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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/04/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4253 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di Pace vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello, dall'avv.
Giovanni Toscano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Angri (SA) alla via Piazza Annunziata n. 4
APPELLANTE
E
, nata a Castellammare di ST (NA) il [...] in [...] e in qualità di Controparte_1
esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori , nata a [...] in Persona_1
(NA) il 23.07.2006 e nata a [...] il [...], Controparte_2
rappresentate e difese in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Anna Baccari ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Castellammare di ST alla via Gabriele D'Annunzio n. 34;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori Controparte_1
e , citava in giudizio presso il Giudice di Pace di Torre Persona_1 Controparte_2
Annunziata, la in persona del legale rappresentante p.t., per accertare e Parte_1
1 dichiarare l'inadempimento - anche parziale- e/o l'inesatto adempimento- a titolo contrattuale e conseguentemente, ottenere la condanna della società al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniale patiti.
A tale fine l'attrice premetteva: di aver acquistato un pacchetto turistico per sé medesima, per il marito – e per le due figlie, da trascorrere per il periodo dal 03 al 10 settembre Parte_2
2016 presso il Lido del Poggio con soggiorno al Bed and Breakfast “Comite”, così come prospettato da dépliant informativo, a fronte del pagamento del corrispettivo di euro 945,00; il predetto importo veniva pagato a mezzo di bonifico bancario alla società D&C Smart s.r.l.s.; di essere giunta, unitamente alla propria famiglia, presso il in data 03.09.2016 ed CP_3
accedendo alla propria camera si avvedeva delle pessime condizioni igieniche in cui versavano la stanza e il bagno;
immediatamente, venivano segnalate tali problemi alla direzione, la quale tuttavia non provvedeva in alcun modo a rimuovere i disagi lamentati né a ricollocare gli ospiti in una stanza più adeguata;
a causa dell'inadeguatezza e delle pessime condizioni igieniche del Bed and
Breakfast, non corrispondenti agli standard prospettati dal dépliant informativo, CP_1
e la propria famiglia erano stati costretti a spostarsi in un diverso albergo denominato
[...]
“Hotel La Scogliera” di in Marina di Camerota, ove soggiornavano sino al Parte_3
09.09.2016, pagando il prezzo complessivo di euro 1.260,00; di aver inoltrato messa in mora di risarcimento danni a mezzo raccomandata A/R, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
Per quanto sopra prospettato, l'attrice richiedeva ai sensi dell'art. 41 comma 4 del Codice del
Turismo (d.lgs. n. 79/2001) il rimborso dell'importo di euro 945,00 pagato come prezzo per l'acquisto del pacchetto turistico ed il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, pari all'importo pagato per il soggiorno presso la diversa struttura ricettiva;
chiedeva altresì di condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni morali patiti dall'attrice e dalle figlie minori, quantificato in euro 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, la convenuta, pur se ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
Conclusasi la fase istruttoria, concretatasi nell'acquisizione di documentazione e nell'escussione del teste attoreo la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni Parte_2 all'udienza del 26.11.2018 e in tale data riservata in decisione.
Con la sentenza n. 1982/2021, il Giudice di Pace adito, dopo aver accertato positivamente la legittimazione attiva e passiva delle parti, accoglieva la domanda poiché la deposizione testimoniale risultava riscontrare elementi precisi, gravi e concordanti tali da poter ritenere raggiunta una piena prova. Pertanto, accertato l'inadempimento della società convenuta, il giudice condannava quest'ultima al pagamento della somma di euro 945,00 quale spesa derivante dal mancato
2 godimento del soggiorno turistico e della somma di euro 1.500,00 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., con condanna al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la D&C Smart s.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t., sulla base di due motivi di impugnazione: 1) l'erroneità della sentenza nella parte in cui accertava la legittimazione passiva della società; 2) la violazione dell'art. 246 c.p.c. in relazione alla prova testimoniale assunta nel corso dell'istruttoria di primo grado, nonché l'assenza di prova in ordine alla sussistenza di una responsabilità in capo alla società appellante.
Quindi la società appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e rigettare la Parte_1 domanda risarcitoria avanzata da o in via subordinata, dichiarare non Parte_4
provato il danno o, ancora, riconoscere il diritto alla restituzione della sola somma di euro 950,00, il tutto con vittorie di spese e competenze professionali da distrarre in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'improponibilità e l'inammissibilità del gravame per intervenuta decadenza ai sensi degli articoli
311, 319 e 167 comma 1 e 2 c.p.c. nonché l'inammissibilità del documento prodotto in giudizio dall'appellante a sostegno del gravame per violazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, poiché la società appellante restava contumace in primo grado.
Nel merito contestava la fondatezza del gravame, poiché che nel corso del giudizio di primo grado veniva pienamente provata la legittimazione passiva della sulla base della Parte_1 documentazione in atti;
attesa la correttezza della decisione impugnata, l'appellata chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza appellata, e con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 25.11.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc, assegnando alle parti termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di repliche.
Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 325 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza (la sentenza n. 1982/2021 è stata depositata in data 03.05.2021 e notificata all'appellante in data 28.06.2021; l'atto di citazione di appello è stato notificato in data 27.07.2021).
L'appello è anche procedibile, atteso che la causa è stata iscritta a ruolo in data 28.07.2021.
L'appello va poi dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di
3 impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021).
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
La società D&C Smart srls lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto
“dimostrata la legittimazione passiva attraverso la documentazione versata in atti”, affermando altresì che “nella ricostruzione storica dei fatti la deposizione testimoniale risultava riscontrare elementi precisi, gravi e concordanti tali da poter raggiungere una piena prova (…) dalla dichiarazione testimoniale del Sig. risulta in modo chiaro e preciso la Parte_2
mancanza dei servizi essenziali che la struttura si era impegnata a fornire. Ciò posto, accertata la gravità delle circostanze esposte con atto introduttivo, dimostrate con prove ivi allegate, la domanda di risarcimento trova accoglimento.”
L'appellante lamenta l'errata applicazione della normativa in materia di turismo, rilevando che ai sensi dell'art. 43 del Codice del Turismo (d.lgs. n. 79/2011), nell'ipotesi di vacanza rovinata, sono tenuti al risarcimento del danno l'organizzatore del viaggio e/o l'intermediario, fatto salvo il loro diritto di rivalsa nei confronti dei prestatori di servizio della cui opera si siano avvalsi. La società rilevava che, così come emergeva dalla ricostruzione fornita dalla controparte con la domanda introduttiva del primo grado di giudizio, la acquistava il pacchetto turistico non CP_1
D ma mediante un operatore online Parte_1 Parte_1
“marinadicamerota.net”. Pertanto, l'appellata doveva rivolgersi al suddetto servizio online per lamentare la difformità rispetto alle aspettative ingenerate dal dépliant informativo.
4 Con secondo motivo di gravame, la società rileva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice fondava il proprio convincimento sulle dichiarazioni fornite dal teste , Parte_2 marito dell'appellata, il quale vantava un interesse che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione al giudizio. oppone a tali rilievi l'inammissibilità e l'improponibilità dell'appello poiché Controparte_1
l'appellante, pur essendo stata ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva nel procedimento di prime cure entro i termini di legge di cui all'art. 319 c.p.c. e pertanto, decadeva dalla possibilità di proporre tutte le sue difese e di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda e depositare documenti a fondamento delle proprie difese.
L'appellata eccepiva altresì l'inammissibilità del documento allegato unitamente all'atto di citazione in appello, ovvero la copia della pagina internet del sito marinadicamerota.net del 2016, il quale costituisce un'allegazione ex novo rispetto ai documenti prodotti in primo grado;
pertanto, ne chiedeva lo stralcio. Nel merito, la sostiene la correttezza della decisione impugnata ove CP_1
il giudice accertava positivamente la legittimazione passiva della società convenuta, provata in giudizio dall'attrice mediante la documentazione versata in atti. Ancora, rilevava l'inammissibilità delle contestazioni ed eccezioni sollevate dall'appellante relative al merito della controversia e all'attività istruttoria svolta in primo grado poiché la società, non essendosi costituita tempestivamente, era decaduta da tale facoltà.
Al fine di pronunciarsi sul primo motivo di gravame, occorre preliminarmente rilevare che la giurisprudenza di Corte di Cassazione ha chiarito che la parte contumace in primo grado può proporre appello e può far valere tutte le sue argomentazioni e difese, ove esse siano dirette a dimostrare che la controparte non ha offerto la prova dei presupposti di fatto della sua domanda, di cui essa stessa era tenuta a fornire la prova, o che i principi giuridici applicati dalla sentenza impugnata sono errati. Non può invece sollevare nuove eccezioni o nuove questioni delle quali essa stessa debba fornire la prova (v. Cass. Civ. nn. 4461/2019; 301/2012); difatti, la parte non può godere, nel giudizio d'appello, di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita nel primo grado e deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi (cfr. sul punto Cass. Civ. n. 25281 del 2009). In particolare, il deposito di documenti nuovi in appello non è ammissibile, ove la loro mancata produzione in primo grado debba essere attribuita ad una scelta volontaria della parte (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21956 del 2 settembre 2019).
La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), la carenza di legittimazione passiva, è una mera difesa;
non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto
5 impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione proponibile in senso stretto - a pena di decadenza - solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio.
Pertanto, tale difesa può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) e quindi, il motivo di impugnazione deve ritenersi ammissibile;
diversamente, non può trovare ingresso nel procedimento di secondo grado la tardiva produzione documentale allegata dall'odierna appellante.
Ciò premesso, circa la carenza di legittimazione passiva, si osserva che in seguito alla pronuncia resa a Sezioni Unite n. 2951/2016, costituisce un principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio;
ovvero, ciò che rileva ai fini del riconoscimento della sussistenza della legittimazione ad agire dipende dalla mera prospettazione contenuta nella domanda ove l'attore afferma di essere titolare del diritto dedotto mentre, in relazione alla legittimazione passiva, allega che il soggetto convenuto è titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio.
Dall'applicazione dei suddetti principi consegue che l'azione dovrà ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva o passiva, nel solo caso in cui manchi nell'atto introduttivo del giudizio l'indicazione dell'attore quale titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione, così come quella del convenuto quale titolare della relativa posizione passiva.
Giova ribadire nuovamente che il difetto di legittimazione può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Differentemente, la titolarità del diritto attiene il merito della causa e conseguentemente, la fondatezza della domanda;
questo rappresenta un fatto costitutivo del diritto e per tale ragione, deve essere provata in giudizio dal soggetto che propone la domanda, così come previsto dall'articolo
2697 c.c.
La parte che contesta tale titolarità svolge una mera difesa e non soggiace ad alcun termine decadenziale;
può esercitare tale opzione difensiva fino al giudizio in Cassazione, salvo il limite del giudicato formatosi sul punto e il difetto di titolarità attiva e passiva del diritto può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sempre che emerga dagli atti del processo.
Rispetto al suddetto onere probatorio ha rilevanza anche il comportamento processuale del convenuto;
la titolarità passiva potrà dirsi provata nel caso in cui il convenuto la riconosca espressamente oppure svolga difese che siano di per sé incompatibili con la negazione della titolarità.
Ancora, il convenuto può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, smentendo la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto (mera difesa) oppure può contrapporre eccezioni che privino di efficacia o modifichino o estinguano il diritto;
in questo secondo caso, le eccezioni possono essere proposte solo dalle parti, entro il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e non sono rilevabili d'ufficio.
6 Si aggiunge che per giurisprudenza consolidata alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello (cfr Cassazione civile sez. III, 24/05/2023, n.14372).
Tanto osservato in diritto, si rileva che la controversia attiene, dunque, all'accertamento della titolarità passiva della e del suo obbligo a risarcire l'appellata per tutti i danni Parte_1 patiti a causa inesatto adempimento delle obbligazioni assunte a seguito dell'acquisto del pacchetto turistico da parte della . CP_1
Orbene, l'art. 43 del d.lgs. n. 79/2011 sancisce che organizzatore e intermediario, così come definiti dagli artt. 33 e 34 del medesimo d.lgs., in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, sono tenuti al risarcimento del danno
“secondo le rispettive responsabilità”. Il medesimo testo normativo definisce:
a) l'organizzatore di viaggio come “un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4);”
b) venditore come “il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore”.
Nello specifico, la giurisprudenza inquadra il rapporto tra agenzia di viaggi e cliente nell'ambito della figura contrattuale del mandato, chiarendo che “l'intermediario di viaggi (o venditore che dir si voglia, o "agenzia di viaggi", secondo l'espressione più diffusa nella prassi) risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore: ad es. scegliere con oculatezza l'organizzatore, trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento.” (cfr. Cass. n. 3150/2022).
Diversamente, l'organizzatore risponde della non corrispondenza dei servizi promessi e pubblicizzati rispetto a quelli effettivamente offerti.
Si evidenzia che, pur valorizzando la diversità delle rispettive responsabilità dell'organizzatore e del venditore, la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (Cort. Cass., 3° sez. civ., ord. n.
1417/2023) ha evidenziato che tali soggetti assumono, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente e che, pertanto, la loro responsabilità solidale sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli).
7 Tale interpretazione della normativa è certamente rispondente alle finalità di tutela del consumatore, quale soggetto debole del rapporto, obiettivo perseguito dalla stessa normativa europea, la quale è stata recepita dal Codice del Turismo.
Nondimeno la responsabilità dell'organizzatore del viaggio, e del venditore del pacchetto turistico, non elide la concorrente responsabilità di natura contrattuale del prestatore dei servizi.
Nella fattispecie l'odierna appellante non contesta di essere il prestatore dei servizi oggetto della domanda di inesatto adempimento, nè di aver ricevuto il pagamento da parte della , CP_1 testualmente allegando: “ infatti, esercita la propria attività presso le strutture del “Lido del
Poggio”, insistente sul territorio da oltre quarant'anni ed ubicato alla via delle Barche di
Camerota, offrendo ai propri clienti il servizio lido, il servizio ristorazione, servizio bar, animazione e servizio camera. Dall'anno 2016, in aggiunta a tali soluzioni, la società appellante propone anche la possibilità di soggiornare presso il “ , collocato presso altra CP_3 struttura ubicata nel centro storico di Camerota e distante dal “Lido del Poggio” appena pochi chilometri, ma facilmente raggiungibile sia a piedi che col servizio navetta, in modo tale da poter usufruire di tutte le altre prestazioni (questa era la soluzione scelta da controparte, giova ribadirlo)”.
Ciò posto deve evidenziarsi che a base della domanda l'attrice in primo grado allega la carenza di condizioni igieniche della struttura: infissi fatiscenti, polvere ed incrostazioni nella stanza da letto, asciugamani e lenzuola sporche, facendo riferimento al depliant informativo che la stessa appellante riconosce essere quello della struttura ospitante.
Dunque posto che l'attrice in primo grado ha chiaramente spiegato anche una domanda di responsabilità contrattuale, allegando l'inesatto adempimento della società D&C Smart s.r.l.s., sarebbe stato onere di quest'ultima per contro fornire la prova dell'esatto adempimento.
L'attrice in primo grado ha chiaramente allegato di essersi spostata in altro albergo a causa
“dell'inadeguatezza e delle pessime condizioni igieniche della stanza presso il Bed and Breakfast
non corrispondenti agli standard prospettati sul depliant informativo”. CP_3
Nelle obbligazioni diverse da quelle di "facere" professionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica (cfr Cassazione civile sez. III, 13/02/2025, n.3689) .
In relazione all'eccezione di inammissibilità delle dichiarazioni rese da , si rileva Parte_2 che l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità non dubita che l'eccezione ex art. 246 c.p.c. possa essere sollevata solo ad istanza di parte.
8 Recentemente chiamate ad esprimersi sul punto, le Sezioni Unite hanno osservato che “proprio perché l'impianto del processo civile non è improntato ad un assetto autoritario, è alle parti che spetta di scegliere, nei limiti in cui l'ordinamento lo prevede, i percorsi istruttori da seguire al fine della dimostrazione dei propri assunti, senza che possano ammettersi poteri officiosi del giudice, quanto al rilievo dell'incapacità a testimoniare, che non discendano dalla legge, sia pure per via di interpretazione sistematica, dal momento che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato appunto dalla legge, e che l'esercizio di eventuali poteri officiosi deve rimanere collocato entro l'ambito del precetto costituzionale volto ad assicurare il contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.
Il giudice - salvo che la legge non disponga diversamente (…) decide dunque, almeno di regola, sulla base del materiale probatorio che le parti gli hanno messo a disposizione. Il che vuol dire che esse ben possono scegliere di consentire alla assunzione di un teste incapace, dal momento che ciò non trova ostacolo in un'esigenza di ordine pubblico processuale altrimenti desumibile.” (S.S.U.U.
06/04/2023, n. 9456).
Per quanto sopra esposto, l'eccezione sollevata dalla controparte deve considerarsi tardiva e, dunque, inammissibile.
In definitiva, sulla scorta di tali considerazioni, va disatteso il motivo di appello avente ad oggetto il difetto di legittimazione passiva della odierna appellante, nonché quello avente ad oggetto il difetto di prova del contestato inadempimento, gravando D&C Smart s.r.l.s. l'onere di provare di aver esattamente adempiuto all'obbligazione assunta;
prova non fornita in primo grado.
In ordine poi alla richiesta formulata in sede di appello di rigetto della domanda di risarcimento del danno in quanto non provato, ovvero in subordine di riconoscere all'odierna appellata il solo diritto alla restituzione della somma di euro 945,00, non può che rilevarsi che sul punto l'appello difetta di specificità non essendo stata articolata alcuna specifica censura alle motivazioni in virtù delle quali il Giudice di Prime Cure ha riconosciuto e liquidato il danno oggetto di contestazione (si legge nella gravata sentenza in ordine alla motivazione sul risarcimento del danno che “Emerge dai rilievi fotografici allegati agli atti la serietà della lesione e del pregiudizio patito dall'istante. Ancora.
Dalla dichiarazione testimoniale del sig. risalta in modo chiaro e preciso la Parte_2 mancanza dei servizi essenziali che la struttura si era impegnata a fornire. (…) Agli atti vi sono le foto del villaggio e del catalogo rappresentativo. E' evidente che le foto rappresentative del villaggio sono diverse e del tutto prive delle caratteristiche di pregio e comodità raffiguranti nell'opuscolo”.
In materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto
9 presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. n. 3194/2019).
Nella fattispecie alcuna specifica censura è spiegata in relazione al capo di sentenza con il quale si
è accertato e liquidato il danno.
L'appello va dunque disatteso e la gravata sentenza confermata.
Spese di lite
Le spese di lite tra l'appellante e la appellata seguono la soccombenza della prima e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 (scaglione di riferimento da euro 1.101,00 a 5.200,00, valori minimi attesa l'assenza di complessità delle questioni trattate).
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata;
b) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Parte_5 di delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.278,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre accessori se dovuti, con attribuzione al difensore antistatario;
Si dà atto nella fattispecie della sussistenza dell'obbligo di cui al richiamato comma I quater dell'art. 13 DPR 11/2002.
Torre Annunziata, 18.04.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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