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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 18/07/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 314/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), C.F._2
entrambi con l'avvocato PALAZZO ANTONIO con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per separazione consensuale del 19/2/2025, iscritto a ruolo in pari data, contenente le condizioni della separazione, altresì riportate nell'allegato atto sottoscritto dai coniugi;
visto il provvedimento del 10/4/2025 con il quale il Giudice relatore disponeva un'integrazione della documentazione propedeutica alla decisione sulla domanda, avente ad oggetto anche trasferimenti immobiliari;
vista la perizia giurata a firma del geom. depositata in data Controparte_1
13/6/2025; rilevato che all'udienza del 26/6/2025 il difensore comune chiedeva un rinvio al fine di depositare un nuovo accordo di separazione, rideterminato rispetto alla questione del trasferimento immobiliare, che veniva depositato in data 2/7/2025; viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dal difensore comune, con le quali le parti hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione, la volontà di separarsi alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo nonché alla modificazione delle condizioni sottoscritte dalle parti in data 1/7/2025, e l'irreversibilità della frattura del rapporto affettivo coniugale;
considerato che
il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'omologazione della separazione consensuale;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative;
ritenuto che
, stante la natura del procedimento e l'espressa richiesta delle parti, le spese debbano essere compensate;
letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 19/2/2025 da e Parte_1 Parte_2
, così provvede:
[...]
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
, coniugati il 14/8/1976 in SCANZANO JONICO, alle Parte_2
condizioni allegate al ricorso introduttivo del 19/2/2025 così come modificate con atto del 1/7/2025, sottoscritto dai coniugi ed allegato alle note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 2/7/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di SCANZANO
JONICO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 1976, Parte II, serie A, numero 21; 3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 16/7/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco