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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1056 R.G.A. 2022 promossa in grado di appello D A rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonino Rizzo, ed elettivamente domiciliato Pt_1 presso l'Avvocatura distrettuale Inps sita in Palermo via F. Laurana n.59 appellante C O N T R O rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Paternò presso il cui studio in Parte_2
Palermo via N. Turrisi n.59 è elettivamente domiciliato appellato all'udienza di discussione del 10 aprile 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO 1) Con atto di citazione innanzi al Tribunale G.L. di Marsala, ha Parte_2 chiesto il riconoscimento del diritto alla defiscalizzazione della pensione n.1104105 categ. VO per il periodo dal 31.01.2019 al 31.08.2020 ai sensi e per gli effetti della “convenzione contro la doppia imposizione” di cui alla legge n.338/1981 in vigore tra Italia e Tunisia, e conseguentemente la condanna dell' al rimborso della somma di €27.543,34, Pt_1 trattenuta dall'Ente quale sostituto d'imposta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché il risarcimento del maggior danno patito da liquidarsi in via equitativa. A sostegno dell'azione incoata ha dedotto di essersi trasferito in Tunisia nel dicembre del 2018 e di aver stabilito la propria residenza nella città di Sousse con conseguente iscrizione AIRE, formalizzata il 31.01.2019 presso l'Ufficio Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero dell'Ambasciata d'Italia in Tunisia. Di aver, dunque, presentato istanza all' al fine di veder riconosciuto il Pt_1 beneficio dell'esenzione delle ritenute alla fonte in Italia sul trattamento pensionistico in godimento, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione Italo-Tunisina del 1981, trasmettendo il previsto modello EP-I/2 cod. CI532 - come richiesto dall'Ente previdenziale - con attestazione in calce dell'autorità fiscale tunisina, nonché certificazione AIRE.
Pag.1 Ha lamentato che nonostante fosse in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla citata Convenzione e nonostante i numerosi solleciti inoltrati, l' , adducendo CP_1 svariate ed infondate motivazioni non aveva evaso la sua istanza. L' si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, il mutamento del Pt_1 rito ex art. 426 c.p.c.; nel merito, contestava la fondatezza della domanda spiegata da controparte all'uopo rilevando che “…il sostituto d'imposta ha la facoltà di applicare direttamente l'esenzione prevista dalle convenzioni internazionali sulla doppia imposizione, accertandone i presupposti sotto la propria responsabilità; facoltà, NON obbligo… ….. ove il sostituto d'imposta, come in questo caso, abbia avuto dubbi sulla residenza all'estero e sulla decorrenza effettiva di tale decorrenza (dubbi per altro legittimi in presenza dei dati presenti sulle piattaforme telematiche che si badi bene sono alimentate quanto ai dati anagrafici dagli enti locali di residenza), legittimamente può astenersi dall'effettuare esso stesso e direttamente l'esenzione dalle imposte, perché lo si ripete è una sua facoltà non un obbligo…”. Soggiungeva che, in tal caso, l'interessato aveva l'onere di attivarsi presso l'Agenzia delle Entrate chiedendo direttamente il rimborso delle somme versate. Il Giudice adito, dopo aver disposto il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. ed ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, con sentenza n.699/2022 resa il 31.05.2022, ritenuta “sussistente la giurisdizione ordinaria avendo l'istituto effettuato una illegittima ritenuta”, ha accolto, per quanto di ragione, la domanda di condannando l' al pagamento di €27.543,34 - al netto Parte_2 Pt_1 dell'imposta addizionale regionale e comunale – oltre accessori. Richiamata la ratio della normativa di riferimento - ossia quella di eliminare la sovrapposizione di sistemi fiscali nazionali onde evitare che i contribuenti subiscano un maggior carico fiscale sui redditi percepiti – il Tribunale, accertata la sussistenza in capo al Paternò di tutti i requisiti richiesti dalla legge, ha osservato che l' “…non ha Pt_1 comunque formalmente rigettato la domanda di defiscalizzazione del ricorrente – così di fatto impedendo allo stesso di inoltrare alla competente dell'Agenzia delle Entrate la prevista istanza di rimborso-“ e, dunque, non “ non avrebbe potuto effettuare la trattenuta della quale si discute…”. Ha, inoltre, evidenziato che “…Il resistente non ha contestato né la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del chiesto beneficio, né l'ammontare della somma quantificata dal ricorrente con la conseguenza che la domanda deve essere accolta…”. Ha invece, rigettato la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal . Pt_2
Avverso tale decisione ha interposto appello l' con ricorso depositato il 10 Pt_1 ottobre 2022, chiedendone la riforma. Con un unico, articolato, motivo l' deduce l'errore in cui sarebbe incorso il Pt_1
Tribunale laddove non ha ritenuto condivisibile la tesi difensiva prospettata nella memoria di primo grado circa la ritenuta sussistenza di una mera “facoltà” e non anche di un “obbligo” in capo all'Istituto di procedere all'esenzione dal pagamento dell'imposta. All'uopo, ha precisato che ai sensi degli articoli 18, 22 e 27 della Convenzione Italo-Tunisina il metodo per evitare la doppia imposizione è la deduzione fiscale e ove ciò non sia sufficiente attraverso il rimborso da richiedere alla competente Agenzia delle Entrate. Rileva che la Convenzione “… non prevede l'applicazione dell'esenzione fiscale in modo diretto ad opera del sostituto d'imposta” potendo essere “il sostituto d'imposta …. un soggetto privato (datore di lavoro, banca ecc.)” sul quale non incombe l'obbligo “di verificare ed applicare in modo diretto l'eventuale esenzione fiscale in base alla convenzione internazionale…”. Pag.2 si è costituito in giudizio con memoria depositata il 22 gennaio Parte_2
2025, resistendo al gravame. In particolare, ha dedotto “…il giudice di primo grado, nelle motivazioni a sostegno della propria statuizione, ha posto … l'accento sulla circostanza di come l' non abbia mai contestato né Pt_1 la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del chiesto beneficio, né l'ammontare della somma quantificata dal ricorrente, né tantomeno abbia mai formalmente rigettato la domanda di defiscalizzazione del ricorrente, precisando altresì che, in adesione alla giurisprudenza di legittimità sul punto richiamata anche dalle parti, rende nel caso di specie sussistente la giurisdizione ordinaria avendo l' effettuato una illegittima ritenuta…”. CP_1
L'Agenzia delle Entrate, sebbene regolarmente citata, è rimasta contumace. Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) In via preliminare va dato atto del passaggio in giudicato delle statuizioni di primo grado che non state oggetto di impugnazione (neppure in via incidentale) riguardanti, tanto, la ritenuta sussistenza della giurisdizione ordinaria, quanto, il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta da . Pt_2
Tanto premesso, l'appello dell' - che si limita riproporre sotto forma di Pt_1 doglianza quanto già sostenuto in prime cure circa la natura facoltativa in capo allo stesso di procedere all'esenzione fiscale - non è meritevole di accoglimento. L'art. 18 della L. n.388/1981 di ratifica della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Tunisina sottoscritta dagli Stati interessati al fine di evitare la doppia imposizione fiscale in materia di imposte sul reddito nonché di prevenire le evasioni fiscali, prevede che “…Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato…”. Ai fini della sopracitata defiscalizzazione dell'imposta ad opera dello Stato di provenienza - con tassazione esclusiva nello Stato estero di effettiva residenza - occorre che l'avente diritto abbia soggiornato almeno 183 giorni anche non consecutivi in Tunisia, abbia trasferito la sua residenza con consequenziale certificazione AIRE rilasciata dal compente Ufficio dell'Ambasciata d'Italia in Tunisia e che sia in possesso dell'attestazione ufficiale dello Stato contraente in cui risiede certificante che sussistono le condizioni richieste per godere dei benefici previsti dalla Convenzione. Orbene, per come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, risulta provato che l'appellato, al momento della presentazione della domanda all' (avvenuta Pt_1 mediante compilazione dell'apposito modulo predisposto dallo stesso CP_1 previdenziale), possedeva tutti i requisiti richiesti dalla legge ai fini della defiscalizzazione. D'altro canto e a ben vedere, si osserva, l' ha soltanto addotto, in sede CP_1 amministrativa, dubbi circa l'effettiva residenza del in Tunisia, senza, di fatto, Pt_2 neanche formalizzare un rigetto della domanda. Dubbi, per altro, del tutto infondati alla luce delle certificazioni (incontestate) inoltrate a tal fine dal all' e depositate agli atti di causa (cfr. doc. fascicolo Pt_2 Pt_1 di parte). Va da sé, dunque, che l' (che non è un datore di lavoro privato rispetto al Pt_1 quale, per ovvie ragioni, non può certamente pretendersi sussistente l'obbligo di Pag.3 procedere alla detassazione) aveva a disposizione tutti gli elementi per procedere direttamente all'applicazione all'esenzione fiscale sul trattamento pensionistico erogato in favore del (residente in Tunisia) in base alla sopra citata Convenzione, dovendosi Pt_2 escludere che, in casi del tipo di quello che occupa, al detto sia attribuita una CP_1 mera facoltà a provvedere (se così fosse, non è dato comprendersi per quale ragione l' stesso preveda la possibilità per il pensionato/contribuente di avviare il CP_1 procedimento mediante presentazione – come avvenuto nel caso di specie – di una formale domanda amministrativa). Consegue il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell' e si liquidano Pt_1 come da dispositivo in favore di parte appellata. Nulla sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate in ragione della dichiarata contumacia della stessa. Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella contumacia dell'Agenzia delle Entrate che dichiara, conferma la sentenza n. 699/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Marsala in data 31.5.2022. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di che liquida in complessivi euro 1.984,00 per compensi Parte_2 professionali oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge. Nulla sulle spese di questo grado nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo 10 aprile 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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