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Decreto 31 marzo 2025
Decreto 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1605-1/2025
Tribunale Ordinario di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Luce Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino Giudice designato all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento in epigrafe indicato, avente ad oggetto: ricorso ai sensi dell'art.35 bis D.Lgs.
25/2008, promosso
DA
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Parte_1
Falciani, in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sarno (SA) alla via San Valentino n. 6
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso la Commissione Controparte_1
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno
RESISTENTE
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 02.03.2025, proponeva ricorso Parte_1
avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale di Salerno in data 24/02/2025, notificato il 25/02/2025, con il quale veniva rigettata la domanda di protezione internazionale.
In tale sede il ricorrente istava anche per la sospensione del provvedimento impugnato. Disposta la comunicazione del ricorso e dell'istanza di sospensiva, ai sensi del comma 4 dell'art. 35 bis del D.Lgs. 25/2008, così come modificato dal D.L. n. 145/2024, parte resistente non depositava note difensive.
Con decreto in data 15.03.2025, il giudice relatore, rilevata ex officio l'incompetenza per territorio del Tribunale intestato (essendo il ricorrente trattenuto presso il CPR di Palazzo San
Gervasio – PZ-) dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato e riservava ogni decisione al merito, dinanzi al Collegio.
Con istanza in data 19.03.2025, parte ricorrente deduceva che “Nelle more, il sig. È Pt_1
STATO DIMESSO dal Centro per il Rimpatrio, come da allegato verbale” e chiedeva al Tribunale di pronunciarsi sull'istanza di sospensiva proposta.
Disposta, quindi, nuova comunicazione dell'istanza di sospensiva, ai sensi del comma 4 dell'art. 35 bis del D.Lgs. 25/2008, così come modificato dal D.L. n. 145/2024, parte resistente non depositava note difensive nel termine concesso.
Preliminarmente, quanto alla competenza per territorio del Tribunale intestato, si osserva che, a norma dell'art. 4 decreto legge 13 del 2017 convertito in legge 46 del 2017, per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è competente territorialmente, in via generale, la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato
(comma primo). Detto criterio, però, retrocede di fronte al criterio speciale del luogo di accoglienza o trattenimento del richiedente. Invero, nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, viene in rilievo, ai fini dell'individuazione del Tribunale deputato a conoscere la controversia, il luogo in cui la struttura o il centro ha sede (comma terzo).
In altri termini, per le controversie in materia di protezione internazionale la competenza territoriale spetta, in linea generale, alla sezione specializzata del Tribunale nel cui circondario ha sede l'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato;
differentemente, nei casi in cui il ricorrente è ospitato in un centro di accoglienza (CPSA e CAS) o in una struttura del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) ovvero è trattenuto in un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) opera il cd. correttivo di prossimità, dovendosi individuare il giudice territorialmente competente a conoscere la controversia nella sezione specializzata del Tribunale nel cui circondario ha sede la struttura o il centro. Del resto, la giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in fattispecie ricadenti nel vigore della analoga disposizione contenuta nell'art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008, aveva già avuto modo di precisare che i due criteri di competenza territoriale individuati dalla legge hanno natura inderogabile (Cass. n. 18723 del 2010) e che la previsione di un foro speciale, derogatorio di quello generale, che radica la competenza in funzione del luogo in cui si trova il centro di accoglienza o di trattenimento risponde all'esigenza di assicurare al richiedente la protezione internazionale una tutela giurisdizionale più agevole perché somministrata dall'ufficio giudiziario più vicino alla struttura in cui egli è ospitato o ristretto in vista del rimpatrio (Cass. n. 23577 del 2010).
Ora, sul piano processuale, va rammentato che, nel caso che ci impegna, viene in rilievo un'ipotesi di competenza territoriale inderogabile, in virtù della natura camerale del procedimento, cui è obbligatoria la partecipazione del magistrato del pubblico ministero, come ricavabile dal combinato disposto degli artt. 28 e 70 c.p.c. Ne deriva che l'eventuale incompetenza è anche rilevabile ex officio entro la prima udienza di comparizione, in applicazione del disposto di cui all'art. 38 c.p.c.
Tanto puntualizzato, deve considerarsi che, sebbene l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato sia la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, il richiedente ha espressamente dichiarato, nel corpo del ricorso, di essere trattenuto, al momento della proposizione della domanda, presso il CPR di Palazzo San Gervasio
(PZ), ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. 142/2015.
Tuttavia, la stessa parte ricorrente ha successivamente dedotto e documentato che, nel corso del processo, è intervenuto un mutamento della situazione di fatto idonea, in via sopravvenuta, a radicare la competenza dell'adito Tribunale.
In tema, va rammentato che l'art. 5 c.p.c. sancisce un principio essenziale per il buon funzionamento del processo civile: quello secondo cui, una volta radicatosi dinanzi al giudice dotato di giurisdizione e competenza, esso non subisce, a tal riguardo, l'influenza delle vicende sopravvenute, né dal versante della legge vigente, né da quello dello stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.
Nella medesima ottica di economia processuale, tuttavia, si riconosce che le vicende sopravvenute hanno rilievo quando attribuiscono ex post al giudice adito la giurisdizione o la competenza di cui egli era privo al momento dell'introduzione della lite. Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, infatti, si ritiene che, pur in assenza di un'espressa previsione, la carenza di giurisdizione o di competenza, riscontrabile nel momento di proposizione della domanda, non rilevi qualora nel corso del giudizio, per ragioni di fatto o di diritto, tale carenza sia venuta meno (cfr. Cassazione civile sez. un., 07/02/2024, n. 3453; Cass. n. 21221 del 2014, in tema di sopravvenuta attribuzione della giurisdizione al giudice adito per l'effetto di un mutamento dello stato di fatto o di diritto). Ed invero, l'art. 5 c.p.c. va interpretato in conformità alla sua ratio di favorire, non già di impedire, la perpetuatio iurisdictionis, onde, ove sia stato adito un giudice incompetente al momento della domanda, l'incompetenza non può essere dichiarata se quel giudice
è diventato competente (cfr. Cass. 5 gennaio 2022, n. 214). Cont Orbene, nel caso di specie, l'allontanamento del richiedente dal nel corso del processo
(si veda l'attestazione depositata in data 19.03.2025) ha rappresentato una situazione di fatto sopravvenuta idonea a radicare la competenza per territorio della sezione specializzata istituita presso il Tribunale di Salerno, nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato e che, dunque, assume la competenza per territorio sulla base del criterio di ordine generale di cui all'art. 4, comma primo, cit.
Va, pertanto, affermata la competenza per territorio del Tribunale adito.
Tanto premesso, come noto, la proposizione del ricorso giudiziario sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Tale sospensione è, però, espressamente esclusa per le ipotesi di cui all'art. 35 bis comma terzo lett. a), b), c), d) e d-bis) del d.lgs. n. 25 del 2008.
Ora, atteso che nel caso in esame la domanda di protezione è stata respinta per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 28 bis, comma secondo, lett. a) del d.lgs. n. 25 del 2008 (relativa all'ipotesi del “..richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera b);”), con adozione di procedura accelerata ex art. 28 bis del predetto decreto legislativo, la proposizione del ricorso non determinerebbe ipso iure la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto della Commissione, con conseguente necessità d'indagare la fondatezza dei motivi posti alla base della pretesa cautelare.
Tuttavia, come di recente affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con pronuncia n.
11399 del 29.04.2024, “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della
Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione Territoriale”. Infatti, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il principio di sospensione automatica del provvedimento della Commissione risulta diretta applicazione del principio generale di effettività della tutela, espressamente riconosciuto dagli artt. 6 e 13 CEDU, dall'art. 47 della carta dei Diritti fondamentali UE e, con riferimento alla materia della protezione internazionale, dall'art. 46 della Direttiva 2013/32/UE. Tale principio riceve concreta attuazione attraverso il riconoscimento del diritto di difesa, di parità delle armi processuali, di ricorso al giudice, del diritto complessivo ad un giusto processo.
Allo stesso modo, il principio di effettività della tutela “si traduce, specificamente, nel diritto ad essere presente nel processo allorchè, in caso non fosse operativa la sospensione del provvedimento emesso dall'Organo amministrativo, il richiedente sarebbe a rischio di un allontanamento in quanto non più titolato a restare nel Paese, con effetti preclusivi sul suo diritto di difesa e, come visto, addirittura sulla possibilità di giungere ad una decisione di merito eventualmente a lui favorevole” (cfr. Cassazione Sezioni Unite n. 11399/2024 cit.).
Ne discende che la deroga al principio generale della sospensione automatica del provvedimento impugnato, con conseguente compressione del sotteso diritto alla effettività della tutela, risulta ammissibile solo in presenza del regolare svolgimento della procedura accelerata, atteso che il mancato rispetto dei ristretti termini previsti nei casi di manifesta infondatezza o inammissibilità della domanda fa automaticamente venir meno la ratio giustificatrice della deroga
(ovvero la possibilità di una decisione estremamente rapida a fronte della “immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare”).
Ritiene il Collegio che i principi affermati dalle Sezioni Unite appaiano applicabili a tutte le ipotesi di rigetto della domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all'articolo 28-ter.
Sul punto si osserva che la Suprema Corte non ha evidenziato alcuna distinzione tra il rigetto per manifesta infondatezza in caso di provenienza da paese di origine sicuro e le altre ipotesi contemplate dal d.lgs 25/2008 (così come invece sostenuto nell'ordinanza di rimessione, cfr. terzo orientamento). Inoltre, il richiamo operato nella sentenza all'art. 32, comma 1, lett b-bis), che rimanda all'ipotesi di rigetto della domanda «per manifesta infondatezza nei casi di cui all'art.28- ter», ha carattere generale.
Va poi evidenziato che la stessa ratio decidendi della sentenza appare suscettibile di applicazione generalizzata, atteso che la stessa si fonda sulla valorizzazione del legame esistente tra semplificazione e speditezza procedimentale, facilità di accertamento e deroga all'effetto sospensivo automatico, profili che ricorrono anche al di là dei casi di provenienza del ricorrente da paese di origine sicuro. Alla luce delle esposte considerazioni, ritenuto che il principio richiamato si applichi anche alle altre ipotesi di manifesta infondatezza previste dall'art. 28 ter del D.lgs. n. 25 del 2008, può quindi affermarsi che l'impugnazione avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28 ter, D.Lvo n. 25/2008, emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale senza previa adozione di una regolare procedura accelerata di cui agli artt. 28 e 28 bis D.Lvo. n. 25/2008 - disposta con provvedimento del
Presidente in seguito a esame preliminare tempestivamente comunicato dalla Commissione al richiedente asilo e con rispetto dei termini prescritti dall'art.28 bis D.Lvo n. 25/2008 – comporta la sospensione automatica ai sensi dell'art.35 bis, terzo comma D.Lvo n. 25/2008”.
Orbene, nel caso in esame, dallo scrutinio della documentazione in atti emerge per tabulas il mancato rispetto dei termini della procedura accelerata, atteso che la domanda di protezione internazionale è stata proposta dal ricorrente in data 07.11.2024 (come si evince dalla richiesta in atti, inviata via pec alla Questura dal difensore del ricorrente), laddove la Commissione Territoriale ha proceduto all'audizione e alla decisione solo in data 24.02.2025.
Sul punto si ricorda che l'art. 28 bis del D.Lvo n. 25/2008 (che disciplina la procedura accelerata) stabilisce che la Questura, ricevuta la domanda, provvede “senza ritardo” alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni.
Per quanto attiene invece al momento della “presentazione della domanda”, si rileva che, secondo il più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “..una domanda di protezione internazionale si considera presentata nel momento della manifestazione della relativa volontà..” (cfr. Cass., 04.08.2023, n.107), in conformità con l'orientamento espresso anche dalla giurisprudenza comunitaria, secondo la quale la presentazione di una domanda di protezione internazionale non richiede alcuna formalità amministrativa (cfr. Sentenza Ministerio Fiscal C-
36/20 PPU del 25.06.2020).
In particolare, come chiarito dalla pronuncia da ultimo citata, “l'articolo 6 della direttiva
2013/32 distingue tra la presentazione della domanda, da un lato, e l'inoltro della stessa, dall'altro.
Infatti, “dal tenore letterale della direttiva 2013/32 risulta chiaramente che quest'ultima collega, ripetutamente, la qualità di richiedente protezione internazionale al fatto di aver «presentato» una domanda. Infatti, l'articolo 2, lettera c), di tale direttiva definisce il «richiedente» come il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia «presentato» una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva. L'articolo 2, lettera b), di detta direttiva definisce la «domanda» come la domanda «rivolta» allo Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. Lo stesso vale per l'articolo 2, lettera b), della direttiva 2013/33, che definisce il «richiedente» come il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia «presentato» una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva, nonché per l'articolo 2, lettera a), di tale direttiva, secondo cui la «domanda di protezione internazionale» corrisponde alla richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria”. “Tale ampia concezione della nozione di «richiedente protezione internazionale» risulta altresì dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, da cui discende che tale direttiva si applica a tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio degli Stati membri, nonché dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/33, dal quale si desume che essa si applica a tutti i cittadini di paesi terzi e agli apolidi che presentano una domanda di protezione internazionale”.
“Peraltro, l'articolo 6, paragrafo 1, primo e secondo comma, della direttiva 2013/32 impone agli Stati membri di registrare la domanda di protezione internazionale entro tre giorni lavorativi o entro sei giorni lavorativi dopo la sua «presentazione», a seconda che detta domanda sia stata presentata all'autorità competente a norma del diritto nazionale per procedere alla sua registrazione o a un'altra autorità preposta a ricevere tale domanda senza tuttavia essere competente, a norma del diritto nazionale, per la sua registrazione. Quanto all'articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva, esso impone altresì agli Stati membri l'obbligo di provvedere affinché chiunque abbia «presentato» una domanda di protezione internazionale abbia un'effettiva possibilità di «inoltrarla» quanto prima”.
Infine, “il considerando 27 di detta direttiva enuncia che i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno espresso l'intenzione di chiedere protezione internazionale sono richiedenti protezione internazionale e che, a tale titolo, dovrebbero adempiere gli obblighi e godere dei diritti conformemente alle direttive 2013/32 e 2013/33. La seconda frase di detto considerando precisa, inoltre, che, a tal fine, gli Stati membri dovrebbero registrare quanto prima il fatto che tali persone sono richiedenti protezione internazionale”.
Va poi ricordato che, in attuazione della normativa sovranazionale, l'art. 26 del d.lgs.
25/2008 prevede che: “1. La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.
2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti..”.
Ne discende che la a fronte della semplice manifestazione della volontà dello CP_3
straniero di accedere alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale è obbligata a ricevere la domanda nei termini prescritti dalla normativa nazionale.
Peraltro, come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione, in conformità con la previsione di cui all'art. 6 della direttiva 2013/32/Ue, la domanda di protezione internazionale deve essere registrata nei termini ivi previsti e la proroga di dieci giorni del termine, prevista nell'ultimo periodo dell'art. 26, comma 2-bis d.lg. n. 25 del 2008, introdotta dal legislatore nazionale con il d.lg.
n. 142 del 2015, in sede di recepimento della direttiva sopra citata, deve essere applicata solo in presenza del comprovato, relativo presupposto costituito dall'elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e continuati (v. Cassazione civile sez. I, 13/07/2023, n. 20028). Le disposizioni normative vigenti non contemplano invece ulteriori ipotesi di proroga.
Alla luce dei principi che precedono, deve concludersi che nella fattispecie in esame la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, atteso che la
Questura non ha provveduto “senza ritardo” o comunque nel rispetto dei termini di legge a ricevere la domanda e a trasmetterla alla Commissione Territoriale.
Tanto premesso, l'efficacia esecutiva dell'impugnato provvedimento risulta automaticamente sospesa per effetto della proposizione del ricorso giudiziario ai sensi dell'art. 35 bis, terzo comma del D.Lvo n. 25/2008.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione
Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, così provvede:
- dichiara non luogo a provvede sull'istanza di sospensiva atteso che il provvedimento impugnato risulta automaticamente sospeso ai sensi dell'art. 35 bis, terzo comma D.Lvo n. 25/2008;
- manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 35 D.Lvo n. 25/2008, così come modificato dal D.L. n. 145/2024;
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in data 26.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente Dott.ssa Francesca Iervolino Dott. Andrea Luce
Tribunale Ordinario di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Luce Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino Giudice designato all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento in epigrafe indicato, avente ad oggetto: ricorso ai sensi dell'art.35 bis D.Lgs.
25/2008, promosso
DA
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Parte_1
Falciani, in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sarno (SA) alla via San Valentino n. 6
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso la Commissione Controparte_1
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno
RESISTENTE
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 02.03.2025, proponeva ricorso Parte_1
avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale di Salerno in data 24/02/2025, notificato il 25/02/2025, con il quale veniva rigettata la domanda di protezione internazionale.
In tale sede il ricorrente istava anche per la sospensione del provvedimento impugnato. Disposta la comunicazione del ricorso e dell'istanza di sospensiva, ai sensi del comma 4 dell'art. 35 bis del D.Lgs. 25/2008, così come modificato dal D.L. n. 145/2024, parte resistente non depositava note difensive.
Con decreto in data 15.03.2025, il giudice relatore, rilevata ex officio l'incompetenza per territorio del Tribunale intestato (essendo il ricorrente trattenuto presso il CPR di Palazzo San
Gervasio – PZ-) dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato e riservava ogni decisione al merito, dinanzi al Collegio.
Con istanza in data 19.03.2025, parte ricorrente deduceva che “Nelle more, il sig. È Pt_1
STATO DIMESSO dal Centro per il Rimpatrio, come da allegato verbale” e chiedeva al Tribunale di pronunciarsi sull'istanza di sospensiva proposta.
Disposta, quindi, nuova comunicazione dell'istanza di sospensiva, ai sensi del comma 4 dell'art. 35 bis del D.Lgs. 25/2008, così come modificato dal D.L. n. 145/2024, parte resistente non depositava note difensive nel termine concesso.
Preliminarmente, quanto alla competenza per territorio del Tribunale intestato, si osserva che, a norma dell'art. 4 decreto legge 13 del 2017 convertito in legge 46 del 2017, per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è competente territorialmente, in via generale, la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato
(comma primo). Detto criterio, però, retrocede di fronte al criterio speciale del luogo di accoglienza o trattenimento del richiedente. Invero, nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, viene in rilievo, ai fini dell'individuazione del Tribunale deputato a conoscere la controversia, il luogo in cui la struttura o il centro ha sede (comma terzo).
In altri termini, per le controversie in materia di protezione internazionale la competenza territoriale spetta, in linea generale, alla sezione specializzata del Tribunale nel cui circondario ha sede l'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato;
differentemente, nei casi in cui il ricorrente è ospitato in un centro di accoglienza (CPSA e CAS) o in una struttura del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) ovvero è trattenuto in un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) opera il cd. correttivo di prossimità, dovendosi individuare il giudice territorialmente competente a conoscere la controversia nella sezione specializzata del Tribunale nel cui circondario ha sede la struttura o il centro. Del resto, la giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in fattispecie ricadenti nel vigore della analoga disposizione contenuta nell'art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008, aveva già avuto modo di precisare che i due criteri di competenza territoriale individuati dalla legge hanno natura inderogabile (Cass. n. 18723 del 2010) e che la previsione di un foro speciale, derogatorio di quello generale, che radica la competenza in funzione del luogo in cui si trova il centro di accoglienza o di trattenimento risponde all'esigenza di assicurare al richiedente la protezione internazionale una tutela giurisdizionale più agevole perché somministrata dall'ufficio giudiziario più vicino alla struttura in cui egli è ospitato o ristretto in vista del rimpatrio (Cass. n. 23577 del 2010).
Ora, sul piano processuale, va rammentato che, nel caso che ci impegna, viene in rilievo un'ipotesi di competenza territoriale inderogabile, in virtù della natura camerale del procedimento, cui è obbligatoria la partecipazione del magistrato del pubblico ministero, come ricavabile dal combinato disposto degli artt. 28 e 70 c.p.c. Ne deriva che l'eventuale incompetenza è anche rilevabile ex officio entro la prima udienza di comparizione, in applicazione del disposto di cui all'art. 38 c.p.c.
Tanto puntualizzato, deve considerarsi che, sebbene l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato sia la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, il richiedente ha espressamente dichiarato, nel corpo del ricorso, di essere trattenuto, al momento della proposizione della domanda, presso il CPR di Palazzo San Gervasio
(PZ), ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. 142/2015.
Tuttavia, la stessa parte ricorrente ha successivamente dedotto e documentato che, nel corso del processo, è intervenuto un mutamento della situazione di fatto idonea, in via sopravvenuta, a radicare la competenza dell'adito Tribunale.
In tema, va rammentato che l'art. 5 c.p.c. sancisce un principio essenziale per il buon funzionamento del processo civile: quello secondo cui, una volta radicatosi dinanzi al giudice dotato di giurisdizione e competenza, esso non subisce, a tal riguardo, l'influenza delle vicende sopravvenute, né dal versante della legge vigente, né da quello dello stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.
Nella medesima ottica di economia processuale, tuttavia, si riconosce che le vicende sopravvenute hanno rilievo quando attribuiscono ex post al giudice adito la giurisdizione o la competenza di cui egli era privo al momento dell'introduzione della lite. Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, infatti, si ritiene che, pur in assenza di un'espressa previsione, la carenza di giurisdizione o di competenza, riscontrabile nel momento di proposizione della domanda, non rilevi qualora nel corso del giudizio, per ragioni di fatto o di diritto, tale carenza sia venuta meno (cfr. Cassazione civile sez. un., 07/02/2024, n. 3453; Cass. n. 21221 del 2014, in tema di sopravvenuta attribuzione della giurisdizione al giudice adito per l'effetto di un mutamento dello stato di fatto o di diritto). Ed invero, l'art. 5 c.p.c. va interpretato in conformità alla sua ratio di favorire, non già di impedire, la perpetuatio iurisdictionis, onde, ove sia stato adito un giudice incompetente al momento della domanda, l'incompetenza non può essere dichiarata se quel giudice
è diventato competente (cfr. Cass. 5 gennaio 2022, n. 214). Cont Orbene, nel caso di specie, l'allontanamento del richiedente dal nel corso del processo
(si veda l'attestazione depositata in data 19.03.2025) ha rappresentato una situazione di fatto sopravvenuta idonea a radicare la competenza per territorio della sezione specializzata istituita presso il Tribunale di Salerno, nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato e che, dunque, assume la competenza per territorio sulla base del criterio di ordine generale di cui all'art. 4, comma primo, cit.
Va, pertanto, affermata la competenza per territorio del Tribunale adito.
Tanto premesso, come noto, la proposizione del ricorso giudiziario sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Tale sospensione è, però, espressamente esclusa per le ipotesi di cui all'art. 35 bis comma terzo lett. a), b), c), d) e d-bis) del d.lgs. n. 25 del 2008.
Ora, atteso che nel caso in esame la domanda di protezione è stata respinta per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 28 bis, comma secondo, lett. a) del d.lgs. n. 25 del 2008 (relativa all'ipotesi del “..richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera b);”), con adozione di procedura accelerata ex art. 28 bis del predetto decreto legislativo, la proposizione del ricorso non determinerebbe ipso iure la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto della Commissione, con conseguente necessità d'indagare la fondatezza dei motivi posti alla base della pretesa cautelare.
Tuttavia, come di recente affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con pronuncia n.
11399 del 29.04.2024, “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della
Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione Territoriale”. Infatti, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il principio di sospensione automatica del provvedimento della Commissione risulta diretta applicazione del principio generale di effettività della tutela, espressamente riconosciuto dagli artt. 6 e 13 CEDU, dall'art. 47 della carta dei Diritti fondamentali UE e, con riferimento alla materia della protezione internazionale, dall'art. 46 della Direttiva 2013/32/UE. Tale principio riceve concreta attuazione attraverso il riconoscimento del diritto di difesa, di parità delle armi processuali, di ricorso al giudice, del diritto complessivo ad un giusto processo.
Allo stesso modo, il principio di effettività della tutela “si traduce, specificamente, nel diritto ad essere presente nel processo allorchè, in caso non fosse operativa la sospensione del provvedimento emesso dall'Organo amministrativo, il richiedente sarebbe a rischio di un allontanamento in quanto non più titolato a restare nel Paese, con effetti preclusivi sul suo diritto di difesa e, come visto, addirittura sulla possibilità di giungere ad una decisione di merito eventualmente a lui favorevole” (cfr. Cassazione Sezioni Unite n. 11399/2024 cit.).
Ne discende che la deroga al principio generale della sospensione automatica del provvedimento impugnato, con conseguente compressione del sotteso diritto alla effettività della tutela, risulta ammissibile solo in presenza del regolare svolgimento della procedura accelerata, atteso che il mancato rispetto dei ristretti termini previsti nei casi di manifesta infondatezza o inammissibilità della domanda fa automaticamente venir meno la ratio giustificatrice della deroga
(ovvero la possibilità di una decisione estremamente rapida a fronte della “immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare”).
Ritiene il Collegio che i principi affermati dalle Sezioni Unite appaiano applicabili a tutte le ipotesi di rigetto della domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all'articolo 28-ter.
Sul punto si osserva che la Suprema Corte non ha evidenziato alcuna distinzione tra il rigetto per manifesta infondatezza in caso di provenienza da paese di origine sicuro e le altre ipotesi contemplate dal d.lgs 25/2008 (così come invece sostenuto nell'ordinanza di rimessione, cfr. terzo orientamento). Inoltre, il richiamo operato nella sentenza all'art. 32, comma 1, lett b-bis), che rimanda all'ipotesi di rigetto della domanda «per manifesta infondatezza nei casi di cui all'art.28- ter», ha carattere generale.
Va poi evidenziato che la stessa ratio decidendi della sentenza appare suscettibile di applicazione generalizzata, atteso che la stessa si fonda sulla valorizzazione del legame esistente tra semplificazione e speditezza procedimentale, facilità di accertamento e deroga all'effetto sospensivo automatico, profili che ricorrono anche al di là dei casi di provenienza del ricorrente da paese di origine sicuro. Alla luce delle esposte considerazioni, ritenuto che il principio richiamato si applichi anche alle altre ipotesi di manifesta infondatezza previste dall'art. 28 ter del D.lgs. n. 25 del 2008, può quindi affermarsi che l'impugnazione avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28 ter, D.Lvo n. 25/2008, emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale senza previa adozione di una regolare procedura accelerata di cui agli artt. 28 e 28 bis D.Lvo. n. 25/2008 - disposta con provvedimento del
Presidente in seguito a esame preliminare tempestivamente comunicato dalla Commissione al richiedente asilo e con rispetto dei termini prescritti dall'art.28 bis D.Lvo n. 25/2008 – comporta la sospensione automatica ai sensi dell'art.35 bis, terzo comma D.Lvo n. 25/2008”.
Orbene, nel caso in esame, dallo scrutinio della documentazione in atti emerge per tabulas il mancato rispetto dei termini della procedura accelerata, atteso che la domanda di protezione internazionale è stata proposta dal ricorrente in data 07.11.2024 (come si evince dalla richiesta in atti, inviata via pec alla Questura dal difensore del ricorrente), laddove la Commissione Territoriale ha proceduto all'audizione e alla decisione solo in data 24.02.2025.
Sul punto si ricorda che l'art. 28 bis del D.Lvo n. 25/2008 (che disciplina la procedura accelerata) stabilisce che la Questura, ricevuta la domanda, provvede “senza ritardo” alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni.
Per quanto attiene invece al momento della “presentazione della domanda”, si rileva che, secondo il più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “..una domanda di protezione internazionale si considera presentata nel momento della manifestazione della relativa volontà..” (cfr. Cass., 04.08.2023, n.107), in conformità con l'orientamento espresso anche dalla giurisprudenza comunitaria, secondo la quale la presentazione di una domanda di protezione internazionale non richiede alcuna formalità amministrativa (cfr. Sentenza Ministerio Fiscal C-
36/20 PPU del 25.06.2020).
In particolare, come chiarito dalla pronuncia da ultimo citata, “l'articolo 6 della direttiva
2013/32 distingue tra la presentazione della domanda, da un lato, e l'inoltro della stessa, dall'altro.
Infatti, “dal tenore letterale della direttiva 2013/32 risulta chiaramente che quest'ultima collega, ripetutamente, la qualità di richiedente protezione internazionale al fatto di aver «presentato» una domanda. Infatti, l'articolo 2, lettera c), di tale direttiva definisce il «richiedente» come il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia «presentato» una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva. L'articolo 2, lettera b), di detta direttiva definisce la «domanda» come la domanda «rivolta» allo Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. Lo stesso vale per l'articolo 2, lettera b), della direttiva 2013/33, che definisce il «richiedente» come il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia «presentato» una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva, nonché per l'articolo 2, lettera a), di tale direttiva, secondo cui la «domanda di protezione internazionale» corrisponde alla richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria”. “Tale ampia concezione della nozione di «richiedente protezione internazionale» risulta altresì dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, da cui discende che tale direttiva si applica a tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio degli Stati membri, nonché dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/33, dal quale si desume che essa si applica a tutti i cittadini di paesi terzi e agli apolidi che presentano una domanda di protezione internazionale”.
“Peraltro, l'articolo 6, paragrafo 1, primo e secondo comma, della direttiva 2013/32 impone agli Stati membri di registrare la domanda di protezione internazionale entro tre giorni lavorativi o entro sei giorni lavorativi dopo la sua «presentazione», a seconda che detta domanda sia stata presentata all'autorità competente a norma del diritto nazionale per procedere alla sua registrazione o a un'altra autorità preposta a ricevere tale domanda senza tuttavia essere competente, a norma del diritto nazionale, per la sua registrazione. Quanto all'articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva, esso impone altresì agli Stati membri l'obbligo di provvedere affinché chiunque abbia «presentato» una domanda di protezione internazionale abbia un'effettiva possibilità di «inoltrarla» quanto prima”.
Infine, “il considerando 27 di detta direttiva enuncia che i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno espresso l'intenzione di chiedere protezione internazionale sono richiedenti protezione internazionale e che, a tale titolo, dovrebbero adempiere gli obblighi e godere dei diritti conformemente alle direttive 2013/32 e 2013/33. La seconda frase di detto considerando precisa, inoltre, che, a tal fine, gli Stati membri dovrebbero registrare quanto prima il fatto che tali persone sono richiedenti protezione internazionale”.
Va poi ricordato che, in attuazione della normativa sovranazionale, l'art. 26 del d.lgs.
25/2008 prevede che: “1. La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.
2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti..”.
Ne discende che la a fronte della semplice manifestazione della volontà dello CP_3
straniero di accedere alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale è obbligata a ricevere la domanda nei termini prescritti dalla normativa nazionale.
Peraltro, come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione, in conformità con la previsione di cui all'art. 6 della direttiva 2013/32/Ue, la domanda di protezione internazionale deve essere registrata nei termini ivi previsti e la proroga di dieci giorni del termine, prevista nell'ultimo periodo dell'art. 26, comma 2-bis d.lg. n. 25 del 2008, introdotta dal legislatore nazionale con il d.lg.
n. 142 del 2015, in sede di recepimento della direttiva sopra citata, deve essere applicata solo in presenza del comprovato, relativo presupposto costituito dall'elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e continuati (v. Cassazione civile sez. I, 13/07/2023, n. 20028). Le disposizioni normative vigenti non contemplano invece ulteriori ipotesi di proroga.
Alla luce dei principi che precedono, deve concludersi che nella fattispecie in esame la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, atteso che la
Questura non ha provveduto “senza ritardo” o comunque nel rispetto dei termini di legge a ricevere la domanda e a trasmetterla alla Commissione Territoriale.
Tanto premesso, l'efficacia esecutiva dell'impugnato provvedimento risulta automaticamente sospesa per effetto della proposizione del ricorso giudiziario ai sensi dell'art. 35 bis, terzo comma del D.Lvo n. 25/2008.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione
Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, così provvede:
- dichiara non luogo a provvede sull'istanza di sospensiva atteso che il provvedimento impugnato risulta automaticamente sospeso ai sensi dell'art. 35 bis, terzo comma D.Lvo n. 25/2008;
- manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 35 D.Lvo n. 25/2008, così come modificato dal D.L. n. 145/2024;
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in data 26.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente Dott.ssa Francesca Iervolino Dott. Andrea Luce