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29 luglio 2009
29 luglio 2009
Art. 38. (Controlli della Commissione europea, a tutela della concorrenza, in locali non societari) 1. Nei casi di accertamenti disposti dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/ 2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE, l'esecuzione delle decisioni e' autorizzata dal procuratore della Repubblica, che provvede in conformita' all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento.
Note all'art. 38:
- Il regolamento (CE) n. 1/2003 e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 gennaio 2004, n. L 1.
- Si riporta il testo degli articoli 81 e 82 del Trattato CE:
«Art. 81. - Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso.
Gli Stati membri procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.
La commissione puo' rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.».
«Art. 82. - Le disposizioni del presente titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, sempreche' tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione.».
Note all'art. 38:
- Il regolamento (CE) n. 1/2003 e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 gennaio 2004, n. L 1.
- Si riporta il testo degli articoli 81 e 82 del Trattato CE:
«Art. 81. - Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso.
Gli Stati membri procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.
La commissione puo' rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.».
«Art. 82. - Le disposizioni del presente titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, sempreche' tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione.».
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 19/01/2023, n. 1007Provvedimento: Pubblicato il 19/01/2023 N. 01007/2023 REG.PROV.COLL. N. 08298/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8298 del 2015, proposto da BMB s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli e Diego Campugiani, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina, n. 47; contro Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli, in persona dei rispettivi …Leggi di più...
- divieto di raccolta del gioco presso luoghi fisici·
- sanzione amministrativa·
- concessione di gioco a distanza·
- responsabilità del concessionario·
- principio di ragionevolezza·
- violazione degli obblighi di concessione·
- art. 97 Cost.·
- responsabilità oggettiva·
- eccesso di potere·
- proporzionalità della sanzione·
- divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza·
- principio di legalità·
- art. 5, comma 2, lettera g) dell'atto integrativo della convenzione di concessione·
- obbligo di vigilanza del concessionario·
- decreto legge n. 40 del 2010