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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 173/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 173/2019 R.G. vertente tra già (P.I: Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Flavio Micucci;
appellante
e n.q. di titolare dell'omonima ditta (P.I.: , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Luigina Aloise;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 468/2018 del Tribunale di Paola, pubblicata il 22.06.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Nel merito: - riformare l'impugnata sentenza per i motivi in fatto e in diritto meglio specificati in narrativa, ad eccezione della parte in cui viene statuito il rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e, per
l'effetto, rigettare la domanda avversaria in quanto infondata sia in fatto che in diritto e di confermare l'opposto decreto ingiuntivo con la conseguente condanna di controparte al pagamento della somma di € 47.523,82, oltre interessi come richiesti nonché le spese complessive relative al procedimento monitorio;
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Per l'appellato: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei propri atti difensivi, che in questa sede si intendono richiamate ed integralmente trascritte”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 29/2012 il Tribunale di Paola ingiungeva a di pagare, in favore della la Controparte_1 Parte_3 somma di €47.523,82 oltre interessi e spese legali, dovuta per fatture emesse dall'ingiungente tra l'anno 2006 e l'anno 2010.
Con atto di citazione notificato il 12.04.2012 proponeva Controparte_1 opposizione, deducendo di aver corrisposto nell'anno 2006 €16.900,00; nell'anno
2007 la somma di €34.000,00; nell'anno 2008 la somma di €18.800,00; nell'anno
2009 la somma di €9.500,00, nell'anno 2011 a copertura delle fatture emesse nell'anno 2010 e di forniture effettuate anche nel 2011 (non oggetto del giudizio e a chiusura dei rapporti) la somma di €3.000,00. Allegava una serie di assegni bancari e postali, di importo superiore al credito ingiunto e a copertura dello stesso.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e condanna del creditore al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si costituiva la società opposta, la quale deduceva che gli importi corrisposti a mezzo assegni erano stati percepiti a titolo di acconto e scorporati dalla somma richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., non ammesse le richieste istruttorie formulate da entrambe le parti, con sentenza n. 468/18 il Tribunale di Paola accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, compensando le spese di lite.
Il giudice di prime cure, dopo aver premesso che alcuna rilevanza potevano assumere le ulteriori fatture prodotte dal creditore–opposto con le memorie ex art. 183 c. 6 n. 2 in quanto riferite agli anni 2004 e 2005, ossia ad annualità diverse da quelle per le quali era stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo ed incardinato il successivo giudizio di opposizione, riteneva che, a fronte della prova del pagamento offerta dal debitore a mezzo di assegni bancari, postali e acconti consegnati in contanti con produzione della relativa quietanza, il rilievo del creditore secondo cui le relative somme sarebbero state trattenute dalla società opposta a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute, fosse generico e privo di rilevanza probatoria. Al riguardo il Tribunale richiamava il principio affermato da Cass.
5648/18 secondo cui allorquando il debitore, come nel caso in esame, alleghi e produca il versamento di una somma idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento (e addirittura superiore al credito preteso) è onere del creditore il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso provare di quest'ultimo l'esistenza nonchè le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione ai sensi dell'art. 1193 c.c., principio da applicarsi “anche nel caso in cui il debitore sostenga che quell'adempimento sia avvenuto a mezzo di emissione di assegno bancario, e la circostanza appaia verosimile in relazione a date ed importi (cfr Cass.
22.12.1978, n. 6155); non anche, quando il debitore eccepisca l'estinzione del debito per effetto dell'emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile, giacchè proprio la diversità di data, facendo venir meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato ed il titolo di credito, pone a carico del debitore l'onere di dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e, conseguentemente, che il rilascio del titolo di credito è volto ad estinguere in via anticipata il debito oggetto del processo (cfr. Cass., 31.3.2016, n.
6217; Cass., 28.2.2012, n. 3008; Cass., 15.2.2007, n. 3457)”.
Il Tribunale osservava, quindi, che gli assegni prodotti dal e non CP_1 disconosciuti da parte opposta, erano stati emessi tra l'anno 2006 e l'anno 2009, mentre l'acconto versato in contanti di €1.500,00 e quietanzato dal creditore si riferiva all'anno 2011; che i periodi dei pagamenti effettuati dal debitore risalivano proprio a quello in cui erano state emesse le fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo e non ad un periodo anteriore né il creditore aveva dato prova che gli stessi si riferissero al debito pregresso ed estinto, sicchè non avendo il creditore adempiuto all'onere di imputazione del pagamento di quanto ricevuto ai sensi degli artt. 193 e 194 c.p.c., l'opposizione era fondata.
1.2. Avverso detta sentenza la già Parte_1 Parte_2
proponeva appello, con citazione notificata il 17.01.2019, lamentando la
[...]
“mancata valutazione delle risultanze dell'attività istruttoria, in particolare della documentazione versata in atti, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e travisamento della disciplina sulla imputazione di pagamento”. L'appellante rilevava che la corretta analisi della documentazione allegata e segnatamente le varie fatture emesse nonché gli altri documenti contabili versati in atti, già di per sé, è innegabile, sarebbe stata sufficientemente idonea ad ottenere una diversa pronuncia, che avrebbe disposto un rigetto della richiesta di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché quanto prodotto accertava inconfutabilmente la persistente morosità del che il CP_1
giudice di prime cure aveva immotivatamente disatteso le richieste istruttorie ed era incorso in una errata applicazione della disciplina sull'imputazione di pagamento atteso che il creditore opposto che aveva agito per ottenere le somme ingiunte aveva sufficientemente dimostrato che, in presenza di un pagamento sì eseguito dal debitore, ma in assenza da parte di questi della se non necessaria, quantomeno auspicabile, imputazione di esso ad uno specifico credito vantato dalla controparte, detto pagamento dovesse essere imputato, in realtà, ad altro debito scaduto, del quale era stata dimostrata l'esistenza; che oltretutto il criterio del collegamento temporale tra scadenza del debito e data del pagamento assunto come estintivo di esso faceva insorgere considerevoli dubbi circa la effettiva riconducibilità di tale pagamento al debito in questione, sul rilievo per il quale risultava essere inverosimile che, fissata una data di scadenza, il debito venisse estinto in data significativamente anteriore;
che la Suprema Corte, intervenuta sul punto, aveva statuito che elementi quali la scelta di un determinato mezzo di pagamento nonché, e soprattutto, una divergenza tra la data in cui il debito divenga concretamente esigibile e la data, ovviamente quanto considerevolmente anteriore, in cui lo stesso si assumerebbe estinto, determinano la riallocazione dell'onere probatorio a carico del debitore;
che infatti
“il principio secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore-attore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, provare l'esistenza nonché le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito per effetto della emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore-prenditore in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile, giacchè proprio la diversità di data, facendo venire meno la verosomiglianza del collegamento tra il credito azionato ed il titolo di credito, pone a carico del debitore
l'onere di dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e, conseguentemente, che il rilascio del titolo di credito è volto ad estinguere in via anticipata il debito per cui è processo”(Cass. Civ., sez. I, 15.02.2007 n. 3457); che ai sensi dell'art. 1193 comma 1 c.c. la eventuale dichiarazione di imputazione deve essere contestuale al pagamento, per cui è esclusa la possibilità, da parte del debitore, di una imputazione eseguita dopo aver pagato;
che nella specie nessuna imputazione era stata fatta all'atto del pagamento e tale omissione, già di per sé significativa, andava ad aggiungersi alla successiva condotta tenuta dal debitore, emergente dagli atti e concretizzatasi nel fatto che il medesimo, scaduto il termine per il pagamento del saldo, pur avendo ricevuto sia la fattura sia svariati solleciti e costituzioni in mora, aveva scelto di rimanere in totale silenzio, senza sollevare alcuna contestazione.
Si costituiva con comparsa depositata in data 13.05.2019 il quale Controparte_1 eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto integrale del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 21.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che "l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. SS.UU. 27199/2017).
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. L'appello non è meritevole di accoglimento.
Appare opportuno prendere le mosse dal principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni
o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore" (Cass., ord., 6/11/2017, n. 26275, 13/09/2022, n. 26897).
Il giudice di prime cure ha tratto la prova dello specifico collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati dalla sostanziale coincidenza del periodo temporale dei pagamenti con quello di emissione delle fatture.
In effetti, da un lato le fatture poste a base del decreto ingiuntivo risultano emesse tra il 2006 e il 2010, dall'altro il debitore ha prodotto assegni emessi tra il 2006 e il
2009, nonché un assegno di €1.500,00 emesso nel 2011 e una quietanza di pagamento in contanti per ulteriori €1.500,00 sempre del 2011, per un totale di
€82.200,00, superiore all'importo ingiunto.
Ne deriva la correttezza del ragionamento seguito dal giudice di prime cure.
E' pur vero che la creditrice, a fronte dell'eccezione di avvenuto pagamento, ha prodotto con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ulteriori fatture relative agli anni 2004 e 2005, assumendo che ad esse si riferivano i pagamenti documentati dal debitore opponente. Tali fatture erroneamente sono state ritenute prive di rilevanza dal Tribunale sul rilievo che esse si riferivano ad annualità diverse da quelle oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Invero, con le fatture de quibus l'opposta ha inteso dimostrare l'esistenza di altri crediti precedenti, diversi da quello dedotto in giudizio, ai quali erano da imputarsi i pagamenti.
Senonchè, il con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. ha a sua CP_1
volta depositato ulteriori assegni emessi negli anni 2004, 2005, 2006 e 2008, documentando pagamenti per €87.500,00 ed ha contestato sette fatture del 2004 deducendo di non aver mai ordinato il materiale in esse indicato.
Sulla scorta delle indicate risultanze deve ritenersi soddisfatto l'onus probandi incombente sul debitore circa l'avvenuto pagamento dei crediti ex adverso azionati.
L'assunto dell'appellante secondo cui gli assegni emessi tra il 2006 e il 2009 avrebbero pagato fatture degli anni 2004 e 2005 risulta, infatti, smentito dalla ulteriore produzione documentale attestante pagamenti anche negli anni 2004, 2005,
2006 e 2008.
Né può essere valorizzata la condotta tenuta dal debitore concretizzatasi, a dire dell'appellante, nel fatto che “il medesimo, scaduto il termine per il pagamento del saldo, pur avendo ricevuto sia la fattura sia svariati solleciti e costituzioni in mora, aveva scelto di rimanere in totale silenzio, senza sollevare alcuna contestazione”.
Invero, l'unico sollecito di cui vi è prova in atti è quello del 07.09.2011 prontamente contestato dal con missiva del 09.09.2011. CP_1
La sentenza impugnata deve essere, quindi, integralmente confermata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da con citazione notificata il 17.01.2019, nei confronti Parte_1
di avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 468/2018 Controparte_1
pubblicata il 22.06.2018, così provvede: a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado che liquida in euro 2.894,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 173/2019 R.G. vertente tra già (P.I: Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Flavio Micucci;
appellante
e n.q. di titolare dell'omonima ditta (P.I.: , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Luigina Aloise;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 468/2018 del Tribunale di Paola, pubblicata il 22.06.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Nel merito: - riformare l'impugnata sentenza per i motivi in fatto e in diritto meglio specificati in narrativa, ad eccezione della parte in cui viene statuito il rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e, per
l'effetto, rigettare la domanda avversaria in quanto infondata sia in fatto che in diritto e di confermare l'opposto decreto ingiuntivo con la conseguente condanna di controparte al pagamento della somma di € 47.523,82, oltre interessi come richiesti nonché le spese complessive relative al procedimento monitorio;
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Per l'appellato: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei propri atti difensivi, che in questa sede si intendono richiamate ed integralmente trascritte”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 29/2012 il Tribunale di Paola ingiungeva a di pagare, in favore della la Controparte_1 Parte_3 somma di €47.523,82 oltre interessi e spese legali, dovuta per fatture emesse dall'ingiungente tra l'anno 2006 e l'anno 2010.
Con atto di citazione notificato il 12.04.2012 proponeva Controparte_1 opposizione, deducendo di aver corrisposto nell'anno 2006 €16.900,00; nell'anno
2007 la somma di €34.000,00; nell'anno 2008 la somma di €18.800,00; nell'anno
2009 la somma di €9.500,00, nell'anno 2011 a copertura delle fatture emesse nell'anno 2010 e di forniture effettuate anche nel 2011 (non oggetto del giudizio e a chiusura dei rapporti) la somma di €3.000,00. Allegava una serie di assegni bancari e postali, di importo superiore al credito ingiunto e a copertura dello stesso.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e condanna del creditore al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si costituiva la società opposta, la quale deduceva che gli importi corrisposti a mezzo assegni erano stati percepiti a titolo di acconto e scorporati dalla somma richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., non ammesse le richieste istruttorie formulate da entrambe le parti, con sentenza n. 468/18 il Tribunale di Paola accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, compensando le spese di lite.
Il giudice di prime cure, dopo aver premesso che alcuna rilevanza potevano assumere le ulteriori fatture prodotte dal creditore–opposto con le memorie ex art. 183 c. 6 n. 2 in quanto riferite agli anni 2004 e 2005, ossia ad annualità diverse da quelle per le quali era stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo ed incardinato il successivo giudizio di opposizione, riteneva che, a fronte della prova del pagamento offerta dal debitore a mezzo di assegni bancari, postali e acconti consegnati in contanti con produzione della relativa quietanza, il rilievo del creditore secondo cui le relative somme sarebbero state trattenute dalla società opposta a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute, fosse generico e privo di rilevanza probatoria. Al riguardo il Tribunale richiamava il principio affermato da Cass.
5648/18 secondo cui allorquando il debitore, come nel caso in esame, alleghi e produca il versamento di una somma idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento (e addirittura superiore al credito preteso) è onere del creditore il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso provare di quest'ultimo l'esistenza nonchè le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione ai sensi dell'art. 1193 c.c., principio da applicarsi “anche nel caso in cui il debitore sostenga che quell'adempimento sia avvenuto a mezzo di emissione di assegno bancario, e la circostanza appaia verosimile in relazione a date ed importi (cfr Cass.
22.12.1978, n. 6155); non anche, quando il debitore eccepisca l'estinzione del debito per effetto dell'emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile, giacchè proprio la diversità di data, facendo venir meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato ed il titolo di credito, pone a carico del debitore l'onere di dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e, conseguentemente, che il rilascio del titolo di credito è volto ad estinguere in via anticipata il debito oggetto del processo (cfr. Cass., 31.3.2016, n.
6217; Cass., 28.2.2012, n. 3008; Cass., 15.2.2007, n. 3457)”.
Il Tribunale osservava, quindi, che gli assegni prodotti dal e non CP_1 disconosciuti da parte opposta, erano stati emessi tra l'anno 2006 e l'anno 2009, mentre l'acconto versato in contanti di €1.500,00 e quietanzato dal creditore si riferiva all'anno 2011; che i periodi dei pagamenti effettuati dal debitore risalivano proprio a quello in cui erano state emesse le fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo e non ad un periodo anteriore né il creditore aveva dato prova che gli stessi si riferissero al debito pregresso ed estinto, sicchè non avendo il creditore adempiuto all'onere di imputazione del pagamento di quanto ricevuto ai sensi degli artt. 193 e 194 c.p.c., l'opposizione era fondata.
1.2. Avverso detta sentenza la già Parte_1 Parte_2
proponeva appello, con citazione notificata il 17.01.2019, lamentando la
[...]
“mancata valutazione delle risultanze dell'attività istruttoria, in particolare della documentazione versata in atti, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e travisamento della disciplina sulla imputazione di pagamento”. L'appellante rilevava che la corretta analisi della documentazione allegata e segnatamente le varie fatture emesse nonché gli altri documenti contabili versati in atti, già di per sé, è innegabile, sarebbe stata sufficientemente idonea ad ottenere una diversa pronuncia, che avrebbe disposto un rigetto della richiesta di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché quanto prodotto accertava inconfutabilmente la persistente morosità del che il CP_1
giudice di prime cure aveva immotivatamente disatteso le richieste istruttorie ed era incorso in una errata applicazione della disciplina sull'imputazione di pagamento atteso che il creditore opposto che aveva agito per ottenere le somme ingiunte aveva sufficientemente dimostrato che, in presenza di un pagamento sì eseguito dal debitore, ma in assenza da parte di questi della se non necessaria, quantomeno auspicabile, imputazione di esso ad uno specifico credito vantato dalla controparte, detto pagamento dovesse essere imputato, in realtà, ad altro debito scaduto, del quale era stata dimostrata l'esistenza; che oltretutto il criterio del collegamento temporale tra scadenza del debito e data del pagamento assunto come estintivo di esso faceva insorgere considerevoli dubbi circa la effettiva riconducibilità di tale pagamento al debito in questione, sul rilievo per il quale risultava essere inverosimile che, fissata una data di scadenza, il debito venisse estinto in data significativamente anteriore;
che la Suprema Corte, intervenuta sul punto, aveva statuito che elementi quali la scelta di un determinato mezzo di pagamento nonché, e soprattutto, una divergenza tra la data in cui il debito divenga concretamente esigibile e la data, ovviamente quanto considerevolmente anteriore, in cui lo stesso si assumerebbe estinto, determinano la riallocazione dell'onere probatorio a carico del debitore;
che infatti
“il principio secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore-attore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, provare l'esistenza nonché le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito per effetto della emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore-prenditore in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile, giacchè proprio la diversità di data, facendo venire meno la verosomiglianza del collegamento tra il credito azionato ed il titolo di credito, pone a carico del debitore
l'onere di dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e, conseguentemente, che il rilascio del titolo di credito è volto ad estinguere in via anticipata il debito per cui è processo”(Cass. Civ., sez. I, 15.02.2007 n. 3457); che ai sensi dell'art. 1193 comma 1 c.c. la eventuale dichiarazione di imputazione deve essere contestuale al pagamento, per cui è esclusa la possibilità, da parte del debitore, di una imputazione eseguita dopo aver pagato;
che nella specie nessuna imputazione era stata fatta all'atto del pagamento e tale omissione, già di per sé significativa, andava ad aggiungersi alla successiva condotta tenuta dal debitore, emergente dagli atti e concretizzatasi nel fatto che il medesimo, scaduto il termine per il pagamento del saldo, pur avendo ricevuto sia la fattura sia svariati solleciti e costituzioni in mora, aveva scelto di rimanere in totale silenzio, senza sollevare alcuna contestazione.
Si costituiva con comparsa depositata in data 13.05.2019 il quale Controparte_1 eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto integrale del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 21.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che "l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. SS.UU. 27199/2017).
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. L'appello non è meritevole di accoglimento.
Appare opportuno prendere le mosse dal principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni
o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore" (Cass., ord., 6/11/2017, n. 26275, 13/09/2022, n. 26897).
Il giudice di prime cure ha tratto la prova dello specifico collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati dalla sostanziale coincidenza del periodo temporale dei pagamenti con quello di emissione delle fatture.
In effetti, da un lato le fatture poste a base del decreto ingiuntivo risultano emesse tra il 2006 e il 2010, dall'altro il debitore ha prodotto assegni emessi tra il 2006 e il
2009, nonché un assegno di €1.500,00 emesso nel 2011 e una quietanza di pagamento in contanti per ulteriori €1.500,00 sempre del 2011, per un totale di
€82.200,00, superiore all'importo ingiunto.
Ne deriva la correttezza del ragionamento seguito dal giudice di prime cure.
E' pur vero che la creditrice, a fronte dell'eccezione di avvenuto pagamento, ha prodotto con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ulteriori fatture relative agli anni 2004 e 2005, assumendo che ad esse si riferivano i pagamenti documentati dal debitore opponente. Tali fatture erroneamente sono state ritenute prive di rilevanza dal Tribunale sul rilievo che esse si riferivano ad annualità diverse da quelle oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Invero, con le fatture de quibus l'opposta ha inteso dimostrare l'esistenza di altri crediti precedenti, diversi da quello dedotto in giudizio, ai quali erano da imputarsi i pagamenti.
Senonchè, il con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. ha a sua CP_1
volta depositato ulteriori assegni emessi negli anni 2004, 2005, 2006 e 2008, documentando pagamenti per €87.500,00 ed ha contestato sette fatture del 2004 deducendo di non aver mai ordinato il materiale in esse indicato.
Sulla scorta delle indicate risultanze deve ritenersi soddisfatto l'onus probandi incombente sul debitore circa l'avvenuto pagamento dei crediti ex adverso azionati.
L'assunto dell'appellante secondo cui gli assegni emessi tra il 2006 e il 2009 avrebbero pagato fatture degli anni 2004 e 2005 risulta, infatti, smentito dalla ulteriore produzione documentale attestante pagamenti anche negli anni 2004, 2005,
2006 e 2008.
Né può essere valorizzata la condotta tenuta dal debitore concretizzatasi, a dire dell'appellante, nel fatto che “il medesimo, scaduto il termine per il pagamento del saldo, pur avendo ricevuto sia la fattura sia svariati solleciti e costituzioni in mora, aveva scelto di rimanere in totale silenzio, senza sollevare alcuna contestazione”.
Invero, l'unico sollecito di cui vi è prova in atti è quello del 07.09.2011 prontamente contestato dal con missiva del 09.09.2011. CP_1
La sentenza impugnata deve essere, quindi, integralmente confermata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da con citazione notificata il 17.01.2019, nei confronti Parte_1
di avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 468/2018 Controparte_1
pubblicata il 22.06.2018, così provvede: a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado che liquida in euro 2.894,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo