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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/07/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1861/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1861/2022 R.G. pendente tra:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv. Barelli Elena e Paganelli Luigi ed elettivamente domiciliato come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv. Parenti Giulio CP_1 C.F._1
e Bernardini Elena ed elettivamente domiciliato come da procura in atti;
APPELLATO
Causa trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del
27.03.2025 e decisa dal Collegio in data odierna, sulle seguenti Conclusioni:
Conclusioni appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito: in totale riforma della sentenza n. 555/2022 – RG 4277/2013, emessa dal Tribunale di
Pisa in data 26.4.2022, pubblicata il 29.4.2022, corretta in data 18.7.2022 e notificata in data
14.9.2022 ai fini della decorrenza del termine breve per l'appello ex artt. 325 e 326 c.p.c., dichiarare l'insussistenza di responsabilità del per carenza del nesso causale Parte_1 tra l'evento ed il danno per caso fortuito ravvisabile nell'esclusiva responsabilità del signor nella causazione del sinistro del 9.11.2008, e per l'effetto rigettare integralmente tutte le CP_1
domande proposte in prime cure avverso il dal signor in quanto Parte_1 CP_1
infondate in fatto e diritto per i motivi tutti di cui in narrativa, disponendo tutte le eventuali restituzioni del caso;
In subordine: riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro per cui è causa, riformare la sentenza appellata nel senso di accertare il grado di corresponsabilità del predetto soggetto nella misura almeno del 50%, ovvero nella diversa misura che codesta Ecc.ma Corte riterrà di giustizia, e ridurre di conseguenza l'entità del risarcimento del danno disposto a favore del signor con conseguente rimodulazione delle CP_1
quote delle spese legali del giudizio di primo grado e disponendo le eventuali restituzioni del caso;
Sempre in subordine: tenuto conto delle contestazioni in atti, ridurre i danni riconosciuti al signor
nella misura ritenuta di giustizia, in particolare considerando ricompresa nel danno CP_1
biologico da invalidità permanente la perdita alla capacità lavorativa generica del signor CP_1
In ogni caso: con vittoria di spese di lite, spese generali ed oneri fiscali per entrambi i gradi di giudizio, e quindi con condanna dell'appellato anche alla restituzione, totale o parziale, degli importi già ricevuti in prime cure a tale titolo ovvero, in subordine, comunque con riduzione delle spese legali già liquidate a suo favore nel giudizio di primo grado per i motivi tutti ut supra esposti, il tutto oltre al rimborso forfetario del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 per spese generali di studio, nonché relativi oneri fiscali, con distrazione delle spese in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Conclusioni appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, rigettare integralmente l'appello come formulato da parte avversa per tutti i motivi già esposti nei precedenti scritti difensivi, compresi i verbali di udienza e le osservazioni alla CTU e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata
n. 555/2022 – RG 4277/2013, emessa dal Tribunale di Pisa in data 26.4.2022 nell'ambito del procedimento n. R.G. 4277/2013, pubblicata il 29.4.2022, corretta in data 18.7.2022, compresa la liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado ed alle quali è stato condannato il
e liquidate in €.17.500,00 oltre iva, cpa e spese forfettarie, oltre successive Parte_1
occorrende, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario. Con vittoria di spese e compensi della presente procedura e di quella relativa alla procedura ex art. 351 II e III comma cpc sulla sospensiva, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato aveva convenuto il CP_1 Parte_1
dinnanzi al Tribunale di Pisa per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenza del sinistro stradale verificatosi in il 9.11.2008 alle ore Pt_1
18,00, in corrispondenza dell'incrocio tra via Rio Pozzale e via Ciro Menotti. In particolare, l'attore aveva spiegato che, mentre procedeva a bordo del proprio ciclomotore insieme a CP_2
aveva urtato una sbarra orizzontale costruita artigianalmente utilizzando un palo della
[...]
luce, non segnalata e non avvistabile, posta trasversalmente alla strada sterrata che costituisce la prosecuzione di via Rio Pozzale dopo l'incrocio, verosimilmente per impedirne l'accesso a estranei.
Il a seguito dello scontro, era caduto a terra e aveva riportato gravi lesioni di talché fu CP_1 portato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Lotti di Pontedera, ove fu sottoposto a intervento chirurgico e trasferito nel reparto di rianimazione in prognosi riservata, con la diagnosi di “politrauma con danno peritoneale”. Poiché il fatto era avvenuto nel territorio comunale di in una strada senza intestati che costituiva la prosecuzione di una strada pubblica, l'attore Pt_1 aveva agito in giudizio contro il ai sensi dell'art. 2051 c.c. Pt_1
Si era costituito il eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, Pt_1
escludendo di poter ricoprire la qualità di custode di una strada vicinale e, nel merito, sostenendo che il sinistro si fosse verificato per responsabilità esclusiva del il quale avrebbe tenuto una CP_1
condotta di guida non adeguata allo stato dei luoghi (procedendo a velocità eccessiva e senza rispettare il segnale di dare la precedenza).
Il Tribunale di Pisa, con sentenza non definitiva n. 321/2019, aveva affermato la legittimazione passiva del convenuto, ritenendo la strada di proprietà comunale in virtù della presunzione Pt_1
di demanialità degli spazi adiacenti alle strade comunali prevista all'art. 22 della Legge 20 marzo
1865 n. 2248 All. F e non superata dalla prova contraria del convenuto. La causa era stata, quindi, rimessa sul ruolo per esperire CTU medico-legale volta ad accertare il danno biologico subito dall'attore e stimato dal perito in 127 giorni di invalidità temporanea assoluta, in 70 giorni di invalidità temporanea al 75% e in 185 giorni di invalidità temporanea al 50%, riconoscendo poi postumi permanenti pari al 45%. All'esito dell'istruttoria, consistita nell'esperimento di detta CTU
e nell'assunzione di prove per testi, il giudice di prime cure ha condannato il a Parte_1 corrispondere a la somma di € 256.101,00 a titolo di risarcimento del danno non CP_1
patrimoniale ed anche la somma di € 160.000,00 a titolo di risarcimento per la perdita di capacità lavorativa generica, nonché a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in € 17.500,00 oltre spese generali, IVA e CAP. Nello specifico, il primo giudice ha ritenuto causa esclusiva del sinistro la presenza sulla strada della sbarra non adeguatamente segnalata, escludendo il ricorrere di un concorso colposo del danneggiato in quanto “a) non è stata provata alcuna condotta di guida da parte di quest'ultimo contraria al Codice della Strada;
b) non può ritenersi che attraverso l'uso della ordinaria diligenza l'Attore avrebbe potuto avvistare l'ostacolo, stante la sua struttura
(riprodotta fotograficamente in atti), la mancanza di segnalazione, l'assenza di catarifrangenti,
l'assenza d'illuminazione sui luoghi” (p. 4 sentenza appellata). Di conseguenza, il è stato Pt_1
condannato al risarcimento del danno biologico, quantificato in base alla CTU, e del danno da perdita della capacità lavorativa generica, escludendo invece la sussistenza di un danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica, in quanto né provata né allegata dall'attore.
2. Ha proposto appello il censurando l'impugnata sentenza per i seguenti Parte_1
motivi:
I Motivo: Erronea valutazione delle risultanze istruttorie nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto provata la dinamica del sinistro nonostante il mancato assolvimento del relativo onere probatorio da parte del danneggiato;
CP_1
II Motivo: Erronea considerazione della condotta imprudente del danneggiato, il quale viaggiava a velocità sostenuta e mancava di arrestarsi al segnale di dare la precedenza presente all'incrocio tra via Rio Pozzale e Via Ciro Menotti, comportamento costituente caso fortuito o, comunque, concorso colposo nella causazione del sinistro rilevante ex art. 1227, comma 1, c.c.;
III Motivo: Erroneo riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa generica, da considerarsi già ricompreso nel danno biologico liquidato.
Contestualmente all'appello il ha proposto istanza di sospensiva dell'efficacia Parte_1
della sentenza impugnata, inizialmente accolta con decreto presidenziale inaudita altera parte. La sospensione è stata poi confermata solo in parte dal Collegio con ordinanza del 16.02.2023, nei limiti della somma eccedente l'importo di € 200.000,00.
3. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio contestando tutti i motivi di CP_1
appello e sostenendo la correttezza della sentenza impugnata, di cui ha chiesto l'integrale conferma.
4. Con ordinanza del 13.06.2023 è stata disposta d'ufficio CTU volta ad accertare la dinamica del sinistro, con affidamento dell'incarico al P.I. A seguito del deposito Persona_1 dell'elaborato peritale, con ordinanza dell'11.04.2024, il Collegio ha formulato la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. “pagamento da parte del in favore di Parte_1 CP_1
a titolo di risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, della somma
[...] omnicomprensiva di 170.000,00 euro, liquidata all'attualità, somma comprensiva anche delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio e con spese di CTU, come liquidate da separato decreto, a esclusivo carico del . La proposta è stata accettata dal ma non Pt_1 Parte_1 dall'appellato danneggiato per cui, senza ulteriore istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 27.03.2025 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica;
depositati detti scritti difensivi, la causa è stata discussa e decisa nell'odierna camera di consiglio.
5. Preliminarmente, si dà atto dell'avvenuto passaggio in giudicato della statuizione circa la sussistenza della legittimazione passiva del contenuta nella sentenza non Parte_1
definitiva n. 321/2019. Lo stesso interessato, infatti, ha ammesso tale circostanza nel Pt_1 proprio atto di appello: “la sentenza n. 321/2019, in assenza d'impugnazione e riserva di appello, è divenuta definitiva” (p. 3 atto di appello). Non essendo stata formulata riserva di impugnazione e poiché nessuno dei motivi di appello proposti verte sulla legittimazione passiva, non occorre nemmeno fare applicazione di quella interpretazione giurisprudenziale secondo cui “allorquando
l'appellante, dopo aver fatto riserva di impugnazione contro una sentenza non definitiva, proponga appello avverso la sentenza definitiva, e, pur specificando di indirizzare il proprio gravame contro quest'ultima, investa effettivamente, con i motivi di censura, anche la precedente, deve ritenersi che l'impugnazione sia diretta contro entrambe le pronunce, a nulla rilevando la suddetta limitazione formale che, essendo in contrasto con la concreta intenzione espressa mediante il contenuto sostanziale delle argomentazioni svolte, va ritenuta frutto di un errore materiale” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3257 del 02/03/2012).
Ad ogni modo la legittimazione passiva del (rectius la titolarità dal lato passivo Pt_1 dell'obbligazione risarcitoria per danni derivanti da cose in custodia) va comunque confermata, una volta considerato che lo stesso ha riconosciuto la natura di strada vicinale della stradina Pt_1
sterrata su cui era posta la sbarra oggetto di causa (vedi doc. 5 fasc. di primo grado , alla Pt_1 luce del principio recentemente sancito dalla Suprema Corte in base al quale “Con riguardo alle strade vicinali, ove le stesse siano adibite al pubblico transito, sussiste la responsabilità ex art.
2051 c.c. del la quale può aggiungersi a quella dei comproprietari dei fondi viciniori, Pt_1
fondata sul concorrente obbligo di custodia discendente dalla titolarità del diritto di proprietà sul bene” (si cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8879 del 29/03/2023).
6. Venendo al merito, vanno esaminati congiuntamente i primi due motivi di appello perché entrambi attinenti alla ricostruzione della dinamica del sinistro, poi meglio accertata mediante la
CTU svolta in questo grado.
Con il primo motivo di appello, infatti, il ha censurato la sentenza di primo Parte_1
grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova della dinamica del fatto così come era stata descritta dall'attore e, conseguentemente, ha ritenuto la presenza della sbarra esclusivo fattore causale del sinistro. Secondo l'appellante, al contrario, la causa non poteva dirsi provata, dal momento che non era intervenuto sul posto alcun organo di Polizia, interpellata solo successivamente per accertare lo stato dei luoghi, e poiché l'unico testimone oculare,
[...]
terzo trasportato sul ciclomotore del non era stato citato come testimone CP_2 CP_1 dall'attore. A tal riguardo l'appellato ha eccepito di aver prodotto fin dall'atto introduttivo del primo grado il verbale di PG del Commissariato di Polizia Stradale di Pontedera contenente anche le dichiarazioni rese da (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione in Controparte_2
appello). Il ha comunque sostenuto che la connessione eziologica tra la sbarra e il sinistro CP_1
fosse un fatto pacifico perché mai contestato, come dichiarato anche dal primo giudice in sentenza.
Con il secondo motivo, invece, l'ente ha lamentato l'omessa considerazione da parte del giudice della condotta colposa del danneggiato stesso, condotta che avrebbe contribuito causalmente alla verificazione del sinistro, escludendo o comunque limitando la responsabilità del custode della strada. Tale ricostruzione è stata contestata dall'appellato, il quale ha eccepito l'assenza di prove a sostegno.
A parere della Corte per la risoluzione di ambedue le questioni appaiono dirimenti le risultanze della CTU cinematica a firma del P.I. , che di seguito si vanno a sintetizzare. Per_1
Il perito ha innanzitutto chiarito che la strada urbana nel tratto teatro del sinistro si presenta come una intersezione pianeggiante a “T” tra via Rio Pozzale e via Ciro Menotti, entrambe costeggiate da campi. In particolare, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, la via Rio Pozzale, dopo aver intersecato l'altra via perpendicolarmente, prosegue nella strada sterrata attraversata trasversalmente dalla sbarra, presunta causa dell'incidente. In corrispondenza dell'intersezione a raso tra le due strade all'epoca dei fatti era presente un segnale di dare la precedenza, che oggi è stato sostituito da uno stop.
Nella figura n. 1 contenuta nell'elaborato peritale è raffigurato lo stato dei luoghi all'attualità: Dalle figure 4 e 5 contenute nell'elaborato peritale si può osservare come a circa 8 metri dal margine destro di Via Ciro Menotti, perpendicolarmente allo sterrato e parallelamente al manto stradale, fosse presente la sbarra urtata dal motociclista.
Figura 5 Ingrandimento della precedente immagine Le immagini della sbarra e gli accertamenti successivi operati dalla Polizia Municipale confermano quanto asserito dall'attore: si trattava di una “barriera in metallo, utilizzata in passato come palo della pubblica illuminazione, terminante con un ulteriore tubo metallico modello innocenti” (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione in appello). La sbarra era posta a circa un metro dal suolo e sostenuta ad una estremità da un manufatto in cemento dotato di contrappesi utili a regolare l'apertura e chiusura della barriera.
Il CTU ha, dunque, accertato la sussistenza del nesso di causalità tra i danni riportati dall'attore e lo scontro con la sbarra di ferro, utilizzando gli accertamenti di P.G. e le dichiarazioni dei testimoni, nonché verificando i danni riportati dalla sbarra e osservabili nella planimetria eseguita dalla P.G.
(“la sbarra viene illustrata con una evidente deformazione al centro di 80 cm rispetto al suo allineamento”, p. 35 CTU).
Così ricostruita la vicenda fattuale presupposta, sussiste senz'altro la responsabilità oggettiva del in quanto custode della strada vicinale, dal momento che è stato accertato il collegamento Pt_1 causale tra la caduta dal motociclo del e l'urto con la sbarra di ferro. Detto accertamento, CP_1
infatti, è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità del custode della res essendo noto Pt_1
come la responsabilità ex art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode (si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Ciò posto, va analizzato se sussistano elementi per escludere o comunque limitare la responsabilità del verificando se quest'ultimo abbia fornito la prova del caso fortuito o, in alternativa, del Pt_1 concorso del danneggiato nella produzione dell'evento pregiudizievole, come invocato nel secondo motivo di gravame. A tal proposito il CTU ha constatato, quanto alle condizioni atmosferiche al momento del sinistro, che la visibilità risultava limitata al solo flusso luminoso dei fari dello scooter poiché il fatto era avvenuto in ora crepuscolare/notturna e il luogo non era illuminato da alcuna fonte luminosa.
Secondo il CTU, nel caso del veicolo guidato dal il flusso luminoso dei fari avrebbe dovuto CP_1
comunque garantire una profondità di illuminazione non inferiore a 15 metri.
Il perito ha quindi determinato le modalità di collisione tra la parte frontale dello scooter e la parte centrale della sbarra utilizzando apposito simulatore cinematico e “tenendo conto degli elementi disponibili e utilizzabili per determinare la modalità d'urto contro la sbarra e la velocità presumibilmente tenuta al momento dell'impatto, (deformazione della sbarra desumibile dalla planimetria, descrizione dei danni al ciclomotore” (pagg. 31,32 e 35 CTU: in particolare dalla planimetria in scala realizzata dalla P.G. e dalla lettura del relativo rapporto si evince che al suolo non sono state rilevate tracce relative al movimento dello scooter sia prima che dopo l'urto contro la sbarra e che la deformazione della sbarra post urto era di circa 80 cm rispetto al suo allineamento).
Figura 6 Planimetria redatta dalla P.G. si osservano le misure metriche dei punti di interesse e la deformazione della sbarra di circa 80 cm rispetto al suo allineamento. Dai calcoli effettuati il CTU ha dedotto che la velocità tenuta dallo scooter al momento dell'impatto fosse tra i 25 e i 30 km/h e che, di conseguenza, il mezzo avesse soltanto rallentato al segnale di dare la precedenza posto poco prima dell'incrocio con via Ciro Menotti, riducendo la propria velocità a 18/19km/h al momento del transito sulla linea di arresto, per poi accelerare fino ai
25/30km/h al momento dell'impatto con la sbarra (a tal proposito il CTU ha affermato che la distanza intercorrente tra la linea di arresto all'incrocio delle strade e la sbarra era complessivamente di circa 13,75 metri, mentre il tempo impiegato per percorrere tale distanza fu di circa 2,2 secondi, considerando una accelerazione di circa 1 metro al secondo per secondo).
Sulla scorta di queste premesse, il P.I. ha dedotto che “Il mancato avvistamento della Per_1 sbarra sicuramente dipese dal conducente lo scooter” ed ha individuato le ragioni del mancato avvistamento della nell'errore umano (es. distrazione), o in problematiche tecniche dello scooter
(impianto di illuminazione inefficiente, parabrezza con trasparenza insufficiente per l'uso notturno a causa di graffi o di opacità).
Dall'esame della perizia emerge, quindi, che la causa del sinistro fu sicuramente lo scontro dello scooter con la sbarra di ferro posta sulla stradina sterrata (contro la quale il andò ad CP_1 impattare senza nemmeno frenare e che a causa dell'urto subì una deformazione di circa 80 cm rispetto al suo allineamento), ma che detta sbarra sarebbe stata ben visibile dal da una CP_1
distanza di 15 m, corrispondente al flusso luminoso dei fari del suo scooter. Di conseguenza, il mancato avvistamento della sbarra e le gravi conseguenze lesive riportate dal sono CP_1
attribuibili alla condotta stessa del danneggiato, ossia alla velocità da lui tenuta, non risultata adeguata allo stato dei luoghi (ora crepuscolare, incrocio a raso con segnale di dare la precedenza e immissione in strada non asfaltata).
In altre parole, il fatto che il non abbia notato la sbarra è risultato imputabile a una CP_1
distrazione del medesimo o a problematiche del veicolo, non alla impossibilità oggettiva di scorgere la res (c.d. insidiosità). Si legge nelle conclusioni del perito: “Ci sono i fatti principali, ovvero che lo scooter condotto dall'attore con un passeggero a bordo, entrando su una strada sterrata non classificata che conduce in un campo, dopo circa otto metri urtò nella sbarra posta a chiusura della sterrata senza avvedersi della presenza dell'ostacolo, con una velocità di circa 25-30 km/h, pur essendo questo potenzialmente avvistabile dal flusso luminoso del faro” (p. 45 della CTU).
I difensori dell'appellante hanno presentato osservazioni alla CTU sostenendo che la CP_1
notevole deformazione della sbarra non può essere presa in considerazione come parametro oggettivo per la misurazione della velocità del ciclomotore perché sarebbe stato “dimostrato in corso di causa che la sbarra era stata oggetto di precedenti urti (cfr. doc.14 fasc. primo grado)” e hanno contestato le valutazioni del CTU in punto di presunta opacità del parabrezza in quanto, non essendo stato rinvenuto in loco alcun parabrezza, non si può ritenere provato che un parabrezza vi fosse (e che fosse graffiato ed avesse contribuito ad una peggiore visibilità).
A parere della Corte il CTU ha già esaurientemente risposto a dette osservazioni sostenendo, quanto alla prima, che “Non ci sono evidenze che indichino che la sbarra era già stata urtata” da altri veicoli prima del sinistro oggetto di causa e tale valutazione va senz'altro confermata, considerato che il doc. n.14 depositato dall'attore in primo grado consiste solo in un collage di ritagli di giornale
(peraltro fotocopiati neppure integralmente) in cui si dà semplicemente notizia del singolare sinistro che aveva coinvolto . CP_1
Quanto alla seconda osservazione il CTU ha convincentemente replicato che “non abbiamo alcuna notizia e alcuna fotografia concernente il parabrezza, sappiamo solo che probabilmente era installato giacché la P.G. testualmente: “Il veicolo presentava danni localizzati nella parte superiore anteriore all'altezza del manubrio: “… i montanti reggi parabrezza erano piegati all'interno verso la parte posteriore del veicolo …”, se ne deduce, ma non è certo, che essendovi i montanti del parabrezza, quasi sicuramente esistesse anche il plexiglass”.
Ne consegue che il presente giudizio va senz'altro deciso sulla scorta dei risultati della CTU, che appare completa, approfondita ed immune da censure sotto il profilo della coerenza logica.
Dal punto di vista giuridico, per quanto concerne il contegno del danneggiato, la Cassazione, in numerose pronunce (v. ex plurimis, Cass. nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 1° febbraio 2018; Cass 03/04/2019 n. 9315; Cass. 7/11/2021 n. 34886), ha stabilito che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, può atteggiarsi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Mentre per escludere la responsabilità del custode la condotta della vittima deve rivelarsi eccezionale, imprevedibile, inevitabile e dotata di efficacia causale esclusiva rispetto alla produzione dell'evento lesivo, il concorso del danneggiato nella produzione del danno richiede un accertamento diverso potendo sussistere in presenza di una condotta colposa di quest'ultimo, anche astrattamente prevedibile, che abbia contribuito causalmente al fatto lesivo. Ebbene, nel caso di specie, il comportamento imprudente del CP_1
non appare idoneo ad interrompere il nesso eziologico intercorrente tra la presenza della sbarra e le lesioni, dal momento che la distrazione del conducente o l'inefficiente stato del veicolo non valgono a caratterizzare la condotta come abnorme. Dalla ricostruzione della dinamica del fatto è emerso comunque che la condotta colposa del danneggiato abbia assunto rilievo di concausa dell'evento lesivo poiché, se il avesse prestato maggiore attenzione alla strada, il flusso dei fari gli CP_1 avrebbe senz'altro permesso di vedere l'ostacolo già a partire da circa 15 metri prima del potenziale impatto, distanza sufficiente per effettuare le opportune manovre per evitarlo, o quanto meno per rendere meno impattante l'urto contro di esso.
Venendo a quantificare in termini percentuali detto concorso di colpa va chiarito che lo stesso si determina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, c.c., mediante la comparazione della colpa della vittima con quella dell'offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all'altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno
(cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23804 del 04/09/2024). L'insieme degli accertamenti effettuati ha posto in luce la pari gravità delle condotte assunte dalle parti in lite con conseguente ripartizione delle responsabilità in un 50% a carico del odierno appellante ed un restante 50% a carico Pt_1
del danneggiato.
7. Venendo alla liquidazione dei danni, con il terzo motivo di appello, il ha Parte_1
innanzitutto lamentato una omessa motivazione circa i passaggi logici sottesi alla determinazione del quantum debeatur a titolo di risarcimento del danno biologico e in secondo luogo ha censurato la sentenza laddove è stata riconosciuta una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa generica, benché l'attore non avesse fornito prova di detto pregiudizio. Il motivo è solo in parte fondato. Quanto al danno non patrimoniale, il Tribunale ha provveduto alla quantificazione mediante le tabelle milanesi all'ora vigenti (2021) sulla base delle conclusioni della
CTU medico legale, che aveva accertato una IP del 45% e una IT totale per 127 giorni, al 75% per
70 giorni e al 50% per 185 giorni, così liquidando la somma di € 256.101,00, da devalutarsi alla data del sinistro e da rivalutarsi, con l'applicazione degli interessi, all'attualità.
Osservando le tabelle utilizzate si rileva come il giudice non abbia riconosciuto alcun importo a titolo di danno morale, limitandosi a sommare gli importi relativi al danno biologico temporaneo e permanente puri (229.173,00+26.928,00), privi dell'apposito incremento per sofferenza soggettiva.
Il danno è stato quindi quantificato in € 256.101,00, a fronte degli € 370.687,00 astrattamente liquidabili applicando le tabelle predette ma considerata anche la quota dovuta a titolo di danno morale (o sofferenza soggettiva interiore).
La somma riconosciuta dal giudice di prime cure appare, dunque, sorretta dall'utilizzo dei parametri tabellari avallati dalla Suprema Corte e non può ritenersi eccessiva o incongrua. Al contrario, proprio per l'esclusione della componente soggettiva, appare di molto inferiore rispetto all'importo astrattamente liquidabile, anche senza personalizzazione. Tale circostanza, tuttavia, non è emendabile in questa sede, avendovi il prestato acquiescenza non avendo proposto appello CP_1
incidentale sul punto.
Alla luce di tali premesse, va confermata la liquidazione del danno non patrimoniale operata dal primo giudice in complessivi € 256.101,00, da devalutarsi, secondo il criterio già indicato dal
Tribunale, sino alla data del sinistro (09.11.2008) con l'applicazione degli interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata sino ad oggi (luglio 2025). Si ottiene, quindi, l'importo di €
308.879,00, da dividere per due tenendo conto del concorso causale del danneggiato nella misura del 50%, e perciò riducendo l'importo a carico del in complessivi € 154.439,50. Pt_1
Tale somma, comprensiva di interessi compensativi, viene liquidata in moneta attuale con la presente sentenza, con cui il credito di valore si trasforma in credito di valuta;
pertanto su di essa sarebbero decorsi interessi di mora al tasso legale dalla sentenza sino al saldo, se non fosse già stata pagata in corso di causa a una somma superiore. CP_1
8. Discorso distinto va operato per la censura inerente l'erroneo riconoscimento di un danno patrimoniale da perdita/riduzione della capacità lavorativa generica, liquidato dal Tribunale in via equitativa in € 160.000,00.
A tal proposito l'appellante ha sostenuto che il pregiudizio alla capacità lavorativa generica non era stato né allegato né provato dall'attore che si assumeva danneggiato.
La censura è fondata: a ben guardare, quest'ultimo non ha mai neppure esplicitamente domandato il risarcimento di tale voce di danno, né con l'atto di citazione, né con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., essendosi limitato ad allegare in citazione, nella narrativa del fatto storico, di Parte essere stato riconosciuto invalido dalla di Pisa-Valdera con riduzione della capacità lavorativa pari al 46%, producendo a supporto dell'affermazione i doc. nn. 21, 22, 23.
In sostanza il nulla ha allegato in punto di riduzione della sua capacità lavorativa, non CP_1
chiarendo se e quale occupazione svolgesse al momento del sinistro e se, a causa di esso, non avesse più potuto svolgere la stessa attività lavorativa, o altre consimili, né sostenendo che la tipologia di lesioni concretamente riportate lo rendessero inabile al lavoro in generale, chiarendone i motivi.
La carenza asseriva non può neppure essere superata attingendo, come sostenuto da parte appellata, alla CTU medico legale svolta in primo grado, facendo leva sul seguente passaggio: “per quanto attiene alla compromissione della capacità lavorativa del tenuto conto del lavoro CP_1
concretamente svolto e delle attitudini (attività essenzialmente manuali) non si può negare che le mansioni di più rilevante impegno fisico debbano essere evitate” (p. 14 CTU), appunto perché non solo non è dato sapere quale fosse il lavoro svolto dal al momento del sinistro, ma anche CP_1 perché è evidente che il CTU, facendo riferimento all'attività concretamente svolta dal CP_1
intendesse riferirsi alla riduzione della capacità lavorativa specifica di costui, come comprovato dall'ulteriore seguente passaggio della CTU: “in ragione dei postumi detti, sussiste una compromissione della capacità lavorativa specifica e attitudinale da stimare nella misura di 1/3”.
Il CTU ha quindi sempre fatto riferimento alla riduzione di capacità lavorativa specifica subita dal danneggiato (parimenti mai richiesta dall'attore), mentre il Tribunale ha liquidato in via equitativa, con liquidazione separata rispetto al calcolo del danno biologico, la presunta perdita della capacità lavorativa generica, mai verificata dal CTU, con la seguente motivazione: “La diminuzione della capacità lavorativa generica, considerata la sua entità specificata dal CTU, l'età dell'attore all'epoca del sinistro, la mancanza di allegazione in merito a particolari attitudini lavorative, o relativamente ad una formazione professionale particolare, deve essere equitativamente equiparata ad un danno di euro 160.000,00”.
Il primo giudice ha quindi travisato le risultanze peritali, in quanto è ben noto come il danno da riduzione della capacità lavorativa generica sia un pregiudizio ben distinto dalla incapacità lavorativa specifica, quest'ultimo essendo anzi un danno di natura patrimoniale, a differenza del primo: “In caso di illecito lesivo dell'integrità psico - fisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttive di reddito, ne' è in procinto presumibilmente di svolgerla, è risarcibile quale danno biologico, che ricomprende tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sè considerato. Qualora, invece, a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale. Ne consegue che non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica.
Detto danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo
l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento, e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno” (cfr. Cass, Sez. 3, Sentenza n. 6291 del 18/04/2003); “All'interno del risarcimento del danno alla persona, il danno da riduzione della capacità lavorativa generica non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia - in quanto lesione di un'attitudine o di un modo d'essere del soggetto - in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico”
(cfr. Cass, Sez. 3, Sentenza n. 18161 del 25/08/2014); “In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 25%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17931 del 04/07/2019).
Anche recentemente la Suprema Corte ha ribadito che “Il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica, derivante da postumi macropermanenti, è un pregiudizio ulteriore e distinto rispetto a quello da incapacità lavorativa specifica ed è configurabile in presenza di una invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro (o comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali); tale danno può essere liquidato attraverso il ricorso alla prova presuntiva e non può essere riconosciuto in via automatica sulla mera base della elevata percentuale di invalidità permanente, richiedendosi in ogni caso la prospettazione di elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo” (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023).
Orbene, nel nostro caso nulla sappiamo di , ossia se e quale lavoro svolgesse CP_1 all'epoca del sinistro, quali fossero le sue attitudini personali, quale il suo titolo di studio e quindi la circostanza che egli abbia subito lesioni gravi (a causa di splenectomia, pancreasectomia distale, ricostruzione delle vie biliari) se può essere indicativa, come riferito dal CTU, della necessità di evitare mansioni “di rilevante impegno fisico” ossia lavori manuali (come ad es. il facchino o il muratore), di per sé non impedisce però al di poter svolgere lavori di concetto (come ad es. CP_1
l'impiegato), che notoriamente sono anche più redditizi e che, non conoscendo il titolo di studio del non possono a priori essere esclusi. CP_1
Nel caso di specie pertanto, anche a voler ammettere l'esistenza di una domanda risarcitoria di tale voce di danno avanzata per relationem mediante il solo riferimento in citazione ai documenti allegati nn. 21, 22 e 23, l'attore non ha fornito nessun elemento concreto necessario per poter formulare un giudizio prognostico presuntivo circa l'incapacità in futuro di poter svolgere un lavoro confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali;
ne consegue che nulla è dovuto per tale voce di danno.
9. Con le note scritte depositate il 31.10.2024 sostitutive dell'udienza del 05.11.2024, il Parte_1
ha prodotto la contabile di pagamento attestante l'avvenuto versamento, da parte della
[...] propria della somma di € 200.000,00 sul conto corrente Credit Parte_3
Agricole Italia intestato a con causale “Corte di appello di Firenze n. 1861-1/22 CP_1
RG”. Il versamento risulta effettuato in esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa, che aveva conservato la propria efficacia esecutiva nei limiti di € 200.000,00 in virtù dell'ordinanza di inibitoria parziale del 16.02.2023. Ciò posto, aderendo alla proposta conciliativa formulata all'udienza dell'11.04.2024, il ha chiesto la restituzione della somma di € 30.000,00 Pt_1
eccedente rispetto a quella di euro 170.000,00 di cui alla proposta poi non accettata dal In CP_1
sede di precisazione delle conclusioni, il appellante ha comunque chiesto la restituzione Pt_1 totale o parziale delle somme ricevute dall'appellato ed esorbitanti rispetto al quantum eventualmente liquidato dal Collegio. È ormai pacifico in giurisprudenza che “la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, se l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione…” (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 24896 del 21/08/2023). Nel caso di specie, producendo la nota contabile, la parte appellante ha dimostrato l'entità della somma già corrisposta all'appellato in esecuzione della sentenza di primo grado, di talché si condanna alla restituzione di € 45.560,5, CP_1
costituenti la parte eccedente la somma liquidata nel presente grado a titolo di risarcimento del danno subito, in parziale riforma dell'impugnata decisione. 10. Quanto alle spese di lite è noto che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado comporta di ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo giudizio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza: "In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
11491 del 16/05/2006, Rv. 590957 01; conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008,
Rv. 603368 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, dovendosi tenere presente dell'esito complessivo della lite e dunque del fatto che è stata riconosciuta la responsabilità del nella causazione del sinistro Pt_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma anche il concorso di colpa del pari al 50%, nonché del fatto CP_1
che non tutte le voci di danno richieste sono state riconosciute (essendo stato escluso il danno da perdita della capacità lavorativa generica), sussistono i presupposti per dichiarare le spese dei due gradi di giudizio compensate nella misura della metà; la metà residua deve essere posta a carico del in applicazione del principio di prevalente soccombenza. Parte_1
Le spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornato al D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da euro 52.001,00 a euro
260.000,00) e dell'impegno difensivo prestato (medio). Le suddette spese devono essere distratte a favore dei procuratori del dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. CP_1
Sulla base dei medesimi criteri le spese delle CTU di primo e di secondo grado, liquidate come in atti, dovranno essere poste per metà a carico del e per l'altra metà a carico di Parte_1
. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) In parziale accoglimento dell'appello, accerta la responsabilità del ex art. Parte_1
2051 cc per il sinistro oggetto di causa, nonché il concorso colposo di nella misura CP_1
del 50%, per come specificato in parte motiva;
2) ridetermina il quantum astrattamente dovuto dal appellante a titolo di danno non Pt_1
patrimoniale nella somma di € 154.439,50 e rigetta la domanda di risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa generica;
3) dà atto dell'avvenuta corresponsione a in corso di causa della somma di € CP_1
200.000,00 e, per l'effetto, condanna a restituire al la somma di € CP_1 Parte_1
45.560,5, in quanto eccedente l'importo riconosciuto con la presente decisione;
4) Compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna il Parte_1
a rifondere a la residua metà, spese che vengono liquidate per il primo grado
[...] CP_1
in € 7.051,5 (metà di euro 14.103,00) oltre spese generali del 15%, IVA e CPA e per il grado di appello in € 7.158,5 (metà di euro 14.317,00) oltre spese generali del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv.ti Silvia Liberto e Federica Salvadori;
5) Pone definitivamente le spese delle due CTU per metà a carico del e per Parte_1
metà a carico di . CP_1
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15.7.25
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1861/2022 R.G. pendente tra:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv. Barelli Elena e Paganelli Luigi ed elettivamente domiciliato come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv. Parenti Giulio CP_1 C.F._1
e Bernardini Elena ed elettivamente domiciliato come da procura in atti;
APPELLATO
Causa trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del
27.03.2025 e decisa dal Collegio in data odierna, sulle seguenti Conclusioni:
Conclusioni appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito: in totale riforma della sentenza n. 555/2022 – RG 4277/2013, emessa dal Tribunale di
Pisa in data 26.4.2022, pubblicata il 29.4.2022, corretta in data 18.7.2022 e notificata in data
14.9.2022 ai fini della decorrenza del termine breve per l'appello ex artt. 325 e 326 c.p.c., dichiarare l'insussistenza di responsabilità del per carenza del nesso causale Parte_1 tra l'evento ed il danno per caso fortuito ravvisabile nell'esclusiva responsabilità del signor nella causazione del sinistro del 9.11.2008, e per l'effetto rigettare integralmente tutte le CP_1
domande proposte in prime cure avverso il dal signor in quanto Parte_1 CP_1
infondate in fatto e diritto per i motivi tutti di cui in narrativa, disponendo tutte le eventuali restituzioni del caso;
In subordine: riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro per cui è causa, riformare la sentenza appellata nel senso di accertare il grado di corresponsabilità del predetto soggetto nella misura almeno del 50%, ovvero nella diversa misura che codesta Ecc.ma Corte riterrà di giustizia, e ridurre di conseguenza l'entità del risarcimento del danno disposto a favore del signor con conseguente rimodulazione delle CP_1
quote delle spese legali del giudizio di primo grado e disponendo le eventuali restituzioni del caso;
Sempre in subordine: tenuto conto delle contestazioni in atti, ridurre i danni riconosciuti al signor
nella misura ritenuta di giustizia, in particolare considerando ricompresa nel danno CP_1
biologico da invalidità permanente la perdita alla capacità lavorativa generica del signor CP_1
In ogni caso: con vittoria di spese di lite, spese generali ed oneri fiscali per entrambi i gradi di giudizio, e quindi con condanna dell'appellato anche alla restituzione, totale o parziale, degli importi già ricevuti in prime cure a tale titolo ovvero, in subordine, comunque con riduzione delle spese legali già liquidate a suo favore nel giudizio di primo grado per i motivi tutti ut supra esposti, il tutto oltre al rimborso forfetario del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 per spese generali di studio, nonché relativi oneri fiscali, con distrazione delle spese in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Conclusioni appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, rigettare integralmente l'appello come formulato da parte avversa per tutti i motivi già esposti nei precedenti scritti difensivi, compresi i verbali di udienza e le osservazioni alla CTU e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata
n. 555/2022 – RG 4277/2013, emessa dal Tribunale di Pisa in data 26.4.2022 nell'ambito del procedimento n. R.G. 4277/2013, pubblicata il 29.4.2022, corretta in data 18.7.2022, compresa la liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado ed alle quali è stato condannato il
e liquidate in €.17.500,00 oltre iva, cpa e spese forfettarie, oltre successive Parte_1
occorrende, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario. Con vittoria di spese e compensi della presente procedura e di quella relativa alla procedura ex art. 351 II e III comma cpc sulla sospensiva, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato aveva convenuto il CP_1 Parte_1
dinnanzi al Tribunale di Pisa per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenza del sinistro stradale verificatosi in il 9.11.2008 alle ore Pt_1
18,00, in corrispondenza dell'incrocio tra via Rio Pozzale e via Ciro Menotti. In particolare, l'attore aveva spiegato che, mentre procedeva a bordo del proprio ciclomotore insieme a CP_2
aveva urtato una sbarra orizzontale costruita artigianalmente utilizzando un palo della
[...]
luce, non segnalata e non avvistabile, posta trasversalmente alla strada sterrata che costituisce la prosecuzione di via Rio Pozzale dopo l'incrocio, verosimilmente per impedirne l'accesso a estranei.
Il a seguito dello scontro, era caduto a terra e aveva riportato gravi lesioni di talché fu CP_1 portato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Lotti di Pontedera, ove fu sottoposto a intervento chirurgico e trasferito nel reparto di rianimazione in prognosi riservata, con la diagnosi di “politrauma con danno peritoneale”. Poiché il fatto era avvenuto nel territorio comunale di in una strada senza intestati che costituiva la prosecuzione di una strada pubblica, l'attore Pt_1 aveva agito in giudizio contro il ai sensi dell'art. 2051 c.c. Pt_1
Si era costituito il eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, Pt_1
escludendo di poter ricoprire la qualità di custode di una strada vicinale e, nel merito, sostenendo che il sinistro si fosse verificato per responsabilità esclusiva del il quale avrebbe tenuto una CP_1
condotta di guida non adeguata allo stato dei luoghi (procedendo a velocità eccessiva e senza rispettare il segnale di dare la precedenza).
Il Tribunale di Pisa, con sentenza non definitiva n. 321/2019, aveva affermato la legittimazione passiva del convenuto, ritenendo la strada di proprietà comunale in virtù della presunzione Pt_1
di demanialità degli spazi adiacenti alle strade comunali prevista all'art. 22 della Legge 20 marzo
1865 n. 2248 All. F e non superata dalla prova contraria del convenuto. La causa era stata, quindi, rimessa sul ruolo per esperire CTU medico-legale volta ad accertare il danno biologico subito dall'attore e stimato dal perito in 127 giorni di invalidità temporanea assoluta, in 70 giorni di invalidità temporanea al 75% e in 185 giorni di invalidità temporanea al 50%, riconoscendo poi postumi permanenti pari al 45%. All'esito dell'istruttoria, consistita nell'esperimento di detta CTU
e nell'assunzione di prove per testi, il giudice di prime cure ha condannato il a Parte_1 corrispondere a la somma di € 256.101,00 a titolo di risarcimento del danno non CP_1
patrimoniale ed anche la somma di € 160.000,00 a titolo di risarcimento per la perdita di capacità lavorativa generica, nonché a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in € 17.500,00 oltre spese generali, IVA e CAP. Nello specifico, il primo giudice ha ritenuto causa esclusiva del sinistro la presenza sulla strada della sbarra non adeguatamente segnalata, escludendo il ricorrere di un concorso colposo del danneggiato in quanto “a) non è stata provata alcuna condotta di guida da parte di quest'ultimo contraria al Codice della Strada;
b) non può ritenersi che attraverso l'uso della ordinaria diligenza l'Attore avrebbe potuto avvistare l'ostacolo, stante la sua struttura
(riprodotta fotograficamente in atti), la mancanza di segnalazione, l'assenza di catarifrangenti,
l'assenza d'illuminazione sui luoghi” (p. 4 sentenza appellata). Di conseguenza, il è stato Pt_1
condannato al risarcimento del danno biologico, quantificato in base alla CTU, e del danno da perdita della capacità lavorativa generica, escludendo invece la sussistenza di un danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica, in quanto né provata né allegata dall'attore.
2. Ha proposto appello il censurando l'impugnata sentenza per i seguenti Parte_1
motivi:
I Motivo: Erronea valutazione delle risultanze istruttorie nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto provata la dinamica del sinistro nonostante il mancato assolvimento del relativo onere probatorio da parte del danneggiato;
CP_1
II Motivo: Erronea considerazione della condotta imprudente del danneggiato, il quale viaggiava a velocità sostenuta e mancava di arrestarsi al segnale di dare la precedenza presente all'incrocio tra via Rio Pozzale e Via Ciro Menotti, comportamento costituente caso fortuito o, comunque, concorso colposo nella causazione del sinistro rilevante ex art. 1227, comma 1, c.c.;
III Motivo: Erroneo riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa generica, da considerarsi già ricompreso nel danno biologico liquidato.
Contestualmente all'appello il ha proposto istanza di sospensiva dell'efficacia Parte_1
della sentenza impugnata, inizialmente accolta con decreto presidenziale inaudita altera parte. La sospensione è stata poi confermata solo in parte dal Collegio con ordinanza del 16.02.2023, nei limiti della somma eccedente l'importo di € 200.000,00.
3. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio contestando tutti i motivi di CP_1
appello e sostenendo la correttezza della sentenza impugnata, di cui ha chiesto l'integrale conferma.
4. Con ordinanza del 13.06.2023 è stata disposta d'ufficio CTU volta ad accertare la dinamica del sinistro, con affidamento dell'incarico al P.I. A seguito del deposito Persona_1 dell'elaborato peritale, con ordinanza dell'11.04.2024, il Collegio ha formulato la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. “pagamento da parte del in favore di Parte_1 CP_1
a titolo di risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, della somma
[...] omnicomprensiva di 170.000,00 euro, liquidata all'attualità, somma comprensiva anche delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio e con spese di CTU, come liquidate da separato decreto, a esclusivo carico del . La proposta è stata accettata dal ma non Pt_1 Parte_1 dall'appellato danneggiato per cui, senza ulteriore istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 27.03.2025 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica;
depositati detti scritti difensivi, la causa è stata discussa e decisa nell'odierna camera di consiglio.
5. Preliminarmente, si dà atto dell'avvenuto passaggio in giudicato della statuizione circa la sussistenza della legittimazione passiva del contenuta nella sentenza non Parte_1
definitiva n. 321/2019. Lo stesso interessato, infatti, ha ammesso tale circostanza nel Pt_1 proprio atto di appello: “la sentenza n. 321/2019, in assenza d'impugnazione e riserva di appello, è divenuta definitiva” (p. 3 atto di appello). Non essendo stata formulata riserva di impugnazione e poiché nessuno dei motivi di appello proposti verte sulla legittimazione passiva, non occorre nemmeno fare applicazione di quella interpretazione giurisprudenziale secondo cui “allorquando
l'appellante, dopo aver fatto riserva di impugnazione contro una sentenza non definitiva, proponga appello avverso la sentenza definitiva, e, pur specificando di indirizzare il proprio gravame contro quest'ultima, investa effettivamente, con i motivi di censura, anche la precedente, deve ritenersi che l'impugnazione sia diretta contro entrambe le pronunce, a nulla rilevando la suddetta limitazione formale che, essendo in contrasto con la concreta intenzione espressa mediante il contenuto sostanziale delle argomentazioni svolte, va ritenuta frutto di un errore materiale” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3257 del 02/03/2012).
Ad ogni modo la legittimazione passiva del (rectius la titolarità dal lato passivo Pt_1 dell'obbligazione risarcitoria per danni derivanti da cose in custodia) va comunque confermata, una volta considerato che lo stesso ha riconosciuto la natura di strada vicinale della stradina Pt_1
sterrata su cui era posta la sbarra oggetto di causa (vedi doc. 5 fasc. di primo grado , alla Pt_1 luce del principio recentemente sancito dalla Suprema Corte in base al quale “Con riguardo alle strade vicinali, ove le stesse siano adibite al pubblico transito, sussiste la responsabilità ex art.
2051 c.c. del la quale può aggiungersi a quella dei comproprietari dei fondi viciniori, Pt_1
fondata sul concorrente obbligo di custodia discendente dalla titolarità del diritto di proprietà sul bene” (si cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8879 del 29/03/2023).
6. Venendo al merito, vanno esaminati congiuntamente i primi due motivi di appello perché entrambi attinenti alla ricostruzione della dinamica del sinistro, poi meglio accertata mediante la
CTU svolta in questo grado.
Con il primo motivo di appello, infatti, il ha censurato la sentenza di primo Parte_1
grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova della dinamica del fatto così come era stata descritta dall'attore e, conseguentemente, ha ritenuto la presenza della sbarra esclusivo fattore causale del sinistro. Secondo l'appellante, al contrario, la causa non poteva dirsi provata, dal momento che non era intervenuto sul posto alcun organo di Polizia, interpellata solo successivamente per accertare lo stato dei luoghi, e poiché l'unico testimone oculare,
[...]
terzo trasportato sul ciclomotore del non era stato citato come testimone CP_2 CP_1 dall'attore. A tal riguardo l'appellato ha eccepito di aver prodotto fin dall'atto introduttivo del primo grado il verbale di PG del Commissariato di Polizia Stradale di Pontedera contenente anche le dichiarazioni rese da (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione in Controparte_2
appello). Il ha comunque sostenuto che la connessione eziologica tra la sbarra e il sinistro CP_1
fosse un fatto pacifico perché mai contestato, come dichiarato anche dal primo giudice in sentenza.
Con il secondo motivo, invece, l'ente ha lamentato l'omessa considerazione da parte del giudice della condotta colposa del danneggiato stesso, condotta che avrebbe contribuito causalmente alla verificazione del sinistro, escludendo o comunque limitando la responsabilità del custode della strada. Tale ricostruzione è stata contestata dall'appellato, il quale ha eccepito l'assenza di prove a sostegno.
A parere della Corte per la risoluzione di ambedue le questioni appaiono dirimenti le risultanze della CTU cinematica a firma del P.I. , che di seguito si vanno a sintetizzare. Per_1
Il perito ha innanzitutto chiarito che la strada urbana nel tratto teatro del sinistro si presenta come una intersezione pianeggiante a “T” tra via Rio Pozzale e via Ciro Menotti, entrambe costeggiate da campi. In particolare, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, la via Rio Pozzale, dopo aver intersecato l'altra via perpendicolarmente, prosegue nella strada sterrata attraversata trasversalmente dalla sbarra, presunta causa dell'incidente. In corrispondenza dell'intersezione a raso tra le due strade all'epoca dei fatti era presente un segnale di dare la precedenza, che oggi è stato sostituito da uno stop.
Nella figura n. 1 contenuta nell'elaborato peritale è raffigurato lo stato dei luoghi all'attualità: Dalle figure 4 e 5 contenute nell'elaborato peritale si può osservare come a circa 8 metri dal margine destro di Via Ciro Menotti, perpendicolarmente allo sterrato e parallelamente al manto stradale, fosse presente la sbarra urtata dal motociclista.
Figura 5 Ingrandimento della precedente immagine Le immagini della sbarra e gli accertamenti successivi operati dalla Polizia Municipale confermano quanto asserito dall'attore: si trattava di una “barriera in metallo, utilizzata in passato come palo della pubblica illuminazione, terminante con un ulteriore tubo metallico modello innocenti” (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione in appello). La sbarra era posta a circa un metro dal suolo e sostenuta ad una estremità da un manufatto in cemento dotato di contrappesi utili a regolare l'apertura e chiusura della barriera.
Il CTU ha, dunque, accertato la sussistenza del nesso di causalità tra i danni riportati dall'attore e lo scontro con la sbarra di ferro, utilizzando gli accertamenti di P.G. e le dichiarazioni dei testimoni, nonché verificando i danni riportati dalla sbarra e osservabili nella planimetria eseguita dalla P.G.
(“la sbarra viene illustrata con una evidente deformazione al centro di 80 cm rispetto al suo allineamento”, p. 35 CTU).
Così ricostruita la vicenda fattuale presupposta, sussiste senz'altro la responsabilità oggettiva del in quanto custode della strada vicinale, dal momento che è stato accertato il collegamento Pt_1 causale tra la caduta dal motociclo del e l'urto con la sbarra di ferro. Detto accertamento, CP_1
infatti, è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità del custode della res essendo noto Pt_1
come la responsabilità ex art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode (si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Ciò posto, va analizzato se sussistano elementi per escludere o comunque limitare la responsabilità del verificando se quest'ultimo abbia fornito la prova del caso fortuito o, in alternativa, del Pt_1 concorso del danneggiato nella produzione dell'evento pregiudizievole, come invocato nel secondo motivo di gravame. A tal proposito il CTU ha constatato, quanto alle condizioni atmosferiche al momento del sinistro, che la visibilità risultava limitata al solo flusso luminoso dei fari dello scooter poiché il fatto era avvenuto in ora crepuscolare/notturna e il luogo non era illuminato da alcuna fonte luminosa.
Secondo il CTU, nel caso del veicolo guidato dal il flusso luminoso dei fari avrebbe dovuto CP_1
comunque garantire una profondità di illuminazione non inferiore a 15 metri.
Il perito ha quindi determinato le modalità di collisione tra la parte frontale dello scooter e la parte centrale della sbarra utilizzando apposito simulatore cinematico e “tenendo conto degli elementi disponibili e utilizzabili per determinare la modalità d'urto contro la sbarra e la velocità presumibilmente tenuta al momento dell'impatto, (deformazione della sbarra desumibile dalla planimetria, descrizione dei danni al ciclomotore” (pagg. 31,32 e 35 CTU: in particolare dalla planimetria in scala realizzata dalla P.G. e dalla lettura del relativo rapporto si evince che al suolo non sono state rilevate tracce relative al movimento dello scooter sia prima che dopo l'urto contro la sbarra e che la deformazione della sbarra post urto era di circa 80 cm rispetto al suo allineamento).
Figura 6 Planimetria redatta dalla P.G. si osservano le misure metriche dei punti di interesse e la deformazione della sbarra di circa 80 cm rispetto al suo allineamento. Dai calcoli effettuati il CTU ha dedotto che la velocità tenuta dallo scooter al momento dell'impatto fosse tra i 25 e i 30 km/h e che, di conseguenza, il mezzo avesse soltanto rallentato al segnale di dare la precedenza posto poco prima dell'incrocio con via Ciro Menotti, riducendo la propria velocità a 18/19km/h al momento del transito sulla linea di arresto, per poi accelerare fino ai
25/30km/h al momento dell'impatto con la sbarra (a tal proposito il CTU ha affermato che la distanza intercorrente tra la linea di arresto all'incrocio delle strade e la sbarra era complessivamente di circa 13,75 metri, mentre il tempo impiegato per percorrere tale distanza fu di circa 2,2 secondi, considerando una accelerazione di circa 1 metro al secondo per secondo).
Sulla scorta di queste premesse, il P.I. ha dedotto che “Il mancato avvistamento della Per_1 sbarra sicuramente dipese dal conducente lo scooter” ed ha individuato le ragioni del mancato avvistamento della nell'errore umano (es. distrazione), o in problematiche tecniche dello scooter
(impianto di illuminazione inefficiente, parabrezza con trasparenza insufficiente per l'uso notturno a causa di graffi o di opacità).
Dall'esame della perizia emerge, quindi, che la causa del sinistro fu sicuramente lo scontro dello scooter con la sbarra di ferro posta sulla stradina sterrata (contro la quale il andò ad CP_1 impattare senza nemmeno frenare e che a causa dell'urto subì una deformazione di circa 80 cm rispetto al suo allineamento), ma che detta sbarra sarebbe stata ben visibile dal da una CP_1
distanza di 15 m, corrispondente al flusso luminoso dei fari del suo scooter. Di conseguenza, il mancato avvistamento della sbarra e le gravi conseguenze lesive riportate dal sono CP_1
attribuibili alla condotta stessa del danneggiato, ossia alla velocità da lui tenuta, non risultata adeguata allo stato dei luoghi (ora crepuscolare, incrocio a raso con segnale di dare la precedenza e immissione in strada non asfaltata).
In altre parole, il fatto che il non abbia notato la sbarra è risultato imputabile a una CP_1
distrazione del medesimo o a problematiche del veicolo, non alla impossibilità oggettiva di scorgere la res (c.d. insidiosità). Si legge nelle conclusioni del perito: “Ci sono i fatti principali, ovvero che lo scooter condotto dall'attore con un passeggero a bordo, entrando su una strada sterrata non classificata che conduce in un campo, dopo circa otto metri urtò nella sbarra posta a chiusura della sterrata senza avvedersi della presenza dell'ostacolo, con una velocità di circa 25-30 km/h, pur essendo questo potenzialmente avvistabile dal flusso luminoso del faro” (p. 45 della CTU).
I difensori dell'appellante hanno presentato osservazioni alla CTU sostenendo che la CP_1
notevole deformazione della sbarra non può essere presa in considerazione come parametro oggettivo per la misurazione della velocità del ciclomotore perché sarebbe stato “dimostrato in corso di causa che la sbarra era stata oggetto di precedenti urti (cfr. doc.14 fasc. primo grado)” e hanno contestato le valutazioni del CTU in punto di presunta opacità del parabrezza in quanto, non essendo stato rinvenuto in loco alcun parabrezza, non si può ritenere provato che un parabrezza vi fosse (e che fosse graffiato ed avesse contribuito ad una peggiore visibilità).
A parere della Corte il CTU ha già esaurientemente risposto a dette osservazioni sostenendo, quanto alla prima, che “Non ci sono evidenze che indichino che la sbarra era già stata urtata” da altri veicoli prima del sinistro oggetto di causa e tale valutazione va senz'altro confermata, considerato che il doc. n.14 depositato dall'attore in primo grado consiste solo in un collage di ritagli di giornale
(peraltro fotocopiati neppure integralmente) in cui si dà semplicemente notizia del singolare sinistro che aveva coinvolto . CP_1
Quanto alla seconda osservazione il CTU ha convincentemente replicato che “non abbiamo alcuna notizia e alcuna fotografia concernente il parabrezza, sappiamo solo che probabilmente era installato giacché la P.G. testualmente: “Il veicolo presentava danni localizzati nella parte superiore anteriore all'altezza del manubrio: “… i montanti reggi parabrezza erano piegati all'interno verso la parte posteriore del veicolo …”, se ne deduce, ma non è certo, che essendovi i montanti del parabrezza, quasi sicuramente esistesse anche il plexiglass”.
Ne consegue che il presente giudizio va senz'altro deciso sulla scorta dei risultati della CTU, che appare completa, approfondita ed immune da censure sotto il profilo della coerenza logica.
Dal punto di vista giuridico, per quanto concerne il contegno del danneggiato, la Cassazione, in numerose pronunce (v. ex plurimis, Cass. nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 1° febbraio 2018; Cass 03/04/2019 n. 9315; Cass. 7/11/2021 n. 34886), ha stabilito che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, può atteggiarsi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Mentre per escludere la responsabilità del custode la condotta della vittima deve rivelarsi eccezionale, imprevedibile, inevitabile e dotata di efficacia causale esclusiva rispetto alla produzione dell'evento lesivo, il concorso del danneggiato nella produzione del danno richiede un accertamento diverso potendo sussistere in presenza di una condotta colposa di quest'ultimo, anche astrattamente prevedibile, che abbia contribuito causalmente al fatto lesivo. Ebbene, nel caso di specie, il comportamento imprudente del CP_1
non appare idoneo ad interrompere il nesso eziologico intercorrente tra la presenza della sbarra e le lesioni, dal momento che la distrazione del conducente o l'inefficiente stato del veicolo non valgono a caratterizzare la condotta come abnorme. Dalla ricostruzione della dinamica del fatto è emerso comunque che la condotta colposa del danneggiato abbia assunto rilievo di concausa dell'evento lesivo poiché, se il avesse prestato maggiore attenzione alla strada, il flusso dei fari gli CP_1 avrebbe senz'altro permesso di vedere l'ostacolo già a partire da circa 15 metri prima del potenziale impatto, distanza sufficiente per effettuare le opportune manovre per evitarlo, o quanto meno per rendere meno impattante l'urto contro di esso.
Venendo a quantificare in termini percentuali detto concorso di colpa va chiarito che lo stesso si determina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, c.c., mediante la comparazione della colpa della vittima con quella dell'offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all'altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno
(cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23804 del 04/09/2024). L'insieme degli accertamenti effettuati ha posto in luce la pari gravità delle condotte assunte dalle parti in lite con conseguente ripartizione delle responsabilità in un 50% a carico del odierno appellante ed un restante 50% a carico Pt_1
del danneggiato.
7. Venendo alla liquidazione dei danni, con il terzo motivo di appello, il ha Parte_1
innanzitutto lamentato una omessa motivazione circa i passaggi logici sottesi alla determinazione del quantum debeatur a titolo di risarcimento del danno biologico e in secondo luogo ha censurato la sentenza laddove è stata riconosciuta una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa generica, benché l'attore non avesse fornito prova di detto pregiudizio. Il motivo è solo in parte fondato. Quanto al danno non patrimoniale, il Tribunale ha provveduto alla quantificazione mediante le tabelle milanesi all'ora vigenti (2021) sulla base delle conclusioni della
CTU medico legale, che aveva accertato una IP del 45% e una IT totale per 127 giorni, al 75% per
70 giorni e al 50% per 185 giorni, così liquidando la somma di € 256.101,00, da devalutarsi alla data del sinistro e da rivalutarsi, con l'applicazione degli interessi, all'attualità.
Osservando le tabelle utilizzate si rileva come il giudice non abbia riconosciuto alcun importo a titolo di danno morale, limitandosi a sommare gli importi relativi al danno biologico temporaneo e permanente puri (229.173,00+26.928,00), privi dell'apposito incremento per sofferenza soggettiva.
Il danno è stato quindi quantificato in € 256.101,00, a fronte degli € 370.687,00 astrattamente liquidabili applicando le tabelle predette ma considerata anche la quota dovuta a titolo di danno morale (o sofferenza soggettiva interiore).
La somma riconosciuta dal giudice di prime cure appare, dunque, sorretta dall'utilizzo dei parametri tabellari avallati dalla Suprema Corte e non può ritenersi eccessiva o incongrua. Al contrario, proprio per l'esclusione della componente soggettiva, appare di molto inferiore rispetto all'importo astrattamente liquidabile, anche senza personalizzazione. Tale circostanza, tuttavia, non è emendabile in questa sede, avendovi il prestato acquiescenza non avendo proposto appello CP_1
incidentale sul punto.
Alla luce di tali premesse, va confermata la liquidazione del danno non patrimoniale operata dal primo giudice in complessivi € 256.101,00, da devalutarsi, secondo il criterio già indicato dal
Tribunale, sino alla data del sinistro (09.11.2008) con l'applicazione degli interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata sino ad oggi (luglio 2025). Si ottiene, quindi, l'importo di €
308.879,00, da dividere per due tenendo conto del concorso causale del danneggiato nella misura del 50%, e perciò riducendo l'importo a carico del in complessivi € 154.439,50. Pt_1
Tale somma, comprensiva di interessi compensativi, viene liquidata in moneta attuale con la presente sentenza, con cui il credito di valore si trasforma in credito di valuta;
pertanto su di essa sarebbero decorsi interessi di mora al tasso legale dalla sentenza sino al saldo, se non fosse già stata pagata in corso di causa a una somma superiore. CP_1
8. Discorso distinto va operato per la censura inerente l'erroneo riconoscimento di un danno patrimoniale da perdita/riduzione della capacità lavorativa generica, liquidato dal Tribunale in via equitativa in € 160.000,00.
A tal proposito l'appellante ha sostenuto che il pregiudizio alla capacità lavorativa generica non era stato né allegato né provato dall'attore che si assumeva danneggiato.
La censura è fondata: a ben guardare, quest'ultimo non ha mai neppure esplicitamente domandato il risarcimento di tale voce di danno, né con l'atto di citazione, né con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., essendosi limitato ad allegare in citazione, nella narrativa del fatto storico, di Parte essere stato riconosciuto invalido dalla di Pisa-Valdera con riduzione della capacità lavorativa pari al 46%, producendo a supporto dell'affermazione i doc. nn. 21, 22, 23.
In sostanza il nulla ha allegato in punto di riduzione della sua capacità lavorativa, non CP_1
chiarendo se e quale occupazione svolgesse al momento del sinistro e se, a causa di esso, non avesse più potuto svolgere la stessa attività lavorativa, o altre consimili, né sostenendo che la tipologia di lesioni concretamente riportate lo rendessero inabile al lavoro in generale, chiarendone i motivi.
La carenza asseriva non può neppure essere superata attingendo, come sostenuto da parte appellata, alla CTU medico legale svolta in primo grado, facendo leva sul seguente passaggio: “per quanto attiene alla compromissione della capacità lavorativa del tenuto conto del lavoro CP_1
concretamente svolto e delle attitudini (attività essenzialmente manuali) non si può negare che le mansioni di più rilevante impegno fisico debbano essere evitate” (p. 14 CTU), appunto perché non solo non è dato sapere quale fosse il lavoro svolto dal al momento del sinistro, ma anche CP_1 perché è evidente che il CTU, facendo riferimento all'attività concretamente svolta dal CP_1
intendesse riferirsi alla riduzione della capacità lavorativa specifica di costui, come comprovato dall'ulteriore seguente passaggio della CTU: “in ragione dei postumi detti, sussiste una compromissione della capacità lavorativa specifica e attitudinale da stimare nella misura di 1/3”.
Il CTU ha quindi sempre fatto riferimento alla riduzione di capacità lavorativa specifica subita dal danneggiato (parimenti mai richiesta dall'attore), mentre il Tribunale ha liquidato in via equitativa, con liquidazione separata rispetto al calcolo del danno biologico, la presunta perdita della capacità lavorativa generica, mai verificata dal CTU, con la seguente motivazione: “La diminuzione della capacità lavorativa generica, considerata la sua entità specificata dal CTU, l'età dell'attore all'epoca del sinistro, la mancanza di allegazione in merito a particolari attitudini lavorative, o relativamente ad una formazione professionale particolare, deve essere equitativamente equiparata ad un danno di euro 160.000,00”.
Il primo giudice ha quindi travisato le risultanze peritali, in quanto è ben noto come il danno da riduzione della capacità lavorativa generica sia un pregiudizio ben distinto dalla incapacità lavorativa specifica, quest'ultimo essendo anzi un danno di natura patrimoniale, a differenza del primo: “In caso di illecito lesivo dell'integrità psico - fisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttive di reddito, ne' è in procinto presumibilmente di svolgerla, è risarcibile quale danno biologico, che ricomprende tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sè considerato. Qualora, invece, a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale. Ne consegue che non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica.
Detto danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo
l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento, e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno” (cfr. Cass, Sez. 3, Sentenza n. 6291 del 18/04/2003); “All'interno del risarcimento del danno alla persona, il danno da riduzione della capacità lavorativa generica non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia - in quanto lesione di un'attitudine o di un modo d'essere del soggetto - in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico”
(cfr. Cass, Sez. 3, Sentenza n. 18161 del 25/08/2014); “In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 25%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17931 del 04/07/2019).
Anche recentemente la Suprema Corte ha ribadito che “Il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica, derivante da postumi macropermanenti, è un pregiudizio ulteriore e distinto rispetto a quello da incapacità lavorativa specifica ed è configurabile in presenza di una invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro (o comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali); tale danno può essere liquidato attraverso il ricorso alla prova presuntiva e non può essere riconosciuto in via automatica sulla mera base della elevata percentuale di invalidità permanente, richiedendosi in ogni caso la prospettazione di elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo” (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023).
Orbene, nel nostro caso nulla sappiamo di , ossia se e quale lavoro svolgesse CP_1 all'epoca del sinistro, quali fossero le sue attitudini personali, quale il suo titolo di studio e quindi la circostanza che egli abbia subito lesioni gravi (a causa di splenectomia, pancreasectomia distale, ricostruzione delle vie biliari) se può essere indicativa, come riferito dal CTU, della necessità di evitare mansioni “di rilevante impegno fisico” ossia lavori manuali (come ad es. il facchino o il muratore), di per sé non impedisce però al di poter svolgere lavori di concetto (come ad es. CP_1
l'impiegato), che notoriamente sono anche più redditizi e che, non conoscendo il titolo di studio del non possono a priori essere esclusi. CP_1
Nel caso di specie pertanto, anche a voler ammettere l'esistenza di una domanda risarcitoria di tale voce di danno avanzata per relationem mediante il solo riferimento in citazione ai documenti allegati nn. 21, 22 e 23, l'attore non ha fornito nessun elemento concreto necessario per poter formulare un giudizio prognostico presuntivo circa l'incapacità in futuro di poter svolgere un lavoro confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali;
ne consegue che nulla è dovuto per tale voce di danno.
9. Con le note scritte depositate il 31.10.2024 sostitutive dell'udienza del 05.11.2024, il Parte_1
ha prodotto la contabile di pagamento attestante l'avvenuto versamento, da parte della
[...] propria della somma di € 200.000,00 sul conto corrente Credit Parte_3
Agricole Italia intestato a con causale “Corte di appello di Firenze n. 1861-1/22 CP_1
RG”. Il versamento risulta effettuato in esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa, che aveva conservato la propria efficacia esecutiva nei limiti di € 200.000,00 in virtù dell'ordinanza di inibitoria parziale del 16.02.2023. Ciò posto, aderendo alla proposta conciliativa formulata all'udienza dell'11.04.2024, il ha chiesto la restituzione della somma di € 30.000,00 Pt_1
eccedente rispetto a quella di euro 170.000,00 di cui alla proposta poi non accettata dal In CP_1
sede di precisazione delle conclusioni, il appellante ha comunque chiesto la restituzione Pt_1 totale o parziale delle somme ricevute dall'appellato ed esorbitanti rispetto al quantum eventualmente liquidato dal Collegio. È ormai pacifico in giurisprudenza che “la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, se l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione…” (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 24896 del 21/08/2023). Nel caso di specie, producendo la nota contabile, la parte appellante ha dimostrato l'entità della somma già corrisposta all'appellato in esecuzione della sentenza di primo grado, di talché si condanna alla restituzione di € 45.560,5, CP_1
costituenti la parte eccedente la somma liquidata nel presente grado a titolo di risarcimento del danno subito, in parziale riforma dell'impugnata decisione. 10. Quanto alle spese di lite è noto che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado comporta di ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo giudizio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza: "In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
11491 del 16/05/2006, Rv. 590957 01; conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008,
Rv. 603368 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, dovendosi tenere presente dell'esito complessivo della lite e dunque del fatto che è stata riconosciuta la responsabilità del nella causazione del sinistro Pt_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma anche il concorso di colpa del pari al 50%, nonché del fatto CP_1
che non tutte le voci di danno richieste sono state riconosciute (essendo stato escluso il danno da perdita della capacità lavorativa generica), sussistono i presupposti per dichiarare le spese dei due gradi di giudizio compensate nella misura della metà; la metà residua deve essere posta a carico del in applicazione del principio di prevalente soccombenza. Parte_1
Le spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornato al D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da euro 52.001,00 a euro
260.000,00) e dell'impegno difensivo prestato (medio). Le suddette spese devono essere distratte a favore dei procuratori del dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. CP_1
Sulla base dei medesimi criteri le spese delle CTU di primo e di secondo grado, liquidate come in atti, dovranno essere poste per metà a carico del e per l'altra metà a carico di Parte_1
. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) In parziale accoglimento dell'appello, accerta la responsabilità del ex art. Parte_1
2051 cc per il sinistro oggetto di causa, nonché il concorso colposo di nella misura CP_1
del 50%, per come specificato in parte motiva;
2) ridetermina il quantum astrattamente dovuto dal appellante a titolo di danno non Pt_1
patrimoniale nella somma di € 154.439,50 e rigetta la domanda di risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa generica;
3) dà atto dell'avvenuta corresponsione a in corso di causa della somma di € CP_1
200.000,00 e, per l'effetto, condanna a restituire al la somma di € CP_1 Parte_1
45.560,5, in quanto eccedente l'importo riconosciuto con la presente decisione;
4) Compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna il Parte_1
a rifondere a la residua metà, spese che vengono liquidate per il primo grado
[...] CP_1
in € 7.051,5 (metà di euro 14.103,00) oltre spese generali del 15%, IVA e CPA e per il grado di appello in € 7.158,5 (metà di euro 14.317,00) oltre spese generali del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv.ti Silvia Liberto e Federica Salvadori;
5) Pone definitivamente le spese delle due CTU per metà a carico del e per Parte_1
metà a carico di . CP_1
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15.7.25
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni