Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 972/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 4/3/2024 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato CHIARA PIERALLINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Pisana n. 478, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. Ciascun coniuge, avendo adeguati redditi propri, provvederà al suo mantenimento personale. ER
3. La figlia resterà affidata ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della figlia saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente, impegnandosi i genitori a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. ER
4. La figlia risiederà in via prevalente presso la madre, nell'abitazione posta in Capannori (LU), via Pesciatina n. 85, mentre il padre potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà previo accordo con
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comunque, anche in caso di disaccordo, potrà tenere con sé la figlia a settimane alterne, nonché durante le vacanze estive per almeno 15 giorni anche non consecutivi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno. Per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
per il compleanno della figlia ad anni alterni.
5. Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario della figlia minore per il periodo in cui la terrà con sé.
6. Le spese straordinarie necessarie per la figlia di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa - purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) - saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno.
7. Nella stessa misura saranno ripartiti tra i genitori tutti i contributi a sostegno della genitorialità
(es: assegno unico figli) che dovessero percepire dallo Stato e/o da enti pubblici e privati.
8. Il Signor potrà abitare e detenere l'immobile costituente abitazione coniugale sito in Pt_1
Capannori (LU), via Pesciatina n. 89, di proprietà della sig.ra previa sottoscrizione di Parte_2 contratto di comodato d'uso modale che le parti si impegnano a sottoscrivere.
9. L'autovettura targata FW295NA, di proprietà della sig.ra rimarrà in utilizzo al sig. Parte_2
il quale provvederà al pagamento delle spese di bollo, di assicurazione, nonché tutte Parte_1 le spese di ordinaria gestione e manutenzione della stessa.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - ER premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 29/9/2011, dal quale è nata la figlia
(nata l'[...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
2 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2 in Viareggio (LU) in data 29/9/2011, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 73, Parte II, Serie C, dell'Anno 2011;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 5/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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