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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/12/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile - composto dai seguenti magistrati: riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente est.
Dr. Vladimiro Gloria Giudice
Dr.ssa Roberta Marra Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1931/2025 R.G. V.G., vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
NC AL (BR); rappresentati e difesi, rispettivamente, dall'avv. Pennetta Marcello e dall'avv. Conte
Tommaso;
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO E DIRITTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale e all'esito, nel rispetto dei termini di cui alla legge n.55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate e riportate in ricorso.
Designato il Giudice relatore, è stata fissata l'udienza a trattazione scritta del 11.11.2025.
Data comunicazione al PM, il parere favorevole è stato acquisito in data 04.6.2025.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art.151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate e depositate il 23.10.2025 devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano
1 pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
Peraltro, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il cumulo delle domande deve ritenersi senz'altro ammissibile, anche nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. e non solo in quello dell'art. 473 bis.49 c.p.c., alla luce della recentissima sentenza n.28727 del 16/10/2023 con la quale la Suprema Corte ha ricomposto il contrasto venutosi a creare nella giurisprudenza di merito.
Ha evidenziato la Corte che il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473 bis.51 c.p.c.) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta ed ha utilizzato il plurale (“relativo ai procedimenti”, in luogo di
“relativo al procedimento”), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
Altro elemento a favore dell'ammissibilità del cumulo, si rinviene -prosegue la Corte- nel
“risparmio di energie processuali” potendo le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, trovare in un'unica sede un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione sia su quelle di divorzio e disciplinare, quindi, una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e tra ciascuno di essi ed i figli.
Ciò detto, come chiarito dalla Corte nella richiamata sentenza, la domanda di divorzio non
è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n.2 lett. b) legge
898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1931/2025 R.G.V.G., così provvede:
1) dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
(matrimonio celebrato in San NC AL (BR) il 15.12.2001, Parte_2 trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune al n. 34, parte 2, anno 2001);
2 2) omologa le condizioni di separazione di cui alle note depositate il 23.10.2025c, che ivi in calce si riportano e che sono da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza;
3) spese di lite al definitivo;
4) manda alla cancelleria perché trasmetta la presente sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge;
5) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Brindisi il 15.12.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del
Tribunale di Brindisi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile - composto dai seguenti magistrati: riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente est.
Dr. Vladimiro Gloria Giudice
Dr.ssa Roberta Marra Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1931/2025 R.G. V.G., vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
NC AL (BR); rappresentati e difesi, rispettivamente, dall'avv. Pennetta Marcello e dall'avv. Conte
Tommaso;
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO E DIRITTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale e all'esito, nel rispetto dei termini di cui alla legge n.55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate e riportate in ricorso.
Designato il Giudice relatore, è stata fissata l'udienza a trattazione scritta del 11.11.2025.
Data comunicazione al PM, il parere favorevole è stato acquisito in data 04.6.2025.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art.151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate e depositate il 23.10.2025 devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano
1 pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
Peraltro, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il cumulo delle domande deve ritenersi senz'altro ammissibile, anche nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. e non solo in quello dell'art. 473 bis.49 c.p.c., alla luce della recentissima sentenza n.28727 del 16/10/2023 con la quale la Suprema Corte ha ricomposto il contrasto venutosi a creare nella giurisprudenza di merito.
Ha evidenziato la Corte che il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473 bis.51 c.p.c.) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta ed ha utilizzato il plurale (“relativo ai procedimenti”, in luogo di
“relativo al procedimento”), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
Altro elemento a favore dell'ammissibilità del cumulo, si rinviene -prosegue la Corte- nel
“risparmio di energie processuali” potendo le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, trovare in un'unica sede un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione sia su quelle di divorzio e disciplinare, quindi, una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e tra ciascuno di essi ed i figli.
Ciò detto, come chiarito dalla Corte nella richiamata sentenza, la domanda di divorzio non
è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n.2 lett. b) legge
898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1931/2025 R.G.V.G., così provvede:
1) dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
(matrimonio celebrato in San NC AL (BR) il 15.12.2001, Parte_2 trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune al n. 34, parte 2, anno 2001);
2 2) omologa le condizioni di separazione di cui alle note depositate il 23.10.2025c, che ivi in calce si riportano e che sono da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza;
3) spese di lite al definitivo;
4) manda alla cancelleria perché trasmetta la presente sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge;
5) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Brindisi il 15.12.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del
Tribunale di Brindisi
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