Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maika Marini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 33761 del registro generale degli affari civili dell'anno 2024
TRA
nata a Lima in [...] in data [...], residente in [...]
Modesta Valenti nr. 141/A (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_1
Alessandro Ferrara, come da procura in atti
RICORRENTE
E il , in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
– la QUESTURA DI ROMA, in persona del Questore p.t.,
-RESISTENTE -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, nel ricorso introduttivo del 28 luglio 2024:
“1. accertare e dichiarare in favore della sig. ra il diritto Parte_1
all'aggiornamento della carta di soggiorno del 15/04/2022, di soggiorno permanente ex Numero_1
art. 14 del D. Lgs. nr. 30/07 e per l'effetto 2. ordinarsi alla Questura di Roma di rilasciare il relativo titolo di soggiorno con l'inserimento del nominativo del figlio minore Persona_1
nato a [...] in data [...];
3. il tutto con vittoria di spese, compenso di giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15,00%, IVA e CPA come per legge ed attribuzione al sottoscritto difensore, per fattane anticipazione. “
Oggetto rilascio della carta di soggiorno per familiari di cittadini U.E. non aventi la cittadinanza in uno Stato membro della U.E
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, la sig.ra Parte_1
, premesso di essere madre di tre bambini e, in particolare, di ,
[...] Persona_2
10/05/2015 e , nato a [...] in data [...], questi ultimi di Persona_1
cittadinanza peruviana, nonché di essere titolare di c.d. carta di soggiorno ex art. 10 D. Lgs. nr. 30/07 rilasciata in data 15/04/2022 e con scadenza 15/04/2032, tanto premesso, ha dedotto di aver richiesto l'aggiornamento della carta di soggiorno in data 22/11/2023, onde inserire anche il terzo figlio
[...]
, nato a [...] in data [...] e che in data 13.12.2023 le è stata notificata Persona_1
la comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 Bis L. nr. 241/90, con la quale è stata onerata di produrre un certificato di residenza reale diverso dalla residenza fittizia sita in Roma alla Via Modesta
Valenti, 141/A, come da attestazione sociale di residenza fittizia rilasciato dal Municipio XIV di
Roma capitale in data 12/03/2024.
A fondamento del ricorso, la sig.ra ha esposto di essere Parte_1
sempre stata residente a Roma sin dal 02/03/2010, dapprima in viale Bruno Buozzi nr. 76, poi dal
27/10/2011 in via Achile Mauri nr. 61 ed infine dal 27/06/2019 nell'attuale residenza fittizia di via
Modesta Valenti 141/A, pur vivendo in via dei Papiri nr, 64 a Pomezia, unitamente ai tre figli, in un appartamento condotto in locazione senza un regolare contratto. La ricorrente ha altresì dedotto di essere disoccupata e di percepire un assegno mensile di mantenimento di euro 400,00 dal padre del figlio italiano di , precisando di aver sempre svolto attività lavorativa Persona_2
sino al 24/10/2017 e di svolgere attualmente solo lavori occasionali e precari come colf senza un regolare contratto di lavoro.
Ciò posto, la ricorrente ha lamentato che la Questura di Roma non ha ancora adottato alcun provvedimento in merito alla richiesta di aggiornamento del titolo di soggiorno, nonostante abbia fatto pervenire in data 11/01/2024 le proprie osservazioni circa l'erroneità delle ragioni poste a fondamento del preavviso di rigetto ed ha pertanto chiesto di “accertare e dichiarare in favore della sig. ra il diritto di aggiornamento della carta del Parte_1 Numero_1
15/04/2022 di soggiorno permanente ex art. 14 del D. Lgs. nr. 30/07 e per l'effetto 2. ordinarsi alla
Questura di Roma di rilasciare il relativo titolo di soggiorno con l'inserimento del nominativo del figlio minore nato a [...] in data [...];
3. il tutto con vittoria Persona_1
di spese, compenso di giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15,00%, IVA e CPA come per legge ed attribuzione al sottoscritto difensore, per fattane anticipazione”.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Giova osservare, in via preliminare, come il silenzio tenuto dalla Pubblica amministrazione, da qualificarsi come silenzio inadempimento, rientra nella competenza del Tribunale ordinario e non del Giudice amministrativo in considerazione della natura del diritto soggettivo leso, (art. 30, comma
6, D.Lgs. n. 286/1998). Il diritto al ricongiungimento familiare, quale diritto fondamentale della persona umana, non può invero essere sacrificato a tempo indeterminato da un comportamento omissivo della Pubblica
Amministrazione, sulla quale ricade dunque l'onere di fornire una risposta al richiedente entro termini ragionevoli, con la conseguenza che il Tribunale è investito del potere di esaminare nel merito il ricorso, nonostante l'assenza di un provvedimento impugnato, senza dover attendere per un tempo indefinito l'adozione di un provvedimento formale da parte dell'amministrazione.
Quanto al merito, deve osservarsi come il nostro ordinamento riconosca il diritto alla residenza a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, là dove l'art. 6, comma
7, del D.Lgs 286/1998 prevede espressamente che “le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani”.
Ne discende che, anche nei casi in cui lo straniero, pur avendo stabilito in un certo territorio comunale la dimora abituale, non abbia una sistemazione alloggiativa certa, l'iscrizione anagrafica può comunque avvenire attraverso la registrazione della persona senza fissa dimora presso il relativo registro nazionale predisposto da ogni Comune. Infatti, l'art. 2, c. 3 della legge 1228/54°
(Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), come modificato dalla legge 15 luglio 2009
n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), stabilisce che “Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma (di richiedere la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale n.d.r.), la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio”.
I controlli spettano, quindi all'Ufficio Comune di Roma, che provvede CP_2 all'iscrizione ove abbia verificato l'effettiva dimora nel territorio del Comune. Né la questura può disattendere la normativa in materia.
L'iscrizione anagrafica presso l'indirizzo non convenzionale istituito dal comune per le persone senza fissa dimora non può dunque limitare l'esercizio dei diritti connessi alla iscrizione nei registri della popolazione residente.
Alla residenza, infatti, è ricollegata la possibilità di esercitare concretamente molti diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalla Carta Costituzionale, ed anche per questo il diritto alla residenza, ovvero il diritto ad essere iscritti alle liste anagrafiche tenute dai comuni, si sostanzia in un diritto soggettivo perfetto (cfr. Cass n.108 del 1968, Cass. S.U. n. 499/2000).
Non vi è dubbio, pertanto, che l'iscrizione anagrafica nell'indirizzo fittizio appositamente predisposto dai Comuni per garantire ai dimoranti sul territorio i diritti collegati all'iscrizione stessa, non possa in alcun modo costituire motivo per negare l'aggiornamento della carta di soggiorno. Sul punto si condividono le motivazioni poste a fondamento dell'accoglimento del ricorso da parte del Tribunale di Roma in due casi simili, in cui il decreto di irricevibilità della richiesta di rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino U.E. nei confronti della moglie e del figlio di un cittadino italiano, adottato dalla Questura di Roma con le medesime motivazioni di cui alla comunicazione ex art. 10 Bis L. nr. 241/90 notificata alla ricorrente, è stato ritenuto illegittimo (cfr. ordinanze emesse nei proc. iscritti al nr. R.G. 24344/17 e R.G. 20646/19, di cui rispettivamente agli allegati 16 e 17 del ricorso).
A ciò si aggiunga che nel caso di specie, in cui la ricorrente si è limitata a richiedere l'aggiornamento della carta di soggiorno della quale è già in possesso, con l'inserimento nella stessa del figlio , nato a [...] in data [...], viene in rilievo l'interesse Persona_1
del minore, là dove la mancata regolarizzazione del soggiorno per coesione familiare con l'inserimento del figlio nel registro della popolazione residente preclude alla famiglia l'esercizio di diritti fondamentali inerenti al minore, quali, ad esempio, quello di accedere ai servizi di assistenza e di istruzione, non potendo accedere al servizio pediatrico a libera scelta o procedere all'iscrizione alla scuola dell'infanzia comunale.
In conclusione, la Sig.ra regolarmente soggiornante sul territorio nazionale Parte_1
e in possesso di un certificato di residenza valido, ha diritto all'aggiornamento del suo titolo di soggiorno, con l'inclusione nello stesso del figlio minore.
La domanda merita pertanto accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base ai parametri minimi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, stante la non particolare complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 33761/2024, così provvede:
1) accerta il diritto della sig. ra all' aggiornamento della carta Parte_1 di soggiorno permanente del 15/04/2022, ex art. 14 del D. Lgs. nr. 30/07 e, Numero_1 conseguentemente, ordina alla Questura di Roma il rilascio del relativo titolo di soggiorno con l'inserimento del nominativo del figlio minore della ricorrente, nato a Persona_1
Roma in data 17/08/2019;
2) condanna la parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge, spese da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandro Ferrara, dichiaratosi antistatario. Roma 27 dicembre 2024
Il Giudice
Maika Marini