Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.Marcella Celesti Presidente
Dott. Valeria Di Stefano Consigliere
Avv. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 76/2022 R.G. promossa da
(c.f.: Parte_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti 2, rappresentato e difeso dagli Avvocati Floro
Flori, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese,
Valentina Schilirò, appellante contro
(c.f.: ), Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania presso lo studio dell'avv. Claudio Fiume che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellato
Avente ad oggetto: iscrizione Gestione agricola Lavoratori Autonomi
Conclusioni delle parti: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/02/2018, Controparte_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320170007586249000 con il quale l' gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 11.418,00 a Pt_1
titolo di contributi dovuti alla “Gestione Agricola-Lavoratori Autonomi ed
Associati” per gli anni 2008/2011.
Premesso di essere stato titolare della ditta individuale “DALCAMPET
PLANTS” che si occupava di attività florovivaistica e di serricoltura, dal 2001 al
2015, anno in cui è stata cancellata dal Registro delle imprese per cessata attività, il ricorrente esponeva di aver svolto prevalentemente attività lavorativa subordinata nel periodo di interesse ed in particolare alle dipendenze di tale per i periodi specificamente indicati nell'atto introduttivo. Persona_1
Riferiva altresì di aver ricevuto in data 24.8.2017 la notifica di due provvedimenti con i quali l' chiedeva la restituzione degli importi erogati a Pt_1
titolo di prestazioni di disoccupazione agricola “a causa dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavori autonomi”, e successivamente altri due provvedimenti con i quali l'istituto previdenziale respingeva le domande di disoccupazione agricola presentate dal per le medesime ragioni. CP_1
Tanto premesso chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito eccependo la prescrizione della relativa pretesa contributiva, la decadenza dall'azione di ripetizione ex art. 13 L. 412/1991, l'infondatezza della richiesta, la violazione del divieto di doppia contribuzione, la carenza di motivazione degli atti.
Si costituiva l' che rilevava, tra l'altro, che l'avviso di addebito traeva Pt_1
origine da un verbale ispettivo del 7.2.2013 che aveva accertato la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del come Imprenditore Agricolo Professionale. CP_1
Il Tribunale di Catania con la sentenza n. 5330/2021 accoglieva l'opposizione ritenendo che l sul quale gravava il relativo onere, non aveva Pt_1
dato prova delle condizioni che giustificavano l'iscrizione del ricorrente nella
Gestione Agricola Lavoratori Autonomi. Specificamente, rilevava che l' Pt_1
non aveva prodotto in giudizio le presunte dichiarazioni rese dal ricorrente in sede ispettiva, né la documentazione esaminata dagli ispettori da cui gli stessi 3
avevano desunto la ricorrenza dei requisiti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione dei lavoratori autonomi. Piuttosto dalla documentazione prodotta dal ricorrente si evinceva che questi aveva lavorato alle dipendenze della ditta Persona_1
negli anni in questione. Il Tribunale, quindi, annullava l'avviso di addebito e dichiarava il diritto del ricorrente di trattenere le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione per gli anni 2008 e 2009. Spese compensate.
Avverso la sentenza n.5330/2021, pubblicata il 28.12.2021 proponeva appello l' con ricorso depositato il 26.1.2022, al quale resisteva l'appellato. Pt_1
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, la causa è stata de- cisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c all'esito dell'udienza del 23.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante contesta la sentenza nella parte in cui imputa all'Istituto la mancanza di prova dei presupposti per l'iscrizione nella gestione Agricola dei lavoratori autonomi. Sebbene corrisponda a verità che nel precedente grado non erano state allegate le dichiarazioni del in occasione dell'accesso ispettivo, CP_1
la carenza doveva ritenersi colmata dalla riproduzione del contenuto di tali dichiarazioni nel verbale ispettivo che dava atto dell'avvenuta sottoscrizione del dichiarante.
Dalla dichiarazione in tal modo recepita ed avente valore probatorio privilegiato, si evinceva che il aveva svolto lavoro dipendente solo per CP_1
brevi periodi e a chiamata;
che per il resto del tempo si era occupato della sua azienda;
che l'azienda era dotata di due ettari di terreno in parte utilizzati a vivaio con una serra di 3000 mq poi smontata per cessazione attività; di avere avuto dipendenti fino al 2011 ai quali dava istruzioni;
che non vi erano fatture di vendita o acquisto relative al 2012.
1.1 L'appellante produce in atti le dichiarazioni del e degli altri CP_1 lavoratori sentiti dagli ispettori, chiedendone l'acquisizione ai sensi dell'art. 437, comma 2, cpc. Sostiene che anche le dichiarazioni dei lavoratori confermano che il aveva lavorato saltuariamente per il che negli altri periodi si CP_1 Per_1
occupava della sua azienda lavorando egli stesso ed impartendo direttive ai dipendenti. 4
1.2 Quanto ai documenti, l'appellante rileva l'efficacia probatoria fino a querela di falso di quanto attestato dagli ispettori in ordine al contenuto dei documenti visionati da cui risulta l'iscrizione alla Camera di commercio della ditta, il numero delle giornate lavorative come dipendente, complessivamente inferiori al 50% dell'intero periodo lavorativo, il reddito realizzato per la maggior parte proveniente dall'attività agricola svolta in proprio.
2. L'appellante poi contesta le eccezioni di controparte sulle quali il
Tribunale non si è pronunciato.
2.1 Riguardo alla prescrizione l'appellante sostiene che il decorso del termine a partire dall'accertamento (7.2.2013) è stato interrotto dalla diffida Pt_1
dell'11.6.2015/3.7.2015 e dalla notifica dell'opposto avviso di addebito avvenuta il 20.1.2018.
2.2. Deduce che è infondata anche l'eccezione di decadenza in quanto, trattandosi di indebita percezione di indennità agricola, essa è soggetta alla disciplina di cui all'art. 2033 c.c, mentre la decadenza di cui all'art. 13 della L.
412/91, riguarda i trattamenti pensionistici e non altri emolumenti.
In ogni caso anche a voler ritenere applicabile detta norma il termine annuale sarebbe stato rispettato visto che la pretesa contributiva arriva fino al
31.12.2014 e la richiesta di restituzione è dell'11.6.2015.
Inoltre, sussisterebbe il dolo del percipiente il quale ha ricevuto l'indennità agricola sulla base di una falsa rappresentazione dell'attività lavorativa.
2.3 L' soggiunge che, diversamente da quanto paventato da Pt_1
controparte non ricorre il caso di doppia retribuzione, posto che per le attività di lavoro subordinato per il periodo 2008/2009 il godeva della relativa CP_1
copertura assicurativa, mentre per le restanti attività autonome godeva della copertura prevista per l'imprenditore agricolo.
2.4 Infine l'appellante contesta l'ammissibilità dei mezzi istruttori richiesti dall'appellato in quanto la prova testimoniale è infatti generica e la domanda di
Ctu superflua.
3. In via incidentale il denunzia l'omessa pronuncia sull'eccezione di CP_1
prescrizione e al riguardo sostiene che avendo l'avviso di addebito ad oggetto 5
contributi relativi agli anni 2008/2011 ed essendo la notifica del verbale ispettivo priva di efficacia interruttiva, al momento dell'emissione del provvedimento impugnato la prescrizione sia maturata.
4. Con altro motivo il lamenta che, pur avendo il Tribunale dichiarato CP_1
il diritto del ricorrente di trattenere le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione per gli anni 2008-2009, non si è pronunciato sul diritto dello stesso di ottenere l'indennità di disoccupazione per il periodo 2010-2011.
5. In via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, chiede accertarsi la violazione del divieto di doppia contribuzione, dovendo piuttosto applicarsi il regime contributivo previsto per l'attività lavorativa svolta in maniera prevalente.
6. In ultimo l'appellato contesta il capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese processuali, senza adeguata motivazione.
7. Riassunti nei sopra detti termini le difese di entrambe le parti, va accolto l'appello principale.
In via preliminare il Collegio ritiene di poter acquisire la documentazione prodotta in questo grado dall'Istituto appellante ai sensi dell'art. 437, comma 2, cpc giudicandola indispensabile ai fini della decisione, ovvero tale da avere un'influenza causale più incisiva rispetto alle prove già depositate.
…. dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole – e, quindi, a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini – forniscano un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale (v.
Cass. n. 26257/2021.
In ordine al valore probatorio delle dichiarazioni acquisite dai funzionari verbalizzanti nell'esercizio del loro potere di accertamento, vale il principio secondo cui, pur avendo fede privilegiata la provenienza delle stesse dai pubblici ufficial “... per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal
Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. 6 giugno 2008, n. 15703). 6
Nella fattispecie in esame, la documentazione prodotta dall' nel Pt_1
presente grado, costituita dalle dichiarazioni rese dal e dagli altri lavoratori CP_1
sentiti dagli ispettori, è integrativa rispetto al verbale di ispezione che ne riporta in parte il contenuto;
dall'esame di detta documentazione trova conferma che l'appellante ha lavorato per il saltuariamente, a chiamata, e nei restanti Per_1
periodi, si è occupato dell'azienda, lavorandovi esso stesso ed impartendo istruzioni ai dipendenti.
8. In particolare, dalle dichiarazioni sopra indicate emerge che il nel CP_1
periodo di interesse (2008/2011), aveva lavorato per , titolare di Persona_1 un'azienda florovivaistica e di un grande vivaio, “non tutto l'anno, “quando
c'era necessità”, per coltivazione e cura di un tipo di palma per la quale era specializzato. Risulta altresì che l'appellato era titolare dell'azienda
DALCAMPET PLANTS dal 2001 al 2015 anno in cui la stessa è stata cancellata per inattività, ma della quale fino al 2011 il si era occupato lavorandovi CP_1 personalmente e con personale dipendente per gran parte dell'anno, traendo dalla relativa attività la maggior parte del proprio reddito (gli ispettori hanno visionato fatture e solo dal 2012 non hanno rinvenuto fatture di acquisti o vendite).
A fronte di tali evidenze, non contestate specificamente ed anzi ammesse,
l'appellato non ha dato prova dell'esclusività o prevalenza dell'attività di lavoro subordinato, non essendo in questo senso utile la documentazione prodotta (CUD da cui si dovrebbero evincere i periodi lavorativi alle dipendenze del . Per_1
Ed invero, per il principio di circolarità della prova - in forza del quale grava sulla parte che intende contestare i fatti su cui si basa la domanda avversaria allegare e dare prova di fatti modificativi o estintivi della pretesa di controparte – il ricorrente avrebbe dovuto contrapporre alla prova fornita dall' fatti probatori dello svolgimento esclusivo o prevalente del lavoro Pt_1 subordinato. In mancanza, l'accertamento effettuato dall' appare idoneo a Pt_1
dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del Dalli alla gestione agricola lavoratori autonomi.
L'appello principale è, pertanto, fondato. 7
9.Passando ad esaminare le questioni riproposte dal si osserva che, CP_1
sebbene quest'ultimo non abbia documentato di avere notificato la memoria nel termine di cui all'art. 436 c.p.c. per l'appello incidentale, le suddette questioni possono comunque essere esaminate in questa sede ai sensi dell'art.346 c.p.c. in quanto non esaminate dal primo giudice e riproposte dall'appellato.
Va rigettata l'eccezione di prescrizione.
Deve al riguardo evidenziarsi che l'avviso di addebito ha ad oggetto contributi dovuti alla gestione agricola lavoratori autonomi per gli anni
2008/2011. Con la notifica del verbale ispettivo del 7.2.2013 sono stati interrotti utilmente i termini di prescrizione. Come infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità il verbale di accertamento nel quale siano indicate omissioni Pt_1
contributive, ritualmente notificato, costituisce atto interruttivo del termine di prescrizione (articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995) per il recupero dei contributi previdenziali, anche quando non contenga la specifica quantificazione del credito (v. Cass. n. 16676/2017) in quanto, dall'atto di costituzione in mora, perché possa essere definito tale, è sufficiente che emerga in modo chiaro la volontà del titolare del diritto di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese, senza la necessità che siano usate formule specifiche o che sia determinato l'importo del credito.
Dalla data del verbale ispettivo del 7.2.2013 alla data di notifica dell'avviso di addebito in data 10.1.2017 non è maturata alcuna prescrizione.
Tanto meno, può ravvisarsi la prescrizione dell'azione di recupero delle indennità di disoccupazione indebitamente erogate, preannunziata dall Pt_1
essendo tale azione soggetta al termine di prescrizione decennale.
10. Va altresì rigettata l'eccezione di decadenza formulata dal che CP_1
sostiene che l non sarebbe legittimato a richiedere la restituzione delle Pt_1
somme percepite a titolo di disoccupazione agricola per essere decorso il termine di un anno dalla comunicazione dei dati reddituali.
Invero, come correttamente rilevato dall' in primo grado, nella Pt_1
specie non trova applicazione l'art. 13 L.412/91, poiché tale norma (di 8
interpretazione autentica dell'art. 52 L.88/89) riguarda i ratei di pensione e non altri emolumenti.
11. E', infine, infondata la doglianza relativa al divieto della doppia contribuzione. Detto divieto, infatti si applica solo nelle ipotesi di artigiani, commercianti e coltivatori diretti che svolgano più attività autonome ed è dunque estranea alla presente fattispecie, in cui il ha svolto contemporaneamente CP_1
attività di lavoratore subordinato e attività autonoma, per come indicato a pag.3 punto 2 del verbale ispettivo nel quale si legge: “il sig. ha lavorato come CP_1
bracciante agricolo dipendente per 60 giornate nel 2008 e per 101 giornate negli anni 2009-2010-2011 mentre per le restanti e in numero prevalente … egli ha dichiarato di essersi occupato della ditta, seguendo il lavoro dei suoi dipendenti
e dando essi le istruzioni”.
12. Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellato.
P. Q. M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione originaria proposta da
[...]
Controparte_1
condanna al pagamento delle spese processuali di Controparte_1
entrambi i gradi che liquida, quanto al primo grado in € 2.697,00 e in € 2.906,00 quanto al presente, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro al-
l'esito dell'udienza del 23.1.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Interdonato Dott.ssa Marcella Celesti