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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 17/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 646/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, in data 17/04/2025, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 646/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. FILIERI ANNUNZIATO Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott.sse PARAFIORITI CONCETTA e CP_2 Controparte_3
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: ricostruzione carriera ATA
Premesso che:
- La signora , dipendente del con mansioni di Parte_1 Controparte_1 collaboratore scolastico, esponeva di essere stata immessa in ruolo in data 1.9.2011 dopo aver lavorato alle dipendenze del convenuto a partire dall'anno 2004 in forza di CP_1 plurimi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
- Deduceva che, in sede di ricostruzione carriera, il – in applicazione dell'art. 569 CP_1
d.lgs. 297/1994 - le aveva riconosciuto un'anzianità valida ai fini giuridici ed economici di 5 anni, 3 mesi e 2 giorni a fronte di un'anzianità effettiva di 5 anni, 10 mesi e 19 giorni con ciò violando il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito della clausola 4 dell'accordo quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva CEE 1999/70 e trasfuso nell'art. 6 del d.lgs.
368/2001.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 646/2024
- Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il suo diritto alla valorizzazione integrale del servizio pre-ruolo prestato e che il fosse condannato a pagarle le differenze CP_1 retributive medio tempore maturate, quantificate in € 650,61.
- Il si costituiva in giudizio assumendo l'insussistenza di qualsiasi Controparte_1 disparità di trattamento e sottolineando come l'art. 569 d.lgs. 297/1994 fosse volto a tutelare il dipendente precario il quale, al momento della sua immissione in ruolo, vede valorizzata l'attività lavorativa già prestata alle dipendenze dell'Amministrazione.
- Sottolineava, inoltre, come la Corte di Giustizia avesse censurato quelle disposizioni che negano qualsiasi rilievo ai servizi prestati in qualità di lavoratori a tempo determinato, mentre la normativa italiana valorizza – sebbene con alcuni correttivi – detti periodi di tempo.
- La causa veniva discussa mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Considerato che:
Le norme che presiedono la ricostruzione di carriera del personale ATA sono gli artt. 569 e 570 del d.lgs. 297/1994 e l'art. 4 comma 3 l. 399/1988.
L'art. 569, comma 1, d.lgs. 297/1994 stabilisce che “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”. L'art. 570, comma 1, d.lgs. 279/1994 precisa che “ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento”.
Infine, l'art. 4, comma 3, l. 399/1988, prevede che “Al compimento (…) del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore (…) l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Così ricostruito il sistema, è evidente il diverso trattamento riservato ai lavoratori che abbiano lavorato alle dipendenze del sin dall'inizio del rapporto con contratto a tempo CP_1 indeterminato rispetto ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività per lo stesso numero di anni dei primi, ma in forza del succedersi di diversi contratti a tempo determinato. Ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio, infatti, solo i primi vedono computati integralmente tutti gli anni lavorati. I secondi, diversamente, si vedono applicare le decurtazioni previste dall'articolo
569 d.lgs. 297/1994.
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 646/2024
È evidente, dunque, l'infondatezza dell'eccezione del ove nega la Controparte_1 sussistenza di qualsiasi disparità di trattamento tra personale ATA a tempo indeterminato e personale ATA a tempo determinato.
Appurato ciò, occorre verificare la compatibilità della disciplina qui in commento con i principi eurounitari e, in particolare, con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva CE 1999/70, il cui punto 1 recita: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; il punto 4, poi, precisa:
“I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando i criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
In detto giudizio di compatibilità questo giudice non può che attenersi alle pronunce in materia della
Corte di Giustizia. In particolare, nell'interpretare la clausola 4.1., la Corte ha chiarito che una disparità di trattamento per essere giustificata deve trovare la sua ragion d'essere nelle particolari condizioni che contraddistinguono il rapporto d'impiego e che differenziano il servizio prestato dal lavoratore a tempo determinato da quello prestato dal lavoratore a tempo indeterminato;
in definitiva, la disparità è giustificata solo qualora “risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”, mentre a nulla rileva il fatto che la stessa sia “prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro” (Corte di
Giustizia, C-307/05).
Ora, considerato che il non ha dedotto alcun elemento oggettivo di differenziazione tra il CP_1 servizio prestato dall'assistente amministrativo a tempo determinato rispetto a quello prestato dall'assistente amministrativo a tempo indeterminato, non può che concludersi per l'ingiustificatezza della disparità di trattamento in esame.
Non pare, infatti, cogliere nel segno l'obiezione avanzata dal il quale rileva come la Corte CP_1 di Giustizia abbia finora considerato in contrasto con il diritto unitario solo le discipline che escludevano totalmente la rilevanza dei servizi prestati con contratto a tempo determinato. È evidente, infatti, che il principio enunciato ha valenza generale e potrebbe, forse, trovare una deroga solo nei casi in cui il danno lamentato dai lavoratori penalizzati sia bagatellare. Evidentemente, però, così non è nel caso di specie.
Non porta, poi, a conclusioni differenti il rilievo secondo cui al compimento del 20° anno la ricorrente recupererà interamente l'anzianità maturata. La circostanza che il periodo escluso dalla valutazione dell'anzianità venga “recuperato” successivamente non esclude il pregiudizio che i lavoratori subiscono negli anni precedenti, poiché è pacifico che, anche con il c.d. riallineamento,
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 646/2024
non vengono pagate le differenze retributive pregresse: il recupero degli anni di anzianità esclusi dalla ricostruzione di carriera è infatti disposto solo per il futuro e non è una revisione ex tunc della posizione stipendiale del dipendente.
In ragione di quanto sopra esposto, deve essere riconosciuto il diritto del personale ausiliario all'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata durante il periodo di pre-ruolo, in quanto le norme legislative e contrattuali che impongono la valutazione in misura inferiore sono in contrasto con la normativa europea per i motivi esposti in precedenza.
Deve, pertanto, essere dichiarato il diritto della signora a vedersi riconosciuta al momento CP_4 dell'immissione in ruolo (1.9.2011) un'anzianità di anni 5, mesi 10 e giorni 19, come riconosciuto dallo stesso nella memoria difensiva. CP_1
La stessa ha, inoltre, diritto a percepire le differenze retributive maturate in ragione dell'illegittimo rallentamento della progressione stipendiale e pari ad € 650,61 per il periodo ottobre 2021 – aprile
2022. Ai fini della quantificazione del credito può essere posto alla base della presente decisione il conteggio redatto dalla ricorrente atteso che la sua correttezza contabile è stata riconosciuta dallo stesso nella sua memoria di costituzione. CP_1
Dal giorno di maturazione del diritto spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione fino a 1.100, valori prossimi ai minimi atteso il carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa:
- dichiara il diritto di alla data dell'immissione in ruolo (1.9.2011) al Parte_1 riconoscimento di anni 5, mesi 10 e giorni 19 di servizio valido a fini giuridici ed economici e per l'effetto
- condanna il convenuto a collocare nella fascia stipendiale CP_1 Parte_1 corrispondente all'anzianità come sopra accertata e a pagarle l'importo lordo di € 650, 61 a titolo di differenze retributive per il periodo ottobre 2021 – aprile 2022, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole mensilità al saldo;
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 646/2024
- condanna il convenuto a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in CP_1
€300 , oltre Iva e Cpa, nonché € 21,50 per esposti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ivrea, 17 aprile 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, in data 17/04/2025, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 646/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. FILIERI ANNUNZIATO Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott.sse PARAFIORITI CONCETTA e CP_2 Controparte_3
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: ricostruzione carriera ATA
Premesso che:
- La signora , dipendente del con mansioni di Parte_1 Controparte_1 collaboratore scolastico, esponeva di essere stata immessa in ruolo in data 1.9.2011 dopo aver lavorato alle dipendenze del convenuto a partire dall'anno 2004 in forza di CP_1 plurimi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
- Deduceva che, in sede di ricostruzione carriera, il – in applicazione dell'art. 569 CP_1
d.lgs. 297/1994 - le aveva riconosciuto un'anzianità valida ai fini giuridici ed economici di 5 anni, 3 mesi e 2 giorni a fronte di un'anzianità effettiva di 5 anni, 10 mesi e 19 giorni con ciò violando il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito della clausola 4 dell'accordo quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva CEE 1999/70 e trasfuso nell'art. 6 del d.lgs.
368/2001.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 646/2024
- Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il suo diritto alla valorizzazione integrale del servizio pre-ruolo prestato e che il fosse condannato a pagarle le differenze CP_1 retributive medio tempore maturate, quantificate in € 650,61.
- Il si costituiva in giudizio assumendo l'insussistenza di qualsiasi Controparte_1 disparità di trattamento e sottolineando come l'art. 569 d.lgs. 297/1994 fosse volto a tutelare il dipendente precario il quale, al momento della sua immissione in ruolo, vede valorizzata l'attività lavorativa già prestata alle dipendenze dell'Amministrazione.
- Sottolineava, inoltre, come la Corte di Giustizia avesse censurato quelle disposizioni che negano qualsiasi rilievo ai servizi prestati in qualità di lavoratori a tempo determinato, mentre la normativa italiana valorizza – sebbene con alcuni correttivi – detti periodi di tempo.
- La causa veniva discussa mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Considerato che:
Le norme che presiedono la ricostruzione di carriera del personale ATA sono gli artt. 569 e 570 del d.lgs. 297/1994 e l'art. 4 comma 3 l. 399/1988.
L'art. 569, comma 1, d.lgs. 297/1994 stabilisce che “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”. L'art. 570, comma 1, d.lgs. 279/1994 precisa che “ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento”.
Infine, l'art. 4, comma 3, l. 399/1988, prevede che “Al compimento (…) del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore (…) l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Così ricostruito il sistema, è evidente il diverso trattamento riservato ai lavoratori che abbiano lavorato alle dipendenze del sin dall'inizio del rapporto con contratto a tempo CP_1 indeterminato rispetto ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività per lo stesso numero di anni dei primi, ma in forza del succedersi di diversi contratti a tempo determinato. Ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio, infatti, solo i primi vedono computati integralmente tutti gli anni lavorati. I secondi, diversamente, si vedono applicare le decurtazioni previste dall'articolo
569 d.lgs. 297/1994.
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 646/2024
È evidente, dunque, l'infondatezza dell'eccezione del ove nega la Controparte_1 sussistenza di qualsiasi disparità di trattamento tra personale ATA a tempo indeterminato e personale ATA a tempo determinato.
Appurato ciò, occorre verificare la compatibilità della disciplina qui in commento con i principi eurounitari e, in particolare, con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva CE 1999/70, il cui punto 1 recita: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; il punto 4, poi, precisa:
“I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando i criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
In detto giudizio di compatibilità questo giudice non può che attenersi alle pronunce in materia della
Corte di Giustizia. In particolare, nell'interpretare la clausola 4.1., la Corte ha chiarito che una disparità di trattamento per essere giustificata deve trovare la sua ragion d'essere nelle particolari condizioni che contraddistinguono il rapporto d'impiego e che differenziano il servizio prestato dal lavoratore a tempo determinato da quello prestato dal lavoratore a tempo indeterminato;
in definitiva, la disparità è giustificata solo qualora “risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”, mentre a nulla rileva il fatto che la stessa sia “prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro” (Corte di
Giustizia, C-307/05).
Ora, considerato che il non ha dedotto alcun elemento oggettivo di differenziazione tra il CP_1 servizio prestato dall'assistente amministrativo a tempo determinato rispetto a quello prestato dall'assistente amministrativo a tempo indeterminato, non può che concludersi per l'ingiustificatezza della disparità di trattamento in esame.
Non pare, infatti, cogliere nel segno l'obiezione avanzata dal il quale rileva come la Corte CP_1 di Giustizia abbia finora considerato in contrasto con il diritto unitario solo le discipline che escludevano totalmente la rilevanza dei servizi prestati con contratto a tempo determinato. È evidente, infatti, che il principio enunciato ha valenza generale e potrebbe, forse, trovare una deroga solo nei casi in cui il danno lamentato dai lavoratori penalizzati sia bagatellare. Evidentemente, però, così non è nel caso di specie.
Non porta, poi, a conclusioni differenti il rilievo secondo cui al compimento del 20° anno la ricorrente recupererà interamente l'anzianità maturata. La circostanza che il periodo escluso dalla valutazione dell'anzianità venga “recuperato” successivamente non esclude il pregiudizio che i lavoratori subiscono negli anni precedenti, poiché è pacifico che, anche con il c.d. riallineamento,
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 646/2024
non vengono pagate le differenze retributive pregresse: il recupero degli anni di anzianità esclusi dalla ricostruzione di carriera è infatti disposto solo per il futuro e non è una revisione ex tunc della posizione stipendiale del dipendente.
In ragione di quanto sopra esposto, deve essere riconosciuto il diritto del personale ausiliario all'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata durante il periodo di pre-ruolo, in quanto le norme legislative e contrattuali che impongono la valutazione in misura inferiore sono in contrasto con la normativa europea per i motivi esposti in precedenza.
Deve, pertanto, essere dichiarato il diritto della signora a vedersi riconosciuta al momento CP_4 dell'immissione in ruolo (1.9.2011) un'anzianità di anni 5, mesi 10 e giorni 19, come riconosciuto dallo stesso nella memoria difensiva. CP_1
La stessa ha, inoltre, diritto a percepire le differenze retributive maturate in ragione dell'illegittimo rallentamento della progressione stipendiale e pari ad € 650,61 per il periodo ottobre 2021 – aprile
2022. Ai fini della quantificazione del credito può essere posto alla base della presente decisione il conteggio redatto dalla ricorrente atteso che la sua correttezza contabile è stata riconosciuta dallo stesso nella sua memoria di costituzione. CP_1
Dal giorno di maturazione del diritto spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione fino a 1.100, valori prossimi ai minimi atteso il carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa:
- dichiara il diritto di alla data dell'immissione in ruolo (1.9.2011) al Parte_1 riconoscimento di anni 5, mesi 10 e giorni 19 di servizio valido a fini giuridici ed economici e per l'effetto
- condanna il convenuto a collocare nella fascia stipendiale CP_1 Parte_1 corrispondente all'anzianità come sopra accertata e a pagarle l'importo lordo di € 650, 61 a titolo di differenze retributive per il periodo ottobre 2021 – aprile 2022, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole mensilità al saldo;
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 646/2024
- condanna il convenuto a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in CP_1
€300 , oltre Iva e Cpa, nonché € 21,50 per esposti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ivrea, 17 aprile 2025
Il Giudice
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