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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/05/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2588/2024
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2588/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 13 maggio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2588/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 TOURNIER ROBERTO e dell'avv. TOURNIER PIETRO ( ) CORSO C.F._1
CANALCHIARO N. 180 41100 MODENA;
, elettivamente domiciliato in CORSO CANALCHIARO N. 180 41100 MODENA presso il difensore avv. TOURNIER ROBERTO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FAZIO MARIA Controparte_1 P.IVA_2 ROSARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CIRO MENOTTI 52 MODENApresso il difensore avv. DE FAZIO MARIA ROSARIA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio il Parte_1 sito a Modena, via Cagliari, per sentirlo Controparte_1
pagina 2 di 6 dichiarare responsabile dei danni susseguenti a risoluzione/recesso dal contatto di appalto inter partes aventi ad oggetto lavori di efficientamento energetico che godevano delle agevolazioni fiscali del bonus 110%, oltre a bonus minori, contratto di appalto subordinato all'ottenimento di delibera di cessione del credito da parte di istituto di credito e finanziario.
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la domanda ed eccependo la nullità del contratto e quindi la non debenza del credito agito.
II. In fatto è pacifico che inter partes era intercorso contratto d'appalto in data 7 febbraio 2023 (doc. 3).
L'appaltatore doveva effettuare lavori edili in relazione all'ottenimento di bonus 110% subordinatamente a concessione di cessione del credito fiscale.
Pacifico che la condizione sospensiva dell'appalto si fosse attuata, di talchè l'appaltatore si era dichiarato pronto ad iniziare le lavorazioni, senonchè l'amministrazione condominiale del con comunicazione del 29 agosto 2023, si era Controparte_1 dichiarato non più interessato ad eseguire l'appalto.
Tale atto è qualificabile alla stregua di un recesso dal contratto che, ex art. 1671 c.c., obbligava il condominio recedente dal tenere indenne l'impresa dai costi sostenuti e del mancato guadagno.
III. Premesso ciò, il convenuto ha eccepito la nullità del contratto di appalto, nel quale non sarebbe stato indicato il costo degli oneri per la sicurezza del lavoro, a tenore dell'art. 26, comma
5, d.lgs, n. 81 del 2008: ”nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di
pagina 3 di 6 beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità' ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso”.
Ebbene, dal testo del contratto di appalto, non risulta l'indicazione dei costi per la sicurezza del lavoro (v. doc. 3.
Viceversa, il doc. 16 è illeggibile).
Questo però non significa, come eccepito da controparte, che ciò determini nullità dell'intero contratto, dovendo applicarsi il principio di conservazione (art. 1419 c.c.): “la nullità parziale di una clausola in un contratto non comporta automaticamente la nullità totale del contratto, a meno che non si dimostri che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella specifica clausola. La parte che voglia avvalersi della nullità totale del contratto deve dimostrare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola nulla, e non spetta, dunque, al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale sull'intero contratto” (ex multis,
Cass. 20 giugno 2024, n. 17.096; Cass. 4 luglio 2023, n. 18.794;
Cass. 19 luglio 2002, n. 10.536; Cass. 10 marzo 1980, n. 1592).
Consegue che, nella specie, essendo unicamente stata eccepita la nullità formale del negozio, senza indicazione (e prova) dell'efficacia causale della stessa sull'intero contratto, la stessa non può estendersi al medesimo, che rimane pertanto valido ed efficace nella sua interezza.
IV. Da quanto precede, consegue che devesi liquidare il danno emergente ed il lucro cessante richiesto.
E' incontestato il costo di € 3.660,00 per spese sostenute dall'attore per spese preliminari sostenute per conseguire la delibera di acquisto del credito (v. doc. 13).
pagina 4 di 6 Tuttavia, non competono ulteriori voci di danno.
Il lucro cessante non è stato infatti in alcun modo dimostrato.
Del tutto inconferente si rivela infatti il richiamo al prezzario Pt_2
2022 (doc. 12), che riguarda i “prezzi informativi edilizia”.
[...]
Posto che il riferimento è, comunque, a prezzi in edilizia riguardanti appalti edili che siano stati effettivamente eseguiti, non riguardando di certo la liquidazione di un danno da mancato guadagno che va accertato, nella sua consistenza ed entità, da parte del giudice.
Consegue quindi che la domanda va accolta con condanna del convenuto a risarcire la somma di € 3.660.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione Parte_1 notificato in data 8 maggio 2024,
1. ritenuta la responsabilità del convenuto, lo CP_1 dichiara tenuto e condanna al risarcimento dei danni che sono liquidati nella somma complessiva di € 3.660,00, oltre ad Iva, con interessi al saggio legale decorrenti dal 5 gennaio 2024 e fino al saldo;
2. dichiara tenuto e condanna il convenuto a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 3200 (di cui € 800 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 13 maggio 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2588/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 13 maggio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2588/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 TOURNIER ROBERTO e dell'avv. TOURNIER PIETRO ( ) CORSO C.F._1
CANALCHIARO N. 180 41100 MODENA;
, elettivamente domiciliato in CORSO CANALCHIARO N. 180 41100 MODENA presso il difensore avv. TOURNIER ROBERTO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FAZIO MARIA Controparte_1 P.IVA_2 ROSARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CIRO MENOTTI 52 MODENApresso il difensore avv. DE FAZIO MARIA ROSARIA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio il Parte_1 sito a Modena, via Cagliari, per sentirlo Controparte_1
pagina 2 di 6 dichiarare responsabile dei danni susseguenti a risoluzione/recesso dal contatto di appalto inter partes aventi ad oggetto lavori di efficientamento energetico che godevano delle agevolazioni fiscali del bonus 110%, oltre a bonus minori, contratto di appalto subordinato all'ottenimento di delibera di cessione del credito da parte di istituto di credito e finanziario.
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la domanda ed eccependo la nullità del contratto e quindi la non debenza del credito agito.
II. In fatto è pacifico che inter partes era intercorso contratto d'appalto in data 7 febbraio 2023 (doc. 3).
L'appaltatore doveva effettuare lavori edili in relazione all'ottenimento di bonus 110% subordinatamente a concessione di cessione del credito fiscale.
Pacifico che la condizione sospensiva dell'appalto si fosse attuata, di talchè l'appaltatore si era dichiarato pronto ad iniziare le lavorazioni, senonchè l'amministrazione condominiale del con comunicazione del 29 agosto 2023, si era Controparte_1 dichiarato non più interessato ad eseguire l'appalto.
Tale atto è qualificabile alla stregua di un recesso dal contratto che, ex art. 1671 c.c., obbligava il condominio recedente dal tenere indenne l'impresa dai costi sostenuti e del mancato guadagno.
III. Premesso ciò, il convenuto ha eccepito la nullità del contratto di appalto, nel quale non sarebbe stato indicato il costo degli oneri per la sicurezza del lavoro, a tenore dell'art. 26, comma
5, d.lgs, n. 81 del 2008: ”nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di
pagina 3 di 6 beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità' ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso”.
Ebbene, dal testo del contratto di appalto, non risulta l'indicazione dei costi per la sicurezza del lavoro (v. doc. 3.
Viceversa, il doc. 16 è illeggibile).
Questo però non significa, come eccepito da controparte, che ciò determini nullità dell'intero contratto, dovendo applicarsi il principio di conservazione (art. 1419 c.c.): “la nullità parziale di una clausola in un contratto non comporta automaticamente la nullità totale del contratto, a meno che non si dimostri che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella specifica clausola. La parte che voglia avvalersi della nullità totale del contratto deve dimostrare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola nulla, e non spetta, dunque, al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale sull'intero contratto” (ex multis,
Cass. 20 giugno 2024, n. 17.096; Cass. 4 luglio 2023, n. 18.794;
Cass. 19 luglio 2002, n. 10.536; Cass. 10 marzo 1980, n. 1592).
Consegue che, nella specie, essendo unicamente stata eccepita la nullità formale del negozio, senza indicazione (e prova) dell'efficacia causale della stessa sull'intero contratto, la stessa non può estendersi al medesimo, che rimane pertanto valido ed efficace nella sua interezza.
IV. Da quanto precede, consegue che devesi liquidare il danno emergente ed il lucro cessante richiesto.
E' incontestato il costo di € 3.660,00 per spese sostenute dall'attore per spese preliminari sostenute per conseguire la delibera di acquisto del credito (v. doc. 13).
pagina 4 di 6 Tuttavia, non competono ulteriori voci di danno.
Il lucro cessante non è stato infatti in alcun modo dimostrato.
Del tutto inconferente si rivela infatti il richiamo al prezzario Pt_2
2022 (doc. 12), che riguarda i “prezzi informativi edilizia”.
[...]
Posto che il riferimento è, comunque, a prezzi in edilizia riguardanti appalti edili che siano stati effettivamente eseguiti, non riguardando di certo la liquidazione di un danno da mancato guadagno che va accertato, nella sua consistenza ed entità, da parte del giudice.
Consegue quindi che la domanda va accolta con condanna del convenuto a risarcire la somma di € 3.660.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione Parte_1 notificato in data 8 maggio 2024,
1. ritenuta la responsabilità del convenuto, lo CP_1 dichiara tenuto e condanna al risarcimento dei danni che sono liquidati nella somma complessiva di € 3.660,00, oltre ad Iva, con interessi al saggio legale decorrenti dal 5 gennaio 2024 e fino al saldo;
2. dichiara tenuto e condanna il convenuto a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 3200 (di cui € 800 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 13 maggio 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6