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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 6779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6779 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 27/11/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4482/2024
T R A
, nato a [...] il [...] res.te in Pontecagnano Faiano, rapp.to Parte_1
e difeso dall'avv. Lorenzo Ioele;
Appellante
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via Diaz n. 11, domicilia per legge;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 22 L. n. 689/1981 e art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 al Tribunale di Avellino, depositato in data 19.10.2020, proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 232/2020 dell'8.9.2020, con la quale l' Controparte_1
, all'esito di un accesso ispettivo conclusosi con verbale unico di accertamento e
[...] notificazione n. AV00001/2016-022-02 del 13.5.2016, gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 16.666,67 a titolo di sanzione amministrativa e accessori, oltre euro 34,70 per spese di notifica, per un totale complessivo di euro 16.701,37, in quanto, nella qualità di amministratore unico p.t. della aveva concorso ex art. 5 L. 689/1981 con Controparte_2 [...]
, amministratore unico della – subappaltatrice – per il CP_3 Controparte_4 periodo dal 2.1.2010 al 31.12.2010 nell'illecito di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 relativamente al personale utilizzato dalla (n. 116 lavoratori forniti dalla Controparte_5 [...] er un totale di 8.944 giornate lavorative), a seguito di un contratto di appalto stipulato CP_6 dalla suddetta con la e da quest'ultima subappaltato alla Controparte_5 Controparte_2
1 In particolare, l'appalto era risultato illecito per assenza dei requisiti di cui al Controparte_7 citato art. 29 D.Lgs. 276/2003, così come dettagliatamente descritto nelle risultanze dell'accertamento del predetto verbale unico, con puntuale indicazione dei lavoratori coinvolti, del periodo e delle giornate di impiego.
Eccepita la prescrizione ex art. 28 L. 689/1981 e dedotta l'inesistenza delle violazioni sanzionate, l'istante concludeva per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione o in subordine per la riduzione dell'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative ingiunte alla misura pari al minimo edittale stabilito dalla legge. Con vittoria di spese.
Costituitosi l'opposto , con sentenza n. 604/2024 pubblicata il Controparte_1
16.4.2024 il giudice di primo grado rigettava l'opposizione, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta, e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale, rilevata l'inconsistenza della eccezione di prescrizione, nel merito riteneva assolto l'onere della prova incombente sull' circa la fondatezza della pretesa fatta valere con CP_1 il provvedimento opposto. Rappresentava che, all'esito della lettura del verbale unico di accertamento e notificazione e dalla documentazione in atti, emergeva la non genuinità dell'appalto e dei sub-appalti, riconducibili alla fattispecie della somministrazione irregolare di manodopera, evincibile in particolare dalle dichiarazioni rese da tutti i lavoratori sentiti in sede di accertamento (dichiarazioni allegate alla produzione della resistente). Tali dichiarazioni, infatti, si presentano chiare, prive di contraddizioni interne o di lacune, coerenti anche estrinsecamente, e quindi sufficientemente esaustive ai fini della decisione della controversia, senza necessità di escuterli come testi nel giudizio.
Premesso che l'appalto lecito si distingue dalla interposizione illecita di lavoro per due requisiti, ossia l'organizzazione dei mezzi necessari e l'assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore, e che quando l'impresa non è "autentica", perché priva di tali elementi (o di solo uno di essi), i lavoratori sono di fatto utilizzati dall'impresa appaltante, vero datore di lavoro, rappresentava in riferimento alla fattispecie qua che il contratto di appalto stipulato tra la CP_5
e la per l'esecuzione di lavori di movimentazione merci in entrata e in uscita, pulizia
[...] CP_2 macchinari, impianti e magazzini oltre al facchinaggio e i successivi contratti di subappalto stipulati tra la con altre società, tra cui la non apparivano connotati dal CP_2 Controparte_7 requisito della genuinità, essendo risultato provato che le attività lavorative si erano svolte nei locali della con l'uso di attrezzature di quest'ultima e con promiscuità di lavoratori;
CP_5 aggiungeva che anche il corrispettivo determinato per le mansioni svolte assurgeva a prova della non configurabilità del rischio di impresa.
Rimarcava che le numerose dichiarazioni dei dipendenti ascoltati in sede di ispezione avevano avvalorato di aver tutti lavorato presso i magazzini della , timbrando ivi i cartellini di CP_5 entrata e uscita, utilizzando i beni strumentali della , lavorando promiscuamente e CP_5 congiuntamente ai dipendenti della appaltante, di non aver mai ricevuto le comunicazioni di assunzione e i contratti di lavoro dalla cooperativa, di non aver mai partecipato alle assemblee dei soci, di aver ricevuto le direttive da o da responsabili della CP_8 Controparte_5
Concludeva quindi che tutto il quadro probatorio deponeva in senso sfavorevole al ricorrente, essendo stato provato che sia la società appaltatrice ( che quella subappaltatrice CP_2
( erano prive di mezzi e macchinari propri per svolgere le attività, che non Controparte_7 avevano assunto alcun rischio di impresa, che i dipendenti della committente ed i dipendenti della 2 società appaltatrice e delle subappaltatrici erano promiscuamente impiegati, che il ricorrente aveva somministrato manodopera alla committente a mezzo delle cooperative CP_5 subappaltatrici e perciò era stato destinatario della sanzione ex art. 18, comma 5 bis, D. lgs 276/03
- che individua quali responsabili dell'illecito l'utilizzatore e il somministratore - concorrendo ex art. 5 L. 689/81 nella violazione amministrativa.
Avverso detta pronuncia proponeva appello con ricorso depositato presso Parte_1 questa Corte in data 16.10.2024, censurando la sentenza ed invocandone la riforma con accoglimento delle domande avanzate in primo grado e vittoria di spese. Segnatamente, con il primo motivo l'appellante contestava al primo giudice di aver respinto l'eccezione di prescrizione ex art. 28 L. 689/1981, mentre con il secondo motivo lamentava l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e l'inesatta ricostruzione del quadro fattuale.
Con Ricostituito il contraddittorio, l' di resisteva al gravame chiedendone la reiezione. CP_1
A seguito del decreto n. 20/2025 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata a questo Collegio.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte della parte appellante, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato.
1.Con il primo motivo di gravame, l' si duole del mancato accoglimento della eccezione Parte_1 di prescrizione, anche sulla base degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 8/2016, atteso che il verbale unico di accertamento è stato notificato entro i termini di cui all'art. 9 comma 4 del D.Lgs. n. 8/2016 decorrenti dalla data in cui è stata trasmessa agli ispettori la documentazione da parte della Procura della Repubblica a seguito della depenalizzazione.
L'appellante, premesso che la sentenza confonde verbali e periodi con altra controversia, ribadisce che nella presente controversia si tratta di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 232/2020 del 8 settembre 2020 emessa dalla Controparte_10
sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione n. AV0000I/2016-022-
[...] Pa
del 13.5.2016 (e non n. AV0000\2016-956 -05 del 04.5.2016 come erroneamente afferma la sentenza) con la quale l'appellante è stato sanzionato, nella spiegata qualità, in quanto ha concorso, ex art. 5 L. 689/81, per il periodo dal 2/1/2010 al 31/12/2010 con il legale rappresentante della (impresa appaltante) e con il sig. , CP_5 Controparte_3 amministratore unico della (subappaltatrice) nell'ipotesi di illiceità Controparte_4 dell'appalto sostenuta dall'ispettorato del lavoro (e non come afferma erroneamente la sentenza con i sigg. e , legali rappresentanti della dal Controparte_11 CP_12 CP_13
02/01/2011 al 31/03/2012) nell'illecito di cui all'art. 29 D. Lgs.276/03.
Evidenzia che il verbale conclusivo degli accertamenti è stato notificato in data 18.5.2016 e l'ordinanza ingiunzione in data 18.9.2020 e dunque ben oltre i cinque anni previsti dalla legge, posto che i fatti asseritamente illeciti si sono svolti dal 02.01.2010 al 31.12.2010 e che il termine quinquennale era già decorso alla data del 18.5.2016.
La censura non è condivisibile.
3 A norma dell'art. 28 della L.689/1981 il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
In materia di illeciti depenalizzati, la S.C. ha affermato che “La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della l. n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa” (Cass. Ord. n. 19897 del 27.7.2018 e Cass. Sent. n. 19529 del 19.12.2003).
Nella specie, trattandosi di illecito depenalizzato, si applica il principio anzidetto per cui il decorso del termine di prescrizione ha avuto inizio con la trasmissione della documentazione da Pt_ parte della Procura all' ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 8/2016, che avuta il 22.3.2016 CP_1 Con (cfr. all. 7 fasc. di primo grado), cui ha fatto seguito il verbale conclusivo degli accertamenti n. AV00001/2016-022-02 del 13.5.2016, notificato all' il 18.5.2016 (cfr. all. 16 fasc. Parte_1 Con
di primo grado), nonché l'ordinanza ingiunzione n. 232/2020 opposta, notificata il 18.9.2020 Con (all. 18 fasc. di primo grado).
Il termine quinquennale è stato, quindi, tempestivamente interrotto e la prescrizione non è maturata.
2.Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l' avesse fornito prova della sua pretesa e della commissione dell'illecito. A suo parere, CP_1 non sarebbe stata raggiunta la prova dell'illecito in quanto il Giudice di prime cure ha mal valutato le dichiarazioni rese dai lavoratori e la documentazione prodotta.
Anche questa doglianza è inconsistente.
Va premesso che l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, si configura come atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile, di un giudizio di accertamento dell'avversa pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dai motivi fatti valere con l'opposizione, con la conseguenza che il giudice non ha il potere di rilevare d'ufficio vizi dell'atto impugnato o del procedimento che lo ha preceduto che non siano stati dedotti dall'opponente, ad eccezione di quelli che siano tali da renderlo non semplicemente illegittimo, ma giuridicamente inesistente (Cass. civ., Sez. I, 21 luglio 2005, n. 15333).
Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.. A questo riguardo, assume rilevanza la precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto perché, nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni, spetta all'amministrazione che avanza la pretesa sanzionatoria dimostrare i fatti costitutivi e all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
4 Perciò, alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A..
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che sulla P.A. incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (v. Cass. civile sez. VI, 24.01.2019, n.1921).
Tanto premesso, reputa la Corte che nella fattispecie oggetto di odierno vaglio l' Controparte_1
abbia assolto fin dal primo grado di giudizio all'onere della prova relativamente alla
[...] sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria.
Sulla efficacia probatoria dei verbali ispettivi e del materiale probatorio raccolto in sede di accertamento, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato fanno piena prova CP_1 dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio sulla base di dichiarazioni provenienti da terzi rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v. Cass. n. 9827 del 26.7.2000; n. 15073 del 06.06.2008; n. 3525 del 22.02.2005). Ancora, è principio giurisprudenziale costante che il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass. n. 17774 del 8.9.2015; n. 14965 del 06.09.2012; n. 9251 del 19.4.2010).
Con specifico riferimento ai verbali di dichiarazioni di terzi raccolte in sede ispettiva, la S.C. ha precisato che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova solo dei fatti che questi attestino avvenuti in loro Controparte_1 presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione” (Cass. Ord. n. 10634 del 2025).
Dunque, per un verso, l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva 5 di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità; per l'altro, in ogni caso alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva va riconosciuta una particolare attendibilità perché aventi carattere di spontaneità e immediatezza e rese in epoca vicinissima ai fatti riferiti (v. Cass. n. 9827/2000 e n. 3525/2005 citt.).
Nel caso in esame, al di là di quanto è stato oggetto di immediata percezione da parte dei verbalizzanti, le “fonti di prova” rilevanti sono costituite dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni rese dai lavoratori escussi nel corso degli accessi ispettivi, nominativamente identificati in atti, che risultano poi indicate nel verbale unico di accertamento e notificazione n. AV00001/2016-022-02 del 13.5.2016 e che non sono state oggetto di alcuna specifica e circostanziata contestazione ad opera di parte opponente.
In tema di appalto è utile ricordare, in punto di diritto, come condivisibili indirizzi giurisprudenziali si siano espressi nel senso che “L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore” (v. Cass. Sez. L., Ord. n. 15557 del 10.06.2019, anche in motivazione “Il primo comma dell'art. 29, primo comma, del d. Igs. 276 del 2003 nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro, disciplinato dagli artt. 20-28 dello stesso decreto, richiama i due principali elementi che per la disciplina di cui all'art. 1655 cod. civ. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio di impresa”) e che “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. (Nella specie, relativa a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo)” (Cass. Sez. 6 – L., Ord. n. 12551 del 25.06.2020).
Nel caso di specie, per quanto evincibile dagli atti, gli accertamenti compiuti dall' del CP_1 lavoro a carico della iniziati il 9.1.2015 presso gli opifici in (località Controparte_5 CP_1
Santorelli) ed in CA (località Faenzera), si appalesano idonei a sostenere la 6 prospettazione di non genuinità dell'appalto e di ricorrenza, in realtà, di una forma di somministrazione irregolare di manodopera.
Sulla scorta della documentazione prodotta dalla odierna appellata, è possibile ricostruire la vicenda in fatto evidenziandosi che e in data Controparte_14 Controparte_2
29.12.2009 hanno stipulato un contratto d'appalto (con decorrenza dal 2.1.2010 al 31.12.2010, tacitamente rinnovabile) per la “fornitura dei lavori di movimentazione delle merci in entrata e in uscita, pulizie macchinari, impianti, magazzini etc. e di facchinaggio”, subappaltato in data Con 02.01.2010 alla (cfr. contratto di appalto e di subappalto all. 8 e 14 fasc. Controparte_4 di primo grado) .
Le ispezioni eseguite dalla D.T.L. e da militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di hanno consentito di appurare che il personale della occupato presso gli opifici CP_1 CP_4 della siti in alla località Santorelli uno e l'altro in CA (AV) Controparte_5 CP_1 alla località Faenzera, svolgeva esclusivamente le attività di riconfezionamento merci, smistamento merce, evasione ordini, imballaggio merci, carico e scarico merce, facchinaggio, e che il contratto di appalto tra la e la e quello di subappalto con la CP_5 CP_2 [...] palesava la presenza di pagamento “a cottimo” non parametrato al raggiungimento CP_7 del risultato (cfr. verbale di accertamento e notificazione del 13.5.2016, all. 16 fasc. ITL di primo grado).
Dalle verifiche ispettive, dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni testimoniali raccolte è emerso che la società ha richiesto ed utilizzato lavoratori nell'ambito Controparte_5 dei propri cicli produttivi, inserendoli in regolari turni di lavoro, sotto le direttive ed il controllo di propri capi reparti, con corrispettivi rapportati, di fatto, alle quantità di merce movimentata (cfr. verbale unico di accertamento e notificazione cit.).
Le prestazioni fornite dalle società e si sono esaurite, essenzialmente, in CP_2 CP_4 prestazioni lavorative prive dell'autonomia gestionale richiamata dalla normativa vigente, atteso che i lavoratori della sono risultati, diffusamente e capillarmente, inseriti CP_15 Con nell'organigramma aziendale della committente cosicché, relativamente alla CP_5 fornitura di manodopera formalizzata con contratto di appalto/subappalto, non è stato possibile individuare il servizio reso come il "quid" autonomo e distinto rispetto alla mera attività di lavoro palesemente evidente ed accertata.
La e la nell'esecuzione del contratto di appalto/subappalto Controparte_7 Controparte_2 con la non hanno esercitato il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei Controparte_5 lavoratori utilizzati, né hanno assunto il rischio di impresa, come previsto dalla normativa vigente in materia (cfr. verbale di accertamento cit.).
Invero, per quanto accertato, la appaltatrice si è limitata a fungere da mero tramite di CP_2 collegamento tra il soggetto committente ( e il soggetto esecutore delle prestazioni CP_5 lavorative, subappaltatore ( , senza mai assumere a proprio carico le Controparte_7 incombenze e le obbligazioni rinvenienti dall'esecuzione del contratto stipulato, sia in termini di gestione diretta dei mezzi materiali ed umani necessari a garantire il corretto svolgimento delle attività appaltate, sia in termini di gestione a proprio rischio dell'appalto assunto (rischio di impresa assente) (cfr. verbale di accertamento e notificazione cit.).
7 La a sua volta, si è limitata alla mera gestione amministrativa dei rapporti di Controparte_4 lavoro dei propri soci lavoratori, occupandosi dell'esecuzione delle procedure di assunzione, della elaborazione delle paghe, della gestione delle presenze/assenze sul lavoro, trasferendo la responsabilità e gli oneri connessi alle operazioni di direzione, organizzazione e controllo del proprio personale impiegato nell'appalto a referenti della società committente ( Controparte_5
(cfr. verbale unico di accertamento e notificazione cit.).
Gli accertamenti svolti hanno, in particolare, evidenziato:
-l'esclusività delle attrezzature, di sola proprietà della o da questa noleggiate, Controparte_5 promiscuamente utilizzate da personale di entrambe le società (committente e subappaltatrice) all'interno di luoghi di lavoro comuni, per cui risultava che la cooperativa non aveva mezzi propri o noleggiati direttamente;
-la promiscuità degli ambienti di lavoro e la commistione delle attività lavorative, eseguite e affidate indistintamente a personale sia della (committente) che a personale Controparte_5 della cooperativa (subappaltatrice), con impossibilità di distinguere le attività assegnate alla cooperativa da quelle gestite direttamente dalla;
CP_4 CP_5
-la mancanza di soggetti appartenenti alla cooperativa con mansioni di referenti operativi per ciò che atteneva alla gestione del lavoro affidato in subappalto;
-il controllo della in ingresso e uscita dal lavoro del personale della Controparte_5 CP_4 mediante uso di “badge” comune ai dipendenti della;
CP_5
-l'assenza di autonomia del risultato produttivo richiesto alla cooperativa;
-la totale non operatività dell'appaltatore che si era limitato al generico compito di CP_2 conduzione dell'appalto mediante la sorveglianza e il controllo dei lavori tramite un proprio referente, avvalendosi di personale dipendente di altro soggetto ( CP_4 CP_7 subappaltatrice) che operava con propria forza lavoro, utilizzando però nell'esecuzione dei lavori attrezzature e mezzi nella disponibilità della appaltante ( ; CP_5
-i compiti di mera gestione amministrativa dei rapporti di lavoro dei propri soci lavoratori espletati dalla priva di poteri di direzione, organizzazione e controllo del proprio CP_4 personale impiegato nell'appalto;
-l'insussistenza o scarso rilievo dei vincoli sociali nel rapporto tra cooperativa e soci lavoratori, la mancanza di informativa sugli obblighi sociali, l'assenza di conoscenza da parte dei soci lavoratori degli elementi relativi alla natura/tipologia del rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa e la mancata consegna della lettera di assunzione/contratto individuale di lavoro;
-la presenza di un sistema di retribuzione a cottimo, ovvero la società non pagava un CP_5 servizio ma la quantità dei pezzi movimentati in ogni mese mediante un sistema di rilevazione delle presenze e delle ore di lavoro del personale operante (badge), identico a quello utilizzato per i propri dipendenti, per cui l'appaltante retribuiva l'appaltatore ( Controparte_2 prescindendo dal conseguimento di un risultato ma per il solo fatto d aver svolto il lavoro o fatto svolgere il lavoro in subappalto.
In conclusione, si è palesata l'effettuazione di un appalto illecito tra la e la Controparte_5
e di un subappalto illecito tra la e la atteso che sia la CP_2 CP_2 Controparte_7 che la cooperativa non hanno né diretto né controllato i lavoratori addetti CP_2 CP_4 all'appalto, né hanno utilizzato una propria organizzazione di impresa, né hanno assunto alcun rischio di impresa, ricevendo un compenso sulla movimentazione del materiale effettuata dai lavoratori, gestiti e controllati da personale della committente ( ), in capo alla quale è CP_5 rimasta la direzione dei lavori. Il contratto di appalto/subappalto è stato utilizzato non già per realizzare la funzione tipica – il compimento di un'opera o di un servizio – ma con il preciso scopo di aggirare l'osservanza di disposizioni di legge. 8 L'odierno appellante contesta le risultanze del verbale ispettivo ma non allega, né chiede di provare (del tutto generici, oltre che relativi a circostanze ininfluenti, si profilano i capitoli di prova come formulati nel ricorso in opposizione) specifiche circostanze idonee a superare quanto accertato in sede ispettiva - in ordine alla promiscuità dei luoghi di lavoro, alla commistione delle attività lavorative, eseguite e affidate indistintamente a personale sia della Controparte_5
(committente) che a personale della cooperativa (subappaltatrice), alla proprietà e promiscuità delle attrezzature usate - e a dimostrare l'effettiva sottoposizione del personale al potere CP_4 direttivo, organizzativo e disciplinare della subappaltatrice.
Va, altresì, sottolineato che, rispetto a quelli che sono i profili pacificamente determinanti ai fini del discrimine che qui interessa accertare, ovvero la effettiva ed autonoma organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore/subappaltatore e l'assunzione del rischio di impresa, la scarna documentazione prodotta dall'odierno appellante non offre adeguati riscontri né con riguardo alla proprietà di attrezzature/macchinari, né con riguardo ad esborsi sostenuti per l'acquisto di materiali o attrezzature, né con riguardo all'assunzione, con propri capitali, di ogni rischio connesso allo svolgimento dell'attività imprenditoriale.
Deve, quindi, concludersi, sulla scorta del materiale probatorio agli atti, che:
-i lavoratori alle formali dipendenze della cooperativa operassero, negli opifici della CP_5
al pari dei dipendenti di tale ultima società, assoggettati quindi ai suoi poteri direttivo,
[...] organizzativo e di controllo;
-la (appaltatrice) e la (subappaltatrice) si limitavano a mettere a disposizione CP_2 CP_4 tale manodopera alla , non impegnando capacità imprenditoriali e/o gestionali nella CP_5 direzione ed organizzazione della forza lavoro al fine della fornitura di un servizio, ma limitandosi ad agire come mera fornitrice di energie lavorative;
C
soc. tramite propri fiduciari dirigeva l'attività nonché le scelte e i tempi di lavoro, CP_5 atteso che tutto il personale, compresi i dipendenti della , osservavano lo stesso orario di CP_5 lavoro senza alcuna differenziazione, provvedendo tra l'altro attraverso i suoi dipendenti al controllo e alla direzione dei lavoratori della cooperativa, curando anche la contabilità della attività svolta dagli operai in ragione dei pezzi movimentati;
-la natura della prestazione non ha avuto carattere contingente ma ha evidenziato l'inserimento stabile dei lavoratori della cooperativa impegnati nell'appalto nel contesto organizzativo della soc. A . ; CP_5
-il compenso non è stato stabilito aprioristicamente in misura fissa, stabilito sula base del raggiungimento del risultato, bensì è stato quantificato unicamente in base alle quantità dei pezzi movimentati.
Nella specie, può dirsi, in definitiva, che ricorrono tutti gli indici sintomatici della non genuinità del contratto di appalto di servizi, con conseguente legittimità delle risultanze cui gli ispettori verbalizzanti sono giunti e delle sanzioni amministrative ex L. 689/1981 applicate sia a carico del committente ( che dell'appaltatore e subappaltatore ( e Controparte_5 Controparte_2 [...]
, oggetto della ordinanza ingiunzione opposta. CP_7
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, la sentenza gravata è esente da censura e l'appello va rigettato.
9 Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell'appellante come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della complessità bassa delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Va, infine, dato atto della sussistenza, per la parte appellante, del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide:
-rigetta l'appello; e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
-condanna al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite Parte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.984,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Napoli, 27/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
10
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 27/11/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4482/2024
T R A
, nato a [...] il [...] res.te in Pontecagnano Faiano, rapp.to Parte_1
e difeso dall'avv. Lorenzo Ioele;
Appellante
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via Diaz n. 11, domicilia per legge;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 22 L. n. 689/1981 e art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 al Tribunale di Avellino, depositato in data 19.10.2020, proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 232/2020 dell'8.9.2020, con la quale l' Controparte_1
, all'esito di un accesso ispettivo conclusosi con verbale unico di accertamento e
[...] notificazione n. AV00001/2016-022-02 del 13.5.2016, gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 16.666,67 a titolo di sanzione amministrativa e accessori, oltre euro 34,70 per spese di notifica, per un totale complessivo di euro 16.701,37, in quanto, nella qualità di amministratore unico p.t. della aveva concorso ex art. 5 L. 689/1981 con Controparte_2 [...]
, amministratore unico della – subappaltatrice – per il CP_3 Controparte_4 periodo dal 2.1.2010 al 31.12.2010 nell'illecito di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 relativamente al personale utilizzato dalla (n. 116 lavoratori forniti dalla Controparte_5 [...] er un totale di 8.944 giornate lavorative), a seguito di un contratto di appalto stipulato CP_6 dalla suddetta con la e da quest'ultima subappaltato alla Controparte_5 Controparte_2
1 In particolare, l'appalto era risultato illecito per assenza dei requisiti di cui al Controparte_7 citato art. 29 D.Lgs. 276/2003, così come dettagliatamente descritto nelle risultanze dell'accertamento del predetto verbale unico, con puntuale indicazione dei lavoratori coinvolti, del periodo e delle giornate di impiego.
Eccepita la prescrizione ex art. 28 L. 689/1981 e dedotta l'inesistenza delle violazioni sanzionate, l'istante concludeva per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione o in subordine per la riduzione dell'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative ingiunte alla misura pari al minimo edittale stabilito dalla legge. Con vittoria di spese.
Costituitosi l'opposto , con sentenza n. 604/2024 pubblicata il Controparte_1
16.4.2024 il giudice di primo grado rigettava l'opposizione, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta, e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale, rilevata l'inconsistenza della eccezione di prescrizione, nel merito riteneva assolto l'onere della prova incombente sull' circa la fondatezza della pretesa fatta valere con CP_1 il provvedimento opposto. Rappresentava che, all'esito della lettura del verbale unico di accertamento e notificazione e dalla documentazione in atti, emergeva la non genuinità dell'appalto e dei sub-appalti, riconducibili alla fattispecie della somministrazione irregolare di manodopera, evincibile in particolare dalle dichiarazioni rese da tutti i lavoratori sentiti in sede di accertamento (dichiarazioni allegate alla produzione della resistente). Tali dichiarazioni, infatti, si presentano chiare, prive di contraddizioni interne o di lacune, coerenti anche estrinsecamente, e quindi sufficientemente esaustive ai fini della decisione della controversia, senza necessità di escuterli come testi nel giudizio.
Premesso che l'appalto lecito si distingue dalla interposizione illecita di lavoro per due requisiti, ossia l'organizzazione dei mezzi necessari e l'assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore, e che quando l'impresa non è "autentica", perché priva di tali elementi (o di solo uno di essi), i lavoratori sono di fatto utilizzati dall'impresa appaltante, vero datore di lavoro, rappresentava in riferimento alla fattispecie qua che il contratto di appalto stipulato tra la CP_5
e la per l'esecuzione di lavori di movimentazione merci in entrata e in uscita, pulizia
[...] CP_2 macchinari, impianti e magazzini oltre al facchinaggio e i successivi contratti di subappalto stipulati tra la con altre società, tra cui la non apparivano connotati dal CP_2 Controparte_7 requisito della genuinità, essendo risultato provato che le attività lavorative si erano svolte nei locali della con l'uso di attrezzature di quest'ultima e con promiscuità di lavoratori;
CP_5 aggiungeva che anche il corrispettivo determinato per le mansioni svolte assurgeva a prova della non configurabilità del rischio di impresa.
Rimarcava che le numerose dichiarazioni dei dipendenti ascoltati in sede di ispezione avevano avvalorato di aver tutti lavorato presso i magazzini della , timbrando ivi i cartellini di CP_5 entrata e uscita, utilizzando i beni strumentali della , lavorando promiscuamente e CP_5 congiuntamente ai dipendenti della appaltante, di non aver mai ricevuto le comunicazioni di assunzione e i contratti di lavoro dalla cooperativa, di non aver mai partecipato alle assemblee dei soci, di aver ricevuto le direttive da o da responsabili della CP_8 Controparte_5
Concludeva quindi che tutto il quadro probatorio deponeva in senso sfavorevole al ricorrente, essendo stato provato che sia la società appaltatrice ( che quella subappaltatrice CP_2
( erano prive di mezzi e macchinari propri per svolgere le attività, che non Controparte_7 avevano assunto alcun rischio di impresa, che i dipendenti della committente ed i dipendenti della 2 società appaltatrice e delle subappaltatrici erano promiscuamente impiegati, che il ricorrente aveva somministrato manodopera alla committente a mezzo delle cooperative CP_5 subappaltatrici e perciò era stato destinatario della sanzione ex art. 18, comma 5 bis, D. lgs 276/03
- che individua quali responsabili dell'illecito l'utilizzatore e il somministratore - concorrendo ex art. 5 L. 689/81 nella violazione amministrativa.
Avverso detta pronuncia proponeva appello con ricorso depositato presso Parte_1 questa Corte in data 16.10.2024, censurando la sentenza ed invocandone la riforma con accoglimento delle domande avanzate in primo grado e vittoria di spese. Segnatamente, con il primo motivo l'appellante contestava al primo giudice di aver respinto l'eccezione di prescrizione ex art. 28 L. 689/1981, mentre con il secondo motivo lamentava l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e l'inesatta ricostruzione del quadro fattuale.
Con Ricostituito il contraddittorio, l' di resisteva al gravame chiedendone la reiezione. CP_1
A seguito del decreto n. 20/2025 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata a questo Collegio.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte della parte appellante, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato.
1.Con il primo motivo di gravame, l' si duole del mancato accoglimento della eccezione Parte_1 di prescrizione, anche sulla base degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 8/2016, atteso che il verbale unico di accertamento è stato notificato entro i termini di cui all'art. 9 comma 4 del D.Lgs. n. 8/2016 decorrenti dalla data in cui è stata trasmessa agli ispettori la documentazione da parte della Procura della Repubblica a seguito della depenalizzazione.
L'appellante, premesso che la sentenza confonde verbali e periodi con altra controversia, ribadisce che nella presente controversia si tratta di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 232/2020 del 8 settembre 2020 emessa dalla Controparte_10
sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione n. AV0000I/2016-022-
[...] Pa
del 13.5.2016 (e non n. AV0000\2016-956 -05 del 04.5.2016 come erroneamente afferma la sentenza) con la quale l'appellante è stato sanzionato, nella spiegata qualità, in quanto ha concorso, ex art. 5 L. 689/81, per il periodo dal 2/1/2010 al 31/12/2010 con il legale rappresentante della (impresa appaltante) e con il sig. , CP_5 Controparte_3 amministratore unico della (subappaltatrice) nell'ipotesi di illiceità Controparte_4 dell'appalto sostenuta dall'ispettorato del lavoro (e non come afferma erroneamente la sentenza con i sigg. e , legali rappresentanti della dal Controparte_11 CP_12 CP_13
02/01/2011 al 31/03/2012) nell'illecito di cui all'art. 29 D. Lgs.276/03.
Evidenzia che il verbale conclusivo degli accertamenti è stato notificato in data 18.5.2016 e l'ordinanza ingiunzione in data 18.9.2020 e dunque ben oltre i cinque anni previsti dalla legge, posto che i fatti asseritamente illeciti si sono svolti dal 02.01.2010 al 31.12.2010 e che il termine quinquennale era già decorso alla data del 18.5.2016.
La censura non è condivisibile.
3 A norma dell'art. 28 della L.689/1981 il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
In materia di illeciti depenalizzati, la S.C. ha affermato che “La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della l. n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa” (Cass. Ord. n. 19897 del 27.7.2018 e Cass. Sent. n. 19529 del 19.12.2003).
Nella specie, trattandosi di illecito depenalizzato, si applica il principio anzidetto per cui il decorso del termine di prescrizione ha avuto inizio con la trasmissione della documentazione da Pt_ parte della Procura all' ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 8/2016, che avuta il 22.3.2016 CP_1 Con (cfr. all. 7 fasc. di primo grado), cui ha fatto seguito il verbale conclusivo degli accertamenti n. AV00001/2016-022-02 del 13.5.2016, notificato all' il 18.5.2016 (cfr. all. 16 fasc. Parte_1 Con
di primo grado), nonché l'ordinanza ingiunzione n. 232/2020 opposta, notificata il 18.9.2020 Con (all. 18 fasc. di primo grado).
Il termine quinquennale è stato, quindi, tempestivamente interrotto e la prescrizione non è maturata.
2.Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l' avesse fornito prova della sua pretesa e della commissione dell'illecito. A suo parere, CP_1 non sarebbe stata raggiunta la prova dell'illecito in quanto il Giudice di prime cure ha mal valutato le dichiarazioni rese dai lavoratori e la documentazione prodotta.
Anche questa doglianza è inconsistente.
Va premesso che l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, si configura come atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile, di un giudizio di accertamento dell'avversa pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dai motivi fatti valere con l'opposizione, con la conseguenza che il giudice non ha il potere di rilevare d'ufficio vizi dell'atto impugnato o del procedimento che lo ha preceduto che non siano stati dedotti dall'opponente, ad eccezione di quelli che siano tali da renderlo non semplicemente illegittimo, ma giuridicamente inesistente (Cass. civ., Sez. I, 21 luglio 2005, n. 15333).
Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.. A questo riguardo, assume rilevanza la precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto perché, nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni, spetta all'amministrazione che avanza la pretesa sanzionatoria dimostrare i fatti costitutivi e all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
4 Perciò, alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A..
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che sulla P.A. incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (v. Cass. civile sez. VI, 24.01.2019, n.1921).
Tanto premesso, reputa la Corte che nella fattispecie oggetto di odierno vaglio l' Controparte_1
abbia assolto fin dal primo grado di giudizio all'onere della prova relativamente alla
[...] sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria.
Sulla efficacia probatoria dei verbali ispettivi e del materiale probatorio raccolto in sede di accertamento, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato fanno piena prova CP_1 dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio sulla base di dichiarazioni provenienti da terzi rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v. Cass. n. 9827 del 26.7.2000; n. 15073 del 06.06.2008; n. 3525 del 22.02.2005). Ancora, è principio giurisprudenziale costante che il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass. n. 17774 del 8.9.2015; n. 14965 del 06.09.2012; n. 9251 del 19.4.2010).
Con specifico riferimento ai verbali di dichiarazioni di terzi raccolte in sede ispettiva, la S.C. ha precisato che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova solo dei fatti che questi attestino avvenuti in loro Controparte_1 presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione” (Cass. Ord. n. 10634 del 2025).
Dunque, per un verso, l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva 5 di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità; per l'altro, in ogni caso alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva va riconosciuta una particolare attendibilità perché aventi carattere di spontaneità e immediatezza e rese in epoca vicinissima ai fatti riferiti (v. Cass. n. 9827/2000 e n. 3525/2005 citt.).
Nel caso in esame, al di là di quanto è stato oggetto di immediata percezione da parte dei verbalizzanti, le “fonti di prova” rilevanti sono costituite dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni rese dai lavoratori escussi nel corso degli accessi ispettivi, nominativamente identificati in atti, che risultano poi indicate nel verbale unico di accertamento e notificazione n. AV00001/2016-022-02 del 13.5.2016 e che non sono state oggetto di alcuna specifica e circostanziata contestazione ad opera di parte opponente.
In tema di appalto è utile ricordare, in punto di diritto, come condivisibili indirizzi giurisprudenziali si siano espressi nel senso che “L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore” (v. Cass. Sez. L., Ord. n. 15557 del 10.06.2019, anche in motivazione “Il primo comma dell'art. 29, primo comma, del d. Igs. 276 del 2003 nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro, disciplinato dagli artt. 20-28 dello stesso decreto, richiama i due principali elementi che per la disciplina di cui all'art. 1655 cod. civ. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio di impresa”) e che “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. (Nella specie, relativa a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo)” (Cass. Sez. 6 – L., Ord. n. 12551 del 25.06.2020).
Nel caso di specie, per quanto evincibile dagli atti, gli accertamenti compiuti dall' del CP_1 lavoro a carico della iniziati il 9.1.2015 presso gli opifici in (località Controparte_5 CP_1
Santorelli) ed in CA (località Faenzera), si appalesano idonei a sostenere la 6 prospettazione di non genuinità dell'appalto e di ricorrenza, in realtà, di una forma di somministrazione irregolare di manodopera.
Sulla scorta della documentazione prodotta dalla odierna appellata, è possibile ricostruire la vicenda in fatto evidenziandosi che e in data Controparte_14 Controparte_2
29.12.2009 hanno stipulato un contratto d'appalto (con decorrenza dal 2.1.2010 al 31.12.2010, tacitamente rinnovabile) per la “fornitura dei lavori di movimentazione delle merci in entrata e in uscita, pulizie macchinari, impianti, magazzini etc. e di facchinaggio”, subappaltato in data Con 02.01.2010 alla (cfr. contratto di appalto e di subappalto all. 8 e 14 fasc. Controparte_4 di primo grado) .
Le ispezioni eseguite dalla D.T.L. e da militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di hanno consentito di appurare che il personale della occupato presso gli opifici CP_1 CP_4 della siti in alla località Santorelli uno e l'altro in CA (AV) Controparte_5 CP_1 alla località Faenzera, svolgeva esclusivamente le attività di riconfezionamento merci, smistamento merce, evasione ordini, imballaggio merci, carico e scarico merce, facchinaggio, e che il contratto di appalto tra la e la e quello di subappalto con la CP_5 CP_2 [...] palesava la presenza di pagamento “a cottimo” non parametrato al raggiungimento CP_7 del risultato (cfr. verbale di accertamento e notificazione del 13.5.2016, all. 16 fasc. ITL di primo grado).
Dalle verifiche ispettive, dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni testimoniali raccolte è emerso che la società ha richiesto ed utilizzato lavoratori nell'ambito Controparte_5 dei propri cicli produttivi, inserendoli in regolari turni di lavoro, sotto le direttive ed il controllo di propri capi reparti, con corrispettivi rapportati, di fatto, alle quantità di merce movimentata (cfr. verbale unico di accertamento e notificazione cit.).
Le prestazioni fornite dalle società e si sono esaurite, essenzialmente, in CP_2 CP_4 prestazioni lavorative prive dell'autonomia gestionale richiamata dalla normativa vigente, atteso che i lavoratori della sono risultati, diffusamente e capillarmente, inseriti CP_15 Con nell'organigramma aziendale della committente cosicché, relativamente alla CP_5 fornitura di manodopera formalizzata con contratto di appalto/subappalto, non è stato possibile individuare il servizio reso come il "quid" autonomo e distinto rispetto alla mera attività di lavoro palesemente evidente ed accertata.
La e la nell'esecuzione del contratto di appalto/subappalto Controparte_7 Controparte_2 con la non hanno esercitato il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei Controparte_5 lavoratori utilizzati, né hanno assunto il rischio di impresa, come previsto dalla normativa vigente in materia (cfr. verbale di accertamento cit.).
Invero, per quanto accertato, la appaltatrice si è limitata a fungere da mero tramite di CP_2 collegamento tra il soggetto committente ( e il soggetto esecutore delle prestazioni CP_5 lavorative, subappaltatore ( , senza mai assumere a proprio carico le Controparte_7 incombenze e le obbligazioni rinvenienti dall'esecuzione del contratto stipulato, sia in termini di gestione diretta dei mezzi materiali ed umani necessari a garantire il corretto svolgimento delle attività appaltate, sia in termini di gestione a proprio rischio dell'appalto assunto (rischio di impresa assente) (cfr. verbale di accertamento e notificazione cit.).
7 La a sua volta, si è limitata alla mera gestione amministrativa dei rapporti di Controparte_4 lavoro dei propri soci lavoratori, occupandosi dell'esecuzione delle procedure di assunzione, della elaborazione delle paghe, della gestione delle presenze/assenze sul lavoro, trasferendo la responsabilità e gli oneri connessi alle operazioni di direzione, organizzazione e controllo del proprio personale impiegato nell'appalto a referenti della società committente ( Controparte_5
(cfr. verbale unico di accertamento e notificazione cit.).
Gli accertamenti svolti hanno, in particolare, evidenziato:
-l'esclusività delle attrezzature, di sola proprietà della o da questa noleggiate, Controparte_5 promiscuamente utilizzate da personale di entrambe le società (committente e subappaltatrice) all'interno di luoghi di lavoro comuni, per cui risultava che la cooperativa non aveva mezzi propri o noleggiati direttamente;
-la promiscuità degli ambienti di lavoro e la commistione delle attività lavorative, eseguite e affidate indistintamente a personale sia della (committente) che a personale Controparte_5 della cooperativa (subappaltatrice), con impossibilità di distinguere le attività assegnate alla cooperativa da quelle gestite direttamente dalla;
CP_4 CP_5
-la mancanza di soggetti appartenenti alla cooperativa con mansioni di referenti operativi per ciò che atteneva alla gestione del lavoro affidato in subappalto;
-il controllo della in ingresso e uscita dal lavoro del personale della Controparte_5 CP_4 mediante uso di “badge” comune ai dipendenti della;
CP_5
-l'assenza di autonomia del risultato produttivo richiesto alla cooperativa;
-la totale non operatività dell'appaltatore che si era limitato al generico compito di CP_2 conduzione dell'appalto mediante la sorveglianza e il controllo dei lavori tramite un proprio referente, avvalendosi di personale dipendente di altro soggetto ( CP_4 CP_7 subappaltatrice) che operava con propria forza lavoro, utilizzando però nell'esecuzione dei lavori attrezzature e mezzi nella disponibilità della appaltante ( ; CP_5
-i compiti di mera gestione amministrativa dei rapporti di lavoro dei propri soci lavoratori espletati dalla priva di poteri di direzione, organizzazione e controllo del proprio CP_4 personale impiegato nell'appalto;
-l'insussistenza o scarso rilievo dei vincoli sociali nel rapporto tra cooperativa e soci lavoratori, la mancanza di informativa sugli obblighi sociali, l'assenza di conoscenza da parte dei soci lavoratori degli elementi relativi alla natura/tipologia del rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa e la mancata consegna della lettera di assunzione/contratto individuale di lavoro;
-la presenza di un sistema di retribuzione a cottimo, ovvero la società non pagava un CP_5 servizio ma la quantità dei pezzi movimentati in ogni mese mediante un sistema di rilevazione delle presenze e delle ore di lavoro del personale operante (badge), identico a quello utilizzato per i propri dipendenti, per cui l'appaltante retribuiva l'appaltatore ( Controparte_2 prescindendo dal conseguimento di un risultato ma per il solo fatto d aver svolto il lavoro o fatto svolgere il lavoro in subappalto.
In conclusione, si è palesata l'effettuazione di un appalto illecito tra la e la Controparte_5
e di un subappalto illecito tra la e la atteso che sia la CP_2 CP_2 Controparte_7 che la cooperativa non hanno né diretto né controllato i lavoratori addetti CP_2 CP_4 all'appalto, né hanno utilizzato una propria organizzazione di impresa, né hanno assunto alcun rischio di impresa, ricevendo un compenso sulla movimentazione del materiale effettuata dai lavoratori, gestiti e controllati da personale della committente ( ), in capo alla quale è CP_5 rimasta la direzione dei lavori. Il contratto di appalto/subappalto è stato utilizzato non già per realizzare la funzione tipica – il compimento di un'opera o di un servizio – ma con il preciso scopo di aggirare l'osservanza di disposizioni di legge. 8 L'odierno appellante contesta le risultanze del verbale ispettivo ma non allega, né chiede di provare (del tutto generici, oltre che relativi a circostanze ininfluenti, si profilano i capitoli di prova come formulati nel ricorso in opposizione) specifiche circostanze idonee a superare quanto accertato in sede ispettiva - in ordine alla promiscuità dei luoghi di lavoro, alla commistione delle attività lavorative, eseguite e affidate indistintamente a personale sia della Controparte_5
(committente) che a personale della cooperativa (subappaltatrice), alla proprietà e promiscuità delle attrezzature usate - e a dimostrare l'effettiva sottoposizione del personale al potere CP_4 direttivo, organizzativo e disciplinare della subappaltatrice.
Va, altresì, sottolineato che, rispetto a quelli che sono i profili pacificamente determinanti ai fini del discrimine che qui interessa accertare, ovvero la effettiva ed autonoma organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore/subappaltatore e l'assunzione del rischio di impresa, la scarna documentazione prodotta dall'odierno appellante non offre adeguati riscontri né con riguardo alla proprietà di attrezzature/macchinari, né con riguardo ad esborsi sostenuti per l'acquisto di materiali o attrezzature, né con riguardo all'assunzione, con propri capitali, di ogni rischio connesso allo svolgimento dell'attività imprenditoriale.
Deve, quindi, concludersi, sulla scorta del materiale probatorio agli atti, che:
-i lavoratori alle formali dipendenze della cooperativa operassero, negli opifici della CP_5
al pari dei dipendenti di tale ultima società, assoggettati quindi ai suoi poteri direttivo,
[...] organizzativo e di controllo;
-la (appaltatrice) e la (subappaltatrice) si limitavano a mettere a disposizione CP_2 CP_4 tale manodopera alla , non impegnando capacità imprenditoriali e/o gestionali nella CP_5 direzione ed organizzazione della forza lavoro al fine della fornitura di un servizio, ma limitandosi ad agire come mera fornitrice di energie lavorative;
C
soc. tramite propri fiduciari dirigeva l'attività nonché le scelte e i tempi di lavoro, CP_5 atteso che tutto il personale, compresi i dipendenti della , osservavano lo stesso orario di CP_5 lavoro senza alcuna differenziazione, provvedendo tra l'altro attraverso i suoi dipendenti al controllo e alla direzione dei lavoratori della cooperativa, curando anche la contabilità della attività svolta dagli operai in ragione dei pezzi movimentati;
-la natura della prestazione non ha avuto carattere contingente ma ha evidenziato l'inserimento stabile dei lavoratori della cooperativa impegnati nell'appalto nel contesto organizzativo della soc. A . ; CP_5
-il compenso non è stato stabilito aprioristicamente in misura fissa, stabilito sula base del raggiungimento del risultato, bensì è stato quantificato unicamente in base alle quantità dei pezzi movimentati.
Nella specie, può dirsi, in definitiva, che ricorrono tutti gli indici sintomatici della non genuinità del contratto di appalto di servizi, con conseguente legittimità delle risultanze cui gli ispettori verbalizzanti sono giunti e delle sanzioni amministrative ex L. 689/1981 applicate sia a carico del committente ( che dell'appaltatore e subappaltatore ( e Controparte_5 Controparte_2 [...]
, oggetto della ordinanza ingiunzione opposta. CP_7
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, la sentenza gravata è esente da censura e l'appello va rigettato.
9 Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell'appellante come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della complessità bassa delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Va, infine, dato atto della sussistenza, per la parte appellante, del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide:
-rigetta l'appello; e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
-condanna al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite Parte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.984,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Napoli, 27/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
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