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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/06/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 24/06/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 24/06/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato SANSONE Parte_1
MAURIZIO e SANSONE GAETANO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
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Con ricorso depositato il 12/05/2023, parte ricorrente come in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze della
, con qualifica di operaio edile, esponeva che, con Controparte_2 nota del 31.10.2022, aveva comunicato l'avvenuto disconoscimento CP_1 del rapporto di lavoro intercorso con la predetta società nel periodo dal 01/10/2017 al 18/11/2018. Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, essendo stata peraltro adottata, senza specifica motivazione, all'esito di un accertamento ispettivo condotto nei confronti della società datrice di lavoro, ha concluso per l'accertamento della legittimità del predetto rapporto di lavoro subordinato. Si costitutiva in giudizio che contestava gli avversi assunti, CP_1 richiamando gli esiti dell'accertamento ispettivo condotto nei confronti della predetta società e concludendo per il rigetto del ricorso. All'odierna udienza il Giudice ha emesso la presente sentenza con motivazione contestuale.
********** Il ricorso non merita accoglimento per le motivazioni di seguito esposte. Occorre rilevare che “In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a CP_1 compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione” (cfr. Cass. sez. lav. , 19/01/2021 , n. 809). Ciò posto, nel caso di specie, il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro trae origine dall'accertamento ispettivo condotto nei confronti della società “B.P. APPALTI SRL”, e concluso con il verbale unico di accertamento e notificazione N. 2019009339/DDL del 14.2.2020. Occorre evidenziare che nell'atto introduttivo del presente giudizio l'istante ha dedotto di avere “prestato la propria opera, nel periodo in questione, presso la società dalla quale è stata Parte_2
2 regolarmente pagata. La prestazione lavorativa si è svolta in Carovigno, contrada Tacciano, presso una villetta in costruzione, con tutte le caratteristiche proprie del lavoro dipendente, con preciso orario di lavoro, seguendo le direttive impartite e sotto il controllo del datore di lavoro”. L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione alla cui carenza non può supplire il potere ufficioso del giudice. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975). Ebbene, sotto detto profilo il ricorso si appalesa manifestamente generico, non avendo l'odierna parte istante allegato con sufficiente dettaglio, in punto di fatto, i caratteri tipici della subordinazione, nè quegli elementi, c.d. "sintomatici", che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es., la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, la percezione di una retribuzione fissa etc.), ed essendosi limitata ad affermare di avere lavorato per un certo numero di giornate, alle dipendenze dell'impresa indicata in atti. Dette carenze, come già detto, non possono essere colmate dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono essere utilizzati per sopperire alle carenze in punto di allegazione, "valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. Civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto" (Cass., civ., Sez. Unite, 24 marzo 2006,n.6572). Pertanto, in punto di allegazione, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa indichi in modo sufficientemente specifico quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, che consentano di ritenere
3 sufficientemente prospettati, in fatto, gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima. Non appare sufficiente la mera generica allegazione di avere svolto attività lavorativa "alle dipendenze" di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati, trattandosi di circostanze non dirimenti ai fini dell'effettiva natura subordinata del rapporto. Il ricorrente non ha allegato alcuna circostanza idonea a dimostrare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro oggetto di disconoscimento (onere che avrebbe potuto e dovuto assolvere al di là del contenuto dell'accertamento ispettivo, trattandosi di elementi concernenti il proprio rapporto di lavoro, con conseguente irrilevanza dell'asserita indeterminatezza del provvedimento impugnato): non ha allegato (né chiesto di provare) quale fosse l'orario di lavoro osservato, quale fosse la retribuzione pattuita e le modalità di corresponsione, quali fossero le concrete modalità di espletamento dell'attività lavorativa, chi fosse il soggetto che forniva le direttive sul lavoro da svolgere. Né possono sopperire tali carenze allegatorie, l'eventuale ammissione della prova testimoniale, attesa la genericità delle circostanze capitolate in ricorso. Ne consegue che l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato appare precluso alla luce delle stesse allegazioni della parte, non avendo questa dedotto sufficienti elementi che consentano di configurare, già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto. Per le motivazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 12/05/2023 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali liquidate in € 1.000,00 oltre iva cap e rimborso spese forfettarie come per legge. Brindisi, 24/06/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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