Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/04/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 3456 /2020
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 14/04/2025 ; tenuto conto che con ordinanza dell'11.3.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato dandone pubblica lettura ai sensi dell'art.
281-sexies c.p.c. all'udienza del 17.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8354/2020 R.G., avente ad oggetto: somministrazione, vertente tra
in persona del legale rapp.te p.t., ed elett.te dom.ta in Napoli Parte_1 alla Tr. Pr. T. de Amicis, 52 – presso lo studio dell'Avv. Loredana Basile (C.F.
) che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
C.F._1 attore
(P. IVA ), in persona del Sindaco e Legale rappresentante Parte_2 P.IVA_1 pro tempore, domiciliato per la carica in Teano (CE) alla Piazza Municipio (81057), rappresentato e difeso in virtù di formale determinazione del Responsabile dell'Area
“ inanze” del Comune n. 49 del 07.12.2022, nonché in virtù di procura CP_1 Pt_2 ex art. 83, co. 3, ult. par., c.p.c. allegata in atti dall'Avv. Claudio De Lucia (C.F.
) e con lui ele.te domiciliato presso l'intestato studio legale in S. CodiceFiscale_2
Maria a Vico (CE) alla Via Nazionale n. 175; convenuto
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti e note relative all'udienza del 17.4.2025 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2.Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato come parte attrice con atto di citazione abbia domandato la condanna del al pagamento di euro € Parte_2
2.481.582,08, oltre interessi moratori e interessi anatocistici;
€ 88.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna fattura, da maggiorarsi con interessi di mora.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, sin dalla comparsa di costituzione nonchè all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., eccepiva che la pretesa creditoria fatta valere dalla non era supportata da contratto Parte_1 scritto tra l'ente e la società attrice, né da delibera ovvero determina a contrarre, né da atti di approvazione del contratto o impegni di spesa;
rilevava che affinché possa sorgere un'obbligazione da parte di una pubblica amministrazione, occorre la redazione di un contratto mediante forma scritta ad substantiam, nonché evidenziava come ai sensi dell'art. 191 comma 1 d.lgs. 267/2000 gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, invitava a dedurre sul punto.
All'esito dell'istruttoria, consistita nella acquisizione della documentazione prodotta, è stata fissata l'udienza per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il merito
3.In primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936).
Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Ciò premesso, va evidenziato che oggetto del presente giudizio è l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria azionata.
Ciò detto, va richiamato il principio in materia di onere della prova in virtù del quale “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass.
Civ sez, unite n. 13533/2001).
E' noto che per gli atti della P.A., e pur ove questa agisca iure privatorum, è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbìtri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost.
Ogni contratto deve, quindi, tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione della parte privata e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle eventuali reciproche obbligazioni (vedi Cassazione civile , sez.
III, 15 marzo 2004, n. 5234: Tutti i contratti stipulati dalla p.a. (anche quando essa agisca
"iure privatorum") richiedono la forma scritta "ad substantiam", non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura (costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere;
da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta "ad substantiam" è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi;
T.A.R. Sicilia Catania, sez.
II, 12 ottobre 2004, n. 2821: Nè può ritenersi che il contratto si possa perfezionare tra le parti "per facta concludentia" ovvero tramite manifestazioni implicite di volontà identificabili, per l'ente, nella delibera di affidamento, e, per la società ricorrente, nella volontaria esecuzione del servizio. Osta a tale ricostruzione il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui i contratti della p.a., anche quando la stessa agisce "iure privatorum", richiedono "ad substantiam" la forma scritta "non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'Ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico dell'appalto o della fornitura (costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere"). Inoltre, l'art. 23 del d.l. n.66 del 1989 (oggi art. 191 Tuel 267 del 2000), oltre a confermare la necessità della forma scritta ad substantiam per i contratti della p.a. ed anche per le convenzioni tra p.a. e privati, subordina, altresì, la validità del rapporto alla deliberazione autorizzativa dello stesso ed all'impegno contabile;
inoltre, la norma citata stabilisce che in caso di inosservanza delle predette disposizioni il rapporto obbligatorio intercorre direttamente tra la parte privata e il funzionario che ha disposto la spesa.
Sul punto è necessario richiamare il recentissimo intervento della Suprema Corte
(Ordinanza Sez. VI, num. 5267 del 2022), con la quale è stato sancito che “l' art. 191, comma primo, del d.lgs. n. 267 del 2000, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali,
l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni;
che tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal comma quarto del medesimo articolo, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma primo, lett. e), tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura; che tale disposizione, nella parte in cui esclude implicitamente l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina previgente, la quale, a partire dagli artt. 284 e ss. r.d. 3 marzo 1934, n. 383
(seguiti dall'art. 23, comma terzo, del d.l. 28 aprile 1989 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dall'art. 35, comma quarto, del d.lgs. 25 febbraio 1995,
n. 77, a sua volta modificato dall'art. 4 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342), è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dello impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 10/06/2005, n. 12195; Cass., Sez. II,
11/06/2018, n. 15050; Cass., Sez. I, 13/06/2018, n. 15410), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione;
che l'inderogabilità della disciplina in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto, fanno apparire del tutto irrilevante l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dall'Amministrazione, il quale potrebbe d'altronde venire in considerazione esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 cod. civ.; che non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur avendo ritenuto osservato il requisito della forma scritta, in virtù dell'avvenuta stipulazione del contratto mediante un unico documento, formatosi progressivamente attraverso lo scambio via telefax della proposta e dell'accettazione, sottoscritte da entrambe le parti, ne ha dichiarato la nullità, a causa della mancanza dell'impegno di spesa e dell'attestazione della copertura finanziaria, eccepita dal fin dal primo grado” Pt_2
(cfr. Corte di Cassazione, sez. VI civ., 17/2/2022 n. 5267).
Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue, quindi, che non può ritenersi sussistente un titolo valido alla base della pretesa azionata dalla banca attrice in citazione, stante la nullità del contratto, sotto il profilo della assenza di forma scritta.
Infine, come osservato, non risultano agli atti l'impegno contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, richiesti dalla legge ai fini della validità del contratto. Sul punto va precisato che la documentazione richiesta dall'art. 191 cit. risponde ad esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97
Cost., sicché in nessun modo è possibile eludere la certezza della loro esistenza. Né rileva in alcun modo l'invocata non contestazione, elemento probatorio che non solo non può sostituire la necessaria prova di un provvedimento pubblico amministrativo necessario ma che, comunque, non può trovare cittadinanza nei giudizi in cui la parte convenuta è contumace (come da art. 115 c.p.c.).
Detti atti, si ribadisca, dovevano essere prodotti dalla stessa parte attorea in ossequio al principio dell'onere della prova. Parte attorea, dunque, era onerata di premunirsi, prima dell'introduzione del giudizio, della documentazione pubblicistica di cui sopra necessaria o, al più, avrebbe dovuto dimostrare di aver tentato di ottenerla dal convenuto Pt_2
(mediante apposita istanza di accesso agli atti da formularsi prima dell'introduzione del giudizio), con esito infruttuoso.
Ne consegue che non solo il credito direttamente contrattuale non può essere riconosciuto, ma anche tutti quelli a esso consequenziali quali gli interessi (tra cui la somma di €
88.960,00 per ciascuna fattura chiesta per il mancato pagamento delle NDI emesse proprio per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI) e gli interessi di cui all'art. 6 d.lgs. 231/2002.
D'altronde, non si ravvisano elementi per poter pervenire a conclusioni differenti, con riferimento alla necessaria copertura finanziaria, nel caso in cui sia stato stipulato specifico contratto di fornitura e nel caso in cui, invece, l'erogazione di fornitura avvenga in regime di salvaguardia.
Anche ove, però, l'obbligazione sia da ritenersi nascente ex lege (come i riferiti crediti ceduti da Hera Comm in quanto prestazione eseguita in forza del regime di salvaguardia, come affermato dalla nei propri scritti), si è sempre dinanzi a una Controparte_2 spesa da parte dell'ente locale per l'acquisizione di beni o servizi per cui è sempre necessario che detta acquisizione, per quanto derivi direttamente da una prescrizione legale, avvenga nel rispetto delle regole sulla contabilità pubblica, proprio perché (occorre ribadirlo) rispondenti ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento e strumentali al controllo diffuso sulla spesa pubblica.
D'altronde, l'art. 191 comma 4 d.lgs. 267/2000 prescrive che, nel caso in cui l'acquisizione di beni e servizi avvenga in violazione dell'obbligo indicato nel comma 1, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura, senza che la disposizione richiamata faccia alcuna distinzione a seconda che l'acquisizione sia avvenuta a seguito di apposito contratto pubblico o ex lege (cfr. art. 191 TUEL, in virtù del quale “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”).
La fattispecie in esame risulta del tutto carente del requisito in esame.
Orbene, in assenza dei necessari elementi formali richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza, la P.A. non può ritenersi vincolata.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Le spese
La incontestata fornitura delle prestazioni oggetto di cessione in lite in favore del comune integra grave motivo, nel senso voluto dalle disposizioni che regolano la soccombenza ed applicabili ratione temporis, per compensare interamene tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta le domande attoree;
• Compensa tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 14.4.2025
Il Giudice dott.ssa Renata Russo