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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/03/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10190/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eva NERI, con domicilio eletto presso il suo studio sito a Ferrara, via Giovanni Verga n. 4; RICORRENTE contro
nata a San Giovanni in [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Saura SAVINI, con domicilio C.F._2 eletto presso il suo studio a Faenza (RA), p.zza XI febbraio n. 4/4; RESITENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 6 marzo 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio in Bologna Parte_1 Controparte_1
l'11 giugno 1988 giugno. Dall'unione è nato , il [...]. Per_1
Con decreto del 31 marzo 2015, il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale dell'udienza dell'11 marzo 2015. In particolare, è stato previsto, tra l'altro, che: a) la signora continuasse a vivere nella casa coniugale, comprensiva di arredi;
b) il CP_1 pagina 1 di 3 signor versasse alla moglie a titolo di mantenimento un assegno di 500,00 Pt_1 euro fino a quando la stessa non avesse reperito un impiego stabile e più remunerato;
c) il marito versasse alla signora entro il 30 di ogni mese, per il CP_1 mantenimento ordinario del figlio, la somma di euro 1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso depositato in data 11 luglio 2024 il signor a chiesto che: Pt_1
a) sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
b) sia revocato l'obbligo a suo carico di corrispondere alla moglie l'assegno maritale;
c) sia dato atto del raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e pertanto sia revocato Per_1
l'obbligo a suo carico di corrispondere alla resistente un assegno per il mantenimento del medesimo;
d) sia revocata l'assegnazione della casa coniugale;
e) sia previsto che i coniugi estinguano il conto corrente cointestato n. 000001270169; f) sia CP_2 disposto che le parti non abbiano nulla a che pretendere reciprocamente a nessun titolo l'uno dall'altra. Si è costituita in giudizio la signora che nulla ha opposto alla CP_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha domandato:
- in via principale: a) la conferma dell'assegnazione della casa coniugale;
b) il riconoscimento di un assegno mensile di 300,00 euro a titolo di contributo al proprio mantenimento;
c) il pagamento a suo favore della quota del TFR percepito dal signor
Pt_1
- in via subordinata: in caso di mancata assegnazione della casa coniugale, la previsione in suo favore di un assegno mensile di 1.200,00 euro. Le parti sono comparse all'udienza del 19 novembre 2024 confermando il contenuto dei rispettivi atti e rassegnando le proprie conclusioni sul vincolo. All'esito di quest'ultima, la Giudice designata, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha:
- revocato il contributo nei confronti di;
Per_1
- revocato l'assegnazione della casa familiare alla signora CP_1
- rigettato la richiesta della resistente di riconoscimento di un assegno maritale;
- provveduto sulle istanze istruttorie;
- rimesso la causa al collegio per la decisione sul vincolo,
- ha disposto la prosecuzione del giudizio per l'assunzione delle prove ammesse. Con sentenza n. 3044/2024 pubblicata il 22 novembre 2024 il Tribunale di Bologna ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti. Nelle more del processo le parti sono pervenute a un accordo e nell'udienza del 6 marzo 2025 hanno confermato le loro conclusioni congiunte depositate telematicamente il 18 e il 19 febbraio 2025. Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** Stante la già avvenuta pronuncia sul vincolo nulla deve decidersi sul punto.
pagina 2 di 3 Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti come proposte dalla Giudice non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, 1) prende atto che il signor concede in comodato gratuito alla signora Pt_1 che accetta, l'appartamento di Bologna, via Marzabotto n. 20, int. 6 - CP_1
Piano S1 – 2, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Bologna al Foglio 153, Particella 1046, Sub. 82, Zona 2, Classe 2, Cat. Catastale A/3, consistenza 4,5 vani, R.C.
€ 592,83 per un periodo di sette anni a decorrere dalla sentenza definitiva;
2) prende atto che la signora er tutta la durata del contratto di comodato CP_1 si impegna:
- a ospitare nel predetto appartamento, se dallo stesso richiesto;
Per_1
- a sostenere tutte le spese relative all'immobile, ordinarie e straordinarie;
3) prende atto che la resistente:
- ha dichiarato di rinunciare espressamente alla domanda di assegno divorzile sia nella forma di corresponsione periodica sia nella forma di corresponsione una tantum, ammettendo insussistenti i relativi presupposti;
- ha riconosciuto che la concessione in comodato gratuito dell'immobile sopra identificato costituisce mero atto di liberalità del signor non costituisce in Pt_1 alcun modo assegnazione della casa familiare né corrispettivo in luogo dell'assegno divorzile, ai quali la signora inuncia espressamente e inderogabilmente;
CP_1
4) prende atto che la resistente rinuncia a ogni e qualsivoglia pretesa inerente il TFR del signor nonché a ogni e qualsivoglia pretesa di contributo al Pt_1 mantenimento del figlio in quanto non dovuto;
Per_1
5) prende atto che le parti, con l'accoglimento delle condizioni congiunte, rinunciano ad ogni altra e diversa domanda formulata in atti;
6) compensa le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 12 marzo 2026.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eva NERI, con domicilio eletto presso il suo studio sito a Ferrara, via Giovanni Verga n. 4; RICORRENTE contro
nata a San Giovanni in [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Saura SAVINI, con domicilio C.F._2 eletto presso il suo studio a Faenza (RA), p.zza XI febbraio n. 4/4; RESITENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 6 marzo 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio in Bologna Parte_1 Controparte_1
l'11 giugno 1988 giugno. Dall'unione è nato , il [...]. Per_1
Con decreto del 31 marzo 2015, il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale dell'udienza dell'11 marzo 2015. In particolare, è stato previsto, tra l'altro, che: a) la signora continuasse a vivere nella casa coniugale, comprensiva di arredi;
b) il CP_1 pagina 1 di 3 signor versasse alla moglie a titolo di mantenimento un assegno di 500,00 Pt_1 euro fino a quando la stessa non avesse reperito un impiego stabile e più remunerato;
c) il marito versasse alla signora entro il 30 di ogni mese, per il CP_1 mantenimento ordinario del figlio, la somma di euro 1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso depositato in data 11 luglio 2024 il signor a chiesto che: Pt_1
a) sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
b) sia revocato l'obbligo a suo carico di corrispondere alla moglie l'assegno maritale;
c) sia dato atto del raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e pertanto sia revocato Per_1
l'obbligo a suo carico di corrispondere alla resistente un assegno per il mantenimento del medesimo;
d) sia revocata l'assegnazione della casa coniugale;
e) sia previsto che i coniugi estinguano il conto corrente cointestato n. 000001270169; f) sia CP_2 disposto che le parti non abbiano nulla a che pretendere reciprocamente a nessun titolo l'uno dall'altra. Si è costituita in giudizio la signora che nulla ha opposto alla CP_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha domandato:
- in via principale: a) la conferma dell'assegnazione della casa coniugale;
b) il riconoscimento di un assegno mensile di 300,00 euro a titolo di contributo al proprio mantenimento;
c) il pagamento a suo favore della quota del TFR percepito dal signor
Pt_1
- in via subordinata: in caso di mancata assegnazione della casa coniugale, la previsione in suo favore di un assegno mensile di 1.200,00 euro. Le parti sono comparse all'udienza del 19 novembre 2024 confermando il contenuto dei rispettivi atti e rassegnando le proprie conclusioni sul vincolo. All'esito di quest'ultima, la Giudice designata, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha:
- revocato il contributo nei confronti di;
Per_1
- revocato l'assegnazione della casa familiare alla signora CP_1
- rigettato la richiesta della resistente di riconoscimento di un assegno maritale;
- provveduto sulle istanze istruttorie;
- rimesso la causa al collegio per la decisione sul vincolo,
- ha disposto la prosecuzione del giudizio per l'assunzione delle prove ammesse. Con sentenza n. 3044/2024 pubblicata il 22 novembre 2024 il Tribunale di Bologna ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti. Nelle more del processo le parti sono pervenute a un accordo e nell'udienza del 6 marzo 2025 hanno confermato le loro conclusioni congiunte depositate telematicamente il 18 e il 19 febbraio 2025. Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** Stante la già avvenuta pronuncia sul vincolo nulla deve decidersi sul punto.
pagina 2 di 3 Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti come proposte dalla Giudice non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, 1) prende atto che il signor concede in comodato gratuito alla signora Pt_1 che accetta, l'appartamento di Bologna, via Marzabotto n. 20, int. 6 - CP_1
Piano S1 – 2, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Bologna al Foglio 153, Particella 1046, Sub. 82, Zona 2, Classe 2, Cat. Catastale A/3, consistenza 4,5 vani, R.C.
€ 592,83 per un periodo di sette anni a decorrere dalla sentenza definitiva;
2) prende atto che la signora er tutta la durata del contratto di comodato CP_1 si impegna:
- a ospitare nel predetto appartamento, se dallo stesso richiesto;
Per_1
- a sostenere tutte le spese relative all'immobile, ordinarie e straordinarie;
3) prende atto che la resistente:
- ha dichiarato di rinunciare espressamente alla domanda di assegno divorzile sia nella forma di corresponsione periodica sia nella forma di corresponsione una tantum, ammettendo insussistenti i relativi presupposti;
- ha riconosciuto che la concessione in comodato gratuito dell'immobile sopra identificato costituisce mero atto di liberalità del signor non costituisce in Pt_1 alcun modo assegnazione della casa familiare né corrispettivo in luogo dell'assegno divorzile, ai quali la signora inuncia espressamente e inderogabilmente;
CP_1
4) prende atto che la resistente rinuncia a ogni e qualsivoglia pretesa inerente il TFR del signor nonché a ogni e qualsivoglia pretesa di contributo al Pt_1 mantenimento del figlio in quanto non dovuto;
Per_1
5) prende atto che le parti, con l'accoglimento delle condizioni congiunte, rinunciano ad ogni altra e diversa domanda formulata in atti;
6) compensa le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 12 marzo 2026.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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