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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr.ssa A.M. D'NI, all'udienza del 28 maggio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 53/2025, Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
C.F.: , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(SA) e residente in [...], rappresentato e difeso, come da procure in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Aldo Esposito (C.F.: ) e Ciro C.F._2
Santonicola (C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in C.F._3
Castellammare di Stabia (Na), alla via Amato n. 7.
Ricorrente
E
, C.F. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui, ope legis, domiciliano al Corso Vittorio Emanuele 58, C.F. - P.E.C. P.IVA_2
Email_1
Resistente
Avente ad oggetto: disapplicazione provvedimento esclusione graduatoria e ripristino rapporto di lavoro.
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: Le parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 07.01.2025, il ricorrente in epigrafe esponeva che, in data 30.10.2017, presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia ATA, triennio
2018/2021, della provincia di Brescia per il profilo professionale di collaboratore scolastico.
All'interno di detta domanda, l'aspirante indicava il servizio paritario prestato in qualità di collaboratore scolastico presso l'Istituto paritario "Mini Club I Sogni dei Bimbi" di Nocera Inferiore
(SA) dal 14.07.2016 al 30.10.2017, che gli consentiva di raggiungere il punteggio di 12,90. Il ricorrente riferiva che nel triennio suindicato stipulava diversi contratti a tempo determinato che gli consentivano di maturare i 24 mesi di servizio statale come collaboratore scolastico, in virtù dei quali in data 10.05.2021, inoltrava, all' di Brescia, la domanda di inserimento nella Parte_2 graduatoria permanente per l'anno scolastico 2021/22 e che in data 01.09.2021 veniva assunto dalla menzionata graduatoria permanente ATA 24 mesi con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo Nord 2 di Brescia, con la mansione di Collaboratore Scolastico. Con il presente ricorso il evidenziava che l' Brescia con nota prot. 3505 del Pt_1 Controparte_3
08.07.2023 notificava l'avvio del procedimento amministrativo per l'esclusione dalle graduatorie
ATA di terza fascia, triennio 2018/2021, generato dalla nota prot. 4501 del 16.06.2023 emessa dall' che dava atto delle indagini penali presso il Tribunale Controparte_4 di Nocera Inferiore, nel corso delle quali era emerso che l'istante aveva dichiarato, falsamente, di aver prestato servizio presso la scuola Mini Club I Sogni Dei Bimbi dal 14/07/2016 al 30/10/2017 ; che l' di Brescia con decreto prot. n. 4668 del 01.06.2024 escludeva il ricorrente Controparte_3
dalle graduatorie ATA terza fascia del triennio 2018/2021 e dichiarava il servizio svolto negli a.s.
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 non valido giuridicamente;
che l' CP_4 [...]
di Brescia, in data 31.07.2024, comunicava l'avvio di un procedimento di Controparte_5
decadenza dalle graduatorie permanenti per il profilo professionale di collaboratore scolastico per mancanza del requisito di accesso dei 24 mesi statali e conseguente risoluzione del contratto a tempo indeterminato;
che nonostante la difesa del ricorrente in tale procedimento, L' Parte_2
di Brescia con decreto prot. 10968 del 12.09.2024 disponeva la decadenza dalla graduatoria
[...]
permanente ATA 24 mesi, a.s. 2021/2022, per il profilo di collaboratore scolastico e la risoluzione del rapporto di lavoro;
che a questo punto, l di Brescia comunicava al lavoratore la CP_6
cessazione del servizio a decorrere dal 16.09.2024. Il ricorrente agiva in giudizio lamentando il mancato rispetto del termine di cui all'art.21-nonies della legge 241/1990 da parte dell'Amministrazione. Sosteneva l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria permanente di 24 mesi, attesa la produzione documentale volta ad attestare l'effettivo svolgimento presso l'Istituto paritario "Mini Club I Sogni dei Bimbi" di Nocera
Inferiore (SA) dal 14.07.2016 al 30.10.2017, indicato nella domanda di inserimento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA nella provincia di Brescia per il triennio 2018/2021, ritenuto invece oggetto di falsa dichiarazione da parte dell'Amministrazione.
Il ricorrente, inoltre, intendeva dimostrare come avrebbe prestato servizio, nel corso del triennio
2018/2021, anche senza il punteggio di 3,75 derivante dal servizio paritario, richiedendo di accertare l'esistenza di un nesso causale tra la dichiarazione non veritiera ed il conseguimento dei benefici che, in mancanza del mendacio, l'aspirante non avrebbe ottenuto. Richiedeva, infine, la condanna dell'Amministrazione scolastica alla corresponsione delle spettanze maturate dalla risoluzione del contratto sino alla reintegra nel rapporto di lavoro .
Tanto premesso, concludeva: “
1. Previa declaratoria di nullità, annullamento e/o comunque disapplicazione del decreto emesso dall' di Brescia di esclusione dalla Parte_2
graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, profilo professionale di Collaboratore Scolastico;
2. accertamento e declaratoria della validità giuridica del servizio statale svolto negli a.s. 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021 come Collaboratore Scolastico;
3. accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente all' inserimento nella graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, per profilo professionale di Collaboratore Scolastico;
4. dichiarare illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi
e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
5. condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 28 maggio 2025 , sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti , il Giudice ha deciso la causa come da sentenza depositata telematicamente .
*******
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate. Giova premettere che nella fattispecie in esame non si versa propriamente nell'ambito dell'esercizio dei poteri di autotutela dell'amministrazione posto che, per consolidato insegnamento della Suprema
Corte, nell'ambito del lavoro privatizzato, gli atti di gestione del rapporto di lavoro, da adottarsi, con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5), devono essere valutati secondo gli stessi parametri del datore di lavoro privato. Sicché l'atto con cui la P.A. revochi un'assunzione con contratto a tempo indeterminato o determinato, sul presupposto dell'annullamento della procedura concorsuale o della nullità dell'atto di conferimento per difetto in capo al contraente privato dei presupposti di accesso alla procedura concorsuale o per violazione dell'ordine della graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale» (Cass., nn. 8328/2010, 19626/2015, 13800/2017, 7054/2018, 194/2019;
11011/2022), rispetto al quale non si pone questione di esercizio dei poteri di autotutela della Pubblica
Amministrazione, essendo l'atto invalido ab origine e potendo e dovendo per questa ragione essere rimosso dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia (Cass. 3047/2017, 3826/2016, 19626/20915,
1047/2014, 19425/2013, 8328/2010, 25761/2008).
Muovendo da detta premessa la Corte regolatrice ha da tempo affermato che l'erronea autoqualificazione dei poteri in termini di autotutela non comporta che per ciò solo l'agire dell'ente debba integrare inadempimento, perché il datore di lavoro pubblico è sempre tenuto al rispetto della legalità ed a conformare la propria condotta ai precetti inderogabili di legge, con la conseguenza che il giudice ordinario ben può diversamente qualificare l'atto adottato, ritenendolo illegittimo solo qualora riscontri l'insussistenza del vizio fatto valere dalla P.A. (cfr. Cass. n. 25761 del 2008).
Ciò premesso, il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di depennamento con cui l' lo ha cancellato dalla graduatoria provinciale Controparte_7
permanente di cui è causa, e contesta, per l'effetto, la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato da lui stipulato.
Secondo il ricorrente, il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione scolastica del servizio nella qualità̀ di collaboratore scolastico presso l'Istituto paritario “Mini Club I Sogni dei Bimbi” di
Nocera Inferiore (SA), che era stato indicato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, provincia di Brescia, per il triennio 2018/2021, non avrebbe alcuna giustificazione.
In particolare, il ricorrente osserva che le circostanze fattuali individuate nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari, che avevano indotto l'amministrazione competente a ritenere non veritiera la dichiarazione della prestazione di servizio presso il detto Istituto paritario, causando quindi il depennamento del ricorrente dalla graduatoria, non sarebbero state sufficienti a dimostrare la falsità di quanto da lui dichiarato con la domanda di inserimento. Egli ricalca la circostanza che si ricava dall'ordinanza per cui un certo numero di collaboratori scolastici abbiano in essa lavorato, anche se in quantità inferiore a quella che dovrebbe corrispondere al numero di certificazioni di servizio rilasciate, non essendo, invece, esposti i dati in base ai quali è stato affermato che ad essere stata fittizio sarebbe stato anche lo specifico rapporto di lavoro con il Parte_1
A sostegno della veridicità del rapporto di lavoro con la scuola paritaria, il ricorrente produce la lettera di assunzione, le buste paga e altri documenti a cui il , in sede di convalida del punteggio CP_1
per il triennio 2018/2021, ha prestato fede.
Ebbene, vanno anzitutto richiamate le risultanze desumibili dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, i quali possono essere posti dal Giudice civile a base del proprio convincimento quali prove c.d. atipiche, mancando nel vigente ordinamento una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova ed essendo venuta meno la pregiudiziale penale. È stato invero affermato che: “il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine al diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico" (Cass. 18.4.2019, n.
10853; Sez. 3 -, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023).
Sul punto, si deve fare riferimento all'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa il 28.10.2022 nel procedimento penale nr. 4756/2018 R.G.N.R. e nr. 4779/2018 R.G.G.I.P, in questo giudizio allegata dal . Proprio i risultati delle indagini penali, contrariamente Controparte_1
da quanto asserisce il ricorrente, fanno in realtà propendere per la non veridicità di quanto dal medesimo dichiarato in data 30.10.2017 con la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia ATA, triennio scolastico 2017/2020.
La richiamata ordinanza cautelare (all. 2 parte resistente)– emessa in seno al procedimento penale che vedeva imputati i titolari di alcune scuole paritarie della provincia di Salerno – riconosceva l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata alla fittizia assunzione, presso scuole paritarie, di centinaia di soggetti, i quali rivolgendosi a “faccendieri” orbitanti nel mondo delle predette scuole, “si sono costruiti ad hoc un profilo professionale fittizio, privo di ogni fondamento, in contrasto a quanto stabilito dalla normativa che disciplina il normale iter amministrativo in merito alle assunzioni di personale. Tali lavoratori, in spregio a qualsiasi regola, procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi al solo fine di acquisire un maggiore punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio” (cfr. pag. 2 ordinanza). Nello specifico, l'istituto paritario “Mini Club I sogni dei Bimbi” è esaminato dall'ordinanza GIP a pagg. 406 e ss. Dalla stessa risulta che l'accesso ispettivo, effettuato in data 4.06.2018 dagli Ispettori dell'I.N.P.S. e dell'INL di Salerno presso la sede legale ed operativa della Parte_3
, consentiva di constatare che l'attività realizzata era quella di Scuola
[...] Controparte_8
dell'infanzia paritaria. Al momento dell'accesso erano presenti soltanto due lavoratrici, ossia un'assistente amministrativa e una maestra. L'assistente amministrativa forniva notizie utili al riguardo alla forza lavoro nel tempo occupata presso la scuola, delineando una gestione dell'attività scolastica realizzata prevalentemente con la compresenza di una sola maestra, di un'unica assistente amministrativa, e due soli collaboratori scolastici/bidelli in alternanza tra loro, uno dei quali identificato come ” (pag. 407 ordinanza). Per_1
Dal sopralluogo descritto dagli ispettori è emerso che la scuola, posta tutta al piano terra, è risultata articolarsi in un piccolo ingresso che disimpegna a destra per chi entra verso un mini-studio costituito da un ambiente molto ristretto, quasi totalmente occupato dall'arredo e appena sufficiente per ospitare una sola postazione di lavoro e nel caso specifico occupata dall' assistente amministrativa . Tes_1
Si legge nell'ordinanza che dai dati contenuti nelle dichiarazioni di cui ai modelli tipo sottoscritti e prodotti al Controparte_9
per i vari anni scolastici dai soci accomandatari succedutesi, emerge un contesto di scuola
[...]
dell'infanzia paritaria operante per un ridotto numero di bambini (sedici alunni) per i quali sono impegnate, in numero di due e più raramente di tre maestre, assunte nello stesso anno scolastico unitamente ad uno o al massimo due assistenti amministrativi ( sin dall'ottobre 2014 e, per Pt_4
un limitato periodo, alla quale risulta però attribuita la qualifica di collaboratore Parte_5
scolastico) e ad un solo collaboratore scolastico, qualifica presente nella documentazione prodotta al dalla società de quo per una sola unità in ciascuno dei seguenti anni scolastici: 2011/12 CP_9
(Molinaro C.), 2015/2016 ( I.), 2016/2017 (Desiderio A.) e 2017/2018 (Annunziata S.M.). CP_10
In sintesi, la Mini Club I sogni dei Bimbi s.a.s ha gestito una piccola realtà scolastica costituita da una scuola materna per soli 16 bambini, di qui la singolarità delle risultanze delle analisi di comunicazioni IL trasmesse al Centro per l'impiego sia in ragione della loro entità numerica (476
Comunicazioni IL) che la anomala distribuzione per qualifiche di tale ingente numero di lavoratori. L'accertamento ispettivo rileva che in totale contrasto con il numero dei lavoratori comunicati nei vari anni scolastici al risultano le numerosissime Comunicazioni IL (circa CP_9
476 per complessivi 341 codici fiscali di persone fisiche) trasmesse telematicamente dalla scuola paritaria al Centro per l'impiego, per la maggior parte relative a periodi di lavoro ampiamente precedenti la data di trasmissione delle dette comunicazioni e avvenute in un arco temporale ridottissimo (dal 13.11.2017 al 20.07.2018). Pur tenendo conto che, per effetto della legge n. 176/2007, per gli Istituti scolastici l'obbligo di comunicazione di assunzione eccezionalmente non è preventivo ma va adempiuto entro i 10 giorni successivi all'evento, si è constatato che numerosissime
Comunicazioni obbligatorie unilav delineano una rilevante e massiccia operazione di regolarizzazione di numerosissimi rapporti "a posteriori" , prevalentemente comunicati al Centro per l'Impiego (data invio Comunicazioni unilav) in periodi ampiamente successivi, posteriori alla data del 26.10.2017 di nomina dell'attuale socio accomandatario ed in concomitanza dell'emanazione del
D.M. 640/2017 di inserimento ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia con validità triennio scolastico 2017/2020. L'instaurazione, anomala in quanto marcatamente retroattiva, di tali rapporti di lavoro con così tanti collaboratori scolastici oltre a maestre e assistenti amministrativi è dunque apparsa infatti, in insanabile contrasto non solo con il dato costituito dal ridotto numero di bimbi frequentanti la piccola scuola dell'infanzia Mini Club I Sogni dei Bimbi al
Corso Vittorio Emanuele 101 in Nocera Inferiore, ma anche con i contenuti sia delle dichiarazioni acquisite nel corso dell'accertamento che della documentazione, trasmessa al Controparte_9
(prospetti del personale e schede di funzionamento) per ciascun anno scolastico a firma del
[...]
Legale Rappresentante e del Coordinatore didattico (pag. 412 ordinanza).
Come si legge nell'ordinanza (pag. 426) nessuno dei tre soci accomandatari succedutesi nella carica, nel rendere dichiarazioni ai verbalizzanti, ha fornito elementi e conferme circa l'effettivo verificarsi in un ampio temporale di tanti rapporti di lavoro oggetto di retroattive trasmissioni della relativa
Comunicazione IL di assunzione. Inoltre, dall'accertamento ispettivo è emerso che il volume d'affari degli istituti esaminati era “largamente insufficiente a bilanciare già solo i cosi relativi a tutto il personale denunciato”; gli adempimenti fiscali erano stati effettuati “solo per una parte dei lavoratori”; per evitare i controlli degli istituti scolatici sulla regolarità contributiva dei lavoratori fittiziamente occupati, gli istituti paritari si sono “inventati” lo stratagemma di “crearsi un credito ad hoc” da compensare del tutto inesistente.
Si è ritenuto dunque che “numerosissimi rapporti di lavoro oggetto di trasmissioni di comunicazioni unilav retroattive per profili attinenti alle qualifiche connesse alla gestione della scuola paritaria
Mini Club Sogni dei Bimbi, […] non possono essere ritenuti genuini. […] Con la redazione del verbale conclusivo dell'accertamento verranno annullate, in quanto presenti nelle denunce
UNIEMENS presentate all'INPS, le posizioni assicurative/contributive inerenti i rapporti di lavoro di n. 302 persone fisiche” (cfr. pag. 429 ordinanza). Nell'elenco di tali soggetti – che, in virtù di questi fittizi rapporti di lavoro, hanno prodotto domande di inserimento in graduatorie di vario genere e in varie province, dichiarando falsamente di aver prestato tali servizi – figurava anche il nominativo del ricorrente. Alla pagina 450 della citata ordinanza, infatti, si può leggere che nato Parte_1
a Nocera Inferiore il 15.01.1997, “in data 30/10/2017 ha presentato presso l'Istituto Comprensivo
“B. Zendrini”, Piazza Roma, 4 – Cedegolo (BS), domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo
e di Istituto di terza fascia per il personale A TA, nella quale ha dichiarato, falsamente, di aver prestato servizio presso la scuola Mini Club i Sogni dei Bimbi dal 14/07/2016 al 30/10/2017. Il servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per
l'assunzione presso l'Istituto Tecnico Agrario Statale Giuseppe Pastori Viale Bornata - Brescia
(Brescia) dal 03/10/2018 al 31/08/2019”.
In seguito ai richiamati accertamenti ispettivi, come ricordato, l'I.n.p.s. ha proceduto al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la scuola paritaria richiamata.
Orbene, alla luce delle suddette risultanze documentali dalle quali emerge che il servizio espletato dal ricorrente presso l'Istituto paritario “Mini Club I Sogni dei Bimbi” di Nocera Inferiore (SA) sia stato falsamente attestato nella domanda di inserimento nella graduatoria ATA presentata il
30.10.2017, sarebbe stato onere esclusivo del ricorrente superare siffatte risultanze, dimostrando l'effettività del servizio reso presso tale scuola e la veridicità della dichiarazione resa ai fini dell'utile inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia ATA, valevoli per il triennio scolastico 2017-2020. Ma tale onere non è stato adempiuto. Invero, a fronte di una quadro fortemente indicativo della non veridicità dell'attività lavorativa espletata, il ricorrente avrebbe dovuto corroborare la propria tesi sulla effettività di tale rapporto, con indicazione delle modalità con cui si esplicava la sua attività lavorativa, dell'articolazione del suo orario di lavoro, dei colleghi presenti sul luogo di lavoro;
elementi di cui non vi è alcuna traccia in atti, di talché la loro mancanza si aggiunge, quale ulteriore indizio, al quadro probatorio di segno opposto fornito dal . CP_1
Né la documentazione depositata, ossia il certificato di servizio (all. 17 al ricorso), i cedolini paga
(all. 21 al ricorso), la lettera di assunzione (all. 19 al ricorso) e la certificazione unica per l'anno 2017
(all. 22 al ricorso), può essere utile a comprovare l'intercorso rapporto di lavoro del ricorrente con l'Istituto Paritario “Mini Club I Sogni dei Bimbi”, nel periodo dal medesimo indicato.
Al contrario, alla luce del delineato quadro probatorio, trattasi di documentazione confutata proprio dall'esito delle indagini che hanno portato al procedimento penale e alla vicenda di cui ci si occupa.
Inoltre, non può non evidenziarsi che, nonostante il rapporto di lavoro del ricorrente intercorso con la detta scuola paritaria sia iniziato il 14.07.2016, tutte le buste paga risultano stampate il 07.02.2018.
Per il resto, pare sufficiente evidenziare come il ricorrente non abbia ritenuto di formulare istanze istruttorie in grado di confermare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa presso l'Istituto paritario “Mini Club I Sogni dei Bimbi” di Nocera Inferiore (SA), dunque, dimostrando l'erroneità dell'operato disconoscimento di detto periodo di servizio presso la scuola paritaria. In tale contesto non si può poi non considerare, come elemento probatorio a sé stante, l'archiviazione del procedimento penale a carico del lavoratore dal momento che in quel caso la rilevanza penale è stata esclusa per insussistenza del fatto, ma ciò è avvenuto solo per ragioni di mancato raggiungimento della soglia di punibilità̀ richiesta dalla norma (beneficio economico di almeno 4.000 euro, ex comma 2 dell'art. 316 ter c.p.), lasciando quindi incontestata la rilevanza civile, amministrativa e contabile della condotta così accertata.
La valenza probatoria dei documenti prodotti in atti dalla difesa del ricorrente è pertanto smentita dall'insieme delle risultanze provenienti dalle indagini penali nonché dalle verifiche espletate dall'ufficio I.n.p.s. territoriale, appena illustrate.
Tutto ciò basta per ritenere provata la falsità delle autocertificazioni allegate dal ricorrente con la domanda di inserimento in graduatoria limitatamente alle dichiarazioni circa la prestazione del servizio quale assistente amministrativo, negli anni 2016- 2017, presso l'Istituto “Mini Club I sogni dei Bimbi”.
Sulle conseguenze delle dichiarazioni mendaci rese nella domanda di inserimento nella graduatoria del personale ata e sull'invalidità del servizio statale svolto nel triennio 2018/2021, occorre a tal punto richiamare il D.M. 640 del 2017 (decreto recante la disciplina per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia ATA per il triennio 2018-2021) che, in ordine all'attività di verifica e all'adozione di provvedimenti comportanti l'esclusione dalla graduatoria, agli artt. 7 e 8, così dispone: art. 7, c. 7.1 “- Nel modello di domanda e nelle relative avvertenze sono previste sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati utili ai fini della presente procedura;
vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modificazioni.
7.2 - È ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
7.3 - Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. […]
7.4 - Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R.28.12.2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti. […]
7.6 - In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, […], dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.
7.7 - Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall' aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio. Il successivo art. 8, rubricato “Nullità della domanda –
Esclusione della procedura”, già richiamato dall'art.
7.7 stabilisce che:
“8.2 - L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che:
a) … ; […];
d) - abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
8.4 - Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445”.
La lettura delle citate disposizioni disciplinanti la costituzione delle graduatorie depone dunque per la piena legittimità del depennamento disposto dall'Amministrazione convenuta.
Difatti, la PA, nel rivalutare la posizione occupata dall'odierno ricorrente nelle previgenti G.I. alla luce dei nuovi elementi emersi in sede penale e del riscontro poi fornito dall'INPS, che, addirittura, comunicava l'annullamento dei rapporti di lavoro intercorsi tra parte ricorrente e la scuola paritaria in questione, smentendo così le dichiarazioni rese in domanda in ordine a detti servizi, a fronte della non veridicità delle dichiarazioni rese, ha proceduto correttamente al depennamento del Coppola dalla graduatoria permanente.
Come visto, ai sensi dell'art. 7, co. 7 del D.M. 640/2017 tutto il servizio reso, poiché svolto sulla base di dichiarazioni mendaci, deve essere considerato come reso di fatto e non diritto, e allo stesso non deve essere assegnato alcun punteggio.
Ne consegue che i rapporti di lavoro instaurati negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021 non potevano costituire valido titolo e non potevano essere considerati ai fini dell'inserimento del ricorrente all'interno della graduatoria permanente per l'anno scolastico 2021/22. Tali incarichi sono stati infatti assegnati sulla base della posizione indebitamente raggiunta dal ricorrente nella graduatoria di circolo e di istituto grazie al punteggio ottenuto per buona parte sulla base del servizio prestato alle dipendenze dell'Istituto paritario in esame.
Non può sul punto non evidenziarsi che per il personale della scuola assunto a tempo determinato si realizza una fisiologica continuità nel conferimento degli incarichi, dal momento che i contratti stipulati in passato hanno incidenza sull'assegnazione di quelli futuri, facendo maturare punteggio rilevante ai fini della formazione delle graduatorie (cfr Cassazione, Sezione lavoro sentenza 29 marzo
2023 n. 8944).
Conseguentemente, senza il servizio a tempo determinato svolto sulla base di dichiarazioni mendaci, il ricorrente si ritrovava sprovvisto di uno dei requisiti di ammissione al concorso (cfr. art. 2, co. 2 del bando di concorso del Direttore Generale dell ) che prevede quale Parte_6 requisito per l'assunzione a tempo indeterminato l'avere una anzianità di servizio di almeno due anni di servizio prestato nel profilo corrispondente presso scuole statali. Ne consegue pertanto l'infondatezza della prospettazione attorea relativa alla validità del servizio statale prestato, quale collaboratore scolastico, negli aa.ss.. predetti e, conseguentemente, sulla sussistenza del requisito utile (24 mesi di servizio statale) per l'inserimento nella graduatoria permanente. Come visto, le dichiarazioni mendaci, in base al predetto art. 8, comma 2, lett. d), sono trattate, dalla normativa di settore, alla stregua dell'assenza del titolo richiesto ai fini dell'accesso all'impiego.
Dunque, non solo il servizio prestato nei detti anni scolastici non può aver nessun rilievo giuridico, ma, comunque, in ragione della falsa attestazione sul servizio presso l'Istituto paritario “Mini Club I
Sogni dei Bimbi” di Nocera Inferiore (SA), parte attrice non avrebbe potuto – in ogni caso – restare nella graduatoria permanente, dovendosene disporre l'esclusione.
L'accertata insussistenza di un'anzianità di servizio pregressa è requisito di esclusione dalla graduatoria di terza fascia di circolo e di istituto per il quadriennio 2017/2020 (art. 8, comma 2, lett.
d) D.M. cit.) e siffatta esclusione reca con sé la caducazione di tutti gli atti conseguenziali, ossia dell'immissione in ruolo e dei rapporti di lavoro instaurati in base alla stessa dal momento che il punteggio accumulato grazie ai primi contratti – da considerarsi giuridicamente non validi, in quanto il lavoratore avrebbe dovuto essere escluso dalle graduatorie - ha permesso a parte attrice di posizionarsi utilmente in graduatoria e di maturare nel contempo i 24 mesi che gli hanno, poi, consentito di accedere alla graduatoria permanente e all'immissione in ruolo.
Con riguardo al possesso dei requisiti per poter essere inserita nella graduatoria permanente anno
2021-2022 non può pertanto trovare accoglimento l'argomento svolto dal ricorrente secondo cui avrebbe potuto comunque maturare i 24 mesi di servizio richiesti per accedere alla graduatoria permanente anche con un punteggio rettificato dai titoli del servizio paritario (pari a 9,15). Tale argomentazione non tiene conto della circostanza sopra evidenziata per cui parte attrice non avrebbe potuto ottenere tali diverse nomine, in quanto al riscontro della dichiarazione mendace consegue non solo l'invalidità del servizio ma anche la cancellazione dalla graduatoria.
Se la falsità dichiarativa comporta ex lege l'estromissione dall'intera procedura, ciò comporta di per sé la nullità (quale vizio genetico) dei contratti stipulati, senza alcuna necessità di vagliare il punteggio conseguito dal dichiarante e dagli altri partecipanti alla procedura.
Non ha quindi alcun rilievo nemmeno l'eventuale circostanza che molteplici contratti di lavoro a tempo determinato siano stati stipulati da persone che nella graduatoria di circolo e di istituto terza fascia ATA, triennio scolastico 2017/2020, della provincia di Brescia si erano collocate in posizione pari o inferiore a quella corrispondente allo stesso punteggio attribuito a parte attrice meno i punti a lei assegnati per il servizio falsamente prestato come dipendente dell'Istituto Paritario sopra menzionato.
Inoltre, come condivisibilmente affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito (cfr sentenze allegate in atti), per essere correttamente inseriti nella graduatoria permanente non basta l'assegnabilità potenziale/ipotetica degli incarichi che altri hanno ottenuto sulla base di un punteggio inferiore assegnato loro in graduatoria di terza fascia, ma è necessaria la maturazione di due anni di servizio effettivamente e legittimamente prestato.
Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, risultando pienamente legittimo l'operato dell'Amministrazione resistente, la quale ha fatto corretta applicazione delle disposizioni disciplinanti la materia in esame, depennando il ricorrente dalla graduatoria permanente provinciale a.s. 2021/2022 e a.s. 2022/2023, profilo collaboratore scolastico, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro in essere per assenza dei requisiti previsti per l'accesso, il ricorso va disatteso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali che liquida in euro 1.700,00 oltre 15% spese generali.
Salerno, 28 maggio 2025
Il Giudice
Dott. ssa A.M. D'NI