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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/07/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4692 / 2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice unico dott. Paola Matteucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 7 aprile 2021 da:
C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 ammesso al Patrocinio a spese dello Stato in sede di adunanza del CDO Bologna tenutasi in data
13 maggio 2020 rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avvocato Alessandro
Bertuccini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via Ugo Bassi n. 15 nei confronti di:
avvocato C.F. CP_1 CP_2 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa da sé medesima in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Taurianova, Via Nino Bizio n. 4
e con la AT in causa di:
in persona del procuratore speciale , con sede in Controparte_3 Controparte_4
Milano, Largo Tazio Nuvolari 1, P. IVA P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Giancarlo Lombardi e Vittorio Casali ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Bologna, Via Loderingo degli Andalò n. 5/2
in punto a: responsabilità professionale, risarcimento del danno.
pagina 1 di 26 Causa trattenuta in decisione all'esito di trattazione scritta in data 12 marzo 2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
parte attrice: come da note scritte depositate in data 11 marzo 2024:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento della presente domanda, ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione disattesa,
NEL MERITO accertata e dichiarata la responsabilità per inadempimento da parte della convenuta avv. C. Polifrone per le ragioni esposte, dichiarare tenuta e condannare la stessa al risarcimento del danno derivato al sig.
, da quantificarsi in una somma pari al pregiudizio patito per complessivi euro Parte_1
50.266,00 -importo già aggiornato sulla base della minor somma versata dal sig. (€ 3.000,00 Pt_1 anziché € 8.432,15) a titolo di spese legali di soccombenza di cui al pignoramento presso terzi in atti
(doc. 14), a seguito dell'accordo transattivo intervenuto tra il sig. e i colleghi avv.ti DO Pt_1
Scriva e IO Quaranta (distrattari), come da contabile di data 26.01.2022 (vds. memoria 183 co. 6
n. 2 cpc Vecchio e doc. 15 e 16)-, ovvero per i diversi importi maggiori o inferiori ritenuti di giustizia, anche con ricorso ad equità.
Con interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo effettivo e vittoria di spese e compensi di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Questa difesa ritiene che con gli elementi allegati e i documenti prodotti con l'atto di citazione e con le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. sia stato fornito un idoneo supporto per addivenire alla corretta determinazione in punto alla responsabilità e conseguenti danni derivati, anche in considerazione della possibilità di fare ricorso a valutazione equitativa del danno.
Solo in subordine si insiste, pertanto, per l'ammissione di CTU al fine di accertare il valore del diritto perduto dal sig. sul fondo rustico sito nel Comune di OS, identificato al NCT foglio 44, Pt_1 particella 19”.
parte convenuta: come da note scritte depositate in data 8 marzo 2024:
“Si precisano le conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa ed in tutte le eccezioni ivi formulate che qui si devono intendere integralmente riportati e trascritti, e si insiste nel rigetto in toto della domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto. pagina 2 di 26 Qualora Codesto giudice ritenga di accogliere la domanda attrice si chiede di ritenere pienamente valida la copertura assicurativa del terzo chiamato e pertanto di essere manlevati da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
parte AT in causa: come da note scritte depositate in data 11 marzo 2024.
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito in via preliminare: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'avvocato nei confronti RT della ER AT , in quanto infondata per intervenuta prescrizione, ai sensi e Controparte_3 per gli effetti dell'art. 2952, comma 2, cod. civ., del relativo diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo per tutti i motivi dedotti in atti;
in via preliminare, in subordine: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'avvocato nei confronti RT della ER AT in quanto infondata in fatto e in diritto, per intervenuta Controparte_3 decadenza della stessa avv. dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo RT assicurativo per tutti i motivi dedotti in atti;
nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'avvocato nei confronti RT della ER AT , previo rigetto delle domande svolte dal signor Controparte_3 Parte_1
nei confronti della stessa avv. in quanto infondate in fatto e in diritto, non
[...] RT sussistendo qualsivoglia responsabilità di quest'ultima nell'esercizio dell'attività professionale svolta in relazione ai fatti dedotti nel presente giudizio. nel merito, in subordine: in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dall'avvocato CP_5
nei confronti della ER AT limitare l'eventuale condanna di
[...] Controparte_3 quest'ultima, per ogni richiesta di risarcimento, nei limiti dei massimali e franchigie, previste dal contratto di assicurazione prodotto in atti.
Spese e compensi professionali rifusi”.
pagina 3 di 26 FATTO E DIRITTO
A)
con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 7 aprile 2021 conveniva Parte_1
avvocato avanti al Tribunale intestato. CP_1 CP_2
Premetteva:
-di essere divenuto enfiteuta in ragione di 1/6, per effetto di successione ereditaria, di un fondo rustico sito in OS (RC) di proprietà di detto Comune, distinto al N.C.T. al f. 44 mappale 19, uliveto classe
3;
-di avere appreso che tale si era abusivamente impossessato del terreno, destinandolo a Per_1 coltivazione.
Esponeva: Per_
-di essere stato convenuto in giudizio da madre del la intendeva vedere Persona_2 Per_2 accertato in proprio favore l'acquisto di detto terreno per intervenuta usucapione; l'iniziativa originava la causa n. 71/2016 R.G.;
-di avere incaricato l'avvocato della propria difesa in tale giudizio;
CP_1
-che il Tribunale di MI con sentenza n. 155/2020 accoglieva la domanda di usucapione formulata dalla (non avendo il convenuto dimostrato che la avesse esercitato la mera Per_2 Pt_1 Per_2 detezione del bene o che la detenzione fosse il frutto di mera tolleranza o che l'acquisto del possesso fosse avvenuto con violenza o clandestinità o che il decorso del termine per l'usucapione fosse stato interrotto o sospeso), condannando il al pagamento delle spese di lite che liquidava in euro Pt_2
1.411,60 oltre accessori di legge.
Esponeva altresì che parallelamente l'avvocato : CP_1
-introduceva un autonomo giudizio avanti alla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di MI con ricorso del 22 giugno 2016, mediante il quale delineava la posizione del quale Pt_1 comproprietario del fondo e lamentava l'occupazione senza titolo del citato fondo da parte della chiedendone la condanna al rilascio oltre al pagamento dei canoni dovuti per la coltivazione Per_2 del fondo;
il Tribunale adito si dichiarava funzionalmente incompetente, non essendo stata allegata dal ricorrente la sussistenza di un contratto agrario fra le parti;
per l'effetto condannava il ricorrente al pagamento in favore della delle spese di lite, liquidate in euro 807,50 oltre Pt_1 Per_2 rimborso forfettario, IVA e CPA;
pagina 4 di 26 -a seguito di tale pronuncia, conveniva la avanti al Tribunale civile di MI con atto di Per_2 citazione notificato il 12 gennaio 2018, rassegnando le medesime conclusioni di cui al ricorso presentato avanti alla Sezione Agraria, e quindi ribadendo la posizione del quale Pt_1 comproprietario del terreno;
la causa era iscritta al n. 105/2018 R.G.; il Tribunale con sentenza n.
732/2019 qualificava la domanda come azione di rivendicazione e la rigettava nel difetto di prova, condannando il al pagamento delle spese di lite sostenute dalla liquidate in euro Pt_1 Per_2
3.625,25 oltre accessori di legge.
Da tutto ciò parte attrice desumeva ex artt. 1176 e 2236 c.c. la grave responsabilità professionale dell'avvocato , la quale (a fronte di materie la cui disciplina era consolidata in CP_1 giurisprudenza, e a fronte di contenziosi involventi questioni giuridiche di non particolare complessità) aveva inesattamente adito la Sezione Specializzata agraria, e poi aveva riproposto il ricorso avanti al
Tribunale ordinario formulando (senza provarla) domanda di rivendicazione;
e comunque non aveva offerto, nel primo giudizio n. 71/2016 R.G., la prova di (esistenti) atti interruttivi (lettere interruttive;
Per_ querele del 23.11.2013 e del 29.1.2016 rispettivamente proposte nei confronti del e della
. Per_2
Le condotte dell'avvocato avevano comportato per parte attrice: CP_1
-la condanna, in tutte e tre le sedi contenziose, al pagamento delle spese di lite per complessivi euro
8.432,15;
-la perdita dei diritti sul bene il cui valore (per la quota in capo al ) era quantificabile in Pt_1
7.266,00 euro;
-la mancata percezione di un ristoro per l'abusivo sfruttamento del bene, quantificabile in euro
2.000,00 annui per i 20 anni del periodo necessario all'usucapione e così complessivi euro 40.000,00.
Evidenziava infine di non avere conseguito alcun risarcimento dall'avvocato , e anzi di CP_1 avere subito nel 2021 un pignoramento presso terzi essendosi reso inadempiente rispetto alle citate condanne alle spese.
Concludeva quindi chiedendo che, accertata la responsabilità della convenuta per inadempimento, la stessa fosse condannata al risarcimento del danno quantificabile in complessivi euro 55.698,15 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
La causa veniva assegnata al Giudice Onorario dott. Giuseppina Benenati.
La convenuta tempestivamente costituitasi in data 28 giugno 2021, Controparte_6 esponeva: pagina 5 di 26 § quanto alla causa n. 71/2016 R.G.:
-di avere svolto ogni attività necessaria (anche produzioni documentali), per contrastare la domanda di usucapione;
-che, in accoglimento dell'istanza contenuta nella memoria 2, veniva ammessa la teste avv.
[...]
esaminata sui capitoli attorei in sede di prova delegata;
Tes_1
-di avere prodotto unitamente alla comparsa conclusionale il fascicolo relativo al procedimento penale Per_ in corso nei confronti del e della chiedendo la sospensione del giudizio civile;
Per_2
§ quanto alla causa avanti alla Sezione Specializzata Agraria:
-che la sentenza dichiarativa di incompetenza veniva emessa “aderendo a un principio giurisprudenziale non pacifico, essendoci diverse pronunce con conclusioni diametralmente opposte”;
§ quanto alla causa n. 105/2018 R.G.:
-che la causa già instaurata avanti alla Sezione Specializzata Agraria veniva riassunta avanti al
Tribunale Ordinario, a valere quale azione di rivendica della proprietà supportata dai “titoli di provenienza del bene forniti dal suo patrocinato”, peraltro non ritenuti sufficienti da quel Tribunale.
Contestava la domanda attorea di condanna al rimborso delle spese di lite di quei giudizi, atteso che l'obbligazione del professionista è di mezzi e non di risultato.
Contestava la perizia di parte prodotta dall'attore, la quale descriveva la situazione attuale dopo che il terreno era stato adibito a coltivazione di kiwi, diversa dalla situazione del terreno (uliveto) alla data della successione.
Deduceva che l'attore non aveva provato alcunché rispetto all'eventuale dolo o colpa grave della professionista.
Evidenziava di essere titolare di polizza assicurativa stipulata con , che intendeva CP_7 chiamare in giudizio per essere dalla stessa manlevata in caso di soccombenza.
Concludeva quindi come segue:
“1) Preliminarmente e in rito, fissare una nuova udienza per consentire la AT in causa del terzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Largo Controparte_3
Tazio Nuvolari n. 120143 Milano (MI), ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
2) In via principale e nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata in ragione di quanto esposto in fatto ed in diritto.
3) In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare che in persona del legale rappresentante pro tempore è Controparte_3 tenuta a manlevare giusta polizza assicurativa n. 40021612000030 l'avv. da ogni RT
pagina 6 di 26 pretesa attorea, condannando il terzo chiamato a rifondere all'avv. quanto sarà CP_1 eventualmente condannato a pagare in favore di . Parte_1
4) Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con decreto emesso in data 29 giugno 2021 il Giudice onorario autorizzava la AT in causa di fissando nuova udienza ex art. 183 c.p.c. in data 16 dicembre 2021. CP_8
In data 3 novembre 2021 la scrivente Giudicante subentrava nella causa in epigrafe quale nuovo
Istruttore.
La AT in causa , tempestivamente costituitasi in data 25 novembre Controparte_3
2021:
-evidenziava che si aveva a che fare con una polizza claims made;
-quanto alla richiesta di risarcimento relativa alla causa 71/2016 R.G., eccepiva la decadenza della professionista dal diritto al riconoscimento della garanzia, ai sensi dell'art. A.33 delle CGA;
infatti,
l'avvocato già a far tempo dalla pronuncia della sentenza di quel giudizio (18 febbraio CP_1
2020) era a conoscenza della circostanza di potere essere destinataria in futuro di contestazioni sul proprio operato;
in ogni caso l'avvocato seppe sin dal 30 luglio 2020 (missiva Difensore CP_1 attoreo) della richiesta risarcitoria, ma nulla comunicò alla propria assicurazione, così contravvenendo al disposto di cui all'art.
1.1. sezione C delle CGA (30 gg per la denuncia di sinistro) e comunque al disposto di cui all'art. 1913 c.c. (3 gg per la denuncia di sinistro);
-quanto alla richiesta di risarcimento relativa alla causa instaurata avanti alla Sezione Specializzata
Agraria (definita con ordinanza del 27 gennaio 2017 dichiarativa della incompetenza del Tribunale adito), eccepiva l'intervenuta prescrizione di due anni prevista dall'articolo 2952 co. 2 c.c.; l'avvocato
, infatti, letta l'ordinanza, ben poteva avere la chiara percezione di poter essere in futuro CP_1 destinataria di contestazioni sul proprio operato professionale e di richieste risarcitorie, ma nulla Contr comunicò a (la quale seppe dei fatti in questione solo in data 16 settembre 2020 per effetto di missiva del difensore del ); comunque l'eventuale importo risarcitorio (spese di lite euro Pt_1
807,50 oltre accessori) risultava completamente assorbito dalla franchigia di polizza pari a euro
2.000,00;
-quanto alla richiesta di risarcimento relativa alla causa n. 105/2018 R.G. definita con sentenza
792/2019 pubblicata il 3 settembre 2019, eccepiva la decadenza della professionista dal diritto al riconoscimento della garanzia;
l'avvocato , infatti, letta la sentenza, ben poteva avere la CP_1
pagina 7 di 26 chiara percezione di poter essere in futuro destinataria di contestazioni sul proprio operato Contr professionale e di richieste risarcitorie, ma nulla comunicò a (la quale seppe dei fatti in questione solo in data 16 settembre 2020 per effetto di missiva del difensore del ), così Pt_1 contravvenendo al disposto di cui all'art.
1.1. sezione C delle CGA (30 gg per la denuncia di sinistro) e comunque al disposto di cui all'art. 1913 c.c. (3 gg per la denuncia di sinistro).
Nel merito: si associava a tutte le difese dell'assicurata; contestava la pretesa attorea nel quantum; richiamava subordinatamente i massimali e la franchigia di euro 2.000,00 per sinistro.
Concludeva quindi come segue:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito in via preliminare: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'avvocato nei confronti RT della ER AT , in quanto infondata per intervenuta prescrizione, ai sensi Controparte_3
e per gli effetti dell'art. 2952, comma 2, cod. civ., del relativo diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo per tutti i motivi dedotti in narrativa;
in via preliminare, in subordine: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'avvocato nei confronti RT della ER AT in quanto infondata in fatto e in diritto, per intervenuta Controparte_3 decadenza della stessa avv. dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo RT assicurativo per tutti i motivi dedotti in narrativa;
nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'avvocato nei confronti RT della ER AT , previo rigetto delle domande svolte dal signor Controparte_3 Parte_1
nei confronti della stessa avv. in quanto infondate in fatto e in diritto, non
[...] RT sussistendo qualsivoglia responsabilità di quest'ultima nell'esercizio dell'attività professionale svolta in relazione ai fatti dedotti nel presente giudizio. nel merito, in subordine: in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dall'avvocato CP_5
nei confronti della ER AT , limitare l'eventuale condanna di
[...] Controparte_3 quest'ultima, per ogni richiesta di risarcimento, nei limiti dei massimali e franchigie, previste dal contratto di assicurazione prodotto in atti.
…
Spese e compensi professionali rifusi”.
pagina 8 di 26 All'udienza ex art. 183 c.p.c. tenutasi in presenza in data 16 dicembre 2021 avanti alla scrivente
Giudicante:
-le parti deducevano come a verbale;
-le parti chiedevano la concessione dei termini per memorie ex art. 183/6 c.p.c.;
-venivano assegnati i termini per memorie come richiesti, e fissata udienza di prosecuzione in data 12 maggio 2022, poi rinviata d'ufficio al 6 ottobre 2022 per esigenze di ruolo.
Le parti depositavano le memorie entro i termini assegnati.
All'udienza del 6 ottobre 2022, svoltasi in presenza:
-le parti deducevano come a verbale;
-veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni in data 12 dicembre 2023.
Con ordinanza emessa in data 7 dicembre 2023, per esigenze di ruolo, veniva disposto che la causa passasse alla fase della precisazione delle conclusioni con trattazione scritta;
veniva pertanto assegnato il termine perentorio del 12 marzo 2024 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti.
Le parti depositavano note scritte entro il termine assegnato, precisando le conclusioni come in epigrafe.
Con ordinanza emessa in data 12 marzo 2024 la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti depositavano gli scritti difensivi conclusivi entro i termini assegnati.
A seguito di istanze depositate da parte attrice in data 20 novembre 2024 e in data 16 giugno 2025, la scrivente Giudicante con ordinanze emesse in data 20 novembre 2024 e in data 16 giugno 2025 spiegava le ragioni che non avevano ancora consentito l'emissione della sentenza.
pagina 9 di 26 B)
1.
1.a.
Come si evince dal tenore dell'atto di citazione e della memoria n. 1 attorea finalizzata alla precisazione della domanda, parte attrice ha convenuto l'avvocato al fine di vederne CP_1 accertata la responsabilità professionale originata da condotte difensive assunte nell'ambito di tre cause civili, a dire di parte attrice connotate da grave colpa.
L'avvocato avrebbe commesso veri e propri errori, comportanti la soccombenza del CP_1 proprio assistito in tre sedi contenziose;
per effetto di ciò, parte attrice avrebbe patito danni (condanna alle spese di lite e ulteriori danni prospettati come in atti).
Insomma, l'inadempimento imputato alla professionista si sarebbe sostanziato “in mancanze su questioni di facile lettura” (così memoria 1, pag. 2, prime due righe).
Poi la parte attrice per la prima volta mediante la memoria di replica depositata il 3 giugno 2024 (pag.
2) ha iniziato a sostenere quanto segue:
<“… nel presente giudizio il sig. non si duole di per sé dell'esito negativo delle cause Pt_1 patrocinate dalla collega , ma del fatto che gli inadempimenti in cui ella è incorsa nel redigere CP_1 gli atti e prestare l'assistenza oggetto di mandato hanno fatto sì che i giudizi stessi siano stati inutilmente esperiti, pregiudicando gli stessi diritti sostanziali sottesi.
-Come ha recentemente osservato in tema Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 11/03/2024) 09/04/2024,
n. 9520, “È opportuno precisare, in proposito, che, per quanto la fondatezza di una domanda giudiziale (almeno a prescindere dalle difficoltà probatorie) implichi (anche) la risoluzione di questioni di diritto, valutare, ex ante, se una determinata domanda possa essere sostenuta ragionevolmente in giudizio e, quindi, sia utile ed opportuno (o, quanto meno, ragionevole) il suo esperimento, ovvero se il legale eventualmente officiato abbia l'obbligo professionale di sconsigliarne la proposizione, è una questione che prescinde dall'effettivo esito finale del giudizio stesso (che conserva sempre una componente aleatoria) e si risolve in un accertamento di fatto di carattere prognostico”>>.
pagina 10 di 26 Si vede bene come in tal modo l'originaria prospettazione attorea (errori difensivi commessi nelle tre cause) si sia trasformata in una nuova prospettazione, in forza della quale in sostanza l'avvocato sarebbe venuta meno ai propri preventivi obblighi informativi nei confronti del cliente, CP_1 che a dire di parte attrice avrebbe dovuto essere preventivamente dissuaso dal porre in essere le iniziative contenziose qui in esame.
Tale nuova (tardiva) scelta difensiva attorea comporta che ora l'accento delle doglianze attoree poggia su obblighi informativi, con conseguente passaggio in secondo piano dei dedotti errori e dell'esito sfavorevole per il delle tre cause (perché, per stessa prospettazione attorea, ogni causa reca Pt_1 in sé componenti di rischio/alea).
1.b.
Va a questo punto soppesata la posizione dell'odierno attore classe 1972. Parte_1
Come si evince dai documenti 1 attoreo e 9 convenuta, il Comune di OS (RC) era proprietario concedente del terreno distinto al Catasto Terreni di detto comune al Foglio 44 mappale 19 “Uliveto classe 3”.
Il Comune di OS concedeva tale terreno in uso alla livellaria quantomeno dal Persona_3
1978 al 5 gennaio 1990 stando almeno al tenore dell'impianto meccanografico catastale.
La data del 5 gennaio 1990 corrisponde a quella del decesso di classe 1909, cui Parte_1 succedevano ex lege i figli DO e IO, e anche i nipoti (odierno attore) e , Parte_1 Pt_3 figli del figlio premorto . CP_9
A seguito del decesso di , gli eredi in data 27 febbraio 1991 decidevano di eseguire Parte_1 la trascrizione a proprio favore della denuncia di successione su detto terreno, presso l'Agenzia delle
Entrate – Ufficio Provinciale di Reggio Calabria - Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare.
Parallelamente venivano inseriti i nuovi dati catastali cosicché il Comune di OS continuava a figurare quale concedente per l'intero, e gli eredi risultavano enfiteuti per varie quote (1/6, Pt_1 quella dell'odierno attore).
Fermo che le annotazioni castali non valgono di per sé titolo, occorre precisare quanto segue.
pagina 11 di 26 Quella del livellario è figura del tutto analoga a quella dell'enfiteuta.
In entrambi i casi si ha a che fare con un soggetto che è titolare di un diritto reale minore, comportante il godimento di cosa altrui.
L'enfiteuta (o livellario) ha il dominio utile sul fondo, mentre il proprietario conserva il dominio diretto.
L'enfiteusi può essere a tempo determinato o perpetua, e può essere affrancata mediante il pagamento di un corrispettivo con conseguente passaggio della proprietà al livellario.
In sintesi, il livellario è una figura giuridica che permette il godimento di un bene (specialmente terreni)
a chi non ne è proprietario, attraverso un contratto di livello o enfiteusi, con obblighi e diritti specifici per entrambe le parti.
Ai sensi dell'articolo 1350 n. 2 c.c. i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto dell'enfiteuta vanno fatti per atto pubblico o per scrittura privata, a pena di nullità.
Spesso si tratta di rapporti di lunga o lunghissima durata, tanto che l'interesse del proprietario- concedente per la sorte dell'immobile tende ad affievolirsi al punto che accade anche l'enfiteuta inizi ad agire uti dominus, interrompendo il pagamento del canone e la coltivazione del fondo.
Ben è possibile, dunque, che l'enfiteuta inizi a comportarsi a immagine del proprietario, ponendo in essere condotte utili a fondare il possesso utile per l'usucapione del bene;
ciò accade ogni qualvolta il rapporto instauratosi tra l'accipiens e la res tradita sia sorretto dall'animus rem sibi habendi.
E' poi evidente che anche un qualsiasi soggetto terzo, che eserciti un possesso esclusivo e incontrastato, di fatto, sul bene gravato da rapporto enfiteutico, possa acquistare il bene a titolo originario per intervenuta usucapione.
In tale contesto, odierno attore risultava (catastalmente) enfiteuta pro quota nel Parte_1
1990.
A quella data egli era studente, e viveva lontano dai luoghi di causa.
Egli poi più o meno nel 2013 apprese che tale e la di lui madre da oltre 10 Per_1 Persona_2 anni si erano messi a utilizzare il terreno de quo, atteggiandosi uti domini rispetto ad esso.
E' possibile a questo punto sottolineare come il avesse un rapporto molto forte con tale Pt_1 terreno. pagina 12 di 26 Ciò è ben descritto dall'avvocato esaminata quale teste nella causa civile n. 71/2016 Testimone_1
R.G. prima menzionata;
mentre gli altri eredi di classe 1909 sostanzialmente si Parte_1
Per_ erano rimessi alla volontà del e della madre rispetto all'uso del bene (costoro erano stati in fondo autorizzati da qualcuno dei parenti del ), il odierno attore non si diede per vinto e Pt_1 Pt_1
Per_ tentò più volte di convincere il a desistere o a restituirgli il bene, senza esito.
A fronte di ciò l'avvocato che all'epoca seguiva gli interessi del gli consigliò di Tes_1 Pt_1 sporgere querela per l'occorso, cosa che il fece poi a più riprese. Pt_1
In nuce, questo fu il punto di partenza del contenzioso civile qui in esame.
Insomma, di tutti i coeredi coinvolti loro malgrado nei contenziosi per cui è causa, l'odierno attore fu l'unico a decidere di assumere una posizione davvero attiva e persistente rispetto al terreno mappale 19, facendo di tutto per mantenerne la titolarità (quale dedotto enfiteuta, o aspirando anche a esserne definito proprietario).
Da qui, la sua scelta di munirsi di difensore sia per attivare le opportune iniziative in sede penale
(denunce-querele per occupazione abusiva del terreno de quo, e per quant'altro ravvisabile), sia per difendersi o agire per i propri diritti in sede civile.
Rispetto al contenzioso civile qui in esame, risulta che il si sia rivolto esclusivamente Pt_1 all'avvocato CP_1
L'avvocato ha inoltre assistito il al momento della presentazione della ER e CP_1 Pt_1 ultima denuncia-querela del 9 gennaio 2018, di cui infra.
Precisamente, in sede penale il ebbe a proporre una prima denuncia-querela in data 23 Pt_1 novembre 2013 nei confronti di (che a suo dire -così si legge nella querela- si era messo a Per_1 coltivare il terreno dopo che la erede-livellaria gli aveva consentito l'accesso “per Parte_4 lavori di pulizia”), una seconda denuncia-querela in data 29 gennaio 2016 nei confronti di Per_2
Per_ madre del (la quale a dire del querelante aveva occupato il terreno senza corrispondere
[...] alcunché a chicchessia) (cfr i docc. 2 e 4 attorei), e una ER denuncia-querela in data 9 gennaio 2018
(doc. 8 convenuta).
pagina 13 di 26 Dalle prime due querele scaturiva il procedimento penale n. 1733/2018 R.G.N.R. che vedeva quali indagati madre e figlio, per i reati p. e p. dagli articoli 81 cpv, 110,633,635,392 c.p. per avere invaso e danneggiato il terreno de quo, recintandolo e impedendo all'enfiteuta di accedervi. Pt_1
Seguiva il giudizio dibattimentale n. 657/2019 Dib., nell'ambito del quale il nel giugno Pt_1
2019 si costituiva parte civile, formulando domanda risarcitoria (doc. 8 convenuta).
E' interessante notare come in quella sede il fosse difeso dall'avvocato Bertuccini (che qui Pt_1
Per_ lo difende); quel difensore nell'atto di costituzione di parte civile nei confronti dei due imputati e invocava a supporto della domanda risarcitoria la “disciplina speciale dei contratti agrari di Per_2 cui alla Legge 3 maggio 1982 n. 203” e la “disciplina generale dell'impresa agricola”, e anche le norme generali di cui agli articolo 2043 e 2059 c.c.; e precisava che la domanda risarcitoria proposta in sede penale nei confronti della era da considerarsi limitata ai pregiudizi ulteriori e diversi Per_2 rispetto a quelli oggetto delle domande proposte dal nella causa civile 105/2018 R.G. Pt_1 pendente avanti al Tribunale Civile di MI (il agendo in quella sede aveva chiesto la Pt_1 liberazione del fondo e la condanna della convenuta al pagamento del canone per l'avvenuta Per_2 coltivazione del fondo).
E' questo il contesto complessivo in cui ebbero a maturare le attività professionali difensive dell'avvocato CP_1
Si vede bene come il avesse precisa e immodificabile intenzione di portare avanti Pt_1 comunque la propria pretesa.
Dunque, a fronte di ciò si vede bene come sia del tutto remota la possibilità di ravvisare un qualsivoglia inadempimento a obblighi informativi in capo all'avvocato CP_1
Per il pare fosse fondamentale conseguire nuovamente la disponibilità del terreno. Pt_1
Proprio la manifesta insistenza e determinazione del fanno comprendere quale possa essere Pt_1 stato il ruolo del difensore avvocato non risulta che l'avvocato abbia mai CP_1 CP_1 promesso esiti di un certo tipo al cliente, né che lo abbia illuso di avere a disposizione elementi ferrei a supporto delle pretese vantate;
l'avvocato semplicemente accettò di sostenere il CP_1
nelle iniziative da lui fermamente volute. Pt_1
Ciò si dice, rispetto alla (pur manifestamente tardiva) eccezione attorea in forza della quale la professionista sarebbe venuta meno ai propri obblighi informativi preventivi rispetto al cliente
. Pt_1
pagina 14 di 26 2.
Venendo a esaminare la (unica, originaria) prospettazione attorea, in forza della quale l'avvocato avrebbe commesso gravi errori nelle proprie scelte difensive, si deve constatare che ogni CP_1 assunto attoreo è infondato.
Occorre a tal proposito ricordare (e ciò vale per tutte e tre le attività difensive assunte dall'avvocato
, qui oggetto di doglianza) che è consolidato il principio di diritto in forza del quale le CP_1 obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.
Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione.
2.a.
Va in primo luogo esaminata la causa civile n. 71 / 2016 R.G. Tribunale di MI (documenti 3,5,10 attorei;
documenti 1 e da 3 a 7 convenuta).
conveniva il Comune di OS (quale proprietario concedente) nonché il Persona_2 Pt_1 odierno attore e gli altri enfiteuti (o loro eredi) avanti al Tribunale di MI, per vedere accertata in proprio favore l'intervenuta usucapione del terreno distinto al C.T. di detto terreno f. 44 mappale 19 per uso esclusivo ultraventennale (consistito nel dare corso alla coltivazione di kiwi e nel recingere il terreno con un cancello tenuto chiuso a chiave, le cui chiavi erano nella esclusiva disponibilità della
. Per_2
Solamente il (qui attore) si costituiva, patrocinato dall'avvocato . Pt_1 CP_1
Contestava la ricostruzione avversa, deducendo: di avere, al pari degli altri “comproprietari”, esercitato il proprio diritto sul terreno de quo (effettuando sopralluoghi e verifiche, e sporgendo denunce-querele a tutela); che tutto era cominciato con l'incarico conferito da (enfiteuta) a Parte_4 Per_1 figlio della per lavori di pulitura del terreno;
che la aveva approfittato della
[...] Per_2 Per_2 situazione, iniziando a porre in essere atti uti domina peraltro assai di recente. pagina 15 di 26 Chiedeva quindi il rigetto della domanda.
Nel corso di quel giudizio venivano depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
In particolare, l'avvocato depositava memoria n. 2 datata 30 giugno 2016, con la quale CP_1 chiedeva l'esame di due testi su capitoli da 1 a 6 e produceva decreto di citazione a giudizio emesso nei Per_ confronti del per il reato di occupazione abusiva del terreno oggetto di domanda.
Con prova delegata, svoltasi avanti a questo Tribunale, veniva esaminata la teste del convenuto avvocato il cui esito è stato già prima sinteticamente illustrato. Testimone_1
Con note conclusive datate 27 gennaio 2020 l'avvocato CP_1
-preliminarmente chiedeva che fosse disposta la sospensione del giudizio civile ex art. 295 c.p.c. in Per_ attesa della definizione del processo penale pendente a quella data nei confronti del e della nel cui ambito il -come detto- si era costituito parte civile;
Per_2 Pt_1
-nel merito deduceva la genericità delle dichiarazioni rese dai testi attorei e per contro valorizzava la deposizione della teste di parte convenuta avv. e la valenza delle denunce-querele sporte - Tes_1 indicare quali atti interruttivi e comunque a valere quale espressa opposizione all'interversione del possesso-.
Con sentenza n. 155/2020 pubblicata il 18 febbraio 2020 il Tribunale civile di MI:
-accoglieva la domanda di usucapione proposta dalla valorizzava a tal proposito le Per_2 deposizioni dei 2 testi attorei esaminati e sottolineava come il convenuto non avesse offerto elementi di prova idonei a contrastare la pretesa attorea (quali: mera detenzione, per tolleranza del proprietario e/o degli enfiteuti;
atti idonei a interrompere o sospendere l'utilizzo ad usucapionem);
-condannava il convenuto costituito al pagamento delle spese di lite in favore di parte Pt_1 attrice, liquidandole in euro 1.411,60 oltre accessori in favore dei difensori attorei dichiaratisi antistatari.
Rispetto a tale causa, parte attrice assume la responsabilità dell'avvocato , la quale non CP_1 avrebbe offerto la prova di (a dire dell'attore esistenti) atti interruttivi (lettere; querele del 23.11.2013 e Per_ del 29.1.2016 rispettivamente proposte nei confronti del e della . Per_2
pagina 16 di 26 La convenuta si è difesa evidenziando:
-di avere svolto ogni attività necessaria (anche produzioni documentali), per contrastare la domanda di usucapione;
-che, in accoglimento dell'istanza contenuta nella memoria n. 2, veniva ammessa la teste avv.
[...]
esaminata sui capitoli attorei in sede di prova delegata;
Tes_1
-di avere prodotto unitamente alla comparsa conclusionale il fascicolo relativo al procedimento penale Per_ in corso nei confronti del e della chiedendo la sospensione del giudizio civile. Per_2
Orbene, nessun rimprovero a ben vedere può essere mosso all'operato dell'avvocato , per CP_1 le seguenti ragioni.
In primo luogo, si è detto del manifesto e reciso intendimento del di contrastare la domanda Pt_1 di usucapione.
Ergo, l'avvocato diligentemente assecondava tale intendimento e formulava difese mere, CP_1 utilizzando/producendo i documenti che il proprio assistito le aveva messo a disposizione.
A tale ultimo proposito, va sottolineato che il nel presente giudizio ha dedotto di avere a Pt_1 disposizione “lettere” che avrebbero potuto essere idonee a interrompere la prescrizione ove fossero state prodotte nella causa n. 71/2016 R.G.
Ma di tali lettere non vi è alcuna traccia, perché il qui non ha prodotto alcunché sul punto. Pt_1
Il , peraltro, in forza del principio di vicinanza della prova avrebbe potuto agevolmente Pt_1 produrre tali missive nel presente giudizio, ove fossero state esistenti, ma ciò non ha fatto.
E comunque, se anche esistenti, egli avrebbe dovuto anche provare di averle girate al proprio difensore.
Oltretutto, la notevole attenzione prestata dal rispetto alla vicenda del terreno per cui è Pt_1 causa fa comprendere che, se egli avesse avuto a disposizione delle missive, le avrebbe (quantomeno qui) prodotte.
Ergo egli non può rimproverare l'avvocato di non avere prodotto documenti, della cui CP_1 effettiva esistenza nulla è dato di sapere.
E ancora, l'avvocato ha formulato capitoli di prova per testi, che sono stati ammessi;
e ha CP_1 dato corso diligentemente alla prova delegata.
pagina 17 di 26 Ulteriormente, anche a volere ritenere provato che l'avvocato nella causa 71/2016 R.G. CP_1 avesse prodotto le denunce-querele proposte dal (parte attrice qui lo contesta), si sarebbe Pt_1 trattato di atti che non avrebbero giovato al al fine di contrastare la domanda di usucapione. Pt_1
A tal proposito si veda Cass. 6244/1980: “La querela -a differenza della costituzione di parte civile- non può essere annoverata nella categoria degli atti, tassativamente determinati, ai quali l'art. 2943 cod. civ. attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione” (qui da intendersi come utili atti dimostrativi della volontà dell'enfiteuta di contrapporsi espressamente -nel ventennio utile Pt_1 ai fini della usucapione- a condotte acquisitive da parte della . Per_2
Giova infine evidenziare:
-che ai sensi dell'articolo 654 c.p.p. “Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna … pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile …, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”;
-che l'avvocato proprio a fronte di tale norma tentò, mediante l'istanza ex art. 295 c.p.c. CP_1 formulata in comparsa conclusionale, di conseguire la sospensione del processo civile, con l'auspicio che il processo penale terminasse con sentenza di condanna degli imputati sì da poterne (ove irrevocabile) invocare l'efficacia di giudicato in sede civile;
a fronte di un giudicato di condanna, ella avrebbe potuto sostenere in sede civile, con maggiore forza, la tesi della non intervenuta usucapione stante la condotta illecita accertata irrevocabilmente in sede penale;
-che il Tribunale di MI, peraltro, nulla ebbe a statuire in sentenza rispetto all'istanza di sospensione
(evidentemente ritenendola assorbita dalle statuizioni assunte), cosicché nulla è addebitabile all'avvocato che tentò quanto possibile. CP_1
Emerge così l'assenza di condotte inadempienti che possano essere ascritte all'avvocato CP_1
2.b.
Va ora esaminata la causa instaurata dal con ricorso datato 22 giugno 2016 nei confronti Pt_1 della avanti al Tribunale di MI – Sezione Specializzata Agraria. Per_2
pagina 18 di 26 Si vedano i documenti 6 e 7 attorei.
Come si legge nel ricorso, il (patrocinato dall'avvocato : Pt_1 CP_1
-esponeva: di essere “comproprietario” del terreno mappale 19 di cui si è detto;
che la Per_2 occupava da circa 12 anni tale terreno sine titulo, senza che vi fosse un regolare contratto di affitto di fondo rustico, attivando la coltivazione di piantagioni di kiwi;
di essersi fermamente opposto all'occupazione; di avere esperito tentativo di conciliazione, con esito negativo;
che la non Per_2 aveva rilasciato il fondo;
-concludeva chiedendo la condanna della al rilascio del terreno agricolo di cui si è detto (ai Per_2 sensi della legge 203/1982) e al pagamento del canone per la coltivazione del fondo (quantificabile in
2.000 euro annuali x 12 anni di occupazione).
La resistente si costituiva a mezzo difensori. Per_2
La Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di MI con ordinanza comunicata/notificata al ricorrente in data 16-31 marzo 2017: Pt_1
-rilevava: che la competenza della Sezione Agraria si radica allorquando sia allegata la sussistenza di un contratto agrario indipendentemente dalla natura del fondo oggetto di domanda;
che il ricorrente aveva dedotto che la deteneva il fondo senza alcun contratto di affitto;
che quindi Pt_1 Per_2 difettava il presupposto idoneo al radicamento del giudizio avanti alla Sezione Specializzata;
-pertanto, dichiarava la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale di MI, assegnando alle parti termine di gg. 60 per la riassunzione;
e condannava il ricorrente al pagamento Pt_1 delle spese processuali che liquidava in euro 807,50 oltre accessori.
Rispetto a tale causa, l'odierno attore lamenta che l'avvocato abbia Pt_1 CP_1 inesattamente adito la Sezione Specializzata Agraria, visto il risultato decisorio raggiunto.
La convenuta avvocato si è difesa sottolineando che la sentenza dichiarativa di CP_1 incompetenza era stata emessa “aderendo a un principio giurisprudenziale non pacifico, essendoci diverse pronunce con conclusioni diametralmente opposte”.
pagina 19 di 26 Effettivamente, esistono pronunce della Suprema Corte che ravvisano la competenza delle Sezioni
Specializzate Agrarie anche qualora la parte ricorrente miri a vedere accertata (come nel caso di specie)
l'inesistenza di un rapporto riconducibile alla disciplina speciale.
E così si veda Cass. 37592/2022: “Appartengono alla competenza della sezione specializzata agraria le controversie che presuppongono l'accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare, onde stabilire se esso sia compreso o meno fra le fattispecie a cui è applicabile la disciplina speciale e, dunque, anche la domanda con la quale l'attore, in presenza di una condotta del convenuto che presuppone la qualificazione del titolo di detenzione di un fondo in termini di rapporto agrario, chieda l'accertamento negativo di tale rapporto e, quindi, invochi
l'applicazione delle regole comuni del diritto civile”.
Si vedano anche:
-Cass. 35345/2022: “Per radicare la competenza funzionale della sezione specializzata agraria - da ultimo prevista, in via generale, dalla legge, n. 29 del 1990 è necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell'accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari, senza che, nella introduzione del giudizio, le parti siano tenute ad indicare, specificamente ed analiticamente, la natura del rapporto oggetto della lite, essendo quel giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano la astratta individuazione delle caratteristiche e del "nomen iuris" dei rapporti in contestazione, pur nella eventualità che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia, come nel caso in cui risulti da stabilire se il convenuto per il rilascio di un fondo sia un occupante "sine titulo" ovvero, alla stregua di una prospettazione "prima facie" non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto, o di altro contratto agrario. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la competenza della sezione specializzata agraria, che l'aveva declinata a favore di quella ordinaria, erroneamente ritenendo di essere esonerata da ogni accertamento positivo o negativo sulla natura del rapporto, posto che la parte resistente aveva eccepito di essere occupante senza titolo del fondo oggetto della domanda e di averlo usucapito)”;
-Cass. 19331/2018: “Appartiene alla competenza della sezione specializzata agraria non soltanto la cognizione delle controversie che hanno come oggetto esclusivo ed immediato l'applicazione ovvero
l'esclusione di proroghe a rapporti dei quali sia pacifica o già accertata la natura agraria, ma anche di quelle controversie che presuppongono l'accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare onde stabilire se esso sia compreso o meno fra le fattispecie cui è applicabile la disciplina vincolistica. Ne consegue che tale competenza ricorre sia nel
pagina 20 di 26 caso in cui la questione attinente all'applicabilità delle norme speciali venga eccepita dal convenuto per il rilascio del fondo, sia nell'ipotesi in cui ne venga invocato dall'attore l'accertamento negativo”.
E a dire il vero lo stesso avvocato Bertuccini (che qui difende il ), nel momento in cui in Pt_1 sede penale si costituì parte civile per il nell'anno 2019 (come prima evidenziato), a Pt_1 supporto della domanda risarcitoria ebbe a invocare anche la “disciplina speciale dei contratti agrari di cui alla Legge 3 maggio 1982 n. 203” e la “disciplina generale dell'impresa agricola”.
Dunque, a dire il vero la Sezione Specializzata Agraria di MI avrebbe anche potuto aderire al diverso orientamento prima evidenziato, invece che all'orientamento menzionato nell'ordinanza (ove viene fatto richiamo di precedenti del 2009 e del 2012).
A ciò consegue che va escluso qualsivoglia profilo di responsabilità a carico dell'avvocato
. CP_1
La causa, per come proposta, era soggetto alla solita alea decisoria.
Va anche precisato che in tale contesto a poco rileva che l'avvocato nel ricorso CP_1 introduttivo avesse fatto riferimento alla qualità del quale “comproprietario”. Pt_1
Si tratta di formula che pare essere dissonante rispetto alla qualità, in altra sede attribuitasi dal
, di enfiteuta/livellario (ferma dunque la proprietà del fondo in capo al Comune). Pt_1
Comunque, il Tribunale specializzato adito (qualora avesse valutato il merito del rapporto) avrebbe potuto riportare il tutto a esatta qualificazione, sulla base di quanto dedotto e prodotto dalle parti
(denuncia di successione e quant'altro prima illustrato).
Con il termine “comproprietario” l'avvocato intese attribuire al una qualità CP_1 Pt_1 che comunque lo legittimava ad adire la Sezione Specializzata, quale soggetto che deduceva di avere la disponibilità del fondo.
2.c.
Va ora esaminata la causa n. 105/2018 R.G. instaurata dal avanti al Tribunale civile di Pt_1
MI.
Si vedano i documenti 8 e 9 attorei.
pagina 21 di 26 Il , assistito dall'avvocato con atto di citazione notificato in data 12 gennaio Pt_1 CP_1
2018 conveniva la avanti al Tribunale civile di MI, professandosi “comproprietario” del Per_2 terreno mappale 19, lamentandone l'occupazione sine titulo e chiedendo la condanna al rilascio oltre al pagamento di somma corrispondente al canone spettante per l'affitto di fondi agrari, avendo la Per_2 usufruito di tale fondo per 12 anni coltivandolo a kiwi.
La convenuta si costituiva a mezzo difensori, contestando ogni assunto avverso e chiedendo il Per_2 rigetto delle domande e condanna ex art. 96 c.p.c.
Il Tribunale con sentenza n. 792/2019 pubblicata il 3 settembre 2019:
-qualificava la domanda attorea come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., valorizzando la scelta attorea consistita nel professarsi “comproprietario” del fondo;
-rigettava la domanda attorea, ritenendo che il non avesse dato prova di avere esercitato sul Pt_1 bene (egli e il dante causa) un dominio idoneo all'usucapione e non avendo effettuato idonee produzioni (non essendo risultate sufficienti produzioni quali la visura ipotecaria del bene, il decreto di rinvio a giudizio, l'atto di pignoramento immobiliare e la denuncia di successione);
-rigettava l'istanza ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta Per_2
-condannava l'attore al pagamento delle spese processuali, compensandole per ¼ alla luce del rigetto dell'istanza ex art. 96 c.p.c., cosicché la somma posta a carico dell'attore, già operata la compensazione, ammontava a euro 3.626,25 oltre accessori.
Da ciò parte attrice ha dedotto la grave responsabilità professionale dell'avvocato , la CP_1 quale aveva riproposto il ricorso (già proposto avanti alla Sezione Specializzata Agraria) avanti al
Tribunale ordinario di MI, formulando (senza provarla) domanda di rivendicazione.
La convenuta avvocato si è qui difesa, deducendo di avere riassunto avanti al Tribunale CP_1
Ordinario la causa già instaurata avanti alla Sezione Specializzata Agraria.
E anche che si trattava effettivamente di azione di rivendica della proprietà supportata dai “titoli di provenienza del bene forniti dal suo patrocinato”, peraltro non ritenuti sufficienti da quel Tribunale.
Neppure in questo caso emergono elementi che consentano di ravvisare la responsabilità dell'avvocato
. CP_1
pagina 22 di 26 In primo luogo, a ben vedere e contrariamente a quanto dedotto dall'avvocato , la causa CP_1 di cognizione ordinaria non veniva instaurata avanti al Tribunale ordinario di MI a seguito di riassunzione della causa definita dalla Sezione Specializzata Agraria del medesimo Tribunale con ordinanza del febbraio 2017 (vedasi punto 2.b. che precede).
Infatti, quel giudice assegnava termine di gg 60 per la riassunzione.
L'ordinanza veniva notificata a mezzo del servizio postale al in data 31 marzo 2017. Pt_1
Quindi il termine di gg 60 decorreva da tale ultima data.
Peraltro, l'atto di citazione introduttivo della causa 105/2018 R.G. veniva notificato dal alla Pt_1 in data 12 gennaio 2018, a termine di gg 60 pienamente consumato. Per_2
Quindi a tutti gli effetti la causa 105/2018 R.G. costituisce nuova e autonoma causa.
Trattasi di aspetto qui segnalato per completezza, che comunque di per sé non è idoneo a radicare la responsabilità dell'avvocato . CP_1
Tanto chiarito, si deve constatare che l'avvocato , a fronte della precisa e ferma volontà CP_1 del cliente di opporsi alle pretese della di acquisizione del fondo mappale 19, non Pt_1 Per_2 poté esimersi dal continuare ad assecondare i fermi intendimenti del proprio assistito.
Ella produsse tutti i documenti offertile dal cliente (ché di altri, in tesi attorea ricevuti dall'avvocato ma non prodotti, non vi è traccia). CP_1
La professionista continuò anche avanti al Tribunale ordinario a fare riferimento alla “comproprietà” del fondo mappale 19 in capo al , ma anche in questo caso va ribadito che con ciò la Pt_1 professionista intese attribuire al una qualità che comunque lo legittimava ad adire il Pt_1
Tribunale, quale soggetto che deduceva di avere la disponibilità del fondo.
Sarebbe stata la disamina dei documenti, semmai, a dequalificare la posizione del a titolare Pt_1 di un diritto reale minore (enfiteusi).
In fondo, la domanda di pagamento di una somma per l'uso indebito del fondo poteva attagliarsi sia alla qualità di dedotto comproprietario sia alla qualità di dedotto enfiteuta pro quota (tenuto comunque a corrispondere al Comune un canone, il cui rimborso veniva chiesto alla indicata come Per_2 occupante sine titulo).
Giova aggiungere che al momento della instaurazione del giudizio 105/2018 R.G. (12 gennaio 2018) era ancora pendente la causa 71/2016 R.G. esaminata sub 2.a., la cui sentenza sarebbe stata pubblicata oltre due anni dopo, il 18 febbraio 2020.
Quindi si giustifica l'iniziativa assunta dall'avvocato su incarico del . CP_1 Pt_1
pagina 23 di 26 Nella causa 71/2016 R.G. era l'attrice a vantare di avere acquistato il bene per intervenuta Per_2 usucapione.
Nella causa 105/2018 R.G. era l'attore (che nella causa 71/2016 R.G. aveva svolto mere Pt_1 difese) a vantare un uso protratto, a suo dire giustificante (previo accertamento in capo a sé del diritto di comproprietà -o di diritto reale minore- sul terreno mappale 19) l'adozione di una pronuncia di condanna della al rilascio del bene in proprio favore e al pagamento di una somma per l'uso Per_2 indebito del terreno effettuato nel corso di 12 anni di occupazione sine titulo.
Infine, il non è riuscito a provare per tabulas di essere in possesso di documenti utili ai fini Pt_1 del decidere, che l'avvocato avrebbe omesso di produrre: quindi nessuna negligenza per CP_1 omissione è ravvisabile.
Pertanto, anche tale punto di domanda è infondato e va rigettato.
3.
3.a.
Atteso il rigetto delle domande proposte dal nei confronti dell'avvocato Pt_1 CP_1 risulta assorbita la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della AT in causa Contr
per il caso di soccombenza.
3.b.
Atteso quanto esposto e statuito, non va dato corso all'istanza istruttoria insistita dalla parte attrice in via subordinata in sede di precisazione delle conclusioni (“Solo in subordine si insiste … per
l'ammissione di CTU al fine di accertare il valore del diritto perduto dal sig. sul fondo rustico Pt_1 sito nel Comune di OS, identificato al NCT foglio 44, particella 19”), trattandosi di adempimento irrilevante.
pagina 24 di 26 C)
1.
Secondo il principio della soccombenza, le spese sostenute dalle parti convenuta e AT (la Contr AT in causa di si era resa necessaria in relazione alla tesi di responsabilità professionale sostenuta dall'attore , risultata infondata) vanno poste a carico di parte attrice. Pt_1
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-la presente causa, in quanto di valore indeterminabile, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 55/2014 va considerata “… di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”;
-nel caso di specie sussistono i presupposti per applicare lo scaglione da euro 26.000,01 a euro
52.000,00 (Tabella 2);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 7.000,00 in favore della convenuta e pari Contr somma in favore della AT in causa , oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo
2 comma 2 D.M. citato, CPA e IVA come per legge.
Spettano all'avvocato anticipazioni per euro 759,00 (si tratta del C.U. corrisposto dalla CP_1
Contr convenuta per la AT in causa di : si vedano il deposito telematico in data 13 luglio 2021, e il deposito cartaceo in data 15 ottobre 2021, del quale ultimo dà atto lo Storico Fascicolo).
2.
Sull'istanza di liquidazione del compenso ai sensi della disciplina dettata in materia di Patrocinio a spese dello Stato, depositata dall'avvocato Bertuccini in data 4 giugno 2024, si provvede come da separato decreto. pagina 25 di 26
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• Rigetta le domande proposte da nei confronti di avvocato Parte_1 CP_1
CP_2
• Condanna al pagamento in favore di avvocato Parte_1 CP_1 CP_2 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.000,00 per compenso di avvocato ed euro 759,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
• Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_3 spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
• Provvede come da separato decreto in ordine alla istanza di liquidazione del compenso ai sensi della disciplina dettata in materia di Patrocinio a spese dello Stato, depositata dall'avvocato
Bertuccini in data 4 giugno 2024.
Così deciso in Bologna il 25 luglio 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci)
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice unico dott. Paola Matteucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 7 aprile 2021 da:
C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 ammesso al Patrocinio a spese dello Stato in sede di adunanza del CDO Bologna tenutasi in data
13 maggio 2020 rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avvocato Alessandro
Bertuccini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via Ugo Bassi n. 15 nei confronti di:
avvocato C.F. CP_1 CP_2 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa da sé medesima in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Taurianova, Via Nino Bizio n. 4
e con la AT in causa di:
in persona del procuratore speciale , con sede in Controparte_3 Controparte_4
Milano, Largo Tazio Nuvolari 1, P. IVA P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Giancarlo Lombardi e Vittorio Casali ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Bologna, Via Loderingo degli Andalò n. 5/2
in punto a: responsabilità professionale, risarcimento del danno.
pagina 1 di 26 Causa trattenuta in decisione all'esito di trattazione scritta in data 12 marzo 2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
parte attrice: come da note scritte depositate in data 11 marzo 2024:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento della presente domanda, ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione disattesa,
NEL MERITO accertata e dichiarata la responsabilità per inadempimento da parte della convenuta avv. C. Polifrone per le ragioni esposte, dichiarare tenuta e condannare la stessa al risarcimento del danno derivato al sig.
, da quantificarsi in una somma pari al pregiudizio patito per complessivi euro Parte_1
50.266,00 -importo già aggiornato sulla base della minor somma versata dal sig. (€ 3.000,00 Pt_1 anziché € 8.432,15) a titolo di spese legali di soccombenza di cui al pignoramento presso terzi in atti
(doc. 14), a seguito dell'accordo transattivo intervenuto tra il sig. e i colleghi avv.ti DO Pt_1
Scriva e IO Quaranta (distrattari), come da contabile di data 26.01.2022 (vds. memoria 183 co. 6
n. 2 cpc Vecchio e doc. 15 e 16)-, ovvero per i diversi importi maggiori o inferiori ritenuti di giustizia, anche con ricorso ad equità.
Con interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo effettivo e vittoria di spese e compensi di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Questa difesa ritiene che con gli elementi allegati e i documenti prodotti con l'atto di citazione e con le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. sia stato fornito un idoneo supporto per addivenire alla corretta determinazione in punto alla responsabilità e conseguenti danni derivati, anche in considerazione della possibilità di fare ricorso a valutazione equitativa del danno.
Solo in subordine si insiste, pertanto, per l'ammissione di CTU al fine di accertare il valore del diritto perduto dal sig. sul fondo rustico sito nel Comune di OS, identificato al NCT foglio 44, Pt_1 particella 19”.
parte convenuta: come da note scritte depositate in data 8 marzo 2024:
“Si precisano le conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa ed in tutte le eccezioni ivi formulate che qui si devono intendere integralmente riportati e trascritti, e si insiste nel rigetto in toto della domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto. pagina 2 di 26 Qualora Codesto giudice ritenga di accogliere la domanda attrice si chiede di ritenere pienamente valida la copertura assicurativa del terzo chiamato e pertanto di essere manlevati da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
parte AT in causa: come da note scritte depositate in data 11 marzo 2024.
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito in via preliminare: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'avvocato nei confronti RT della ER AT , in quanto infondata per intervenuta prescrizione, ai sensi e Controparte_3 per gli effetti dell'art. 2952, comma 2, cod. civ., del relativo diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo per tutti i motivi dedotti in atti;
in via preliminare, in subordine: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'avvocato nei confronti RT della ER AT in quanto infondata in fatto e in diritto, per intervenuta Controparte_3 decadenza della stessa avv. dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo RT assicurativo per tutti i motivi dedotti in atti;
nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'avvocato nei confronti RT della ER AT , previo rigetto delle domande svolte dal signor Controparte_3 Parte_1
nei confronti della stessa avv. in quanto infondate in fatto e in diritto, non
[...] RT sussistendo qualsivoglia responsabilità di quest'ultima nell'esercizio dell'attività professionale svolta in relazione ai fatti dedotti nel presente giudizio. nel merito, in subordine: in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dall'avvocato CP_5
nei confronti della ER AT limitare l'eventuale condanna di
[...] Controparte_3 quest'ultima, per ogni richiesta di risarcimento, nei limiti dei massimali e franchigie, previste dal contratto di assicurazione prodotto in atti.
Spese e compensi professionali rifusi”.
pagina 3 di 26 FATTO E DIRITTO
A)
con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 7 aprile 2021 conveniva Parte_1
avvocato avanti al Tribunale intestato. CP_1 CP_2
Premetteva:
-di essere divenuto enfiteuta in ragione di 1/6, per effetto di successione ereditaria, di un fondo rustico sito in OS (RC) di proprietà di detto Comune, distinto al N.C.T. al f. 44 mappale 19, uliveto classe
3;
-di avere appreso che tale si era abusivamente impossessato del terreno, destinandolo a Per_1 coltivazione.
Esponeva: Per_
-di essere stato convenuto in giudizio da madre del la intendeva vedere Persona_2 Per_2 accertato in proprio favore l'acquisto di detto terreno per intervenuta usucapione; l'iniziativa originava la causa n. 71/2016 R.G.;
-di avere incaricato l'avvocato della propria difesa in tale giudizio;
CP_1
-che il Tribunale di MI con sentenza n. 155/2020 accoglieva la domanda di usucapione formulata dalla (non avendo il convenuto dimostrato che la avesse esercitato la mera Per_2 Pt_1 Per_2 detezione del bene o che la detenzione fosse il frutto di mera tolleranza o che l'acquisto del possesso fosse avvenuto con violenza o clandestinità o che il decorso del termine per l'usucapione fosse stato interrotto o sospeso), condannando il al pagamento delle spese di lite che liquidava in euro Pt_2
1.411,60 oltre accessori di legge.
Esponeva altresì che parallelamente l'avvocato : CP_1
-introduceva un autonomo giudizio avanti alla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di MI con ricorso del 22 giugno 2016, mediante il quale delineava la posizione del quale Pt_1 comproprietario del fondo e lamentava l'occupazione senza titolo del citato fondo da parte della chiedendone la condanna al rilascio oltre al pagamento dei canoni dovuti per la coltivazione Per_2 del fondo;
il Tribunale adito si dichiarava funzionalmente incompetente, non essendo stata allegata dal ricorrente la sussistenza di un contratto agrario fra le parti;
per l'effetto condannava il ricorrente al pagamento in favore della delle spese di lite, liquidate in euro 807,50 oltre Pt_1 Per_2 rimborso forfettario, IVA e CPA;
pagina 4 di 26 -a seguito di tale pronuncia, conveniva la avanti al Tribunale civile di MI con atto di Per_2 citazione notificato il 12 gennaio 2018, rassegnando le medesime conclusioni di cui al ricorso presentato avanti alla Sezione Agraria, e quindi ribadendo la posizione del quale Pt_1 comproprietario del terreno;
la causa era iscritta al n. 105/2018 R.G.; il Tribunale con sentenza n.
732/2019 qualificava la domanda come azione di rivendicazione e la rigettava nel difetto di prova, condannando il al pagamento delle spese di lite sostenute dalla liquidate in euro Pt_1 Per_2
3.625,25 oltre accessori di legge.
Da tutto ciò parte attrice desumeva ex artt. 1176 e 2236 c.c. la grave responsabilità professionale dell'avvocato , la quale (a fronte di materie la cui disciplina era consolidata in CP_1 giurisprudenza, e a fronte di contenziosi involventi questioni giuridiche di non particolare complessità) aveva inesattamente adito la Sezione Specializzata agraria, e poi aveva riproposto il ricorso avanti al
Tribunale ordinario formulando (senza provarla) domanda di rivendicazione;
e comunque non aveva offerto, nel primo giudizio n. 71/2016 R.G., la prova di (esistenti) atti interruttivi (lettere interruttive;
Per_ querele del 23.11.2013 e del 29.1.2016 rispettivamente proposte nei confronti del e della
. Per_2
Le condotte dell'avvocato avevano comportato per parte attrice: CP_1
-la condanna, in tutte e tre le sedi contenziose, al pagamento delle spese di lite per complessivi euro
8.432,15;
-la perdita dei diritti sul bene il cui valore (per la quota in capo al ) era quantificabile in Pt_1
7.266,00 euro;
-la mancata percezione di un ristoro per l'abusivo sfruttamento del bene, quantificabile in euro
2.000,00 annui per i 20 anni del periodo necessario all'usucapione e così complessivi euro 40.000,00.
Evidenziava infine di non avere conseguito alcun risarcimento dall'avvocato , e anzi di CP_1 avere subito nel 2021 un pignoramento presso terzi essendosi reso inadempiente rispetto alle citate condanne alle spese.
Concludeva quindi chiedendo che, accertata la responsabilità della convenuta per inadempimento, la stessa fosse condannata al risarcimento del danno quantificabile in complessivi euro 55.698,15 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
La causa veniva assegnata al Giudice Onorario dott. Giuseppina Benenati.
La convenuta tempestivamente costituitasi in data 28 giugno 2021, Controparte_6 esponeva: pagina 5 di 26 § quanto alla causa n. 71/2016 R.G.:
-di avere svolto ogni attività necessaria (anche produzioni documentali), per contrastare la domanda di usucapione;
-che, in accoglimento dell'istanza contenuta nella memoria 2, veniva ammessa la teste avv.
[...]
esaminata sui capitoli attorei in sede di prova delegata;
Tes_1
-di avere prodotto unitamente alla comparsa conclusionale il fascicolo relativo al procedimento penale Per_ in corso nei confronti del e della chiedendo la sospensione del giudizio civile;
Per_2
§ quanto alla causa avanti alla Sezione Specializzata Agraria:
-che la sentenza dichiarativa di incompetenza veniva emessa “aderendo a un principio giurisprudenziale non pacifico, essendoci diverse pronunce con conclusioni diametralmente opposte”;
§ quanto alla causa n. 105/2018 R.G.:
-che la causa già instaurata avanti alla Sezione Specializzata Agraria veniva riassunta avanti al
Tribunale Ordinario, a valere quale azione di rivendica della proprietà supportata dai “titoli di provenienza del bene forniti dal suo patrocinato”, peraltro non ritenuti sufficienti da quel Tribunale.
Contestava la domanda attorea di condanna al rimborso delle spese di lite di quei giudizi, atteso che l'obbligazione del professionista è di mezzi e non di risultato.
Contestava la perizia di parte prodotta dall'attore, la quale descriveva la situazione attuale dopo che il terreno era stato adibito a coltivazione di kiwi, diversa dalla situazione del terreno (uliveto) alla data della successione.
Deduceva che l'attore non aveva provato alcunché rispetto all'eventuale dolo o colpa grave della professionista.
Evidenziava di essere titolare di polizza assicurativa stipulata con , che intendeva CP_7 chiamare in giudizio per essere dalla stessa manlevata in caso di soccombenza.
Concludeva quindi come segue:
“1) Preliminarmente e in rito, fissare una nuova udienza per consentire la AT in causa del terzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Largo Controparte_3
Tazio Nuvolari n. 120143 Milano (MI), ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
2) In via principale e nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata in ragione di quanto esposto in fatto ed in diritto.
3) In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare che in persona del legale rappresentante pro tempore è Controparte_3 tenuta a manlevare giusta polizza assicurativa n. 40021612000030 l'avv. da ogni RT
pagina 6 di 26 pretesa attorea, condannando il terzo chiamato a rifondere all'avv. quanto sarà CP_1 eventualmente condannato a pagare in favore di . Parte_1
4) Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con decreto emesso in data 29 giugno 2021 il Giudice onorario autorizzava la AT in causa di fissando nuova udienza ex art. 183 c.p.c. in data 16 dicembre 2021. CP_8
In data 3 novembre 2021 la scrivente Giudicante subentrava nella causa in epigrafe quale nuovo
Istruttore.
La AT in causa , tempestivamente costituitasi in data 25 novembre Controparte_3
2021:
-evidenziava che si aveva a che fare con una polizza claims made;
-quanto alla richiesta di risarcimento relativa alla causa 71/2016 R.G., eccepiva la decadenza della professionista dal diritto al riconoscimento della garanzia, ai sensi dell'art. A.33 delle CGA;
infatti,
l'avvocato già a far tempo dalla pronuncia della sentenza di quel giudizio (18 febbraio CP_1
2020) era a conoscenza della circostanza di potere essere destinataria in futuro di contestazioni sul proprio operato;
in ogni caso l'avvocato seppe sin dal 30 luglio 2020 (missiva Difensore CP_1 attoreo) della richiesta risarcitoria, ma nulla comunicò alla propria assicurazione, così contravvenendo al disposto di cui all'art.
1.1. sezione C delle CGA (30 gg per la denuncia di sinistro) e comunque al disposto di cui all'art. 1913 c.c. (3 gg per la denuncia di sinistro);
-quanto alla richiesta di risarcimento relativa alla causa instaurata avanti alla Sezione Specializzata
Agraria (definita con ordinanza del 27 gennaio 2017 dichiarativa della incompetenza del Tribunale adito), eccepiva l'intervenuta prescrizione di due anni prevista dall'articolo 2952 co. 2 c.c.; l'avvocato
, infatti, letta l'ordinanza, ben poteva avere la chiara percezione di poter essere in futuro CP_1 destinataria di contestazioni sul proprio operato professionale e di richieste risarcitorie, ma nulla Contr comunicò a (la quale seppe dei fatti in questione solo in data 16 settembre 2020 per effetto di missiva del difensore del ); comunque l'eventuale importo risarcitorio (spese di lite euro Pt_1
807,50 oltre accessori) risultava completamente assorbito dalla franchigia di polizza pari a euro
2.000,00;
-quanto alla richiesta di risarcimento relativa alla causa n. 105/2018 R.G. definita con sentenza
792/2019 pubblicata il 3 settembre 2019, eccepiva la decadenza della professionista dal diritto al riconoscimento della garanzia;
l'avvocato , infatti, letta la sentenza, ben poteva avere la CP_1
pagina 7 di 26 chiara percezione di poter essere in futuro destinataria di contestazioni sul proprio operato Contr professionale e di richieste risarcitorie, ma nulla comunicò a (la quale seppe dei fatti in questione solo in data 16 settembre 2020 per effetto di missiva del difensore del ), così Pt_1 contravvenendo al disposto di cui all'art.
1.1. sezione C delle CGA (30 gg per la denuncia di sinistro) e comunque al disposto di cui all'art. 1913 c.c. (3 gg per la denuncia di sinistro).
Nel merito: si associava a tutte le difese dell'assicurata; contestava la pretesa attorea nel quantum; richiamava subordinatamente i massimali e la franchigia di euro 2.000,00 per sinistro.
Concludeva quindi come segue:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito in via preliminare: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'avvocato nei confronti RT della ER AT , in quanto infondata per intervenuta prescrizione, ai sensi Controparte_3
e per gli effetti dell'art. 2952, comma 2, cod. civ., del relativo diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo per tutti i motivi dedotti in narrativa;
in via preliminare, in subordine: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'avvocato nei confronti RT della ER AT in quanto infondata in fatto e in diritto, per intervenuta Controparte_3 decadenza della stessa avv. dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo RT assicurativo per tutti i motivi dedotti in narrativa;
nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'avvocato nei confronti RT della ER AT , previo rigetto delle domande svolte dal signor Controparte_3 Parte_1
nei confronti della stessa avv. in quanto infondate in fatto e in diritto, non
[...] RT sussistendo qualsivoglia responsabilità di quest'ultima nell'esercizio dell'attività professionale svolta in relazione ai fatti dedotti nel presente giudizio. nel merito, in subordine: in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dall'avvocato CP_5
nei confronti della ER AT , limitare l'eventuale condanna di
[...] Controparte_3 quest'ultima, per ogni richiesta di risarcimento, nei limiti dei massimali e franchigie, previste dal contratto di assicurazione prodotto in atti.
…
Spese e compensi professionali rifusi”.
pagina 8 di 26 All'udienza ex art. 183 c.p.c. tenutasi in presenza in data 16 dicembre 2021 avanti alla scrivente
Giudicante:
-le parti deducevano come a verbale;
-le parti chiedevano la concessione dei termini per memorie ex art. 183/6 c.p.c.;
-venivano assegnati i termini per memorie come richiesti, e fissata udienza di prosecuzione in data 12 maggio 2022, poi rinviata d'ufficio al 6 ottobre 2022 per esigenze di ruolo.
Le parti depositavano le memorie entro i termini assegnati.
All'udienza del 6 ottobre 2022, svoltasi in presenza:
-le parti deducevano come a verbale;
-veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni in data 12 dicembre 2023.
Con ordinanza emessa in data 7 dicembre 2023, per esigenze di ruolo, veniva disposto che la causa passasse alla fase della precisazione delle conclusioni con trattazione scritta;
veniva pertanto assegnato il termine perentorio del 12 marzo 2024 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti.
Le parti depositavano note scritte entro il termine assegnato, precisando le conclusioni come in epigrafe.
Con ordinanza emessa in data 12 marzo 2024 la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti depositavano gli scritti difensivi conclusivi entro i termini assegnati.
A seguito di istanze depositate da parte attrice in data 20 novembre 2024 e in data 16 giugno 2025, la scrivente Giudicante con ordinanze emesse in data 20 novembre 2024 e in data 16 giugno 2025 spiegava le ragioni che non avevano ancora consentito l'emissione della sentenza.
pagina 9 di 26 B)
1.
1.a.
Come si evince dal tenore dell'atto di citazione e della memoria n. 1 attorea finalizzata alla precisazione della domanda, parte attrice ha convenuto l'avvocato al fine di vederne CP_1 accertata la responsabilità professionale originata da condotte difensive assunte nell'ambito di tre cause civili, a dire di parte attrice connotate da grave colpa.
L'avvocato avrebbe commesso veri e propri errori, comportanti la soccombenza del CP_1 proprio assistito in tre sedi contenziose;
per effetto di ciò, parte attrice avrebbe patito danni (condanna alle spese di lite e ulteriori danni prospettati come in atti).
Insomma, l'inadempimento imputato alla professionista si sarebbe sostanziato “in mancanze su questioni di facile lettura” (così memoria 1, pag. 2, prime due righe).
Poi la parte attrice per la prima volta mediante la memoria di replica depositata il 3 giugno 2024 (pag.
2) ha iniziato a sostenere quanto segue:
<“… nel presente giudizio il sig. non si duole di per sé dell'esito negativo delle cause Pt_1 patrocinate dalla collega , ma del fatto che gli inadempimenti in cui ella è incorsa nel redigere CP_1 gli atti e prestare l'assistenza oggetto di mandato hanno fatto sì che i giudizi stessi siano stati inutilmente esperiti, pregiudicando gli stessi diritti sostanziali sottesi.
-Come ha recentemente osservato in tema Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 11/03/2024) 09/04/2024,
n. 9520, “È opportuno precisare, in proposito, che, per quanto la fondatezza di una domanda giudiziale (almeno a prescindere dalle difficoltà probatorie) implichi (anche) la risoluzione di questioni di diritto, valutare, ex ante, se una determinata domanda possa essere sostenuta ragionevolmente in giudizio e, quindi, sia utile ed opportuno (o, quanto meno, ragionevole) il suo esperimento, ovvero se il legale eventualmente officiato abbia l'obbligo professionale di sconsigliarne la proposizione, è una questione che prescinde dall'effettivo esito finale del giudizio stesso (che conserva sempre una componente aleatoria) e si risolve in un accertamento di fatto di carattere prognostico”>>.
pagina 10 di 26 Si vede bene come in tal modo l'originaria prospettazione attorea (errori difensivi commessi nelle tre cause) si sia trasformata in una nuova prospettazione, in forza della quale in sostanza l'avvocato sarebbe venuta meno ai propri preventivi obblighi informativi nei confronti del cliente, CP_1 che a dire di parte attrice avrebbe dovuto essere preventivamente dissuaso dal porre in essere le iniziative contenziose qui in esame.
Tale nuova (tardiva) scelta difensiva attorea comporta che ora l'accento delle doglianze attoree poggia su obblighi informativi, con conseguente passaggio in secondo piano dei dedotti errori e dell'esito sfavorevole per il delle tre cause (perché, per stessa prospettazione attorea, ogni causa reca Pt_1 in sé componenti di rischio/alea).
1.b.
Va a questo punto soppesata la posizione dell'odierno attore classe 1972. Parte_1
Come si evince dai documenti 1 attoreo e 9 convenuta, il Comune di OS (RC) era proprietario concedente del terreno distinto al Catasto Terreni di detto comune al Foglio 44 mappale 19 “Uliveto classe 3”.
Il Comune di OS concedeva tale terreno in uso alla livellaria quantomeno dal Persona_3
1978 al 5 gennaio 1990 stando almeno al tenore dell'impianto meccanografico catastale.
La data del 5 gennaio 1990 corrisponde a quella del decesso di classe 1909, cui Parte_1 succedevano ex lege i figli DO e IO, e anche i nipoti (odierno attore) e , Parte_1 Pt_3 figli del figlio premorto . CP_9
A seguito del decesso di , gli eredi in data 27 febbraio 1991 decidevano di eseguire Parte_1 la trascrizione a proprio favore della denuncia di successione su detto terreno, presso l'Agenzia delle
Entrate – Ufficio Provinciale di Reggio Calabria - Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare.
Parallelamente venivano inseriti i nuovi dati catastali cosicché il Comune di OS continuava a figurare quale concedente per l'intero, e gli eredi risultavano enfiteuti per varie quote (1/6, Pt_1 quella dell'odierno attore).
Fermo che le annotazioni castali non valgono di per sé titolo, occorre precisare quanto segue.
pagina 11 di 26 Quella del livellario è figura del tutto analoga a quella dell'enfiteuta.
In entrambi i casi si ha a che fare con un soggetto che è titolare di un diritto reale minore, comportante il godimento di cosa altrui.
L'enfiteuta (o livellario) ha il dominio utile sul fondo, mentre il proprietario conserva il dominio diretto.
L'enfiteusi può essere a tempo determinato o perpetua, e può essere affrancata mediante il pagamento di un corrispettivo con conseguente passaggio della proprietà al livellario.
In sintesi, il livellario è una figura giuridica che permette il godimento di un bene (specialmente terreni)
a chi non ne è proprietario, attraverso un contratto di livello o enfiteusi, con obblighi e diritti specifici per entrambe le parti.
Ai sensi dell'articolo 1350 n. 2 c.c. i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto dell'enfiteuta vanno fatti per atto pubblico o per scrittura privata, a pena di nullità.
Spesso si tratta di rapporti di lunga o lunghissima durata, tanto che l'interesse del proprietario- concedente per la sorte dell'immobile tende ad affievolirsi al punto che accade anche l'enfiteuta inizi ad agire uti dominus, interrompendo il pagamento del canone e la coltivazione del fondo.
Ben è possibile, dunque, che l'enfiteuta inizi a comportarsi a immagine del proprietario, ponendo in essere condotte utili a fondare il possesso utile per l'usucapione del bene;
ciò accade ogni qualvolta il rapporto instauratosi tra l'accipiens e la res tradita sia sorretto dall'animus rem sibi habendi.
E' poi evidente che anche un qualsiasi soggetto terzo, che eserciti un possesso esclusivo e incontrastato, di fatto, sul bene gravato da rapporto enfiteutico, possa acquistare il bene a titolo originario per intervenuta usucapione.
In tale contesto, odierno attore risultava (catastalmente) enfiteuta pro quota nel Parte_1
1990.
A quella data egli era studente, e viveva lontano dai luoghi di causa.
Egli poi più o meno nel 2013 apprese che tale e la di lui madre da oltre 10 Per_1 Persona_2 anni si erano messi a utilizzare il terreno de quo, atteggiandosi uti domini rispetto ad esso.
E' possibile a questo punto sottolineare come il avesse un rapporto molto forte con tale Pt_1 terreno. pagina 12 di 26 Ciò è ben descritto dall'avvocato esaminata quale teste nella causa civile n. 71/2016 Testimone_1
R.G. prima menzionata;
mentre gli altri eredi di classe 1909 sostanzialmente si Parte_1
Per_ erano rimessi alla volontà del e della madre rispetto all'uso del bene (costoro erano stati in fondo autorizzati da qualcuno dei parenti del ), il odierno attore non si diede per vinto e Pt_1 Pt_1
Per_ tentò più volte di convincere il a desistere o a restituirgli il bene, senza esito.
A fronte di ciò l'avvocato che all'epoca seguiva gli interessi del gli consigliò di Tes_1 Pt_1 sporgere querela per l'occorso, cosa che il fece poi a più riprese. Pt_1
In nuce, questo fu il punto di partenza del contenzioso civile qui in esame.
Insomma, di tutti i coeredi coinvolti loro malgrado nei contenziosi per cui è causa, l'odierno attore fu l'unico a decidere di assumere una posizione davvero attiva e persistente rispetto al terreno mappale 19, facendo di tutto per mantenerne la titolarità (quale dedotto enfiteuta, o aspirando anche a esserne definito proprietario).
Da qui, la sua scelta di munirsi di difensore sia per attivare le opportune iniziative in sede penale
(denunce-querele per occupazione abusiva del terreno de quo, e per quant'altro ravvisabile), sia per difendersi o agire per i propri diritti in sede civile.
Rispetto al contenzioso civile qui in esame, risulta che il si sia rivolto esclusivamente Pt_1 all'avvocato CP_1
L'avvocato ha inoltre assistito il al momento della presentazione della ER e CP_1 Pt_1 ultima denuncia-querela del 9 gennaio 2018, di cui infra.
Precisamente, in sede penale il ebbe a proporre una prima denuncia-querela in data 23 Pt_1 novembre 2013 nei confronti di (che a suo dire -così si legge nella querela- si era messo a Per_1 coltivare il terreno dopo che la erede-livellaria gli aveva consentito l'accesso “per Parte_4 lavori di pulizia”), una seconda denuncia-querela in data 29 gennaio 2016 nei confronti di Per_2
Per_ madre del (la quale a dire del querelante aveva occupato il terreno senza corrispondere
[...] alcunché a chicchessia) (cfr i docc. 2 e 4 attorei), e una ER denuncia-querela in data 9 gennaio 2018
(doc. 8 convenuta).
pagina 13 di 26 Dalle prime due querele scaturiva il procedimento penale n. 1733/2018 R.G.N.R. che vedeva quali indagati madre e figlio, per i reati p. e p. dagli articoli 81 cpv, 110,633,635,392 c.p. per avere invaso e danneggiato il terreno de quo, recintandolo e impedendo all'enfiteuta di accedervi. Pt_1
Seguiva il giudizio dibattimentale n. 657/2019 Dib., nell'ambito del quale il nel giugno Pt_1
2019 si costituiva parte civile, formulando domanda risarcitoria (doc. 8 convenuta).
E' interessante notare come in quella sede il fosse difeso dall'avvocato Bertuccini (che qui Pt_1
Per_ lo difende); quel difensore nell'atto di costituzione di parte civile nei confronti dei due imputati e invocava a supporto della domanda risarcitoria la “disciplina speciale dei contratti agrari di Per_2 cui alla Legge 3 maggio 1982 n. 203” e la “disciplina generale dell'impresa agricola”, e anche le norme generali di cui agli articolo 2043 e 2059 c.c.; e precisava che la domanda risarcitoria proposta in sede penale nei confronti della era da considerarsi limitata ai pregiudizi ulteriori e diversi Per_2 rispetto a quelli oggetto delle domande proposte dal nella causa civile 105/2018 R.G. Pt_1 pendente avanti al Tribunale Civile di MI (il agendo in quella sede aveva chiesto la Pt_1 liberazione del fondo e la condanna della convenuta al pagamento del canone per l'avvenuta Per_2 coltivazione del fondo).
E' questo il contesto complessivo in cui ebbero a maturare le attività professionali difensive dell'avvocato CP_1
Si vede bene come il avesse precisa e immodificabile intenzione di portare avanti Pt_1 comunque la propria pretesa.
Dunque, a fronte di ciò si vede bene come sia del tutto remota la possibilità di ravvisare un qualsivoglia inadempimento a obblighi informativi in capo all'avvocato CP_1
Per il pare fosse fondamentale conseguire nuovamente la disponibilità del terreno. Pt_1
Proprio la manifesta insistenza e determinazione del fanno comprendere quale possa essere Pt_1 stato il ruolo del difensore avvocato non risulta che l'avvocato abbia mai CP_1 CP_1 promesso esiti di un certo tipo al cliente, né che lo abbia illuso di avere a disposizione elementi ferrei a supporto delle pretese vantate;
l'avvocato semplicemente accettò di sostenere il CP_1
nelle iniziative da lui fermamente volute. Pt_1
Ciò si dice, rispetto alla (pur manifestamente tardiva) eccezione attorea in forza della quale la professionista sarebbe venuta meno ai propri obblighi informativi preventivi rispetto al cliente
. Pt_1
pagina 14 di 26 2.
Venendo a esaminare la (unica, originaria) prospettazione attorea, in forza della quale l'avvocato avrebbe commesso gravi errori nelle proprie scelte difensive, si deve constatare che ogni CP_1 assunto attoreo è infondato.
Occorre a tal proposito ricordare (e ciò vale per tutte e tre le attività difensive assunte dall'avvocato
, qui oggetto di doglianza) che è consolidato il principio di diritto in forza del quale le CP_1 obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.
Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione.
2.a.
Va in primo luogo esaminata la causa civile n. 71 / 2016 R.G. Tribunale di MI (documenti 3,5,10 attorei;
documenti 1 e da 3 a 7 convenuta).
conveniva il Comune di OS (quale proprietario concedente) nonché il Persona_2 Pt_1 odierno attore e gli altri enfiteuti (o loro eredi) avanti al Tribunale di MI, per vedere accertata in proprio favore l'intervenuta usucapione del terreno distinto al C.T. di detto terreno f. 44 mappale 19 per uso esclusivo ultraventennale (consistito nel dare corso alla coltivazione di kiwi e nel recingere il terreno con un cancello tenuto chiuso a chiave, le cui chiavi erano nella esclusiva disponibilità della
. Per_2
Solamente il (qui attore) si costituiva, patrocinato dall'avvocato . Pt_1 CP_1
Contestava la ricostruzione avversa, deducendo: di avere, al pari degli altri “comproprietari”, esercitato il proprio diritto sul terreno de quo (effettuando sopralluoghi e verifiche, e sporgendo denunce-querele a tutela); che tutto era cominciato con l'incarico conferito da (enfiteuta) a Parte_4 Per_1 figlio della per lavori di pulitura del terreno;
che la aveva approfittato della
[...] Per_2 Per_2 situazione, iniziando a porre in essere atti uti domina peraltro assai di recente. pagina 15 di 26 Chiedeva quindi il rigetto della domanda.
Nel corso di quel giudizio venivano depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
In particolare, l'avvocato depositava memoria n. 2 datata 30 giugno 2016, con la quale CP_1 chiedeva l'esame di due testi su capitoli da 1 a 6 e produceva decreto di citazione a giudizio emesso nei Per_ confronti del per il reato di occupazione abusiva del terreno oggetto di domanda.
Con prova delegata, svoltasi avanti a questo Tribunale, veniva esaminata la teste del convenuto avvocato il cui esito è stato già prima sinteticamente illustrato. Testimone_1
Con note conclusive datate 27 gennaio 2020 l'avvocato CP_1
-preliminarmente chiedeva che fosse disposta la sospensione del giudizio civile ex art. 295 c.p.c. in Per_ attesa della definizione del processo penale pendente a quella data nei confronti del e della nel cui ambito il -come detto- si era costituito parte civile;
Per_2 Pt_1
-nel merito deduceva la genericità delle dichiarazioni rese dai testi attorei e per contro valorizzava la deposizione della teste di parte convenuta avv. e la valenza delle denunce-querele sporte - Tes_1 indicare quali atti interruttivi e comunque a valere quale espressa opposizione all'interversione del possesso-.
Con sentenza n. 155/2020 pubblicata il 18 febbraio 2020 il Tribunale civile di MI:
-accoglieva la domanda di usucapione proposta dalla valorizzava a tal proposito le Per_2 deposizioni dei 2 testi attorei esaminati e sottolineava come il convenuto non avesse offerto elementi di prova idonei a contrastare la pretesa attorea (quali: mera detenzione, per tolleranza del proprietario e/o degli enfiteuti;
atti idonei a interrompere o sospendere l'utilizzo ad usucapionem);
-condannava il convenuto costituito al pagamento delle spese di lite in favore di parte Pt_1 attrice, liquidandole in euro 1.411,60 oltre accessori in favore dei difensori attorei dichiaratisi antistatari.
Rispetto a tale causa, parte attrice assume la responsabilità dell'avvocato , la quale non CP_1 avrebbe offerto la prova di (a dire dell'attore esistenti) atti interruttivi (lettere; querele del 23.11.2013 e Per_ del 29.1.2016 rispettivamente proposte nei confronti del e della . Per_2
pagina 16 di 26 La convenuta si è difesa evidenziando:
-di avere svolto ogni attività necessaria (anche produzioni documentali), per contrastare la domanda di usucapione;
-che, in accoglimento dell'istanza contenuta nella memoria n. 2, veniva ammessa la teste avv.
[...]
esaminata sui capitoli attorei in sede di prova delegata;
Tes_1
-di avere prodotto unitamente alla comparsa conclusionale il fascicolo relativo al procedimento penale Per_ in corso nei confronti del e della chiedendo la sospensione del giudizio civile. Per_2
Orbene, nessun rimprovero a ben vedere può essere mosso all'operato dell'avvocato , per CP_1 le seguenti ragioni.
In primo luogo, si è detto del manifesto e reciso intendimento del di contrastare la domanda Pt_1 di usucapione.
Ergo, l'avvocato diligentemente assecondava tale intendimento e formulava difese mere, CP_1 utilizzando/producendo i documenti che il proprio assistito le aveva messo a disposizione.
A tale ultimo proposito, va sottolineato che il nel presente giudizio ha dedotto di avere a Pt_1 disposizione “lettere” che avrebbero potuto essere idonee a interrompere la prescrizione ove fossero state prodotte nella causa n. 71/2016 R.G.
Ma di tali lettere non vi è alcuna traccia, perché il qui non ha prodotto alcunché sul punto. Pt_1
Il , peraltro, in forza del principio di vicinanza della prova avrebbe potuto agevolmente Pt_1 produrre tali missive nel presente giudizio, ove fossero state esistenti, ma ciò non ha fatto.
E comunque, se anche esistenti, egli avrebbe dovuto anche provare di averle girate al proprio difensore.
Oltretutto, la notevole attenzione prestata dal rispetto alla vicenda del terreno per cui è Pt_1 causa fa comprendere che, se egli avesse avuto a disposizione delle missive, le avrebbe (quantomeno qui) prodotte.
Ergo egli non può rimproverare l'avvocato di non avere prodotto documenti, della cui CP_1 effettiva esistenza nulla è dato di sapere.
E ancora, l'avvocato ha formulato capitoli di prova per testi, che sono stati ammessi;
e ha CP_1 dato corso diligentemente alla prova delegata.
pagina 17 di 26 Ulteriormente, anche a volere ritenere provato che l'avvocato nella causa 71/2016 R.G. CP_1 avesse prodotto le denunce-querele proposte dal (parte attrice qui lo contesta), si sarebbe Pt_1 trattato di atti che non avrebbero giovato al al fine di contrastare la domanda di usucapione. Pt_1
A tal proposito si veda Cass. 6244/1980: “La querela -a differenza della costituzione di parte civile- non può essere annoverata nella categoria degli atti, tassativamente determinati, ai quali l'art. 2943 cod. civ. attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione” (qui da intendersi come utili atti dimostrativi della volontà dell'enfiteuta di contrapporsi espressamente -nel ventennio utile Pt_1 ai fini della usucapione- a condotte acquisitive da parte della . Per_2
Giova infine evidenziare:
-che ai sensi dell'articolo 654 c.p.p. “Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna … pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile …, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”;
-che l'avvocato proprio a fronte di tale norma tentò, mediante l'istanza ex art. 295 c.p.c. CP_1 formulata in comparsa conclusionale, di conseguire la sospensione del processo civile, con l'auspicio che il processo penale terminasse con sentenza di condanna degli imputati sì da poterne (ove irrevocabile) invocare l'efficacia di giudicato in sede civile;
a fronte di un giudicato di condanna, ella avrebbe potuto sostenere in sede civile, con maggiore forza, la tesi della non intervenuta usucapione stante la condotta illecita accertata irrevocabilmente in sede penale;
-che il Tribunale di MI, peraltro, nulla ebbe a statuire in sentenza rispetto all'istanza di sospensione
(evidentemente ritenendola assorbita dalle statuizioni assunte), cosicché nulla è addebitabile all'avvocato che tentò quanto possibile. CP_1
Emerge così l'assenza di condotte inadempienti che possano essere ascritte all'avvocato CP_1
2.b.
Va ora esaminata la causa instaurata dal con ricorso datato 22 giugno 2016 nei confronti Pt_1 della avanti al Tribunale di MI – Sezione Specializzata Agraria. Per_2
pagina 18 di 26 Si vedano i documenti 6 e 7 attorei.
Come si legge nel ricorso, il (patrocinato dall'avvocato : Pt_1 CP_1
-esponeva: di essere “comproprietario” del terreno mappale 19 di cui si è detto;
che la Per_2 occupava da circa 12 anni tale terreno sine titulo, senza che vi fosse un regolare contratto di affitto di fondo rustico, attivando la coltivazione di piantagioni di kiwi;
di essersi fermamente opposto all'occupazione; di avere esperito tentativo di conciliazione, con esito negativo;
che la non Per_2 aveva rilasciato il fondo;
-concludeva chiedendo la condanna della al rilascio del terreno agricolo di cui si è detto (ai Per_2 sensi della legge 203/1982) e al pagamento del canone per la coltivazione del fondo (quantificabile in
2.000 euro annuali x 12 anni di occupazione).
La resistente si costituiva a mezzo difensori. Per_2
La Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di MI con ordinanza comunicata/notificata al ricorrente in data 16-31 marzo 2017: Pt_1
-rilevava: che la competenza della Sezione Agraria si radica allorquando sia allegata la sussistenza di un contratto agrario indipendentemente dalla natura del fondo oggetto di domanda;
che il ricorrente aveva dedotto che la deteneva il fondo senza alcun contratto di affitto;
che quindi Pt_1 Per_2 difettava il presupposto idoneo al radicamento del giudizio avanti alla Sezione Specializzata;
-pertanto, dichiarava la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale di MI, assegnando alle parti termine di gg. 60 per la riassunzione;
e condannava il ricorrente al pagamento Pt_1 delle spese processuali che liquidava in euro 807,50 oltre accessori.
Rispetto a tale causa, l'odierno attore lamenta che l'avvocato abbia Pt_1 CP_1 inesattamente adito la Sezione Specializzata Agraria, visto il risultato decisorio raggiunto.
La convenuta avvocato si è difesa sottolineando che la sentenza dichiarativa di CP_1 incompetenza era stata emessa “aderendo a un principio giurisprudenziale non pacifico, essendoci diverse pronunce con conclusioni diametralmente opposte”.
pagina 19 di 26 Effettivamente, esistono pronunce della Suprema Corte che ravvisano la competenza delle Sezioni
Specializzate Agrarie anche qualora la parte ricorrente miri a vedere accertata (come nel caso di specie)
l'inesistenza di un rapporto riconducibile alla disciplina speciale.
E così si veda Cass. 37592/2022: “Appartengono alla competenza della sezione specializzata agraria le controversie che presuppongono l'accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare, onde stabilire se esso sia compreso o meno fra le fattispecie a cui è applicabile la disciplina speciale e, dunque, anche la domanda con la quale l'attore, in presenza di una condotta del convenuto che presuppone la qualificazione del titolo di detenzione di un fondo in termini di rapporto agrario, chieda l'accertamento negativo di tale rapporto e, quindi, invochi
l'applicazione delle regole comuni del diritto civile”.
Si vedano anche:
-Cass. 35345/2022: “Per radicare la competenza funzionale della sezione specializzata agraria - da ultimo prevista, in via generale, dalla legge, n. 29 del 1990 è necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell'accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari, senza che, nella introduzione del giudizio, le parti siano tenute ad indicare, specificamente ed analiticamente, la natura del rapporto oggetto della lite, essendo quel giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano la astratta individuazione delle caratteristiche e del "nomen iuris" dei rapporti in contestazione, pur nella eventualità che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia, come nel caso in cui risulti da stabilire se il convenuto per il rilascio di un fondo sia un occupante "sine titulo" ovvero, alla stregua di una prospettazione "prima facie" non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto, o di altro contratto agrario. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la competenza della sezione specializzata agraria, che l'aveva declinata a favore di quella ordinaria, erroneamente ritenendo di essere esonerata da ogni accertamento positivo o negativo sulla natura del rapporto, posto che la parte resistente aveva eccepito di essere occupante senza titolo del fondo oggetto della domanda e di averlo usucapito)”;
-Cass. 19331/2018: “Appartiene alla competenza della sezione specializzata agraria non soltanto la cognizione delle controversie che hanno come oggetto esclusivo ed immediato l'applicazione ovvero
l'esclusione di proroghe a rapporti dei quali sia pacifica o già accertata la natura agraria, ma anche di quelle controversie che presuppongono l'accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare onde stabilire se esso sia compreso o meno fra le fattispecie cui è applicabile la disciplina vincolistica. Ne consegue che tale competenza ricorre sia nel
pagina 20 di 26 caso in cui la questione attinente all'applicabilità delle norme speciali venga eccepita dal convenuto per il rilascio del fondo, sia nell'ipotesi in cui ne venga invocato dall'attore l'accertamento negativo”.
E a dire il vero lo stesso avvocato Bertuccini (che qui difende il ), nel momento in cui in Pt_1 sede penale si costituì parte civile per il nell'anno 2019 (come prima evidenziato), a Pt_1 supporto della domanda risarcitoria ebbe a invocare anche la “disciplina speciale dei contratti agrari di cui alla Legge 3 maggio 1982 n. 203” e la “disciplina generale dell'impresa agricola”.
Dunque, a dire il vero la Sezione Specializzata Agraria di MI avrebbe anche potuto aderire al diverso orientamento prima evidenziato, invece che all'orientamento menzionato nell'ordinanza (ove viene fatto richiamo di precedenti del 2009 e del 2012).
A ciò consegue che va escluso qualsivoglia profilo di responsabilità a carico dell'avvocato
. CP_1
La causa, per come proposta, era soggetto alla solita alea decisoria.
Va anche precisato che in tale contesto a poco rileva che l'avvocato nel ricorso CP_1 introduttivo avesse fatto riferimento alla qualità del quale “comproprietario”. Pt_1
Si tratta di formula che pare essere dissonante rispetto alla qualità, in altra sede attribuitasi dal
, di enfiteuta/livellario (ferma dunque la proprietà del fondo in capo al Comune). Pt_1
Comunque, il Tribunale specializzato adito (qualora avesse valutato il merito del rapporto) avrebbe potuto riportare il tutto a esatta qualificazione, sulla base di quanto dedotto e prodotto dalle parti
(denuncia di successione e quant'altro prima illustrato).
Con il termine “comproprietario” l'avvocato intese attribuire al una qualità CP_1 Pt_1 che comunque lo legittimava ad adire la Sezione Specializzata, quale soggetto che deduceva di avere la disponibilità del fondo.
2.c.
Va ora esaminata la causa n. 105/2018 R.G. instaurata dal avanti al Tribunale civile di Pt_1
MI.
Si vedano i documenti 8 e 9 attorei.
pagina 21 di 26 Il , assistito dall'avvocato con atto di citazione notificato in data 12 gennaio Pt_1 CP_1
2018 conveniva la avanti al Tribunale civile di MI, professandosi “comproprietario” del Per_2 terreno mappale 19, lamentandone l'occupazione sine titulo e chiedendo la condanna al rilascio oltre al pagamento di somma corrispondente al canone spettante per l'affitto di fondi agrari, avendo la Per_2 usufruito di tale fondo per 12 anni coltivandolo a kiwi.
La convenuta si costituiva a mezzo difensori, contestando ogni assunto avverso e chiedendo il Per_2 rigetto delle domande e condanna ex art. 96 c.p.c.
Il Tribunale con sentenza n. 792/2019 pubblicata il 3 settembre 2019:
-qualificava la domanda attorea come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., valorizzando la scelta attorea consistita nel professarsi “comproprietario” del fondo;
-rigettava la domanda attorea, ritenendo che il non avesse dato prova di avere esercitato sul Pt_1 bene (egli e il dante causa) un dominio idoneo all'usucapione e non avendo effettuato idonee produzioni (non essendo risultate sufficienti produzioni quali la visura ipotecaria del bene, il decreto di rinvio a giudizio, l'atto di pignoramento immobiliare e la denuncia di successione);
-rigettava l'istanza ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta Per_2
-condannava l'attore al pagamento delle spese processuali, compensandole per ¼ alla luce del rigetto dell'istanza ex art. 96 c.p.c., cosicché la somma posta a carico dell'attore, già operata la compensazione, ammontava a euro 3.626,25 oltre accessori.
Da ciò parte attrice ha dedotto la grave responsabilità professionale dell'avvocato , la CP_1 quale aveva riproposto il ricorso (già proposto avanti alla Sezione Specializzata Agraria) avanti al
Tribunale ordinario di MI, formulando (senza provarla) domanda di rivendicazione.
La convenuta avvocato si è qui difesa, deducendo di avere riassunto avanti al Tribunale CP_1
Ordinario la causa già instaurata avanti alla Sezione Specializzata Agraria.
E anche che si trattava effettivamente di azione di rivendica della proprietà supportata dai “titoli di provenienza del bene forniti dal suo patrocinato”, peraltro non ritenuti sufficienti da quel Tribunale.
Neppure in questo caso emergono elementi che consentano di ravvisare la responsabilità dell'avvocato
. CP_1
pagina 22 di 26 In primo luogo, a ben vedere e contrariamente a quanto dedotto dall'avvocato , la causa CP_1 di cognizione ordinaria non veniva instaurata avanti al Tribunale ordinario di MI a seguito di riassunzione della causa definita dalla Sezione Specializzata Agraria del medesimo Tribunale con ordinanza del febbraio 2017 (vedasi punto 2.b. che precede).
Infatti, quel giudice assegnava termine di gg 60 per la riassunzione.
L'ordinanza veniva notificata a mezzo del servizio postale al in data 31 marzo 2017. Pt_1
Quindi il termine di gg 60 decorreva da tale ultima data.
Peraltro, l'atto di citazione introduttivo della causa 105/2018 R.G. veniva notificato dal alla Pt_1 in data 12 gennaio 2018, a termine di gg 60 pienamente consumato. Per_2
Quindi a tutti gli effetti la causa 105/2018 R.G. costituisce nuova e autonoma causa.
Trattasi di aspetto qui segnalato per completezza, che comunque di per sé non è idoneo a radicare la responsabilità dell'avvocato . CP_1
Tanto chiarito, si deve constatare che l'avvocato , a fronte della precisa e ferma volontà CP_1 del cliente di opporsi alle pretese della di acquisizione del fondo mappale 19, non Pt_1 Per_2 poté esimersi dal continuare ad assecondare i fermi intendimenti del proprio assistito.
Ella produsse tutti i documenti offertile dal cliente (ché di altri, in tesi attorea ricevuti dall'avvocato ma non prodotti, non vi è traccia). CP_1
La professionista continuò anche avanti al Tribunale ordinario a fare riferimento alla “comproprietà” del fondo mappale 19 in capo al , ma anche in questo caso va ribadito che con ciò la Pt_1 professionista intese attribuire al una qualità che comunque lo legittimava ad adire il Pt_1
Tribunale, quale soggetto che deduceva di avere la disponibilità del fondo.
Sarebbe stata la disamina dei documenti, semmai, a dequalificare la posizione del a titolare Pt_1 di un diritto reale minore (enfiteusi).
In fondo, la domanda di pagamento di una somma per l'uso indebito del fondo poteva attagliarsi sia alla qualità di dedotto comproprietario sia alla qualità di dedotto enfiteuta pro quota (tenuto comunque a corrispondere al Comune un canone, il cui rimborso veniva chiesto alla indicata come Per_2 occupante sine titulo).
Giova aggiungere che al momento della instaurazione del giudizio 105/2018 R.G. (12 gennaio 2018) era ancora pendente la causa 71/2016 R.G. esaminata sub 2.a., la cui sentenza sarebbe stata pubblicata oltre due anni dopo, il 18 febbraio 2020.
Quindi si giustifica l'iniziativa assunta dall'avvocato su incarico del . CP_1 Pt_1
pagina 23 di 26 Nella causa 71/2016 R.G. era l'attrice a vantare di avere acquistato il bene per intervenuta Per_2 usucapione.
Nella causa 105/2018 R.G. era l'attore (che nella causa 71/2016 R.G. aveva svolto mere Pt_1 difese) a vantare un uso protratto, a suo dire giustificante (previo accertamento in capo a sé del diritto di comproprietà -o di diritto reale minore- sul terreno mappale 19) l'adozione di una pronuncia di condanna della al rilascio del bene in proprio favore e al pagamento di una somma per l'uso Per_2 indebito del terreno effettuato nel corso di 12 anni di occupazione sine titulo.
Infine, il non è riuscito a provare per tabulas di essere in possesso di documenti utili ai fini Pt_1 del decidere, che l'avvocato avrebbe omesso di produrre: quindi nessuna negligenza per CP_1 omissione è ravvisabile.
Pertanto, anche tale punto di domanda è infondato e va rigettato.
3.
3.a.
Atteso il rigetto delle domande proposte dal nei confronti dell'avvocato Pt_1 CP_1 risulta assorbita la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della AT in causa Contr
per il caso di soccombenza.
3.b.
Atteso quanto esposto e statuito, non va dato corso all'istanza istruttoria insistita dalla parte attrice in via subordinata in sede di precisazione delle conclusioni (“Solo in subordine si insiste … per
l'ammissione di CTU al fine di accertare il valore del diritto perduto dal sig. sul fondo rustico Pt_1 sito nel Comune di OS, identificato al NCT foglio 44, particella 19”), trattandosi di adempimento irrilevante.
pagina 24 di 26 C)
1.
Secondo il principio della soccombenza, le spese sostenute dalle parti convenuta e AT (la Contr AT in causa di si era resa necessaria in relazione alla tesi di responsabilità professionale sostenuta dall'attore , risultata infondata) vanno poste a carico di parte attrice. Pt_1
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-la presente causa, in quanto di valore indeterminabile, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 55/2014 va considerata “… di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”;
-nel caso di specie sussistono i presupposti per applicare lo scaglione da euro 26.000,01 a euro
52.000,00 (Tabella 2);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 7.000,00 in favore della convenuta e pari Contr somma in favore della AT in causa , oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo
2 comma 2 D.M. citato, CPA e IVA come per legge.
Spettano all'avvocato anticipazioni per euro 759,00 (si tratta del C.U. corrisposto dalla CP_1
Contr convenuta per la AT in causa di : si vedano il deposito telematico in data 13 luglio 2021, e il deposito cartaceo in data 15 ottobre 2021, del quale ultimo dà atto lo Storico Fascicolo).
2.
Sull'istanza di liquidazione del compenso ai sensi della disciplina dettata in materia di Patrocinio a spese dello Stato, depositata dall'avvocato Bertuccini in data 4 giugno 2024, si provvede come da separato decreto. pagina 25 di 26
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• Rigetta le domande proposte da nei confronti di avvocato Parte_1 CP_1
CP_2
• Condanna al pagamento in favore di avvocato Parte_1 CP_1 CP_2 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.000,00 per compenso di avvocato ed euro 759,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
• Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_3 spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
• Provvede come da separato decreto in ordine alla istanza di liquidazione del compenso ai sensi della disciplina dettata in materia di Patrocinio a spese dello Stato, depositata dall'avvocato
Bertuccini in data 4 giugno 2024.
Così deciso in Bologna il 25 luglio 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci)
pagina 26 di 26