposto da Parte_1
(C.F. E P.IVA: 97760340584), avverso la sentenza del Tribunale di Roma, XIV
[...] sezione civile fallimentare n. 579/2024 del 09.10.2024, pubblicata il 10.10.2024, r.g. 1380/2023, che ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale, siccome infondati in fatto e in diritto alla luce dei motivi sopra esposti, confermando il provvedimento reclamato;
2) con vittoria di spese e competenze professionali, con attribuzione al procuratore costituito, Avv. Bruno
Pacileo”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha impugnato la sentenza n. 579/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Roma in data 10 ottobre 2024, con la quale era stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della reclamante. La premettendo di non aver avuto contezza della pendenza del procedimento Parte_1 per l'apertura della procedura concorsuale a fronte di problemi di salute del rappresentante dell'ente, che per tali ragioni non aveva consultato la PEC, con il primo motivo di reclamo ha lamentato l'erroneità della pronuncia in ragione della propria natura di Onlus e della sua conseguente non assoggettabilità a liquidazione giudiziale.
A tal fine ha evidenziato di avere quale scopo sociale il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale, in particolare in ambito di assistenza e sostegno, economico e socio sanitario, a favore delle persone anziane in condizioni di particolare fragilità e non autosufficienti.
In tale contesto, la gestione attraverso società partecipate di un bene demaniale sequestrato alla mafia (ovvero il cd. “Ostia Village”) era avvenuta esclusivamente per finalità di solidarietà sociale, come comprovato dalla natura delle attività e degli eventi ivi organizzati;
l'attività commerciale era dunque meramente strumentale a quella sociale, quest'ultima preminente rispetto alla prima.
Con il secondo motivo di reclamo la ha addotto come il credito vantato dalla Parte_1 ricorrente fosse inferiore ad euro 30.000,00 e come in ogni caso non fossero superate CP_1 le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII, come desumibile dai bilanci relativi agli esercizi 2021-2023.
Da ultimo, parte reclamante ha contestato la configurabilità del proprio stato di insolvenza, che non poteva fondarsi sull'inadempimento ad un'unica esposizione debitoria in assenza di indici esteriori dello stato di decozione.
Alla luce di tali considerazioni ha richiesto la revoca dell'impugnata pronuncia e la condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., oltre che l'accertamento dell'imputabilità alla ricorrente dell'apertura della procedura concorsuale. si è costituita contestando il fondamento del reclamo. CP_1
La resistente ha in primo luogo addotto l'esercizio, da parte della reclamante, di attività commerciale non strumentale a quella sociale di assistenza agli anziani, con una media di 18 dipendenti nell'anno 2022, consistente:
-nella gestione di stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, essendo la reclamante tra l'altro subentrata quale cessionaria, con contratto di affitto di azienda del 29.04.2021, alla società Malibù Beach s.r.l., quale soggetto passivo ai fini IVA di attività commerciale prevalente;
-nella titolarità di una licenza di ristorazione e conseguente esercizio di attività commerciale non strumentale a quella sociale di assistenza agli anziani presso lo Stabilimento Balneare sito in Roma, Lungomare Paolo Toscanelli 197. In ogni caso ha evidenziato come la reclamante avesse omesso di produrre il rendiconto di cassa attestante l'allegato carattere secondario e strumentale delle attività commerciali nonché la rendicontazione separata per la raccolta fondi, atti ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione così da poter distinguere le movimentazioni relative ad ognuna delle attività esercitate e, per questa via, eventualmente inferire la prevalenza dell'attività sociale rispetto a quella commerciale, l'onere della cui dimostrazione sarebbe stato a carico della debitrice.
In relazione al secondo motivo di reclamo ha per un verso evidenziato come il CP_1 proprio credito, maggiorato degli interessi di mora, fosse superiore alla somma di euro
30.000,00 e per altro eccepito l'inattendibilità dei bilanci depositati in atti, in assenza della loro pubblicazione presso il Registro delle Imprese nonché in ragione del fatto che gli stessi non erano conformi ai modelli richiesti per gli enti del cd. terzo settore.
La resistente ha infine addotto la pacifica configurabilità dello stato di decozione, stante la totale assenza di crediti o beni pignorabili, emersa a seguito dell'esito negativo delle ricerche svolte ex art. 492 bis c.p.c., ed il mancato esercizio di alcuna attività economica, comprovato dall'assenza di conti correnti bancari intestati alla Parte_1
Su tali presupposti ha concluso per il rigetto del reclamo.
Il reclamo è fondato.
E' ad avviso di questa Corte suscettibile di accoglimento il secondo motivo di reclamo, nella parte in cui si inferisce il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 del CCII, la cui fondatezza, in accoglimento del “principio della ragione più liquida” assorbe ogni considerazione sugli altri motivi di reclamo (salvo quanto si dirà ai fini della delibazione delle spese di lite).
I bilanci degli esercizi 2021, 2022 e 2023 prodotti dalla reclamante nella presente fase di giudizio, le cui singole poste non sono state contestate dalla resistente, attestano pacificamente l'insussistenza delle soglie minime di legge per l'apertura della procedura della liquidazione giudiziale, dovendo la reclamante ritenersi “impresa minore” (si rimanda ai doc. da 8 a 10 di parte reclamante).
Tali scritture contabili, contrariamente a quanto addotto dalla resistente non possono ritenersi tout court inattendibili, in assenza di specifiche contestazioni in termini di falsità, artificio o incompletezza (salvo quanto si dirà con riguardo ai debiti), in ragione del fatto che non siano state pubblicate presso il Registro delle Imprese.
Come oramai riconosciuto dalla giurisprudenza anche di legittimità, “il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. – i quali non assurgono infatti a prova legale – avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa” (in questi termini, tra le molte, Cass., ord., 1.12.2022, n. 35381; nello stesso senso,
Cass., ord., 9.11.2020, n. 25025; Cass., ord., 26.11.2018, n. 30541).
Il fatto poi che i bilanci non siano in ipotesi conformi ai modelli ministeriali previsti per il terzo settore attualmente vigenti, li renderebbe irregolari sotto il profilo fiscale, ciò che peraltro non rileva agli odierni effetti, posto che i bilanci anche non depositati o irregolari, ma le cui risultanze non sono contestate, sono come detto utilizzabili quali elementi di giudizio per accertare superamento o meno dei limiti dimensionali per l'apertura della procedura concorsuale maggiore.
Con riguardo al requisito relativo all'indebitamento complessivo, che come noto deve essere valutato solo con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento e non anche con riguardo al periodo di tempo corrispondente al triennio anteriore alla domanda (in questo senso, per quanto necessario, Cass., ord., 8.2.2018, n. 3158) si osserva infine come
La mancata menzione nel bilancio 2023 del credito facente capo a on consente infine CP_1 di ritenere l'assoggettabilità della reclamante alla procedura di liquidazione giudiziale.
Non è stato neppure allegato, da parte della resistente, il superamento della soglia minima di euro 500.000,00 di debiti;
né una simile circostanza è in alcun modo desumibile ex actis, considerato che, pur volendo dare per ammessi i crediti facenti capo ai soggetti che si sono insinuati al passivo (compreso quello facente capo all'odierna resistente), l'entità delle esposizioni debitorie della reclamante sarebbe nettamente inferiore alla soglia minima di legge.
La pronuncia con la quale è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
deve dunque essere revocata. Parte_1
Agli effetti di cui all'art. 147 del T.U. spese di giustizia deve essere accertata la riconducibilità dell'apertura della procedura concorsuale qui revocata alla condotta della debitrice.
L'odierna reclamante, pur a fronte della ritualità della sua evocazione nella prima fase di giudizio, ha omesso di costituirsi nella prima fase di giudizio e dimostrare (come sarebbe stato suo onere) il mancato superamento delle soglie dimensionali.
Né una simile circostanza sarebbe stata conoscibile da parte della ricorrente CP_1 considerata la mancata pubblicazione dei bilanci, di cui si è sinora dato conto.
Gli ulteriori motivi di reclamo, qui incidentalmente delibati ai fini della valutazione di cui all'art. 147 dpr 115/2002 e della pronuncia sulle spese di lite e sulla domanda ex art. 96 c.p.c., erano infondati, di modo che non è sotto alcun profilo prospettabile una responsabilità in capo a nella formulazione della domanda di apertura della procedura CP_1 concorsuale.
ha omesso di dimostrare l'allegata natura secondaria e Controparte_3 strumentale delle attività commerciali pacificamente esercitate, rispetto alle finalità sociali di cui si è affermata portatrice;
il credito facente capo alla ricorrente, considerati gli interessi maturati, era superiore all'importo di euro 30.000,00, comunque superato anche per effetto dei debiti erariali accertati in sede di istruttoria;
sotto altro profilo, non appare contestabile la sussistenza dello stato di insolvenza, considerata la cessazione dell'attività e l'assenza di alcun ricavo nell'esercizio 2023 e l'accertata assenza di crediti e beni pignorabili, con conseguente impossibilità di far fronte ai debiti di cui è gravata la reclamante.
A fronte di tali considerazioni, ribadita l'impossibilità per l'originaria ricorrente di appurare ex ante la natura di impresa minore della sua debitrice, la responsabilità dell'apertura della procedura va ascritta a quest'ultima.
Per le stesse ragioni le spese di lite debbono essere compensate tra le parti e vanno esclusi i presupposti della richiesta condanna di al risarcimento dei danni per lite CP_1 temeraria.
A norma dell'art. 53, quarto comma, CC.II. nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, è tenuta a depositare presso il Tribunale una Parte_1 relazione sulla sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro 30 giorni dal deposito della presente pronuncia ed assolvere agli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria della società ogni 90 giorni, a partire dal trimestre successivo al deposito della relazione sopra indicata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n.
5680/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'impugnata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
2) compensa tra le parti le spese di giudizio;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla reclamante;
4) accerta l'imputabilità alla reclamante dell'apertura della procedura concorsuale;
5) visto l'art. 53, quarto comma, CCII, dispone che Parte_1 depositi presso il Tribunale di Roma una relazione sulla sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro 30 giorni dal deposito della presente pronuncia e che la stessa assolva agli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria della società ogni 90 giorni, a partire dal trimestre successivo al deposito della relazione sopra indicata;
6) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Roma il giorno 14 marzo 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Elena Gelato dr. Nicola Saracino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nelle persone dei seguenti giudici, riunita in camera di consiglio,
Dr. Nicola Saracino presidente
Dr. Elena Gelato consigliere rel.
Dr. Maria Aversano consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio rubricato al numero 5680/2024 R.G. e pendente
TRA
(C.F. e P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Esposito giusta procura in atti reclamante
E
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Pacileo per delega in atti reclamata
E
contumace Controparte_2 reclamata
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
Conclusioni
Per parte reclamante: “CHIEDE All'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma voglia, ai sensi dell'art. 18
RD 16 marzo 1942 n.267, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto reclamo e per l'effetto revocare l'apertura della liquidazione giudiziale sopra indicata dichiarata con sentenza n. 579/2024 dal
Tribunale di Roma in data 10 ottobre 2024 ed accogliere le seguenti CONCLUSIONI
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e per l'effetto ordinare la sospensione della liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo ed il compimento di tutti gli altri atti di gestione per tutti i gravi e fondati motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accertata e dichiarata l'illegittimità della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della , revocare per l'effetto la sentenza n. 579/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Roma e pubblicata in data 10 ottobre 2024 difettando la ricorrenza dei requisiti di legge per
l'apertura della fase di liquidazione giudiziale, e questo per tutti per i motivi esposti in narrativa e per
l'inesistenza dei presupposti a tal fine richiesti dall'art. 121 e segg. del D. Lgs. n.14/2019 (Codice della
Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza);
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accertare e dichiarare che il debito asserito dalla come maturato e scaduto in capo alla CP_1 presenta una sorte inferiore ai 30.000,00 Euro, e debba essere dichiarato rientrante nella soglia Parte_1 minima, ai sensi dell'art. 49 del Codice della Crisi.
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Porre a carico della predetta società le spese della procedura fallimentare e il compenso che sarà CP_1 liquidato al curatore fallimentare e condannare la società stessa alla rifusione delle spese, dei CP_1 diritti e degli onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96 comma 2 c.p.c. della e condannare la stessa CP_1 la risarcimento in favore della di tutti i danni subiti e subendi a Parte_2 causa dell'illegittima dichiarazione di apertura della fase di liquidazione, nella misura che vorrà liquidarsi in via equitativa”
Per “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, CP_1
1) rigettare integralmente l'istanza di inibitoria e il reclamo proposto da Parte_1
(C.F. E P.IVA: 97760340584), avverso la sentenza del Tribunale di Roma, XIV
[...] sezione civile fallimentare n. 579/2024 del 09.10.2024, pubblicata il 10.10.2024, r.g. 1380/2023, che ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale, siccome infondati in fatto e in diritto alla luce dei motivi sopra esposti, confermando il provvedimento reclamato;
2) con vittoria di spese e competenze professionali, con attribuzione al procuratore costituito, Avv. Bruno
Pacileo”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha impugnato la sentenza n. 579/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Roma in data 10 ottobre 2024, con la quale era stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della reclamante. La premettendo di non aver avuto contezza della pendenza del procedimento Parte_1 per l'apertura della procedura concorsuale a fronte di problemi di salute del rappresentante dell'ente, che per tali ragioni non aveva consultato la PEC, con il primo motivo di reclamo ha lamentato l'erroneità della pronuncia in ragione della propria natura di Onlus e della sua conseguente non assoggettabilità a liquidazione giudiziale.
A tal fine ha evidenziato di avere quale scopo sociale il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale, in particolare in ambito di assistenza e sostegno, economico e socio sanitario, a favore delle persone anziane in condizioni di particolare fragilità e non autosufficienti.
In tale contesto, la gestione attraverso società partecipate di un bene demaniale sequestrato alla mafia (ovvero il cd. “Ostia Village”) era avvenuta esclusivamente per finalità di solidarietà sociale, come comprovato dalla natura delle attività e degli eventi ivi organizzati;
l'attività commerciale era dunque meramente strumentale a quella sociale, quest'ultima preminente rispetto alla prima.
Con il secondo motivo di reclamo la ha addotto come il credito vantato dalla Parte_1 ricorrente fosse inferiore ad euro 30.000,00 e come in ogni caso non fossero superate CP_1 le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII, come desumibile dai bilanci relativi agli esercizi 2021-2023.
Da ultimo, parte reclamante ha contestato la configurabilità del proprio stato di insolvenza, che non poteva fondarsi sull'inadempimento ad un'unica esposizione debitoria in assenza di indici esteriori dello stato di decozione.
Alla luce di tali considerazioni ha richiesto la revoca dell'impugnata pronuncia e la condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., oltre che l'accertamento dell'imputabilità alla ricorrente dell'apertura della procedura concorsuale. si è costituita contestando il fondamento del reclamo. CP_1
La resistente ha in primo luogo addotto l'esercizio, da parte della reclamante, di attività commerciale non strumentale a quella sociale di assistenza agli anziani, con una media di 18 dipendenti nell'anno 2022, consistente:
-nella gestione di stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, essendo la reclamante tra l'altro subentrata quale cessionaria, con contratto di affitto di azienda del 29.04.2021, alla società Malibù Beach s.r.l., quale soggetto passivo ai fini IVA di attività commerciale prevalente;
-nella titolarità di una licenza di ristorazione e conseguente esercizio di attività commerciale non strumentale a quella sociale di assistenza agli anziani presso lo Stabilimento Balneare sito in Roma, Lungomare Paolo Toscanelli 197. In ogni caso ha evidenziato come la reclamante avesse omesso di produrre il rendiconto di cassa attestante l'allegato carattere secondario e strumentale delle attività commerciali nonché la rendicontazione separata per la raccolta fondi, atti ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione così da poter distinguere le movimentazioni relative ad ognuna delle attività esercitate e, per questa via, eventualmente inferire la prevalenza dell'attività sociale rispetto a quella commerciale, l'onere della cui dimostrazione sarebbe stato a carico della debitrice.
In relazione al secondo motivo di reclamo ha per un verso evidenziato come il CP_1 proprio credito, maggiorato degli interessi di mora, fosse superiore alla somma di euro
30.000,00 e per altro eccepito l'inattendibilità dei bilanci depositati in atti, in assenza della loro pubblicazione presso il Registro delle Imprese nonché in ragione del fatto che gli stessi non erano conformi ai modelli richiesti per gli enti del cd. terzo settore.
La resistente ha infine addotto la pacifica configurabilità dello stato di decozione, stante la totale assenza di crediti o beni pignorabili, emersa a seguito dell'esito negativo delle ricerche svolte ex art. 492 bis c.p.c., ed il mancato esercizio di alcuna attività economica, comprovato dall'assenza di conti correnti bancari intestati alla Parte_1
Su tali presupposti ha concluso per il rigetto del reclamo.
Il reclamo è fondato.
E' ad avviso di questa Corte suscettibile di accoglimento il secondo motivo di reclamo, nella parte in cui si inferisce il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 del CCII, la cui fondatezza, in accoglimento del “principio della ragione più liquida” assorbe ogni considerazione sugli altri motivi di reclamo (salvo quanto si dirà ai fini della delibazione delle spese di lite).
I bilanci degli esercizi 2021, 2022 e 2023 prodotti dalla reclamante nella presente fase di giudizio, le cui singole poste non sono state contestate dalla resistente, attestano pacificamente l'insussistenza delle soglie minime di legge per l'apertura della procedura della liquidazione giudiziale, dovendo la reclamante ritenersi “impresa minore” (si rimanda ai doc. da 8 a 10 di parte reclamante).
Tali scritture contabili, contrariamente a quanto addotto dalla resistente non possono ritenersi tout court inattendibili, in assenza di specifiche contestazioni in termini di falsità, artificio o incompletezza (salvo quanto si dirà con riguardo ai debiti), in ragione del fatto che non siano state pubblicate presso il Registro delle Imprese.
Come oramai riconosciuto dalla giurisprudenza anche di legittimità, “il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. – i quali non assurgono infatti a prova legale – avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa” (in questi termini, tra le molte, Cass., ord., 1.12.2022, n. 35381; nello stesso senso,
Cass., ord., 9.11.2020, n. 25025; Cass., ord., 26.11.2018, n. 30541).
Il fatto poi che i bilanci non siano in ipotesi conformi ai modelli ministeriali previsti per il terzo settore attualmente vigenti, li renderebbe irregolari sotto il profilo fiscale, ciò che peraltro non rileva agli odierni effetti, posto che i bilanci anche non depositati o irregolari, ma le cui risultanze non sono contestate, sono come detto utilizzabili quali elementi di giudizio per accertare superamento o meno dei limiti dimensionali per l'apertura della procedura concorsuale maggiore.
Con riguardo al requisito relativo all'indebitamento complessivo, che come noto deve essere valutato solo con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento e non anche con riguardo al periodo di tempo corrispondente al triennio anteriore alla domanda (in questo senso, per quanto necessario, Cass., ord., 8.2.2018, n. 3158) si osserva infine come
La mancata menzione nel bilancio 2023 del credito facente capo a on consente infine CP_1 di ritenere l'assoggettabilità della reclamante alla procedura di liquidazione giudiziale.
Non è stato neppure allegato, da parte della resistente, il superamento della soglia minima di euro 500.000,00 di debiti;
né una simile circostanza è in alcun modo desumibile ex actis, considerato che, pur volendo dare per ammessi i crediti facenti capo ai soggetti che si sono insinuati al passivo (compreso quello facente capo all'odierna resistente), l'entità delle esposizioni debitorie della reclamante sarebbe nettamente inferiore alla soglia minima di legge.
La pronuncia con la quale è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
deve dunque essere revocata. Parte_1
Agli effetti di cui all'art. 147 del T.U. spese di giustizia deve essere accertata la riconducibilità dell'apertura della procedura concorsuale qui revocata alla condotta della debitrice.
L'odierna reclamante, pur a fronte della ritualità della sua evocazione nella prima fase di giudizio, ha omesso di costituirsi nella prima fase di giudizio e dimostrare (come sarebbe stato suo onere) il mancato superamento delle soglie dimensionali.
Né una simile circostanza sarebbe stata conoscibile da parte della ricorrente CP_1 considerata la mancata pubblicazione dei bilanci, di cui si è sinora dato conto.
Gli ulteriori motivi di reclamo, qui incidentalmente delibati ai fini della valutazione di cui all'art. 147 dpr 115/2002 e della pronuncia sulle spese di lite e sulla domanda ex art. 96 c.p.c., erano infondati, di modo che non è sotto alcun profilo prospettabile una responsabilità in capo a nella formulazione della domanda di apertura della procedura CP_1 concorsuale.
ha omesso di dimostrare l'allegata natura secondaria e Controparte_3 strumentale delle attività commerciali pacificamente esercitate, rispetto alle finalità sociali di cui si è affermata portatrice;
il credito facente capo alla ricorrente, considerati gli interessi maturati, era superiore all'importo di euro 30.000,00, comunque superato anche per effetto dei debiti erariali accertati in sede di istruttoria;
sotto altro profilo, non appare contestabile la sussistenza dello stato di insolvenza, considerata la cessazione dell'attività e l'assenza di alcun ricavo nell'esercizio 2023 e l'accertata assenza di crediti e beni pignorabili, con conseguente impossibilità di far fronte ai debiti di cui è gravata la reclamante.
A fronte di tali considerazioni, ribadita l'impossibilità per l'originaria ricorrente di appurare ex ante la natura di impresa minore della sua debitrice, la responsabilità dell'apertura della procedura va ascritta a quest'ultima.
Per le stesse ragioni le spese di lite debbono essere compensate tra le parti e vanno esclusi i presupposti della richiesta condanna di al risarcimento dei danni per lite CP_1 temeraria.
A norma dell'art. 53, quarto comma, CC.II. nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, è tenuta a depositare presso il Tribunale una Parte_1 relazione sulla sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro 30 giorni dal deposito della presente pronuncia ed assolvere agli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria della società ogni 90 giorni, a partire dal trimestre successivo al deposito della relazione sopra indicata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n.
5680/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'impugnata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
2) compensa tra le parti le spese di giudizio;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla reclamante;
4) accerta l'imputabilità alla reclamante dell'apertura della procedura concorsuale;
5) visto l'art. 53, quarto comma, CCII, dispone che Parte_1 depositi presso il Tribunale di Roma una relazione sulla sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro 30 giorni dal deposito della presente pronuncia e che la stessa assolva agli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria della società ogni 90 giorni, a partire dal trimestre successivo al deposito della relazione sopra indicata;
6) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Roma il giorno 14 marzo 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Elena Gelato dr. Nicola Saracino