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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di primo grado iscritta al n. 9507 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, dell'anno 2023 vertente
T R A
(C.F.: ), NATA A TORINO IL 6.12.1965, E Parte_1 C.F._1
VOLPE (C.F.: ), NATO A NAPOLI IL 26.9.1963, ENTRAMBI Pt_2 CodiceFiscale_2
RESIDENTI IN GIUGLIANO IN CAMPANIA VIA MASSERIA VECCHIA N. 112/16,
RAPPRESENTATI E DALL'AVV. MONICA MANDICO, ELETTIVAMENTE DOMICILIATI, CP_1
GIUSTA IN ATTI CP_2
ATTORI
E
con socio unico costituita ai sensi Controparte_3
della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione” o “Legge 130”),
capitale sociale pari ad Euro 10.000 i.v., iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017,
con sede legale in via Vittorio Alfieri, n.1, Conegliano (TV), iscritta nel Registro delle
Imprese di Treviso-Belluno C.F. e P. IVA. n. , quale cessionaria di P.IVA_1 [...]
, rappresentata in forza di procura speciale in data 17.12.2021 ricevuta CP_4
dal Notaio Dott. di Fermo rep. 43511/19930 (All.1), registrata a Persona_1
Fermo il 17 dicembre 2021 al n. 4280 serie 1T, da con sede in Controparte_5
Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, capitale sociale euro 600.000,00 i.v., Codice
Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano1Monza-Brianza-Lodi 10311000961, iscritta al
R.E.A. di Milano al n. 2521466, in persona del procuratore dott. , Controparte_6
nato a [...] il giorno 14 maggio 1971, domiciliato per l'incarico in Milano,
Bastioni di Porta Nuova n. 19, codice fiscale , in virtù di CodiceFiscale_3
procura conferita dall'Amministratore Delegato Dott. con atto CP_7
Notaio Dott. di Milano del 2/8/2023, rep. n. 10860 racc. n. 6173, Persona_2
registrato in Milano il 9/8/2023 al n. 83079 serie IT (All.2), giusta procura in atti,
dall'avv. Giuseppe Grillo ed elettivamente domiciliata in Roma Viale Giulio Cesare
n.2.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp.
att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
2. Gli attori nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare contraddistinta da
RGE 159/2020 promossa da proponevano opposizione ex artt. 615 e Controparte_4
617 c.p.c. chiedendo la sospensione dell'esecuzione.
Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione, assegnando alle parti termine perentorio di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
3. Con atto di citazione tempestivamente notificato nel rispetto del termine perentorio, gli attori hanno introdotto il presente giudizio di merito.
3.1. Si è costituita l'opposta cessionaria della , CP_3 CP_4
deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
4. L'opposizione va rigettata per le ragioni che seguono.
4.1. Con una prima doglianza, motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., l'opponente deduce l'incapacità e difetto di legittimazione processuale della CP_4
qualificatasi “ mandataria, giusta procura speciale per atto del Notaio Persona_3
del 18.11.2013, rep. 97067 e racc. 32417, della "24-7 Finance Srl", con sede legale in
[...] Brescia, via XX Settembre n. 8, iscritta al Registro delle imprese di Brescia numero
, Codice Fiscale e/ o Partita IVA numero ”, per non aver P.IVA_2 P.IVA_2
allegato, entro il termine ex art. 557 c.p.c. , quanto segue:
- le prove documentali che attestano la qualifica di come mandataria;
CP_4
- la procura notarile;
- le visure camerali delle società menzionate nell'atto di pignoramento;
- la delibera assembleare con riferimento ai poteri attribuiti al rappresentate legale per stare in giudizio e per conferire procura alle liti;
- tutti i documenti/atti pubblici relativi ai soggetti/società richiamati nell'atto di pignoramento.
Ribadito quanto già affermato dal GE circa il fatto che la disposizione di cui all'art. 557
c.p.c. non prevede che nel termine ivi previsto il creditore depositi la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione e la capacità di stare in giudizio e tanto meno prevede che in caso di mancato deposito trovi applicazione la conseguenza dell'inefficacia del pignoramento, si osserva che proprio in forza delle disposizioni generali che sovrastano qualsivoglia giudizio, ivi compreso quello di esecuzione,
invocate dall'opponente, la regolarizzazione può essere disposta nel corso dello stesso ex art. 182 c.p.c., cosa che è avvenuta nella specie, con la produzione, in sede di costituzione dinanzi al GE per la fase sommaria della presente opposizione, degli allegati 11 (procura a rogiti del Notaio del 18/11/2013 rep. 97067 Persona_3
ma, tuttavia, non allega il relativo) e 12 (procura a favore del procuratore di CP_4
Dott. rilasciata in data 7.5.2019 a rogito del notaio dott.
[...] Per_4 Per_5
rep n. 6789 racc. n. 4334, registrata in data 9.5.2019 presso l'Agenzia delle
[...]
Entrate Brescia 2 al n. 20230 serie 1T).
Trattandosi di atti notarili, con valenza probatoria evidentemente “forte”, la produzione de qua deve considerarsi esaustiva a provare quanto censurato dall'opponente.
Quanto al seguente profilo si eccepisce la carenza di legittimazione sostanziale e processuale
anche della soc. e di ed invero nell'atto di costituzione della CP_3 Controparte_5
presunta cessionaria del credito viene così rappresentato: “La , Controparte_8 rappresentata in forza di procura speciale in data 17.12.2021 ricevuta dal Notaio Dott.
[...]
di Fermo rep. 43511/19930, registrata a Fermo il 17 dicembre 2021 al n. 4280 serie Persona_1
1T, da si eccepisce l'omesso deposito della presunta procura che Controparte_5
sarebbe stata conferita da a ., presente nell'atto di citazione in CP_3 Controparte_5
calce al primo motivo di opposizione, se ne rileva l'inammissibilità per non essere lo stesso stato oggetto di opposizione dinanzi al GE.
4.2 Con una seconda doglianza, motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c., l'opponente deduce che la procedura contestata si basa su un atto di pignoramento che richiama il precedente precetto notificato senza il titolo esecutivo, ossia il contratto di mutuo ipotecario.
La doglianza, al netto della produzione effettuata dall'opposta che documenta l'avvenuta notifica del titolo (all. 13 comparsa opposta in fase sommaria dell'opposizione), è inammissibile perché proposta oltre i 20 giorni dalla notifica del precetto.
4.3. Con una terza doglianza, motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., l'opponente rileva la carenza di legittimazione della e inesistenza della prova della CP_4
titolarità in capo alla stessa del credito contestato.
Sul punto giova ricordare che la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.) ai fini della prova della legittimazione (Cass. Civ. 10200/2021).
Nel caso di specie la copia conforme dello titolo da parte di è stata CP_4
depositata all'atto dell'iscrizione del giudizio di esecuzione.
A ciò si aggiunge che il disconoscimento operato dall'opponente dei documenti prodotti da controparte non è completo atteso che non indica gli aspetti per i quali si assume che la copia differisca dall'originale (Cass. Civ. 29993/2017).
Con la produzione in atti sono documentati tutti i passaggi delle varie cessioni succedutesi: - Cessione da a 24-7 Finance S.r.l. (cfr. avviso di cessione pubblicato Controparte_9
sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 72 del 19.06.2008 – doc. 2);
- con atto ai rogiti del notaio del 5/7/2012, rep. 28961 e racc. Controparte_10 Per_6
1741 (cfr. doc.5) è stata incorporata per fusione in Controparte_4
- Cessione da 24-7 Finance S.r.l. a (cfr. Gazzetta Ufficiale, parte Controparte_4 seconda n. 142 del 3/12/2020 (v.doc.6) e relativo allegato (v.doc.7);
- cessione di tutti i rapporti in essere in capo alla ed in favore della CP_4 [...]
(doc. 6 parte opposta), con elenco rapporti ceduti (doc. 7), tra i quali CP_11
figura quello oggetto di interesse (codice rapporto 2006875).
L'opposta ha depositato nell'allegato 9 della comparsa di costituzione nel presente giudizio la dichiarazione di di inclusione del credito nella cessione in CP_11
blocco.
Dall'incrocio di tutti i dati che precedono consegue il rigetto della doglianza.
4.4. Con una quarta doglianza l'opponente, partendo dalle risultanze della perizia immobiliare espletata nella procedura esecutiva, ha evidenziato che in forza degli abusi in essa rilevati e della rilevata avvenuta costruzione dell'immobile negli anni '50, in assenza di titoli autorizzativi, è nullo il mutuo, per essere nullo, per incommerciabilità
del bene, il contratto di compravendita causalmente ad esso connesso.
Nella perizia è stato appurato che il riferimento alla presunta D.I.A. richiamata nel titolo di acquisto con numero al protocollo 33789 del 16/03/2004 corrisponde ad altro documento riferito a soggetti terzi.
Si ritiene dirimente, al fine del rigetto del suddetto motivo, quanto appurato nella stessa perizia richiamata dall'opponente: confrontando le immagini satellitari disponibili dal Web e
dagli storici degli estratti di mappa catastali è stato possibile stabilire che l'impianto originario
del fabbricato con caratteristiche marcatamente rurali, è stato realizzato presumibilmente intorno
agli anni '50 in assenza di titoli autorizzativi e che le modifiche successive (ampliamenti
illegittimi) siano risalenti ad un periodo molto più recente compreso tra l'anno 2003 e l'anno
2017.
La Suprema Corte ha infatti affermato che in caso di compravendita di edificio realizzato anteriormente al 1° settembre 1967, ai fini della validità del negozio traslativo
è richiesta soltanto la sussistenza della dichiarazione dell'alienante della costruzione dell'immobile anteriormente alla data innanzi indicata, essendo irrilevante, ai fini della validità dell'atto, sia la presenza di modifiche edilizie realizzate successivamente e non autorizzate, sia la falsità della dichiarazione del venditore circa l'assenza di interventi richiedenti titolo abilitativo (Cass. Civ. sent. n. 23394/2023).
Nel caso di specie, di conseguenza, l'essere il fabbricato stato realizzato nel 1967,
dichiarazione contenuta nell'atto di compravendita e supportata dalla valutazione ex post operata dal perito nella procedura esecutiva, assorbe ogni questione, non essendo per giunta possibile escludere che le modifiche, come riscontrate all'epoca della perizia,
siano successive alla stipula dell'atto stesso, avvenuta il 31 gennaio 2006.
L'esclusione del detto profilo di nullità consente di ritenere assorbita ogni altra questione, relativa alla sussistenza o meno di un collegamento negoziale con il mutuo,
fatto valere quale titolo esecutivo dall'odierna opposta.
4.5. Con una quinta doglianza, qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c.,
l'opponente contesta l'an del credito, per essere mancante la prova della datio rei,
essendo l'erogazione della somma concessa a mutuo subordinata alla comunicazione da parte del notaio dell'avvenuta sottoscrizione da parte del mutuatario e degli eventuali garanti dell'atto.
La prova dell'avvenuta sottoscrizione e dell'avvenuta erogazione è fornita dagli stessi opponenti, laddove nel documento 4 allegato alla citazione producono la nota di iscrizione relativa all'immobile, nella quale, nel quadro D si legge testualmente: il
mutuatario prende atto che la somma mutuata è già stata erogata dalla banca a suo favore, come
da comunicazione della banca medesima.
Per tale assorbente ragione la doglianza è da rigettare.
4.6. Con una sesta doglianza, qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c., l'opponente assume che il mutuo condizionato è inidoneo ad assumere l'efficacia di titolo esecutivo,
giacché non documenta un credito dotato dei requisiti di certezza.
Posta la prova dell'avvenuta erogazione di cui già si è detto, è utile in questa sede, per supportare il rigetto della doglianza, richiamare quanto affermato dalle SSUU Cass.
Civ. con sentenza n. 5968/2025: il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del
mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera
operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione -
univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo,
di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che
attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di
costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione
della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.
Tanto basta a giustificare il rigetto del motivo di opposizione de quo.
4.7. Con una settima doglianza, qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c.,
l'opponente lamenta l'avvenuta violazione da parte della banca degli obblighi informativi, facendone discendere la nullità.
Senza entrare nel merito del motivo stesso, si evidenzia, per supportarne il rigetto, che la violazione degli obblighi informativi può dar luogo, in specie in ipotesi di stipula con atto notarile, come nella specie, con sottoscrizione specifica delle clausole, solo a profili risarcitori, per i quali non vi è domanda.
4.8. Con un'ottava doglianza, qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c.,
l'opponente lamenta, facendone discendere la nullità del contratto di mutuo:
1) l'usurarietà del tasso di mora;
2) usurarietà del TEG effettivo nel caso di rata insoluta;
3) usurarietà ed indeterminatezza del Taeg in caso di estinzione anticipata;
4) usurarietà ed indeterminatezza del Taeg in caso di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione;
5) applicazione di costi occulti evincibili dal piano di ammortamento, non negoziato con il cliente,
6) mancata indicazione delle conseguenze relative all'inadempimento;
7) omessa informativa sulle principali condizioni economiche.
Con riferimento al n. 1), le stesse deduzioni dell'opponente smentiscono il superamento del tasso soglia, atteso che la stessa afferma “il tasso di mora alla data di stipula era pari al 5,29% senza i costi complessivi ossia superiore al tasso soglia alla stipula pari al
5,775%”.
La deduzione così riportata non indica un tasso inferiore di importo inferiore al tasso soglia e non allega con precisione in che modo i non meglio determinati “costi complessivi” dovrebbero incidere al punto da portarlo sopra soglia.
Peraltro, il dato preso a parametro è errato, la verifica dell'usurarietà del tasso moratorio
convenzionale non andrebbe effettuata confrontando il tasso degli interessi moratori con il tasso
soglia ordinario, bensì aumentando il TEGM della maggiorazione media dei tassi di mora
pattuiti rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, come rilevata dalla Banca d'Italia, in 1,9 punti
percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale (cfr. Cass., Sezioni Unite n.
19597/2020).
Con riferimento ai punti 2) e 4) i motivi come proposti appaiono del tutto generici,
atteso che non vi è allegazione specifica su quale sia il calcolo per ipotizzare un superamento del tasso soglia, il quale peraltro dovrebbe tener conto di quanto sopra indicato con riguardo agli interessi di mora, circostanza non considerata dalla deducente, che quindi parte da una soglia più bassa di quella da tener effettivamente in considerazione.
Con riferimento al punto n. 3) basti affermare, ai fini del rigetto della doglianza, che la
Suprema Corte, con sentenza n. 7352/2022, ha chiarito che la commissione di estinzione anticipata è una penale per recesso, non computabile ai fini della verifica di non usurarietà del tasso applicato.
Con riferimento al punto 5) si osserva che: nel caso di specie è frutto di espressa approvazione il regime di ammortamento alla francese, nel contratto viene indicato con precisione l'importo mensile della rata per i primi due anni, nonché la modalità di calcolo, legata a parametri prestabiliti individuabili e verificabili, degli interessi e della relativa revisione, con possibilità di rinegoziazione del tasso alla scadenza, viene altresì
indicato un presuntivo ammontare totale di interessi e spese complessivi.
Partendo da tali dati, posto che era certamente definito nel contratto il sistema di ammortamento alla francese, va aggiunto, con specifico riguardo al costo occulto lamentato dall'opponente, che il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione (ammortamento alla francese) «non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, che non maturano su altri interessi (infatti ogni volta che il pagamento avviene nel termine convenuto, il debito per interessi si estingue;
l'interesse è calcolato sul capitale di volta in volta residuo e non ha alla sua base alcun interesse capitalizzato, di modo che, non essendovi contaminazione di interessi capitalizzati, il calcolo degli interessi non integra una violazione dell'art. 1283 c.c. )”; né tale sistema genera per definizione ed in via generale un'incertezza sull'interesse applicato, dal momento che gli interessi vengono calcolati sulla somma concessa in prestito e in ciascuna delle rate successive la quota di interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente (senza alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello in concreto applicato); né esso si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul
TAEG, ma costituisce “il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente» (Cass. SSUU sentenza n. 15130/2024, sebbene riferita ad un'ipotesi di mutuo a tasso fisso).
Da quanto precede può affermarsi che non si ravvisa l'indeterminatezza lamentata dall'opponente, determinante per la censura di nullità dedotta, atteso che i costi ed oneri derivanti dal contratto stipulato erano tutti determinati/determinabili.
Gli ulteriori profili, che stigmatizzano la violazione di un obbligo informativo da parte dell'intermediario sia rispetto alla convenienza o meno del sistema di rimborso del capitale prescelto che alle principali condizioni economiche (punto 7) che alle conseguenze promananti da un eventuale inadempimento (punto 6) non rilevano ai fini della validità del contratto, potendo essere posti a base di un'azione risarcitoria non dedotta in questa sede.
5. Così espressi i motivi di rigetto della domanda, le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonella Paone, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 9507/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna gli attori al pagamento nei confronti dell'odierna convenuta costituita in giudizio delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 11.268,00, oltre spese generali al 15 %, Iva e CPA, come per legge se dovuti;
Così deciso in Aversa, il 28.3.2024
Il GIUDICE
dr.ssa Antonella Paone