Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/05/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 634 /2024 da:
L'avv. FALVO CLAUDIO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. MASSARO ELENA per la Provincia, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 634 del RGAC dell'anno 2044 avente ad oggetto a ppello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari n. 49/2024, depositata in data 27 gennaio 2024, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Falvo Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Elena Massaro
APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Gianpaolo Caruso
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 49/24 emessa dal Giudice di Pace Parte_1 di Castrovillari, con cui è stata respinta la domanda di risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro verificatosi il 30 marzo 2017, alle ore 19.45 circa, sulla SP 241, in direzione CP_1 allorquando l'auto Mercedes Classe C tg. EX168MZ, di proprietà dell'attore e con a bordo percorrendo un tratto privo di bitumazione perché in rifacimento, sarebbe Persona_1
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Ha dedotto che il giudice di primo grado avrebbe errato nella valutazione delle risultanze istruttorie, dovendosi ritenere provati l'an e il quantum dei danni richiesti.
Ha chiesto, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza e la condanna delle parti appellate al risarcimento dei danni subiti.
1.2. Si è costituita la , eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendone nel CP_1 merito il rigetto.
1.3. Si è costituito anche il , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
2. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto l'atto introduttivo del presente grado di giudizio risulta redatto in modo conforme alle disposizioni codicistiche vigenti, contennendo la chiara enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto per le quali la sentenza di primo grado è stata impugnata, nonché le domande proposte al giudice del gravame.
3. Nel merito si osserva quanto segue.
In primo luogo, contrariamente a quanto affermato nell'appello, secondo cui il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto provato l'an, deve evidenziarsi che nella sentenza impugnata non v'è alcuna affermazione in tal senso.
Infatti, a pagina 7 della sentenza, il Giudice di Pace ha osservato che il fatto per come descritto dal teste esclude una responsabilità causale concorrente dell'attore, precisando immediatamente dopo che “il medesimo fatto, però non convince il giudicante perché non appare supportato dagli altri risultati istruttori in atti”.
E', quindi, evidente che la narrazione del teste escusso, la quale, se ritenuta convincente, avrebbe escluso profili di colpa a carico dell'attore, non è stata ritenuta tale, in quanto non in linea con gli ulteriori elementi istruttori raccolti.
Questo Giudice condivide la conclusione raggiunta nella sentenza impugnata.
Al riguardo, si osserva, innanzitutto, come la versione fornita dal teste si ponga in contrasto con quanto riferito dallo stesso e dall'attore ai Carabinieri intervenuti a seguito del fatto e riportato nell'annotazione versata in atti, in cui è chiaramente indicato che il conducente e il passeggero hanno dichiarato di essere stati sorpassati da un camion.
In sede giudiziale, invece, il teste ha riferito che l'auto è stata soprassata da un furgone, vale a dire da un veicolo del tutto diverso.
Tale discrasia non è comprensibile neppure considerando le condizioni di tempo e di luogo, in quanto, se al momento del fatto sia il teste che l'attore hanno dichiarato che l'auto era stata soprassata da un camion, vuol dire che sono stati in grado di riconoscere il tipo di veicolo, per cui non è chiaro il motivo per cui nella deposizione giudiziale il teste abbia fatto riferimento ad un furgone e non più ad un camion.
La contraddittorietà, poi, aumenta ulteriormente, in quanto, in chiusura di deposizione, il teste, che, lo si ribadisce, nell'immediatezza ha dichiarato che l'auto era stata sorpassata da un camion e, in sede giudiziale,
2 che il sorpasso era stato effettuato da un furgone, ha riferito che i Carabinieri hanno chiesto loro se avessero riconosciuto il tipo di veicolo e loro hanno risposto di non aver saputo rispondere perché era buio.
Tali circostanze non trovano alcun riscontro nell'annotazione dei Carabinieri, nella quale è evidenziato che conducente e passeggero hanno riferito di essere stati sorpassati da un camion, senza alcun riferimento a mancate risposte o al buio.
Per tali ragioni, la versione fornita dal teste escusso non può essere ritenuta convincente.
Di conseguenza, in difetto di prova dell'evento lesivo per come descritto da parte attrice, la domanda risarcitoria, valutata ai sensi sia dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 c.c., dovrebbe di per sé essere respinta
(cfr. Corte Appello Napoli sez. VIII, 12 febbraio 2020, n. 637, la quale ha confermato la sentenza di primo grado proprio in quanto l'evento lesivo ricostruito all'esito dell'istruttoria è risultato del tutto diverso da quello descritto in citazione).
3.1. Difetta, tuttavia, anche la prova del danno, in quanto dalla documentazione fotografica versata in atti non si notano danni visibili alla carrozzeria, ma soltanto che l'auto dell'attore era coperta di polvere, in alcuni punti raggrumata a causa di gocce di pioggia.
Né tale conclusione muta per effetto delle perizia di parte prodotta dall'attore in primo grado, la quale deve ritenersi priva di qualsiasi valore probatorio (cfr. Cass. civ. Sez. I, 6 agosto 2015, n. 16552) e, comunque, è inidonea a dimostrare la dinamica dell'evento.
Peraltro, come condivisibilmente evidenziato dal Giudice di primo grado, l'incarico al perito di parte è stato conferito il 4 ottobre 2018, vale a dire ben 18 mesi dopo l'evento, ragion per cui deve escludersi che gli accertamenti compiuti possano fornire un quadro delle condizioni del veicolo al momento del sinistro, ben potendo eventuali danni essersi verificati in epoca successiva.
Neppure potrebbe procedersi con liquidazione equitativa, in quanto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (norme applicabili anche in materia di determinazione dell'indennizzo ex art.2041 cc), costituisce espressione del più generale potere di cui all'art.
115 cod. proc. civ;
dando luogo non già ad un giudizio 'di equità', ma ad un giudizio 'di diritto' caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale di natura meramente correttiva od integrativa. Ciò presuppone, dunque, non solo che sia provata l'esistenza di danni risarcibili, ma anche che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Sicchè, in difetto di tali elementi, il potere-dovere del giudice di liquidare in via equitativa il danno non può essere esercitato;
risolvendosi altrimenti nell'esonero della parte dall'onere probatorio suo proprio, e nella surroga dell'intervento giudiziale all'iniziativa ed all'attività dispositiva della parte stessa (tra le altre: Cass.n. 10607 del 30/04/2010; Cass.n. 27447 del 19/12/2011)” (Cass. civ.,
Sez. III, 23 settembre 2015, n. 18804).
In altri termini, grava sul danneggiato l'onere di provare l'ammontare dei danni ovvero di dimostrare che tale prova risulti particolarmente difficile o impossibile.
In assenza di tali elementi non è consentito al giudice procedere alla determinazione del danno neppure in via equitativa.
3 Nel caso di specie, oltre alla carenza di prova del'an, si osserva come parte attrice avrebbe potuto certamente fornire prova del quantum, ad esempio proponendo un ATP nell'immediatezza del fatto, al fine di accertare l'ammontare dei danni e la loro riconducibilità causale ad un evento per come narrato in citazione, o, quanto meno, mediante un preventivo conforme ai prezzi di listino (cfr. Tribunale Roma, sez. XII, 24 marzo 2004; cfr. anche Cass. civ., sez. III 28 novembre 2013, n. 26693).
3.2. In definitiva, in difetto di prova dell'an e del quantum, l'appello deve essere respinto.
4. Le spese del presente giudizio di appello sostenute dalle parti appellate vengono poste a carico di parte appellante e, tenuto conto del livello di complessità delle questioni trattate, vengono liquidate, per ciascuna di esse, in euro 1.400,00 (di cui euro 250,00 per la fa se di studio, euro
250,00 per la fase introduttiva, euro 450,00 per la fase di trattazione e euro 450,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge .
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti appellate per il presente giudizio di appello che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del prese nte giudizio di appello.
Così deciso in Castrovillari, 16 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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