Art. 34.
Al personale appartenente ad uno dei ruoli del personale non insegnante dell'amministrazione universitaria di cui alle tabelle annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255 , si applicano, per il servizio comunque retribuito, prestato presso i consorzi per la sistemazione edilizia delle universita' e presso i consorzi costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , presso le biblioteche delle universita' ed istituti d'istruzione universitaria, nonche' presso le opere universitarie, le norme relative al riscatto dei servizi contenute nella legge 26 maggio 1966, n. 372 .
Al personale appartenente ad uno dei ruoli del personale non insegnante dell'amministrazione universitaria di cui alle tabelle annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255 , si applicano, per il servizio comunque retribuito, prestato presso i consorzi per la sistemazione edilizia delle universita' e presso i consorzi costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , presso le biblioteche delle universita' ed istituti d'istruzione universitaria, nonche' presso le opere universitarie, le norme relative al riscatto dei servizi contenute nella legge 26 maggio 1966, n. 372 .