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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/01/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 1813 dell'anno 2017
TRA
, elettivamente domiciliata in Cetara, al Corso Federici n.84, presso lo studio Parte_1
degli Avv.ti Andrea RI e SA OS, dai quali è rappresentata e difesa, come da procura in atti;
-ATTRICE
E
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Giuseppe Vitolo, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso G.
Garibaldi n. 181, come da procura in atti
-CONVENUTO
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Salerno, e presso la stessa elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso
V. Emanuele n.58, come da procura in atti,
-CONVENUTO
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
1 rappresentata e difesa dall'avv. Mario Amatruda, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in
Salerno, alla Via L. Guercio n.319, come da procura in atti,
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: Azione di responsabilità per danni ex artt. 2043/2051 c.c.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14-20/02/2017, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, il , in persona del Controparte_1
Sindaco legale rappresentante p.t., nonché il , in persona del Controparte_2
Ministro p.t., per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsogli in data 17/01/2016. A sostegno della domanda veniva dedotta che, nella data indicata, alle ore 9,30 circa, nel percorrere a piedi il Corso Garibaldi, in Cetara, “a causa della presenza di carburante sul manto stradale, non segnalato, all'altezza del civico n.1, rovinava a terra, riportando lesioni personali” (v. pag. 1 citazione). Che a seguito della caduta riportava “una frattura malleolo peroneale destro e frattura L2”. Che veniva immediatamente soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona; che seguivano vari periodi di cure e terapie, come attestati dai certificati medici e cartelle cliniche
CP_ allegate. Ha, quindi, dedotto una responsabilità sia del convenuto che del convenuto
, in quanto il carburante sparso per terra era fuoriuscito da un veicolo dei Carabinieri della CP_2
Stazione di Vietri Sul Mare, mentre il ne era responsabile per il mancato Controparte_1
tempestivo intervento volto alla rimozione del pericolo e per la messa in sicurezza della strada. Ha, pertanto, chiesto la condanna in solido al risarcimento dei danni tutti subiti, e quantificati in Euro
31.531,00, o a quella somma maggiore o minore risultante a seguito di istruttoria, con accessori di legge, e vinte le spese di lite.
Con comparsa del 09/5/2017 si costituiva il MINISTERO DELLA DIFESA, impugnando la domanda di parte attrice. Deduceva l'insussistenza di alcuna responsabilità in capo ad esso
. Affermava che i Militi, accortisi della perdita di carburante, immediatamente avvisavano CP_2
l'Assistente della Polizia locale di Cetara, , affinché la stessa si attivasse per la Parte_2
pulizia e messa in sicurezza della zona. Che mentre la detta Assistente a sua volta si operava al fine di reperire operai del Comune avveniva la caduta di parte attrice. Che, dunque, il sinistro si era
2 verificato nell'immediatezza dei fatti, ed alcuna responsabilità poteva essere attribuita ad esso
, avendo i Carabinieri posto in essere tutte le condotte necessarie in tale frangente. Ad CP_2
ogni modo, chiedeva di chiamare in causa la propria Compagna di Assicurazioni per essere dalla stessa manlevato in caso di soccombenza. Ha, quindi, concluso per l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, e nel merito per il rigetto della domanda nei suoi confronti, vinte le spese di lite.
Si costituiva il con comparsa del 18/12/2017, che impugnava e contestava Controparte_1 tutto l'avverso dedotto. Eccepiva l'infondatezza della domanda, impugnava il fatto storico, deduceva l'assenza dei presupposti per l'applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. nei suoi confronti.
Deduceva che il si era attivato immediatamente appena ricevuta la notizia della fuoriuscita CP_1 di carburante dall'auto dei Militi, ma che nel mentre era già avvenuta la caduta dell'attrice; eccepiva la colpa esclusiva o concorrente dell'attrice; deduceva che tutt'al più si poteva concretizzare l'ipotesi di corresponsabilità con i Carabinieri della Stazione di Vietri Sul Mare (v. pag. 6 comparsa di costituzione). Contestava, ad ogni modo, il quantum richiesto. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda, ed in subordine per la evidenziata corresponsabilità, il tutto vinte le spese di lite.
Autorizzata la chiamata del terzo, con comparsa del 22/12/2017 si costituiva la
[...] che ribadiva l'assenza di ogni responsabilità del Controparte_3
chiamante . Assumeva, comunque, la inesistenza dei presupposti di legge per qualsiasi CP_2
ipotesi ex art. 2043 c.c. essendo avvenuto il sinistro in pieno giorno, e quindi con la chiazza di carburante ben visibile. Contestava l'entità della pretesa risarcitoria di parte attrice. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, vinte le spese di lite
Così composto il contraddittorio, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., ammessa ed espletata la prova orale come richiesta dalle parti, dato ingresso alla CTU medico- legale sulla persona dell'attrice, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
1. In giurisprudenza, in riferimento all'art. 2051 c.c., si è ritenuto che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria per danni derivanti da insidia stradale (cfr. Cass. n. 15042 del 06/06/08), le peculiarità del caso concreto, da valutare ai fini dell'accertamento della responsabilità del custode, vanno esaminate non solo e non tanto in relazione all'estensione territoriale del bene demaniale ove si è verificato il sinistro, quanto piuttosto in riferimento alla natura ed alla tipologia delle cause che hanno provocato il danno: qualora, infatti, si tratti di cause intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (tra i quali rientra lo stato di usura o il dissesto della sede stradale e delle sue pertinenze o componenti), la P.A.
3 custode è tenuta a dimostrare l'espletamento, da parte sua, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa.
Nella diversa ipotesi, invece, ricorrente nel caso di specie, in cui la situazione di pericolo sia stata estemporaneamente creata da terzi, occorre verificare se tale situazione come presentatasi, era conoscibile ed eliminabile con immediatezza, oppure se vi sia stata una non diligente attività di manutenzione, l'assolvimento della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o meno di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione di pericolo o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo tra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito
(cfr. Cass. n. 16542/12, n. 10643/12, n. 4495/11, n. 24428 e n. 24419 del 19/11/09, nonché Cass.
n. 20427/08).
In tale seconda ipotesi, più precisamente, l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso quel tempo ragionevolmente sufficiente perché
l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo (Cass. n. 15042/08).
Ne consegue che, con riguardo ai beni demaniali, si presenterà presumibilmente più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. L'impostazione risulta in linea, fra l'altro, con i più ripetuti principi giurisprudenziali, per cui l'onere di fornire la prova delle circostanze idonee ad esimere dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. grava sull'ente pubblico (Cass. n. 19653/04). Tale, infatti, è il principio in vigore con riguardo alla prova del caso fortuito.
In definitiva, essendo i beni demaniali particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perché determinati dai comportamenti del pubblico indiscriminato degli utenti - che il custode non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni - il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati.
Esso va individuato, in particolare, nei casi in cui la causa che ha provocato il danno non sia strutturale e intrinseca al modo di essere del bene, ma sia derivata da comportamenti
4 estemporanei di terzi, non immediatamente conoscibili o eliminabili dal custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione (Cass. n. 15042/08).
Tali principi sono applicabili, a maggior ragione, nella fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., che richiede a carico del danneggiato non solo la prova del nesso di causalità tra la res anomala ed i danni subiti (come nell'art. 2051 c.c.), ma anche (a differenza dell'art. 2051 c.c. che presuppone una responsabilità oggettiva) la dimostrazione della colpa dell'ente preposto alla manutenzione del bene demaniale in relazione al profilo della mancata rimozione o segnalazione della situazione di pericolo.
2. Ebbene, tale essendo il perimetro entro cui muovere l'indagine, si rileva come dalla istruttoria svolta emerga la responsabilità dell' CP_5
Ed invero, dal rapporto di servizio del 17 gennaio 2016 emerge che l'Assistente , Parte_2
allertata dai Carabinieri di Vietri Sul Mare che dalla loro auto di servizio, ferma in Corso Garibaldi in Cetara, era fuoriuscito del carburante, si attivava per procedere alle operazioni di pulizia, ma non trovando alcun operaio in servizio, e dopo aver consultato telefonicamente altri dipendenti del Comune, si allontanava dal luogo insieme ad alcuni dipendenti comunali-fuori per Parte_3
recarsi con loro in località Cannillo del di Cetara “a prendere del materiale assorbente”. CP_1
Dalla stessa deposizione resa in udienza dall'Assistente poi, emerge che:” Trattandosi di Parte_2
domenica di un giorno festivo, provai a contattare operai del comune e con l'auto (di servizio si presume), mi portai per il paese dove rinvenni i sigg. e del Persona_1 Persona_2
comune- e con loro dopo aver preso dal deposito la sostanza assorbente, mi recai in corso Garibaldi per spargere la sostanza sulla macchia di carburante”. E continuando:” ivi giunti rinvenni né più la pattuglia dei Carabinieri e mi venne riferito che una signora era caduta”. La circostanza che al momento della caduta dell'attrice nessuno era sul posto a segnalare il pericolo, la si desume anche dalle successive deposizioni testimoniali. In vero, il teste uno dei Testimone_1
Carabinieri in servizio quella mattina, riferisce:” Posso riferire che dopo aver comunicato al
CI l'evento, ci siamo allontanati per ragioni di servizio e non abbiamo assistito Parte_2
alla caduta”. Sostanzialmente conforme la deposizione del CI , che Testimone_2
dichiara:” Preciso che mentre eravamo ancora sul posto è sopraggiunta l'auto della Polizia Locale con a bordo il CI , alla quale abbiamo fatto presente l'occorso Parte_2
chiedendole di provvedere a risanare il manto stradale”. Ed ancora:” Dopodiché ci siamo allontanati lasciando sul posto la ”. A ciò vanno aggiunte le deposizioni dei testi Parte_2
5 oculari, presenti alla caduta dell'attrice, ed in particolare il sig. , che oltre a Testimone_3
confermare tutti i capitoli di prova di parte attrice, così dichiara:” Sono teste oculare del sinistro in quanto avvenuto a poca distanza dal mio locale”. Ed aggiunge:” Il terriccio è stato sparso dopo la caduta ed io ho solo aiutato gli addetti del comune come indicato nel capo di prova”. Precisando:” la sig.ra camminava da sola”. Pt_1
La teste , poi, anch'essa presente al sinistro, nel confermare anch'essa i capi di Testimone_4
prova 1) e 2) di parte attrice, riferisce:” Non posso precisare se il materiale che era a terra fosse carburante o altro, so che era bagnato”, ed aggiunge:” Allorquando la signora è caduta non vi erano autorità sul posto”. Ed infine precisa:” Sono andata via e non ho visto l'intervento delle autorità sul posto”.
Gli altri testi assunti riferiscono in gran parte di circostanze avvenute dopo la caduta dell'attrice.
Orbene, dall'esame delle esposte deposizioni e del verbale in atti, si può ricostruire così la dinamica del sinistro. Dopo l'accertata perdita di carburante da parte dell'autovettura dei
Carabinieri di Vietri Sul Mare, che si trovava in Corso Garibaldi di Cetara, i Militi allertavano il
CI e/o Assistente della Polizia Locale di Cetara, , affinché si mettesse in Parte_2
sicurezza quel tratto di strada impregnato di carburante, dopodiché si allontanavano dal posto
“per ragioni di servizio” (teste Amatruda). La , rimasta sola, e dopo aver cercato Parte_2
di contattare gli operai del comune (presumibilmente con il telefono o altro sistema), e non avendoli rintracciati, si allontanava dal luogo per andare alla ricerca degli operai per procedere alle operazioni di messa in sicurezza della strada. Lasciando, ovviamente, non solo incustodito quel tratto di strada, ma senza neanche approvi una segnaletica di pericolo, per quanto è emerso dall'istruttoria. E proprio mentre la stessa era alla ricerca degli operai che avviene la caduta dell'attrice, che, transitando per quella strada, ignara del pericolo, e proprio sul quel tratto intriso di sostanza oleosa, non avvedendosi della presenza del carburante a terra, vi scivolava sopra, riportando le lamentate lesioni.
In tale ipotesi, in particolare, della presenza di carburante o, comunque, di sostanza oleosa, sulla carreggiata che, per le ragioni su indicate, è stato verosimilmente rilasciato dall' autovettura dei
Militi, si evidenzia non solo il fatto che tra la perdita del liquido e l'intervento degli operai del comune è trascorso un lasso di tempo -più o meno ampio- se la teste dichiara di essersi Tes_4
allontanata dal luogo dopo la caduta ed ancora non erano giunte Autorità sul posto, ma che non
6 veniva posta alcuna segnalazione di pericolo idonea ad avvisare gli utenti della strada. Ne consegue, a parere di questo giudicante, che proprio il notevole lasso di tempo intercorso tra la fuoriuscita del carburante e l'avviso fatto dai Militi all'Assistente e la ricerca di Parte_2
quest'ultima degli operai comunali per reperire il materiale assorbente da porre sulla strada, unitamente alla circostanza- acclarata- che nessuna segnaletica di pericolo o avviso veniva posta a tutela della pubblica incolumità, abbiano concorso all'evento denunziato da parte attrice.
Invero, essendo trascorso un ragionevole lasso di tempo prima che l'ente gestore della strada- già
a conoscenza dei fatti- intervenisse, quest'ultimo, in qualità di soggetto tenuto alla manutenzione e messa in sicurezza del tratto di strada teatro dei fatti, è tenuto a risponderne, sulla base di doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili. Bastava che venisse lasciato sul posto altro agente della Polizia Locale, o uno degli operai incontrati, o porre una segnalazione di pericolo, per rendere nota l'insidia ed evitare la caduta dell'attrice o comunque andare esente da responsabilità.
Nessuna responsabilità, si reputa, può essere ascritta ai Carabinieri, e ciò in quanto non solo la rottura del tubo di raccordo di mandata del motore dell'auto Fiat Grande Punto in dotazione è stato un fatto accidentale, non prevedibile, né altrimenti evitabile, ma gli stessi accortisi della fuoriuscita di gasolio sul manto stradale ne hanno fatto immediato avviso all'Assistente della
Polizia Locale. E solo per “ragioni di servizio” si sono dovuti allontanare dal luogo, ma ciò lo hanno fatto solo dopo che era già giunta l'Assistente della Polizia locale a cui veniva riferito l'accaduto.
Ed in proposito, va ricordato come l'accertamento a cui è chiamato il giudice civile differisce da quello del giudice penale;
mentre quest'ultimo, ai fini della affermazione della responsabilità penale, deve accertare la conformità della condotta al precetto “oltre ogni ragionevole dubbio”, il giudice civile compie un accertamento di tipo logico-deduttivo basato sul principio dell'id quod plerumque accidit, mitigato da quello probabilistico o “del più probabile che non” o della
“preponderanza della evidenza”, che postulano un livello di prova inferiore in ordine all'accertamento del nesso eziologico. (Cass., n. 16123 del 2010, n. 10741 del 2009, Cass., S.U., n.
576 del 2008).
E, dunque, va rilevato che: 1) il nesso di causa tra una condotta illecita ed un danno può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile;
2) la ragionevole probabilità che
7 quella causa abbia provocato quel danno va intesa non in senso statistico, ma logico: cioè non in base a regole astratte ma in base alle circostanze del caso concreto;
ciò vuol dire che anche in una causa statisticamente improbabile può ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre possibili cause fossero ancora più improbabili e non siano concepibili altre possibili cause.
Venendo al caso concreto, è indubitabile che lo sversamento del carburante da parte dell'auto dei diventa una condotta di per sé idonea a generare pericolo per gli utenti della strada, ma Pt_4
allorquando si verifica che gli stessi Militi hanno fatto quanto era nelle loro possibilità- tenuto conto anche delle “ragioni di servizio”-, per evitare il pericolo per gli utenti, allertando il CP_1
si deve ritenere che la caduta dell'attrice si è verificata sia per il ritardo nell'adozione delle misure riparatorie, che per l'assenza di alcuna segnalazione di pericolo da parte dell'Ente, già posto in condizione di sapere del pericolo e di poter agire.
3. Cionondimeno, va valutato anche il comportamento tenuto da parte attrice, Ed a tal fine basta rilevare come il sinistro sia avvenuto in pieno giorno (ore 9,30), con “ottima visibilità” (teste
, che la macchia di carburante “era sparsa per buona parte della strada” (teste Testimone_1
che, pertanto, essendo la chiazza ben visibile in quanto copiosa, l'attrice avrebbe Testimone_3
potuto e dovuto prestare attenzione al proprio incedere, e che sia stata poco avveduta nella circostanza. Tale comportamento integra, senza ombra di dubbio, quella condotta negligente idonea ad assumere rilevanza ex art. 1227 c.c. Sulla scorta degli elementi probatori acquisiti e anzi descritti e commentati, si può ritenere che la situazione, attesa anche la pavimentazione della strada in basolato, fosse tale da richiedere l'applicazione di quel principio di auto responsabilità, che induce a ritenere e ribadire che, nel caso di specie, l'attrice abbia concorso a causare il sinistro con la sua condotta poco avveduta, in quanto avrebbe potuto vedere il pericolo e camminare altrove o, comunque, in modo più accorto. Ne consegue che una maggiore prudenza era esigibile all'attrice e ciò consente di ritenere la concorrente responsabilità del soggetto danneggiato nella causazione del fatto nella misura del 30%.
4. Affermata, in questi termini, la responsabilità dell'Ente convenuto, e passando alla liquidazione del quantum, vista la documentazione in atti e la consulenza del CTU officiato Dott.ssa Per_3
, non compiutamente e validamente contestata e pienamente condivisibile, possono
[...]
ritenersi accertati in favore dell'attrice ed a titolo di danno non patrimoniale biologico: a) un danno da I.T.T. per giorni 40; b), un danno da I.T.P. al 50% per gg. 40; c) un danno da I.T.P. al 25% per giorni 10; d) ed infine un danno biologico permanente pari al 10%.
8 E, pertanto, applicando i parametri scaturenti dalle tabelle "milanesi", va liquidato il danno all'attrice, di anni 65 all'epoca del sinistro, che si determina l'invalidità temporanea totale in Euro
4.600,00; l'invalidità temporanea parziale al 50% in Euro 2.300,00; l'invalidità temporanea parziale al 25% in Euro 575,00, il danno permanente pari al 10% in Euro 22.383,00. Considerando anche il notevole grado di sofferenza patito dall'attrice durante l'iter clinico- terapeutico. Per la voce di danno patrimoniale vanno riconosciute Euro 425,00 quale spese mediche documentate, non essendo tali gli scontrini delle farmacie, generici e non nominativi. Per un totale di Euro 30.283,00 a cui va applicata la diminuzione del 30%. In definitiva, spetta all'attrice la somma di Euro 21.198,00.
Nessuna incidenza sulla capacità lavorativa specifica dell'attrice hanno avuto i postumi accertati.
Sul detto importo di Euro 21.198,00, già rivalutato, vanno computati i soli interessi legali devalutando la somma alla data del sinistro e calcolando gli interessi al saggio legale sull'importo di anno in anno rivalutato e sino alla data di pubblicazione della sentenza, e sulla somma così determinata i soli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
5. Le spese processuali di parte attrice sono liquidate tenendo conto dell'importo sopra riconosciuto,
e dell'accertato concorso di colpa.
Le spese di CTU medico legale vengono poste a carico di parte convenuta per Controparte_1
il 70%, ed il restante 30% a carico di parte attrice.
Sussistono giusti motivi ex art. 92 c.p.c. ratione temporis applicabile, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra parte attrice ed il convenuto , e tra questi e la terza CP_2
chiamata in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti del , in persona del p.t. Parte_1 Controparte_1 CP_6
legale rappresentante, e del in persona del Ministro p.t., con la Controparte_2
chiamata in casa della in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t. ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- accertata la responsabilità del , in persona del Sindaco p. t. legale Controparte_1 rappresentante, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella misura di cui in motivazione e lo condanna al pagamento, in favore di , ed a titolo di risarcimento del danno, della somma Parte_1
di Euro 21.198,00, oltre interessi legali come in motivazione;
9 - condanna il al pagamento del 70% delle spese processuali di parte attrice Controparte_1
liquidate già in detta misura in Euro 381,50 per anticipazioni, ed Euro 4.454,00 per onorari di giudizio, oltre il rimborso forfettario del 15%, Iva e Cap come per legge, con attribuzione agli avv.ti
Andrea RI e SA OS per dichiarato anticipo;
- spese di CTU, come già liquidate, a carico del per il 70%, ed il residuo 30% a Controparte_1
carico dell'attrice;
-compensa integralmente le spese di lite fa parte attrice ed il convenuto , e tra questi e la CP_2
terza chiamata in causa.
Così deciso in Salerno, lì 15/01/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 1813 dell'anno 2017
TRA
, elettivamente domiciliata in Cetara, al Corso Federici n.84, presso lo studio Parte_1
degli Avv.ti Andrea RI e SA OS, dai quali è rappresentata e difesa, come da procura in atti;
-ATTRICE
E
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Giuseppe Vitolo, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso G.
Garibaldi n. 181, come da procura in atti
-CONVENUTO
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Salerno, e presso la stessa elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso
V. Emanuele n.58, come da procura in atti,
-CONVENUTO
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
1 rappresentata e difesa dall'avv. Mario Amatruda, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in
Salerno, alla Via L. Guercio n.319, come da procura in atti,
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: Azione di responsabilità per danni ex artt. 2043/2051 c.c.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14-20/02/2017, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, il , in persona del Controparte_1
Sindaco legale rappresentante p.t., nonché il , in persona del Controparte_2
Ministro p.t., per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsogli in data 17/01/2016. A sostegno della domanda veniva dedotta che, nella data indicata, alle ore 9,30 circa, nel percorrere a piedi il Corso Garibaldi, in Cetara, “a causa della presenza di carburante sul manto stradale, non segnalato, all'altezza del civico n.1, rovinava a terra, riportando lesioni personali” (v. pag. 1 citazione). Che a seguito della caduta riportava “una frattura malleolo peroneale destro e frattura L2”. Che veniva immediatamente soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona; che seguivano vari periodi di cure e terapie, come attestati dai certificati medici e cartelle cliniche
CP_ allegate. Ha, quindi, dedotto una responsabilità sia del convenuto che del convenuto
, in quanto il carburante sparso per terra era fuoriuscito da un veicolo dei Carabinieri della CP_2
Stazione di Vietri Sul Mare, mentre il ne era responsabile per il mancato Controparte_1
tempestivo intervento volto alla rimozione del pericolo e per la messa in sicurezza della strada. Ha, pertanto, chiesto la condanna in solido al risarcimento dei danni tutti subiti, e quantificati in Euro
31.531,00, o a quella somma maggiore o minore risultante a seguito di istruttoria, con accessori di legge, e vinte le spese di lite.
Con comparsa del 09/5/2017 si costituiva il MINISTERO DELLA DIFESA, impugnando la domanda di parte attrice. Deduceva l'insussistenza di alcuna responsabilità in capo ad esso
. Affermava che i Militi, accortisi della perdita di carburante, immediatamente avvisavano CP_2
l'Assistente della Polizia locale di Cetara, , affinché la stessa si attivasse per la Parte_2
pulizia e messa in sicurezza della zona. Che mentre la detta Assistente a sua volta si operava al fine di reperire operai del Comune avveniva la caduta di parte attrice. Che, dunque, il sinistro si era
2 verificato nell'immediatezza dei fatti, ed alcuna responsabilità poteva essere attribuita ad esso
, avendo i Carabinieri posto in essere tutte le condotte necessarie in tale frangente. Ad CP_2
ogni modo, chiedeva di chiamare in causa la propria Compagna di Assicurazioni per essere dalla stessa manlevato in caso di soccombenza. Ha, quindi, concluso per l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, e nel merito per il rigetto della domanda nei suoi confronti, vinte le spese di lite.
Si costituiva il con comparsa del 18/12/2017, che impugnava e contestava Controparte_1 tutto l'avverso dedotto. Eccepiva l'infondatezza della domanda, impugnava il fatto storico, deduceva l'assenza dei presupposti per l'applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. nei suoi confronti.
Deduceva che il si era attivato immediatamente appena ricevuta la notizia della fuoriuscita CP_1 di carburante dall'auto dei Militi, ma che nel mentre era già avvenuta la caduta dell'attrice; eccepiva la colpa esclusiva o concorrente dell'attrice; deduceva che tutt'al più si poteva concretizzare l'ipotesi di corresponsabilità con i Carabinieri della Stazione di Vietri Sul Mare (v. pag. 6 comparsa di costituzione). Contestava, ad ogni modo, il quantum richiesto. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda, ed in subordine per la evidenziata corresponsabilità, il tutto vinte le spese di lite.
Autorizzata la chiamata del terzo, con comparsa del 22/12/2017 si costituiva la
[...] che ribadiva l'assenza di ogni responsabilità del Controparte_3
chiamante . Assumeva, comunque, la inesistenza dei presupposti di legge per qualsiasi CP_2
ipotesi ex art. 2043 c.c. essendo avvenuto il sinistro in pieno giorno, e quindi con la chiazza di carburante ben visibile. Contestava l'entità della pretesa risarcitoria di parte attrice. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, vinte le spese di lite
Così composto il contraddittorio, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., ammessa ed espletata la prova orale come richiesta dalle parti, dato ingresso alla CTU medico- legale sulla persona dell'attrice, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
1. In giurisprudenza, in riferimento all'art. 2051 c.c., si è ritenuto che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria per danni derivanti da insidia stradale (cfr. Cass. n. 15042 del 06/06/08), le peculiarità del caso concreto, da valutare ai fini dell'accertamento della responsabilità del custode, vanno esaminate non solo e non tanto in relazione all'estensione territoriale del bene demaniale ove si è verificato il sinistro, quanto piuttosto in riferimento alla natura ed alla tipologia delle cause che hanno provocato il danno: qualora, infatti, si tratti di cause intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (tra i quali rientra lo stato di usura o il dissesto della sede stradale e delle sue pertinenze o componenti), la P.A.
3 custode è tenuta a dimostrare l'espletamento, da parte sua, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa.
Nella diversa ipotesi, invece, ricorrente nel caso di specie, in cui la situazione di pericolo sia stata estemporaneamente creata da terzi, occorre verificare se tale situazione come presentatasi, era conoscibile ed eliminabile con immediatezza, oppure se vi sia stata una non diligente attività di manutenzione, l'assolvimento della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o meno di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione di pericolo o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo tra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito
(cfr. Cass. n. 16542/12, n. 10643/12, n. 4495/11, n. 24428 e n. 24419 del 19/11/09, nonché Cass.
n. 20427/08).
In tale seconda ipotesi, più precisamente, l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso quel tempo ragionevolmente sufficiente perché
l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo (Cass. n. 15042/08).
Ne consegue che, con riguardo ai beni demaniali, si presenterà presumibilmente più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. L'impostazione risulta in linea, fra l'altro, con i più ripetuti principi giurisprudenziali, per cui l'onere di fornire la prova delle circostanze idonee ad esimere dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. grava sull'ente pubblico (Cass. n. 19653/04). Tale, infatti, è il principio in vigore con riguardo alla prova del caso fortuito.
In definitiva, essendo i beni demaniali particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perché determinati dai comportamenti del pubblico indiscriminato degli utenti - che il custode non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni - il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati.
Esso va individuato, in particolare, nei casi in cui la causa che ha provocato il danno non sia strutturale e intrinseca al modo di essere del bene, ma sia derivata da comportamenti
4 estemporanei di terzi, non immediatamente conoscibili o eliminabili dal custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione (Cass. n. 15042/08).
Tali principi sono applicabili, a maggior ragione, nella fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., che richiede a carico del danneggiato non solo la prova del nesso di causalità tra la res anomala ed i danni subiti (come nell'art. 2051 c.c.), ma anche (a differenza dell'art. 2051 c.c. che presuppone una responsabilità oggettiva) la dimostrazione della colpa dell'ente preposto alla manutenzione del bene demaniale in relazione al profilo della mancata rimozione o segnalazione della situazione di pericolo.
2. Ebbene, tale essendo il perimetro entro cui muovere l'indagine, si rileva come dalla istruttoria svolta emerga la responsabilità dell' CP_5
Ed invero, dal rapporto di servizio del 17 gennaio 2016 emerge che l'Assistente , Parte_2
allertata dai Carabinieri di Vietri Sul Mare che dalla loro auto di servizio, ferma in Corso Garibaldi in Cetara, era fuoriuscito del carburante, si attivava per procedere alle operazioni di pulizia, ma non trovando alcun operaio in servizio, e dopo aver consultato telefonicamente altri dipendenti del Comune, si allontanava dal luogo insieme ad alcuni dipendenti comunali-fuori per Parte_3
recarsi con loro in località Cannillo del di Cetara “a prendere del materiale assorbente”. CP_1
Dalla stessa deposizione resa in udienza dall'Assistente poi, emerge che:” Trattandosi di Parte_2
domenica di un giorno festivo, provai a contattare operai del comune e con l'auto (di servizio si presume), mi portai per il paese dove rinvenni i sigg. e del Persona_1 Persona_2
comune- e con loro dopo aver preso dal deposito la sostanza assorbente, mi recai in corso Garibaldi per spargere la sostanza sulla macchia di carburante”. E continuando:” ivi giunti rinvenni né più la pattuglia dei Carabinieri e mi venne riferito che una signora era caduta”. La circostanza che al momento della caduta dell'attrice nessuno era sul posto a segnalare il pericolo, la si desume anche dalle successive deposizioni testimoniali. In vero, il teste uno dei Testimone_1
Carabinieri in servizio quella mattina, riferisce:” Posso riferire che dopo aver comunicato al
CI l'evento, ci siamo allontanati per ragioni di servizio e non abbiamo assistito Parte_2
alla caduta”. Sostanzialmente conforme la deposizione del CI , che Testimone_2
dichiara:” Preciso che mentre eravamo ancora sul posto è sopraggiunta l'auto della Polizia Locale con a bordo il CI , alla quale abbiamo fatto presente l'occorso Parte_2
chiedendole di provvedere a risanare il manto stradale”. Ed ancora:” Dopodiché ci siamo allontanati lasciando sul posto la ”. A ciò vanno aggiunte le deposizioni dei testi Parte_2
5 oculari, presenti alla caduta dell'attrice, ed in particolare il sig. , che oltre a Testimone_3
confermare tutti i capitoli di prova di parte attrice, così dichiara:” Sono teste oculare del sinistro in quanto avvenuto a poca distanza dal mio locale”. Ed aggiunge:” Il terriccio è stato sparso dopo la caduta ed io ho solo aiutato gli addetti del comune come indicato nel capo di prova”. Precisando:” la sig.ra camminava da sola”. Pt_1
La teste , poi, anch'essa presente al sinistro, nel confermare anch'essa i capi di Testimone_4
prova 1) e 2) di parte attrice, riferisce:” Non posso precisare se il materiale che era a terra fosse carburante o altro, so che era bagnato”, ed aggiunge:” Allorquando la signora è caduta non vi erano autorità sul posto”. Ed infine precisa:” Sono andata via e non ho visto l'intervento delle autorità sul posto”.
Gli altri testi assunti riferiscono in gran parte di circostanze avvenute dopo la caduta dell'attrice.
Orbene, dall'esame delle esposte deposizioni e del verbale in atti, si può ricostruire così la dinamica del sinistro. Dopo l'accertata perdita di carburante da parte dell'autovettura dei
Carabinieri di Vietri Sul Mare, che si trovava in Corso Garibaldi di Cetara, i Militi allertavano il
CI e/o Assistente della Polizia Locale di Cetara, , affinché si mettesse in Parte_2
sicurezza quel tratto di strada impregnato di carburante, dopodiché si allontanavano dal posto
“per ragioni di servizio” (teste Amatruda). La , rimasta sola, e dopo aver cercato Parte_2
di contattare gli operai del comune (presumibilmente con il telefono o altro sistema), e non avendoli rintracciati, si allontanava dal luogo per andare alla ricerca degli operai per procedere alle operazioni di messa in sicurezza della strada. Lasciando, ovviamente, non solo incustodito quel tratto di strada, ma senza neanche approvi una segnaletica di pericolo, per quanto è emerso dall'istruttoria. E proprio mentre la stessa era alla ricerca degli operai che avviene la caduta dell'attrice, che, transitando per quella strada, ignara del pericolo, e proprio sul quel tratto intriso di sostanza oleosa, non avvedendosi della presenza del carburante a terra, vi scivolava sopra, riportando le lamentate lesioni.
In tale ipotesi, in particolare, della presenza di carburante o, comunque, di sostanza oleosa, sulla carreggiata che, per le ragioni su indicate, è stato verosimilmente rilasciato dall' autovettura dei
Militi, si evidenzia non solo il fatto che tra la perdita del liquido e l'intervento degli operai del comune è trascorso un lasso di tempo -più o meno ampio- se la teste dichiara di essersi Tes_4
allontanata dal luogo dopo la caduta ed ancora non erano giunte Autorità sul posto, ma che non
6 veniva posta alcuna segnalazione di pericolo idonea ad avvisare gli utenti della strada. Ne consegue, a parere di questo giudicante, che proprio il notevole lasso di tempo intercorso tra la fuoriuscita del carburante e l'avviso fatto dai Militi all'Assistente e la ricerca di Parte_2
quest'ultima degli operai comunali per reperire il materiale assorbente da porre sulla strada, unitamente alla circostanza- acclarata- che nessuna segnaletica di pericolo o avviso veniva posta a tutela della pubblica incolumità, abbiano concorso all'evento denunziato da parte attrice.
Invero, essendo trascorso un ragionevole lasso di tempo prima che l'ente gestore della strada- già
a conoscenza dei fatti- intervenisse, quest'ultimo, in qualità di soggetto tenuto alla manutenzione e messa in sicurezza del tratto di strada teatro dei fatti, è tenuto a risponderne, sulla base di doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili. Bastava che venisse lasciato sul posto altro agente della Polizia Locale, o uno degli operai incontrati, o porre una segnalazione di pericolo, per rendere nota l'insidia ed evitare la caduta dell'attrice o comunque andare esente da responsabilità.
Nessuna responsabilità, si reputa, può essere ascritta ai Carabinieri, e ciò in quanto non solo la rottura del tubo di raccordo di mandata del motore dell'auto Fiat Grande Punto in dotazione è stato un fatto accidentale, non prevedibile, né altrimenti evitabile, ma gli stessi accortisi della fuoriuscita di gasolio sul manto stradale ne hanno fatto immediato avviso all'Assistente della
Polizia Locale. E solo per “ragioni di servizio” si sono dovuti allontanare dal luogo, ma ciò lo hanno fatto solo dopo che era già giunta l'Assistente della Polizia locale a cui veniva riferito l'accaduto.
Ed in proposito, va ricordato come l'accertamento a cui è chiamato il giudice civile differisce da quello del giudice penale;
mentre quest'ultimo, ai fini della affermazione della responsabilità penale, deve accertare la conformità della condotta al precetto “oltre ogni ragionevole dubbio”, il giudice civile compie un accertamento di tipo logico-deduttivo basato sul principio dell'id quod plerumque accidit, mitigato da quello probabilistico o “del più probabile che non” o della
“preponderanza della evidenza”, che postulano un livello di prova inferiore in ordine all'accertamento del nesso eziologico. (Cass., n. 16123 del 2010, n. 10741 del 2009, Cass., S.U., n.
576 del 2008).
E, dunque, va rilevato che: 1) il nesso di causa tra una condotta illecita ed un danno può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile;
2) la ragionevole probabilità che
7 quella causa abbia provocato quel danno va intesa non in senso statistico, ma logico: cioè non in base a regole astratte ma in base alle circostanze del caso concreto;
ciò vuol dire che anche in una causa statisticamente improbabile può ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre possibili cause fossero ancora più improbabili e non siano concepibili altre possibili cause.
Venendo al caso concreto, è indubitabile che lo sversamento del carburante da parte dell'auto dei diventa una condotta di per sé idonea a generare pericolo per gli utenti della strada, ma Pt_4
allorquando si verifica che gli stessi Militi hanno fatto quanto era nelle loro possibilità- tenuto conto anche delle “ragioni di servizio”-, per evitare il pericolo per gli utenti, allertando il CP_1
si deve ritenere che la caduta dell'attrice si è verificata sia per il ritardo nell'adozione delle misure riparatorie, che per l'assenza di alcuna segnalazione di pericolo da parte dell'Ente, già posto in condizione di sapere del pericolo e di poter agire.
3. Cionondimeno, va valutato anche il comportamento tenuto da parte attrice, Ed a tal fine basta rilevare come il sinistro sia avvenuto in pieno giorno (ore 9,30), con “ottima visibilità” (teste
, che la macchia di carburante “era sparsa per buona parte della strada” (teste Testimone_1
che, pertanto, essendo la chiazza ben visibile in quanto copiosa, l'attrice avrebbe Testimone_3
potuto e dovuto prestare attenzione al proprio incedere, e che sia stata poco avveduta nella circostanza. Tale comportamento integra, senza ombra di dubbio, quella condotta negligente idonea ad assumere rilevanza ex art. 1227 c.c. Sulla scorta degli elementi probatori acquisiti e anzi descritti e commentati, si può ritenere che la situazione, attesa anche la pavimentazione della strada in basolato, fosse tale da richiedere l'applicazione di quel principio di auto responsabilità, che induce a ritenere e ribadire che, nel caso di specie, l'attrice abbia concorso a causare il sinistro con la sua condotta poco avveduta, in quanto avrebbe potuto vedere il pericolo e camminare altrove o, comunque, in modo più accorto. Ne consegue che una maggiore prudenza era esigibile all'attrice e ciò consente di ritenere la concorrente responsabilità del soggetto danneggiato nella causazione del fatto nella misura del 30%.
4. Affermata, in questi termini, la responsabilità dell'Ente convenuto, e passando alla liquidazione del quantum, vista la documentazione in atti e la consulenza del CTU officiato Dott.ssa Per_3
, non compiutamente e validamente contestata e pienamente condivisibile, possono
[...]
ritenersi accertati in favore dell'attrice ed a titolo di danno non patrimoniale biologico: a) un danno da I.T.T. per giorni 40; b), un danno da I.T.P. al 50% per gg. 40; c) un danno da I.T.P. al 25% per giorni 10; d) ed infine un danno biologico permanente pari al 10%.
8 E, pertanto, applicando i parametri scaturenti dalle tabelle "milanesi", va liquidato il danno all'attrice, di anni 65 all'epoca del sinistro, che si determina l'invalidità temporanea totale in Euro
4.600,00; l'invalidità temporanea parziale al 50% in Euro 2.300,00; l'invalidità temporanea parziale al 25% in Euro 575,00, il danno permanente pari al 10% in Euro 22.383,00. Considerando anche il notevole grado di sofferenza patito dall'attrice durante l'iter clinico- terapeutico. Per la voce di danno patrimoniale vanno riconosciute Euro 425,00 quale spese mediche documentate, non essendo tali gli scontrini delle farmacie, generici e non nominativi. Per un totale di Euro 30.283,00 a cui va applicata la diminuzione del 30%. In definitiva, spetta all'attrice la somma di Euro 21.198,00.
Nessuna incidenza sulla capacità lavorativa specifica dell'attrice hanno avuto i postumi accertati.
Sul detto importo di Euro 21.198,00, già rivalutato, vanno computati i soli interessi legali devalutando la somma alla data del sinistro e calcolando gli interessi al saggio legale sull'importo di anno in anno rivalutato e sino alla data di pubblicazione della sentenza, e sulla somma così determinata i soli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
5. Le spese processuali di parte attrice sono liquidate tenendo conto dell'importo sopra riconosciuto,
e dell'accertato concorso di colpa.
Le spese di CTU medico legale vengono poste a carico di parte convenuta per Controparte_1
il 70%, ed il restante 30% a carico di parte attrice.
Sussistono giusti motivi ex art. 92 c.p.c. ratione temporis applicabile, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra parte attrice ed il convenuto , e tra questi e la terza CP_2
chiamata in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti del , in persona del p.t. Parte_1 Controparte_1 CP_6
legale rappresentante, e del in persona del Ministro p.t., con la Controparte_2
chiamata in casa della in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t. ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- accertata la responsabilità del , in persona del Sindaco p. t. legale Controparte_1 rappresentante, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella misura di cui in motivazione e lo condanna al pagamento, in favore di , ed a titolo di risarcimento del danno, della somma Parte_1
di Euro 21.198,00, oltre interessi legali come in motivazione;
9 - condanna il al pagamento del 70% delle spese processuali di parte attrice Controparte_1
liquidate già in detta misura in Euro 381,50 per anticipazioni, ed Euro 4.454,00 per onorari di giudizio, oltre il rimborso forfettario del 15%, Iva e Cap come per legge, con attribuzione agli avv.ti
Andrea RI e SA OS per dichiarato anticipo;
- spese di CTU, come già liquidate, a carico del per il 70%, ed il residuo 30% a Controparte_1
carico dell'attrice;
-compensa integralmente le spese di lite fa parte attrice ed il convenuto , e tra questi e la CP_2
terza chiamata in causa.
Così deciso in Salerno, lì 15/01/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
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