Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 418/2024
N. SENT. 213/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, composta dai signori magistrati: dott.ssa MANUELA SARACINO - Presidente dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore dott. LUCA ARIOLA - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
c. f. , con domicilio in P.zza Parte_1 P.IVA_1
Umberto I n. 32, 70121 Bari - assistito e difeso dall'avv. PIERFRANCESCO URSINI
- c. f. -; C.F._1
-appellante- E
- nato ad [...] il [...], c. f. Controparte_1
, con domicilio in via Francesco Crispi n. 6, 70100 Bari - C.F._2 assistito e difeso dall'avv. FRANCESCO DADDABBO - c. f. ; C.F._3
-appellato-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 3410 in data 30 novembre 2023 il Tribunale del lavoro di Bari così statuiva sulla domanda proposta dal ricorrente indicato in epigrafe: “accoglie il ricorso e per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva delle indennità indicate in ricorso, nei termini di cui in motivazione;
per l'effetto, condanna la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 5754,52 per il periodo temporale ottobre 2014- dicembre 2021 a titolo di differenze retributive per i predetti titoli, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo;
condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1000,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.”. In sintesi, il primo giudice riconosceva il diritto del ricorrente (capostazione) al computo nella retribuzione dovuta durante le ferie delle indennità di cui al ricorso (indennità di presenza di cui all'accordo del 4 maggio 1992, indennità di turni avvicendati, diarie e trasferte, indennità di carenza personale ausiliario) ad eccezione
1
ciò in quanto le indennità riconosciute erano intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni a lui assegnate, al suo stato ed alla qualifica professionale rivestita, e palesemente dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dall'espletamento di dette mansioni, oltre che percepite dall'istante con netta continuità ed in modo non occasionale (come confermato dai prospetti paga in atti). Infine, il Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione estintiva del credito, sul presupposto che per tutti i crediti non prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012 il termine di prescrizione quinquennale dovesse decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Con ordinanza del 3 giugno 2024 il Tribunale, su istanza dello , correggeva CP_1 la sentenza emessa dando atto che, in luogo dell'importo erroneamente indicato in dispositivo, quello corretto spettante al ricorrente era di euro 3.561,23, pari alla somma delle indennità reclamate con l'esclusione della remunerazione a titolo di lavoro straordinario e notturno. 2. Con ricorso del 23 maggio 2024 ha interposto appello avverso la sentenza Parte_2 di primo grado, chiedendone la riforma per le ragioni che di seguito si riepilogano e si valutano.
ha resistito al gravame con apposita memoria, contestandone la Controparte_1 fondatezza ed instando per il suo rigetto.
4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 17 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
5. L'appello è affidato a cinque motivi. 5.1. Con il primo motivo la società impugna la sentenza di primo grado per l'errata applicazione dell'art. 7 della direttiva CE n. 88/2003, che a suo avviso si limiterebbe a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie senza imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione. Richiamato l'art. 51 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, precisa che il concetto di retribuzione non sarebbe previsto dal diritto comunitario – ma, anzi, espressamente escluso - e che la pronuncia della Corte di Giustizia citata dal Tribunale non avrebbe stabilito l'inclusione nella retribuzione feriale di tutte le indennità previste dalla contrattazione collettiva – limitandosi a ricollegare la nozione di retribuzione normale con quella di retribuzione ordinaria, ovvero di retribuzione normalmente percepita nel corso dell'anno -. Sottolinea che, a mente degli artt. 2109 c.c. e 10 e 18 bis del D. Lgs. n. 66 del 2003, sarebbe sanzionato espressamente il datore di lavoro che non ponga il lavoratore nelle condizioni di usufruire delle ferie, sicché le pronunce della Corte di Giustizia in forza delle quali i criteri di calcolo della retribuzione feriale non devono costituire un deterrente rispetto alla richiesta di ferie non avrebbero ragion d'essere nel nostro ordinamento, nel quale è prevista l'irrinunciabilità del diritto alle ferie.
Con particolare riguardo al caso di specie, sostiene che l'ammontare degli emolumenti richiesti rappresenterebbe una percentuale del tutto inidonea a dissuadere il dipendente
2 dalla fruizione delle ferie con la rinuncia al riposo annuale, potendo egli comunque percepire nel periodo feriale tutti gli emolumenti che costituiscono la retribuzione normale sì come individuati dal CCNL. Inoltre, a parere della società appellante il Tribunale avrebbe omesso di esaminare la contrattazione nazionale e le norme di legge innanzi richiamate, poiché ove lo avesse fatto avrebbe sicuramente escluso nella fattispecie qualunque violazione della normativa comunitaria in tema di calcolo della retribuzione feriale. La società denuncia, poi, l'incongruenza e la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui: a) ha affermato che “una retribuzione feriale determinata a un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”; b) non ha considerato che nel rapporto lavorativo degli autoferrotranvieri la contrattazione collettiva assicura al lavoratore in ferie la “retribuzione normale” come individuata all'art. 6, rappresentando dunque una retribuzione piena, in quanto costituita da tutte le voci fisse, con esclusione di quelle variabili. 5.2. Con il secondo motivo la società si duole della violazione dell'art. 39 della Costituzione e degli artt. 1322 e 2067 e ss.gg. c.c.. In primo luogo, sostiene che proprio alla luce dell'art. 39 Cost. il contratto collettivo costituirebbe una vera e propria fonte del diritto obbligatoria per gli appartenenti alla categoria di riferimento, e pertanto inderogabile;
in secondo luogo, rileva che l'art. 36 Cost. non prevederebbe una riserva di legge in ordine al calcolo della retribuzione feriale ma solo alla durata massima della prestazione lavorativa, sicché interpretare la norma comunitaria in modo tale da escludere che le rappresentanze sindacali abbiano il potere di stabilire autonomamente il criterio di calcolo della retribuzione feriale, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 della Costituzione, equivarrebbe a ritenere esistente una riserva di legge non prevista nel nostro ordinamento. In virtù di tanto, la società invoca l'applicazione del CCNL di riferimento, che tra le voci retributive che concorrono a formare la “retribuzione normale” non include quelle richieste dal ricorrente, e chiarisce che, ad ogni modo, vanno comprese solo le competenze a carattere fisso e continuativo, con esclusione delle indennità corrisposte in modo saltuario e variabile. 5.3. Con il terzo motivo la società denuncia «l'omesso adeguato esame delle risultanze documentali, omesso esame di questioni espressamente sollevate, motivazione errata e comunque insufficiente in ordine a circostanza decisiva». Sul punto la società passa in rassegna le indennità che il primo giudice ha ritenuto dovessero computarsi nella base di calcolo della retribuzione dovuta durante le ferie, evidenziando: a) che le indennità di trasferta e diaria ridotta previste dagli artt. 20 e 21 del CCNL del 23 luglio 1976 avrebbero natura di rimborso spese e sarebbero collegate all'allontanamento dalla residenza di servizio, sicché costituirebbero una componente variabile della retribuzione, peraltro percepita da personale appartenente a diverse categorie e che svolge mansioni diverse;
b) che le indennità per lavoro straordinario, festivo e notturno compenserebbero esclusivamente particolari modalità del tutto eventuali di espletamento della prestazione lavorativa, a prescindere dalla categoria e
3 dall'inquadramento del lavoratore, sì da non potersi ritenere parte della retribuzione ordinaria, senza considerare il contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza di prime cure al riguardo;
c) che l'indennità per turni avvicendati di cui all'art. 5 dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981, spettante per ogni giornata di effettiva prestazione, non farebbe parte della retribuzione normale come testualmente previsto in detto accordo, oltre a non risultare percepita dal ricorrente nel periodo in disamina (giusta le risultanze delle buste paga in atti); d) che, ad ogni modo, tutte le indennità previste dall'accordo del 21 maggio 1981 cit., in quanto percepite non solo dal personale di stazione ma anche da personale di diverse categorie, non potrebbero considerarsi intrinsecamente collegate ad una mansione;
e) che l'indennità istituita con l'accordo del 30 maggio 1992 avrebbe una dimensione aziendale e non nazionale, sicché i miglioramenti economici previsti con l'accordo in questione, istituiti nell'ambito della ricollocazione e distribuzione delle risorse destinate al fondo produttività, costituirebbero mere gratifiche di natura premiale erogate dal datore di lavoro e non correlate allo status personale o professionale del lavoratore, come tali non facenti parte della retribuzione ordinaria;
f) che l'indennità di interruzione turno prevista dall'accordo del 1° agosto 1997 non compenserebbe alcuna particolare mansione o attività specifica, essendo diretta a risarcire il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro;
g) che l'indennità per carenza personale ausiliario, derivante dall'accordo aziendale del 1° agosto 1997 ed operante per il capo stazione nell'ipotesi di mancanza del personale ausiliario, presupporrebbe l'effettiva presenza in servizio ed avrebbe natura premiale, sì da non poter essere inclusa tra le voci componenti la retribuzione ordinaria. 5.4. Con il quarto motivo la società lamenta la violazione dell'art. 1346 c.c. assumendo che il datore di lavoro dovrebbe poter conoscere in anticipo il contenuto della propria prestazione, non potendo - in difetto - essergli imputato alcun inadempimento;
pertanto, l'ammontare della retribuzione dovuta al lavoratore nei periodi di ferie dovrebbe essere determinato ex ante oppure ancorato a parametri precisi e certi, tali da non subire oscillazioni nel corso del rapporto di lavoro. Non potrebbe pertanto ritenersi consentito il calcolo delle spettanze retributive dovute nei periodi di ferie a posteriori, sulla base di medie aritmetiche aleatorie e variabili di anno in anno e da dipendente a dipendente, sulla scorta della frequenza della erogazione dei compensi in questione.
5.5. Con il quinto motivo la società si duole della statuizione di prime cure in punto di decorrenza del termine di prescrizione del credito retributivo dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
6. I suddetti motivi – esaminabili congiuntamente perché connessi – sono infondati per le ragioni che seguono. 6.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che per la durata delle ferie annuali “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello
4 stesso senso C.G.U.E. 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri).
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che a livello retributivo sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuaderlo dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. Williams e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche C-385/17 del 13 dicembre 2018). Qualsiasi incentivo o sollecitazione Per_1 che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie sarebbe infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. C-514/20 del 13 gennaio 2022).
Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993; cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il D. Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass. n. 13425/2019).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589/2021). Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”, ritenendosi la nullità della disposizione collettiva (art. 10 del CCNL Trasporto Aereo
– Sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del D. Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretandosi tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantirgli condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. n. 20216/2022).
“Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e
5 che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (v. punti 24 e ss.gg. sentenza Corte di Giustizia C- 155/10 del 15 settembre 2011). Su questa scia Corte di Giustizia 22 maggio 2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha ad esempio statuito che “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione” – come tale eventuale e variabile – “il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base”. L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., Persona_2 Persona_3
EU:C:2009:18, punto 60). Infatti, quando la retribuzione versata a titolo di diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (v. sentenza del 13 dicembre 2018,
, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). Per_4
Il delineato concetto di retribuzione dovuta durante le ferie annuali è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
6 Alla stregua di tale nozione è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione nella retribuzione versata (recte, nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.).
[…] Deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, da una parte, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza C.G.U.E. 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altra, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore durante il periodo minimo di ferie annuali sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. 6.2. Per tutto quanto sopra esposto va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – e, in particolare, a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come l'indennità di presenza ovvero l'indennità di agente unico e monoagente) – non ha in questa sede alcuna rilevanza, dovendosi in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale (così come confermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984) ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425/2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577/2012).
Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del CCNL di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e, in particolare, della direttiva 2003/88/CE citata. 6.3. Chiarisce Cass. n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei
7 periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n. 35578/2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore). 6.4. Passando al vaglio delle singole indennità riconosciute dal Tribunale, si deve in primo luogo rilevare l'infondatezza della doglianza della società che investe il dedotto contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata in punto di computo nella retribuzione dovuta durante le ferie del lavoro straordinario, notturno e festivo;
si tratta, infatti, di un contrasto risolto dal primo giudice che, con l'ordinanza di correzione di errore materiale del 3 giugno 2024, in coerenza con l'esclusione di detti emolumenti disposta nella parte motiva della sentenza, ha riparametrato in senso riduttivo l'importo delle differenze retributive spettanti al lavoratore.
6.4.a. Quanto all'indennità di diaria ridotta prevista dall'art. 21 del CCNL del 23 luglio 1976, spetta al personale di macchina nell'ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 20, relativo all'indennità di trasferta, riguarda invece il personale degli impianti fissi) ed il fatto che essa possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria non vale di per sé a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di “importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.). In termini si veda, da ultimo, Cass. n. 14011/2024, che proprio in tema di diaria ridotta ha dato atto della correttezza della decisione inclusiva della Corte di Appello, posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 e n. 37589/2021). Tra l'altro, l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori dalla propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta, evidentemente, la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario), prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (ciò che esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dalla società appellante, che tra l'altro, come emerge dall'univoco tenore dei prospetti paga in atti, ha erogato come voce distinta quella del ticket buono pasto;
sicché, in mancanza di ulteriori allegazioni da parte di ben non si comprende Pt_1 quali spese sarebbero state in concreto rimborsate con la voce “diaria” in questione). Neppure giova - al fine di accreditarne la natura di rimborso spese - il richiamo effettuato dalla società appellante all'art. 51 del T.U.I.R. n. 917/1986, come modificato dal D. Lgs. n. 314/1997, ed alla previsione di esenzione delle indennità per trasferte «da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48», in quanto tale
8 disposizione riguarda, al più, solo la modalità di tassazione ma non è idonea a mutare la natura dell'indennità in questione.
6.4.b. Quanto all'indennità di interruzione turno prevista dall'accordo aziendale del 1° agosto 1997, è corrisposta indipendentemente dall'interruzione del turno ed è diretta a
“risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del “nastro lavorativo”, sicché risulta anch'essa strettamente correlata alla particolare tipologia delle mansioni lavorative secondo turni avvicendati in concreto espletate.
6.5.c. Quanto all'indennità di presenza disciplinata dall'accordo aziendale del 4 maggio 1992 (questa è invocata in ricorso e non anche quella istituita con l'Accordo del 30 maggio 1992), è riconosciuta a partire dal 1° gennaio 1992 in ragione di L. 150.000 lorde mensili da erogare sotto forma di “indennità di presenza”, con esclusione degli agenti in malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettativa o assenze non retribuite, per cui risulta evidente che costituisce un elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che viene attribuita indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito. Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore.
6.5.d. Quanto all'indennità per turni avvicendati prevista dal paragrafo 5 dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981, è riconosciuta in favore del personale che presta servizio ordinariamente secondo tale modalità di turno, per cui è evidente che anche in questo caso si tratta di un importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che è correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Peraltro, al riguardo i prospetti paga in atti sconfessano l'eccezione sollevata – invero, in termini del tutto generici – dalla società appellante, documentando la sua erogazione costante e continuativa in favore dello Scarabaggio in tutto l'arco temporale oggetto di causa.
6.5.e. Quanto all'indennità per carenza di personale ausiliario prevista dall'accordo aziendale del 1997, spetta, qualora in una o più stazioni non sia previsto il personale ausiliario, al capostazione che operi da solo;
in particolare, in FAL l'indennità viene erogata ai capistazione in servizio in stazioni dove non vi è il manovratore, sicché è dovuta al lavoratore perché connessa alla professionalità nonché alla tipologia ed al contenuto delle mansioni svolte. 6.6. Trattasi, come è evidente, di emolumenti strettamente correlati ad uno specifico status professionale quale quello dell'odierno ricorrente in quanto - da un lato – sono connessi, come visto sopra, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame e – dall'altro - hanno concorso a determinare la retribuzione "normale", o comunque "ordinariamente" percepita dal lavoratore, nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano al contempo concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali (v. i citati prospetti contabili che elencano le indennità annualmente percepite, voce per voce e mese per mese).
9 6.7. Piuttosto, va verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità, e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile, come detto sopra, non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare;
ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante. Sul punto deve rammentarsi (v. Corte di Giustizia 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra “si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”. In tale contesto si segnala anche la recente sentenza della C.G.U.E. (Settima Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-514/20 (DS c/ Ko.), la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (si veda la sentenza del 6 novembre 2018,
C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per_5
Per questo motivo si è ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto, posto che se la retribuzione versata a titolo di diritto alle ferie annuali retribuite fosse inferiore a quella ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo lo stesso rischierebbe di essere indotto a non prendere le ferie, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (si veda la sentenza del 13 dicembre 2018, He., , EU:C:2018:1018, punto 44 e la Email_1 giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore potrebbe essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario che ne deriverebbe anche se quest'ultimo fosse differito, cioè si manifestasse nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, la sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21). Al riguardo si veda ancora, da ultimo, Cass. n. 13932/2024 (in particolare, i punti 26 e 27), secondo cui non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che per il lavoratore dipendente la possibile induzione economica alla
10 rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. Pertanto, a differenza di quanto opinato dalla società appellante il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché in definitiva deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita in tema di retribuzione se si assenta per ferie durante il relativo periodo;
per cui tale incidenza non può ragionevolmente essere valutata paragonando l'importo (annuo) delle singole indennità alla complessiva retribuzione annua. E che la differenza, nel caso di specie, non sia trascurabile lo si evince dall'ammontare delle differenze reclamate dal ricorrente, pari ad una media di circa 500,00 euro lordi l'anno (ovvero per l'intero periodo feriale); il tutto a fronte di una retribuzione media mensile lorda, quale si evince delle buste paga in atti in relazione al periodo per cui è causa, di circa 2.500/3.000,00 euro, rispetto alla quale la riduzione retributiva correlata alla fruizione delle ferie ammonta a circa il 20%. Alla luce delle considerazioni che precedono appare dunque pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, risulta tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. C.d.A. Milano, sent. n. 302/2023). 6.8. Di conseguenza, sussiste il diritto dell'appellato al computo delle richiamate indennità nella base di calcolo della retribuzione dovuta durante le ferie ed alla percezione delle corrispondenti differenze retributive, sulla base del valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie “minime” che dovrà essere ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio
“rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute) per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art.15 del CCNL di categoria del 23 luglio 1976, da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art.14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale): tutti infatti si determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili” per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
7. Da ultimo, va disatteso per difetto di interesse all'impugnazione il motivo che investe la pronuncia di prime cure in punto di individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione del credito, avendo la società appellante dato espressamente atto che la domanda accolta dal Tribunale è stata limitata dal ricorrente al periodo non prescritto.
8. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va rigettato e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Resta assorbita ogni altra questione.
11 9. Le spese processuali del giudizio di appello – liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 155/2014 e succ. mod. di cui al D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e dell'attività processuale svolta) – seguono la soccombenza della società appellante. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta invece all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 23 maggio 2024 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 30 novembre 2023, come corretta con ordinanza del 3 giugno 2024, nei confronti di così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello;
- conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la società appellante a rifondere alla controparte le spese processuali del giudizio di appello, che liquida in euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Francesco Daddabbo, dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Bari, il 17 febbraio 2025
Il Presidente
dott.ssa Manuela Saracino Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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